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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 20/06/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LANCIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara D'Alfonso ha pronunciato ex art. 281 decies c.p.c. e 127 ter c.p.c la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 599/2024 promossa da:
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Di Nella Parte_1 C.F._1 (c.f.: ) del Foro di Rimini e dall'Avv. Giovanna Ceroli (c.f. CodiceFiscale_2 C.F._3
)
[...] RICORRENTE contro
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo ON C.F._4 Manzi (Cod. Fisc.: ) in unione all'avv. Alderico Di Giovanni (Cod. Fisc. CodiceFiscale_5 [...]
) C.F._6 RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie ex art 281 duodecies cpc come segue: Per la ricorrente
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: dichiarare l'inefficacia della revoca della rinuncia all'eredità, posta in essere dalla resistente con atto del notaio del 21/09/2023, per intervenuta accettazione tacita della ricorrente dell'eredità della Persona_1 sig.ra (deceduta il 30/07/2018); Persona_2 condannare la resistente al rilascio in favore della ricorrente del fabbricato sito in Perano (CH), Via Duca degli Abruzzi n. 144, dell'autovettura Opel Mokka targata FD835PA e di ogni altro bene inerente all'eredità della sig.ra che sia in possesso della resistente;
Per_2 condannare la sig.ra al pagamento di € 20.000 (ventimila/00) o della diversa ON somma maggiore o minore ritenuta di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa a titolo di occupazione indebita dell'abitazione dell'immobile sito in Perano, Via Duca degli Abruzzi n. 144 e del possesso dell'autovettura Opel Mokka, targata FD835PA e di qualsiasi altro bene facente parte dell'eredità della sig.ra Per_2 in ogni caso, condannare la resistente al pagamento delle spese, dei compensi di lite e del procedimento di mediazione.”
Per la resistente
“Voglia l'On.le Tribunale adito, accertata la qualità di unica erede di in capo alla FI , Persona_2 ON rigettare le domande spiegate da nei confronti di , per essere le Parte_1 ON stesse inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali di lite.”
pagina 1 di 5
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'azione è promossa da per la dichiarazione di inefficacia della revoca della rinuncia Parte_1 all'eredità di deceduta il 30.07.2018 da parte della madre della ricorrente, Persona_2 [...] che, FI ed erede legittima della defunta, aveva inizialmente rinunciato all'eredità il CP_1 09.10.2018 per agevolare il subentro della FI . Successivamente, a seguito del Parte_1 deterioramento dei rapporti con la di lei FI, ha revocato la rinuncia il 22.09.2023. CP_1
contesta la validità della revoca, sostenendo di aver accettato tacitamente l'eredità prima Parte_1 della revoca della madre atteso che:
- è stata lei stessa a presentare dichiarazione di successione (17.12.2018);
- ha volturato in suo favore i beni immobili intestati alla de cuius (19.01.2019);
- ha provveduto al pagamento delle spese di manutenzione degli immobili, delle tasse (IMU) e delle utenze domestiche;
- ha provveduto ai lavori di potatura, concimazione e pulitura del terreno e raccolta delle olive nell'uliveto ereditato;
- ha provveduto al pagamento dei lavori sulla tomba della nonna.
La resistente a sua volta, contesta la validità dell'accettazione tacita della FI, sostenendo di aver CP_1 lei stessa sostenuto tutte le spese relative all'eredità e di essersi comportata quale unica erede. A supporto della sua affermazione, produce: CP_1
- prova documentale del pagamento delle utenze domestiche, inclusi SMS della FI che le chiedeva il rimborso delle bollette;
- ricevute di pagamento per la manutenzione degli immobili, IMU, lavori sui terreni e spese di successione;
- documentazione relativa al trasferimento di proprietà dell'autovettura Opel Mokka a suo nome in data 05.10.2018, prima della rinuncia formale all'eredità. sostiene che l'atto di accettazione dell'eredità è irrevocabile, a differenza della rinuncia, e che la CP_1 presentazione della denuncia di successione e le volture catastali in favore della FI non costituiscono atti di accettazione tacita, ma semplici adempimenti fiscali.
, al contrario, chiede la dichiarazione di inefficacia della revoca della rinuncia all'eredità da Parte_1 parte della madre. Infine, chiede la condanna della madre al rilascio del fabbricato sito in Perano alla Via Duca degli Abruzzi n. 144, dell'autovettura Opel Mokka e di ogni altro bene ereditario, oltre al pagamento di € 20.000,00 a titolo di occupazione indebita. chiede il rigetto delle domande di e comunque la declaratoria di ON Parte_1 inammissibilità e/o infondatezza delle stesse. Chiede inoltre di essere riconosciuta quale unica erede di
Persona_2
La morte di è intervenuta il 30 luglio 2018 e la FI, Persona_2 ON
, ha rinunciato alla eredità materna il 9.10.2018; prima di tale atto, il 5.10.2018, la
[...] [...]
, si è intestata il bene mobile registrato (5.10.2018) e nel dicembre 2018 la CP_1 Parte_1
ha presentato dichiarazione di successione e volturato a se' gli immobili della di lei nonna
[...] (16.01.2019).
Qualche anno dopo, il 21 settembre 2023, la ha provveduto alla revoca della rinuncia alla CP_1 eredità.
Preliminare ad ogni valutazione rispetto alla fondatezza della domanda attorea è verificare se la CP_1 pagina 2 di 5 abbia, prima della rinuncia, accettato tacitamente la eredità materna e, in caso di esito negativo del primo accertamento, se la , in difetto di accettazione espressa della eredità, abbia accettato tacitamente Pt_1 la devoluzione della di lei nonna per rappresentazione.
“Ai fini dell'acquisto della qualità di erede non è di per sé sufficiente, neanche nella successione legittima, la delazione dell'eredità che segue l'apertura della successione, essendo necessaria l'accettazione del chiamato mediante una dichiarazione di volontà oppure un comportamento obiettivo di acquiescenza. Al riguardo la accettazione tacita di eredità può desumersi soltanto dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell'atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunziare, e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede, con la conseguenza che non possono essere ritenuti atti di accettazione tacita quelli di natura meramente conservativa che il chiamato può compiere anche prima dell'accettazione, ex articolo 460 del codice civile”. (Corte di Cassazione, Sentenza 28 ottobre 2020 n. 23737).
Inoltre l'istituto della rappresentazione, previsto dai sopra citati articoli del codice civile, non deroga in alcun modo alla necessità di un'accettazione espressa o tacita all'eredità, in quanto non basta essere unico erede del legittimario chiamato a subentrare al de cuius per acquisire in forza della rappresentazione la qualità automatica di erede.
La ha intestato a se' l'autovettura della (Opel Mokka) il 5.10.2018, prima della formale CP_1 Per_2 rinuncia alla eredità materna, ed era nel possesso dei beni ereditari (immobile di proprietà della in Per_2 Perano rif testi , ), come si evince che ancora lo sia. Tes_1 Tes_2
Quanto alle spese per la polizza assicurativa dell'autoveicolo la ricorrente allega polizza dalla quale emerge l'intestatario in persona della e contraente in persona della . CP_1 Pt_1
Per la Tassa Automobilistica la rova i pagamenti per gli anni 2019, 2021. Le relative cartelle CP_1 di pagamento vengono inviate alla presso Perano Via Duca degli Abruzzi 144, indirizzo della CP_1 e del bene immobile che la ha asserito fosse già stato già volturato in suo favore. Per_2 Pt_1
Quanto alla prova della accettazione tacita della quest'ultima dichiara di aver: Pt_1
A. presentato la dichiarazione di successione (17.12.2018);
B. volturato in suo favore i beni immobili intestati alla de cuius (19.01.2019):
I) fabbricato di civile abitazione sito in Perano, Via Duca degli Abruzzi n. 144, distinto in Catasto Fabbricati al foglio 3, p.lla 4249;
II) terreno sito in Perano, distinto in Catasto Terreni al foglio 3, p.lla 1014;
III) terreno sito in Perano, distinto in Catasto Terreni al foglio 3, p.lla 4103;
IV) terreno sito in Perano, distinto in Catasto Terreni al foglio 3, p.lla 1015;
V) terreno sito in Perano, distinto in Catasto Terreni al foglio 5, p.lla 294;
VI) terreno sito in Perano, distinto in Catasto Terreni al foglio 5, p.lla 300;
VII) terreno sito in Perano, distinto in Catasto Terreni al foglio 5, p.lla 303;
VIII) terreno sito in Perano, distinto in Catasto Terreni al foglio 6, p.lla 621;
IX) terreno sito in Perano, in Catasto Terreni al foglio 6, p.lla 629.
C. provveduto al pagamento delle spese di manutenzione degli immobili, delle tasse (IMU) e delle utenze domestiche a. Sul punto B la ricorrente ha allegato richiesta e pagamenti per le volture e ricevuta di registrazione delle domande ma la voltura è intervenuta in epoca successiva alla intestazione del bene mobile registrato e alla rinuncia della CP_1
pagina 3 di 5 b. per il pagamento IMU risultano ricevute F24 (doc. 4 parte ricorrente) in atti ma successive alla intestazione del bene mobile registrato da parte della CP_1
c. per le spese relative all'immobile parte ricorrente produce al doc. 10 fatture che non indicano il bene immobile cui le spese di riferiscono lasciando dubbi circa la riferibilità all'unità della de cuius. Si aggiunga che alle fatture viene allegata dichiarazione dell'emittente del giugno 2024, prossima all'avvio del presente giudizio, che riscontra l'erroneità dell'indirizzo di esecuzione indicato in Atessa in luogo di Perano. Dagli atti del giudizio emerge la residenza della in Atessa. Le spese di manutenzione caldaia non è Pt_1 certo si riferiscano all'immobile devoluto dalla Per_2
Anche le spese sopportate per la molitura delle olive non si riferiscono espressamente a beni oggetto della eredità e, comunque, i testi escussi hanno riferito sugli anni successivi al 2018 (epoca della Per_2 rinuncia). Il teste ha riferito di aver provveduto alla coltivazione dei terreni di Tes_3 [...]
e che per tale attività è stato pagato da . consegnava i Per_2 ON Parte_1 soldi che dava CP_1
d. Le spese relative ai lavori su immobile in Perano doc. 11 confermano che la , prima del Pt_1 matrimonio (1.12.2018), viveva presso l'immobile di Perano unitamente alla madre;
e. Le fatture relative alla erogazione di energia elettrica allegate al doc. 17 da parte ricorrente sono intestate alla anche quelle emesse dopo il suo decesso. Appare impossibile attribuire i pagamenti alla Per_2 [...]
, così come alla in difetto di ulteriore prova. Medesima sorte per docc. 7,8,9 di parte Pt_1 CP_1 resistente.
f. Parte ricorrente assume che le rate per l'autoveicolo Mokka intestato alla siano state da lei Per_2 sopportate allegando e/c intestato a . Non viene allegato il contratto di finanziamento dal Parte_1 quale è possibile ricondurre le rate indicate in e/c all'acquisto dell'autoveicolo, ad ogni modo l'ammortamento prende avvio prima della morte della TESONE pertanto non può dirsi, da se' solo, che il perdurare del pagamento implichi accettazione di eredità.
La intestazione del veicolo in epoca anteriore alla rinuncia alla eredità da parte della e la CP_1 dichiarazione della resistente che, dopo il decesso della è rimasta a vivere Persona_2 nell'abitazione della madre in Perano alla Via Duca degli Abruzzi n. 144 e lì tuttora dimora stabilmente permettono di dire che:
- la all'epoca del decesso della si trovasse nel possesso dei beni ereditari (conferma CP_1 Per_2 anche dai testi e altri); Tes_4 Tes_5
- la rinuncia è intervenuta entro i 3 mesi dal decesso della TESONE, la revoca della rinuncia è intervenuta nel termine prescrizionale per accettare la eredità;
- la prima della rinuncia ha compiuto atti idonei a qualificarla erede (intestazione bene mobile CP_1 registrato)
Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che, presupposti fondamentali e indispensabili al fine di avere un'accettazione tacita di eredità, siano, in primo luogo, la presenza della consapevolezza, da parte del chiamato, dell'esistenza di una delazione in suo favore, ed, in secondo luogo, l'assunzione, da parte dello stesso, di un comportamento inequivoco, nel quale si possa riscontrare sia l'elemento intenzionale di carattere soggettivo, ossia l'animus, sia l'elemento oggettivo attinente all'atto stesso, il quale potrebbe essere compiuto soltanto da chi possieda lo status di erede.
Una volta che l'erede ha compiuto un atto che manifesta la sua volontà di accettare l'eredità, non può più tornare indietro.
Così Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 15663 del 23/07/2020, Rv. 658738-01 ha affermato che «L'atto di accettazione dell'eredità, in applicazione del principio semel heres semper heres, è irrevocabile e comporta in maniera definitiva l'acquisto della qualità di erede, la quale permane, non solo qualora l'accettante intenda revocare l'atto di accettazione in precedenza posto in essere, ma anche nell'ipotesi in cui questi pagina 4 di 5 compia un successivo atto di rinuncia all'eredità.»
Ne consegue che la successiva rinuncia all'eredità, peraltro revocata nei termini, non spiega i suoi effetti a seguito di accettazione inibendo l'operatività dell'istituto della rappresentazione in favore della Parte_1
[...]
La domanda attorea va rigettata e le spese meritano di seguire la soccombenza con liquidazione che tiene conto dello scaglione di valore indicato nella domanda e liquidando tutte le fasi di giudizio nei minimi in ragione del rito prescelto e la non particolare complessità della istruttoria e delle questioni trattate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande attoree
Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA CP se dovuti come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante deposito nel termine di cui all'articolo 281 sexies comma 3 c.p.c.
Lanciano, 20 giugno 2025
Il Giudice dott. Chiara D'Alfonso
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LANCIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara D'Alfonso ha pronunciato ex art. 281 decies c.p.c. e 127 ter c.p.c la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 599/2024 promossa da:
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Di Nella Parte_1 C.F._1 (c.f.: ) del Foro di Rimini e dall'Avv. Giovanna Ceroli (c.f. CodiceFiscale_2 C.F._3
)
[...] RICORRENTE contro
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo ON C.F._4 Manzi (Cod. Fisc.: ) in unione all'avv. Alderico Di Giovanni (Cod. Fisc. CodiceFiscale_5 [...]
) C.F._6 RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie ex art 281 duodecies cpc come segue: Per la ricorrente
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: dichiarare l'inefficacia della revoca della rinuncia all'eredità, posta in essere dalla resistente con atto del notaio del 21/09/2023, per intervenuta accettazione tacita della ricorrente dell'eredità della Persona_1 sig.ra (deceduta il 30/07/2018); Persona_2 condannare la resistente al rilascio in favore della ricorrente del fabbricato sito in Perano (CH), Via Duca degli Abruzzi n. 144, dell'autovettura Opel Mokka targata FD835PA e di ogni altro bene inerente all'eredità della sig.ra che sia in possesso della resistente;
Per_2 condannare la sig.ra al pagamento di € 20.000 (ventimila/00) o della diversa ON somma maggiore o minore ritenuta di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa a titolo di occupazione indebita dell'abitazione dell'immobile sito in Perano, Via Duca degli Abruzzi n. 144 e del possesso dell'autovettura Opel Mokka, targata FD835PA e di qualsiasi altro bene facente parte dell'eredità della sig.ra Per_2 in ogni caso, condannare la resistente al pagamento delle spese, dei compensi di lite e del procedimento di mediazione.”
Per la resistente
“Voglia l'On.le Tribunale adito, accertata la qualità di unica erede di in capo alla FI , Persona_2 ON rigettare le domande spiegate da nei confronti di , per essere le Parte_1 ON stesse inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali di lite.”
pagina 1 di 5
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'azione è promossa da per la dichiarazione di inefficacia della revoca della rinuncia Parte_1 all'eredità di deceduta il 30.07.2018 da parte della madre della ricorrente, Persona_2 [...] che, FI ed erede legittima della defunta, aveva inizialmente rinunciato all'eredità il CP_1 09.10.2018 per agevolare il subentro della FI . Successivamente, a seguito del Parte_1 deterioramento dei rapporti con la di lei FI, ha revocato la rinuncia il 22.09.2023. CP_1
contesta la validità della revoca, sostenendo di aver accettato tacitamente l'eredità prima Parte_1 della revoca della madre atteso che:
- è stata lei stessa a presentare dichiarazione di successione (17.12.2018);
- ha volturato in suo favore i beni immobili intestati alla de cuius (19.01.2019);
- ha provveduto al pagamento delle spese di manutenzione degli immobili, delle tasse (IMU) e delle utenze domestiche;
- ha provveduto ai lavori di potatura, concimazione e pulitura del terreno e raccolta delle olive nell'uliveto ereditato;
- ha provveduto al pagamento dei lavori sulla tomba della nonna.
La resistente a sua volta, contesta la validità dell'accettazione tacita della FI, sostenendo di aver CP_1 lei stessa sostenuto tutte le spese relative all'eredità e di essersi comportata quale unica erede. A supporto della sua affermazione, produce: CP_1
- prova documentale del pagamento delle utenze domestiche, inclusi SMS della FI che le chiedeva il rimborso delle bollette;
- ricevute di pagamento per la manutenzione degli immobili, IMU, lavori sui terreni e spese di successione;
- documentazione relativa al trasferimento di proprietà dell'autovettura Opel Mokka a suo nome in data 05.10.2018, prima della rinuncia formale all'eredità. sostiene che l'atto di accettazione dell'eredità è irrevocabile, a differenza della rinuncia, e che la CP_1 presentazione della denuncia di successione e le volture catastali in favore della FI non costituiscono atti di accettazione tacita, ma semplici adempimenti fiscali.
, al contrario, chiede la dichiarazione di inefficacia della revoca della rinuncia all'eredità da Parte_1 parte della madre. Infine, chiede la condanna della madre al rilascio del fabbricato sito in Perano alla Via Duca degli Abruzzi n. 144, dell'autovettura Opel Mokka e di ogni altro bene ereditario, oltre al pagamento di € 20.000,00 a titolo di occupazione indebita. chiede il rigetto delle domande di e comunque la declaratoria di ON Parte_1 inammissibilità e/o infondatezza delle stesse. Chiede inoltre di essere riconosciuta quale unica erede di
Persona_2
La morte di è intervenuta il 30 luglio 2018 e la FI, Persona_2 ON
, ha rinunciato alla eredità materna il 9.10.2018; prima di tale atto, il 5.10.2018, la
[...] [...]
, si è intestata il bene mobile registrato (5.10.2018) e nel dicembre 2018 la CP_1 Parte_1
ha presentato dichiarazione di successione e volturato a se' gli immobili della di lei nonna
[...] (16.01.2019).
Qualche anno dopo, il 21 settembre 2023, la ha provveduto alla revoca della rinuncia alla CP_1 eredità.
Preliminare ad ogni valutazione rispetto alla fondatezza della domanda attorea è verificare se la CP_1 pagina 2 di 5 abbia, prima della rinuncia, accettato tacitamente la eredità materna e, in caso di esito negativo del primo accertamento, se la , in difetto di accettazione espressa della eredità, abbia accettato tacitamente Pt_1 la devoluzione della di lei nonna per rappresentazione.
“Ai fini dell'acquisto della qualità di erede non è di per sé sufficiente, neanche nella successione legittima, la delazione dell'eredità che segue l'apertura della successione, essendo necessaria l'accettazione del chiamato mediante una dichiarazione di volontà oppure un comportamento obiettivo di acquiescenza. Al riguardo la accettazione tacita di eredità può desumersi soltanto dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell'atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunziare, e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede, con la conseguenza che non possono essere ritenuti atti di accettazione tacita quelli di natura meramente conservativa che il chiamato può compiere anche prima dell'accettazione, ex articolo 460 del codice civile”. (Corte di Cassazione, Sentenza 28 ottobre 2020 n. 23737).
Inoltre l'istituto della rappresentazione, previsto dai sopra citati articoli del codice civile, non deroga in alcun modo alla necessità di un'accettazione espressa o tacita all'eredità, in quanto non basta essere unico erede del legittimario chiamato a subentrare al de cuius per acquisire in forza della rappresentazione la qualità automatica di erede.
La ha intestato a se' l'autovettura della (Opel Mokka) il 5.10.2018, prima della formale CP_1 Per_2 rinuncia alla eredità materna, ed era nel possesso dei beni ereditari (immobile di proprietà della in Per_2 Perano rif testi , ), come si evince che ancora lo sia. Tes_1 Tes_2
Quanto alle spese per la polizza assicurativa dell'autoveicolo la ricorrente allega polizza dalla quale emerge l'intestatario in persona della e contraente in persona della . CP_1 Pt_1
Per la Tassa Automobilistica la rova i pagamenti per gli anni 2019, 2021. Le relative cartelle CP_1 di pagamento vengono inviate alla presso Perano Via Duca degli Abruzzi 144, indirizzo della CP_1 e del bene immobile che la ha asserito fosse già stato già volturato in suo favore. Per_2 Pt_1
Quanto alla prova della accettazione tacita della quest'ultima dichiara di aver: Pt_1
A. presentato la dichiarazione di successione (17.12.2018);
B. volturato in suo favore i beni immobili intestati alla de cuius (19.01.2019):
I) fabbricato di civile abitazione sito in Perano, Via Duca degli Abruzzi n. 144, distinto in Catasto Fabbricati al foglio 3, p.lla 4249;
II) terreno sito in Perano, distinto in Catasto Terreni al foglio 3, p.lla 1014;
III) terreno sito in Perano, distinto in Catasto Terreni al foglio 3, p.lla 4103;
IV) terreno sito in Perano, distinto in Catasto Terreni al foglio 3, p.lla 1015;
V) terreno sito in Perano, distinto in Catasto Terreni al foglio 5, p.lla 294;
VI) terreno sito in Perano, distinto in Catasto Terreni al foglio 5, p.lla 300;
VII) terreno sito in Perano, distinto in Catasto Terreni al foglio 5, p.lla 303;
VIII) terreno sito in Perano, distinto in Catasto Terreni al foglio 6, p.lla 621;
IX) terreno sito in Perano, in Catasto Terreni al foglio 6, p.lla 629.
C. provveduto al pagamento delle spese di manutenzione degli immobili, delle tasse (IMU) e delle utenze domestiche a. Sul punto B la ricorrente ha allegato richiesta e pagamenti per le volture e ricevuta di registrazione delle domande ma la voltura è intervenuta in epoca successiva alla intestazione del bene mobile registrato e alla rinuncia della CP_1
pagina 3 di 5 b. per il pagamento IMU risultano ricevute F24 (doc. 4 parte ricorrente) in atti ma successive alla intestazione del bene mobile registrato da parte della CP_1
c. per le spese relative all'immobile parte ricorrente produce al doc. 10 fatture che non indicano il bene immobile cui le spese di riferiscono lasciando dubbi circa la riferibilità all'unità della de cuius. Si aggiunga che alle fatture viene allegata dichiarazione dell'emittente del giugno 2024, prossima all'avvio del presente giudizio, che riscontra l'erroneità dell'indirizzo di esecuzione indicato in Atessa in luogo di Perano. Dagli atti del giudizio emerge la residenza della in Atessa. Le spese di manutenzione caldaia non è Pt_1 certo si riferiscano all'immobile devoluto dalla Per_2
Anche le spese sopportate per la molitura delle olive non si riferiscono espressamente a beni oggetto della eredità e, comunque, i testi escussi hanno riferito sugli anni successivi al 2018 (epoca della Per_2 rinuncia). Il teste ha riferito di aver provveduto alla coltivazione dei terreni di Tes_3 [...]
e che per tale attività è stato pagato da . consegnava i Per_2 ON Parte_1 soldi che dava CP_1
d. Le spese relative ai lavori su immobile in Perano doc. 11 confermano che la , prima del Pt_1 matrimonio (1.12.2018), viveva presso l'immobile di Perano unitamente alla madre;
e. Le fatture relative alla erogazione di energia elettrica allegate al doc. 17 da parte ricorrente sono intestate alla anche quelle emesse dopo il suo decesso. Appare impossibile attribuire i pagamenti alla Per_2 [...]
, così come alla in difetto di ulteriore prova. Medesima sorte per docc. 7,8,9 di parte Pt_1 CP_1 resistente.
f. Parte ricorrente assume che le rate per l'autoveicolo Mokka intestato alla siano state da lei Per_2 sopportate allegando e/c intestato a . Non viene allegato il contratto di finanziamento dal Parte_1 quale è possibile ricondurre le rate indicate in e/c all'acquisto dell'autoveicolo, ad ogni modo l'ammortamento prende avvio prima della morte della TESONE pertanto non può dirsi, da se' solo, che il perdurare del pagamento implichi accettazione di eredità.
La intestazione del veicolo in epoca anteriore alla rinuncia alla eredità da parte della e la CP_1 dichiarazione della resistente che, dopo il decesso della è rimasta a vivere Persona_2 nell'abitazione della madre in Perano alla Via Duca degli Abruzzi n. 144 e lì tuttora dimora stabilmente permettono di dire che:
- la all'epoca del decesso della si trovasse nel possesso dei beni ereditari (conferma CP_1 Per_2 anche dai testi e altri); Tes_4 Tes_5
- la rinuncia è intervenuta entro i 3 mesi dal decesso della TESONE, la revoca della rinuncia è intervenuta nel termine prescrizionale per accettare la eredità;
- la prima della rinuncia ha compiuto atti idonei a qualificarla erede (intestazione bene mobile CP_1 registrato)
Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che, presupposti fondamentali e indispensabili al fine di avere un'accettazione tacita di eredità, siano, in primo luogo, la presenza della consapevolezza, da parte del chiamato, dell'esistenza di una delazione in suo favore, ed, in secondo luogo, l'assunzione, da parte dello stesso, di un comportamento inequivoco, nel quale si possa riscontrare sia l'elemento intenzionale di carattere soggettivo, ossia l'animus, sia l'elemento oggettivo attinente all'atto stesso, il quale potrebbe essere compiuto soltanto da chi possieda lo status di erede.
Una volta che l'erede ha compiuto un atto che manifesta la sua volontà di accettare l'eredità, non può più tornare indietro.
Così Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 15663 del 23/07/2020, Rv. 658738-01 ha affermato che «L'atto di accettazione dell'eredità, in applicazione del principio semel heres semper heres, è irrevocabile e comporta in maniera definitiva l'acquisto della qualità di erede, la quale permane, non solo qualora l'accettante intenda revocare l'atto di accettazione in precedenza posto in essere, ma anche nell'ipotesi in cui questi pagina 4 di 5 compia un successivo atto di rinuncia all'eredità.»
Ne consegue che la successiva rinuncia all'eredità, peraltro revocata nei termini, non spiega i suoi effetti a seguito di accettazione inibendo l'operatività dell'istituto della rappresentazione in favore della Parte_1
[...]
La domanda attorea va rigettata e le spese meritano di seguire la soccombenza con liquidazione che tiene conto dello scaglione di valore indicato nella domanda e liquidando tutte le fasi di giudizio nei minimi in ragione del rito prescelto e la non particolare complessità della istruttoria e delle questioni trattate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande attoree
Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA CP se dovuti come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante deposito nel termine di cui all'articolo 281 sexies comma 3 c.p.c.
Lanciano, 20 giugno 2025
Il Giudice dott. Chiara D'Alfonso
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