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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Dott. NI Basso Consigliere rel.
Dott. Anna Rita Motti Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 11/02/2025, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1551 dell'anno 2024 del Ruolo Lavoro /
Previdenza
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Giuliano, con TE
studio e domicilio eletto in Benevento alla Via Colonnette, snc
Appellante
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Sangiuolo con Controparte_1
studio e domicilio eletto in Benevento alla Via Francesco Flora, 24
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 06.06.2024, TE
ha proposto appello avverso la sent. n. 466/2022 notificata in data
[...]
07.05.2024 con la quale il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento della domanda proposta da ha così statuito: Controparte_1
“1) accerta e dichiara che nel periodo 1.04.2016-1.04.2019 è intercorso fra le parti un rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno, per lo svolgimento di mansioni di badante – I categoria del CCNL colf e badanti del 15.01.2016;
2) per l'effetto, condanna al pagamento, in favore della TE ricorrente, del complessivo importo lordo di € 27.354,53, di cui € 3.571,88 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito al saldo;
3) compensa le spese in ragione della metà e condanna il resistente al pagamento della residua metà, che liquida in € 4.019,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione”.
A sostegno delle proprie ragioni, ha lamentato: “I. Violazione dell'art. 2697 cod. civ., 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 2094 - erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto provata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di , valutando le deposizioni testimoniali in maniera TE
contraddittoria; II. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto provata
l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di TE
, in riferimento al potere direttivo e disciplinare;
III. Erroneità della
[...] sentenza nella parte in cui ha ritenuto provata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di in riferimento TE all'organizzazione lavorativa;
IV. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto provata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di , in riferimento all'inserimento nel nucleo familiare del TE
; V. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto provata TE
l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di TE
, in riferimento alla pattuizione di un compenso mensile;
VI. Violazione
[...] dell'art. 1243 cod. civ. - erroneità della sentenza nella parte in cui ha omesso di compensare i crediti vantati dal dall'importo riconosciuto alla TE ricorrente;
VII. Violazione dell'art. 92 c.p.c. in relazione alle spese di CTU – riforma della pronuncia sulle spese”. Ha così concluso:
“- rigettare il ricorso proposto da , in quanto del tutto infondato;
Controparte_1
- in via gradata, laddove dovesse essere riconosciuta oggettivamente la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, dichiarare il difetto di titolarità passiva del resistente;
- in via ulteriormente gradata, rideterminare il quantum eventualmente riconosciuto in favore della ricorrente, compensando il credito vantato da
riconducibile all'importo di € 4.010,00; TE
- riformare la pronuncia sulle spese e competenze di giudizio, ponendole a carico di controparte per entrambi i gradi o, in subordine, disporre la loro compensazione anche relativamente al compenso liquidato in favore del CTU”. L'appellata si è costituita eccependo l'infondatezza nel merito dell'appello di cui ha chiesto il rigetto.
All'udienza del 11.02.2025 – trattata in modalità scritta – lette le note ritualmente depositate dalle parti, la Corte ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Tutte le doglianze dell'appellante attengono sostanzialmente all'asserita erronea valutazione del materiale probatorio offerto da parte del giudice di primo grado ai fini dell'accertamento della intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
Le censure sono del tutto destituite di fondamento.
Ritiene, infatti, la Corte che il Tribunale abbia scrupolosamente vagliato tutto il materiale probatorio, sia quello orale che quello documentale.
Parte appellante, tuttavia, rimarca in particolare l'assoluta inattendibilità della teste
(anche denunciata per falsa testimonianza) evidenziando che dalla Testimone_1
documentazione versata in atti (con particolare riferimento alle cd. schede di presenza) emerge l'assoluta falsità delle sue dichiarazioni: infatti, rimarca il
, “alla denuncia-querela (ed anche al fascicolo processuale di primo TE
grado) è stata allegata documentazione medica relativa alla Signora R_
che, inequivocabilmente, dimostra come in alcuni giorni in cui le predette
[...] schede riportano la presenza della testimone presso l'abitazione del Tes_1
resistente per prestare assistenza alla moglie, la paziente si trovava invece ricoverata presso il Centro SLA di Novara o si stava sottoponendo a visite di controllo periodico”.
Occorre, però, al riguardo evidenziare che la decisione del giudice di primo grado, che sicuramente ha fatto leva anche sulla suddetta deposizione testimoniale
(rimarcando, per altro, alcune “trascurabili divergenze”), è basata sul “complesso delle risultanze istruttorie”.
Vi sono, infatti, alcune circostanze che sono state confermate da tutti i testi.
La teste – che ha lavorato presso l'abitazione del Testimone_2 TE
dal settembre/ottobre 2016 fino alla morte di (moglie Persona_1 dell'odierno appellante, cui veniva prestata continua assistenza da più persone, ivi inclusa la ) – ha evidenziato: “posso dire, dal momento che io lavoravo CP_1
a giorni alterni, lungo l'intero arco della settimana, che la ricorrente lavorava tutti i giorni, cioè sapevo che c'era …la ricorrente rimaneva fino all'ora in cui mettevamo a letto la signora perché bisognava essere in due, poi di regola lei andava a casa e rimanevo io o la mia collega. Qualche volta in caso di necessità
l'abbiamo chiamata anche durante la notte”; la teste (amica di Testimone_3 famiglia nonché della ) ha riferito: “la ricorrente era sicuramente CP_1
presente tutti i giorni della settimana, poi posso dire che la domenica NI non era sola, perché c'era il marito e forse se non ricordo male anche il figlio, ma sicuramente da quando non poteva più muoversi c'era anche la ricorrente, in quanto era abituata a spostarla, ed essere spostata in maniera maldestra da chi non sapeva farlo le provocava dolore … la ricorrente è stata presente talvolta anche nei giorni festivi, così come la domenica, e tanto so perché me lo raccontavano…la ricorrente non so se avesse degli orari precisi ma sicuramente non andava liberamente quando voleva, perché c'era bisogno di lei, c'era una sorta di dipendenza anche considerata la natura lenta e progressiva della malattia”; la teste (collaboratrice domestica del dal 2013 almeno Tes_4 TE fino a quando ha fornito le sue dichiarazioni) ha affermato: “la ricorrente veniva tutti i giorni”.
Dunque, è indiscutibile la presenza quotidiana della presso l'abitazione CP_1 del (presenza, per altro, non negata neanche dall'appellante). TE
Così come è indiscutibile il tipo di attività svolta: la , come riferito CP_1
unanimemente dai tutti i testi, sostanzialmente prestava assistenza alla sig.ra affetta da SLA, quindi - quando non c'era la domestica - Persona_1 preparava spesso i pasti per il e per il figlio (quando c'erano), si TE
occupava della pulizia e igiene personale della nonché del cambio R_
biancheria e della somministrazione delle medicine, le passava degli oggetti che questa chiedeva, la aiutava a mangiare anche quando la nutrizione avveniva attraverso PEG, andava a fare spese.
Ancora pacifico è il versamento mensile della somma di € 250,00 (ad eccezione del primo mese quando venivano versati € 270,00) mediante bonifico in favore della
RIVERSO da parte del , con le causali più varie, ma per lo più per TE
“rimborso spese acquisto farmaci NI”.
Ciò che l'appellante contesta è che da tali circostanze sia stato fatta discendere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Senonché, sono sempre i testi che hanno riferito di fatti che certamente valutati nell'insieme rendono perfettamente il quadro della situazione.
È evidente che tenuto conto del tipo di mansioni svolte – semplici e ripetitive – non vi era la costante necessità di dare indicazioni;
e ciò nonostante, gli stessi testi non hanno potuto negare che venivano date direttive alla lavoratrice da parte del
: “anche la sig.ra ci dava indicazioni sul lavoro, nel senso che TE R_
ad esempio ci chiedeva come muoverla, come alzarla, perché aveva anche problemi respiratori … queste sono le uniche direttive che ho sentito dare alla ricorrente, sia da parte della sig.ra che da parte del marito” (teste ); R_ Tes_2
“sicuramente invece si sarà accordata con lui sul piano organizzativo, in termini ad esempio di presenze, anche perché il resistente era spesso fuori per lavoro, ma tali accordi erano dettati principalmente dalle necessità della malata …” (teste
. Tes_3
Dunque, è evidente l'inserimento della nell'organizzazione familiare CP_1 dell'odierno appellante.
E, sebbene non sia emerso l'esercizio del potere disciplinare (cosa che è perfettamente comprensibile nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato laddove il lavoratore abbia sempre scrupolosamente atteso alle proprie mansioni), ciò non toglie che, nel caso di specie, possa ritenersi provata la subordinazione.
D'altro canto, la teste (comune ad entrambe le parti e da considerarsi Tes_3 particolarmente attendibile vista l'equidistanza in considerazione del legame di amicizia sia con l'uno che con l'altra) ha rimarcato: “confermo di essere stata presente all'incontro di cui al capo 34 della memoria. È durato più di tre ore, e
l'ho sostanzialmente organizzato io nel tentativo di far fare pace, visto che eravamo amici … non ricordo che la ricorrente abbia detto di non aver mai ricevuto richieste
o indicazioni da parte del resistente, ricordo invece che ribadiva che inizialmente si era proposta lei per affetto di assistere NI, ma che poi le cose erano cambiate, anche perché il tipo di assistenza era divenuto continuativo e indispensabile”, aggiungendo poco dopo che “all'inizio la ricorrente non riceveva alcuna somma per la sua assistenza, e tanto me lo riferivano sia lei, sia il resistente, il quale spesso anzi mi diceva di essere in imbarazzo per questo fatto, infatti la ricorrente non voleva nemmeno i soldi se lui le chiedeva di acquistare un detersivo.
Poi però quando l'assistenza si intensificò e la sig.ra fece la domanda per R_ l'accompagnamento entrambi mi dissero che questi soldi erano stati destinati alla ricorrente”.
Non può, per altro, tacersi che una certa valenza ha anche la circostanza della garanzia prestata dal nel contratto di fitto dell'immobile utilizzato TE dalla e cercato proprio per la sua vicinanza all'abitazione dei coniugi CP_1
– ciò che consentiva una più rapida presenza della TE R_
lavoratrice. Il risulta addirittura coinquilino della . TE CP_1
Dunque, la necessaria presenza quotidiana (sia pure con un minimo di flessibilità nell'orario), la corresponsione mensile della somma di € 250,00 mediante bonifico e di € 500,00 una volta ottenuto il beneficio dell'indennità di accompagnamento da parte della lo svolgimento di mansioni indispensabili per la cura della R_
malata (attività che richiedevano una costante presenza tanto da rendere necessaria l'assunzione di personale presente anche durante la notte), la indicazioni delle specifiche attività da svolgere sono tutti indici che presi nel loro complesso rendono più che verosimile la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
Pertanto, corretta si palesa la decisione del giudice di primo grado.
Da ultimo, infondata è anche la censura relativa alla negata compensazione dei crediti vantati dal con quelli vantati dalla , che il primo TE CP_1
giudice ha motivato sulla base di una assenza di prova.
Ed invero anche questo capo della sentenza merita di essere confermato.
L'appellante, in particolare, ritiene da compensare con i crediti vantati dalla lavoratrice i seguenti importi: circa € 2.200,00 imputati al pagamento, da parte dell'appellante, dei lavori di ristrutturazione del bagno della ed € 1.810,00 CP_1
per il pagamento del premio assicurativo RCA dell'autovettura FIAT 600, che l' volle fosse data in uso e poi regalata alla nel settembre 2019. R_ CP_1
Senonché, tali pagamenti non possono essere considerati quali prestiti effettuati in favore della e come tali oggetto di un obbligo di restituzione. A parte CP_1
l'indicazione di una cifra soltanto approssimativa, per ciò che attiene ai lavori di ristrutturazione la , in sede di interrogatorio ha soltanto confermato che CP_1
, sempre su richiesta della moglie (e non dunque dell'appellata, TE ma solo per il vincolo di amicizia all'epoca esistente) sostenne il pagamento dei lavori di ristrutturazione del bagno della sig.ra da parte della ditta CP_1 [...]
per un importo di circa € 2.200,00”. Controparte_2 Analogamente anche il pagamento dei premi assicurativi non trova la sua causale in un prestito: a parte la considerazione che – per ciò che attiene ai premi pagati dal febbraio 2018 ad agosto 2019 – tale pagamento era strettamente correlato alla proprietà dell'autovettura (della quale, per inciso, non è provato l'uso esclusivo da parte della ), per l'anno successivo ancora una volta va ribadito che alcun CP_1
elemento induce a ritenere che tale pagamento fosse da imputarsi ad un prestito per la . CP_1
È, infine, evidente che alla soccombenza è legato il pagamento delle spese di lite nelle quali può essere incluso anche il pagamento della C.T.U.
In conclusione, l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che si liquidano in € 5000,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione all'avv. Andrea Sangiuolo Dà che ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. NI Basso Dott. Piero Francesco De Pietro