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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/03/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente Est. dott. Alessandro Carra Giudice dott. Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 11/2025 V.G., avente ad oggetto "separazione consensuale"
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Anna Cosima Inguscio, e Parte_1 Parte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Troso, come da mandato in atti;
[...]
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 17.02.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.01.2025 le parti esponevano:
• di aver contratto matrimonio in data 20.07.2006;
• di aver generato una figlia, nata in data [...];
• di aver interrotto la convivenza, stante l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi;
fissata l'udienza cartolare, il fascicolo veniva trasmesso al PM. Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 17.02.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Le richieste formulate dalle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
a) in via principale, dichiarare la separazione personale tra i coniugi sigg.ri. Parte_3
;
[...]
b) assegnare un contributo economico di mantenimento a favore della sig.ra pari ad Euro 200.00# Parte_1 mensili;
c) Assegnare la dimora coniugale alla Sig.ra arredi compresi;
Parte_1
d) Confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
e) Confermare che il Sig. avrà ampio diritto di visita, nello specifico il Sig. nei Parte_2 Pt_2 giorni in cui svolgerà il turno lavorativo dalle ore 08:00 alle ore 14:00 terrà con sé la figlia dalle h. 14:00 alle ore
20:00, a weekend alterni terrà con se la minore dalle 17:00 del venerdì pomeriggio alle ore 20:00 della domenica.
Durante le festività natalizie, la figlia minore trascorrerà il 24 e il 25 dicembre con un genitore e il 31dicembre e il 1 gennaio con l'altro in maniera alternata a partire dalla madre;
il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro a partire dalla madre. La minore trascorrerà con il padre il giorno del suo compleanno e della festa del papà e così per la sig.ra per il giorno del suo compleanno e quello della festa della mamma;
durante le Pt_1 vacanze estive la figlia minore trascorrerà in periodo consecutivo giorni dieci con il padre nel mese di luglio e giorni dieci nel mese di agosto, periodo che il padre dovrà comunicare alla madre ogni anno entro il 30 maggio.
f) Stabilire a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore della figlia minore Parte_2 pari ad Euro 400,00# mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche, ludiche e scolastiche documentate cosi come previsto dal Protocollo del tribunale di Lecce. I sucitati importi dovranno essere corrisposti in un'unica soluzione mediante bonifico ordinario sul c/c bancario avente il seguente codice IBAN [...]. intestato alla sig.ra entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese. Parte_1
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato. P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 20.07.2006 in
Lecce (Le) e trascritto nel registro di matrimonio di quel Comune al n. 207 parte II Serie A anno 2006, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 20.3.25
La Presidente Est.
dott.ssa Francesca Caputo