Ordinanza presidenziale 11 giugno 2020
Decreto decisorio 29 settembre 2021
Ordinanza collegiale 1 febbraio 2022
Sentenza 19 dicembre 2022
Rigetto
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 29/09/2021, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/09/2021
N. 02023/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 2023 del 2008, proposto da
ON NO, rappresentato e difeso dagli avvocati Eliana Bertagnolli, Stefano Zoccarato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Eliana Bertagnolli in Venezia- Mestre, via Fapanni, 46 Int. 1;
contro
Comune di Treviso, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
San Giovanni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Borella, Marina Perona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alberto Borella in Treviso, viale Cairoli 15;
per l'annullamento
del provvedimento del 19 giugno 2008 prot. n. 48677, con il quale il responsabile di servizio di attività edilizia ha negato il permesso di costruire in sanatoria per le motivazioni contenute nella comunicazione a sensi dell'art. 10 bis l. n. 241/1990 del 24.1. n. 7372;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’intervento ad adiuvandum di San Giovanni S.r.l.;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 85 c.p.a.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto;
che, con l’ordinanza presidenziale 556/2020, il Presidente assegnava termine di trenta giorni alle parti costituite per il deposito di atti e di documenti, i quali comprovassero la persistenza dell’interesse alla decisione di merito del ricorso, con l’avvertenza della valutabilità dell’inerzia quale contegno concludente nel senso della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso;
che, nel termine fissato, nessuna utile produzione è stata effettuata da parte ricorrente, e ciò è sufficiente a confermare l’attuale carenza d’interesse alla decisione di merito;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile a spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Così deciso in Venezia il giorno 29.9.2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO