Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 27/05/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3890/2017 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 19 dicembre 2017 con il n. 3890/2017 del ruolo Generale, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola STIAFFINI ed Parte_1 iliato in Prato, via Traversa Fiorentina, 10, presso lo studio dell'avv. Francesca BIGNAMI, come da mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
Fax 0586/213763 Pec: Email_1
Opponente
“ , in persona del procuratore Controparte_1 rappresentante p.t, rappresentata e difesa dall' avv. Tommaso NIDIACI, con studio in Firenze, Corso IT n. 8/A, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 83 bis 3°comma; Fax 055/2398481 Pec: Email_2
Opposta Nonché già Controparte_2 [...]
, rappresentata e difesa dall' avv. Tommaso NIDIACI, Controparte_3
Corso IT n. 8/A, come da procura allegata alla comparsa di intervento ai sensi dell'art. 83 bis 3°comma; Fax 055/2398481 Pec: Email_2
Terza intervenuta
All'udienza del 6.11.2024, la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni: Per l'opponente: “Voglia il Tribunale di Prato, ogni contraria eccezione respinta, con vittoria di spese competenze del giudizio: IN VIA PRINCIPALE ED IN VIA RICONVENZIONALE OCCORRENDO ed in accoglimento dell'opposizione, ACCERTARE E DICHIARARE, per tutte le causali esposte nel presente atto, nullo, invalido, inefficace e, comunque, di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto, e per l'effetto REVOCARLO in ogni sua parte, e 1. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità e/o inefficacia della movimentazione in uscita (come indicata in narrativa) dai c/c 4074 e c/c 4087 non autorizzata dall'esponente, e conseguentemente
1
e
2. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità o l'annullamento del contratto di finanziamento per apertura di credito sul c/c 4087 e della relativa garanzia ipotecaria (n. 316 di part. Del 5.3.15 Ag. Entrate Uff. Prov. Di Prato-Territorio) per le eccezioni dedotte in narrativa (rispettivamente mancanza consenso, truffa contrattuale ed errore del consenso), e conseguentemente CONDANNARE controparte al pagamento e/o riaccredito e/o rettifica del saldo in favore dell'esponente di ogni somma dallo stesso pagata e/o allo stesso addebitata a titolo di interessi passivi ultralegali, spese e commissioni nonché al risarcimento del danno come sarà ritenuto di Giustizia ed alla cancellazione della relativa ipoteca;
3. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità del contratto di c/c 4074 e di c/c 4087 e/o delle loro condizioni economiche (tasso interesse passivo ultralegale, spese e commissioni) per mancanza della necessaria forma scritta e conseguentemente CONDANNARE controparte al pagamento e/o riaccredito in favore dell'esponente di ogni somma dallo stesso pagata e/o allo stesso addebitata a titolo di interessi passivi ultralegali, spese e commissioni;
e, quindi, operate le suddette operazioni e le compensazioni del caso DETERMINARE l'esatto importo dello saldo dare/avere tra le parti, alla data del ricorso monitorio, dei rapporti bancari dedotti in atti (c/c 4087; c/c 4074) al netto di quanto reciprocamente ritenuto dovuto ed ORDINARE la cancellazione dell'ipoteca di al n. 316 di part. Del 5.3.15 Ag. Entrate Uff. Prov. Di Prato-Territorio, a spese di PS. IN SUBORDINE ED IN VIA RICONVENZIONALE OCCORRENDO ACCERTARE E DICHIARARE l'inadempimento di PS al contratto di finanziamento di apertura di credito in c/c ed ai contratti di c/c nn. 4087 e 4074 conseguentemente CONDANNARE PS al pagamento del risarcimento danni in favore dell'esponente come sarà ritenuto di Giustizia anche con valutazione equitativa e quantomeno corrispondente agli importi oggetto del d.i. opposto ovvero alle somme indebitamente fatte uscire dai c/c in oggetto, e QUANTIFICARE l'eventuale debito residuo dell'opponente operate le compensazioni del caso, e così LIMITARE l'ingiunzione di pagamento alla relativa somma che risulterà eventualmente dovuta a seguito dell'espletamento della dovuta istruttoria. IN ESTREMO SUBORDINE ACCERTARE e DICHIARARE il corretto saldo del rapporto dare/avere tra le parti alla data del ricorso monitorio previa espunzione di ogni somma ritenuta non dovuta e con compensazione dei rispettivi saldi. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari. Insiste inoltre nell'ammissione dei mezzi istruttori richiesti di cui alla memoria istruttoria ex art 183 n 2 cpc e non ammessi (PROVA per TESTI, ORDINE DI ESIBIZIONE e CTU TECNICO CONTABILE) e da interni quindi qui rinnovati”.
Per la banca opposta e la terza intervenuta: “… conclude come da comparsa di costituzione e risposta”. Nella comparsa di costituzione e risposta: “piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Prato ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta […] NEL MERITO: rigettare l'opposizione perché inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto, anche per difetto di legittimazione attiva del fideiussore opponente, e comunque non provata e pertanto confermare il decreto ingiuntivo opposto n.1230/2017 e condannare l'opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.; IN IPOTESI: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale disponesse la revoca del decreto ingiuntivo oggi opposto, voglia l'Ecc.mo Tribunale di Prato condannare il signor al pagamento a favore della Parte_1 Controparte_1 della s .064,75 oltre interessi o del
2 giustizia all'esito del giudizio oltre interessi convenzionali e con le decorrenze richieste nella domanda monitoria fino al soddisfo. Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato il 14 dicembre 2017, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1230/2017,
[...] emesso dall'intestato Tribunale in data 3.10.2017 e notificato in data
10.11.2017, con cui gli era stato ingiunto l'immediato pagamento della somma di € 547.064,75, a favore di oltre Controparte_1 interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, in forza del saldo negativo del c/c n. 4074 (per € 56.153,32) e del saldo passivo relativo al
“finanziamento a medio termine sotto forma di apertura di credito in conto corrente assistito da garanzia ipotecaria”, regolato sul c/c n. 4087 (per €
490.911,45).
A sostegno dell'opposizione rilevava che, con contratto stipulato il Pt_1
27 febbraio 2015, (di seguito come Controparte_1
“PS”) gli aveva concesso un'apertura di credito, “utilizzabile sul c/c n.
4987/91” per 24 mesi, dell'importo di € 450.000,000, assistita da garanzia ipotecaria sul capannone industriale di sua proprietà, posto in Vaiano.
Tuttavia, a seguito dell'erogazione di tale somma sul predetto conto corrente,
PS eseguiva una serie di movimentazioni in uscita, sia dal c/c n. 4087 che dal c/c n. 4074, sino ad esaurimento della provvista oggetto di finanziamento ed in totale assenza di autorizzazione scritta da parte dello stesso Pt_1
Tali movimenti in uscita, per un ammontare complessivo di € 435.000,00, venivano effettuati a beneficio della (di cui l'opponente era Parte_2 socio), a copertura di una precedente posizione debitoria della stessa società con PS. Pertanto, secondo l'opponente, attraverso tale operazione, PS sottoscriveva il contratto di apertura di credito con la sola finalità di finanziamento della società a saldo di un precedente debito, con Parte_2 garanzia ipotecaria e personale prestata dal Sig. Parte_1
Ciò premesso, nel merito l'opponente deduceva:
- l'illegittimità delle disposizioni effettuate da PS, in quanto prive della necessaria autorizzazione da parte del titolare del conto corrente e,
3 conseguentemente, la necessità di restituzione e/o storno in suo favore della somma di € 434.000,00, da parte della banca opposta, con rettifica del saldo dare/avere;
- la nullità del contratto di finanziamento per apertura di credito in c/c n. 4087, stante il fatto che tale contratto era in realtà un finanziamento a favore di un terzo ( già debitrice di PS) con garanzia ipotecaria fornita Parte_2 dall'opposto senza il necessario consenso di quest'ultimo ex artt. 1418 e 1325
c.c.;
- in subordine, l'annullamento del contratto in oggetto, per aver PS commesso una truffa contrattuale, avendo maliziosamente omesso di riferire all'opponente circostanze essenziali (ossia l'intenzione di utilizzare quelle somme 'finanziate' con garanzia ipotecaria in favore di un terzo debitore a ripianamento di debiti proprio con PS) con obbligo di risarcimento danni in favore dell'opponente;
- in ulteriore subordine, l'annullabilità del contratto ex art 1427 cc, fatto sempre salvo il diritto al risarcimento danni;
- in ogni caso, l'inadempimento contrattuale di PS, in quanto il Pt_1 non aveva mai avuto la disponibilità giuridica della somma finanziata, ovvero per aver indebitamente revocato tale disponibilità, atteso che, nella prospettazione fornita in citazione, PS avrebbe di fatto pagato sé stessa per un debito di un terzo estraneo e senza la sua volontà.
Parte opponente contestava poi la mancanza di documentazione sufficiente a dimostrare il residuo credito (€ 56.000,00) preteso sui c/c nn. 4074 e 4087, non avendo PS prodotto in sede di ricorso monitorio i contratti di conto corrente e gli estratti conto del caso, nonostante la richiesta effettuata ai sensi dell'art. 119 T.U.B.
Alla luce di quanto premesso, l'opponente invocava la rettifica del conto corrente n. 4087 previo storno e/o riaccredito e/o compensazione delle contestate movimentazioni in uscita illegittime per i motivi sopra esposti, oltre a tutti gli oneri passivi (interessi, spese e commissioni) a ciò conseguenti.
Veniva poi richiesto il risarcimento dei danni che il comportamento indebito di
PS aveva provocato al cliente, comprensivo della somma indebitamente prelevata dalla banca opposta (per complessivi € 494.000,00) oltre al 4 risarcimento del danno per contrazione del diritto di accesso al credito, per segnalazione pregiudizievole in CR NC d'IT, per indebita ipoteca e vincolo sull'immobile e perdita di chance;
il tutto, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 649 c.p.c.
Instauratosi il contraddittorio, la si costituiva in giudizio, CP_4 contestando nel merito i presupposti di fatto e di diritto dell'opposizione proposta dal Pt_1
In particolare, parte opposta deduceva ed eccepiva:
- che il fino alla notifica del decreto ingiuntivo opposto, non aveva Pt_1 mai eccepito che la avesse agito senza suo ordine, nonostante che le CP_1 operazioni dallo stesso contestate fossero certamente da lui conosciute fin dal loro compimento, avendo il medesimo ricevuto tutti gli estratti conto connessi ai c/c nn. 4074 e 4087, peraltro mai impugnati dall'opponente;
- che era socio al 30% e legale rappresentante della società Pt_1 beneficiaria dei versamenti contestati, con la conseguenza che tali operazioni erano da lui conosciute e autorizzate, anche solo per successiva ratifica;
- l'infondatezza della censura relativa alla mancanza di una ratifica in forma scritta delle operazioni effettuate dalla banca, in quanto la stessa ratifica si era concretizzata “nell'ambito di atti di esecuzione del rapporto di conto corrente, che rivestivano tutti forma scritta”;
- che l'art. 117 D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che impone il requisito della forma scritta, a pena di nullità, per la conclusione del contratto di conto corrente bancario, non si estende alle disposizioni impartite dal correntista nel corso del rapporto, lasciate alla libera determinazione dei contraenti;
pertanto, la clausola in cui viene prevista la possibilità per il correntista di impartire ordini verbali e telefonici alla non contrasta con la disposizione CP_1 normativa richiamata;
- l'infondatezza delle avverse contestazioni in ordine alla presunta invalidità del contratto di finanziamento e della conseguente apertura del credito del c/c n. 4087, avendo messo a disposizione del a somma di € 450.000,00, Pt_1 il quale ne usufruiva dando disposizioni alla banca di effettuare i versamenti a favore della società di cui era legale rappresentante;
5 - l'infondatezza delle contestazioni in ordine alla nullità dei contratti per mancanza di sottoscrizione da parte della in quanto la nullità prevista CP_1 dall'art. 117 del TUB si intende posta a “protezione” del cliente e, pertanto, le relative formalità devono ritenersi rispettate se il contratto è sottoscritto solo da quest'ultimo;
- l'infondatezza dell'avversa domanda risarcitoria, in quanto sul bene immobile dell'opposto, oltre all'ipoteca iscritta nel 2015 a fronte dell'erogazione del finanziamento, veniva iscritta ulteriore ipoteca legale da parte di altro istituto bancario;
- l'insussistenza dei requisiti per la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Tutto quanto sopra premesso, PS chiedeva il rigetto dell'opposizione, con condanna di parte opponente al risarcimento ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, da determinarsi in via equitativa.
Con provvedimento dell'1 febbraio 2019, ritenuti sussistenti gravi motivi nell'opposizione, veniva sospesa l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Successivamente, svolto il tentativo di mediazione obbligatoria, andato fallito,
e scambiate le memorie ex art 183, comma VI cpc, con provvedimento del
12.02.2020 veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, poi svolta con trattazione scritta ai sensi dell'art 83 lett. h) D.L. n. 18/2020. Depositate le rispettive note di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 15 febbraio 2021 questo G.I. rimetteva la causa in istruttoria, disponendo l'espletamento della CTU contabile richiesta dall'opponente.
Nelle more della CTU, poi, si costituiva in giudizio ex art 111 cpc
[...] dichiarando: Parte_3
- che, “In forza di un atto di scissione stipulato con Controparte_1
(“BPS”) in data 25 novembre 2020 innanzi al dott. Mario Zanchi,
[...] rep. n. 39399, racc. n. 20019, iscritto nel Registro delle Imprese di e nel CP_1
Registro delle Imprese di Napoli in data 26 novembre 2020 (l'“Atto di Scissione”), con sede sociale in Napoli, via Santa Controparte_2
6 Brigida 39, capitale sociale Euro 655.153.674,00, iscritta al Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli, Codice Fiscale e Partita IVA
( ), è beneficiaria, con effetto dal 1° dicembre 2020, di un P.IVA_1 CP_2 compendio di attività e passività, come identificato nell'Atto di Scissione;
- che, 'tra i crediti inclusi nel compendio scisso in favore di vi sono quelli CP_2 vantati nei confronti del signor Parte_1
Pertanto, ostituendosi in giudizio, aderiva a tutto quanto dedotto CP_2 ed eccepito da PS e chiedeva di surrogarsi nella posizione processuale della stessa banca opposta.
A seguito del deposito della CTU e della successiva integrazione, la causa, all'udienza del 24.05.2023 veniva trattenuta in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Dopo lo scambio delle memorie di replica, il Tribunale, con ordinanza del
26.08.2021, rimetteva la causa in istruttoria, fissando la successiva udienza per il conferimento di supplemento peritale.
Depositato il supplemento della relazione, all'udienza del 6 novembre 2024, tenutasi mediante trattazione scritta, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. INTERVENTO DI Controparte_5
PRO
In primo luogo va osservato che i crediti dedotti in giudizio traggono titolo giustificativi nei rapporti intercorrenti in origine con
[...]
, per i quali tale società ha ottenuto decreto ingiuntivo Controparte_1 ritualmente opposto. Nel corso del giudizio , si è costituita
[...] assumendo che in forza di atto di scissione Controparte_2 stipulato con (“BPS”), in data 25 CP_1 Controparte_1 novembre 2020 innanzi al dott. Mario Zanchi, rep. n. 39399, racc. n. 20019, iscritto nel Registro delle Imprese di e nel Registro delle Imprese di CP_1
Napoli in data 26 novembre 2020 (l'“Atto di Scissione”), è divenuta
7 beneficiaria, con effetto dal 1° dicembre 2020, di un compendio di attività e passività, come identificato nell'Atto di Scissione, inclusivo, tra l'altro , di: (i) crediti che, al 31 dicembre 2019, sono stati classificati come "sofferenze" ai sensi delle circolari di NC d'IT nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti
NPL"); (ii) crediti pecuniari che, al 31 dicembre 2019, sono stati classificati come "inadempienze probabili" ai sensi delle circolari di NC d'IT nr.
139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti UTP"); - i contratti di finanziamento relativi ai Crediti UTP (i "Contratti UTP").
Di tale scissione in favore di dei crediti e dei contratti di cui sopra era CP_2 stato dato avviso mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del
29/12/2020, n. 151 parte II, e secondo quanto allegato, tra i crediti inclusi nel compendio scisso in favore di vi era quello già vantato da BPS nei CP_2 confronti di , con conseguente legittimazione attiva della Parte_1 società beneficiaria. Ora, in linea generale si osserva che ai sensi dell'art. 2506, primo comma, c.c. “con la scissione una società [c.d. scissa] assegna”, da una parte, l'intero a società [c.d. beneficiarie] preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società” e, dall'altra, assegna “le relative azioni o quote ai suoi soci”. Inoltre, ai sensi dell'art. 2506, terzo comma, c.c. “la società scissa può, con la scissione, attuare il proprio scioglimento senza liquidazione ovvero continuare la propria attività”. Secondo la disciplina degli artt. 2506 e segg. a decorrere dal1 gennaio 2004 per effetto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, la scissione consiste nel trasferimento del patrimonio a una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, e si traduce in una fattispecie traslativa, che, sul piano processuale, non determina l'estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, ma si configura come una successione a titolo particolare nel diritto controverso (Cass., sez. u n.
2016, n 23255). Essa si configura, quindi, come una riorganizzazione societaria che investe innanzitutto il profilo soggettivo delle società coinvolte e, quindi, la loro compagine sociale – e da questo punto di vista, pur nella varietà delle sue possibili configurazioni, caratteristica tipica della scissione è che le azioni o quote della beneficiaria, cui è assegnato tutto o parte del patrimonio della 8 scissa, sono assegnate ai soci di quest'ultima (e non direttamente alla scissa, come avverrebbe invece nell'ipotesi di conferimento- nonché , sotto il profilo oggettivo, il patrimonio delle società partecipanti alla scissione. Per tale secondo aspetto, secondo la ricostruzione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, anche la scissione parziale di una società, disciplinata dagli artt.
2506 ss. c.c., come modificati dal d.lgs. n. 6 del 2003, consiste nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l'acquisizione in capo alla nuova società di valori patrimoniali prima non presenti nel suo patrimonio, senza che ciò determini l'estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità o in parte dei rapporti giuridici della prima, configurandosi, piuttosto, come successione a titolo particolare nel diritto
(Cass., 4.12.2018, n.31313).
Conseguentemente, trattandosi di successione a titolo particolare , per effetto del disposto dell'art 111 cpc, il processo prosegue tra le parti originarie, anche se il successore può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante può esserne estromesso. Conseguentemente, trattandosi di successione a titolo particolare , per effetto del disposto dell'art
111, III e IV comma, cpc, deve essere riconosciuta la legittimazione attiva di e l'interesse concreto ad intervenire , tenuto che la sentenza spiega CP_2 sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare che può agire esecutivamente (Cass., 23/06/2022, n 20315). Inoltre, a seguito dell'attivazione della procedura di mediazione nel termine assegnato dal G.I. all'udienza del 19 dicembre 2018, deve ritenersi superata ogni questione relativa alla procedibilità della opposizione o della domanda monitoria.
II. DETERMINAZIONE DEL THEMA DECIDENDUM
RAPPORTI DEDOTTI IN GIUDIZIO Nel merito, l'opposizione è solo in parte fondata e merita parziale accoglimento per le seguenti argomentazioni. Giova intanto precisare che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario 9 procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (Cass. 12.3.2019, n 7020; Cass., 8.2.92, n.1410; Cass., 23.10.90, n.
10280; Cass., 28.11.89, n. 5185; Cass., 19.1.88, n. 361; Cass.,5.12.87, n. 9078).
Ritiene a riguardo il Tribunale che al fine di esattamente delimitare il thema decidendum della presente fattispecie si debba necessariamente fare riferimento al contenuto dell' atto di opposizione, anche alla luce delle precisazioni introdotte con le memorie depositate nel primo termine concesso alle parti, ai sensi dell'art 183, comma VI, n 1, cpc.
L'oggetto del giudizio, nel caso in esame, rimane delimitato dal riferimento ai rapporti intercorrenti tra la e Controparte_1
, e relativi al contratto di conto corrente n 2413/4074 , che Parte_1 ha generato un saldo per la banca di € 56.153,32 alla data del 12 giugno 2017, nonché al finanziamento a medio termine, di cui all'atto ai rogiti del notaio
( Rep. 46.532; Racc. n 23032), sotto forma di apertura Persona_1 di credito in conto corrente assistito da ipoteca, disciplinato su conto corrente n 4087.91, sul quale si è determinato uno scoperto di € 490.911,45, al 12 giugno 2017.
La pretesa di credito oggetto dell'ingiunzione ammonta quindi ad €
547.064,77 e la banca opposta nel proporre il ricorso monitorio ha richiamato il saldo negativo derivante dai rapporti di conto corrente, documentandolo non solo attraverso le risultanze delle scritture tenute, ai sensi dell'art 50 T.U.B. ma anche dalla produzione completa degli estratti conto, sino alle date di riferimento di cui all'attestazione dei c.d. saldaconto ed ancora dal contratto di finanziamento concluso tramite atto notarile.
Vero è che in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l'estratto di saldaconto - dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito- 10 dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca.
Il saldaconto, secondo l'orientamento consolidato riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo instaurato dall'istituto, mentre l'estratto conto, trascorso il previsto periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente (Cass., 6.6.2018, n 14640; Cass. 19.10.2016, n 21092; Cass.,
25.9.2003, n 14234). Tali risultanze, peraltro, possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specificamente dirette contro determinate annotazioni, e non attraverso un mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere. A tale fine, è irrilevante che dette risultanze non siano già state stra-giudizialmente rese note al cliente, in quanto anche la produzione in giudizio dell'estratto costituisce "trasmissione" ai sensi dell'art. 1832 c.c., richiamato dall'art. 1857 c.c., e determina la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto, affidando al cliente l'onere di provvedere alle necessarie contestazioni specifiche ove voglia superare l'efficacia probatoria della produzione.
Il credito fatto valere risulta dagli estratti del conto corrente, periodicamente inviati al cliente, e mai contestati di talché, in applicazione dell'art.1832 c.c., una volta approvato, anche tacitamente, l'estratto conto, non sono contestabili le voci inserite, ma sono concepibili ancora contestazioni che concernono la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano gli accrediti e gli addebiti. Invero, l'approvazione preclude la contestazione delle operazioni sottostanti ai predetti rapporti sotto il profilo strettamente contabile, ma non della legittimità degli addebiti e accrediti eseguiti. Sotto il profilo strettamente contabile, nessuna specifica contestazione è stata sollevata dalle attrici in ordine alle somme oggetto dei singoli addebiti in conto capitale, così che sotto questo profilo la documentazione prodotta è chiaramente idonea a sorreggere la pretesa azionata sicché – in difetto di specifiche contestazioni si possono assumere– sotto il profilo contabile- i numeri debitori forniti dalla banca convenuta. 11 L'obbligazione assunta, quindi, deve essere determinata attraverso le risultanze dei contratti ed i relativi conteggi, tenendo conto delle eccezioni prospettate, compendiate in estrema sintesi:
• nella illiceità della causa della complessiva operazione posta in essere dalla finalizzata a garantire la stessa di fronte a potenziali CP_1 CP_1 inadempimenti della società attraverso il patrimonio di altro soggetto e la costituzione ampia garanzia ipotecaria su un pregiato bene immobile di proprietà del medesimo, in assenza di consenso dell'opponente;
• nella nullità per illiceità dei contratti di conto corrente ( n 4074. e n 4087.91) posti a fondamento della pretesa monitoria in ragione dei difetti di forma dei contratti ovvero di alcune specifiche clausole negoziali, con particolare riferimento ad alcune specifiche voci prive di legittima causa giustificativa;
• nella illegittimità di alcuni di movimenti contabili eseguiti, rispettivamente, tra il 4 marzo 2015 ed il 17 aprile 2015 ( sul conto 4074) tra il 24 marzo ed il 10 aprile 2015 ( sul conto 4087) a favore della
[...] in contrasto con le previsioni contrattuali ed in assenza di Controparte_6 autorizzazione da parte del cliente.
III. QUALIFICAZIONE DEL FINANZIAMENTO E ABUSO DEL CREDITO
Sotto il primo aspetto, le contestazioni dell'opponente investono la complessiva operazione posta in essere dalla in quanto i contratti e gli CP_1 atti conseguenti sarebbero stati posti in essere non per finanziare il cliente, bensì a garantire la stessa banca di fronte a potenziali inadempimenti della società, attraverso il patrimonio del socio e, ancor CP_6 Parte_2 più, tramite ampia garanzia ipotecaria su un pregiato bene immobile di proprietà del medesimo.
Valutato complessivamente l'atto di opposizione, le censure formulate dall'opponente afferiscono quindi in prima battuta alla qualificazione, al contenuto ed alla causa illecita del contratto di finanziamento ipotecario concesso sul conto corrente.
Invero, nella prospettazione della parte, nei primi mesi del 2015 il credito sarebbe stato concesso in presenza di una pregressa esposizione debitoria a carico della di cui egli era socio e amministratore, Controparte_6 nella piena consapevolezza da parte della banca delle difficoltà per debitrice di
12 farvi fronte, in tal modo abusando del credito per finalità estranee a quelle tipiche e, in ragione della pretesa garanzia, ponendo in essere un mutuo ipotecario adeguato a far fronte ad eventuali inadempienza.
Secondo tale impostazione difensiva, il contratto di apertura di credito stipulato il 27 marzo 2015, solo apparentemente avrebbe avuto natura di finanziamento con garanzia ipotecaria a vantaggio del richiedente. essendo stato in realtà piegato alle esigenze e timori della banca nei rapporti con la società.
Nella sostanza, l'erogazione del credito sul conto corrente n 4087/91 per €
450.000,00 da rimborsare in 24 mesi, sarebbe stata direttamente collegata alle coeve disposizioni in uscita, operate anche sul conto n 4074, che non sarebbero mai state autorizzate, e che sarebbero state in tal modo direttamente indirizzate ad integrare il capitale della società a garanzia la banca.
Tuttavia, quanto alla invalidità prospettata in ragione della illiceità o non conformità alla funzione del contratto, va considerato che il cosiddetto "mutuo
o finanziamento solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario o di altro soggetto verso il mutuante – non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa ( Cass. 25.7.2022, n
23149). Secondo l'indirizzo ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, il mutuo o finanziamento con finalità solutoria o comunque differente da qualla tipica, non è automaticamente privo di causa o connesso ad una causa evidentemente illecita, salva la ipotesi in cui l'utilizzazione della esposizione debitoria dovesse risultare funzionale a indurre a condizioni di finanziamento di carattere usurario o altrimenti illecite.
E' solo in tale caso che la concessione del finanziamento ulteriore può effettivamente integrare gli estremi di abusività del credito, in quanto erogato 13 con la piena consapevolezza della situazione di indebitamento in essere a carico della società debitrice principale, con la concreta finalità di ottenere vantaggi indebiti e in modo evidente contrari al canone della buona fede.
E' quindi solo in presenza di tale evidenza, che la prospettata finalità concreta dell'intera operazione, risultando funzionale a tutelare la posizione della banca, piuttosto che a finanziare la cliente.
Diversamente, in assenza di una tale evidenza, carente in concreto, le censure risultano infondate atteso che lo scopo di far fronte ad una pregressa esposizione debitoria è pienamente compatibile con la funzione economico- sociale dello schema negoziale utilizzato e che può essere comunque ritenuto di per sé meritevole di tutela, ai sensi dell'art 1322 c.c.
Quanto alla effettiva qualificazione del rapporto – mutuo e non mero finanziamento – anche per tale aspetto la prospettazione non ha incidenza automatica sulla validità del contratto, ma porta a dovere effettuare la verifica del rispetto della legge n 108/1996 e seguenti facendo riferimento ai dati riferiti alla analoga operazione, dando spazio applicativo alla circostanza determinata dalla presenza di una garanzia reale ipotecaria.
Né – sotto altro profilo – l'odierno opponente può lamentare l'assenza di consenso, ovvero la presenza di vizi della volontà delle operazioni con le quali
è stato indotto, attraverso una dolosa induzione in errore, ad indirizzare gli importi ricevuti a far fronte ai debiti societari.
Nessuna condotta fraudolenta di induzione in errore viene in realtà allegata a sostegno di una siffatta ipotesi e, in ogni caso, il soggetto che ne avrebbe tratto vantaggio sarebbe la , di cui l'opponente, era socio Controparte_6 ed amministratore delegato, così da avere piena consapevolezza degli importi erogati e delle finalità delle singole operazioni, risultanti dai bilanci approvati , sì da potere contestarne gli effetti pregiudizievoli, in realtà mai contestati.
Nessuna induzione in errore in ordine ai singoli atti è emersa dall'istruttoria svolta, né la stessa può essere automaticamente desunta dall'esame complessivo e non frazionato dei contratti e dagli ordini di bonifico operati dal poiché la funzione di finanziamento della persona fisica e Pt_1 compatibile con la finalità di rinforzare il patrimonio societario e, come tale, in ogni caso meritevole di tutela secondo il paradigma del comma II dell'art1322 14 c.c., salva la verifica delle concrete condizioni negoziali praticate ovvero della illegittimità o illiceità dei singoli ordini.
Quindi, in assenza di automa rilevanza della correlazione tra le diverse operazioni, l'esame dovrà essere portato proprio sulla regolamentazione dei singoli rapporti contrattuali – anche per verificarne il profilo di abusività del credito sopra richiamato- nonché sulla validità formale delle singole operazioni di trasferimento delle somme.
IV. NULLITA' DELLE CLAUSOLE NEGOZIALI E TASSO APPLICABILE FORMA SCRITTA Tanto precisato, nel presente procedimento le domande proposte richiamano quali profili di invalidità concernenti il contenuto delle condizioni praticate, con particolare riferimento alle clausole relative alla previsione di tassi di interessi ultra-legali ed in contrasto con la legge n 108/1996 e s.m., tenendo anche conto della capitalizzazione anatocistica, nonché ad ulteriori voci di costo applicate formalmente non concordate, che potrebbero fornire un riscontro alla tesi dell'opponente di artifici e raggiri ai suoi danni.
Come è noto, la forma scritta per la conclusione dei contratti relativi alle operazioni ed ai servizi bancari è stata imposta dall'art. 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 154 – disciplina poi confluita nel d.lgs. 1 settembre 1993, n.
385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (t.u.b.) e, segnatamente, nel relativo art. 117 –, con decorrenza, quindi, dall'entrata in vigore di detta norma. Le Sezioni Unite della Cassazione ( Cassazione Civile,
SS.UU., sentenza 16/01/2018 n° 898) hanno avuto modo di chiarire con specifico riferimento all'art. 23 T.U.F (che a pena di nullità prevede che "i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti..."), stabilendo che trattasi di nullità per difetto di forma posta nell'interesse esclusivo del cliente, intesa ad assicurare a quest'ultimo, da parte dell'Intermediario, la piena indicazione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione ed altro come specificamente indicato, considerato che è l'investitore che abbisogna di 15 conoscere e di potere all'occorrenza verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto. Il principio espresso dalle Sezioni Unite, seppur riferentesi a caso di contratto di intermediazione finanziaria, deve ritenersi applicabile anche ai contratti bancari, attesa la sostanziale identità di disciplina e di ratio di protezione del cliente degli artt. 23 T.U.F. e 117 T.U.B. a mente del quale "i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti", ponendo in tal modo in giusta evidenza , quale ulteriore requisito formale previsto dalla norma a pena di nullità, l'obbligo della banca di consegnare al cliente una copia del contratto sottoscritto. E' evidente, infatti, che le finalità di protezione del cliente sopracitate verrebbero frustrate se si ritenesse sufficiente per la banca raccogliere la sottoscrizione del cliente e dare esecuzione al contratto, senza fornire a quest'ultimo copia dello stesso. Con riferimento a profili di nullità formale, sulla scorta dei documenti prodotti, risultano in atti i due contratti di conto corrente nonché il contratto di
“apertura di credito ia medio termine in conto corrente con garanzia ipotecaria” ai rogiti del notaio ( Rep n 46532-Racc. n 23032) del 27 Persona_1 febbraio 2015.
Si tratta di un finanziamento ipotecario su conto corrente con cui la banca concedeva al cliente l'importo di €. 450.000,00 utilizzabile sul conto corrente n.408791/29 acceso presso la Filiale di Vaiano, per la durata di 24 mesi, ed i cui allegati sub lettera A) e B) disciplinavano le condizioni economiche .
La durata concordata del finanziamento era di 24 mesi e quindi fino al
27/02/2017, con la particolarità che importo finanziato non veniva accreditato in conto corrente, ma la banca consentiva prelevamenti sul conto corrente fino al limite massimo dell'importo finanziato con integrale rimborso alla scadenza finale del finanziamento (27/02/2017), con possibilità di ricostituzione del prelevabile, ed il credito era garantito da ipoteca su immobili di proprietà del medesimo cliente.
Le parti hanno convenuto un tasso di interesse nominale annuo determinato e una componente variabile corrispondente al tasso derivante dal tasso annuo
Euribor tre mesi “lettera” rilevato il primo giorno lavorativo precedente la decorrenza di ciascun trimestre solare, maggiorato di due punti sugli scoperti 16 determinati sul conto corrente, per tutta la durata del finanziamento e quindi fino al 27/02/2017, ed un tasso di interesse moratorio maggiorato di 2,60 punti percentuali (c.d. spread) al tasso corrispettivo del periodo di riferimento. In ipotesi di utilizzo oltre il limite concesso ( c.d. extrafido) il tasso di interessi è maggiorato di tre punti percentuali su base annua, oltre una commissione di istruttoria veloce per rapporti affidati, determinata in misura fissa e commisurata ai costi che la mediamente sostiene per l'attività di CP_1 istruttoria, pari ad € 80,00 per importi sino a 5000 € e via via crescenti sino a
€ 200,00 con franchigia giornaliera di € 50,00. A tale importo si aggiunge un corrispettivo sull'accordato in misura pari allo 0,40% trimestrale.
In definitiva, quanto al finanziamento ipotecario, sotto forma dell'accredito della somma in conto corrente, le condizioni risultano validamente pattuite in modo analitico e completo. Risulta poi in atti il contratto di conto corrente accessorio al finanziamento concesso, concluso per iscritto in data 24 febbraio 2015 , per come si evince del contenuto dell'atto notarile) ed individuato dal n 4087.91, sottoscritto dal cliente, il primo estratto conto , con un saldo pari a zero
Infine, è stato anche prodotto il documento contrattuale sottoscritto del conto n 2413/4074 , con gli estratti conti completi di scalari a partire dal primo.
Su tali punti , ed in particolare circa l'assenza di sottoscrizione della banca, va richiamata la giurisprudenza affermatasi in materia di contratti c.d. monofirma, e specificamente l'ordinanza della Cass, sez.VI, 10/09/2019, n
22640 in sostanziale continuità con la sentenza Cass., sez. un. 16.1.2018,n 898 che ne ha ammesso la validità se sottoscritti dal solo cliente. In presenza di tali documenti e, essendo superato l'orientamento della nullità dei c.d. contratti privi della sottoscrizione della banca) deve essere anche esclusa la nullità totale dei contratti di conto corrente per difetto di forma.
Al contempo, i documenti contrattuali e le stesse risultanze delle verifiche contabili tramite CTU, hanno posto in evidenza che alcune clausole non sono presenti nel regolamento negoziale e, in particolare, la previsione di un tasso di interessi entro fido, nonostante sul conto corrente n 4074 sia emersa dagli estratti conto e dal contenuto delle segnalazioni, la esistenza di affidamenti di fatto. 17 avrebbe dovuto trovare applicazione il c.d. tasso sostitutivo desumibile dall'art 117 TUB. La documentazione prodotta è quindi da ritenersi ampiamente esaustiva per escludere la invalidità totale negoziale, ma dovendosi considerare illegittimi computati in misura ultralegale ed imponendosi la ricostruzione del rapporto in base al tasso sostitutivo di legge , ai sensi dell'art 117 TUB.
Di conseguenza, appare corretta la ricostruzione del contratto di accredito in c/c (da intendersi quale contratto principale) in forza del contratto prodotto, munito di sottoscrizione della correntista, con applicazione in tal caso dei tassi sostitutivi di legge, in coerenza con i principi che disciplinano la ripartizione dell'onere della prova (Cass., 17 aprile 2020, n 7895; Cass., 11.6.2018, n 15148).
Tale onere, infatti, deve essere posto a carico di chi si afferma creditore e, quindi, a carico del correntista qualora dal rapporto assuma scaturire un credito a suo favore, o della banca nell'ipotesi inversa. Tale prova deve essere fornita, di regola, mediante la produzione degli estratti conto (giurisprudenza, anche questa, consolidata: da ult. Cass. 11543/2019, 24948/2017) e, nel caso di produzione incompleta, il calcolo del credito del correntista deve essere effettuato, in mancanza di prova contraria, partendo dal primo saldo debitore documentato (Cass. 11543/19 cit.) quale che sia la parte che l'ha prodotto in giudizio (principio di acquisizione probatoria) nonché in base al tasso sostitutivo di legge, in assenza della dimostrazione di una valida pattuizione negoziale.
Occorre altresì considerare che tale ricostruzione si impone solo con riferimento al conto corrente n 4074 e non anche sul conto corrente n 4087.91.
Tale secondo conto, infatti, è strumentale ed accessorio all'accredito in c.c. specificamente disciplinato, e quindi gli scoperti determinati da tale conto trovano applicazione le condizioni sottoscritte a differenza del conto corrente distinto, sul quale dovranno essere esclusi gli interessi ultra legali e le voci di costo non concordate validamente .
Tutti i documenti sono stati tempestivamente prodotti ed utilizzati dal CTU, dott. , con piena acquiescenza anche dei CTP, così che devono Persona_2 essere utilizzati nel computo dei saldi effettivi. Nel caso in esame, infatti. lo stesso CTU ha dato conto della presenza agli atti dei contratti di conto 18 corrente e del contratto di apertura di credito sul conto corrente, debitamente sottoscritto innanzi al notaio. così come – su entrambi i conti correnti- degli estratti conto, completi di scalari, dalla data di apertura al 12 giugno 2017 ( ad eccezione del solo estratto al 30 settembre 2016, per il conto n 4087, ma privo di incidenza trattandosi di conto solo strumentale al finanziamento) . Come si evince dalla prima relazione ( pag 29) del consulente:
Il saldo effettivo del conto corrente (compreso gli interessi non contabilizzati ma a debito) è pari ad € -56.124,48 (debito del correntista).
Da tale ricostruzione si evince l'applicazione dei seguenti oneri:
Il saldo effettivo del conto corrente (al netto degli oneri espunti) è pari ad € -
48.752,98 (debito del correntista).
Su tale importo, andranno considerato gli interessi al tasso sostitutivo ex art
117 TUB
V. AFFIDAMENTI, ACCREDITI IN CC E MODIFICHE UNILATERALI Relativamente al conto principale, che va individuato nel contratto di accredito in conto corrente, si è precisato, risulta che la banca ha concesso un rilevante importo mettendolo a disposizione del cliente utilizzando il conto corrente.
Secondo l'orientamento della S.C. (Cass., 22.11.2017, n 27836; Cass., 9.7.2005, n
14470), già in forza dell'art 3 della legge 154/1992 e del decreto 24.4.1992 del
Ministero del Tesoro, oltre che della circolare del maggio 1992 della NC
d'IT, la forma scritta non era obbligatoria per le operazioni e servizi che fossero già previsti in contratti redatti per iscritto. Dopo l'entrata in vigore del t.u. bancario, tali norme sono rimaste in vigore ai sensi dell'art 161 TUB, e successivamente la NC d'IT ha emanato le nuove disposizioni che nel ribadire la regola generale secondo la quale “ i contratti relativi alle operazioni
e ai servizi sono redatti per iscritto ed un loro esemplare deve essere consegnato
19 ai clienti” prevedevano che “la forma scritta non è tuttavia obbligatoria : - b) per operazioni e servizi già previsti per iscritto (agosto 1996). La delibera
4.3.2003 del C.I.C.R. nel dettare la nuova disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, abrogando ai sensi dell'art 161, comma 5, del t.u.b., il decreto del Ministro del
Tesoro del 24.4.1992, ha quindi previsto per quanto attiene la forma dei contratti , che “La NC d'IT può individuare forme diverse da quella scritta per le operazioni e i servizi effettuati sulla base di contratti redatti per iscritto, nonché per le operazioni e i servizi , oggetto di pubblicità ai sensi della presente delibera, che hanno carattere occasionale ovvero comportano oneri di importo contenuto per il cliente”. In virtù di tale disciplina le Istruzioni di vigilanza della
NC d'IT, nel testo attualmente in vigore (risalente al luglio 2003) al titolo
X, capo 1, n 2, stabiliscono quanto alla forma dei contratti che “..La forma scritta non è obbligatoria: Per le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto….”.
Le norme emanate dal CICR e dalla NC d'IT completano ed integrano la norma di legge ed il precetto legislativo, in virtù di una facoltà espressamente prevista dalla legge stessa. L'art 117, comma 2, tub ha infine previsto che il
CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma. Secondo quanto rilevato dalla S.C., quindi, dal 1992 a tutt'oggi le disposizioni della NC d'IT , a tanto autorizzata dal CICR hanno sempre previsto, pur nel variare dei testi normativi, che non fosse richiesta la forma scritta per i contratti relativi ad operazioni e servizi già previsti in contratti redatti per iscritto, tra cui il contratto di conto corrente, in base alla considerazione che costituisce e sufficiente garanzia per il cliente che il contenuto normativo del contratto sia redatto per iscritto, mentre poi la sua concreta stipulazione , alle condizioni riportate nel contratto scritto, potrà avvenire in altra forma nel rispetto delle esigenze di celerità ed operatività che taluni tipi di contatti esigono. Secondo una più rigorosa interpretazione dell'art. 117 TUB, le linee di credito (o, se si preferisce, “gli affidamenti”) concessi nel tempo da una banca ad un cliente necessitano di una precisa e dettagliata regolamentazione contrattuale, dell'indicazione dell'importo delle stesse e dell'ulteriore precisazione se sono 20 “a scadenza” o “a revoca” sicché, in mancanza di tali elementi essenziali il contratto bancario risulterebbe indeterminato, oltre che privo del contenuto minimo previsto dall'art. 117 TUB e dagli artt. 1325 e 1346 c.c. In senso contrario, tuttavia, si è fatto notare che l'allegazione secondo cui il contratto di conto corrente di cui all'art. 1852 c.c. “ è una mera modalità regolazione di operazioni bancarie” , sicché la prova di esso non basta a dimostrare l'esistenza d'un affidamento o di una apertura di credito tra banca e correntista, trascura di considerare che il contratto comunemente di “conto corrente bancario” non ha nulla a che vedere con l'istituto di cui all'art 1852 c.c. e costituisce un contratto atipico la cui causa è composta dalla fusione della causa del deposito, del mandato e del conto corrente (Cass., 17.10.2016, n 20205). Secondo
l'interpretazione dei giudici di legittimità, l'art. 3, comma 3, della l. n. 154 del
1992 e successivamente l'art. 117, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, abilitano la NC d'IT, su conforma delibera del C.I.C.R. a stabilire che
"particolari contratti" possano essere stipulati in forma diversa da quella scritta, va inteso nel senso che l'intento di agevolare particolari modalità della contrattazione non comporta una radicale soppressione della forma scritta ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi l'indicazione nel "contratto madre" delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il "contratto figlio". (Cass, 22/11/2017, n 27836; sull'onere di provarne la conclusione per facta concludentia: Cass, sez. 1, 15/09/2006, n
19941; Cass., sez. 1, 09/07/2005, n 14470) . Nella fattispecie, come argomentato dalla banca e dal consulente della parte intervenuta, il conto corrente n 4087.91 dovrebbe essere considerato un conto tecnico, finalizzato soltanto alla contabilizzazione e registrazione delle operazioni di accredito e addebito, mentre le condizioni economiche di quantificazione delle competenze, dovrebbero essere esclusivamente quelle pattuite con il contratto di finanziamento ipotecario del 27 febbraio 2015.
Secondo quanto riscontrato dal CTU alla luce del contenuto degli estratti conto, al contrario, il conto corrente risulta essere un conto corrente ordinario e non un mero conto tecnico ( pag 17-18 della relazione), con ripercussioni soprattutto per quanto riguarda l'assenza di reciprocità nella clausola di contabilizzazione degli interessi anatocistici. Sotto il profilo formale, invece, 21 qualificando in conto corrente comunque come accessorio- pur se non meramente tecnico- poiché a quanto documentato le relative condizioni non risultano essere state autonomamente concluse per iscritto dovranno trovare applicazione quelle condizioni essenziali praticate dall'istituto di credito sul rapporto principale (salvo quanto si dirà per interessi anatocistici).
Infatti, il difetto di forma può trovare disciplina nel rapporto principale di accredito in conto corrente, almeno per il periodo antecedente le modifiche espressamente concordate e sottoscritte, in quanto, come sopra precisato, questo risulta perfezionato in forma scritta e tale considerazione porta a concludere per l'applicabilità, su tale conto dei medesimi tassi, escludendo l'ipotesi di nullità totale delle clausole relative. Pertanto, secondo quanto esposto nel corpo della motivazione sulla scorta delle indicazioni della CTU, il rapporto di conto corrente n 4087.91 dovrà essere considerato meramente tecnico, accessorio a quello principale di finanziamento, che è quindi idoneo a regolamentare la ricostruzione delle competenze dovute. Le medesime considerazioni non possono essere svolte riguardo al conto corrente n 4074 in assenza di clausola conforme alla disciplina in vigore al momento del contratto la ricostruzione dovrà essere depurata da costi non concordati e gli interessi andranno computati in misura legale .
VI. VERIFICA USURA Per quanto concerne il superamento dei c.t. tassi soglia, con riferimento alla c.d. legge 7 marzo 1996, n. 108, si deve preliminarmente valutare: a) quali costi debbano essere considerati ai fini della determinazione del TEG;
b) il periodo di riferimento per dare rilevanza all'eventuale superamento dei cd tassi soglia. Certamente uno dei temi più discussi è quello relativo alla tipologia di spese da calcolare al fine della ricostruzione del tasso di interesse.
L'art. 644 c.p. stabilisce, infatti, al comma 4 che: «per la determinazione del tasso
d'interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito». Tale previsione normativa si pone, secondo alcuni, in contrasto con il contenuto delle Istruzioni di NC d'IT che, dalla prima comunicazione n. 47429 del 1 ottobre 1996 a quella dell'agosto del 2009, ha 22 costantemente escluso la Commissione di dal novero degli Parte_4 oneri da includere nel calcolo del T.E.G. La Commissione di Parte_4
(C.M.S.) nella tecnica bancaria è definita come «il corrispettivo pagato
[...] dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una (eventuale) espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto». Tale importo – che di norma è applicato allorché il saldo del cliente risulta a debito per oltre un determinato numero di giorni – è calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento.
Nell'ambito dei contratti di conto corrente di corrispondenza, assistiti da un'apertura di credito, la C.M.S. rappresenta –così– una componente di costo
“aggiuntivo” rispetto all'interesse praticato. Le Istruzioni di NC d'IT 2006, in vigore sino al 2009, al punto C5. Metodologia di calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto, hanno tuttavia sempre affermato che: «La commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG. Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali». Come è noto, il risultato del (almeno apparente) discostamento tra il contenuto del citato art. 644 c.p. rispetto a quello delle Istruzioni ha contribuito, nel corso degli ultimi anni, alla nascita di numerosi contenziosi civili e penali nell'ambito dei quali si è discusso della necessità o meno di computare tale onere nel conteggio del tasso e di quali dovessero essere le conseguenze, nel caso oggetto del processo, di una tale procedura. In estrema sintesi, gli orientamenti dottrinari e giurisprudenziali si sono quindi sostanzialmente divisi tra coloro (tra tutte:
Cassazione Civile, Sezione I, n. 8806 del 5 aprile 2017; Cass., 7.3.2017, n 5609;
Cass, 4.4.2016, n 10516; Cass pen 3.7.2014, n 28928; Cass pen 23.11.2011, n
46669; Cass pen 22.7.2010, n 28743; Cass pen 26.3.2010, n 12028) che Co richiamando direttamente il contenuto dell'art 644 , ritengono la necessità di conteggiare tutti gli oneri e le spese collegate all'erogazione del credito ( tra cui la e coloro che, attraverso la necessità di fare riferimento ai Decreti Pt_5
Ministeriali che, trimestralmente pubblicati, integrano la fattispecie normativa ritengono inevitabile- sotto il profilo giuridico e tecnico– attenersi alla procedura amministrativa ed alle Istruzioni di NC d'IT( Cass., n
22270/2016 e n 12965/2016).Il contrasto giurisprudenziale è stato 23 recentemente risolto grazie alla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del
20 giugno 2018, n. 16303. La Corte ripercorre il contenuto delle sentenze della
Cassazione penale per confermare che la C.M.S. va intesa quale «onere» a carico del correntista. Tale costo, tuttavia, non può essere incluso nel conteggio del
T.E.G. in virtù del contenuto dell'art. 2 bis D.L. n. 185/2008, da considerarsi
«norma non di interpretazione autentica» non applicabile in modo retroattivo.
In virtù di tale ragionamento non risultano corrette quelle metodologie di calcolo che inseriscono nel conteggio del T.E.G. applicato in concreto dalla banca la per periodi antecedenti il 1.1.2010 momento dal quale – Pt_5 secondo le nuove Istruzioni del 2009 e le norme transitorie elaborate dalla
NC d'IT, in virtù del contenuto del D.L. 29 novembre 2008, n. 185– tale onere è divenuto rilevante. L'esigenza del rispetto del criterio dell'omogeneità o della simmetria è, infatti, assolutamente rilevante e decisivo. Secondo le Sezioni
Unite, la C.M.S. non è stata esclusa dalle Istruzioni di NC d'IT dal conteggio ai fini della Legge anti usura in quanto, nei Decreti Ministeriali trimestralmente pubblicati, seppur in modo separato (ed in calce) rispetto al T.E.G.M., la C.M.S.
è rilevata nel suo ammontare “medio” ed espressa in termini percentuali. Alla luce di tali osservazioni la verifica del rispetto delle soglie di legge richiede, accanto al calcolo del tasso in concreto praticato ed al raffronto di esso con il tasso soglia effettuati in base alle Istruzioni di NC d'IT pro tempore vigenti «il confronto tra l'ammontare percentuale della C.M.S. praticata e l'entità massima della C.M.S. applicabile (c.d. CMS “soglia”), desunta aumentando del
50% l'entità della C.M.S. media pubblicata nelle tabelle». Tale modo di procedere ripercorre e conferma la necessità di seguire quanto previsto dal
Bollettino di Vigilanza n. 12 del dicembre 2005 che, nell'indicare le modalità di comparazione ha inteso dar conto dell'esigenza di non trascurare, nel confronto, l'incidenza delle commissioni di massimo scoperto precisando che
«l'applicazione di commissioni che superano l'entità della CMS soglia non determina, di per sé, l'usurarietà del rapporto, che va invece desunta da una valutazione complessiva delle condizioni applicate. A tal fine, per ciascun trimestre, l'importo della C.M.S. percepita in eccesso va confrontato con l'ammontare degli interessi (ulteriori a quelli in concreto applicati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta 24 vigenti. Qualora l'eccedenza della commissione rispetto alla “C.M.S. soglia” sia inferiore a tale “margine” è da ritenere che non si determini un supero delle soglie di legge». Per quanto concerne il momento in cui il superamento del tasso c.d. assume rilevanza, occorre ricordare che secondo i principi affermati dalla S.C., ai fini dell'applicazione dell'art 644 CP e dell'art 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (non solo corrispettivi) , e ciò a prescindere dalla concreta applicazione ( c.d. usura ab origine). Tale orientamento è stato ancora ribadito dalla pronuncia della Cass. Civ. Sez. I, ord.
n. 1464 del 18 gennaio 2019, così che deve ritenersi oramai stabile approdo giurisprudenziale ( Cass. Civ., sez. III, sent. n. 17447 del 28 giugno 2019; Cass.
Civ., sez. III, sent. n. 27442 del 30 ottobre 2018). Con la sentenza 19 ottobre
2017, n 24675, le sezioni unite civili della Cassazione hanno poi enunciato il principio di diritto secondo il quale allorché “il tasso di interessi superi , nel corso di svolgimento del rapporto , la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n 108 del 1996, non si verifica la nullità o inefficacia della clausola contrattuale stipulata per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”. Da ultimo, con sentenza 18.9.2020 n 19597, in materia di interessi moratori la Cassazione ha addirittura escluso il semplice riferimento solo al TEGM, precisando che l'esigenza del principio di simmetria, fatto proprio dalle S.U. con la sentenza n 16303 del 2018 in tema di
C.M.S.- dovrà soddisfatta mediante criteri oggettivi e statistici contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali. E secondo gli orientamenti prevalenti, il principio di diritto in materia di usura sopravvenuta enunciato dalle Sezioni Unite n. 24675/2017 riguardo ai contratti di mutuo è applicabile anche ai contratti di conto corrente bancario, poiché non risulta possibile procedere ad approcci differenziati secondo che si verta in tema di contratto di mutuo o di conto corrente. 25 In tale prospettiva, permane, certo, la rilevanza dell'evoluzione dei tassi di interesse praticati nel corso del rapporto, ma circoscritta tuttavia alle modifiche unilateralmente introdotte dalla banca, secondo quanto sopra evidenziato, rispetto all'effettivo contenuto delle clausole . In tale caso, si è fatto rilevare, gli interessi usurari sarebbero conseguenza o di un negozio giuridico unilaterale posto in essere dalla banca, rispetto al quale pertanto la volontà del cliente sarebbe ininfluente, ovvero di una convenzione sorta a seguito dell'accettazione di una “proposta di modifica unilaterale del contratto” formulata dalla banca e tacitamente accettata dal correntista ex art 118, comma 2, TUB, nuova formulazione. E in entrambi i casi il cliente avrebbe assunto nuovo impegno a corrispondere interessi al tasso superiore al TSU.
Secondo autorevole dottrina, la struttura dell'art.118, 2° comma, TUB – attraverso il meccanismo della “proposta di modifica unilaterale del contratto” inviata dalla banca, cui fa seguito l'accettazione tacita da parte del cliente – va equiparata, in tutto e per tutto, a quella del patto di cui all'art.1, comma 1, del
D.L. 29.12.2000, n.394, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, Legge
28.02.2001, n.24, secondo cui <ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'art.1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento>>).
In quest'ottica, la variazione unilaterale che comporti il superamento dei tassi soglia va ricondotta alla figura dell'usura c.d. “originaria”, in netta contrapposizione a quella dell'“usura sopravvenuta”, la cui esistenza, come detto, è stata negata dalla Suprema Corte. Nello stesso senso è orientata anche buona parte della giurisprudenza di merito: <Nel caso in cui […] il tasso applicato venga a superare il tasso soglia in seguito a modificazioni unilaterali della banca o anche a pattuizioni concluse successivamente all'entrata in vigore della legge 108/96 la sanzione non potrà essere che quella del comma 2 dell'art.1815 c.c., con la conseguenza che nessun interesse sarà dovuto>>
(Tribunale di Padova, 29.11.2019; Tribunale di Padova, 09.11.2018, Tribunale di
Padova, 12 agosto 2014, n.2600; Tribunale di Roma, 23.10.2019; Tribunale di
Torino, 20.04.2017). Anche escludendo la natura contrattuale del meccanismo 26 previsto dall'art.118 TUB, mettendo in risalto l'aspetto impositivo, si è fatto notare in dottrina che dovrebbe pervenirsi ad identiche conclusioni.
Qualora si escluda l'aspetto negoziale, si sottolinea, la fattispecie andrebbe assimilata a quella, consistente nel <fa(rsi) dare interessi o altri vantaggi usurari>>, anch'essa sanzionata dall'art.644 cod. pen., la cui autonomia non è stata affatto esclusa né dall'interpretazione autentica di cui all'art.1, comma 1, del D.L. n.394/2000, convertito in legge n.24/2001 né dalla sentenza delle
Sezioni Unite n. 24675/2017. Tali interpretazioni, nell'attribuire rilevanza al momento in cui gli interessi <sono promessi o comunque convenuti>>, anziché
a quello del pagamento, hanno come presupposti che il comportamento della banca sia conforme al regolamento contrattuale, ovverosia che gli interessi concretamente applicati coincidano con quelli pattuiti.
Per quanto riguarda, invece, gli sconfinamenti determinati automaticamente dal meccanismo contrattuale ( e non da modifiche posteriori) - c.d. usura sopravvenuta - la rilevanza è subordinata alla riscontrata violazione del canone della buona fede di cui all'art 1375 c.c. La violazione del canone di buona fede, tuttavia, non è riscontrabile nell'esercizio in sé considerato dei diritti scaturenti dal contratto, bensì nelle particolari modalità di tale esercizio in concreto, che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso.
L'opponente non ha peraltro prospettato che le condizioni iniziali sarebbero state determinate da una particolare condizione di difficoltà economica in cui versava, sì da configurare concretamente- al di là degli sconfinamenti oggettivi rispetto ai tassi soglia- ipotesi di usura cd “ soggettiva” ovvero “ in concreto.
(art. 644, comma terzo, seconda parte, cod. pen.), Tali figura presuppone la verifica della sproporzione degli interessi, dei vantaggi e dei compensi pattuiti, determinata dal consapevole approfittamento della "condizione di difficoltà economica" della vittima. A tal fine deve aversi riguardo alla carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana, laddove, invece, la "condizione di difficoltà finanziaria" investe più in generale l'insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo, ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni.
Purtuttavia, tale condizione deve essere posta, in correlazione con una condotta consapevole di approfittamento tale da determinare causalmente la 27 significativa sproporzione delle condizioni concordate ( Cass., 29.3.2017, n
26214; Cass., 25.3.2014, n 18778), elementi che all'evidenza difettano nella presente fattispecie.
Circoscrivendo quindi l'analisi alla verifica di sconfinamenti oggettivi, il tecnico ha dapprima proceduto ad individuare il tasso annuo effettivo partendo dall'esame degli estratti conto forniti relativamente al periodo ricompreso tra il febbraio 2015 e il 12 giugno 2017.
La formula utilizzata è quella da ritenersi corretta, giusta il richiamo alle istruzioni elaborate dalla NC d'IT e precisamente ( pag. 15 relazione, allegato 5 B):
La verifica è stata quindi operato facendo riferimento alle categorie di operazioni di “Aperture di credito in conto corrente”, assumendo il periodo il 1 gennaio 2015 -31 marzo 2015, avuto riguardo alle condizioni originarie di finanziamento.
Rispetto a tali verifiche, conclude la consulente, non sono risultati sconfinamenti rispetto al TSU per gli interessi convenuti dopo l'entrata in vigore della normativa sopra richiamata, mentre dalle analisi del CTU, escludendo la presenza di condizioni di usura sia ab origine che sopravvenuta.
Come può evincersi dalla relazione, facendo applicazione del c.d. formula
"Bankitalia", indicata come Teg non sono emersi sconfinamenti determinati dalle modifiche negoziali, pure accedendo all'ipotesi ermeneutica sopra richiamata, così che non v'è spazio alcuno per escludere integralmente gli interessi , come si evince dalla seguente tabella (riportata a pagina 16 e ss della relazione)
Per il conto corrente ordinario n 4074
28
Per il conto corrente ordinario n 4087:
29
VII. LE SINGOLE OPERAZIONI CONTABILI
Esclusa la rilevanza per qualificare il collegamento funzionale tra le diverse operazioni come illecito, permane l'esigenza di verificare le singole operazioni c.d. di bonifico eseguite su entrambi i conti e oggetto di contestazione in quanto prive di autorizzazione da parte del correntista.
Si tratta delle operazioni eseguite , rispettivamente, tra il 4 marzo 2015 ed il 17 aprile 2015 ( sul conto 4074) tra il 24 marzo ed il 10 aprile 2015 ( sul conto
4087) a favore della Parte_2
Anche per tali operazioni valgono le regole concernenti la ripartizione dell'onere della prova così che sarà la banca creditrice a dovere dimostrare di avere eseguito le operazioni in modo conforme alle disposizioni contrattuali sottoscritte ovvero in qualche modo riferibili al consenso espresso dal cliente.
Nessun dubbio che, per quanto concerne le operazioni risultanti da atto scritto il relativo importo risulta correttamente addebitato.
30 In assenza di ordine scritto, era onere della banca creditrice fornire dimostrazione che la disposizione era comunque autorizzata da Parte_1
.
[...]
Anche sotto tale profilo, tuttavia, occorre anche qui distinguere la disciplina dei due rapporti in quanto mentre dalle condizioni sottoscritte si evince la non accettazione dei bonifici effettuati . CP_8
Conseguentemente, in ragione di tale clausola, per tale tipologia di bonifici devono essere considerati quelli in forma scritta, in deroga alla medesima, per gli altri possono essere considerati anche quelli non effettuati in forma scritta, pur se riferibili in modo non equivoco alla volontà del cliente.
In presenza di contestazioni, dovranno essere espunti quelli non effettuati in forma scritta o altrimenti disposti dal cliente.
A riguardo, si osserva che il c.d. «bonifico», in materia di contratti bancari, rappresenta l'incarico dato dal cliente alla banca di accreditare ad altro correntista la somma oggetto della provvista. Si tratta di un ordine
(delegazione) di pagamento che la banca delegata, se accetta, si impegna
(verso il delegante) ad eseguire dando esecuzione ad un contratto di mandato stipulato con la medesima NC, che legittimamente sostituisce a sé l'Istituto, ai sensi dell'art. 1717 cod. civ..
Secondo l'opinione prevalente della S.C. (Cass., 8.2.2018,n 3086) si tratta quindi di un ordine (delegazione) di pagamento che la banca delegata, se accetta, si impegna (verso il delegante) ad eseguire, tant'è che da tale accettazione non discende un'autonoma obbligazione della banca verso il correntista delegatario, trovando lo sviluppo ulteriore dell'operazione la sua causa nel contratto di conto corrente di corrispondenza che implica un mandato generale conferito alla banca dal correntista ad eseguire e ricevere pagamenti per conto del cliente, con autorizzazione a far affluire nel conto le somme così acquisite in esecuzione del mandato (cfr., Cass. n. 4762 del 2007; Cass. n. •
12489 del 2000).
Un siffatto insegnamento trova sostegno nel fatto che il credito che il beneficiario vanta nei confronti della banca trae origine da un atto che rinviene il suo fondamento nello iussum dell'ordinante ma i cui effetti obbligatori vanno ricercati al di fuori della vicenda delegatoria e, precisamente, nel preesistente 31 rapporto di conto corrente tra banca e beneficiario: da questo - e, specificamente, dal servizio di cassa – scaturisce l'obbligo della prima di provvedere per conto del cliente a tutti i pagamenti e le riscossioni nei confronti dei terzi, così come è indirettamente confermato dall'art. 4, comma 1, delle norme bancarie uniformi (analogo nelle condizioni generali dell'allegato contratto di c/c).
Dando esecuzione al bonifico, la banca assume, così, la duplice veste di delegata al pagamento per conto dell'ordinante e legittimata ex mandato a ricevere somme di danaro, con annotazione del relativo importo, per il correntista beneficiario, in adempimento di un atto gestorio dovuto. Ciò spiega perché l'atto di accreditamento possa essere interpretato non come manifestazione di volontà della banca diretta ad assumere una nuova obbligazione nei confronti del correntista beneficiario, ma come espressione della stessa di voler dare esecuzione al preesistente rapporto contrattuale di durata, cioè all'obbligo di cooperazione ex mandato assunto.
In definitiva, la causa del contratto di conto corrente di corrispondenza implica un mandato generale conferito alla banca dal correntista a (eseguire e) ricevere pagamenti per conto del cliente, con autorizzazione a far affluire nel conto le somme così acquisite in esecuzione del mandato. E proprio nell'autorizzazione conferita in via preventiva alla dal cliente deve CP_1 ravvisarsi la ragione che converte l'acquisizione, da parte della di CP_1 somme da terzi dovute al correntista ed il successivo versamento in conto in una rimessa dello stesso cliente sul conto, con l'effetto proprio, appunto, della rimessa diretta, idonea a costituire un deposito a suo favore (cfr. Cass. n. 9494 del 2002, la cui motivazione altresì specifica che se il conto abbia affidamento della banca e presenti un saldo passivo, quella rimessa è utile a ricostituire la provvista o ad estinguere il debito - immediatamente esigibile - dello sconfinamento dal fido, con effetto propriamente solutorio. Cfr. anche Cass. n.
12489/00), dando così luogo ad una variazione quantitativa del credito del correntista.
Da tali premesse generali, discende che l'ordine di pagamento non richiede necessariamente la forma scritta, se non prescritta in contratto, e che a banca, quindi, può certamente essere chiamata a rispondere secondo le regole del 32 mandato (art. 1856 cod. civ.), delle eventuali negligenze, carenze ed omissioni
- ove sussistenti - poste in essere nell'espletamento dell'incarico affidatole, e , trattandosi di responsabilità contrattuale, il solo soggetto legittimato a dedurle
è il titolare del rapporto di conto corrente.
Nel caso in esame, il ha contestato i bonifici, non solo nel Parte_1 contesto della complessiva operazione, ma anche in quanto eseguiti in assenza di autorizzazione.
Come si è rilevato, tuttavia, per alcuni dei bonifici è stata documentata l'ordine sottoscritto dal cliente, la cui sottoscrizione non è stata oggetto di specifica e tempestivo disconoscimento.
Si tratta in dettaglio di quelli effettuati, in data 16 marzo 2015, di €
30.000,00, e in data 3 aprile 2015, di € 7000,00, a beneficio della
[...] sul conto n 4074. Controparte_6
Quanto al bonifico effettuato in data 24 marzo 2015, di € 78.000,00 sul conto corrente Nr 4087.91, sempre a beneficio di CP_6 Parte_2 sono state prodotte e richiamate dal consulente alcune mail del 24.3.2015 , 25
e 27 marzo 2015, provenienti tuttavia da , un, ordine do Persona_3 bonifico firmato contenente solo i dati ordinante , e Pt_1 Parte_1 ricevute contabili del 27 marzo di due bonifici firmate per visto dal cassiere , ma non da . Risulta poi che la banca ha dato esecuzione ad Parte_1 altri bonifici, tutti a favore della per i quali non CP_6 Parte_2 risultano gli ordini in forma scritta, e specificamente:
a) quanto al conto corrente n 2413/4074,
✓ in data 4 marzo 2015, bonifico a favore di i Controparte_6
€ 50.000 effettuato a titolo di prestito soci infruttif
✓ in data 5 marzo 2015, bonifico a favore di i Controparte_6
€ 30,000 effettuato a titolo di prestito soci infruttif
✓ in data 17 aprile 2015, bonifico a favore di i Controparte_6
- € 42,000 effettuato a titolo di versamento soci;
b) quanto al conto corrente n Nr 4087:
✓ in data 25 marzo 2015, bonifico a favore di Controparte_6 di € 45.000 effettuato a versamento soci infruttife
✓ in data 27 marzo 2015, bonifico a favore di Controparte_6 di € 65,000 effettuato a titolo di prestito infruttifero;
✓ in data 27 marzo 2015, bonifico a favore di Controparte_6 di € 11,000 effettuato a titolo di prestito infruttifer
✓ in data 30 marzo 2015, bonifico di € 56.000 effettuato a titolo di giroconto;
33 ✓ in data 10 aprile 2015, bonifico a favore di Controparte_6 di € 20.000 effettuato a titolo di prestito soci infruttifero;
A tal riguardo, tuttavia, la riferibilità degli ordini al può desumersi Pt_1 da una serie di dati istruttori acquisiti al processo e convergenti.
Dagli estratti conto, infatti, di cui non è contestata la ricezione si evince che si tratta di disposizioni tutte a favore della di cui Controparte_6
risulta essere non soltanto socio ma, all'epoca, anche Persona_4 amministratore delegato, secondo quanto si evince dal verbale di assemblea del 25 giugno 2015, con la quale è stato nominato il liquidatore.
Sia in qualità di cliente che nella veste di amministratore, il aveva Pt_1 avuto certamente conoscenza di tali disposizioni e vi aveva dato seguito, approvando i bilanci e le scritture contabili, senza muovere alcun rilievo all'operato della banca prima della notifica dell'ingiunzione di pagamento.
Dall'esame degli estratti conto, poi, si evince che ancor prima della conclusione del contratto di accredito in c.c. e del conto corrente n 4087.91, già sul conto n
40.74 erano state effettuate altre simili operazioni, sempre con la causale
“finanziamento soci infruttiferi”, nonché alla fine di febbraio altre operazioni di giroconto con movimentazioni dal secondo conto.
Quanto al bonifico del 24 marzo 2015, le mail e l'accessibilità ad entrambi i conti confermano un modus operandi riferibile comunque all'altro socio (
) ed alla segretaria, in qualche misura avallato - fornendo Persona_3 le informazioni a riguardo. dall'odierno opponente.
Si tratta, in definitiva, di dati precisi che , ad avviso del giudicante , appaiono univoci e concordanti, ad una lettura unitaria e non frazionata, conforme allo schema imposto dall'art 2729 c.c (Cass., 27.3.2025, n 8115; Cass, 27.8.2014, n
23154, Cass., 25.9.2023, n 27266; Cass, 21.2.2022, n 9054) per riferire le operazioni ad ordini dati dal cliente, pur non risultanti in forma scritta, a vantaggio della società dal medesimo amministrata e verosimilmente in vita della liquidazione e scioglimento. Per tali ragioni, nonostante le contestazioni sollevate dall'opponente, in assenza di pregiudizio prospettato in ordine alle modalità esecutive, si tratta di ordini provenienti dal cliente e da considerare nella ricostruzione contabile.
34 VII CONCLUSIONI In definitiva, sulla scorta del complesso delle argomentazioni sopra esposte, il credito va determinato sulla scorta delle risultanze delle relazioni depositate dal CTU, dott. e in particolare in quella integrativa depositata il Persona_2 in data 8 maggio 2024. Secondo e varie opzioni ricostruttive riportate, quella coerente con i principi ed i criteri richiamati in parte motiva della presente pronuncia appare quella derivante dal ricalcolo dei saldi al tasso sostitutivo ex art 117 TUB quanto al conto corrente n 4074 e ai tassi concordati quanto all'affidamento sul conto corrente n 4087.91 e senza espungere i bonifici oggetto di contestazione ma riferibili al cliente.
Essendo già computati gli interessi corrispettivi al tasso concordato, non trova giustificazione il riconoscimento di ulteriori interessi di natura anatocistica, sia pure al tasso legale, secondo la quantificazione comunque operata in via alternativa dalla CTU.
In conclusione, dall'importo determinato nel decreto ingiuntivo ( € 547.064,75) dovrà essere sottratta la somma di € 6738,86 , in considerazione della non corretta applicazione dei tassi concordati e delle voci di costo sul conto n 4074.
La pretesa di credito in forza dei rapporti richiamati, all'esito dell'istruttoria svolta, risulta fondata nei limiti di € 540.325.89 , al giugno 2017.
La domanda va dunque accolta in tali limiti, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, come liquidate in dispositivo tenendo conto dell'attività svolta e del valore della controversia in applicazione delle tariffe di cui al DM 55/2014 (ai valori minimi in
35 considerazione delle questioni sollevate rispetto al valore della controversia), con liquidazione unica in presenza di unico difensore per più parti aventi la medesima posizione processuale, aumentata del 30 % ai sensi dell'art 4, comma 2, del medesimo D.M. Inoltre, ad avviso del Tribunale, ai sensi dell'art
92 cpc si giustifica la compensazione per un terzo in ragione dei contrasti interpretativi sussistenti in materia, dovuta alla parziale novità delle materie trattate, nonché della fondatezza anche solo parziale di alcuni motivi di opposizione, mantenendo a carico di entrambe le parti quelle di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulla opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 1230/2017, emesso dall'intestato Tribunale in data 3.10.2017 e notificato in data 10.11.2017, promossa da , Parte_1 con atto di citazione notificato il 14 dicembre 2017, nei confronti di
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 con intervento nel giudizio di Controparte_5 ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) accerta il credito complessivamente vantato da parte convenuta in considerazione della riconosciuta nullità parziale e dell'accertamento di voci non dovute sui rapporti contrattuali dedotti in giudizio, in € 540.325.89 al giugno 2017 e, per l'effetto, condanna l'opponente al relativo pagamento, con interessi nella misura di legge dalla data della domanda all'effettivo soddisfo;
c) condanna l'opponente al pagamento in favore della convenuta e della società intervenuta, delle spese processuali liquidate in totale in € 18.977,40, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura di legge, oltre alle spese di notifica e CU, compensate per un terzo, con pari ripartizione delle spese di CTU liquidate con distinti decreti.
Così deciso in data 23 maggio 2025, dal Tribunale di Prato, in persona del G.I. dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di Giudice Unico. Il Giudice Istruttore Dott Michele Sirgiovanni
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