TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 26/05/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 482/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 482/2025 promossa da:
(C.F. , nato a [...] TE C.F._1 il 17.03.1974, residente in Pizzoli (AQ), rappresentato e difeso dall'Avv. Alfonso Pontone, con studio in Salerno (SA), alla via Renato De Martino, n. 10 ed ivi elettivamente domiciliato;
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in P_ C.F._2
Pizzoli (AQ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Pontone, con studio in Salerno (SA), alla via Renato De Martino, n. 10 ed ivi elettivamente domiciliata;
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto iscritto in data 01.04.2025, e , premesso TE P_
di aver contratto matrimonio concordatario in Casaluce (CE), in data 29.08.2003 e che dall'unione matrimoniale sono nati i due figli (in data 29.09.2004) e (in Per_1 Per_2
data 05.06.2008, dunque ancora minorenne), chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
1 2. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni della separazione.
3. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 14.05.2025 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473bis 51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare ed indicando compiutamente le condizioni (integrate, rispetto alle condizioni indicate nel ricorso, con note scritte depositate in data 14.05.2025, in relazione alla nuova autovettura concessa in uso esclusivo al proprio figlio ). Per_1
4. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi.
5. In relazione al disposto di cui all'art. 473bis.4 c.p.c., si osserva che la minore non è stata ascoltata in quanto non necessario, essendo le parti addivenute ad un accordo che soddisfa adeguatamente il primario interesse della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e TE P_
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Casaluce (CE), in data
[...]
29.08.2003, trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune (al n. 25 - Parte II
- Serie A - anno 2003) dalla cui unione matrimoniale sono nati i due figli (in data Per_1
29.09.2004) e (in data 05.06.2008, dunque ancora minorenne), alle condizioni del Per_2
ricorso, così come integrate con note scritte depositate in data 14.05.2025, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casaluce (CE) di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito.
1. Dispone che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Entrambi assumono il formale obbligo di comunicare all'altro ogni eventuale cambio di residenza.
2. Stabilisce che la figlia minore (nata a [...] il [...]) viene affidata ad Per_2
entrambi i genitori, con collocazione prevalente e coabitazione con la madre [unitamente anche all'altro figlio maggiorenne (nato a [...] il [...])] Per_1 nell'abitazione, già adibita a residenza familiare, ubicata in Pizzoli (AQ), al corso
Sallustio, 231. Prende atto, inoltre, che i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della figlia minore presso di loro, come di seguito precisati, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore importanza e
2 interesse per la figlia minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, andranno adottate di comune accordo;
i genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla figlia.
3. Dispone che la casa coniugale sita in Pizzoli (AQ), al corso Sallustio, 231 verrà assegnata alla IGa , che vi abiterà insieme alla figlia minore ed al figlio P_ Per_2 maggiorenne . L'assegnazione concerne anche tutto quanto in essa contenuto, Per_1 tanto all'evidente fine di conservare l'habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Prende atto che il IG si è già trasferito, nel mese di luglio 2024, in una TE
abitazione condotta in locazione per il canone mensile di € 200,00 (duecento/00), ubicata in Pizzoli (AQ), alla via Borgo Campo San Giovanni, 99 (essendosi obbligato, nel termine di quindici giorni dal deposito in Tribunale del ricorso, a formalizzare presso i competenti uffici comunali il citato cambio di residenza e domicilio). Dispone che l'assegnazione della casa familiare alla IGa cesserà con il P_ raggiungimento dell'autonomia patrimoniale da parte di entrambi i figli e Per_1
Per_2
Inoltre, prende atto che i ricorrenti convengono che il IG potrà TE
continuare ad utilizzare lo spazio esterno posto sul lato posteriore della casa coniugale adibito a deposito di materiali ed attrezzi da lavoro. A tal fine viene convenuto che il IG potrà accedervi solo dopo esser stato autorizzato dalla IGa TE
, cui dovrà essere richiesto l'accesso con un preavviso di almeno 24 ore. P_
4. Dispone che il IG , nell'esercizio del proprio diritto-dovere di TE
genitore, potrà frequentare ed avere con sé la propria figlia minore con le seguenti modalità:
a. durante il fine settimana, con cadenza alternata, -compatibilmente con i Per_2
propri impegni di studio ed extra scolastici e salvo diversi accordi tra i coniugi più favorevoli per lei- pernotterà con il padre che le terrà con sé dalle ore 18,00 del sabato fino alle ore 21:00 della domenica successiva, ora in cui provvederà ad accompagnarla a casa della madre. Inoltre, il padre terrà con sé la figlia minore altri due giorni di ogni settimana in orario pomeridiano, e cioè dalle 18:00 e Per_2
fino alle 21:00, ora in cui provvederà a riaccompagnarla a casa della madre;
b. nei periodi di vacanza scolastica indipendentemente dalla regolare Per_2
turnazione, trascorrerà le festività natalizie e pasquali in attuazione del principio della
3 reciprocità dei rapporti genitoriali e, pertanto, ad anni alterni il 24 e 25 dicembre con un genitore ed il 31 dicembre ed il 1° gennaio con l'altro; e, sempre ad anni alterni, con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il lunedì in Albis successivo;
ovviamente fatti salvi diversi accordi tra i coniugi più favorevoli per la minore;
c. per le altre festività (per es. onomastico, festa di Ognissanti, primo maggio, Festa della Liberazione, festa dei nonni, Epifania, carnevale, etc., etc.) e per il giorno del compleanno di si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, salvo diversi Per_2
accordi tra i coniugi a lei più favorevoli;
d. nel periodo delle vacanze estive, potrà trascorrere con il papà due Per_2
settimane anche non consecutive (ad es. una nel mese di luglio ed una nel mese di agosto) da stabilirsi concordemente ed in forma scritta entro il 30 maggio di ogni anno, salvo diversi accordi tra i coniugi a lei più favorevoli;
e. in ogni ipotesi, nell'intento di favorire i rapporti interpersonali tra il padre e la figlia, nel corso dell'intero anno solare, il padre potrà vedere quando vorrà la figlia compatibilmente con le sue esigenze di salute, gli impegni scolastici e gli Per_2
impegni precedentemente assunti, con il consenso della madre e con preavviso di almeno due giorni. Ciascuno dei coniugi, quando ha con sé la figlia minore, ha l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località e, comunque, comunicando eventuali cambiamenti di residenza, di domicilio o dimora, anche di natura temporanea. Resta comunque inteso che, in ragione dell'età della minore ed al fine di salvaguardare il suo primario interesse ad adattarsi ai nuovi equilibri familiari, i genitori saranno particolarmente attenti a non mostrare rigidità per gli orari stabiliti, cooperando affinché possa esprimere liberamente e Per_2
serenamente la propria volontà e/o desiderio di trattenersi con i coetanei nei giorni e nelle ore in cui dovrebbe invece trattenersi con uno dei genitori. Infine, entrambi i coniugi si impegnano, reciprocamente, a favorire i rapporti di visita e di familiarità dei nonni e degli zii con la loro figlia, e, a tal fine, dovranno consentire a di Per_2
partecipare alle feste di famiglia (compleanni dei cuginetti, battesimi, comunioni, matrimoni, etc., etc.) indipendentemente dalla turnazione stabilita;
f. il IG si impegna a comunicare alla IGa , in TE P_
forma scritta (anche a mezzo messaggio WhatsApp) e con congruo anticipo (almeno
4 48 ore prima), i giorni in cui non potrà tenere con sé la figlia minore Tanto Per_2
al fine consentire alla madre di organizzarsi in maniera adeguata.
5. Stabilisce che le spese di gestione ordinaria (utenze di luce, acqua, gas e telefono) della casa coniugale, a far tempo dall'allontanamento del IG , sono a TE
carico della IGa , mentre le spese di gestione straordinaria della casa P_
coniugale sono a carico a carico di entrambi i coniugi, in ragione del 50% ciascuno.
Rileva che i ricorrenti si danno reciprocamente atto che la IG sta P_
sostenendo in via esclusiva le spese di gestione ordinaria (utenze di luce, acqua, gas e telefono) della casa coniugale al mese di luglio 2024.
6. Dispone che il IG verserà alla IGa , entro il termine TE P_
del giorno 18 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Per_1
la somma di € 400,00 (quattrocento/00) mensili, pari ad € 200,00 (duecento/00) Per_2
per ciascuno dei figli, mediante bonifico bancario su conto corrente intrattenuto da costei presso la Banca Popolare dell'Emilia, filiale di L'Aquila, contrassegnato dall'IBAN: [...]. Detta somma sarà annualmente rivalutata in misura percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie operaie ed impiegati pubblicati dall'ISTAT base agli indici Istat tenendo come base il numero indice relativo al mese di deposito del ricorso per separazione.
Prende atto, inoltre, che i ricorrenti convengono che l'assegno unico (già assegno familiare) sarà attribuito in via esclusiva alla IGa , quale genitrice P_
collocataria. A tal fine, il IG , che ne è attualmente il formale percettore, TE
si obbliga a versarne con cadenza mensile il corrispettivo, ivi inclusi i premi e i contributi riservati ai figli per il rendimento scolastico, in favore della IGa P_
. Viene altresì stabilito che costei, a sua insindacabile scelta, avrà facoltà di fare
[...] richiesta di attribuzione diretta all' . In tal caso, il IG si obbliga, CP_2 TE ove necessario, a cooperare per garantire l'attribuzione diretta dell'assegno alla moglie, impegnandosi a sottoscrivere istanze o rinunce, anche in via telematica, finalizzate a tale scopo.
7. Dispone che saranno suddivise al 50% tra i coniugi tutte le spese straordinarie per entrambi i figli, nel cui ambito vanno incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese mediche, comprese quelle odontoiatriche, le spese scolastiche per acquisto di libri, per gite scolastiche, quelle relative all'istruzione dei figli, ivi incluse tasse scolastiche e universitarie, e le attività ad essa complementari, nonché le spese per
5 attività sportive che i figli stanno svolgendo o decideranno di intraprendere, quelle relative alla cultura, ludico ricreative, formative, quelle di cura (acquisto strumenti informatici, telefoni cellulari, schede di ricarica, viaggi e vacanze, etc., etc.) e le spese di abbigliamento.
8. Rileva che i coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio sostentamento con espressa rinuncia all'assegno di mantenimento e/o alimentare.
9. Prende atto che entrambi i coniugi si danno reciproca autorizzazione a richiedere il rilascio/rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per la figlia minore per viaggi turistici e/o vacanze studio, rilasciandosi, con la Per_2
sottoscrizione del ricorso, reciproco ed irrevocabile assenso. Inoltre, prende atto che, ove occorra, i ricorrenti si rilasceranno il reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio del proprio passaporto e della propria carta d'identità valida per l'espatrio.
10. Prende atto che le rate mensili (pari ad € 400,00 ciascuna) del mutuo gravante sull'immobile in proprietà comune tra i coniugi, già adibito a residenza familiare ed assegnato alla IGa , continueranno ad essere suddivise al 50%. P_
11. Prende atto che i coniugi convengono che: a. la vettura dell'autovettura Kia XCeed tg.
GF 031 VB, cointestata ad entrambi i coniugi, sarà attribuita in proprietà esclusiva alla IGa che, in considerazione di ciò, si farà carico in via esclusiva di tutte P_
le rimanenti rate del finanziamento acceso per il suo acquisto, di tutti i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria gravanti su detto veicolo, nonché di tutte le altre spese necessarie per la sua circolazione;
b. la vettura Renault Clio tg. FE 741 YK, intestata al IG , sarà attribuita in proprietà esclusiva a lui che, in TE
considerazione di ciò, si farà carico in via esclusiva di tutti i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria gravanti su detto veicolo, nonché di tutte le altre spese necessarie per la sua circolazione;
c. l'autovettura Hyundai tg. ER 322 NZ (che sostituisce la vettura Fiat 600 tg. CJ 544 WV, nelle more del presente giudizio rottamata per vetustà), intestata al IG , è concessa in uso esclusivo al figlio dei TE
ricorrenti ; in considerazione di ciò i medesimi ricorrenti suddivideranno al 50% Per_1
tutti i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché quelli necessari alla sua circolazione.
6 A tal fine i ricorrenti si autorizzano reciprocamente a formalizzare, ove occorra, presso i competenti uffici il trasferimento in proprio favore dei beni attributi a ciascuno di essi in via esclusiva.
12. Prende atto che i coniugi, nel darsi reciprocamente atto che tutti i beni mobili costituenti l'arredo della precedente casa -di proprietà del IG adibita a TE
residenza coniugale ubicata in Teverola (CE) sono stati acquistati -ad esclusione dei mobili che compongono la cameretta per i ragazzi già di proprietà esclusiva del marito- per ½ con peculio dei genitori della IGa come regalo di nozze e per P_
½ con peculio di essi coniugi, convengono di dividerli tra di essi nel seguente modo:
a. al IG vengono attributi in proprietà esclusiva i mobili che TE
compongono la cucina (marca , completa di elettrodomestici, nonché i due CP_3
divani in pelle del soggiorno;
b. alla IGa vengono attributi in proprietà P_
esclusiva: - tutti i mobili ed arredi che compongono la camera da letto, in stile ottocento
"Signorini Coco", costituiti da letto in ottone e ferro battuto, due comodini in noce, un armadio a 4 ante in noce e un comò in noce con specchio;
- i mobili ed arredi che compongono la camera living/salone, in stile ottocento "Signorini Coco", costituiti da tavolo in noce 6 posti, con sei sedie imbottite, da una cristalliera in noce tre ante, da un mobile basso in noce;
- le tende presenti in tutte gli ambienti e camere. Prende atto che i coniugi convengono che la IGa , a semplice richiesta verbale o P_
scritta, potrà prelevare i suddetti mobili ed arredi dalla casa di proprietà del marito, che si obbliga a cooperare per consentire alla moglie di entrare in loro possesso.
Le spese legali del presente procedimento sono compensate.
Così deciso il 15 maggio 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 482/2025 promossa da:
(C.F. , nato a [...] TE C.F._1 il 17.03.1974, residente in Pizzoli (AQ), rappresentato e difeso dall'Avv. Alfonso Pontone, con studio in Salerno (SA), alla via Renato De Martino, n. 10 ed ivi elettivamente domiciliato;
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in P_ C.F._2
Pizzoli (AQ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Pontone, con studio in Salerno (SA), alla via Renato De Martino, n. 10 ed ivi elettivamente domiciliata;
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto iscritto in data 01.04.2025, e , premesso TE P_
di aver contratto matrimonio concordatario in Casaluce (CE), in data 29.08.2003 e che dall'unione matrimoniale sono nati i due figli (in data 29.09.2004) e (in Per_1 Per_2
data 05.06.2008, dunque ancora minorenne), chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
1 2. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni della separazione.
3. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 14.05.2025 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473bis 51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare ed indicando compiutamente le condizioni (integrate, rispetto alle condizioni indicate nel ricorso, con note scritte depositate in data 14.05.2025, in relazione alla nuova autovettura concessa in uso esclusivo al proprio figlio ). Per_1
4. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi.
5. In relazione al disposto di cui all'art. 473bis.4 c.p.c., si osserva che la minore non è stata ascoltata in quanto non necessario, essendo le parti addivenute ad un accordo che soddisfa adeguatamente il primario interesse della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e TE P_
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Casaluce (CE), in data
[...]
29.08.2003, trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune (al n. 25 - Parte II
- Serie A - anno 2003) dalla cui unione matrimoniale sono nati i due figli (in data Per_1
29.09.2004) e (in data 05.06.2008, dunque ancora minorenne), alle condizioni del Per_2
ricorso, così come integrate con note scritte depositate in data 14.05.2025, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casaluce (CE) di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito.
1. Dispone che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Entrambi assumono il formale obbligo di comunicare all'altro ogni eventuale cambio di residenza.
2. Stabilisce che la figlia minore (nata a [...] il [...]) viene affidata ad Per_2
entrambi i genitori, con collocazione prevalente e coabitazione con la madre [unitamente anche all'altro figlio maggiorenne (nato a [...] il [...])] Per_1 nell'abitazione, già adibita a residenza familiare, ubicata in Pizzoli (AQ), al corso
Sallustio, 231. Prende atto, inoltre, che i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della figlia minore presso di loro, come di seguito precisati, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore importanza e
2 interesse per la figlia minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, andranno adottate di comune accordo;
i genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla figlia.
3. Dispone che la casa coniugale sita in Pizzoli (AQ), al corso Sallustio, 231 verrà assegnata alla IGa , che vi abiterà insieme alla figlia minore ed al figlio P_ Per_2 maggiorenne . L'assegnazione concerne anche tutto quanto in essa contenuto, Per_1 tanto all'evidente fine di conservare l'habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Prende atto che il IG si è già trasferito, nel mese di luglio 2024, in una TE
abitazione condotta in locazione per il canone mensile di € 200,00 (duecento/00), ubicata in Pizzoli (AQ), alla via Borgo Campo San Giovanni, 99 (essendosi obbligato, nel termine di quindici giorni dal deposito in Tribunale del ricorso, a formalizzare presso i competenti uffici comunali il citato cambio di residenza e domicilio). Dispone che l'assegnazione della casa familiare alla IGa cesserà con il P_ raggiungimento dell'autonomia patrimoniale da parte di entrambi i figli e Per_1
Per_2
Inoltre, prende atto che i ricorrenti convengono che il IG potrà TE
continuare ad utilizzare lo spazio esterno posto sul lato posteriore della casa coniugale adibito a deposito di materiali ed attrezzi da lavoro. A tal fine viene convenuto che il IG potrà accedervi solo dopo esser stato autorizzato dalla IGa TE
, cui dovrà essere richiesto l'accesso con un preavviso di almeno 24 ore. P_
4. Dispone che il IG , nell'esercizio del proprio diritto-dovere di TE
genitore, potrà frequentare ed avere con sé la propria figlia minore con le seguenti modalità:
a. durante il fine settimana, con cadenza alternata, -compatibilmente con i Per_2
propri impegni di studio ed extra scolastici e salvo diversi accordi tra i coniugi più favorevoli per lei- pernotterà con il padre che le terrà con sé dalle ore 18,00 del sabato fino alle ore 21:00 della domenica successiva, ora in cui provvederà ad accompagnarla a casa della madre. Inoltre, il padre terrà con sé la figlia minore altri due giorni di ogni settimana in orario pomeridiano, e cioè dalle 18:00 e Per_2
fino alle 21:00, ora in cui provvederà a riaccompagnarla a casa della madre;
b. nei periodi di vacanza scolastica indipendentemente dalla regolare Per_2
turnazione, trascorrerà le festività natalizie e pasquali in attuazione del principio della
3 reciprocità dei rapporti genitoriali e, pertanto, ad anni alterni il 24 e 25 dicembre con un genitore ed il 31 dicembre ed il 1° gennaio con l'altro; e, sempre ad anni alterni, con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il lunedì in Albis successivo;
ovviamente fatti salvi diversi accordi tra i coniugi più favorevoli per la minore;
c. per le altre festività (per es. onomastico, festa di Ognissanti, primo maggio, Festa della Liberazione, festa dei nonni, Epifania, carnevale, etc., etc.) e per il giorno del compleanno di si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, salvo diversi Per_2
accordi tra i coniugi a lei più favorevoli;
d. nel periodo delle vacanze estive, potrà trascorrere con il papà due Per_2
settimane anche non consecutive (ad es. una nel mese di luglio ed una nel mese di agosto) da stabilirsi concordemente ed in forma scritta entro il 30 maggio di ogni anno, salvo diversi accordi tra i coniugi a lei più favorevoli;
e. in ogni ipotesi, nell'intento di favorire i rapporti interpersonali tra il padre e la figlia, nel corso dell'intero anno solare, il padre potrà vedere quando vorrà la figlia compatibilmente con le sue esigenze di salute, gli impegni scolastici e gli Per_2
impegni precedentemente assunti, con il consenso della madre e con preavviso di almeno due giorni. Ciascuno dei coniugi, quando ha con sé la figlia minore, ha l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località e, comunque, comunicando eventuali cambiamenti di residenza, di domicilio o dimora, anche di natura temporanea. Resta comunque inteso che, in ragione dell'età della minore ed al fine di salvaguardare il suo primario interesse ad adattarsi ai nuovi equilibri familiari, i genitori saranno particolarmente attenti a non mostrare rigidità per gli orari stabiliti, cooperando affinché possa esprimere liberamente e Per_2
serenamente la propria volontà e/o desiderio di trattenersi con i coetanei nei giorni e nelle ore in cui dovrebbe invece trattenersi con uno dei genitori. Infine, entrambi i coniugi si impegnano, reciprocamente, a favorire i rapporti di visita e di familiarità dei nonni e degli zii con la loro figlia, e, a tal fine, dovranno consentire a di Per_2
partecipare alle feste di famiglia (compleanni dei cuginetti, battesimi, comunioni, matrimoni, etc., etc.) indipendentemente dalla turnazione stabilita;
f. il IG si impegna a comunicare alla IGa , in TE P_
forma scritta (anche a mezzo messaggio WhatsApp) e con congruo anticipo (almeno
4 48 ore prima), i giorni in cui non potrà tenere con sé la figlia minore Tanto Per_2
al fine consentire alla madre di organizzarsi in maniera adeguata.
5. Stabilisce che le spese di gestione ordinaria (utenze di luce, acqua, gas e telefono) della casa coniugale, a far tempo dall'allontanamento del IG , sono a TE
carico della IGa , mentre le spese di gestione straordinaria della casa P_
coniugale sono a carico a carico di entrambi i coniugi, in ragione del 50% ciascuno.
Rileva che i ricorrenti si danno reciprocamente atto che la IG sta P_
sostenendo in via esclusiva le spese di gestione ordinaria (utenze di luce, acqua, gas e telefono) della casa coniugale al mese di luglio 2024.
6. Dispone che il IG verserà alla IGa , entro il termine TE P_
del giorno 18 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Per_1
la somma di € 400,00 (quattrocento/00) mensili, pari ad € 200,00 (duecento/00) Per_2
per ciascuno dei figli, mediante bonifico bancario su conto corrente intrattenuto da costei presso la Banca Popolare dell'Emilia, filiale di L'Aquila, contrassegnato dall'IBAN: [...]. Detta somma sarà annualmente rivalutata in misura percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie operaie ed impiegati pubblicati dall'ISTAT base agli indici Istat tenendo come base il numero indice relativo al mese di deposito del ricorso per separazione.
Prende atto, inoltre, che i ricorrenti convengono che l'assegno unico (già assegno familiare) sarà attribuito in via esclusiva alla IGa , quale genitrice P_
collocataria. A tal fine, il IG , che ne è attualmente il formale percettore, TE
si obbliga a versarne con cadenza mensile il corrispettivo, ivi inclusi i premi e i contributi riservati ai figli per il rendimento scolastico, in favore della IGa P_
. Viene altresì stabilito che costei, a sua insindacabile scelta, avrà facoltà di fare
[...] richiesta di attribuzione diretta all' . In tal caso, il IG si obbliga, CP_2 TE ove necessario, a cooperare per garantire l'attribuzione diretta dell'assegno alla moglie, impegnandosi a sottoscrivere istanze o rinunce, anche in via telematica, finalizzate a tale scopo.
7. Dispone che saranno suddivise al 50% tra i coniugi tutte le spese straordinarie per entrambi i figli, nel cui ambito vanno incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese mediche, comprese quelle odontoiatriche, le spese scolastiche per acquisto di libri, per gite scolastiche, quelle relative all'istruzione dei figli, ivi incluse tasse scolastiche e universitarie, e le attività ad essa complementari, nonché le spese per
5 attività sportive che i figli stanno svolgendo o decideranno di intraprendere, quelle relative alla cultura, ludico ricreative, formative, quelle di cura (acquisto strumenti informatici, telefoni cellulari, schede di ricarica, viaggi e vacanze, etc., etc.) e le spese di abbigliamento.
8. Rileva che i coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio sostentamento con espressa rinuncia all'assegno di mantenimento e/o alimentare.
9. Prende atto che entrambi i coniugi si danno reciproca autorizzazione a richiedere il rilascio/rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per la figlia minore per viaggi turistici e/o vacanze studio, rilasciandosi, con la Per_2
sottoscrizione del ricorso, reciproco ed irrevocabile assenso. Inoltre, prende atto che, ove occorra, i ricorrenti si rilasceranno il reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio del proprio passaporto e della propria carta d'identità valida per l'espatrio.
10. Prende atto che le rate mensili (pari ad € 400,00 ciascuna) del mutuo gravante sull'immobile in proprietà comune tra i coniugi, già adibito a residenza familiare ed assegnato alla IGa , continueranno ad essere suddivise al 50%. P_
11. Prende atto che i coniugi convengono che: a. la vettura dell'autovettura Kia XCeed tg.
GF 031 VB, cointestata ad entrambi i coniugi, sarà attribuita in proprietà esclusiva alla IGa che, in considerazione di ciò, si farà carico in via esclusiva di tutte P_
le rimanenti rate del finanziamento acceso per il suo acquisto, di tutti i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria gravanti su detto veicolo, nonché di tutte le altre spese necessarie per la sua circolazione;
b. la vettura Renault Clio tg. FE 741 YK, intestata al IG , sarà attribuita in proprietà esclusiva a lui che, in TE
considerazione di ciò, si farà carico in via esclusiva di tutti i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria gravanti su detto veicolo, nonché di tutte le altre spese necessarie per la sua circolazione;
c. l'autovettura Hyundai tg. ER 322 NZ (che sostituisce la vettura Fiat 600 tg. CJ 544 WV, nelle more del presente giudizio rottamata per vetustà), intestata al IG , è concessa in uso esclusivo al figlio dei TE
ricorrenti ; in considerazione di ciò i medesimi ricorrenti suddivideranno al 50% Per_1
tutti i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché quelli necessari alla sua circolazione.
6 A tal fine i ricorrenti si autorizzano reciprocamente a formalizzare, ove occorra, presso i competenti uffici il trasferimento in proprio favore dei beni attributi a ciascuno di essi in via esclusiva.
12. Prende atto che i coniugi, nel darsi reciprocamente atto che tutti i beni mobili costituenti l'arredo della precedente casa -di proprietà del IG adibita a TE
residenza coniugale ubicata in Teverola (CE) sono stati acquistati -ad esclusione dei mobili che compongono la cameretta per i ragazzi già di proprietà esclusiva del marito- per ½ con peculio dei genitori della IGa come regalo di nozze e per P_
½ con peculio di essi coniugi, convengono di dividerli tra di essi nel seguente modo:
a. al IG vengono attributi in proprietà esclusiva i mobili che TE
compongono la cucina (marca , completa di elettrodomestici, nonché i due CP_3
divani in pelle del soggiorno;
b. alla IGa vengono attributi in proprietà P_
esclusiva: - tutti i mobili ed arredi che compongono la camera da letto, in stile ottocento
"Signorini Coco", costituiti da letto in ottone e ferro battuto, due comodini in noce, un armadio a 4 ante in noce e un comò in noce con specchio;
- i mobili ed arredi che compongono la camera living/salone, in stile ottocento "Signorini Coco", costituiti da tavolo in noce 6 posti, con sei sedie imbottite, da una cristalliera in noce tre ante, da un mobile basso in noce;
- le tende presenti in tutte gli ambienti e camere. Prende atto che i coniugi convengono che la IGa , a semplice richiesta verbale o P_
scritta, potrà prelevare i suddetti mobili ed arredi dalla casa di proprietà del marito, che si obbliga a cooperare per consentire alla moglie di entrare in loro possesso.
Le spese legali del presente procedimento sono compensate.
Così deciso il 15 maggio 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
7