Cass. civ., sez. I, sentenza 19/04/2024, n. 10637
CASS
Sentenza 19 aprile 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

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In caso di comunione sul marchio che sia stato concesso in licenza d'uso esclusiva a favore di terzi, con l'accordo di tutti i suoi contitolari, è sempre possibile il venir meno della volontà di prosecuzione di uno dei medesimi, il quale non può ritenersi vincolato in perpetuo alla manifestazione originaria; tale circostanza implica la necessità di rinegoziare l'atto mediante una nuova concessione, da concordare nuovamente con l'unanimità dei consensi.

In tema di diritti di privativa industriale, in caso di comunione sul marchio, il contratto di licenza d'uso del segno distintivo a terzi in via esclusiva richiede, per il suo perfezionamento, il consenso unanime dei contitolari, perché la concessione al licenziatario dell'esclusiva priva i contitolari del godimento diretto dell'oggetto della comunione, assumendo rilievo contrario il disposto dell'art. 1108, commi 1 e 3, c.c.

Commentari2

  • 1commentato e spiegato semplicemente
    Virginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 25 settembre 2024

  • 2Per concedere un marchio in licenza esclusiva a terzi occorre l’unanimità dei contitolari?Accesso limitato
    Riccardo Traina Chiarini · https://www.altalex.com/ · 30 maggio 2024
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 19/04/2024, n. 10637
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10637
Data del deposito : 19 aprile 2024

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