Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/06/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 940 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi, vertente
TRA
(c.f. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
AL (CZ) alla Via Reggio Calabria n.8, presso lo studio degli Avv.ti Saverio
Greco e Gianluca Greco che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso;
E
(c.f. , elettivamente domiciliata in Parte_2 C.F._2
Marina (CZ), alla Località Pezzotto snc, presso lo studio degli Avv.ti Lucia Maurizi
e Carmela Schipani che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con omologazione delle condizioni concordate e riportate in ricorso.
RILEVATO IN FATTO
RGVG n. 940/2024 - Pagina 1 di 7
1. Con ricorso congiuntamente depositato in data 21 ottobre 2024, e Parte_1
e - premesso di aver contratto matrimonio concordatario in
[...] Parte_2
AL (CZ) il 26 settembre 2015, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni ed in costanza del quale erano nati due figli: Controparte_1
(nata il [...]) e (nato il [...]), quest'ultimo affetto Per_1
da un grave problema di salute, a causa del quale era stato riconosciuto invalido doveva sottoporsi tre volte alla settimana a terapia riabilitativa presso la struttura
Aqua Salus di Sellia Marina (CZ) – deducevano che insanabili diversità caratteriali avevano causato la crisi della relazione affettiva rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza ed impossibile la ricostituzione della comunione spirituale e materiale.
Esponevano, altresì, che il – titolare ed amministratore della società Parte_1
Capellupo Antonio Autotrasporti S.r.l. – aveva percepito un reddito imponibile di €
35.693,00 per l'anno 2021 (imposta anno 2020), di € 35.592,00 per l'anno 2022
(imposta anno 2021) e di € 15.138,00 per l'anno 2023 (imposta anno 2022), mentre la , precedentemente impiegata presso l'azienda del marito, era da qualche Pt_2
mese dipendente, con contratto part-time, di un'attività di ristorazione, “Disco Bar
2.0” e percepiva uno stipendio mensile di circa € 800,00.
Fatte tali premesse, gli odierni ricorrenti adivano l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi con omologazione delle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati - come già in effetti vivono - portandosi reciproco rispetto e assicurando ai figli la più serena crescita psico -affettiva;
2) i figli rimarranno affidati ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso la madre, nella casa sita in AL (CZ), Via Bellavista n.21; pertanto, i genitori continueranno ad 3) il marito continuerà a vivere nella casa coniugale sita in
AL (CZ) - Via Don Felice De Fazio n.21, effettuando a suo nome le volture di eventuali utenze (luce, gas, riscaldamento, telefono, servizio idrico comunale, T.A.R.E.S.) intestate alla moglie;
RGVG n. 940/2024 - Pagina 2 di 7 4) nessuno dei due coniugi verserà all'altro alcuna somma di denaro, a titolo di mantenimento, dal momento che entrambi lavorano e sono economicamente indipendenti;
5) per il mantenimento dei due figli minori, il Sig. verserà alla Parte_1 moglie anticipatamente, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 600,00 (Euro seicento/00 centesimi) -da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT -, a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 18614 intestato alla stessa, in essere presso la BCC filiale di AL (CZ) - codice IBAN: [...]; la moglie percepirà anche l'assegno unico per i figli;
nell'assegno di mantenimento sono comprese le seguenti spese, secondo le Linee Guida del CNF del 29/11/2017:
- Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie)
e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, pre-scuola, doposcuola e baby-sitter se già presenti nella organizzazione familiare prima della separazione;
6) le spese straordinarie per i figli, preventivamente concordate e quantificate, resteranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%, secondo le seguenti
Linee Guida del CNF del 29/11/2017:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
RGVG n. 940/2024 - Pagina 3 di 7 Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) libri di testo;
b) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
c) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); d) assicurazione scolastica;
e) fondo cassa richiesto dalla scuola;
f) gite scolastiche senza pernottamento;
g) spese per mezzi di trasporto pubblico extraurbane
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggi o presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy - scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i g enitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto de i figli.
7) il padre avrà la facoltà di vedere e tenere i figli con sé due pomeriggi a settimana, previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi, e a week-end alterni, dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle h. 20,30, con pernottamento presso la propria abitazione;
potrà,
RGVG n. 940/2024 - Pagina 4 di 7 comunque, vedere i figli ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche e gli impegni degli stessi;
8) i figli trascorreranno le vacanze di Natale 2024 sia con la madre che con il padre;
con la madre il 24, il 25 ed il 26 dicembre;
con il padre il 31 dicembre, il giorno di Capodanno e l'Epifania, con relativi pernottamenti, alternando le festività di anno in anno. Per le vacanze di Pasqua 2025, i figli trascorreranno la Domenica delle Palme con il padre, i giorni di Pasqua e Pasquetta con la madre, alternandole l'anno successivo.
9) i figli trascorreranno, ogni anno, le vacanze estive dall'1 al 15 agosto con la madre e dal 16 al 31 agosto con il padre;
10) i figli festeggeranno i compleanni ad anni alterni con ciascuno dei genitori;
11) il padre si impegna ad accogliere i figli presso la propria abitazione nel caso in cui la moglie dovesse assentarsi, anche per brevi periodi, da casa, o nel caso in cui, per qualsiasi altra evenienza, non le fosse possibile provvedere agli stessi;
12) i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli minori e si impegnano reciprocamente a comunicare l'eventuale uscita dei minori dal territorio nazionale, nonché a rilasciare all'uopo espressa autorizzazione;
13) per tutto quanto non espressamente previsto in tale accordo, si rinvia alle norme del Codice Civile, alla L.898/70 e alla L.74/87”.
1.1. Con decreto del Presidente di Sezione del 24.09.2024 il presente procedimento, originariamente assegnato ad altro Magistrato, veniva assegnato allo scrivente
Giudice relatore, in ragione dell'intervenuto tramutamento di funzioni del precedente.
1.2. All'esito dell'udienza cartolare del 19 febbraio 2025, il Giudice Delegato – preso previamente atto della volontà delle parti – disponeva la convocazione delle parti al fine di chiedere opportuni chiarimenti in ordine all'assegnazione della casa coniugale, atteso che tra le condizioni di cui all'accordo di separazione i coniugi avevano previsto che l'abitazione, di proprietà di , rimanesse Parte_1 nella disponibilità di quest'ultimo, nonostante il prevalente collocamento dei figli minori, (nata in data [...]) ed (nato il [...] CP_1 Per_1
RGVG n. 940/2024 - Pagina 5 di 7 ed affetto da patologie per le quali era stata riconosciuta l'invalidità dall'INPS) presso la madre.
All'udienza del 15 aprile 2025 i procuratori delle parti precisavano che la casa coniugale sarebbe rimasta nella disponibilità del , in quanto Parte_1 Parte_2 viveva “nella casa dove il nucleo familiare si era già trasferito pochi mesi prima della separazione, situata nello stesso stabile dei genitori della resistente e interamente di proprietà degli stessi”.
Quindi, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Ritiene il Tribunale che la domanda congiuntamente proposta dai coniugi in epigrafe indicati di separazione consensuale sia fondata e meritevole, pertanto, di accoglimento.
Ed invero, le risultanze processuali hanno inequivocabilmente comprovato una grave crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrendo, pertanto, le condizioni previste dall'art 151 c.c., in accoglimento della congiunta richiesta delle parti, il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi e , autorizzando gli stessi a vivere Parte_1 Parte_2
separatamente.
2.1. Quanto alle condizioni concordate dai coniugi, formalizzate nel ricorso introduttivo e afferenti, in particolare, alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali, nonché al mantenimento ordinario e straordinario dei figli minori, il
Collegio ritiene che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico, avuto anche riguardo all'interesse della prole, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si rende necessario sul punto.
Atteso, dunque, che la domanda congiuntamente proposta dai coniugi può essere integralmente recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, il Tribunale omologa la separazione dei coniugi alle condizioni pattuite.
RGVG n. 940/2024 - Pagina 6 di 7 3. Alla luce della domanda congiunta di separazione, il Tribunale ritiene sussistenti le condizioni per poter compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa da , nato a [...] il Parte_1
16.11.1988 e , nata a [...] il [...], con l'intervento Parte_2
necessario del Pubblico Ministero, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra e , i Parte_1 Parte_2
quali hanno matrimonio concordatario in AL (CZ) il 26 settembre 2015, trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune, Anno 2015, Parte
II, Serie A, N. 10, autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AL (CZ) cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile);
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
18 giugno 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 940/2024 - Pagina 7 di 7