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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 21/10/2025, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi Sezione civile
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice, OB RR, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3682/2015 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
tra
in persona del Sindaco pro tempore dott. rappresentato e Parte_1 Parte_2 difeso dall'avv. Massimo Carluccio;
opponente
e
in persona dei Curatori Fallimentari Avv. e Controparte_1 CP_2 dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Musa. Controparte_3 opposta
*******
Motivi della decisione
Il ha convenuto in giudizio per chiedere la revoca del Parte_1 CP_1 decreto ingiuntivo opposto n. 830/2015, ritenendo insussistente il diritto di credito fatto valere da controparte e chiedendo l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta al pagamento della somma di 100.075,34, oltre interessi e rivalutazione monetaria legali sino al soddisfo, indebitamente versata dal per prestazioni pur contrattualmente previste ma non eseguite dalla Pt_1 appaltatrice;
con vittoria di spese e compensi di giudizio. Il in particolare, ha rilevato la Pt_1 era concessionaria del servizio di gestione del sistema impiantistico RSU costituito CP_1 dalla discarica di servizio/soccorso in C.da Autigno e dall'impianto esistente di selezione, biostabilizzazione e produzione di CDR/CSS (combustibile derivato dai rifiuti - combustibile solido secondario), compreso l'adeguamento impiantistico alle disposizioni contenute nell'AIA (autorizzazione integrata ambientale) rilasciata al dalla in data Controparte_4 CP_5 29/12/2010 (D.D. n.562); ciò a seguito di gara di appalto indetta dal ed in virtù Controparte_4 di contratto di rep. N. 11685 del 22/7/2012. Ha aggiunto che con AIA n. 34 del 03/06/2013 la aveva autorizzato l'adeguamento dell'impianto secondo le modalità che la stessa CP_5 società aveva indicato con il proprio progetto di revamping;
che, nelle more, l'impianto poteva essere avviato nella sua attuale configurazione, salvo l'esecuzione di opere per limitare la diffusione
1 di emissioni odorigene e pertanto il con ordinanza n. 35 del 06/11/2013 prot. Controparte_4 71455 aveva ordinato l'avvio dell'impianto in modalità provvisoria, ed a regime dal 07/01/2014, considerato che il revamping previsto non aveva ancora avuto inizio, rideterminando la tariffa ad 94,99 euro/ton, oltre ecotassa ed iva;
soltanto dalla data di ultimazione di tutte le opere previste la tariffa avrebbe potuto essere rideterminata in 104,33 euro/ton. Ad avviso del le previsioni di cui all'ordinanza non sarebbero mai state rispettate Pt_1 completamente dall'appaltatrice, essendosi verificata una mancata produzione di CDR (combustibile derivato dai rifiuti) ed RBD (rifiuto biostabilizzato da discarica), con inevitabili conseguenze sul costo che gravava sul opponente per il conferimento degli oneri relativi a Pt_1 tutta la fase di lavorazione - che in realtà non veniva effettuata - nonché il costo del trasporto e cessione a terzi del CDR, calcolati come da tariffa in sede di gara nella percentuale rispettivamente del 4,42% (€ 4,61/t) e del 26,52%, (€ 27,67/t) e confermati in sede di rideterminazione della tariffa con l'ordinanza citata n. 35 del 06/11/2013. Ad avviso del di quindi, per un Pt_1 Pt_1 verso le fatture emesse da erano relative a servizi non espletati e, per altro, il CP_1 Pt_1 opponente era stato costretto a versare ingiustamente un importo maggiore per ecotassa alla
L'ente ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo sulla base di una CP_5 rivalutazione della gestione dell'impianto, rilevando che la percentuale di rifiuti conferiti in discarica sarebbe stata bassissima (16-20%). In particolare, l'OGA (Organo di Governo d'Ambito) deputato alla gestione del settore della Provincia di pertanto, aveva incaricato dei tecnici di CP_4 accertare eventuali difformità di esercizio, ricevendo una conferma delle proprie contestazioni, ovvero la mancata produzione di CDR ed i costi mai sopportati per il trasporto dello stesso CDR e del suo conferimento presso gli impianti preposti.
Costituitasi in giudizio, la società convenuta ha chiesto il rigetto della domanda e la conferma del D.I. opposto, rilevando preliminarmente che nessuna contestazione, comunque, l'Ente ha mosso alla fattura n. 28E del 9.4.2015 per €. 13.822,27, oltre €. 1.382,23 per iva (in totale €. 15.204,50), relativa al conferimento dei rifiuti comunali nel periodo 16/31.3.2015 presso la discarica della società dopo il sequestro e la chiusura di quella comunale di Controparte_6
C.da Autigno. CP_4
Nel merito, ha rilevato che le somme richieste erano state quantificate nel rispetto della tariffa (€. 94,99/t.) che il Sindaco del aveva fissato nell'ordinanza contingibile Controparte_4 e urgente n. 35 del 6.11.2013, con la quale aveva imposto a sia di continuare a gestire la CP_1 discarica di C.da Autigno sia di avviare l'impianto di selezione, biostabilizzazione e produzione di CDR/CSS di proprietà del sito in via Pandi, in modalità provvisoria, a servizio Controparte_4 ai Comuni della Provincia di (tra cui quello di , previamente ottemperando alle CP_4 Pt_1 prescrizioni indicate nella medesima ordinanza (pagg. 1/2) ed effettuando una serie di opere edili, impiantistiche e meccaniche per un importo di 2.082.004,30 euro;
ha evidenziato altresì che non era stato possibile realizzare le opere di revamping (ovvero di ammodernamento) dell'impianto di selezione, biostabilizzazione e produzione di CDR/CSS, previste in contratto a causa della mancata caratterizzazione dell'area (che bisognava preventivamente restituire agli usi legittimi con provvedimento dell'Autorità ministeriale competente) su cui ricadevano le opere di demolizione dell'esistente e di realizzazione del nuovo impianto, caratterizzazione mai completata dal Comune proprietario, che, peraltro, avrebbe taciuto la circostanza. Ha quindi rilevato come la rideterminazione della tariffa nella somma di 62,71 euro/ton a fronte di quella di 94,99 euro/ton prevista dall'ordinanza contingibile e urgente del fosse stata unilaterale ed Controparte_4 arbitraria, esclusivamente fondata sulla valutazione svolta dai tecnici incaricai, che tuttavia avrebbero eseguito le loro verifiche in un periodo antecedente a quello di funzionamento dell'impianto a cui le fatture di cui al decreto ingiuntivo si riferiscono.
2 La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con l'ascolto di testimoni. Inoltre, è stata disposta una c.t.u. volta a verificare l'eventuale inadempimento da parte della società appaltatrice e la congruità della tariffa applicata dal Pt_1
All'udienza del 21/11/2018 il procuratore costituito della soc. ha comunicato CP_1 l'avvenuta dichiarazione di fallimento della medesima società in virtù di sentenza del Tribunale di Brindisi-Sezione Fallimentare n. 34, depositata il 28/08/2018 ed il giudizio è stato quindi dichiarato interrotto;
il lo ha poi riassunto con ricorso del 18/02/2019. Parte_1 Con comparsa di costituzione e risposta del 14/10/2019, si è quindi costituita nel giudizio riassunto la Curatela Fallimentare di la quale ha eccepito l'estinzione del giudizio di CP_1 opposizione con conseguente declaratoria anche di definitività del decreto opposto a norma dell'art. 653 c.p.c., atteso che il ricorso in riassunzione sarebbe stato depositato oltre il termine di tre mesi dalla conoscenza legale dell'intervenuto fallimento della nonché l'improcedibilità della CP_1 domanda riconvenzionale svolta dal finalizzata a conseguire la condanna del Parte_1 fallimento al pagamento della somma di 100.075,34 euro, in quanto, dopo la dichiarazione di fallimento, ogni pretesa che possa comunque incidere sul patrimonio del fallito avrebbe dovuto essere esaminata e decisa dal Tribunale Fallimentare, competente a norma dell'art. 24 L.F.. Il Tribunale, con sentenza parziale n. 432/2021 del 15/03/2021, non definitivamente pronunciando, ha dunque dichiarato la propria incompetenza in favore del giudice fallimentare, in relazione alla domanda riconvenzionale, e ha disposto la prosecuzione davanti a sé del presente giudizio di CP_ opposizione a rinviando la causa all'udienza del 18/06/2021.
Il ha riassunto con ricorso del 14/05/2021 (N.R.G. 2013/2021), dinanzi Parte_1 al Giudice Fallimentare, il giudizio al fine di costituire la prova dell'inadempimento della CP_1 con riferimento al contratto rep. n.11685 del 27/02/2012 e successiva convenzione, ed ha
[...] richiesto la sua condanna al risarcimento del danno in favore del opponente nella misura di Pt_1
€ 100.075,34, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
contestualmente ha depositato ricorso per l'ammissione al passivo fallimentare di anche con riserva in CP_1 attesa dell'esito del connesso giudizio di opposizione a D.I. innanzi citato. All'udienza di discussione del 04/10/2022, il Giudice delegato ha rigettato l'istanza in quanto il credito, poiché non ancora provato, risultava al momento non liquido ed esigibile;
con la sentenza n. 214/2023, ha dichiarato cessata la materia del contendere di cui al suddetto giudizio N.R.G. 2013/2021, in quanto sopravvenuto il citato provvedimento di non ammissione del credito.
Il presente giudizio è stato istruito con l'escussione dell'ing. , il quale dal CP_7 2011 al 2018 ha prestato servizio presso l' egli ha Controparte_8 dichiarato che “il CDR è un prodotto derivato dal trattamento del rifiuto indifferenziato all'interno dell'impianto di biostabilizzazione […] e pertanto ad un minor quantitativo di indifferenziato trattato corrisponde una minore produzione di CDR”. Ha confermato che “a seguito di verifiche numeriche svolte sui quantitativi di rifiuti trattati presso il suddetto impianto dal gestore CP_1
emersero alcune anomalie, acclarate nella relazione redatta dall'ing. , per cui vi
[...] Persona_1 erano talune quantità di rifiuto conferite in discarica senza preventivo trattamento di biostabilizzazione;
e per tale motivo il costo di conferimento in discarica per il Parte_1 risultava più elevato”. E' stato inoltre ascoltato come testimone (all'udienza del 10/02/2023) l'ing.
il quale, a suo tempo incaricato dapprima dal e di poi Testimone_1 Controparte_4 dall'O.G.A. unitamente all'ing. di effettuare varie verifiche tecniche Persona_2 relativamente alla gestione dell'impianto di Via Pandi, ha confermato il contenuto della relazione in atti, ribadendo che parte del rifiuto triturato veniva bypassato all'esterno della linea di trattamento, giungendo in biostabilizzazione e quindi in discarica come FOS/RBD; che la conseguenza era una riduzione della produzione di CDR rispetto ai quantitativi imposti/attesi contrattualmente;
che la 3 nella gestione del servizio avrebbe posto in essere altre procedure di bypass non CP_1 previste contrattualmente;
che, infatti, la quantità di FOS/RBD risultava maggiore di quattro volte rispetto al progetto posto a base di gara e rispetto all'offerta tecnica redatta dalla stessa CP_1 che delle due linee dell'impianto previste, in realtà ne avrebbe funzionato solo una, e solo per brevi periodi, o addirittura nessuna, a causa di continui “fuori servizio” delle apparecchiature, riportati nel capitolo “Malfunzionamenti” della relazione redatta dall'ing. ; che il magazzino ricambi Persona_1 era perennemente vuoto, anche se non “serviva” in quanto l'impianto veniva frequentemente bypassato;
che sarebbero stati rilevati tempi di stazionamento dei rifiuti nei bio tunnel di 6/7 giorni, e dunque pari alla metà del periodo minimo prescritto dall'AIA, nonché varie anomalie tecniche nell'utilizzazione dell'impianto. All'udienza del 19/12/2023 è stato, quindi, acquisito agli atti di causa il verbale dell'udienza del 02/12/2021 del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n.R.G. 3965/2015 incardinato dal contro concernente le medesime questioni e pendente dinanzi al Controparte_9 CP_1 Tribunale di Brindisi, contenente le dichiarazioni dell'ing. il quale ha Persona_2 confermato integralmente il contenuto della propria relazione depositata in atti e più volte innanzi citata. Il Giudice istruttore titolare del fascicolo ha chiesto di potersi astenere dalla trattazione della causa e la stessa è stata assegnata al sottoscritto magistrato, dinanzi alla quale, all'udienza del 13/09/2024, la stessa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda è
E' documentalmente provato che con contratto rep. N. 11685 del 22/7/2012 è stata affidata alla società opposta “la gestione “diretta” della sola discarica di Autigno, per il periodo, transitorio, intercorrente tra l'avvio delle operazioni di adeguamento impiantistico di produzione CDR alle disposizioni AIA della e l'entrata in esercizio dell'impianto adeguato”; CP_5 nonché “la gestione “diretta” della piattaforma completa costituita da impianto di biostabilizzazione/selezione/produzione CDS/CSS e discarica di servizio/soccorso per l'esecuzione delle operazioni di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati previste dal Piano Regionale Rifiuti Urbani conferiti dai Comuni conferenti”. Il come tutti i Comuni Parte_1 interessati al conferimento dei rifiuti nell'impianto in questione, ha quindi sottoscritto una convenzione con la vincolata al contratto di concessione con il la CP_1 Controparte_4 convenzione, all'art. 4, prevedeva dunque che “la tariffa per le operazioni di trattamento, recupero e smaltimento di cui al precedente art. 2” fosse “quella risultante dall'offerta presentata dalla
, precisandosi che, “Per le operazioni di cui al punto 1)”, sarebbe stata pari ad “€ CP_1 40,37 per tonnellata, oltre Ecotassa e Iva come per legge” (a cui andava ad aggiungersi, per i comuni soggetti alle operazioni di triturazione/deferrizzazione, il contributo, in €/t, determinato, mese per mese, dal rapporto tra il costo mensile del trituratore e le quantità di rifiuti mensili complessivamente triturate); “Per le operazioni di cui al punto 2)” sarebbe stata, invece, pari ad “€ 104,33 per tonnellata, oltre Ecotassa e Iva come per legge”. Ancora provato per tabulas è che con AIA n. 34 del 03/06/2013 la ha CP_5 autorizzato l'adeguamento dell'impianto secondo le indicazioni fornite dalla stessa nel suo CP_1 progetto di revamping;
ha inoltre disposto che, nelle more, l'impianto fosse avviato nella sua attuale configurazione, salvo l'esecuzione di opere per limitare la diffusione di emissioni odorigene. E' ancora in atti l'ordinnza contingibile ed urgente n. 35 del 06/11/2013 prot. 71455 (allegata al fascicolo del ricorso per decreto ingiuntivo), con cui il ha ordinato Controparte_4 l'avvio dell'impianto in modalità provvisoria, ed a regime dal 07/01/2014, rideterminando la tariffa
4 a 94,99 euro/ton, oltre ecotassa ed iva;
soltanto dalla data di ultimazione di tutte le opere previste la tariffa sarebbe ritornata ad essere quella contrattualmente prevista di 104,33 euro/ton.
L'istruttoria espletata ha fatto emergere l'insufficienza dell'impianto impiegato per la produzione attesa di CDR, diversamente da quanto progettato ed autorizzato dall'AIA. In particolare, parte opponente ne ha imputato alla società l'inadeguatezza strutturale mediante la relazione redatta dai tecnici incaricai dal Comune, uno dei quali, l'ing. è stato Testimone_1 escusso come testimone. Le ampie deduzioni contenute nella relazione, in particolare relative al fatto che il rifiuto triturato sarebbe stato bypassato all'esterno della linea di trattamento meccanico e successiva produzione di CDR, giungendo in biostabilizzazione e, quindi, in discarica come FOS/RBD e che dunque, in conseguenza di ciò, si sarebbe verificata una significativa riduzione della produzione di CDR/CSS rispetto ai quantitativi imposti/attesi, sono state valutate dalla consulenza svolta nel corso del giudizio nel senso di evidenziare che la ridotta quantità di CDR prodotto dall'impianto – ovvero 85,74 t/giorno, meno del 30% di quella progettuale e dell'AIA n. 526/2010 e circa meno del 25% di quella prevista nell'ordinanza n. 35/2013 – deve essere imputata all'obsolescenza dell'impianto a disposizione della non certo ad essa imputabile. Peraltro, la CP_1 percentuale di 22.7% di CDR producibile appare congrua in considerazione della quantità di rifiuti concretamente lavorabile. Inoltre, l'adizione di procedure di bypass da parte della concessionaria, lamentata dal a mezzo della relazione tecnica di parte, sembra a questo Parte_1
Giudice necessitata proprio dalla circostanza che, a fronte della grandemente maggiore quantità di rifiuti che giungevano all'impianto rispetto a quelli concretamente lavorabili, la bio stabilizzazione degli stessi fosse necessaria, non essendo possibile il diretto conferimento dei rifiuti in discarica. Lo stesso dicasi della ridotta permanenza dei rifiuti nel biotunnel (6/7 giorni, inferiore al periodo minimo prescritto dall'AIA) dovuta proprio alla capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto che determinava un intasamento delle biocelle, che, viceversa, avrebbero potuto accogliere una quantità massima di rifiuti apri a 170 mc, secondo quanto previsto da progetto e dalle prescrizioni dell'AIA. Per le medesime ragioni, ovvero per l'inadeguatezza dell'impianto industriale rispetto al progetto iniziale, non possono essere imoputati alla responsabilità di la riduzione degli CP_1 scarti a vantaggio della produzione di FOS/RBD (smaltiti in discarica); l'inadeguatezza del magazzino ricambi, l'utilizzo di dilaceratori sacchi (con sistema obsoleto), che creavano un tappo al regolare flusso di alimentazione delle linee, generando intasamenti;
la regolazione del ciclo di biostabilizzazione in modalità manuale e non automatica, con numerose sonde di temperatura non funzionanti che avrebbero provocato il mancato rispetto delle fasi del processo biologico a causa del ridotto tempo di stazionamento del rifiuto e della non corretta regolazione dell'aria di processo di bioessiccazione;
l'anomala presenza di balle di CDR non solo nell'area di stoccaggio ma anche in altre zone dell'impianto, in aree asfaltate, non coperte e dedicate alla viabilità interna.
Conseguentemente, l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal Parte_1 non può essere accolta: essa presuppone infatti che le fatture sulla base delle quali è stato emesso il titolo abbiano conteggiato il dovuto sulla base di tariffe maggiorate rispetto al servizio effettivamente svolto ed ai costi effettivamente sostenuti, anche in considerazione della mancata produzione di CDR da gennaio a settembre 2014, e della chiusura della discarica di Autigno da 16/03/2015. E tuttavia la mancata produzione del quantitativo di CDR contrattualmente previsto, per le ragioni anzidette, deve essere imputato al mancato adeguamento dell'impianto, a sua volta non attribuibile ad alcuna responsabilità di CP_1
Deve invece ritenersi congrua l'applicazione al contratto della tariffa a tonnellata, prevista in 94,99 euro, oltre IVA ed ecotassa dall'ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di CP_4
5 Peraltro, ad analoghe conclusioni è giunto anche il consulente nominato nominato nella controversia n. 992/2015 R.G. relativa alla medesima vicenda e ordinanza sindacale, definita con sentenza n. 1036/2024 di rigetto dell'opposizione proposta dall'Ente locale, in cui, richiamando le conclusioni della consulenza tecnia, si è affermato che “la ha effettuato la prestazione CP_1 stabilita inter partes (ossia quelle stabilite dall'ordinanza del Sindaco di n. 35 del CP_4 novembre 2013) compatibilmente con l'impianto a sua disposizione, pur non avendo prodotto il 30,74% di CDR”: la perizia anche in quella sede ha infatti evidenziato che la minore produzione di CDR non può avere effetti sulla determinazione della tariffa applicabile, in considerazione del fatto che sulla stessa incidono anche “il tempo di ammortamento, l'investimento iniziale, i rifiuti da trattare sia come quantità che come tipologie” che nella specie sono cambiati a svantaggio della società. Deve essere invece disattesa la censura di illegittimità della delibera OGA del 29.1.2015, sotto il profilo formale, di riduzione unilaterale del prezzo a tonnellata a fronte del servizio reso, per essere stata emessa da un organo privo della relativa legittimazione a modificare il contenuto dell'ordinanza contingibile e urgenza emessa dall'ente comunale. Si fa presente infatti che, prima del loro commissariamento da parte della con il D.P.G.R. n. ll4 del 10.03.2016, CP_5 sono stati istituiti a livello provinciale gli Organi di Governo d'Ambito deputati anche alle funzioni autorizzative connesse al ciclo dei rifiuti. Si rammenta che l'art. 200 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 comma 4 prevede che "Le regioni disciplinano il controllo, anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni"; nel quadro normativo di riferimento vanno altresì richiamati l'art.
3-bis comma l-bis del D.L. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011 e successive modificazioni, secondo cui "a tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottima/i e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi"; l'art. 2 comma 1 della legge regionale n.24/2012 così come modificato dalla legge regionale n. 20/2016, il quale stabilisce che "per il settore dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati l'ambito territoriale ottima/e viene individuato nell'intero territorio regionale"; nonchè l'art. 9 della legge regionale n. 24/2012 così come modificato dalla legge regionale n.20/2016 il quale statuisce che "per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottima/i quali forme di cooperazione degli Enti locali, è istituita quale organo unico di governo un'Agenzia denominata "Agenzia territoriale della per il servizio di gestione dei CP_5 CP_5 rifiuti"”. Ebbene, è noto che il Codice dell'Ambiente ha per la prima volta previsto una “gestione integrata dei rifiuti” (art. 200, comma 1, lett. a, del D. Lgs. 152/2006), ovvero la previsione che l'insieme di attività, comprendente la realizzazione e gestione degli impianti (art. 201, comma 4, lett. a), art. 202, comma 5) sia svolto da un unico soggetto: tale obiettivo è perseguito con l'istituzione obbligatoria delle Autorità d'ambito (art. 201, comma 2), dotate di personalità giuridica, alle quali i Comuni trasferiscono “l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti”: si tratta dei soggetti cui compete la “gestione” dei rifiuti urbani ed assimilati, che indice le gare ad evidenza pubblica, al quale è demandata “l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti” (art. 201, comma 1). Inoltre “L'Autorità d'ambito organizza il servizio e determina gli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza;
a tal fine adotta un apposito piano d'ambito, in conformità a quanto previsto dall'art. 203, comma 3” (art. 201, comma 3). E' l'Autorità d'ambito che aggiudica il servizio (art. 202, comma 1), il contratto di servizio intercorre tra Autorità d'ambito e i soggetti affidatari del servizio. Spetta alle Autorità d'ambito 6 definire “le procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla parte quarta del presente decreto”, ed elaborare “un piano d'ambito comprensivo di un programma degli interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo” (art. 203, comma 3). Per tale ragione, l'esercizio del potere di gestione del rapporto con la concessionaria da parte dell'OGA – e dunque la delibera del 2015 rideterminativa della tariffa applicabile – non può ritenersi per ciò stessa inammissibile, sia pure laddove essa sia intervenuta a modifica di un'ordinanza contingibili e urgente;
tale atto infatti è adottato dal Sindaco secondo il disposto di cui all'art. 119 TUEL e tuttavia per un rapporto di specialità fra norme, si deve ritenere che la delibera dell'OGA sia idonea a modificare, sostituendosi ad essa, l'ordinanza contingibile e urgenza dettata da mere esigenze di intervento celere ed indifferibile.
Per le ragioni che precedono l'opposizione non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/2014, applicabile ratione temporis, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, ridotti della metà. Le spese relative alla espletata c.t.u. sono poste definitivamente a carico di parte soccombente.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, OB RR, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3682/2015 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
rigetta l'opposizione svolta dal e, per l'effetto, conferma di decreto Parte_1 ingiuntivo opposto n. 830/2015;
condanna il in persona del Sindaco p.t., alla rifusione in favore della Parte_1
della società in persona dei Curatori fallimentari, delle spese di lite che CP_1 CP_1 liquida nell'importo complessivo di 7.052,00 euro, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pone le spese della espletata c.t.u. definitivamente a carico di parte opponente.
Così deciso in Brindisi in data 21 ottobre 2025.
Il Giudice
OB RR
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