Cass. civ., sez. II, sentenza 04/12/2018, n. 31313
CASS
Sentenza 4 dicembre 2018

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La scissione parziale di una società, disciplinata dagli artt. 2506 ss. c.c., come modificati dal d.lgs. n. 6 del 2003, consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l'acquisizione in capo alla nuova società di valori patrimoniali prima non presenti nel suo patrimonio, senza che ciò determini l'estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, configurandosi, piuttosto, come successione a titolo particolare nel diritto controverso che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l'applicabilità della disciplina dell'art. 111 c.p.c., con la conseguente facoltà del successore di spiegare intervento pure nel giudizio di appello, al di fuori dei limiti dell'art. 344 c.p.c., ed impugnare la sentenza eventualmente pronunciata nei confronti del dante causa. In tal caso, il successore ha, tuttavia, l'onere di allegare la propria qualità ed offrire la prova delle circostanze che costituiscono i presupposti della sua legittimazione mediante riscontri documentali, la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contradditorio, è rilevabile anche d'ufficio.

Deve escludersi la legittimazione ad intervenire in grado di appello, secondo la previsione dell'art. 344 c.p.c. (in relazione all'art. 404 c.p.c.), del condebitore solidale, il quale non è qualificabile come terzo titolare di un diritto autonomo rispetto a quello oggetto di contesa tra le parti originarie, suscettibile di pregiudizio per effetto della decisione fra di esse pronunciata.

Il fallito è privo della capacità di stare in giudizio nelle controversie concernenti i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, ad eccezione delle ipotesi in cui egli agisca per la tutela di diritti strettamente personali o l'amministrazione fallimentare sia rimasta inerte con riferimento ai suddetti rapporti patrimoniali, manifestando indifferenza nei confronti del processo. Pertanto, quando il curatore è in giudizio e il suo potere di impugnazione è stato oggetto di specifico esame e di determinazione in sede fallimentare, il fallito non può conservare per il medesimo rapporto la legittimazione processuale ad impugnare ed il suo difetto di legittimazione è rilevabile, anche d'ufficio, dal giudice del gravame, poiché il curatore sta in causa sia per la massa dei creditori sia per il fallito e il suo comportamento processuale vincola l'una e l'altro. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione del fallito, giacché la curatela non aveva manifestato disinteresse per la vicenda processuale, ma era stata parte della controversia ed aveva, piuttosto, espresso una valutazione negativa in ordine alla convenienza della prosecuzione della stessa).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 04/12/2018, n. 31313
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31313
Data del deposito : 4 dicembre 2018

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