Sentenza 4 dicembre 2018
Massime • 3
La scissione parziale di una società, disciplinata dagli artt. 2506 ss. c.c., come modificati dal d.lgs. n. 6 del 2003, consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l'acquisizione in capo alla nuova società di valori patrimoniali prima non presenti nel suo patrimonio, senza che ciò determini l'estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, configurandosi, piuttosto, come successione a titolo particolare nel diritto controverso che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l'applicabilità della disciplina dell'art. 111 c.p.c., con la conseguente facoltà del successore di spiegare intervento pure nel giudizio di appello, al di fuori dei limiti dell'art. 344 c.p.c., ed impugnare la sentenza eventualmente pronunciata nei confronti del dante causa. In tal caso, il successore ha, tuttavia, l'onere di allegare la propria qualità ed offrire la prova delle circostanze che costituiscono i presupposti della sua legittimazione mediante riscontri documentali, la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contradditorio, è rilevabile anche d'ufficio.
Deve escludersi la legittimazione ad intervenire in grado di appello, secondo la previsione dell'art. 344 c.p.c. (in relazione all'art. 404 c.p.c.), del condebitore solidale, il quale non è qualificabile come terzo titolare di un diritto autonomo rispetto a quello oggetto di contesa tra le parti originarie, suscettibile di pregiudizio per effetto della decisione fra di esse pronunciata.
Il fallito è privo della capacità di stare in giudizio nelle controversie concernenti i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, ad eccezione delle ipotesi in cui egli agisca per la tutela di diritti strettamente personali o l'amministrazione fallimentare sia rimasta inerte con riferimento ai suddetti rapporti patrimoniali, manifestando indifferenza nei confronti del processo. Pertanto, quando il curatore è in giudizio e il suo potere di impugnazione è stato oggetto di specifico esame e di determinazione in sede fallimentare, il fallito non può conservare per il medesimo rapporto la legittimazione processuale ad impugnare ed il suo difetto di legittimazione è rilevabile, anche d'ufficio, dal giudice del gravame, poiché il curatore sta in causa sia per la massa dei creditori sia per il fallito e il suo comportamento processuale vincola l'una e l'altro. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione del fallito, giacché la curatela non aveva manifestato disinteresse per la vicenda processuale, ma era stata parte della controversia ed aveva, piuttosto, espresso una valutazione negativa in ordine alla convenienza della prosecuzione della stessa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/12/2018, n. 31313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31313 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2018 |
Testo completo
3 1313-18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta da: VENDITA LINA MATERA - Presidente - ANTONINO SCALISI - Consigliere - Ud. 13/09/2018 - Rel. Consigliere - PUANTONIO SCARPA R.G.N. 1838/2011 ROSSANA GIANNACCARI - Consigliere - етRep. P.I MAURO CRISCUOLO - Consigliere - Car 31313 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 1838-2014 proposto da: COGETUR RL 05759260580, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo studio dell'avvocato LUCIO DE ANGELIS, che la rappresenta e difende;
-
- ricorrente -
contro
EL RL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BUCCARI 11, presso lo studio dell'avvocato A SEBASTIANO RUSSO, che la rappresenta e difende;
MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
- controricorrenti 3011/18 nonché
contro
FALLIMENTO DELLA MO RL, PUBBLICO MINISTERO PRESSO CORTE APPELLO ROMA, LM LI RL;
- intimati -
nonché sul ricorso proposto da: EL RL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BUCCARI 11, presso lo studio dell'avvocato SEBASTIANO RUSSO, che la rappresenta e difende;
- ricorrente incidentale -
contro
COGETUR RL 05759260580, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo studio dell'avvocato LUCIO DE ANGELIS, che la rappresenta e difende;
MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
MO RL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GROENLANDIA 5, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIA PACINI, che la rappresenta e difende · controricorrenti - nonché
contro
FALLIMENTO DELLA MO RL, PUBBLICO MINISTERO PRESSO CORTE APPELLO ROMA, LM LI RL;
- intimati -
nonché sul ricorso proposto da: Ric. 2014 n. 01838 sez. S2 - ud. 13-09-2018 -2- MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente incidentale -
contro
COGETUR RL 05759260580, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo studio dell'avvocato LUCIO DE ANGELIS, che la rappresenta e difende;
MO RL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GROENLANDIA 5, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIA PACINI, che la rappresenta e difende
- controricorrenti -
nonché
contro
EL RL IN LIQUIDAZIONE, FALLIMENTO DELLA MO RL, PUBBLICO MINISTERO PRESSO CORTE APPELLO ROMA, LM LI RL;
nonché sul ricorso proposto da: MO RL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GROENLANDIA 5, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIA PACINI, che la rappresenta e difende
contro
EL RL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BUCCARI 11, presso lo studio dell'avvocato SEBASTIANO RUSSO, che la rappresenta e difende;
MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
Ric. 2014 n. 01838 sez. S2 - ud. 13-09-2018 -3-
- controricorrenti -
nonché
contro
COGETUR RL, FALLIMENTO DELLA MO RL, PUBBLICO MINISTERO PRESSO CORTE APPELLO ROMA, LM LI RL;
-intimati - nonché sul ricorso proposto da: EL RL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BUCCARI 11, presso lo studio dell'avvocato SEBASTIANO RUSSO, che la rappresenta e difende;
- ricorrente incidentale -
contro
MO RL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GROENLANDIA 5, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIA PACINI, che la rappresenta e difende
- controricorrente -
nonché
contro
DELL'INTERNO, FALLIMENTOCOGETUR RL, MINISTERO DELLA MO RL , PUBBLICO MINISTERO PRESSO CORTE APPELLO ROMA, LM LI RL;
- intimati -
nonché sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
Ric. 2014 n. 01838 sez. S2 - ud. 13-09-2018 -4- -- ricorrente incidentale -
contro
MO RL, COGETUR RL, EL RL IN LIQUIDAZIONE, FALLIMENTO DELLA MO RL, PUBBLICO MINISTERO PRESSO CORTE APPELLO ROMA, LM LI RL;
- intimati -
avverso la sentenza n. 6058/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/12/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO PEPE, il quale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi principali e l'inefficacia dei ricorsi incidentali;
uditi gli Avvocati De Angelis, Gianese per delega di Pacini, De Bellis, Russo.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso notificato il 17 gennaio 2014 ed articolato in sei motivi, la CO.GE.TUR s.r.l., quale incorporante la AGRI PARAELIOS s.r.l., ha impugnato la sentenza n. 6058/2012 della Corte d'Appello di Roma depositata il 3 dicembre 2012. A Si è difesa con controricorso la EL s.r.l., che ha pure notificato il 5 marzo 2014 ricorso incidentale articolato in quattro motivi. Si è difeso con controricorso anche il MINISTERO DELL'INTERNO, il quale ha a sua volta notificato il 5 marzo 2014 ricorso incidentale articolato in quattro motivi. Ric. 2014 n. 01838 sez. S2 ud. 13-09-2018 - -5- La CO.GE.TUR s.r.l. ha notificato il 14 aprile 2014 controricorso ex art. 371, comma 4, c.p.c. per resistere ai ricorsi incidentali della EL s.r.l. e del MINISTERO DELL'INTERNO. La MO RL (già BAIA PARAELIOS s.r.l.) ha notificato a sua volta il 20 gennaio 2014 un autonomo ricorso, articolato in sei motivi, avverso la stessa sentenza n. 6058/2012 della Corte d'Appello di Roma depositata il 3 dicembre 2012. Sia la EL s.r.l. che il MINISTERO DELL'INTERNO si sono difesi dal ricorso della MO RL notificando il 5 marzo 2014 propri controricorsi e proponendo distinti ricorsi incidentali, ciascuno articolato in quattro motivi. MO RL ha resistito ai ricorsi incidentali della EL s.r.l. e del MINISTERO DELL'INTERNO notificando controricorso il 14 aprile 2014. I ricorsi sono stati notificati anche al FALLIMENTO DELLA MO RL, al PUBBLICO MINISTERO PRESSO CORTE APPELLO ROMA, ed alla LM LI RL, che non hanno però svolto attività difensive. La Corte d'Appello di Roma, con la sentenza del 3 dicembre 2012, ha rigettato l'impugnazione principale avanzata dalla MO RL (già BAIA PARAELIOS s.r.l.) contro la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Roma il 30 maggio 2006, ed ha invece dichiarato improcedibili gli appelli proposti dalla EL s.r.l. e del MINISTERO DELL'INTERNO, in conseguenza dell'intervenuto fallimento della MO RL. Il giudizio di primo grado davanti al Tribunale di Roma aveva visto riuniti tre procedimenti (RG 17562/1998; RG 59430/2000; RG 36111/2001), il primo promosso dalla BAIA PARAELIOS s.r.l., il secondo dal MINISTERO DELL'INTERNO ed il terzo dalla EL s.r.l. Ric. 2014 n. 01838 sez. S2 - ud. 13-09-2018 -6- La BAIA PARAELIOS s.r.l., promittente venditrice di un immobile di sette piani, pari a 2.000 mq., sito a Roma, in via Poli n. 25, per il prezzo di Lire 23.000.0000.000, di cui Lire 13.000.000.000 già versati a titolo di caparra confirmatoria, aveva richiesto dapprima l'esecuzione in forma specifica, e poi la risoluzione per inadempimento della promissaria acquirente, del contratto preliminare stipulato il 30 marzo 1992 con la EL s.r.l., società di copertura del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (S.I.S.De.). Il rifiuto di stipula del definitivo, a dire della BAIA PARAELIOS s.r.l., era dovuto ad indagini dell'Autorità giudiziaria penale (per peculato ed abuso d'ufficio), che avevano coinvolto anche l'operazione immobiliare per cui è causa. Il MINISTERO DELL'INTERNO e la EL s.r.l., nelle diverse vesti di interventori, convenuti o attori rivestite nei tre giudizi, dedussero la nullità del contratto preliminare per illiceità della causa, l'annullabilità per vizi della volontà, la risoluzione per presupposizione ovvero la risoluzione per inadempimento della promittente venditrice BAIA PARAELIOS s.r.l. Il Tribunale di Roma dichiarò nullo il contratto preliminare del 30 marzo 1992 e condannò la BAIA PARAELIOS s.r.l. a restituire alla EL s.r.l. la caparra, stimata nella somma di € 7.488.625,04, oltre interessi legali. Nel corso del giudizio di appello intervenne la AGRI PARAELIOS s.r.l., beneficiaria della scissione parziale della ΒΑΙΑ PARAELIOS s.r.l., e l'intervento venne ammesso in sentenza dalla Corte di Roma, alla stregua degli artt. 344 e 404 c.p.c., intendendosi la AGRI PARAELIOS s.r.l. solidalmente responsabile dei debiti della società scissa, ex art. 2506 quater, comma 3, C.C. Ric. 2014 n. 01838 sez. S2 - ud. 13-09-2018 -7- La Corte d'Appello ha negato l'ultrapetizione della sentenza del Tribunale, che aveva dichiarato la nullità del preliminare per l'ineseguibilità dei lavori straordinari sull'immobile promesso in vendita, lavori cui si era obbligata in contratto la promittente venditrice BAIA PARAELIOS s.r.l., essendo stata tale nullità dedotta dalla EL s.r.l. nella citazione del giudizio da essa intrapreso (RG 36111/2001). La sentenza impugnata ha inoltre ritenuto ritualmente prodotta entro il termine ex art. 184 c.p.c. del 30 giugno 2002 (fissato dal giudice istruttore del Tribunale di Roma con ordinanza del 28 maggio 2002) la perizia espletata nel corso delle indagini preliminari del procedimento penale, comprovante il contrasto delle pattuite trasformazioni dell'immobile con norme imperative. La Corte di Roma ha ancora aggiunto che, in forza della clausola n. 4 del contratto preliminare del 30 marzo 1992, la promittente venditrice BAIA PARAELIOS s.r.l. si era obbligata all'esecuzione dei lavori di adeguamento dell'immobile di cui all' "Allegato C", dovendosi ritenere tali lavori oggetto essenziale dell'accordo, con conseguente nullità dell'intero contratto discendente dalla nullità di quella clausola. La sentenza impugnata ha quindi escluso che operasse la deroga alle disposizioni urbanistiche ex art. 81, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, prevista per le opere da eseguirsi da Amministrazioni statali, non valendo in tal senso la considerazione che la EL s.r.l. fosse una società commerciale costituita come copertura dell'attività del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (S.I.S.De.). Neppure poteva sostenersi, secondo la Corte di Roma, che l'immobile di via Poli n. 25, Roma, rientrasse tra le opere destinate alla difesa nazionale. Venivano respinte anche le censure sulla legittimazione della EL s.r.l. a ricevere la restituzione della caparra, nonostante la stessa fosse stata Ric. 2014 n. 01838 sez. S2 - ud. 13-09-2018 -8- versata da funzionari del Ministero dell'Interno, e sull'entità della medesima caparra (complessive Lire 14.500.000.000, come da documenti richiamati). Gli appelli incidentali della EL s.r.l. (per ottenere gli interessi anatocistici sulla somma liquidata in primo grado) e del MINISTERO DELL'INTERNO (che sosteneva la propria legittimazione rispetto alla domanda restitutoria), in quanto relativi a pretese ulteriori rispetto a quelle già accertate in primo grado, erano dichiarati improseguibili in conseguenza dell'intervenuto fallimento della MO RL (già BAIA PARAELIOS s.r.l.). Hanno presentato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c. la CO.GE.TUR s.r.l., il MINISTERO DELL'INTERNO, la MO RL e la EL s.r.l. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorso notificato per primo (da CO.GE.TUR s.r.l. in data 17 gennaio 2014) assume carattere ed effetti d'impugnazione principale, in quanto esso ha determinato la costituzione del procedimento, nel quale debbono confluire, con natura ed effetti di impugnazioni incidentali, le successive impugnazioni proposte contro la medesima sentenza dalle altre parti A soccombenti (art. 335 c.p.c.). Ne consegue che pure il ricorso per cassazione notificato da MO RL (già BAIA PARAELIOS s.r.l.) il 20 gennaio 2014 si converte, riunito al primo, in ricorso incidentale (tempestivo, giacché proposto entro il termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis). I.Assume rilievo pregiudiziale l'esame della questione oggetto, rispettivamente, del secondo e del terzo motivo dei ricorsi incidentali notificati dalla EL s.r.l. e dal MINISTERO Ric. 2014 n. 01838 sez. 52 ud. 13-09-2018 -9- DELL'INTERNO contro il ricorso proposto dalla CO.GE.TUR s.r.l. Tali motivi, di identico contenuto, denunciano la nullità della sentenza della Corte d'Appello di Roma per violazione degli artt. 344 e 404 c.p.c., quanto all'ammissibilità dell'intervento della AGRI PARAELIOS s.r.l. nel giudizio di secondo grado, negandosi dai ricorrenti incidentali che la AGRI PARAELIOS fosse successore nel diritto controverso, il quale apparteneva sempre alla BAIA PARAELIOS s.r.l., né potendo giustificare l'intervento in appello la sola qualità di condebitore solidale ex art. 2506 quater c.c. La decisione delle censure contenute nei ricorsi incidentali della EL s.r.l. e del MINISTERO DELL'INTERNO, inerenti all'ammissibilità dell'intervento in causa della AGRI PARAELIOS s.r.l., assume rilievo prioritario, giacché da essa discende la verifica della legittimazione a ricorrere in via derivata della CO.GE.TUR s.r.l., la quale ha assunto di aver incorporato la AGRI PARAELIOS s.r.l. e perciò di partecipare al giudizio di cassazione in qualità di successore della medesima AGRI PARAELIOS s.r.l. In tal senso, le pronuncia sul secondo e sul terzo motivo dei ricorsi incidentali notificati, rispettivamente, dalla EL s.r.l. e dal MINISTERO DELL'INTERNO contro il ricorso proposto dalla CO.GE.TUR s.r.l., ponendo la questione pregiudiziale della legittimazione "ad causam" della AGRI PARAELIOS s.r.l., e quindi della ricorrente CO.GE.TUR s.r.l., secondo l'ordine logico e giuridico, deve precedere la pronuncia sul merito del ricorso della CO.GE.TUR s.r.l., visto che la corretta individuazione delle parti del processo attiene alla stessa finalità della funzione giurisdizionale (cfr. Cass. Sez. L, 13/10/2009, n. 21703; Cass. Sez. 1, 26/03/1974, n. 824; Cass. Sez. 3, 06/11/1998, n. 11196). Ric. 2014 n. 01838 sez. S2 - ud. 13-09-2018 -10- Vanno superate le eccezioni sollevate dalla CO.GE.TUR s.r.l. nel controricorso notificato il 14 aprile 2014 ex art. 371, comma 4, c.p.c., con riferimento al secondo ed al terzo motivo dei ricorsi incidentali EL s.r.l. e MINISTERO DELL'INTERNO. Quanto al difetto di autosufficienza, i ricorrenti incidentali, nel denunziare la violazione di norme di diritto processuali, specificano sia le singole disposizioni asseritamente inosservate, sia gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti d'operatività di detta violazione, come prescritto dall'art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. Quanto, invece, al difetto di tempestive contestazioni compiute dalle parti in ordine all'intervento di AGRI PARAELIOS s.r.l., basta considerare come le questioni concernenti l'ammissibilità dell'intervento vanno delibate dal giudice anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, con il solo limite del giudicato interno. Il secondo motivo del ricorso incidentale dalla EL s.r.l. ed il terzo motivo del ricorso incidentale del MINISTERO DELL'INTERNO, notificati contro il ricorso proposto dalla CO.GE.TUR s.r.l., sono fondati. La Corte di Roma ha considerato come AGRI PARAELIOS s.r.l., intervenendo in appello, si fosse qualificata “beneficiaria della scissione parziale della BAIA PARAELIOS s.r.l., di cui all'atto del A notaio Livio Colizzi del 7 aprile 2006", sicché l'intervento doveva ammettersi, ai sensi degli artt. 344 e 404 c.p.c., d essendo la medesima AGRI PARAELIOS s.r.l. solidalmente responsabile dei debiti della società scissa, in forza dell'art. 2506 quater, comma 3, c.c. Come, invece, da questa Corte già affermato, la scissione parziale di una società, disciplinata dagli artt. 2506 e ss. c.C., modificati dal d.lgs. n. 6 del 2003 con effetti dall'1 gennaio Ric. 2014 n. 01838 sez. S2 - ud. 13-09-2018 -11- 2004, consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l'acquisizione da parte della nuova società di valori patrimoniali prima non esistenti nel suo patrimonio;
detto trasferimento non determina, però, l'estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, configurandosi, piuttosto, come successione a titolo particolare nel diritto controverso, che, ove accada nel corso del processo, comporta l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 111 c.p.c., con la conseguente facoltà del successore di spiegare intervento anche nel giudizio di appello, senza soggiacere ai limiti di cui all'art. 344 c.p.c., e d'impugnare la sentenza eventualmente pronunciata nei confronti del dante causa. In tal caso, il successore ha, tuttavia, l'onere di allegare la propria qualità e di offrire la prova delle circostanze che costituiscono i presupposti della sua legittimazione mediante riscontri documentali, la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contradditorio, è rilevabile anche d'ufficio (cfr. Cass. Sez. 1, 13/04/2012, n. 5874; Cass. Sez. U, 15/11/2016, n. 23225). Nella specie, non risulta accertato in A fatto se il rapporto contrattuale e la correlata posizione debitoria con la EL s.r.l. fossero o meno compresi nella е parte del patrimonio della BAIA PARAELIOS s.r.l. assegnata alla beneficiaria della scissione AGRI PARAELIOS s.r.l.; l'ammissibilità dell'intervento di quest'ultima in appello è stata spiegata dalla Corte d'Appello di Roma soltanto quale effetto automatico della responsabilità solidale, ex art. 2506 quater, comma 3, c.c., per i debiti della società scissa. Ric. 2014 n. 01838 sez. S2 - ud. 13-09-2018 -12- Nel caso di scissione di società, l'art. 2504 quater, comma 3, c.c. comporta, in realtà, l'obbligo solidale, seppur con modalità diverse, in capo alla società scissa ed alla società di nuova costituzione, beneficiaria di una parte del patrimonio originario, facendo rispondere dell'intero debito esclusivamente la società cui il debito è trasferito o mantenuto (arg. da Cass. Sez. 1, 07/03/2016, n. 4455; Cass. Sez. 3, 28/11/2001, n. 15088). E' quindi decisivo verificare se alla beneficiaria della scissione parziale AGRI PARAELIOS s.r.l. dovesse essere attribuita la qualifica di successore a titolo particolare per subingresso nella posizione debitoria con la EL s.r.l., con conseguente legittimità del suo intervento in appello in base all'art. 111 c.p.c. e senza i limiti di cui all'art. 344 c.p.c.; o, viceversa, se dovesse attribuirsi alla stessa AGRI PARAELIOS s.r.l. la sola qualità di coobbligata, agli effetti dell'art. 2504 quater, comma 3, c.c., essendo il rapporto con la EL s.r.l. rimasto nel patrimonio della società scissa BAIA PARAELIOS s.r.l., nel qual caso rimarrebbe esclusa la legittimazione di quella ad intervenire nel processo in grado d'appello, secondo la previsione dell'art. 344 c.p.c. (in relazione all'art. 404 c.p.c.), non potendo identificarsi in un condebitore solidale la qualifica di terzo titolare di un diritto autonomo rispetto a quello oggetto di contesa fra le parti originarie, suscettibile di pregiudizio per effetto della decisione pronunciata fra dette parti (arg. da Cass. Sez. 1, 02/12/2003, n. 18382; Cass. Sez. 1, 05/04/1984, n. 2198). II. L'accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale dalla EL s.r.l. e del terzo motivo del ricorso incidentale del MINISTERO DELL'INTERNO, notificati contro il ricorso proposto dalla CO.GE.TUR s.r.l., comporta la cassazione con rinvio della sentenza sulla questione dell'ammissibilitàimpugnata Ric. 2014 n. 01838 sez. S2 - ud. 13-09-2018 -13- dell'intervento in appello della AGRI PARAELIOS s.r.l., essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Poiché è risultata fondata la questione pregiudiziale posta nelle censure accolte dei due menzionati ricorsi incidentali, resta assorbito il ricorso proposto dalla CO.GE.TUR s.r.l., nella qualità di incorporante la AGRI PARAELIOS s.r.l., visto che la decisione della questione pregiudiziale rimessa al giudice di rinvio condiziona la necessaria verifica della legittimazione ad impugnare della stessa CO.GE.TUR s.r.l. III. Deve ora passarsi all'esame del ricorso notificato dalla MO RL (già BAIA PARAELIOS s.r.l.) il 20 gennaio 2014. Nella esposizione sommaria dei fatti di causa, la ricorrente MO RL precisa come essa fosse stata dichiarata fallita nel corso del giudizio di appello, che era stato perciò interrotto e riassunto dalla Curatela del Fallimento con atto dell'8 novembre 2011, tant'è che la sentenza ora impugnata è stata resa nei confronti del Curatore. Tuttavia, scrive la ricorrente MO RL, per "valutazioni proprie della Curatela”, il Fallimento n. 150/2011 della MO RL "non ha ritenuto di impugnare per cassazione la sentenza della Corte di Appello". Si aggiunge, peraltro, che "gli organi del Fallimento della MO RL hanno espressamente facoltizzato la stessa società fallita a proporre, in via Af suppletiva ed a proprie spese, la relativa impugnazione". Sicché il ricorso viene proposto dal rappresentante pro tempore dalla MO RL "sulla base della legittimazione processuale suppletiva del fallito". Il ricorso proposto dalla MO RL è inammissibile. Secondo consolidata interpretazione di questa Corte, la dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento Ric. 2014 n. 01838 sez. S2 - ud. 13-09-2018 -14- stesso, comporta la perdita della capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore;
a questa regola, enunciata dall'art. 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, fanno eccezione soltanto l'ipotesi in cui il fallito agisca per la tutela di diritti strettamente personali e quella in cui, pur trattandosi di rapporti patrimoniali, l'amministrazione fallimentare sia rimasta inerte, manifestando indifferenza nei confronti del giudizio. Tale situazione non può certamente aversi per verificata ove, come nel caso in esame, il Fallimento sia stato parte della controversia (a far tempo della costituzione in riassunzione operata nel giudizio di appello con atto dell'8 novembre 2011) e sia stato perciò destinatario della sentenza di merito, e la Curatela abbia espresso, a giustificazione del maturato disinteresse a ricorrere per cassazione, una propria negativa valutazione, poiché, in tal caso, trattandosi di rapporto ormai acquisito al fallimento, è inconcepibile una sovrapposizione di ruoli fra fallimento e fallito, ed il difetto di legittimazione processuale del fallito assume carattere assoluto, sicché è rilevabile anche d'ufficio e non rientra nella sola disponibilità dal curatore (così Cass. Sez. 1, 02/02/2018, n. 2626; Cass. Sez. L, 06/06/2017, n. 13991; Cass. Sez. 6 - 1, 06/07/2016, n. 13814; Cass. Sez. 1, 25/10/2013, n. 24159; Cass., Sez. 3, 10/05/2013, n. 11117; Cass. Sez. 2, 20/03/2012, n. 4448; Cass. Sez. 1, 14/10/1998, n. 10146; Cass. Sez. 1, 26/09/1997, n. 9456; Cass. Sez. 1, 27/10/1994, n. 8860; Cass. Sez. 2, 02/03/1978, n. 1061; Cass. Sez. 1, 15/11/1967, n. 2734). Va, dunque, riaffermato il principio espresso in una risalente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte: quando è in giudizio il curatore e il suo potere di impugnazione sia stato Ric. 2014 n. 01838 sez. S2 - ud. 13-09-2018 -15- oggetto di specifico esame e di determinazione in sede fallimentare, non è concepibile che il fallito conservi per lo stesso rapporto la legittimazione processuale ad impugnare, dato che il curatore sta in giudizio sia per la massa dei creditori che per il fallito, e il suo comportamento processuale vincola l'una e l'altro. Il difetto di legittimazione processuale del fallito a impugnare una sentenza è rilevabile, anche di ufficio, dal giudice dell'impugnazione (Cass. Sez. U, 15/06/1967, n. 1390; si vedano anche, sempre nel senso della inammissibilità dell'impugnazione proposta dal fallito avverso una sentenza sfavorevole al fallimento, emessa in giudizio nei confronti del curatore e da questo non impugnata, Cass. Sez. 1, 14/05/1975, n. 1858; Cass. Sez. 2, 02/03/1978, n. 1061; Cass. Sez. 3, 10/05/2013, n. 11117). IV. Essendo inammissibile il ricorso proposto dalla MO RL, con atto notificato il 20 gennaio 2014, avverso la sentenza n. 6058/2012 della Corte d'Appello di Roma depositata il 3 dicembre 2012, perdono efficacia, ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., i ricorsi incidentali tardivi proposti dalla EL s.r.l. e dal MINISTERO DELL'INTERNO contro il ricorso dalla MO RL, giacché notificati il 5 marzo 2014, e quindi oltre il termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c. (formulazione applicabile ratione temporis). L'impugnazione incidentale tardiva perde, invero, efficacia, ai sensi dell'art 334, comma 2, c.p.c., in conseguenza della dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione principale, unitariamente intesa, interpretandosi tale norma nel senso che intanto persiste e trova tutela nell'ordinamento l'interesse all'impugnazione incidentale tardiva, in quanto possa venire l'impugnazione principale (Cass. Sez. 1,esaminata Ric. 2014 n. 01838 sez. S2 - ud. 13-09-2018 -16- 27/10/1977, n. 4616; Cass. Sez. 1, 29/05/1997, n. 4760; Cass. Sez. 3, 26/02/2004, n. 3862). XIII. Conseguono: 1) l'accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale dalla EL s.r.l. e del terzo motivo del ricorso incidentale del MINISTERO DELL'INTERNO, notificati contro il ricorso proposto dalla CO.GE.TUR s.r.l.; 2) la cassazione della sentenza impugnata limitatamente alla questione dell'ammissibilità dell'intervento in appello della AGRI PARAELIOS s.r.l., con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma, che deciderà uniformandosi all'enunciato principio e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione nei rapporti tra CO.GE.TUR s.r.l., EL s.r.l. e MINISTERO;
3) l'assorbimento del ricorso proposto dalla CO.GE.TUR s.r.l.; 4) l'inammissibilità del ricorso proposto dalla MO RL;
5) l'inefficacia dei ricorsi incidentali tardivi proposti dalla EL s.r.l. e dal MINISTERO DELL'INTERNO contro il ricorso dalla MO RL. La ricorrente MO RL va condannata a rimborsare alla EL s.r.l. ed MINISTERO DELL'INTERNO le spese del giudizio di cassazione negli importi liquidati in dispositivo. Non vanno regolate le spese per il FALLIMENTO MO RL e la LM LI RL, che non hanno svolto attività Af difensive. Sussistono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente MO RL, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dichiarata inammissibile. Ric. 2014 n. 01838 sez. S2 - ud. 13-09-2018 -17- Non sussistono, invece, i presupposti per condannare la EL s.r.l. al pagamento del "doppio contributo unificato", di cui al citato art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto tale norma è applicabile soltanto laddove l'impugnazione si concluda con una pronuncia di rigetto integrale, di inammissibilità (originaria) o di improcedibilità dell'impugnazione, e non opera con riguardo all'inefficacia del ricorso incidentale tardivo a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale (Cass. Sez. 6- 2, 25/07/2017, n. 18348 ).
P. Q. M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale dalla EL s.r.l. ed il terzo motivo del ricorso incidentale del MINISTERO DELL'INTERNO, notificati contro il ricorso proposto dalla CO.GE.TUR s.r.l., cassa la sentenza impugnata limitatamente alla questione dell'ammissibilità dell'intervento in appello della AGRI PARAELIOS s.r.l., e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, nei rapporti tra CO.GE.TUR s.r.l., EL s.r.l. e MINISTERO;
dichiara assorbito il ricorso proposto dalla CO.GE.TUR s.r.l.; dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla MO RL;
dichiara inefficaci i ricorsi incidentali tardivi proposti dalla EL s.r.l. e dal MINISTERO DELL'INTERNO contro il ricorso dalla MO RL.; condanna la MO RL a rimborsare alla EL s.r.l. le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 15.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, nonché a rimborsare al MINISTERO DELL'INTERNO le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 15.000,00, oltre alle spese prenotate a debito. Ric. 2014 n. 01838 sez. S2 - ud. 13-09-2018 -18- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente MO RL, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 settembre 2018. Il Consigliere estensore Antonio Scarpa Il Presidente Debers Lina Matera f. nihatie Il Funzionario Giudiziari Do ssa Donatella D'ANNA DEPOSITATO IN CANCELLERS 80 T 04 DIC. 2018 Funzionario Giudiziari DOK ssa Donatella D'ANN* Ric. 2014 n. 01838 sez. S2 - ud. 13-09-2018 -19-