TRIB
Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 23/04/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1550/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1550/2024 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. DOMENICA SCRIVA;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. DARIO ADORNATO;
CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'UDIENZA DEL 22.04.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- L'istante, lamentando l'ingiusto rigetto della domanda presentata in via amministrativa, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
1.1.- Nella resistenza dell'Istituto, veniva disposta ed espletata c.t.u. che escludeva in capo all'istante i requisiti sanitari necessari per la prestazione richiesta.
1.2.- Parte ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni proponeva ricorso per opporsi pagina1 di 3
alle conclusioni della c.t.u. e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio.
1.3.- Nel corso del procedimento veniva disposta nuova consulenza tecnica d'ufficio.
2-. La domanda attorea è infondata per i motivi dappresso indicati.
3.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non
è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l' ad avviare la contestazione. CP_1
4.- Nel merito, la CTU esperita in sede di ATPO aveva escluso l'esistenza in capo all'istante di uno stato utile ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Ragion per cui, è stato ritenuto opportuno esperire una nuova CTU medico-legale che ha confermato gli esiti cui era pervenuto il precedente Consulente.
La nuova perizia appare sostenuta da motivazione esauriente.
Nella specie, il CTU ha rilevato che “Per quanto riguarda l'apparato osteoarticolare la sig. risulta essere affetta da un deficit Parte_1 della deambulazione. Tale deficit deambulatorio è provocato dalla artrosi delle articolazioni coxo-femorali, delle ginocchia e della colonna vertebrale tratto dorso-lombare. Infatti si rileva all'esame obiettivo un deficit deambulatorio caratterizzato dall'uso di un appoggio monolaterale usato per i disturbi dell'equilibrio che la periziata mostra in sporadiche circostanze e che trovano conferma nella positività della prova di Romberg che evidenzia delle oscillazioni laterali. Tali disturbi sono discontinui e non incidono sulla determinazione della possibilità di compiere gli atti della vita e/o sulla necessità di avere l'assistenza continua. Inoltre la periziata riesce a mantenere senza appoggio la stazione eretta. Tale quadro è dovuto alle condizioni poli-artrosiche a localizzazione rachidea, alle articolazioni coxo-femorali e a quelle delle ginocchia. Risultano difficoltosi, a volte, i cambi posturali. A tale quadro si aggiunge una cardiopatia ipertensiva. Non vi sono disturbi del ritmo e non vi
è la presenza di edemi pretibiali. La malattia cardiaca si può
pagina2 di 3
inquadrare in uno scompenso di classe NYHA 2. Per quanto riguarda la sig. questa è affetta da un declino cognitivo iniziale Parte_1 caratterizzato dalla perdita graduale e inarrestabile delle funzioni cerebrali su base cerebro-vascolare. La malattia interessa attraverso un processo degenerativo irreversibile tutte le funzioni dei neuroni corticali e diventa, nel tempo, estremamente invalidante. La diagnosi si basa sull'esame neuropsicologico. Nel caso della periziata, in atto, questa presenta un quadro con deficit lieve della memoria di fissazione
e rievocazione. In atto non vi è disorientamento temporo-spaziale. Il quadro clinico è su base prevalentemente e verosimilmente vascolare tenuto conto anche dell'età anagrafica della periziata. La periziata
è affetta da diabete mellito tipo 2 in terapia insulinica. Tale patologia metabolica ha dato complicanze micro-macroangiopatiche a livello vascolare. La Sig. è affetta da diverticolosi del Parte_1 colon e tale patologia non incide sulla possibilità di effettuare gli atti quotidiani della vita.”
Pertanto, il consulente ha concluso ritenendo che l'istante abbia infermità tali da non necessitare di assistenza continua, potendo svolgere gli atti quotidiani della vita.
La domanda va quindi respinta.
3.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Vanno quindi poste a definitivo carico dell' CP_1 le spese di c.t.u., liquidate separatamente.
P Q M
RIGETTA il ricorso;
COMPENSA le spese del presente giudizio;
PONE in capo a parte resistente le spese delle CTU, liquidate con separati provvedimenti.
Palmi, 23/04/2025
Il giudice
Luca Coppola
pagina3 di 3