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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 667/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 9/01/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 667/2022 promossa
DA rappresentato e difeso dall'Avv. GUGLIELMO ROBERTO, Parte_1
giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti LORENI LAURA e CIARELLI ANNA PAOLA, giusta procura generale alle liti, in atti
-resistente-
avente ad oggetto: assegno sociale dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea ha oggetto l'accertamento del diritto alla concessione dell'assegno sociale ai sensi dell'art. 3 comma 6, della legge 8 agosto 1995 n. 335 fin dalla data della domanda amministrativa del 19.10.2021 con condanna dell' al pagamento della CP_1
correlativa prestazione oltre gli interessi maturati
L' , ritualmente citato si è costituito in giudizio, ed ha chiesto la declaratoria parziale CP_1
di cessata materia del contendere avendo riconosciuto la prestazione richiesta con decorrenza dal gennaio 2022 e per la restante parte della domanda relativa al mancato riconoscimento della prestazione di assegno sociale per i mesi di novembre e dicembre
2021 ha contestato la fondatezza del ricorso evidenziando che la domanda amministrativa era stata respinta e successivamente accolta solo con decorrenza dal mese di gennaio 2022 in quanto il ricorrente alla data della presentazione della domanda amministrativa del
19.10.2021 risultava coabitare sulla base della presentazione della dichiarazione ISEE relativa all'anno 2021 presentata dalla sig.ra nel medesimo nucleo Parte_2
familiare con la sua ex coniuge e che pertanto la domanda non poteva essere accolta in quanto i coniugi risultavano coniugati e non separati al momento della domanda, e che solo in seguito alla variazione dell'indirizzo del coniuge sig. comunicato tramite patronato Pt_1
è stato possibile riconoscere la prestazione con decorrenza dal mese di gennaio 2022.
All' odierna udienza – in esito al deposito delle note a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc - la causa, istruita documentalmente, è stata assunta in decisione
****
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi degli artt. 429 e 127ter c.p.c depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. In via preliminare, occorre prendere atto che l' ha accolto parzialmente la domanda CP_1
di assegno sociale con decorrenza dal gennaio 2022 con liquidazione della prestazione e degli arretrati di pagamento dovuti. (cfr. distinte di pagamento in atti)
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Pertanto, in considerazione dell'avvenuto predetto pagamento a titolo di assegno sociale con decorrenza dal gennaio 2022 da parte dell' , è venuto meno l'interesse ad una CP_1
pronuncia nel merito in relazione a tale parte della domanda con conseguente declaratoria di cessazione parziale della materia del contendere.
3. Quanto alla restante parte della domanda afferente all'accertamento del diritto del ricorrente a percepire altresì le ulteriori mensilità di novembre e dicembre 2021, oltre i ratei relativi alla 13° mensilità, essa è fondata e merita accoglimento.
4. In diritto si osserva che l'assegno sociale è una prestazione di carattere pacificamente assistenziale che dà attuazione alla previsione dell'art. 38 Cost. secondo cui “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale” e che prescinde da qualsiasi requisito contributivo, venendo corrisposta anche a chi non abbia al suo attivo alcun versamento contributivo.
L'assegno sociale trova la sua disciplina normativa nell'art. 3 comma 6 l. 335/1995 secondo il quale “Con effetto dal 1gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire
6.240.000, denominato "assegno sociale".
Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno
è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
5. In base al comma 7 dell'art 3 citato, inoltre, “… Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni”.
5.1 Dunque, l'assegno sociale ha sostituito la pensione sociale, pur mantenendo la natura assistenziale ed in quanto tale è volto ad assicurare "i mezzi necessari per vivere" (ai sensi dell'art. 38, comma 1 Cost.) alle persone anziane che hanno superato una prefissata soglia di età, e che non dispongono di tutela previdenziale per fronteggiare l'evento della vecchiaia. Il relativo diritto si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti al disotto del limite massimo indicato dalla legge.
L'assegno viene infatti corrisposto per intero o ad integrazione, a coloro che, compiuta l'età prevista (oggi rileva l'età di 67 anni), siano privi di reddito o godano di un reddito inferiore al limite fissato dalla legge (raddoppiato in ipotesi di coniugio) ed adeguato nel tempo dal legislatore (da ultimo art. 38 comma 1 lett. b 1. 448/2011). La legge, come già visto, individua con precisione i redditi rilevanti ai fini del calcolo del requisito reddituale.
In base alla stessa legge, individuati i redditi rilevanti è possibile individuare l'importo del rateo mensile fino a concorrenza dell'importo massimo indicato. Mentre il superamento del limite di reddito determina la sospensione della prestazione la cui erogazione riprenderà quando i redditi torneranno al di sotto del limite massimo previsto per la sua attribuzione.
6. Occorre ancora osservare che da ultimo la Cassazione con Ordinanza n. 33513 del
1.12.2023 ha ribadito il principio secondo cui: “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno” (cfr. nello stesso senso Cass. n. 14513/20, cfr. Cass. nn. 24954/21,
e n. 29109/22).
Pertanto non essendo rilevante che lo stato di bisogno sia incolpevole, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione previdenziale, rileva nella sua mera oggettività e tale conclusione s'impone, in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico in favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario ossia che possa avere luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi (Cass. n.
24954 cit., in motivazione).
7. Ciò posto, è opportuno infine chiarire che secondo i principi generali in materia di onere della prova, è l'attore a dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale. Deve inoltre rilevarsi come l'indagine sul complesso delle entrate patrimoniali è consentita dall'art 3 cit., che prevede che alla formazione del reddito complessivo contribuiscono i redditi di “qualsiasi natura”; pertanto, può essere preso in considerazione, anche in via presuntiva, il tenore di vita del richiedente
(non al fine di individuare un requisito di accesso alla prestazione diverso da quelli previsti dalla legge, ma) per individuare nel suo sistema di vita una serie di indicatori che, globalmente sommati, possono dare luogo ad un reddito superiore a quello massimo (cfr.
Cass. 13577/2013).
Sul significato da conferire all'ampia formula usata dal legislatore di “redditi di qualsiasi natura”, la Corte di Cassazione n. 14513 del 09/07/2020 (come già ritenuto per la pensione sociale) ha escluso che ai fini del requisito reddituale previsto per l'assegno sociale possa assumere rilievo una mera pretesa (nella specie si trattava dell'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione) perché, in base alla stessa legge conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito
In tal senso, quindi, va escluso che possa rilevare un reddito potenziale, mai attribuito e percepito dal soggetto che richiede l'assegno sociale nel periodo considerato, dovendo,
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro piuttosto, dare esclusivo rilievo allo stato di bisogno effettivo da accertarsi sulla base delle norme di legge (ovvero attraverso la verifica tra la dichiarazione presentata all'atto della domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata l'anno successivo).
7.1 In definitiva, la legge, per garantire il diritto ex art.38 Cost. al c.d. minimo vitale, degli anziani più poveri, ha istituito un sistema di accertamento basato unicamente sul controllo del reddito effettivamente posseduto (Cass. n. 6570/2010, cit.).
L'assolvimento dell'onere probatorio, dunque, va necessariamente valutato alla luce della situazione concreta, tenendo conto di ogni elemento che consenta di ricostruire la concreta situazione economica. Vi sono situazioni di fatto, in particolare, che risultano idonee a fondare una presunzione di sufficienza dei mezzi a disposizione del richiedente e dunque richiedono una specifica prova contraria da parte di quest'ultimo in aggiunta alla mera ricognizione dell'assenza di redditi dal punto di vista fiscale.
8. Alla luce dei sopra esposti principi di diritto deve essere analizzata la fattispecie di cui è causa.
Parte ricorrente risulta aver presentato, in data 19/10/2021, domanda di riconoscimento
CP_ dell'assegno sociale, domanda rigettata dall' giacchè sussisteva la vivenza e la coabitazione con la ex coniuge sulla base della presentazione della dichiarazione ISEE relativa all'anno 2021 presentata dalla sig.ra nella quale vi era indicato Parte_2
anche il ricorrente.
CP_ Non risulta invece contestato dall' il dato reddituale al fine di fruire della prestazione richiesta, tanto che le è stata riconosciuta con decorrenza dal gennaio 2022.
CP_ In questa sede poi l' ha ulteriormente dedotto e non provato che solo con decorrenza dal gennaio 2022 il ricorrente avesse variato il proprio indirizzo al Comune di Sabaudia.
Diversamente, è documentato che il ricorrente sia residente in [...], già dal 7.10.2021 (dunque prima della presentazione della domanda del
19.10.2021) come si evince dal Certificato di residenza rilasciato dal Comune di Sabaudia nonché come dimostrato dalla domanda presentata in data 19.10.2021 e altresì dal
CP_ provvedimento di reiezione dell' comunicato all'indirizzo del ricorrente in Via della
Casa Comunale n. 1; mentre l'ex coniuge è residente in [...]dei Macchiaroli, come risulta dal ricorso per separazione consensuale versato in atti, essendo pacifico tra le parti e non contestato che ella non abbia variato la sua residenza .
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Risulta inoltre dimostrato che il ricorrente sia legalmente separato dal 2003 (cfr. provvedimento di separazione consensuale dei coniugi omologato dal Tribunale Ordinario di Latina in data 9.12.2003 nonché estratto per riassunto dei registri per l'atto di matrimonio versato in atti).
9. Conclusivamente, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere in relazione all'accoglimento della domanda di assegno sociale con decorrenza
CP_ dal gennaio 2022 , mentre per il resto la domanda deve essere accolta e l' deve pertanto essere condannato al pagamento in favore di parte ricorrente delle ulteriori mensilità di novembre e dicembre 2021 oltre ai ratei relativi alla 13° mensilità, a titolo di assegno sociale oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione con decorrenza dai ratei via via maturati
10. Le spese di lite, attesa la parziale cessazione della materia del contendere e considerata
CP_ la prevalente soccombenza dell' e dell'avvenuto riconoscimento della domanda di assegno sociale con decorrenza dal gennaio 2022 con conseguente liquidazione della prestazione richiesta in ricorso e i relativi arretrati nel mese di luglio 2022 successivamente al deposito del ricorso giudiziario avvenuto il 3.03.2022 e alla sua notifica del 25.05.2022 CP_ devono essere compensate per 1/3, mentre l' va condannato al pagamento dei restanti
2/3, liquidati e distratti come in dispositivo, secondo quanto previsto dal D.M. n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/2022 in relazione al valore della controversia (da €
5.000/€26.000) con applicazione dei valori tariffari medi ed esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa disattesa, così decide:
1) dichiara parzialmente cessata la materia del contendere limitatamente all'accoglimento della domanda di assegno sociale con decorrenza dal gennaio 2022;
CP_ 2) accoglie per il resto il ricorso e condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle ulteriori mensilità di novembre e dicembre 2021, a titolo di assegno sociale oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione con decorrenza dai ratei via via maturati nonché i ratei relativi alla 13° mensilità;
CP_ 3)compensa le spese di lite per 1/3 e condanna l' al pagamento dei restanti 2/3, liquidati in complessivi € 2.484,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro legge da distrarsi ex art 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Latina, 10/01/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 9/01/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 667/2022 promossa
DA rappresentato e difeso dall'Avv. GUGLIELMO ROBERTO, Parte_1
giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti LORENI LAURA e CIARELLI ANNA PAOLA, giusta procura generale alle liti, in atti
-resistente-
avente ad oggetto: assegno sociale dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea ha oggetto l'accertamento del diritto alla concessione dell'assegno sociale ai sensi dell'art. 3 comma 6, della legge 8 agosto 1995 n. 335 fin dalla data della domanda amministrativa del 19.10.2021 con condanna dell' al pagamento della CP_1
correlativa prestazione oltre gli interessi maturati
L' , ritualmente citato si è costituito in giudizio, ed ha chiesto la declaratoria parziale CP_1
di cessata materia del contendere avendo riconosciuto la prestazione richiesta con decorrenza dal gennaio 2022 e per la restante parte della domanda relativa al mancato riconoscimento della prestazione di assegno sociale per i mesi di novembre e dicembre
2021 ha contestato la fondatezza del ricorso evidenziando che la domanda amministrativa era stata respinta e successivamente accolta solo con decorrenza dal mese di gennaio 2022 in quanto il ricorrente alla data della presentazione della domanda amministrativa del
19.10.2021 risultava coabitare sulla base della presentazione della dichiarazione ISEE relativa all'anno 2021 presentata dalla sig.ra nel medesimo nucleo Parte_2
familiare con la sua ex coniuge e che pertanto la domanda non poteva essere accolta in quanto i coniugi risultavano coniugati e non separati al momento della domanda, e che solo in seguito alla variazione dell'indirizzo del coniuge sig. comunicato tramite patronato Pt_1
è stato possibile riconoscere la prestazione con decorrenza dal mese di gennaio 2022.
All' odierna udienza – in esito al deposito delle note a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc - la causa, istruita documentalmente, è stata assunta in decisione
****
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi degli artt. 429 e 127ter c.p.c depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. In via preliminare, occorre prendere atto che l' ha accolto parzialmente la domanda CP_1
di assegno sociale con decorrenza dal gennaio 2022 con liquidazione della prestazione e degli arretrati di pagamento dovuti. (cfr. distinte di pagamento in atti)
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Pertanto, in considerazione dell'avvenuto predetto pagamento a titolo di assegno sociale con decorrenza dal gennaio 2022 da parte dell' , è venuto meno l'interesse ad una CP_1
pronuncia nel merito in relazione a tale parte della domanda con conseguente declaratoria di cessazione parziale della materia del contendere.
3. Quanto alla restante parte della domanda afferente all'accertamento del diritto del ricorrente a percepire altresì le ulteriori mensilità di novembre e dicembre 2021, oltre i ratei relativi alla 13° mensilità, essa è fondata e merita accoglimento.
4. In diritto si osserva che l'assegno sociale è una prestazione di carattere pacificamente assistenziale che dà attuazione alla previsione dell'art. 38 Cost. secondo cui “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale” e che prescinde da qualsiasi requisito contributivo, venendo corrisposta anche a chi non abbia al suo attivo alcun versamento contributivo.
L'assegno sociale trova la sua disciplina normativa nell'art. 3 comma 6 l. 335/1995 secondo il quale “Con effetto dal 1gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire
6.240.000, denominato "assegno sociale".
Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno
è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
5. In base al comma 7 dell'art 3 citato, inoltre, “… Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni”.
5.1 Dunque, l'assegno sociale ha sostituito la pensione sociale, pur mantenendo la natura assistenziale ed in quanto tale è volto ad assicurare "i mezzi necessari per vivere" (ai sensi dell'art. 38, comma 1 Cost.) alle persone anziane che hanno superato una prefissata soglia di età, e che non dispongono di tutela previdenziale per fronteggiare l'evento della vecchiaia. Il relativo diritto si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti al disotto del limite massimo indicato dalla legge.
L'assegno viene infatti corrisposto per intero o ad integrazione, a coloro che, compiuta l'età prevista (oggi rileva l'età di 67 anni), siano privi di reddito o godano di un reddito inferiore al limite fissato dalla legge (raddoppiato in ipotesi di coniugio) ed adeguato nel tempo dal legislatore (da ultimo art. 38 comma 1 lett. b 1. 448/2011). La legge, come già visto, individua con precisione i redditi rilevanti ai fini del calcolo del requisito reddituale.
In base alla stessa legge, individuati i redditi rilevanti è possibile individuare l'importo del rateo mensile fino a concorrenza dell'importo massimo indicato. Mentre il superamento del limite di reddito determina la sospensione della prestazione la cui erogazione riprenderà quando i redditi torneranno al di sotto del limite massimo previsto per la sua attribuzione.
6. Occorre ancora osservare che da ultimo la Cassazione con Ordinanza n. 33513 del
1.12.2023 ha ribadito il principio secondo cui: “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno” (cfr. nello stesso senso Cass. n. 14513/20, cfr. Cass. nn. 24954/21,
e n. 29109/22).
Pertanto non essendo rilevante che lo stato di bisogno sia incolpevole, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione previdenziale, rileva nella sua mera oggettività e tale conclusione s'impone, in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico in favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario ossia che possa avere luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi (Cass. n.
24954 cit., in motivazione).
7. Ciò posto, è opportuno infine chiarire che secondo i principi generali in materia di onere della prova, è l'attore a dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale. Deve inoltre rilevarsi come l'indagine sul complesso delle entrate patrimoniali è consentita dall'art 3 cit., che prevede che alla formazione del reddito complessivo contribuiscono i redditi di “qualsiasi natura”; pertanto, può essere preso in considerazione, anche in via presuntiva, il tenore di vita del richiedente
(non al fine di individuare un requisito di accesso alla prestazione diverso da quelli previsti dalla legge, ma) per individuare nel suo sistema di vita una serie di indicatori che, globalmente sommati, possono dare luogo ad un reddito superiore a quello massimo (cfr.
Cass. 13577/2013).
Sul significato da conferire all'ampia formula usata dal legislatore di “redditi di qualsiasi natura”, la Corte di Cassazione n. 14513 del 09/07/2020 (come già ritenuto per la pensione sociale) ha escluso che ai fini del requisito reddituale previsto per l'assegno sociale possa assumere rilievo una mera pretesa (nella specie si trattava dell'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione) perché, in base alla stessa legge conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito
In tal senso, quindi, va escluso che possa rilevare un reddito potenziale, mai attribuito e percepito dal soggetto che richiede l'assegno sociale nel periodo considerato, dovendo,
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro piuttosto, dare esclusivo rilievo allo stato di bisogno effettivo da accertarsi sulla base delle norme di legge (ovvero attraverso la verifica tra la dichiarazione presentata all'atto della domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata l'anno successivo).
7.1 In definitiva, la legge, per garantire il diritto ex art.38 Cost. al c.d. minimo vitale, degli anziani più poveri, ha istituito un sistema di accertamento basato unicamente sul controllo del reddito effettivamente posseduto (Cass. n. 6570/2010, cit.).
L'assolvimento dell'onere probatorio, dunque, va necessariamente valutato alla luce della situazione concreta, tenendo conto di ogni elemento che consenta di ricostruire la concreta situazione economica. Vi sono situazioni di fatto, in particolare, che risultano idonee a fondare una presunzione di sufficienza dei mezzi a disposizione del richiedente e dunque richiedono una specifica prova contraria da parte di quest'ultimo in aggiunta alla mera ricognizione dell'assenza di redditi dal punto di vista fiscale.
8. Alla luce dei sopra esposti principi di diritto deve essere analizzata la fattispecie di cui è causa.
Parte ricorrente risulta aver presentato, in data 19/10/2021, domanda di riconoscimento
CP_ dell'assegno sociale, domanda rigettata dall' giacchè sussisteva la vivenza e la coabitazione con la ex coniuge sulla base della presentazione della dichiarazione ISEE relativa all'anno 2021 presentata dalla sig.ra nella quale vi era indicato Parte_2
anche il ricorrente.
CP_ Non risulta invece contestato dall' il dato reddituale al fine di fruire della prestazione richiesta, tanto che le è stata riconosciuta con decorrenza dal gennaio 2022.
CP_ In questa sede poi l' ha ulteriormente dedotto e non provato che solo con decorrenza dal gennaio 2022 il ricorrente avesse variato il proprio indirizzo al Comune di Sabaudia.
Diversamente, è documentato che il ricorrente sia residente in [...], già dal 7.10.2021 (dunque prima della presentazione della domanda del
19.10.2021) come si evince dal Certificato di residenza rilasciato dal Comune di Sabaudia nonché come dimostrato dalla domanda presentata in data 19.10.2021 e altresì dal
CP_ provvedimento di reiezione dell' comunicato all'indirizzo del ricorrente in Via della
Casa Comunale n. 1; mentre l'ex coniuge è residente in [...]dei Macchiaroli, come risulta dal ricorso per separazione consensuale versato in atti, essendo pacifico tra le parti e non contestato che ella non abbia variato la sua residenza .
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Risulta inoltre dimostrato che il ricorrente sia legalmente separato dal 2003 (cfr. provvedimento di separazione consensuale dei coniugi omologato dal Tribunale Ordinario di Latina in data 9.12.2003 nonché estratto per riassunto dei registri per l'atto di matrimonio versato in atti).
9. Conclusivamente, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere in relazione all'accoglimento della domanda di assegno sociale con decorrenza
CP_ dal gennaio 2022 , mentre per il resto la domanda deve essere accolta e l' deve pertanto essere condannato al pagamento in favore di parte ricorrente delle ulteriori mensilità di novembre e dicembre 2021 oltre ai ratei relativi alla 13° mensilità, a titolo di assegno sociale oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione con decorrenza dai ratei via via maturati
10. Le spese di lite, attesa la parziale cessazione della materia del contendere e considerata
CP_ la prevalente soccombenza dell' e dell'avvenuto riconoscimento della domanda di assegno sociale con decorrenza dal gennaio 2022 con conseguente liquidazione della prestazione richiesta in ricorso e i relativi arretrati nel mese di luglio 2022 successivamente al deposito del ricorso giudiziario avvenuto il 3.03.2022 e alla sua notifica del 25.05.2022 CP_ devono essere compensate per 1/3, mentre l' va condannato al pagamento dei restanti
2/3, liquidati e distratti come in dispositivo, secondo quanto previsto dal D.M. n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/2022 in relazione al valore della controversia (da €
5.000/€26.000) con applicazione dei valori tariffari medi ed esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa disattesa, così decide:
1) dichiara parzialmente cessata la materia del contendere limitatamente all'accoglimento della domanda di assegno sociale con decorrenza dal gennaio 2022;
CP_ 2) accoglie per il resto il ricorso e condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle ulteriori mensilità di novembre e dicembre 2021, a titolo di assegno sociale oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione con decorrenza dai ratei via via maturati nonché i ratei relativi alla 13° mensilità;
CP_ 3)compensa le spese di lite per 1/3 e condanna l' al pagamento dei restanti 2/3, liquidati in complessivi € 2.484,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro legge da distrarsi ex art 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Latina, 10/01/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro