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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/09/2025, n. 3454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3454 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente Sentenza nella causa iscritta al n. 5828/2024 del R.G. Tra
, nato il [...] a [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Gennaro Orlando;
Parte_1
ricorrente E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente Conclusioni: come in atti Motivi in fatto e diritto della decisione Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dalla dott.ssa nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, presentava Persona_1 dichiarazione di dissenso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.. Successivamente il ricorrente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione adeguata delle patologie da cui è affetto così come descritte in ricorso, tali da legittimare il riconoscimento del diritto a fruire dell'assegno di invalidità civile a far data dalla domanda amministrativa. L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Il CTU dott.ssa , nominato nel corso del presente procedimento, ha esaminato in Persona_2 maniera esaustiva le patologie da cui è affetto il ricorrente potendosi richiamare in questa sede l'analisi di cui all'elaborato peritale per quanto attiene alle singole patologie. Il CTU, nell'elaborato peritale, ha esposto le seguenti valutazioni medico legali:
“…CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI Il Sig. di 53 anni (è nato il Parte_1
3/10/1971), ha presentato la domanda di invalidità civile alla commissione competente il 13/4/2022, quando aveva 50 anni, tesa ad ottenere il riconoscimento dell'assegno d'invalidità, sottoposto a visita medica dalla commissione competente in data 28/11/22, fu riconosciuta un'invalidità del 60% fin dalla data della domanda in via amministrativa. La valutazione medico-legale, tenuto conto dell'età e della prestazione richiesta, dovrà basarsi sulla tabella di cui al D.M. 5-2-1992. Il ricorrente è affetto da cardiopatia ischemica cronica, in esiti di sindrome coronarica acuta non- STEMI risalente al marzo 2022, trattata mediante rivascolarizzazione meccanica con doppio impianto di stent medicati, rispettivamente su ramo marginale ottuso e sull'interventricolare anteriore (IVA), come da documentazione clinica agli atti. La condizione cardiologica risulta
1 attualmente stabilizzata e in buon compenso emodinamico, come documentato dagli esami ecocardiografici che riportano una frazione di eiezione del 50%. Quanto alla cardiopatia ipertensiva si ritiene che allo stato alla luce della documentazione medica presente agli atti e dell'esame obiettivo eseguito ritenersi in I classe NYHA. Le insufficienze cardiache sono state valutate facendo riferimento alla classificazione funzionale definita dalla New York Heart Association nel 1964, secondo la quale si distinguono in quattro classi di deficit, nel caso di specie si identifica nella I classe la persona che è portatrice di una malattia cardiaca che non influisce sulla sua attività fisica ordinaria. La cardiopatia ischemica in I classe NYHA può essere valutata nella misura del 25%, con riferimento al codice 6441 "Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve I classe NYHA 21-30%". L'ecocardiogramma permette di ricavare un indice importante di funzionalità cardiaca che è la frazione di eiezione (FE). Valori di tale indice compresi tra il 50 e il 40% sono indicativi di una modesta compromissione funzionale del ventricolo sinistro;
valori compresi tra il 39 e il 25 depongono per una compromissione medio-grave, mentre al disotto del 25% il grado di deficit è assai marcato. In merito all'inquadramento della classe NYHA con riferimento alla frazione di eiezione (FE) si riporta quanto di comune conoscenza della dottrina medico-legale: Cl. I Per_3
FE>50%; Cl. Nyha II FE 40-50%; Cl. III FE 40-30%; Cl. Nyha IV FE< 30%. Nel caso di Per_3 specie va detto inoltre che l'esame obiettivo cardiologico era nella norma, e che comunque non è presente documentazione clinica che denota una evoluzione in senso peggiorativo delle condizioni cliniche in riferimento all'apparato cardiovascolare. Il quadro respiratorio è caratterizzato da sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS) di grado severo, per la quale è stata indicata e attuata ventilazione domiciliare notturna con CPAP, come da prescrizione specialistica del 18/3/2022, non sono però presenti più recenti controlli in atti. Tali manifestazioni si inseriscono in un contesto più ampio di broncopatia cronica ostruttiva con pregressa infezione da SARS-CoV-2, documentata nel 2020 e complicata da polmonite interstiziale bilaterale, con opacità “a vetro smerigliato” evidenziate alla tomografia computerizzata toracica e risoluzione clinico-radiologica progressiva nei mesi successivi. La bronchite cronica di grado lieve è valutabile nella misura del 20%, con riferimento analogico al codice 6013 "Tubercolosi polmonare- esiti fibrosi parenchimali o pleurici con insufficienza respiratoria lieve 11-20%". La valutazione dell'invalidità civile determinata dalle patologie dell'apparato respiratorio è basata sull' entità del deficit funzionale respiratorio graduata in base a parametri derivati da indagini strumentali, di laboratorio nonché in base all'incidenza negativa sugli atti quotidiani della vita esercitati dalla sintomatologia soggettiva come la dispnea e i danni anatomici con assente e/o sfumata ripercussione funzionale. Dal punto di vista soggettivo la dispnea è il sintomo più importante presente nelle menomazioni della funzionalità respiratoria. Per il deficit della funzionalità respiratoria vi sono alcune indagini strumentali in grado di fornire un adeguato inquadramento funzionale della maggior parte delle patologie e di fornire i parametri guida per l'individuazione delle classi medico-legali d'invalidità. Tra questi si ricordano: Rx torace;
spirometria; test di diffusione dell'ossido di carbonio;
emogasanalisi. Per una valutazione congrua che tenga presente sia le sindromi restrittive che ostruttive dell'insufficienza respiratoria si propone una tabella valutativa unica del danno respiratorio che prende in considerazione i seguenti parametri respiratori: VEMS, CV, CTP, DLCO e Pa O2. In base al metodo suddetto possiamo riconoscere un danno lieve, infatti, non sono presenti in atti controlli recenti, ciò a significare una patologia in qualche modo sotto controllo, confermata anche dall'assenza di terapia farmacologica. Altresì nei lievi sforzi effettuati all'esame obiettivo non insorgeva dispnea ed alla rilevazione eseguita con pulsossimetro si evidenziava una SpO2 del 94%.
2 La pulsossimetria è una particolare metodica indiretta non invasiva che consente di misurare la saturazione in ossigeno dell'emoglobina presente nel sangue arterioso. Valori compresi fra il 95% e 100% generalmente sono considerati normali benché un valore di 100% possa essere indice della presenza d'iperventilazione, valori compresi fra il 90 e il 95% sono associati a lieve ipossigenazione, valori inferiori al 90% indicano la presenza di un'ipossiemia. Il ricorrente presenta inoltre obesità grave, con un indice di massa corporea (BMI) pari a , che Nu_1 configura un quadro di obesità patologica (III grado secondo OMS), responsabile di impaccio motorio e difficoltà nella deambulazione, pur in un contesto di conservata autonomia funzionale. L'artrosi diffusa in soggetto con BMI 49,59 è valutabile con il valore del 40% con riferimento proporzionale al codice 7105 "Obesità indice di massa corporea compreso tra 35 e 40 con complicanze artrosiche 31-40%". Il Body Mass Index (BMI) o Indice di Massa Corporea (IMC) è un parametro molto utilizzato per ottenere una valutazione generale del peso corporeo. Esso mette in relazione con una semplice formula matematica l'altezza con il peso del soggetto. Si ottiene dividendo il peso in Kg del soggetto con il quadrato dell'altezza espressa in metri. Il risultato di tale formula classifica il soggetto in un'area di peso che può essere: normale - sottopeso - sovrappeso - obesità di medio grado - obesità di alto grado. Sul piano psichico, risulta documentato un disturbo d'ansia emerso in corso di follow-up post1COVID e riportato nel consulto specialistico del 27/10/2021, ma privo di successivi riscontri clinici specialistici né di evidenza di terapia farmacologica strutturata, facendo ipotizzare una sintomatologia di tipo reattivo e circoscritto. Pertanto, tale patologia non verrà presa in considerazione in quanto si ricorda che in particolar modo per la diagnosi di disturbi psichiatrici è richiesto un periodo di osservazione di almeno 6 mesi, inoltre il ricorrente non riferisce di praticare attualmente o di aver praticato in passato alcun tipo di terapia farmacologica o di psicoterapia. Il complesso morboso presentato dal ricorrente raggiunge la percentuale complessiva d'invalidità del 64%, tenendo conto che il valore è frutto non di una mera somma aritmetica tra le singole percentuali d'invalidità, ma deriva dall'applicazione della formula a scalare di Balthazard, esplicitamente prevista dalla legge nei casi, come il presente, in cui le minorazioni accertate non sono in concorso funzionale fra loro, bensì a carico di organi od apparati funzionalmente distinti. Quindi, il ricorrente non presenta i requisiti previsti dalla normativa vigente per beneficiare dell'assegno d'invalidità. LE CONCLUSIONI Il Sig. , di 53 anni, è affetto da: Artrosi diffusa in soggetto obeso;
BPCO in soggetto Parte_1 con OSAS;
Cardiopatia ischemica;
Disturbi cognitivi in soggetto con disturbo d'ansia. Per la presenza di tali minorazioni, il ricorrente presenta un complesso morboso che raggiunge la percentuale complessiva d'invalidità del 64%. Pertanto, non sussistono i requisiti biologici necessari per il riconoscimento dell'assegno d'invalidità”. Il consulente, in risposta alle osservazioni formulate dal procuratore di parte ricorrente, ha esposto:
“In data 06-06-2025 ho provveduto ad inviare tramite PEC la relazione alle parti in forma di "bozza". Entro i termini previsti, sono pervenute osservazioni dall'Avv. Gennaro Orlando che si allegano. In riferimento alle osservazioni prodotte dall'Avv. Gennaro Orlando si ritiene opportuno, nel rispetto del contraddittorio processuale, fornire i seguenti chiarimenti a supporto e conferma delle conclusioni già rassegnate in atti.
3 Quanto alla doglianza circa l'asserita omissione valutativa del disturbo cognitivo, si osserva come tale condizione, pur menzionata, non abbia trovato autonoma espressione in termini percentuali in quanto priva dei requisiti di obiettività, stabilità e continuità clinica richiesti dalla normativa e dalla prassi medico-legale per una valutazione autonoma. Si precisa che, in ambito medico-legale, l'attribuzione di una percentuale invalidante presuppone non solo la menzione diagnostica ma anche la dimostrazione di una compromissione funzionale clinicamente significativa, attuale, stabile e debitamente documentata da elementi obiettivi, clinico-specialistici e terapeutici. Il solo dato elettroencefalografico, peraltro non contestualizzato da una diagnosi specialistica formale, né corroborato da un percorso terapeutico attivo o da elementi clinici evidenti in sede di visita, non consente di configurare un disturbo neuropsichico tale da alterare significativamente le capacità funzionali del soggetto. L'esame obiettivo ha infatti restituito un quadro psichico del tutto nella norma, con orientamento, memoria, tono dell'umore e capacità critica assolutamente conservati, a conferma della marginalità clinica del dato riportato. Quanto invece al rilievo circa la presunta incongruenza fra la valutazione attuale, pari al 64%, e quella espressa in sede di precedente consulenza tecnica d'ufficio (67%), si rileva come l'osservazione appaia del tutto generica, non essendo stata accompagnata da alcuna articolazione logica o clinico-argomentativa in grado di indicare in quale misura e su quale specifico segmento valutativo la presente consulenza si discosterebbe in modo non giustificato. Invero, anziché limitarsi a richiamare un mero dato percentuale, sarebbe stato onere della parte individuare quale patologia, tra quelle oggetto di accertamento, sarebbe stata eventualmente sottostimata, e sulla base di quale criterio scientifico o medico-legale tale ipotesi avrebbe potuto trovare conferma. Ne consegue che, in difetto di una effettiva critica strutturata e puntuale, la differenza numerica tra le due valutazioni, peraltro modesta, considerando anche la precedente valutazione della commissione medico legale dell' era del 60%, si inserisce pienamente nel fisiologico margine di variabilità insito CP_1 nell'applicazione del metodo valutativo a scalare, e non può essere considerata indice di errore o incongruenza. Si conferma pertanto la correttezza della valutazione complessiva, che tiene conto delle singole menomazioni attraverso una procedura coerente con i criteri dettati dal D.M. 5-2-1992 e consolidata dalla giurisprudenza medico-legale, secondo la quale il valore finale di invalidità è il frutto di una ponderazione scalare e non di una semplice somma aritmetica. Pertanto, si confermano le conclusioni così come già riportate nella mia precedente relazione”.
Il CTU ha analizzato in maniera esaustiva le condizioni psicofisiche del ricorrente, dando conto dell'applicazione della tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, in attuazione del D. Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art.
2. Il CTU ha in particolare indicato per ciascuna patologia l'incidenza invalidante, il codice ad essa attribuito dalla tabella ed il grado di invalidità accertato applicando la stessa tabella. Pertanto, dalle conclusioni del CTU emerge che non sussiste il requisito sanitario di cui si è chiesto l'accertamento con il ricorso.
Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
4 Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.. Stante la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dalla dott.ssa nel Persona_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
Stante la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dalla dott.ssa nel corso del Persona_2 presente procedimento, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-nulla per le spese di lite;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dalla dott.ssa nel Persona_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' ; CP_1
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dalla dott.ssa nel corso Persona_2 del presente procedimento, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Si comunichi. Così deciso il 26.09.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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