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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/03/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere relatore
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in secondo grado iscritta al n° 937 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
(c.f. , nonché Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. );
[...] C.F._2
entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Giordano EVANGELISTA
appellanti contro
(già , codice fiscale e numero di iscrizione al Controparte_1 CP_2
Registro delle Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi n. 10311000961, in persona della procuratrice Avv. Giulia Galati, quale mandataria - giusta procura speciale a rogito del Notaio Dr. di Pordenone in data 21.01.2015 Rep. n. Persona_1
288947, Racc. n. 25354 (doc. 2) – di società a responsabilità Controparte_3
limitata unipersonale, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
VI NO;
P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Biocca
appellata
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Chieti-sezione distaccata di
Ortona, n. 85-2023, pubblicata in data 13 luglio 2023. All'udienza dell'11 marzo 2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta, la
Corte tratteneva la causa in decisione, con ordinanza resa in pari data.
Conclusioni delle parti: per l'appellante (come da atto di appello e note conclusionali depositate l'8.01.2025):
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis:
- Preliminarmente ritenere ammissibile il presente gravame per i motivi sopra esposti, stante il fumus boni iuris e la ragionevolezza degli stessi e procedere, quindi, alla trattazione dell'impugnazione;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 85/2023 emessa dal
Tribunale di Chieti – Sez. dist. di Ortona, pubblicata il 13 Luglio 2023, e notificata il 28
Luglio 2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, e qui riproposte in via esemplificativa ai fini della presente impugnazione, e specificamente, accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsiasi diritto di credito della ricorrente, odierna appellata, nei confronti tanto della quanto della Parte_1 [...]
(i.e. accertamento negativo del debito delle resistenti nei Parte_2 confronti dell'attrice), derivante dal contratto di mutuo del 06.12.2007 per Notar Avv.
, rep. N. 5433 – racc. n. 2320 per estinzione del relativo credito Persona_2
per intervenuta prescrizione decennale.
- Con vittoria di spese relative ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato (come da comparsa di costituzione e risposta del 17.01.2024 e note conclusionali depositate il 10.01.2025):
“affinché l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, voglia:
1. rigettare integralmente l'appello ed ogni ulteriore, diversa o nuova domanda con esso proposta e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
2. condannare la parte appellante, in solido, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di appello, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge dovute”.
1) Fatto e diritto in primo grado.
pag. 2/9 Il procedimento in oggetto trae origine da un ricorso ex art. 702-bis c.p.c. del marzo
2022, con cui quale mandataria di adiva il Controparte_1 Controparte_3
Tribunale di Chieti-sezione distaccata di Ortona, chiedendo di “accertare e dichiarare in capo alle Sig.re e , ai sensi dell'art. 2648 Parte_1 Parte_2
c.c., la qualità di eredi del de cuius Sig.i ”. Parte_3
Nella vicenda la ricorrente deduceva di agire quale titolare di un credito originariamente vantato da NC RC - Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo S.p.A. nei confronti di , dell'importo di € 118.824,25, oltre agli interessi Parte_1
maturati, in forza di contratto di mutuo con garanzia ipotecaria di originari euro
85.000,00, sottoscritto il 06.12.2007, ed in relazione al quale la debitrice e
[...]
avevano rilasciato ipoteca volontaria per euro 170.000,00 sui Parte_3
diritti di piena proprietà pari ad ½ ciascuno di un immobile che risultava erroneamente intestato alla sola . Parte_1
terzo datore di ipoteca, decedeva il 4.11.2013, lasciando Parte_3
quali eredi e Poiché in atti non risultava Parte_1 Parte_2
depositata alcuna dichiarazione di successione e i beni oggetto di ipoteca risultavano intestati erroneamente solo alla moglie del de cuius, anziché alla moglie per ¾ e alla figlia per ¼, tale discordanza impediva al creditore ipotecario di sottoporre ad esecuzione i beni sui quali gravava l'ipoteca volontaria, ragion per cui quest'ultimo agiva per l'accertamento della qualità di eredi.
Si costituivano e eccependo, in via preliminare, Parte_1 Parte_2
la carenza di interesse ad agire e il difetto di legittimazione attiva dell'attrice ex art. 100
c.p.c.; di poi proponevano, in via riconvenzionale, azione di accertamento negativo del credito, affermandone l'estinzione per intervenuta prescrizione decennale.
2) La sentenza di primo grado.
Il Tribunale di Chieti, con sentenza n. 85-2023, pubblicata il 13.07.2023, così decideva:
“1) accoglie la domanda proposta da in qualità di mandataria Controparte_1
Part di e, per l'effetto, dichiara e Controparte_3 Parte_1 Parte_2
eredi di deceduto il 4.11.2013;
[...] Parte_3
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da e Parte_1 Parte_2
[...]
pag. 3/9 3) condanna le convenute alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attrice che si liquidano in € 6.713,00 per compenso, in € 571,49 per esborsi, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge”.
Nella vicenda, risultavano documentati sia il contratto di mutuo che il contratto di cessione del credito del 30.12.2014 in conformità alle normative vigenti, in forza del quale NC RC, divenuta aveva ceduto pro soluto ad Controparte_4
tutti i crediti pecuniari identificabili in blocco e con avviso Controparte_3
pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Si riteneva, altresì, sussistente l'interesse ad agire della ricorrente in quanto il bene ipotecato poteva essere venduto come unico lotto anche in presenza di più titolari.
Il giudice, infine, rigettava la domanda riconvenzionale di accertamento negativo del credito, proposta dalle convenute sulla base dell'eccepita prescrizione decennale, ritenendo idonea ad interrompere la prescrizione non solo la comunicazione del
27.05.2010, ma anche quella del 16.02.2015, in quanto provvista degli elementi propri di una messa in mora.
La condanna alle spese di lite seguiva la soccombenza.
3. L'appello. Avverso la sentenza di primo grado hanno proposto appello Parte_1
e per le ragioni di seguito indicate.
[...] Parte_2
3.1 “Illegittimo rigetto dell'eccezione di estinzione del credito per intervenuta prescrizione decennale, errata valutazione dell'efficacia interruttiva della comunicazione del 16.02.2015. violazione e falsa applicazione dell'art. 2943 comma 4
c.c.”.
Con un unico motivo di gravame le appellanti censurano la sentenza nella parte in cui, ritenuta la missiva del 16.02.2015 quale valido atto interruttivo della prescrizione, nonostante la stessa fosse carente dell'elemento oggettivo, non esprimendo una intimazione o richiesta di adempimento, era stata rigettata la domanda riconvenzionale di accertamento negativo del credito a seguito della intervenuta estinzione per prescrizione decennale.
3.2 Nel costituirsi in giudizio parte appellata ha domandato il rigetto del proposto gravame.
4. Motivi della decisione.
pag. 4/9 A sostegno della proposta impugnazione afferma parte appellante che la missiva del
16.02.2015 sarebbe una semplice e generica sollecitazione, priva dei caratteri essenziali propri di un atto teso alla interruzione della prescrizione e messa in mora;
insiste, pertanto, nella domanda di accertamento negativo del credito derivante dal contratto di mutuo del 06.12.2007 rep. n. 5433, racc. n. 2320, per estinzione dell'obbligazione in ragione della intervenuta prescrizione decennale.
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
4.1 Il testo della missiva del 16.02.2015 è il seguente:
“Roma.16.02.2015
Oggetto: Posizione FINIZIO ADA-MARIA NDG 630915– Cessione del credito alla
Controparte_3
Con la presente, nella sua qualità di Debitore principale, Le comunichiamo l'intervenuta cessione del credito relativo alla posizione in oggetto in favore della già vantato dalla NC RC S.p.A. e, invitandoLa a prendere Controparte_3
completa visione del seguente testo.
Innanzitutto cogliamo l'occasione per informarLa che Centrale Attività Finanziarie
S.p.A. è stata incaricata del recupero delle somme da Lei dovute a Controparte_3
titolare del credito a Lei riferibile, con ogni accessorio e garanzia ed alle condizioni e pattuizioni contrattuali da Lei stipulate, a seguito della cessione pro soluto effettuata in data 30.12.2014 dalla cedente NC RC S.p.A. (si rinvia a tal proposito all'avviso di cessione pubblicato in data 15 Gennaio 2015 nella Gazzetta Ufficiale).
La invitiamo a contattarci per conoscere l'importo da Lei dovuto e per ad effettuare il versamento complessivo dello stesso, ovvero di un acconto mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT04 S060 6003 201C C105 0001 068 , denominato
“Collection Account RC” intestato a ed aperto presso NC Controparte_3
RC S.p.A. riportando nella causale il codice NDG 630915, entro otto giorni dalla data di ricevimento della presente, inviandone copia al numero di fax 06/675826689 o via mail all'indirizzo per poter interrompere la maturazione degli Email_1
interessi e beneficiare di condizioni di stralcio o rientro di favore.
Le segnaliamo che le richieste relative alla definizione delle posizione debitoria potranno essere formulate contattando la società Centrale Attività Finanziarie S.p.a.,
pag. 5/9 Piazza S.S. Apostoli 73, Roma, al numero 06/675826688, fax 06/675826689, e-mail
Email_2
Le ricordiamo che il mancato versamento di quanto complessivamente dovuto comporterà l'applicazione di interessi di mora e l'avvio e/o la prosecuzione, senza altre comunicazioni, di procedure volte alla tutela degli interessi della società CP_3
e, quindi, finalizzate al recupero del credito, con conseguente aggravio di costi a
[...]
Suo esclusivo carico.
Le precisiamo che le informazioni relative alla Sua posizione in nostro possesso sono aggiornate alla data del 30.12.2014. Eventuali versamenti successivi e/o riscontri erroneità dei dati potranno essere comunicati al numero di fax sopra indicato allegando la presente lettera.
In allegato l'informativa del nuovo titolare del credito con i dettagli previsti dalla normativa in vigore.
Cordiali saluti.
Centrale Attività Finanziarie S.p.A.”.
A seguire nella medesima missiva risulta comunicata l'intervenuta cessione del credito alla (Con la presente, nella sua qualità di Debitore principale, Le Controparte_3 comunichiamo l'intervenuta cessione del credito relativo alla posizione in oggetto alla con sede legale in Via Vittorio Alfieri n. 1, 31015 Conegliano (TV), Controparte_3
codice fiscale e partita IVA n. , capitale sociale pari ad Euro 10.000 i.v., P.IVA_1 società costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999 (la “Legge 130”), n. 130 (in seguito, la “Società”), nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione realizzata da
NC RC S.p.A. (la "NC Cedente") ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 e della Legge 130. A seguito di tale cessione, pertanto, la Società è divenuta esclusiva titolare del[i] credito[i] derivante[i] dal[i] contratto[i] in oggetto e, di conseguenza, “Titolare” del relativo trattamento dei Suoi dati personali. La informiamo altresì che la Società ha conferito incarico a con sede legale in Via Alfieri 1 – 31015, Conegliano (TV) Controparte_5
- di agire in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento ai sensi dell'art. 2, commi 3(c) e 6-bis della Legge 130, affinché proceda all'incasso e al recupero delle somme dovute in relazione al[/i]
pag. 6/9 Credito[/i] ceduto[/i].] Vi informiamo altresì che con riguardo alla definizione della posizione debitoria potrà rivolgersi alla società Centrale Attività Finanziarie S.p.A., con sede legale in Piazza SS. Apostoli 73, Roma. Eventuali richieste relative alla definizione delle posizione debitoria potranno essere evase contattando tale società esclusivamente ai seguenti recapiti: telefono 06/675826688, fax 06/675826689, email
Le comunichiamo inoltre che, in virtù della predetta cessione, il Email_3 cui avviso è pubblicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 del Testo Unico
NCrio e della Legge 130 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 gennaio 2015 foglio delle inserzioni n. 5, a seguito della cessione tutte le somme dovute alla NC Cedente ai sensi del[/i] Contratto[/i] dovranno essere versate sul conto corrente IBAN IT04 S060 6003 201C C105 0001 068 , denominato “Collection Account
RC” intestato a ed aperto presso NC RC S.p.A. Si riporta, Controparte_3
sul retro della presente, comunicazione ai fini del Codice Privacy
Restiamo a Sua completa disposizione per ogni eventuale chiarimento o necessità in merito)”.
4.2 Giova, al riguardo, citare la recente Cassazione, ordinanza n. 24913 del 18.08.2022, secondo cui: “L'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4,
c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante.(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva escluso l'effetto interruttivo della prescrizione di un atto volto ad invitare la controparte ad un incontro per la quantificazione dei danni subiti, con riserva di adire l'organo giudiziario competente in caso di esito negativo dell'incontro o di rifiuto a conciliare.)”.
Si legge, in parte motiva, a pag. 6 e 7 della Cassazione n. 24913 del 2022 che: «Per quel che riguarda la specifica richiesta di adempimento, merita di essere segnalato l'orientamento giurisprudenziale che ne ha escluso l'indispensabilità, osservando come sia sufficiente “una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti, puramente e semplicemente, l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante, in tal guisa dovendosi interpretare estensivamente il disposto dell'articolo 2943, comma quarto, c.c., in sinergia ermeneutica con la più generale norma dettata, in tema di pag. 7/9 prescrizione, dall'articolo 2934 c.c. (così Cass., n. 15766/2006 -che ha riconosciuto efficacia interruttiva della prescrizione a una lettera inviata dal danneggiato in un sinistro stradale alla compagnia di assicurazioni del danneggiante, contenente solo
“una semplice offerta di soluzione stragiudiziale della controversia, e non anche una intimazione o richiesta di adempimento” -, nonché, più di recente, Cass., n.
1166/2018)».
4.3 Nel caso di specie nella comunicazione in contestazione risultano delineati: i soggetti, quali il debitore e il titolare del credito riferibile, l'invito a contattare gli scriventi per conoscere l'importo dovuto e per effettuare il versamento complessivo dello stesso, il termine di otto giorni dalla data di ricevimento della missiva,
l'indicazione che le richieste relative alla definizione delle posizione debitoria potevano essere formulate contattando la società Centrale Attività Finanziarie S.p.a.,
l'avvertimento che il mancato versamento di quanto complessivamente dovuto avrebbe comportato l'applicazione di interessi di mora e l'avvio o la prosecuzione, senza altre comunicazioni, di procedure volte alla tutela degli interessi della società CP_3
e, quindi, finalizzate al recupero del credito, con conseguente aggravio di costi ad
[...]
esclusivo carico del debitore.
Risulta quindi evidente, in conformità con la richiamata pronuncia di legittimità, “una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante”.
4.4 Per il resto può condividersi l'assunto del giudice di primo grado secondo cui, correttamente, la comunicazione del 2015 era stata inviata alla sola , Parte_1
in qualità di mutuataria, e non anche a che, quale erede del de Parte_2
cuius, era esclusivamente terza datrice di ipoteca, non obbligata in solido, ma solo assoggettabile ad azione esecutiva sull'immobile ipotecato, in caso di inadempimento del debitore principale.
Anche con la eventuale qualifica di debitore in capo a , il termine Parte_2
di prescrizione sarebbe comunque stato interrotto nei suoi confronti, ex art. 1310 c.c., a mente del quale gli atti interruttivi del termine di prescrizione nei confronti di uno dei debitori hanno effetto riguardo anche agli altri debitori.
5. In conclusione, l'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza gravata.
pag. 8/9 6. La condanna alle spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo, con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata, segue la soccombenza.
7. Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n.
115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi
Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014); pertanto la parte appellante soccombente sarà altresì tenuta al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e contro la sentenza n. 85-2023, resa dal Parte_1 Parte_2
Tribunale di Chieti-sezione distaccata di Ortona, pubblicata il 13.07.2023, nei confronti di in persona della procuratrice pro tempore, quale mandataria di Controparte_1
così provvede: Controparte_3
• rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
• condanna le appellanti al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese di lite che liquida in euro 9.991,00 per compensi, oltre al 15% delle spese generali e accessori di legge (C.P.A. e I.V.A. ove dovuta);
• dichiara che parte appellante è tenuta al versamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 20 marzo 2025.
Il Consigliere relatore
Francesca Coccoli
Il Presidente
Barbara Del Bono
pag. 9/9