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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/07/2025, n. 3663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3663 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 1520/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile riunito in camera di conIGlio e composto dai magistrati: dott.ssa Lidia Greco Presidente estensore dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1520/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Lacagnina, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. Concetta Italia, giusta procura in atti;
convenuto
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1 Con ricorso depositato il 14/02/2024, , premettendo di avere intrattenuto una Parte_1 convivenza more uxorio con , da cui è nato il figlio (l'1/02/2010), ha CP_1 Persona_1 esposto che per continui litigi e incomprensioni la relazione tra le parti si è interrotta.
La ricorrente ha chiesto al Tribunale di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore
[...]
ad entrambi i genitori, con collocamento presso di sé del minore, e di regolamentare le Per_1 modalità di permanenza con il padre come in ricorso, nonché disporre a carico di CP_1
l'obbligo di provvedere al mantenimento del minore con un assegno mensile di Euro 700,00 da rivalutarsi annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie e di condannare il convenuto al pagamento del 50% delle spese anticipate dalla ricorrente per il doposcuola specialistico del figlio minore.
Si è costituto in giudizio , il quale non si è opposto alla soluzione di affidamento e CP_1 collocamento domandato dalla ricorrente ed ha chiesto di porre a proprio carico un assegno di mantenimento in favore del figlio minore in misura non superiore ad Euro 300,00 con assegno unico interamente alla ricorrente.
Alla prima udienza del 4/11/2024, il giudice delegato ha formulato una proposta conciliativa a cui le parti hanno aderito depositando un accordo, versato in atti, in ordine all'affidamento e al mantenimento del figlio minore, chiedendo altresì di rassegnare congiuntamente le conclusioni e di definire il procedimento alle seguenti condizioni:
“1) Il figlio minore, è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre;
- per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio.
Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente, per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
In ogni caso sempre nell'esclusivo interesse del minore e nel rispetto dei suoi desideri e delle sue eIGenze.
Il padre potrà visitare e tenere con sé il figlio secondo i desideri di quest'ultimo, Per_1 considerato l'età dello stesso e le normali eIGenze quotidiane, di studio e di socializzazione,
2 ed in ogni caso secondo il piano di incontri proposto dalla o quello che il Pt_1
Tribunale stabilirà;
- I genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza;
- Con riferimento alle condizioni economiche, il IG. provvederà al pagamento CP_1 dell'assegno di mantenimento ordinario in favore del figlio per l'importo di euro Per_1
500,00 mensili (euro cinquecento/00), da corrispondere a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese;
Parte_1
- La SI.ra , previa trasmissione della relativa richiesta all'INPS, percepirà altresì Pt_1
l'intero importo previsto per l'Assegno Unico nella misura del 100%;
A tal uopo, il IG. dichiara di accettare la predetta condizione e pertanto autorizza CP_1 la SI.ra a trasmettere unilateralmente la relativa richiesta, impegnandosi sin da Pt_1 ora a fornire eventuali documentazioni e/o autorizzazioni che si rendessero necessarie allo scopo;
- Il SI. si impegna a contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50%. CP_1
Dette spese dovranno essere concordate o comunque condivise tra i genitori, nell'esclusivo interesse del figlio minore, e per la cui individuazione si rimanda alle Linee Guida predisposte dal CNF e che si allegano al presente accordo.
- Le parti si impegnano ad esercitare la responsabilità genitoriale nel pieno rispetto dell'interesse del minore , tenuto conto delle sue eIGenze, dell'età e dei Persona_1 desideri dello stesso, nonché degli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso”.
Il giudice, previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero, si è riservato di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accordo delle parti.
Nel merito, il Collegio ritiene che le conclusioni congiunte formulate dalle parti siano meritevoli di accoglimento non essendo contrarie a norme imperative, di ordine pubblico o all'interesse della prole.
Quanto alla regolamentazione degli incontri padre figlio si dispone come da ricorso della Pt_1 rispetto al quale ha manifestato adesione, ovvero: “due giorni a settimana, il martedì e il CP_1 giovedì, prelevandolo all'uscita da scuola e riaccompagnandolo la mattina successiva;
Inoltre, il padre potrà tenere con sé il figlio a fine settimana alterni, dal venerdì dopo l'orario scolastico, alla domenica pomeriggio;
3 In merito al periodo natalizio, ad anni alterni, il padre potrà tenere con sé il figlio dal 22 dicembre al 30 dicembre e, l'anno successivo, dal 31 dicembre al 7 gennaio. In merito alle festività pasquali, ad anni alterni, il minore starà con il padre la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
Durante il periodo estivo, il minore trascorrerà con il padre almeno 30 giorni, anche non consecutivi, ma per almeno 15 giorni consecutivi a luglio e 15 ad agosto.
In ogni caso, nel pieno rispetto della volontà e delle eIGenze del ragazzo, il quale potrà sempre chiedere tempi e modalità differenti in base alle sue eIGenze quotidiane, è in facoltà dei genitori, previo accordo tra di essi e nel rispetto dei desideri del minore, di concordare modalità e/o periodi diversi rispetto a quelli formalmente fissati, per eIGenze lavorative e/o di salute”.
Le spese processuali vanno compensate, stante la definizione del giudizio con precisazione congiunta delle conclusioni e la richiesta delle parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1520/2024 R.G., visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.; dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre così come in parte motiva;
Parte_1 dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore come disciplinato in CP_1 parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di versare a , entro il giorno 5 di ogni CP_1 Parte_1 mese, la somma mensile di euro 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Per_1 somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie;
prende atto dell'accordo delle parti per cui l'intero importo dell'assegno unico verrà percepito dalla madre , così come indicato in parte motiva;
Parte_1 compensa le spese processuali.
Così deciso in Catania, il 27/06/2025, nella camera di conIGlio della Prima Sezione Civile.
IL PRESIDENTE dott.ssa Lidia Greco
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile riunito in camera di conIGlio e composto dai magistrati: dott.ssa Lidia Greco Presidente estensore dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1520/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Lacagnina, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. Concetta Italia, giusta procura in atti;
convenuto
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1 Con ricorso depositato il 14/02/2024, , premettendo di avere intrattenuto una Parte_1 convivenza more uxorio con , da cui è nato il figlio (l'1/02/2010), ha CP_1 Persona_1 esposto che per continui litigi e incomprensioni la relazione tra le parti si è interrotta.
La ricorrente ha chiesto al Tribunale di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore
[...]
ad entrambi i genitori, con collocamento presso di sé del minore, e di regolamentare le Per_1 modalità di permanenza con il padre come in ricorso, nonché disporre a carico di CP_1
l'obbligo di provvedere al mantenimento del minore con un assegno mensile di Euro 700,00 da rivalutarsi annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie e di condannare il convenuto al pagamento del 50% delle spese anticipate dalla ricorrente per il doposcuola specialistico del figlio minore.
Si è costituto in giudizio , il quale non si è opposto alla soluzione di affidamento e CP_1 collocamento domandato dalla ricorrente ed ha chiesto di porre a proprio carico un assegno di mantenimento in favore del figlio minore in misura non superiore ad Euro 300,00 con assegno unico interamente alla ricorrente.
Alla prima udienza del 4/11/2024, il giudice delegato ha formulato una proposta conciliativa a cui le parti hanno aderito depositando un accordo, versato in atti, in ordine all'affidamento e al mantenimento del figlio minore, chiedendo altresì di rassegnare congiuntamente le conclusioni e di definire il procedimento alle seguenti condizioni:
“1) Il figlio minore, è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre;
- per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio.
Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente, per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
In ogni caso sempre nell'esclusivo interesse del minore e nel rispetto dei suoi desideri e delle sue eIGenze.
Il padre potrà visitare e tenere con sé il figlio secondo i desideri di quest'ultimo, Per_1 considerato l'età dello stesso e le normali eIGenze quotidiane, di studio e di socializzazione,
2 ed in ogni caso secondo il piano di incontri proposto dalla o quello che il Pt_1
Tribunale stabilirà;
- I genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza;
- Con riferimento alle condizioni economiche, il IG. provvederà al pagamento CP_1 dell'assegno di mantenimento ordinario in favore del figlio per l'importo di euro Per_1
500,00 mensili (euro cinquecento/00), da corrispondere a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese;
Parte_1
- La SI.ra , previa trasmissione della relativa richiesta all'INPS, percepirà altresì Pt_1
l'intero importo previsto per l'Assegno Unico nella misura del 100%;
A tal uopo, il IG. dichiara di accettare la predetta condizione e pertanto autorizza CP_1 la SI.ra a trasmettere unilateralmente la relativa richiesta, impegnandosi sin da Pt_1 ora a fornire eventuali documentazioni e/o autorizzazioni che si rendessero necessarie allo scopo;
- Il SI. si impegna a contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50%. CP_1
Dette spese dovranno essere concordate o comunque condivise tra i genitori, nell'esclusivo interesse del figlio minore, e per la cui individuazione si rimanda alle Linee Guida predisposte dal CNF e che si allegano al presente accordo.
- Le parti si impegnano ad esercitare la responsabilità genitoriale nel pieno rispetto dell'interesse del minore , tenuto conto delle sue eIGenze, dell'età e dei Persona_1 desideri dello stesso, nonché degli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso”.
Il giudice, previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero, si è riservato di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accordo delle parti.
Nel merito, il Collegio ritiene che le conclusioni congiunte formulate dalle parti siano meritevoli di accoglimento non essendo contrarie a norme imperative, di ordine pubblico o all'interesse della prole.
Quanto alla regolamentazione degli incontri padre figlio si dispone come da ricorso della Pt_1 rispetto al quale ha manifestato adesione, ovvero: “due giorni a settimana, il martedì e il CP_1 giovedì, prelevandolo all'uscita da scuola e riaccompagnandolo la mattina successiva;
Inoltre, il padre potrà tenere con sé il figlio a fine settimana alterni, dal venerdì dopo l'orario scolastico, alla domenica pomeriggio;
3 In merito al periodo natalizio, ad anni alterni, il padre potrà tenere con sé il figlio dal 22 dicembre al 30 dicembre e, l'anno successivo, dal 31 dicembre al 7 gennaio. In merito alle festività pasquali, ad anni alterni, il minore starà con il padre la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
Durante il periodo estivo, il minore trascorrerà con il padre almeno 30 giorni, anche non consecutivi, ma per almeno 15 giorni consecutivi a luglio e 15 ad agosto.
In ogni caso, nel pieno rispetto della volontà e delle eIGenze del ragazzo, il quale potrà sempre chiedere tempi e modalità differenti in base alle sue eIGenze quotidiane, è in facoltà dei genitori, previo accordo tra di essi e nel rispetto dei desideri del minore, di concordare modalità e/o periodi diversi rispetto a quelli formalmente fissati, per eIGenze lavorative e/o di salute”.
Le spese processuali vanno compensate, stante la definizione del giudizio con precisazione congiunta delle conclusioni e la richiesta delle parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1520/2024 R.G., visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.; dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre così come in parte motiva;
Parte_1 dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore come disciplinato in CP_1 parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di versare a , entro il giorno 5 di ogni CP_1 Parte_1 mese, la somma mensile di euro 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Per_1 somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie;
prende atto dell'accordo delle parti per cui l'intero importo dell'assegno unico verrà percepito dalla madre , così come indicato in parte motiva;
Parte_1 compensa le spese processuali.
Così deciso in Catania, il 27/06/2025, nella camera di conIGlio della Prima Sezione Civile.
IL PRESIDENTE dott.ssa Lidia Greco
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