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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 09/12/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NE, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott.ssa Marta Diamante Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2240/2024 R.C.F., promossa con ricorso depositato il 5.9.2024 ai sensi degli artt. 473bis 12 e 473bis 49 c.p.c.
DA
Parte_1
con il proc. e dom. avv. Andrea Della Rosa
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
contumace
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
NE
1 INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale e scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
-dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto fra le parti in Boston (Massachusetts, USA) il giorno 3/1/2013 (reg. n. 23, int. n. 4689) e registrato nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Premariacco all'anno 2013, parte 2, serie C, numero 12;
-ordinarsi al Comune di Premariacco di annotare l'emananda sentenza di scioglimento del matrimonio a margine dell'atto di matrimonio;
-spese compensate.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso di cui in epigrafe, premesso di avere contratto matrimonio civile in data 3.1.2013 a
Boston con (matrimonio trascritto in Italia, in Comune di Premariacco) e che Controparte_1 dall'unione non erano nati figli, ha chiesto, ai sensi dell'art. 473bis 49 c.p.c., la Parte_1 pronuncia di separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso (nulla per assegni tra i coniugi).
La resistente è rimasta contumace in giudizio e non è nemmeno comparsa personalmente alla prima udienza davanti al G.I. in data 4.11.2024.
In questa udienza, previa dichiarazione di contumacia della resistente, il ricorrente, autorizzato dal giudice, ha precisato le proprie conclusioni sulla separazione personale come riportate in ricorso e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c., a seguito di discussione orale.
Previa pronuncia di sentenza che ha dichiarato la separazione personale dei coniugi senza condizioni di sorta, la causa è stata rimessa in istruttoria all'udienza del 2.12.2025 per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 2.12.2025 la resistente non si è costituita in giudizio, né è personalmente comparsa davanti al G.I. Parte ricorrente, autorizzata dal giudice, ha rassegnato le proprie conclusioni come
2 riportate in epigrafe, con rinuncia ai termini per conclusionali e repliche e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Le domande formulate da parte ricorrente possono venire integralmente accolte in quanto non contestate dalla controparte e poiché non vi sono interessi di figli da tutelare.
Spese compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di NE, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 Parte_2 in data 3.1.2013 a Boston alla seguente condizione:
-nulla per assegni tra i coniugi.
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Premariacco di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto n. 12, parte seconda, serie C, degli Atti di Matrimonio dell'anno 2013;
3) spese compensate..
Così deciso in NE, nella Camera di Consiglio dd. 4.12.2025
Il Presidente estensore
(dott.ssa Annamaria Antonini)
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