Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 14/06/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
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n. 2551 2024 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova–Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2551 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi ELanno 2024 , avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. BONGIOVANNI BRUNA presso cui elettivamente domicilia in VIA P. FALCHI, 69 46030 DOSOLO
RICORRENTE
E
- rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. ANGELICCHIO SILVIA presso cui elettivamente domicilia in
VIA CAVOUR, 30 46019 VIADANA
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso congiuntamente nel seguente modo: “Voglia il
Tribunale di Mantova pronunciare Sentenza di separazione e quindi definire il giudizio indicato in epigrafe, in conformità alla volontà espresse dai coniugi, alle seguenti c o n d i z i o n i
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1
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( ) e ). C.F._1 Pt_1 CP_1 C.F._2
2) Assegnare la casa coniugale sita in Viadana (MN) in Via Ettore Sanfelice n. 29 con quanto in essa contenuto, ad eccezione degli effetti personali del sig. Parte_1
alla sig.ra quale genitore collocatario della figlia minore, che Controparte_1
subentrerà ex lege nel contratto di locazione sottoscritto dal marito in data 29/01/2024.
3) Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad Persona_1
entrambi i coniugi in forza del novellato disposto ELart. 155 c.c., con residenza prevalente ed anagrafica presso la madre ove si trasferirà a vivere anche la nonna materna che potrà aiutare la madre ad accudire seguire curare la minore quando la madre è assente per lavoro. I coniugi si danno fin d'ora l'autorizzazione per i documenti di identità / passaporti validi per l'espatrio, anche per la figlia minore . La carta di identità della figlia Persona_1
minore scaduta il 27 03 2024 verrà rinnovata dai genitori che sottoscriveranno ogni documento valido per l'espatrio della figlia minore. Qualora i coniugi intendessero trascorrere periodi in Romania con la figlia, gli stessi si impegnano a sottoscrivere i documenti necessari per poter portare con sé la figlia minore.
4) Salvo diverso accordo tra i genitori e tenuto conto delle richieste e degli impegni della figlia minore, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia due Persona_1
pomeriggi infrasettimanali individuati indicativamente nei giorni del martedì e del giovedì: il martedì pomeriggio, il sig. terrà con sé la figlia minore dalle ore 18.30, prelevandola Pt_1
direttamente all'uscita del doposcuola e/o a casa della madre, sino alla mattina successiva quando il padre riaccompagnerà la minore direttamente a scuola o dalla madre durante le vacanze scolastiche;
il giovedì pomeriggio dalle ore 18.00/18:30 sino alle ore 21.00 e comunque dopo cena, quando la minore sarà riaccompagnata dal padre a casa della madre.
Salvo diverso accordo tra i genitori, il sig. potrà vedere e tenere la Parte_1
propria figlia anche due fine settimana alternati al mese dalle ore 18.00/18:30 del venerdì pomeriggio sino alla domenica alle ore 21.00 dopo cena.
5) Quanto alle festività natalizie e pasquali ed alle vacanze estive, al fine di consentire ad entrambi i genitori di trascorrere con la figlia detti periodi, salvo diverso accordo tra le parti e la figlia, il padre potrà trascorrere con la figlia sette giorni consecutivi, durante le festività (vacanze scolastiche di ) natalizie, alternando di anno in anno il giorno di Per_1
Natale (con un genitore) e il giorno di NO (con l'altro genitore), nonché tre giorni durante le festività pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua (con un genitore) e il lunedì ELEL
(con l'altrogenitore) e un periodo di vacanza da due settimane sino a quattro settimane, anche
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non consecutive, durante le vacanze estive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno (in caso di mancato accordo la preferenza sarà in favore negli anni pari dalla madre e negli anni dispari dal padre).
6) Il sig. corrisponderà alla moglie a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento indiretto per la figlia la somma di € 200,00 (duecento euro) entro il giorno 10 di ogni mese con decorrenza dal mese di giugno 2025, somma soggetta a rivalutazione Istat con decorrenza da luglio 2026 ed oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia come disciplinate dal protocollo del Tribunale di Mantova del 28/05/2024 allegato alle presenti conclusioni congiunte quale parte integrante che le parti dichiarano di avere esaminato e di conoscere. I coniugi dichiarano inoltre di avere concordemente stabilito e deciso che la spesa della mensa sia sostenuta al 50% da ciascun genitore.
7) L'assegno unico universale sarà integralmente percepito dalla moglie, con rinuncia del marito al chiedere il proprio 50% mentre le detrazioni competeranno ai genitori in ragione del 50% per ciascuno. Il marito si impegna a consegnare la documentazione che si dovesse rendere necessaria per il rinnovo ELassegno Unico.
8) I coniugi danno atto che il sig. si trasferirà in via Case Parte_1
Sparse n. 17, in località Casalbellotto di Casalmaggiore (CR) a far data dal 01/06/2025 e sino a quando la signora rimarrà a vivere con la figlia in Viadana (MN), in Controparte_1
via Ettore Sanfelice n.
29, la stessa si impegna a pagare il canone di locazione con decorrenza da giugno
2025 ed a subentrare nelle utenze con decorrenza sempre dal mese di giugno 2025 manlevando e tenendo indenne il marito da possibili richieste economiche da parte del proprietario ELimmobile e/o dai fornitori delle utenze;
al momento del rilascio ELimmobile il deposito cauzionale che risulterà dovuto verrà restituito al sig. Qualora Parte_2
l'immobile dovesse essere restituito tinteggiato, le spese di tinteggio verranno sostenute dai coniugi in misura pari al 50% .
Stante l'esistenza di prole minorenne i coniugi si impegnano a comunicare ogni trasferimento di residenza.
9) Spese di lite interamente compensate tra le parti;
ciascuna parte si impegna a onorare il compenso giudiziale e stragiudiziale del proprio avvocato.”
Il Pubblico Ministero ha preso visione degli atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, il ricorrente in epigrafe generalizzato, premesso
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che in data 27/09/2014 con (Cod. Fisc. Controparte_1
) ha contratto matrimonio in TR EA (Romania) ( matrimonio C.F._2
trascritto in Italia nei registri dello Stato Civile del Comune di Viadana al n. 80 parte II, serie
C, anno 2019) e che dall'unione fondata sul predetto matrimonio in data 27/03/2015 a
Casalmaggiore (CR) è nata la figlia ha chiesto pronunciarsi la Persona_1
separazione personale dei coniugi, con affido condiviso della minore e adozione dei provvedimenti consequenziali.
Si è costituita la resistente aderendo alla domanda principale ma non a quelle accessorie.
All'udienza del 9.6.2025, tenutasi in trattazione scritta, le parti hanno formalizzato l'accordo raggiunto.
Sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, gli accordi raggiunti tra le parti non sono contrari a norme imperative e sono conformi agli interessi della minori, possono pertanto essere recepiti.
Tenuto conto della peculiare natura del giudizio e ELesito dello stesso, si ravvisano eccezionali motivi per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. regolamenta i rapporti tra le parti e rispetto alla prole nei termini di cui all'accordo tra le pari riportato nelle conclusioni congiunte;
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3. Compensa le spese di lite;
4. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Viadana per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) . ( atto n.80 parte
II, serie C, anno 2019 ).
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 12/06/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Valeria Monti dott. Giorgio Bertola
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