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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 11/11/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Campobasso, così composto:
- dott. Enrico Di Dedda Presidente rel.
- dott.ssa Claudia Carissimi Giudice
- dott.ssa Filomena Girardi Giudice
Riunito in c.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 148/2025 R.G.A.C. tra rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Mariacristina Zaccari (Ricorrente)
C O N T R O
rappresentata e difesa dall'Avv. Nicoletta Dell'Omo (Resistente) Parte_2
NONCHE'
Il P.M. Sede (Interventore ex lege).
Oggetto: divorzio – cessazione effetti civili matrimonio. Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/01/2025, adiva il Tribunale di Campobasso Parte_1 per vedersi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
il 09/05/1993, essendo decorsi i termini previsti dall'art. 3, co. 2 n. 8 L. 898/1970 Parte_2 dall'omologa della separazione consensuale, pronunciata con sentenza n. 122 del
28/02/2020.
Dalla predetta unione nascevano tre figli, e Claudia, allo stato, tutti Per_1 Persona_2 maggiorenni e autosufficienti. Con il predetto atto introduttivo, parte ricorrente, oltre alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio – con contestuale annotazione ad opera dell'Ufficiale dello stato civile competente – chiedeva altresì di dichiarare che alcuna ulteriore somma, a titolo di assegno divorzile, fosse più dovuta alla . Pt_2
Con memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c., in data 20/03/2025, si costituiva la che, pur non Pt_2 opponendosi alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava le avverse ricostruzioni dei fatti in punto di spese sostenute dal e della complessiva Pt_1 situazione economica di quest'ultimo, nonché in merito alla situazione economica e personale della medesima.
Chiedeva, in via principale il rigetto del proposto ricorso e, in via riconvenzionale, la corresponsione dell'assegno divorzile, a suo favore, nell'importo pari ad €.400,00, nonché il versamento della quota di T.F.R. che lo percepirà all'atto del pensionamento. Pt_1
Le parti, rispettivamente, depositavano successive e ulteriori memorie dove, sostanzialmente, ribadivano le argomentazioni a sostegno delle proprie pretese e insistevano per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
Peraltro, con memoria ex art. 473-bis.17 n. 2 c.p.c., parte resistente avanzava apposita istanza istruttoria, articolando la prova testimoniale con la teste sorella della stessa Testimone_1 richiedente, nonché chiedeva ammettersi interrogatorio formale dello Pt_1
Con ordinanza presidenziale del 12/05/2025 veniva, in primo luogo, disposta la riduzione dell'assegno divorzile ad €.250,00 a favore della , essendo mutati i presupposti rispetto Pt_2 alla fase della separazione che giustificavano il maggiore ammontare della medesima;
in secondo luogo, si ammetteva la prova orale richiesta da parte resistente.
Il P.M., in data 13/05/2025, esprimeva parere favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In data 06/06/2025, si celebrava l'udienza in cui si procedeva all'escussione della teste di parte resistente che, essenzialmente, confermava le circostanze che Le venivano sottoposte.
L'udienza di precisazione delle conclusioni veniva sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e le parti, rispettivamente, precisavano le conclusioni, ribadendole nelle proprie comparse conclusionali e note di replica. Lo scrivente Giudice relatore, in data 03/11/2025, riservava la decisione della causa al
Collegio.
§§§§§§§
A scioglimento della riserva, letti gli atti di causa, si rileva che gli aspetti controversi continuano a permanere i medesimi – già parzialmente affrontati in seno all'ordinanza presidenziale. Nello specifico:
- l'importo dell'assegno di mantenimento;
- la corresponsione della quota di T.F.R. che lo percepirà all'atto del Pt_1 pensionamento.
Allo stato, non emergono elementi di novità per legittimare una variazione dell'importo dell'assegno di mantenimento.
Preliminarmente, in punto di diritto giova rammentare che l'assegno divorzile a favore dell'ex coniuge va parametrato sulla base di indici e presupposti ben precisi per cui, al mutare di questi, consegue una modifica anche dell'assegno stesso.
In primo luogo, preme evidenziare che lo effettivamente, versa in una situazione Pt_1 economica non fiorente e, sebbene egli percepisca una retribuzione fissa, mensile, di importo consistente e sufficiente per far fronte al proprio fabbisogno quotidiano, non si può non considerare che lo stesso è tenuto a sostenere una serie di uscite (anch'esse fisse e mensili).
Predette spese sono determinate sia dalle ordinarie esigenze di vita (pagamento utenze, carburante e manutenzione dell'autovettura, pagamento del canone di locazione) sia dagli ingenti debiti contratti – e rispetto ai quali, lo stesso, è tenuto al pagamento rateizzato consentitogli grazie al c.d. piano del consumatore predisposto con apposito decreto del
02/01/2020 emesso dal Tribunale di Campobasso.
Sulla base del citato piano e del predetto provvedimento, nell'arco di n. 78 mesi – a partire dall'emissione del suddetto decreto – lo è tenuto al pagamento di €.800,00 mensili, al Pt_1 fine di azzerare la grave situazione debitoria in cui egli stesso versa. Ciò considerato, unitamente alle ulteriori spese mensili che lo stesso è tenuto ad affrontare, si tratta di tutta una serie di elementi che sarebbero già di per sé idonei a giustificare la modifica dei presupposti posti a base della quantificazione dell'assegno divorzile e della conseguente e necessaria modifica.
Si aggiunga, peraltro, che la è già assegnataria della casa coniugale ove vive e, questo, Pt_2 non può non considerarsi ai fini della quantificazione del chiesto assegno.
Sul punto, infatti, anche la Suprema Corte ha precisato che: “nella quantificazione dell'assegno di mantenimento, a seguito della separazione dei coniugi, deve attribuirsi rilievo anche all'assegnazione della casa familiare che […] rappresenta un'utilità suscettibile di apprezzamento economico, come del resto espressamente precisato dall'art. 337 sexies c.c., anche nel caso in cui il coniuge separato assegnatario dell'immobile ne sia comproprietario, perché il suo godimento del bene non trova fondamento nella comproprietà dell'abitazione, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che limita la facoltà dell'altro coniuge di disporre della propria quota immobiliare e si traduce in un pregiudizio economico, anch'esso valutabile ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto” (Cfr. Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 27599 del 21/09/2022 – Rv. 665640).
Tanto premesso, malgrado la disparità economica tra gli ex coniugi – determinata anche dal fatto che la è priva di un'occupazione – allo stato, non emergono elementi idonei a Pt_2 determinare una quantificazione maggiore dell'assegno divorzile e, per l'effetto, la richiesta avanzata da parte resistente si reputa priva di pregio.
La mancanza di un lavoro e, dunque, di una retribuzione da parte della non consente di Pt_2 addivenire a una pronuncia volta all'aumento dell'importo del predetto assegno.
Sebbene non sia controverso né contestato il fatto che LL sia priva di un'occupazione, non può altrettanto dirsi rispetto alla sua attività di ricerca e, di conseguenza, alla sua disponibilità
e volontà a lavorare.
L'odierna resistente riconnette allo la causa della sua mancanza di occupazione. Pt_1
Tuttavia, se da un lato, tale circostanza poteva essere plausibile quando i figli degli ex coniugi avevano una tenera età o, comunque, avevano bisogno di costante assistenza, non poteva esserlo dal momento in cui, già da parecchi anni, gli stessi sono tutti diventati maggiorenni e/o autosufficienti. La lamenta la sussistenza di proposte di lavoro che la stessa ha dovuto rifiutare a causa Pt_2 dell'asserito impedimento da parte dell'ex marito.
Ciò non è stato in alcun comprovato né agli atti né in corso di giudizio.
Sul punto, preme sottolineare che, malgrado la richiesta e/o il sollecito da parte di OD
Giudice avanzati già in seno all'ordinanza presidenziale, non è stata fornita né alcuna documentazione – a supporto delle asserite proposte lavorative – né può dirsi che tale circostanza sia emersa in fase istruttoria durante l'escussione della teste richiesta e citata dalla stessa parte resistente.
Ne deriva, pertanto che, allo stato, sia l'assoluta carenza probatoria sia l'assenza di elementi di novità non consentono, in alcun modo, di procedere ad una maggiore quantificazione dell'assegno divorzile rispetto a quella già determinata all'atto dell'ordinanza presidenziale.
Quanto al secondo e ulteriore punto controverso, inerente alla assegnazione, a favore della
, di una quota del T.F.R. che lo percepirà al momento del pensionamento, allo Pt_2 Pt_1 stato, non si reputa meritevole di accoglimento la prospettata richiesta.
Alla base del rigetto della richiesta proposta da parte resistente si pongono due ragioni: in primo luogo, la non attualità e concretezza del Trattamento di Fine Rapporto;
in secondo luogo, l'incertezza circa la quantificazione dello stesso.
Ebbene, se da un lato l'art. 12-bis L. 898/1970 contempla il diritto dell'ex coniuge – che non sia passato a nuove nozze e titolare dell'assegno divorzile – a percepire un'indennità del T.F.R. dell'altro coniuge, d'altro lato la norma precisa: “anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza”.
Sul punto, è bene operare delle precisazioni a carattere interpretativo sul tenore effettivo dell'espressione testé richiamata.
L'art. 12-bis L. 898/1970, nel ricomprendere anche l'indennità che sia maturata dopo la sentenza, vuole intendere, in ogni caso, una indennità che sia concreta e, dunque, effettiva ed esistente.
Sul punto, infatti, è granitico anche l'orientamento giurisprudenziale che, in maniera unanime e consolidata, espressamente chiarisce che il diritto a percepire l'indennità del T.F.R. dell'altro coniuge è subordinata al fatto che tale beneficio sia stato realmente già maturato. In tal senso, infatti, la giurisprudenza di legittimità, in via interpretativa interviene sostenendo che: “l'espressione, contenuta nell'art. 12-bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898, secondo cui il coniuge ha diritto alla quota del trattamento di fine rapporto anche se questo "viene a maturare dopo la sentenza" implica che tale diritto deve ritenersi attribuibile anche ove il trattamento di fine rapporto sia maturato prima della sentenza di divorzio, ma dopo la proposizione della relativa domanda, quando invero ancora non possono esservi soggetti titolari dell'assegno divorzile, divenendo essi tali dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio ovvero di quella, ancora successiva, che lo abbia liquidato. Infatti, poiché la "ratio" della norma è quella di correlare il diritto alla quota di indennità, non ancora percepita dal coniuge cui essa spetti, all'assegno divorzile, che in astratto sorge, ove spettante, contestualmente alla domanda di divorzio, ancorché di regola venga costituito e divenga esigibile solo con il passaggio in giudicato della sentenza che lo liquidi, ne deriva che, indipendentemente dalla decorrenza dell'assegno di divorzio, ove l'indennità sia percepita dall'avente diritto dopo la domanda di divorzio, al definitivo riconoscimento giudiziario della concreta spettanza dell'assegno è riconnessa l'attribuzione del diritto alla quota di T.F.R.” (Cfr. Cass. Civ., Sez. I, sentenza n.
12175 del 06/06/2011 - Rv. 618384).
E, allo stesso modo, è recente la statuizione della Suprema Corte in cui ha ribadito che: “il diritto del coniuge divorziato, che sia anche titolare dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6 della l.
n. 898 del 1970, ad ottenere la quota del trattamento di fine rapporto dell'ex coniuge sorge nel momento in cui quest'ultimo matura il diritto a percepire detto trattamento e, dunque, al tempo della cessazione del rapporto di lavoro, anche se il relativo credito è esigibile solo quando - e nei limiti in cui - l'importo è effettivamente erogato;
una volta cessato il rapporto di lavoro” (Cfr.
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 24403 del 08/08/2022 - Rv. 665374).
D'altro canto, coerentemente con quanto appena detto, sarebbe ultroneo e prematuro concedere una quota di indennità in un momento in cui, quest'ultima, non solo non è stata ancora percepita, ma non è neppure stata esattamente e precisamente quantificata.
In questo modo, la quota di cui andrebbe a beneficiare la sarebbe parametrata sulla Pt_2 base di un importo incerto.
Per tali ragioni, la richiesta avanzata si reputa infondata e, per l'effetto, non meritevole di accoglimento.
Spese compensate attesa la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra difesa ed eccezione, così decide:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 09/05/1993 in Campobasso;
Parte_1 Parte_2
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Campobasso di trascrivere la presente sentenza e di procedere a tutti gli adempimenti di legge;
- conferma le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 12/05/2025;
- rigetta tutte le altre domande;
- spese compensate.
Campobasso, data del deposito
Il Presidente est.
dott. Enrico Di Dedda