Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/05/2025, n. 1844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1844 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1954/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile iscritta al n. 1954/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio de Costanzo (C.F.
, Alessandro de Costanzo (C.F. ) e Rosa Leggio (C.F. C.F._1 C.F._2
), domiciliata come in atti;
C.F._3
- OPPONENTE-
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._4
rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio de Costanzo (C.F. , Alessandro de C.F._1
Costanzo (C.F. ) e Rosa Leggio (C.F. ), domiciliata C.F._2 C.F._3
come in atti;
- OPPONENTE-
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._5
rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio de Costanzo (C.F. , Alessandro de C.F._1
Costanzo (C.F. ) e Rosa Leggio (C.F. ), domiciliata C.F._2 C.F._3
come in atti;
- OPPONENTE-
1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio de Costanzo (C.F. , Alessandro de C.F._1
Costanzo (C.F. ) e Rosa Leggio (C.F. ), domiciliata C.F._2 C.F._3
come in atti;
- OPPONENTE-
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_3 C.F._7
rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio de Costanzo (C.F. , Alessandro de C.F._1
Costanzo (C.F. ) e Rosa Leggio (C.F. ), domiciliata C.F._2 C.F._3
come in atti;
- OPPONENTE-
E
(C.F. ), a mezzo della procuratrice speciale Controparte_4 P.IVA_2 [...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_5 P.IVA_3 difesa dall'avv. Anna Astori (C.F. e domiciliata come in atti;
C.F._8
-OPPOSTA –
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 15.5.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto il 7.3.2024 il nonché Parte_1
, e hanno convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 Controparte_2 CP_3
quale mandataria di al fine di veder revocare il Controparte_5 Controparte_4
decreto ingiuntivo n. 3/2024, emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 2.1.2024, con il quale è stato loro ingiunto il pagamento di € 51.459,21, oltre interessi e spese. Tale credito troverebbe ragione nell'inadempimento del contratto di finanziamento n. 51007061 per € 48.865,27 e nel saldo negativo del rapporto di conto corrente n. 60732 per € 2.593,94, entrambi stipulati tra Unione banche italiane s.p.a. (che li avrebbe successivamente ceduti all'odierna opposta), e il Parte_1
e garantiti mediante fideiussione omnibus da ,
[...] Parte_1 CP_1 CP_2
e .
[...] CP_3
2 In particolare gli opponenti hanno eccepito: l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della conciliazione innanzi al conciliatore bancario finanziario nonché per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
la nullità totale dei contratti di fideiussione sottoscritti per violazione della normativa anticoncorrenziale;
la mancata prova del credito relativo al rapporto di conto corrente, per non aver la banca dato specifica prova delle singole voci di addebito delle operazioni e per la mancata comunicazione degli estratti conto ai garanti;
la mancata prova del credito e la possibile applicazione di interessi usurari. Hanno quindi sollecitato una consulenza tecnica contabile e richiesto l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., dei documenti di sintesi, degli estratti conto e della documentazione relativa a variazioni di condizioni economiche.
Si è costituita a mezzo della procuratrice chiedendo Controparte_4 Controparte_5
il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria e all'udienza del 15.5.2025, fatte precisare alle parti le rispettive conclusioni, è stata disposta la discussione orale ex art. 281 sexies co.3 c.p.c. e trattenuta in decisione.
Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dagli opponenti, e fondata sulla clausola lato sensu compromissoria contenuta nel contratto di avallo su cambiale a vista sottoscritto dai fideiussori il 29.7.2011.
In primo luogo la clausola in esame, che effettivamente, in relazione all'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione quale condizione di procedibilità, prevede di sottoporre le controversie insorgenti dal contratto all'conciliatore bancario, risulta stipulata con esclusivo riferimento al contratto di avallo su cambiale a vista (cfr. all. 10 alla comparsa di risposta). Tale contratto però non rientra direttamente nell'oggetto dell'odierna controversia, avendo parte opposta azionato in sede monitoria il contratto di finanziamento n. 51007061 e il contratto di conto corrente n. 60732, che invece non prevedono tale disposizione.
In secondo luogo, la condizione di procedibilità risulta comunque assolta dall'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, svolto dalle parti su disposizione del giudice successivamente alla pronuncia sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto come previsto dall'art. 5 bis d.lgs. 28/2010. Tale tentativo ha avuto esito negativo per assenza delle parti opponenti invitate.
La mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo da parte degli opponenti comporta la condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 12 bis d.lgs.
28/2010.
3 Nel merito l'opposizione è solo parzialmente fondata e può essere accolta negli stretti limiti di cui in prosieguo.
Va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione nel quale va innanzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente.
Infatti, com'è noto, "in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460
c.c." (Cass. 25584/2018).
Con riferimento ai contratti di mutuo l'attore che chiede la restituzione delle somme erogate è tenuto, ai sensi del richiamato art. 2697 c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi, oltre alla propria legittimazione, il titolo negoziale da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione nei suoi confronti e la consegna della somma mutuata. (Cass. 180/2018); con riferimento ai contratti di conto corrente è invece necessario, oltre al contratto istitutivo del rapporto, produrre gli estratti conto integrali, dal momento che il saldo finale dovuto è determinato dalla serie di annotazioni intervenute nel tempo, sicché “la banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni” (Cass. 23313/2018, ma anche, tra le altre, Cass. 4102/2018, Cass. 21092/2016).
Ciò premesso l'opposta, oltre ad aver dimostrato di essere titolare del credito ingiunto (cfr. estratto della Gazzetta ufficiale attestante la cessione di crediti in blocco stipulata con Unione banche italiane sub all. 4 alla comparsa, circostanza in ogni caso non contestata nell'odierno giudizio), ha adempiuto al proprio onere probatorio con riferimento al rapporto di finanziamento, producendo in atti il contratto debitamente sottoscritto (all.7) , con la specifica indicazione degli interessi di mora
(all. 6), mentre non risulta contestata l'avvenuta erogazione delle somme mutuate.
Ad analoga conclusione non può giungersi con riferimento al rapporto di conto corrente per il quale, pur avendo prodotto il contratto istitutivo del rapporto stipulato il 28.3.2001, ha prodotto gli estratti conto integrali solo a partire dal 2014, sicché non può ritenersi dimostrata la formazione del saldo finale oggetto di ingiunzione.
4 Pertanto il credito derivante dal rapporto di conto corrente non può essere riconosciuto, con sostanziale accoglimento dell'eccezione con cui gli opponenti hanno lamentato la mancata prova delle singole voci di addebito delle operazioni in conto corrente e con assorbimento della richiesta ex art. 210 c.p.c.
Del tutto infondata è l'eccezione con cui gli opponenti hanno lamentato l'applicazione di interessi usurari, eccezione tra l'altro indistintamente riferita ad entrambi i rapporti oggetto di causa, stante l'estrema genericità della sua formulazione. Essi infatti si sono limitati ad affermare apoditticamente tali circostanze, tra l'altro in termini di mera eventualità, senza fornire alcuna indicazione specifica in ordine ai modi, ai tempi e alla misura in cui esse si sarebbero in concreto verificate. (cfr. sul punto Cass. S.U. 15597/2020, secondo cui “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c. si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto).
Infine gli opponenti hanno lamentato la nullità delle fideiussioni rilasciate da Parte_1 [...]
, e per violazione della disciplina anticoncorrenziale. CP_1 Controparte_2 CP_3
La tematica concerne l'asserita nullità delle fideiussioni concluse mediante l'utilizzazione di moduli redatti dall'ABI e censurati dalla Banca d'Italia nel 2005 per violazione della disciplina sulla concorrenza. Sostengono gli opponenti che, alla luce dell'accertamento della Banca d'Italia del
2005, il contratto sarebbe affetto da nullità in quanto riproduttivo dello schema ABI sanzionato.
Sul punto deve rilevarsi che la Corte di Cassazione ha di recente smentito la possibilità che da tale circostanza potesse derivare la nullità dell'intero contratto di fideiussione, come invece sostenuto dagli opponenti, affermando che “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. S.U. 41994/2021). Né sussistono fondate ragioni per cui discostarsi da tale pronuncia, resa a Sezioni unite.
5 In ogni caso la doglianza nemmeno può dirsi adeguatamente dimostrata, non avendo gli opponenti prodotto il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia che ha accertato l'esistenza di tale condotta anticoncorrenziale.
Infatti deve ritenersi certamente onere gravante in capo al cliente quello di allegare quantomeno il provvedimento della Banca d'Italia reso nel 2005 che, al pari di tutti gli atti amministrativi, non è autonomamente conoscibile dal giudice per scienza privata né può essere invocato il principio iura novit curia non essendo quel provvedimento equiparabile ad un atto normativo né potendolo equiparare ad una sentenza giurisdizionale potenzialmente nota al singolo magistrato tenuto deontologicamente all'aggiornamento professionale. A tal proposito, infatti, “la natura di atto amministrativo del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 sulla nullità delle fideiussioni omnibus osta all'applicabilità del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinare con l'art. 1 delle disp. prel. c.c., poiché quest'ultima disposizione non comprende gli atti amministrativi tra le fonti del diritto, con la conseguenza che spetta alla parte interessata l'onere della produzione dell'atto amministrativo che non è suscettibile di equipollenti” (Cass. 7387/2025).
In altre parole, affinché il Giudice possa quindi valutare la relativa eccezione è pertanto fondamentale che colui che eccepisce tale nullità alleghi il provvedimento che ha dichiarato la nullità dell'intesa
Nel caso di specie gli opponenti non hanno prodotto tale provvedimento, né hanno dimostrato aliunde l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale, sicché la doglianza deve essere senz'altro respinta.
Per tali motivi l'opposizione deve essere parzialmente accolta e, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, gli opponenti condannati in solido al pagamento di € 48.865,27, quale importo dovuto per il rapporto di finanziamento, in favore di parte opposta.
Quanto al governo delle spese, l'accoglimento parziale dell'opposizione consente di compensare per 1/3 le spese di lite tra l'opposta gli opponenti, e ponendo a carico di questi ultimi il residuo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, dispone revocarsi il decreto ingiuntivo n. 3/2024, emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 2.1.2024;
6 - condanna , Parte_1 Parte_1 CP_1
e , in solido fra loro, al pagamento di € 48.865,27 in favore Controparte_2 CP_3
di parte opposta, oltre interessi come da domanda;
- compensa per 1/3 le spese di lite;
- condanna , Parte_1 Parte_1 CP_1
e , in solido fra loro, al pagamento della restante parte delle Controparte_2 CP_3
spese di lite in favore di parte opposta, quota liquidata in complessivi € 5.077,33, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge;
- condanna , Parte_1 Parte_1 CP_1
e , in solido fra loro, al pagamento di complessivi € 518,00, Controparte_2 CP_3 importo pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Aversa, 16/05/2025
il Giudice dott. Giovanni Di Giorgio
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