Articolo 1717 del Codice civile
Articolo 1716Articolo 1718
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19 aprile 1942
Art. 1717.

(Sostituto del mandatario).

Il mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che cio' sia necessario per la natura dell'incarico, risponde dell'operato della persona sostituita.

Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando e' in colpa nella scelta.

Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto.

Il mandante puo' agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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