Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. Umberto Buonassisi, quale giudice del lavoro, all'udienza del 14 gennaio 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 40491/2024 R.G e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Aldo Natili e dall'Avv. Antonio Parte 1
De Lio
RICORRENTE
E
Controparte 1
[...] , in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosalba Valenzano per procura in atti.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
già dipendente dell CP 1 Controparte 1 di CP 1 dal 1997 Parte_1 come collaboratore professionale sanitario infermiere, ha impugnato il licenziamento disciplinare intimatogli il 26.3.2024 che a suo avviso dovrebbe essere considerato illegittimo per la violazione dell'art. 7 della legge n. 300/70, per l'insussistenza dei
Ha rassegnato, pertanto, le seguenti conclusioni: “a) accertare i fatti di causa e per i motivi di cui in narrativa, dichiarare la nullità / illegittimità ed annullare il licenziamento intimato al Sig. Parte_1 dalla e per Controparte_2
l'effetto dichiararlo privo di efficacia alcuna b) per l'effetto condannare l' [...]
Controparte_2 alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, alle medesime condizioni e normative precedentemente applicate allo stesso, ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento per il medesimo periodo dei contributi previdenziali e assistenziali In via subordinata: c) accertati i fatti di causa e per i motivi di cui in narrativa, dichiarare l'illegittimità e revocare la sanzione disciplinare comminata al Sig. Parte 1 per difetto di proporzionalità e rideterminare la sanzione disciplinare "in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato, con applicazione di sanzione meno afflittiva, tra quelle previste dalle norme e dalla contrattazione di categoria, ordinando, se ritenuto la reintegra del lavoratore d) condannare la convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari, oltre spese generali e
Cpa da distrarsi....."
La società resistente si è costituita chiedendo invece di rigettare il ricorso perché infondato con vittoria di spese.
All'odierna udienza, fallito il tentativo di conciliazione, la causa, all'esito della camera di consiglio, è stata infine decisa.
****
Il licenziamento del ricorrente per cui è causa, in questa sede impugnato, è stato così motivato richiamando la sentenza n. 13329/2023 del Tribunale penale di Roma:
"conformemente all'articolo 13, comma 8, lettera d, del codice disciplinare contenuto nel CCNL area comparto sanità 2002-2005, come integrato dall'articolo 6 del CCNL area comparto sanità 2006-2009 (i cui contenuti sono stati trasfusi nell'articolo 84, comma 9, punto 2, lettera D del CCNL comparto sanità 2019-2021) che così recita "la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per... d) commissione in genere-anche nei confronti di terzi-difatti o atti anche dolosi, che, costituendo in meno illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria del rapporto di lavoro ";- all'articolo 55- quater, lettera a), del D. Lgs n. 165/2001 che così recita: Si
...
applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: -a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente...".
Lo stesso si fonda sulla originaria contestazione disciplinare del 22.3.2016 anche se, come si vedrà, in seguito il procedimento è stato sospeso e successivamente ripreso:
648NTE UMBERTO I POLICLINICO DI ROMA Azienda Policlinico Umberto I- Roma
Protocollo Generale
Partenza PROT. . 0009650 del 22/03/2016
Ufficio per i Procedimenti disciplinarituPD)
Al Sig. SETTE Andrea
OGGETTO: Contestazione addebito disciplinare.
In data 18.3.2016, è stata inoltrata allo scrivente Ufficio, a mezzo posta elettronica, la nota n.0009094 del della17.3.2016, a firma del Direttore geneli coercitive interdittive con la quale il Gludice per le Ordinanza di applicazione di misure cautelari personali coercitive e interdittive, con la quale il Indagini preliminari del Tribunale Ordinario di Roma ha applicato la misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio nei confronti della S.V. Indagata per i reati di cui agli articoli 110-81 cpv61 n. 9-314-476-479- 640 cpv c.p.(Capi DD),EE),FF),II),LL), MM),NN),00) e PP) dell'Ordinanza] per fatti commessi nel periodo dal 10.03.2014 al 07.05.2014 in esecuzione di un medesimo disegno criminoso e con condotte ripetute nel tempo (procedimento penale n. 5094/14 RG Not.reato N. 24493/15 Gip)
Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'articolo 55-bis del D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii. nonché dell'articolo 7, comma 1.2. del vigente Regolamento dei procedimenti disciplinari dell'Azienda Policlinico Umberto I, che assegnano all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari le dirette competenze sanzionatorie per le mancanze disciplinari di maggior gravità, con la presente si procede alla formale contestazione disciplinare per i complessivo comportamento, per i reati di cui sopra, tenuto dalla S.V. ch , allo stato, configura:che
l'infrazione di cui alla lettera d) del punto 8 del "Codice disciplinare" (Art. 13 del CCNL 2002-2005 del personale del S.S.N. del 19.4.2004, così come modificato dall'articolo 6 del CCNL 2006-2009 del
10.4.2008") - (commissione in genere anche nei confronti di terzi di fatti o atti anche dolosi, che, costituendo o meno illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di li lavoro); e tenuto altresì conto delle norme contenute nel Codice-Etico Comportamentale dell'Azienda Policlinico Umberto I, in l'infrazione di cui alla lettera a) dell'art.55-quater del D.Lvo 165/2001 e ss.mm.ii. considerazione del fatto che la violazione dei doveri previsti dal medesimo Codice lede il rapporto di fiducia instaurato perProcedimenti con l'Azienda dalla S.V. Ufficio La S.V. è altresi convocata per il giorno 19 aprile procuratore da un 2016, lle ore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui la S.V. medesima aderisce o conferisce mandato, per 1000 presso assistita event. disciplinari per i Dirigenti (salone c entrale
, accanto Direzione Gene fornire le proprie giustificazioni in relazione alla presente contestazione di addebito disciplinare ferma restando, comunque, la possibilità di presentare ogni giustificazione che riterrà opportuna.
Al riguardo, si rammenta che, se la S.V. non intenderà presentarsi all'audizione, potrà inviare una memorial scritta, entro e non oltre il giorno 19 aprile 2016, oppure, in caso di grave ed oggettivo impedimento, potrà formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della difesa. Al riguardo, si evidenzia che tale eventuale differimento del termine per l'esercizio della difesa potrà essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento.
Presso la Segreteria dell'Ufficio del Procedimenti ri gata presso il V piano stanza n. 13 - tel. 06/49979606) rimangono a disposizione della gli atti del presente procedim dei quali la S
.V. medesima potrà prendere visione ed estrarre eventuale copia nel seguente orario: martedi e mercoledi dalle ore 10.00 alle ore 12,00.
Azienda Policlinico Umberto I
Viale del Policlinico, 155-00161 Roma Centraline Us 47971 UNIVERSITA CF PIVA 058455 1009 Come si vede la contestazione è chiarissima e appare infondata l'eccezione sollevata circa una sua presunta genericità visto che l'azienda ha richiamato l'ordinanza del
Tribunale in cui i fatti contestati sono analiticamente specificati.
In effetti, nel procedimento penale rubricato al numero RG 5094/2014, al ricorrente sono state contestate varie condotte illecite: 1) il sig. Pt 1 avrebbe falsamente attestato la presenza del Sig. Controparte_3 presso l'ufficio dell'autoparco aziendale, con timbratura fraudolenta del cartellino appartenente a quest'ultimo, circostanza occorsa in data 23 aprile 2014; avrebbe poi reiteratamente utilizzato un veicolo aziendale, violando così le consegne relative all'utilizzo del mezzo sanitario, consentito esclusivamente per i soli trasporti all'interno o nelle previste strutture esterne del Controparte_2
In sostanza si tratta di vicende di peculato e di falso/truffa.
Più precisamente, per quanto concerne l'utilizzo illecito dei pretesi mezzi aziendali gli addebiti sono i seguenti:
a) utilizzo non consentito del veicolo Fiat Panda targato DR 469 WW per fini personali, in concorso con il Sig. Controparte 3, a avvenuto in data 10 marzo 2014;
b) utilizzo non consentito di veicolo per fini personali in concorso con il CP 3
[...] , asseritamente avvenuto in data 11 marzo 2024,
c) utilizzo non consentito del veicolo Fiat Panda targato DR 469 WW per fini personali, in concorso con il Sig. Controparte_3, asseritamente avvenuto in data 14 marzo 2014;
d) utilizzo non consentito di un veicolo per fini personali, in concorso con il Sig.
Controparte 3, avvenuto in data 23 aprile 2014;
e) utilizzo non consentito di un veicolo per fini personali in concorso con il Sig.
Controparte 3, avvenuto in data 5 maggio 2014. Come si è detto il Sig. Parte 1 è stato anche accusato di aver falsamente attestato la presenza del Sig. Controparte 3 presso l'ufficio con timbratura fraudolenta del cartellino appartenente a quest'ultimo, fatto avvenuto in data 23 aprile
2014.
Ma vediamo adesso i fatti, di risultanza documentale, più nel dettaglio.
Controparte 4Il ricorrente è stato dipendente dell di CP 1 dal mese di Ottobre 2005 con qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario-Infermiere
(Categoria DO del CCNL Comparto Sanità), con mansioni, all'epoca dei fatti di causa, di autista presso il c.d. Servizio Autoparco della convenuta deputato a gestire i veicoli aziendali e con adibizione al “...trasporto campioni ematici e biologici...Successivamente, da gennaio 2013...al dipendente sono state assegnate funzioni amministrative nell'ambito degli uffici del medesimo autoparco..." (doc. 1 del fascicolo di parte resistente).
Con nota in data 17.03.2016 (prot. n. 0009094) (doc. 2 del fascicolo di parte resistente), il Direttore Generale trasmetteva all'Ufficio Procedimenti Disciplinari della convenuta (cosiddetto U.P.D. aziendale) l'ordinanza del Tribunale Penale di
Roma Sezione GIP n. 24493/2015, proc. notizia reato R.G. n. 5094/2014, datata
-
14.03.2016, notificata in data 17.03.2016 (doc. 3 del fascicolo di parte resistente) dalla quale emergeva la sussistenza di indagini penali aventi ad oggetto gravi fatti di
Controparte_4 di CP 1 ivi reato avverso alcuni dipendenti dell identificati, tra cui il ricorrente al quale veniva applicata la misura cautelare della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio per sei mesi (doc. 3 del fascicolo di parte resistente, pagina 267).
Con l'ulteriore e già richiamata nota prot. n. 0009650 del 22.03.2016 1 CP 5 aziendale iniziava il procedimento disciplinare contestando al ricorrente la commissione dei fatti così come riportati nell'Ordinanza penale notificata, individuati mediante il richiamo alla stessa ossia per i reati di cui agli artt. 110-81 cpv - 61 n.
9. Con 314 476 479 - 640 cpv c.p. "...capi DD),EE),FF),II),LL, ),NN),00) e PP) dell'Ordinanza per fatti commessi nel periodo dal 10.03.2014 al 07.05.2014 in esecuzione di un medesimo disegno criminoso e con condotte ripetute nel tempo
(procedimento penale n. 5094/14 RG notizie reato - n. 24493/15 GIP). Ai sensi e per
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gli effetti del comma 4 dell'art. 55-bis del Dlgs n. 165/2001 e ss mmii nonché dell'art. 7, comma 1.2 del vigente Regolamento dei procedimenti disciplinari dell che assegnano all'Ufficio Procedimenti Controparte_2
Disciplinari le dirette competenze sanzionatorie per le mancanze disciplinari di maggior gravità, con la presente si procede alla formale contestazione disciplinare per il complessivo comportamento, per i reati di cui sopra, tenuto dalla SV che, allo stato, configura: l'infrazione di cui alla lettera d) del punto 8 del Codice
-
Disciplinare" (Art. 13 del CCNL 2002-2005 del personale del SSN del 19.04.2004, così come modificato dall'art. 6 del CCNL 2006-2009 del 10.04.2008)
(commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti anche dolosi che, costituendo o meno illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro); - infrazione di cui alla lettera a) dell'art. 55-Quater del Dlg.vo 165/2001 e ss.mm.i., e tenuto altresì conto delle norme contenute nel Codice Etico Comportamentale dell' CP 1 Controparte 2 in considerazione del fatto che la violazione dei doveri previsti dal medesimo Codice lede il rapporto di fiducia con l'Azienda dalla
SV. LA SV è altresì convocata per il giorno 19 aprile 2016, alle ore 11,00, presso l'Ufficio per i procedimenti disciplinari per i Dirigenti...assistita eventualmente da un procuratore...per fornire le proprie giustificazioni in relazione alla presente contestazione di addebito disciplinare...".
| fatti storici contestati erano, più precisamente, i seguenti: “...DD) Per il reato di cui agli artt. 110, 61 n.9, 314 cp perché, in concorso fra loro e con apporti causali diversi ma convergenti verso il medesimo fine, il CP_3 nella qualità di responsabile amministrativo dell'autoparco dell' Controparte 2 di
CP 1 degli automezzi dell'Ospedale Policlinico Umberto I di CP 1 e Pt 1 di autista in servizio all'autoparco dell'azienda Policlinico Umberto I di Roma, entrambi pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio avendo la disponibilità dei veicoli dell'autoparco del per ragione del suo incarico, Parte 2 utilizzavano illegittimamente il veicolo Fiat Panda targata DR469WW, per fini personali come da riscontri eseguiti in data 10.03.2014, in quanto si recavano presso il CP 7 di Via Arezzo 1/B CP 1 violando le consegne relative all'utilizzo del mezzo sanitario aziendale per i soli trasporti all'interno o nelle previste strutture esterne del Controparte_2 con relativo illecito consumo di
carburante con danno per l'amministrazione sanitaria. Con l'aggravante dell'abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio. In CP 1 commesso il 10.03.2014..”; - .EE) Per il reato di cui agli artt. 110, 61 n.9, 314 cp perché, in concorso fra loro e con apporti causali nella qualità di diversi ma convergenti verso il medesimo fine, il CP 3 responsabile amministrativo dell'autoparco dell' Controparte_2 di
Pt 1 edCP 1 degli automezzi dell'Ospedale Policlinico Umberto I di CP 1 e
EVANGELISTA di autisti in servizio all'autoparco dell'azienda Policlinico Umberto
I di Roma, tutti pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, ed in particolare il Pt 1 nel ricevere le direttive dal CP 3 e l'LI avendo la disponibilità dei veicoli dell'autoparco del CP 2 CP 2 di CP 1 per ragione del suo incarico, utilizzavano illegittimamente un veicolo non meglio identificato, per fini personali come da riscontri eseguiti in data 11.03.2014, in quanto il CP 3 dava disposizioni, il Pt 1 incaricava l'LI che si recava presso il distributore IP di Vale Scalo di San Lorenzo di CP 1 per prelevare il CP 3 violando le consegne relative all'utilizzo del mezzo sanitario aziendale per i soli trasporti all'interno o nelle previste strutture esterne del Controparte_2 con relativo illecito consumo di carburante con danno per l'amministrazione sanitaria. Con
l'aggravante dell'abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio. In CP 1 commesso il 11.03.2014..”; 66...FF) Per il reato di cui agli artt. 110, 61 n.9, 314 cp perché ...il PROIETTI nella qualità di responsabile amministrativo dell'autoparco dell' Controparte_2 [...] di CP 1 degli automezzi dell'Ospedale Policlinico Umberto I di CP_1 e
Pt 1 di autista in servizio all'autoparco dell'azienda Controparte 2 di
CP 1 entrambi pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio avendo la disponibilità dei veicoli dell'autoparco del Policlinico Umberto I di Roma per ragione del suo incarico, utilizzavano illegittimamente il veicolo Fiat Panda targata
DS082LE per fini personali come da riscontri eseguiti in data 14.03.2014, in quanto si recavano presso il CP 7 di Via Arezzo 1/B - Roma, violando le consegne relative all'utilizzo del mezzo sanitario aziendale per i soli trasporti all'interno o nelle previste strutture esterne del Controparte_2 con relativo illecito consumo di carburante con danno per l'amministrazione sanitaria. Con
l'aggravante dell'abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio. In CP 1 commesso il 14.03.2014..";
"...LL) Per il reato di cui agli artt. 110, 61 n.9, 314 cp perché, in concorso fra loro e con apporti causali diversi ma convergenti verso il medesimo fine, il CP 3 nella qualità di responsabile amministrativo dell'autoparco dell' Controparte_2
[...] di CP 1 degli automezzi dell'Ospedale Policlinico Umberto I di CP_1 e
Pt 1 di autista in servizio all'autoparco dell'azienda Controparte_2 di
CP 1 entrambi pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio avendo la disponibilità dei veicoli dell'autoparco del Controparte_2 di CP 1 per ragione del suo incarico, utilizzavano illegittimamente il veicolo non meglio identificato per fini personali come da riscontri eseguiti in data 18.03.2014, in quanto il CP 3 dava disposizioni al Pt 1 che si recava presso il distributore IP di V.le Scalo di San Lorenzo di CP 1 per prelevare CP 3 violando le consegne relative all'utilizzo del mezzo sanitario aziendale per i soli trasporti all'interno o nelle previste strutture esterne del Controparte_2 con relativo illecito consumo di carburante con danno per l'amministrazione sanitaria. Con
l'aggravante dell'abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio. In CP 1 commesso il 18.03.2014..";
"...MM) Del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv - 476 - 479 cp perché, in concorso fra loro e con la complicità di altro soggetto, il CP 3 nella qualità di responsabile amministrativo dell'autoparco dell Parte 3 e
Pt 1, nella qualità di impiegato/autista presso il Policlinico, quindi pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, con apporti causali diversi ma convergenti verso il medesimo risultato ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con condotte ripetute nel tempo, al fine di commettere il reato di cui al capo NN), in particolare Pt 1 falsamente faceva attestare la presenza presso il luogo di lavoro del CP 3 il giorno 23.04.2014, ore 07:52, circostanza non vera in quanto il CP 3 non era presente in ufficio in quanto trovavasi in altro luogo nel giorno e nell'orario sopra indicato. In Roma, 23.04.2014..."; "...NN) Del reato p.
e p. dagli artt. 110, 81 cpv - 640 cp perché, in concorso fra loro e con la complicità di altro soggetto, il CP 3 nella qualità di responsabile amministrativo dell'autoparco dell' di CP 1 e Pt 1, nella qualitàControparte_2 di impiegato/autista presso il Policlinico, quindi pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, con apporti causali diversi ma convergenti verso il medesimo risultato ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con condotte ripetute nel tempo, con artifici e raggiri consistiti da parte del Pt 1 di timbrare il cartellino attestante la presenza in ufficio di CP 3 (circostanza non vera in quanto il
CP 3 si trovava in altro luogo quale la propria abitazione in altre località) inducevano in errore la Direzione Sanitaria dell' Controparte_2 di
CP 1 che erogava il pagamento relativo alle giornate attestate come presenza a lavoro, con ingiusto profitto, per l'importo complessivo di euro non quantificato, per il CP 3 che indebitamente conseguiva la retribuzione a pari dannoper l'ente pubblico di appartenenza .Con l'aggravante dell'abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio. In CP_1 commesso il 23.04.2014.."; "...00) Per il reato di cui agli artt. 110, 61 n.9, 314 cp perché, in concorso fra loro e con apporti causali diversi ma convergenti verso il medesimo fine, il CP 3 nella qualità di responsabile amministrativo dell'autoparco dell di CP 1 degli automezzi Controparte_2 dell'Ospedale Policlinico Umberto I di CP 1 e Pt 1 e CP 8 di autisti in di CP 1 tutti pubbliciservizio all'autoparco dell'azienda Controparte_2 ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, ed in particolare il Pt 1 nel ricevere le direttive dal CP 3 ed il CP 8 avendo la disponibilità dei veicoli dell'autoparco del Controparte_2 di CP 1 per ragione del suo incarico, utilizzavano illegittimamente un veicolo non meglio identificato, per fini personali come da riscontri eseguiti in data 5.05.2014, in quanto su incarico di Pt 1 il CP 8 si recava presso il distributore IP di Vale Scalo di San Lorenzo dui Roma, per prelevare il CP 3 violando le consegne relative all'utilizzo del mezzo sanitario aziendale per i soli trasporti all'interno o nelle previste strutture esterne del
Controparte_2 con relativo illecito consumo di carburante con danno per l'amministrazione sanitaria. Con l'aggravante dell'abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio. In
CP 1 commesso il 05.05.2014.."; "...LL) Per il reato di cui agli artt. 110, 61 n.9,
314 cp perché, in concorso fra loro e con apporti causali diversi ma convergenti verso il medesimo fine, il CP 3 nella qualità di responsabile amministrativo dell'autoparco dell di CP 1 degli automezzi Controparte_2 dell'Ospedale Policlinico Umberto I di CP 1 e SETTE di autista in servizio all'autoparco dell'azienda Controparte_2 di CP 1 tutti pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, ed in particolare il Pt 1 nel ricevere direttive dal
CP 3 ed avendo la disponibilità dei veicoli dell'autoparco del Controparte_2
I di CP 1 per ragione del suo incarico, utilizzavano illegittimamente il veicolo non
[...] meglio identificato per fini personali come da riscontri eseguiti in data 07.05.2014, in quanto il Pt 1 si recava presso il distributore IP di V.le Scalo di San Lorenzo di
CP 1 per prelevare CP 3 violando le consegne relative all'utilizzo del mezzo sanitario aziendale per i soli trasporti all'interno o nelle previste strutture esterne del Controparte_2 con relativo illecito consumo di carburante con danno per l'amministrazione sanitaria. Con l'aggravante dell'abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio. In
CP 1 commesso il 7.05.2014...".
Come pure risulta dagli atti, il ricorrente ha partecipato personalmente all'audizione disciplinare assistito dal suo legale (doc. 5 del fascicolo di parte resistente) il quale ha depositato una memoria difensiva (doc. 6 del fascicolo di parte resistente) nella quale non contestava gli addebiti a titolo di peculato ma affermava che il OR Pt 1 aveva agito "...conformando le proprie condotte a tutte quelle poste in essere dai suoi più navigati colleghi (questi Persona 1 e Persona 2 ultimi destinatari di analoghi provvedimenti penali ed espulsivi, doc. 5BIS del fascicolo di parte resistente).
Si tratta della stessa difesa riproposta ancora nel presente giudizio.
In sostanza, il procuratore del ricorrente sosteneva già in quel momento che la commissione delle condotte contestate sarebbe stata causata dallo stato di soggezione psicologica nei confronti del OR CP 3 e deduceva che il suo assistito non aveva mai materialmente falsificato il badge del Proietti.
Fin dall'inizio la contestazione dei fatti da parte del sig. Pt 1 ha riguardato solo la falsificazione mentre i fatti in cui si sono concretizzate le altre contestazioni devono ritenersi in sé pacifici, visto che la difesa rispetto al peculato è proprio quella di averli commessi perché costretto dal suo superiore gerarchico.
Con successiva nota del 23.06.2016, prot. n. 29995 (doc. 7 del fascicolo di parte resistente), notificata in pari data, 1 Parte 4 anche in accoglimento della richiesta del procuratore del ricorrente, sospendeva il procedimento disciplinare in itinere considerata la complessità degli accertamenti già oggetto del procedimento penale pendente, conformemente all'art. 55-TER del D.Lgs n. 165/2001 per il quale:
"Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria...nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti per motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale".
Con prot. n. 0039583 del 31.10.2023 (doc. 8 del fascicolo di parte resistente) veniva notificata poi all CP 1 resistente la sentenza del Tribunale Ordinario Penale di
Roma in composizione Collegiale, n. 13329/2023, epilogo del processo penale che aveva visto imputati numerosi lavoratori tra cui il ricorrente in servizio presso il
- -
Controparte 2 in cui sono stati, in sostanza confermati, i fatti oggetto di procedimento disciplinare, anche se i reati sono stati considerati prescritti.
Si legge infatti nella citata sentenza: “...Per quanto riguarda la contestazione di falso di cui agli artt. 476-479 c.p.c., formulata nei confronti di... SETTE...le attività investigative svolte, riassunte e riportate dai testimoni sentiti nel corso del dibattimento, ed emergenti dalla documentazione acquisita, hanno consentito di appurare come fosse particolarmente consolidata la prassi della timbratura dei cartellini al fine di attestare falsamente la presenza degli imputati in ufficio, mentre invece erano fuori durante l'orario di lavoro...Lo stesso può dirsi con riferimento ai reati di peculato. Va respinta la tesi difensiva secondo cui gli imputati non rivestissero all'epoca la funzione di incaricati di pubblico servizio, in quanto essi svolgevano funzioni di autisti nell'ambito dell'ospedale CP 2 e dunque la loro attività era connessa con la funzione di pubblico interesse. Ed invero è contestato in tutte le fattispecie descritte in rubrica l'utilizzo dei mezzi di trasporto del
CP 2 che, secondo l'accusa, venivano utilizzati dagli imputati per proprie necessità e non già per ragioni di ufficio. E' evidente dunque che si tratta di contestazioni afferenti tutte il reato di peculato d'uso che benché aggravato dall'essere compiuto in violazione dei doveri inerenti la pubblica funzione, il pubblico servizio, afferendo completamente ad episodi compresi tra gli anni 2013-
2014 investe fatti oramai estinti per prescrizione...Infine, lo stesso dicasi con riferimento ai reati di truffa aggravata ed abuso d'ufficio. La timbratura dei cartellini marcatempo attestante falsamente la presenza in ufficio dei dipendenti milita per la corretta imputazione..." (pagine 4, 5, 6 della sentenza).
Infatti, durante l'istruttoria penale, sono emersi elementi di riscontro univoci, precisi e concordanti in ordine agli eventi contestati.
E così, si legge negli atti del processo: - pagina 68 dell'atto di indagine n. 5542890, all'esito del pedinamento del 10.03.2014 (doc.
8-BIS del fascicolo di parte resistente): “...Il 10 marzo 2014 personale dipendente in servizio di osservazione all'interno del Controparte_2 e nei pressi dell'Autoparco Aziendale poteva notare alle ore 16,10 Controparte_3 e Parte_1 uscire dalla struttura ospedaliera a bordo del mezzo aziendale Fiat Panda DR469WW e recarsi, per accedervi, all'interno dell'esercizio di estetica/solarium in Via Arezzo 1/B. I due uomini facevano rientro all'interno della struttura ospedaliera alle ore 16,45
(Annotazione corredata da video e fotografie) ..."; pagine 99-100 dell'atto di indagine n. 5542890, intercettazione telefonica del 11.03.2014 tra il Pt 1 ed il
CP 3 (doc. 9 del fascicolo di parte resistente): “...Uomo: Buongiorno capo;
CP 3 Buongiorno;
Uomo: Tutto bene? Proietti: Senti...; Uomo: Dimmi..;
-
Proietti:...Fra cinque minuti dal meccanico;
- Uomo: ...Va bene;
- Proietti: ...No dal meccanico, da Per 3 scusa (Proietti vuole che qualcuno lo vada a prendere dal benzinaio IP allo scalo San Lorenzo ndr); - Uomo: ah...ok...vabbè ciao..; - Proietti:
... Ciao.... Prosegue la telefonata con Parte 1 : Uomo: "... Si cià..."; -
.
CP 3 "...E' partita la macchina (sta spettando la macchina del Policlinico che lo va a prendere al benzinaio IP ndr); Uomo: si...si..;
- CP 3 Chi c'è?; -
Per Persona 1 ) "; - pagine da 42 a 56 Uomo: "..Stai la? C'è -(e cioè
dell'atto di indagine n. 5542767, all'esito del pedinamento del 14.03.2014 (doc. 9-
BIS del fascicolo di parte resistente): "...Il 14 marzo 2014 alle ore 20,30, negli Uffici del Commissariato di PS Casilino Nuovo noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di PG
Ispettore Capo Persona 5, Ass. C. Coen Leonardo e Ass.te Persona 6
'[...] in forza del prefato ufficio, riferiscono quanto segue: in data odierna, comandati in servizio con orario 08.00/14.00 a bordo di mezzi di copertura....verso le ore 08.00 circa, questo personale si portava presso la residenza del [...]
CP 9 in Via Agatone 10, località Acilia, per espletare il servizio di osservazione e pedinamento nei confronti del citato. Alle ore 13.08 si notava l'uscita dalla citata abitazione del CP 3 a bordo della autovettura BMW...Alle ore 13.47 il
CP 3 faceva ingresso all'interno del Controparte_2 accedendo tramite la porta carraia....Alle 15,40 si notava l'uscita dalla porta carraia del Policlinico sita in Viale Regina Elena, dell'autovettura Fiat Panda tg DS082LE di colore bianco in servizio presso l'autoparco del citato ospedale condotta da Parte 1 unitamente al CP 3 Alle ore 15.44 detto veicolo, dopo essersi parcheggiato in doppia fila su via Arezzo civico 1/C, si notavano gli occupanti scendere dal mezzo e fare ingresso presso l'esercizio commerciale di solarium/estetica sito nell'omonima...Alle ore
16.10 detti personaggi uscivano dal citato locale e salivano a bordo del citato veicolo e si allontanavano. Alle ore 16.11 il veicolo si parcheggiava in via Forlì e si notava il CP 3 ed il Pt 1 fare ingresso all'interno del Bar denominato "Le
Palme" sito nella citata via. Alle ore 16,18 dette persone uscivano dal Bar ed una volta saliti sul mezzo si allontanavano. Alle 16,25 detto veicolo con gli occupanti faceva rientro al policlinico utilizzando la posta carraia di Viale Regine Elena...".
In ordine poi ai fatti accaduti in data 14.03.2014 si deve richiamare l'atto di indagine n. 5542890, pagine 101 e 102 (doc. 10 del fascicolo di parte resistente): “...Il 14 marzo il servizio di osservazione Via Agatone n. 10, ha consentito di accertare
.....
che l'uomo è uscito dalla propria abitazione alle 13.08 ed è giunto presso l'Autoparco Aziendale, a bordo del proprio mezzo privato alle ore 13,47...Alle successive ore 15,44 il personale della PG in servizio di osservazione e pedinamento....vedeva uscire Controparte_3 e Parte 1 a bordo del mezzo aziendale Fiat Panda tg DS082LE, condotto da Pt 1, dopo aver parcheggiato il mezzo in doppia fila in Via Arezzo 1/C i due uomini accedevano all'interno del
Solarium/centro di Estetica ivi posto per uscire circa 25 minuti dopo;
ripresa la marcia effettuavano una nuova sosta presso il Bar in Via Forlì e rientravano all'interno dell'Autoparco Aziendale alle ore 16,25..."; pagg. 102 e 103 dell'atto di indagine n. 5542890, intercettazioni del 18.03.2014 (doc. 10-BIS del fascicolo di parte resistente): ...ND: do stai te?; CP_3 sto a veni giù (sta raggiungendo il Policlinico CP 2 ndr); Pt 1 ..ah..ma vie...devo passà giù (al benzinaio di viale dello Scalo di San Lorenzo, dove solitamente il Proietti parcheggia la propria BMW X5, per prenderlo ed accompagnarlo al Policlinico utilizzando i veicoli in servizio di emergenza di proprietà del Policlinico stesso ndr..)..a pijatte giù?; - CP_3 ..è mo te lo dico io..quanno..; Pt 1 ..è
Vabbè!; CP 3 ok?; - Pt 1 vabbè vabbè..; CP_3 a dopo...". Alle ore
-
12,04 viene intercettata una conversazione in uscita dal telefono in uso al Proietti
Parte_5 andarlo a prendere CP 3 attraverso la quale l'uomo chiede a presso il distributore di carburante...". Segue la telefonata: "...ND: Ciao Clà;
- Proietti: ho Per 7 .me venghi a pijà (presumibilmente Controparte 3 è arrivato alla stazione carburanti sita in CP 1 in Viale dello Scalo di San Lorenzo dove solitamente parcheggia la propria autovettura BMW X5 in custodia all'amico gestore nfr)?; - Pt 1 va bene;
CP 3 ..ciao..."; - pagine 131 e 132 dell'atto di indagine n. 5542890, esito della captazione telefonica del 5.05.2014 e del
7.05.2014 (doc. 11 del fascicolo di parte resistente): il 5.05.2014 "...SETTE: ..ho
.CP 3 Per 7 ma chi me sta a venì a pijà? ( Controparte 3 è solito Clà..;
-
lasciare parcheggiata la sua vettura privata all'interno della stazione carburanti sita in via dello Scalo di San Lorenzo per farsi poi venire a prendere da autisti del
Controparte_2 alla guida di veicoli adibiti a servizi di emergenza di proprietà della prefata struttura ndr); SETTE: ..e.. CP 8 perché io sto n'attimo impicciato..e ..ma dovrebbe già sta la!; CP 3 ma questo non c'è qua, io devo anna via di corsa..; Pt 1 mo..mo chiamo ar cellulare..; CP 3 ..ma questo
- -
sta fa i cazzi sua in giro, dai..; - SETTE: ..no..no..stava a venì direttamente la, stava qui (al Controparte_2 ndr); -Proietti: ..ma scusa, ho telefonato (per farsi venire a prendere ndr) che stavo al Colosseo, come cazzo fa lui ancora a non stare qua?; SETTE: è ma infatti mo lo chiamo dai..e..o chiamo subito...chiamo
-
subito..ma sarà la mo lo vedrai arrivà...". il 7.05.2014: "...SETTE: Claudio -Buongiorno; Proietti: chi è?; - SETTE: so Pt 1 Proietti: Andrè me venite a pijà da Per 3 (gestore della stazione carburanti sita a CP 1 in Via dello Scalo di
San Lorenzo dove il CP 3 è solito parcheggiare la propria autovettura e farsi venire a prendere dagli autisti di turno del Controparte_2 che per tali servizi utilizzano veicoli di emergenza di proprietà della prefata struttura ospedaliera ndr) per fa..;- SETTE: ..si..va bene..va bene..ciao..ciaoo..."; - pagine 95 e 96 dell'atto di indagine n. 5542890, esito del pedinamento del 23.04.2014 (doc.11-BIS del fascicolo di parte resistente): "...Il 23 aprile 2014 il servizio di osservazione e pedinamento 66
effettuato dalla PG all'interno del Controparte_2 consentiva agli operatori di vedere giungere CP 3 presso l'Autoparco Aziendale alle ore 12,30 a bordo dell'autovettura Fiat Croma tg. EB032YW con i segnali luminosi in funzione. La conversazione intercettata...che ha quali interlocutori Controparte 3 e [...]
Tes 1 consentito di verificare che il telefono in uso a CP 3 ha agganciato la cella in zona Vitinia, compatibile con il percorso effettuato dall'uomo per recarsi da casa all'autoporto aziendale.La conversazione captata evidenza il fatto che Pt 1
[...] sia a conoscenza dell'assenza in servizio di CP 3 e non solo la favorisce ma gli chiede anche se deve inviare personale dipendente a bordo di mezzo aziendale a prenderlo presso il distributore di carburante;
in questo caso, diversamente dal solito, CP_3 dice che arriverà direttamente all'interno della struttura;
Infatti, personale dipendente aveva modo di notare sin dalle prime ore della mattina il veicolo personale di CP_3 parcheggiato nei pressi dell'Autoparco.
Tanto contrasta con la timbratura elettronica del badge personale di CP 3 che ne attesta la presenza all'interno della struttura ospedaliera alle ore 7,52... Segue la conversazione: SETTE: Si pronto;
CP 3 Per 7 guarda io sto arrivà, è!;
- -
SETTE: va bene..do..so stai?; - CP 3 ...è perché lo lasciato il telefono da na parte e uno da quell'altra..; Pt 1: ..ma che fai, vai giù da..da Per 3 (gestore della stazione carburanti sita in CP 1 in Viale dello Scalo di San Lorenzo dove il
Controparte 3 è solito lasciare li parcheggiata la sua autovettura BMW X5 per farsi poi venire a prendere da uno dei dipendenti dell'autoparco nfr); - CP_3 no,no...no... vengo diretto..; Pt 1 vieni diretto giù, va bene, se vedremo qua..."; CP 3 io 10 minuti e sto lì, è!; SETTE: va bene...".
In ordine ai fatti del medesimo giorno 23.04.2014 rileva poi certamente l'atto di indagine n. 5543545, pagine 485-486 (doc. 12 del fascicolo di parte resistente):
"...L'anno 2014, il giorno 23 del mese di aprile, alle ore 14:00, negli uffici del commissariato di P.S San Lorenzo in CP 1 noi sottoscritti agenti di PG, ass. capo
CP 10 Controparte 11 e Controparte 12 in forza alla squadra di polizia giudiziaria di questi uffici, riferiscono quanto segue: in data odierna si approntava un servizio di osservazione all'interno del Controparte_2 e più precisamente nei pressi dello stabile ove ubicato l'autoparco del sopra menzionato nosocomio, finalizzato ad individuare eventuali illeciti commessi dagli individui nei confronti dei quali è stato instaurato il procedimento penale..Tale servizio permetteva, alle ore 12:30 circa, di notare Controparte 3 giungere fino davanti gli uffici dell'autoparco a bordo dell'autovettura Fiat Croma targata EB032YW con i segnali luminosi lampeggianti ancora accesi, si precisa che CP 3 indossava abiti civili, era solo a bordo e che il mezzo in questione risulta essere fra quelli a disposizione dell per le emergenze organiControparte_13
e sangue. E' presumibile che CP 3 abbia usato il mezzo in questione per giungere sul posto di lavoro da casa.. Infatti, alle precedenti ore 12,17 circa, viene intercettata una comunicazione fra lo stesso ed un dipendente dell'autoparco, tale Parte 1 dove CP 3 asserisce che arriverà direttamente al Policlinico in pochi minuti, durante questa telefonata il position dell'utenza utilizzata da CP_3 aggancia una cella posizionata in zona in zona Vitinia, compatibile con il percorso che lo stesso effettua per recarsi al lavoro da casa sua.."; nonché, sempre con riferimento al fatto accaduto il 23.04.2014, il verbale dell'interrogatorio del OR [...]
CP 14 reso in data 21.07.2016 innanzi al Magistrato Penale (dottor Erminio
Amelio), atto di indagine n. 6403761, pagina 7 (doc. 13 del fascicolo di parte resistente): “...Magistrato: DOMANDA: Lei ha detto che per Pt 6 timbrava il collega CP 8 come lo sapeva? Risposta: Nel confermare quanto ho detto in precedenza al GIP tale mia convinzione l'ho tratta dal fatto che nello stesso ufficio lavoravano Pt 6 CP 8 е Pt_1 e quindi ognuno di loro aveva la disponibilità dei cartellini di presenza dei colleghi dell'ufficio. DOMANDA: lei ha detto che
"penso che non ci siano controlli perché noi timbravamo un sacco di cose anche degli altri colleghi che magari potevano non venire in servizio" (pagina 14 trascrizione integrale). Vuole spiegare? RISPOSTA: preciso che quanto detto era la constatazione del fatto che alcuni colleghi, pur risultando presenti come da timbratura, in realtà non erano in autoparco e tale assenza non era giustificata né da richiesta di ferie né da certificazione di malattia. Ciò lo dico in riferimento ai dipendenti dell'intero reparto. Da ciò quindi la mia frase "timbravamo un sacco di cose anche degli altri colleghi", che significava, appunto, la discordanza fra presenze formali da cartellino e assenza fisica sul posto di lavoro...".
Ancora, all'udienza del 10.05.2021 è emerso quanto segue durante l'esame dell'imputato (doc. 14 del fascicolo di parte resistente, pagine 42,43,53,58):
"...DIFESA AVVOCATO INGRATTA: Le è mai capitato di guidare auto facenti parte dell'autoparco del Controparte_2 IMPUTATO SETTE: SI SI perché il signor CP 3 quando diciamo aveva necessità perché non c'erano gli autisti che erano il signor LI all'epoca insieme al signor LI C'era anche il signor Per 8 erano i due autisti diciamo no che si occupavano così di spostare la documentazione e quando non c'erano loro lui diciamo si rivolgeva un po' a chiunque insomma...; DIFESA AVVOCATO INGRATTA: Senta, è mai capitato che il
CP 3 le chiedesse, invece, di essere accompagnato in luoghi che non avevano inerenza, quindi attinenza rispetto a situazioni lavorative o istituzionale?;
IMPUTATO SETTE: Sì, qualche volta siamo andati al bar, a prendere il caffè, eccetera, e lui mi ha chiesto di essere accompagnato lì; DIFESA AVVOCATO
INGRATTA: senta, ha mai accompagnato il signor CP 3 in un centro estetico, è capitato?; IMPUTATO SETTE: Sì, è capitato...; DIFESA AVVOCATO INGRATTA: lei è entrato all'interno di questo centro estetico?; IMPUTATO SETTE: No, no.;
DIFESA AVVOCATO INGRATTA: quindi lo attendeva fuori;
PRESIDENTE: è sicuro?; IMPUTATO SETTE: non mi...sinceramente no, non...; PRESIDENTE:
abbiamo un verbale degli OCP della Questura, il commissario Casilino Nuovo;
-
IMPUTATO SETTE: sinceramente, allora, forse una volta, una volta...;
PRESIDENTE: all'interno...; IMPUTATO SETTE: Una volta forse sono entrato, adesso che...; PRESIDENTE: Quindi, stavo dicendo, dal servizio di OCP, avete parcheggiato la macchina, non è che dice che lei è rimasto in macchina, lei è entrato nel CP 7 ; IMPUTATO SETTE.....Può darsi...; IMPUTATO SETTE: cioè che lui veniva con la macchina lì al benzinaio, si fermava magari lì al benzinaio, non lo so a parlare con il responsabile del distributore o del lavaggio, eccetera, eccetera, e poi pretendeva che andassimo in due, non solo uno, a prenderlo, perché uno doveva poi riportare la sua macchina...; IMPUTATO SETTE: invece lì lui lasciava la macchina, c'aveva tutto lo spazio, perché comunque conosceva il proprietario, lasciava lì la macchina, era vicino all'azienda e quindi per lui era comodo farsi venire a prendere là e lasciare la macchina là...; PRESIDENTE: allora, due giorni diversi, 10 marzo e 14 marzo, vi recate, lei, insieme sempre al
CP 3 presso il CP_7 di via Arezzo 1/b, CP 1 e il 10 marzo andate a CP_7
,
punto e basta. Poi, invece, il 14 marzo, dopo il CP 7 andate al bar di via Forlì.
Allora, a distanza, quindi, di quattro giorni, le domando: che andate a fare a
CP 7 ?; IMPUTATO SETTE: Io sinceramente non...sicuramente mi ricordo che lui faceva dei trattamenti all'interno del Solarium, quindi probabilmente in una di questi...in una o in entrambi i giorni, lui avrà fatto dei trattamenti, molto probabilmente...; PRESIDENTE: però ci stava pure lei, e comunque io...;
IMPUTATO SETTE: Io aspettavo che lui finisse di....; PRESIDENTE: No, veramente l'hanno visto che è entrato, è entrato, ci sono le fotografie, le ho viste prima io;
IMPUTATO SETTE: quando sono...; PRESIDENTE: se vuole gliele faccio vedere...; IMPUTATO SETTE: Sì, sì, ma probabilmente in qualche occasione sarò anche entrato e avrò...; PRESIDENTE: a fare che cosa?;
IMPUTATO SETTE: avrò aspettato a lui che finiva di fare le sue cose, diciamo, sinceramente sarà capitato, immagino, insomma...; PRESIDENTE: quindi mezz'ora, per...; IMPUTATO SETTE: Anche perché aspettare sempre di fuori insomma...".
Con nota del 1.12.2023, prot. n. 0043565 (doc. 15 del fascicolo di parte resistente),
l' Parte 4 riapriva il procedimento disciplinare ribadendo le contestazioni sollevate con la pregressa nota del 22.03.2016, alla luce degli accertamenti acquisiti in sede penale, convocando il lavoratore per il giorno 16.01.2024 al fine di rendere le proprie osservazioni e giustificazioni e il ricorrente partecipava anche in questo caso personalmente all'udienza di audizione disciplinare (differita al 24.01.2014) con l'assistenza del suo avvocato (doc. 16 del fascicolo di parte resistente) depositando, altresì, una memoria difensiva (doc. 17 del fascicolo di parte resistente) nella quale, in linea con quanto già affermato nell'udienza di audizione disciplinare del
19.04.2016, il lavoratore non contestava di aver posto in essere le condotte di peculato a lui ascritte, deducendo che sostanzialmente sarebbe stato costretto a
-
farlo per evitare ritorsioni da parte del OR CP_3 e negando di aver mai falsificato il cartellino di presenza.
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Con il presente giudizio, nonostante gli accertamenti del giudice penale e le sue stesse ammissioni, il ricorrente insiste nell'affermare temerariamente che "In realtà i fatti sopra descritti indicati non sono mai accaduti e qualora commessi dal ricorrente, trovano giustificazione nella condotta tenuta dal responsabile dell'Ufficio, Sig. Controparte_3: “Difatti l'ordine, oltre che proveniente da un superiore diretto, veniva impartito da soggetto che per i motivi ampiamente dedotti
(improperi, utilizzo di violenza verbale e fisica, costanti minacce di subire gravi e negative conseguenze lavorative) non ammetteva in alcun modo la possibilità di un diniego a quanto comandato. Il Sig. Pt 1, come gli altri dipendenti, si trovava in vero e proprio stato di totale asservimento psicologico e prostrazione. La volontà dello stesso era viziata dall'atteggiamento costantemente prepotente e dispotico del responsabile amministrativo, non a caso denominato IL BARONE..". Alla fine, pare di capire, il solo responsabile rispetto ai gravi fatti di peculato sarebbe il suo superiore Controparte 3 e lui non avrebbe fatto altro che obbedire ai suoi ordini, ai quali non avrebbe potuto sottrarsi.
Una difesa palesemente contraddittoria e del tutto inconsistente sul piano giuridico come si vedrà.
E' vero invece che è stata dichiarata l'estinzione del procedimento e il non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati per intervenuta prescrizione. Come riconosciuto anche in ricorso tale sentenza non ha efficacia extra-penale perché solo la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (secondo la formula "il fatto non sussiste", "l'imputato non ha commesso il fatto", "il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima"), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo.
E tuttavia non è affatto irrilevante che giudice penale si sia espresso, in sede di sentenza dichiarativa di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, in ordine ad una presunta colpevolezza di tutti gli imputati, mentre è pacifico che il giudice civile può senz'altro utilizzare gli accertamenti penali ai fini della decisione.
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A questo punto il giudicante rileva, prima di tutto, che la presunta violazione dell'art. 7, così come la dedotta disparità di trattamento, semplicemente non sussiste ed è smentita per tabulas.
Come si è visto infatti la contestazione disciplinare ha richiamato espressamente l'ordinanza del giudice penale che ha chiaramente specificato gli addebiti rispetto ai quali comunque il ricorrente ha potuto pienamente difendersi nel corso del procedimento disciplinare ed è persino ovvio che non potesse essere licenziata la sig.ra CP 15 se gli accertamenti penali non sono riusciti a confermare i fatti che le erano stati addebitati. E' poi del tutto irrilevante che la dinamica dei fatti possa essere stata in parte diversa da quella originariamente contestata in sede penale.
Mentre è noto che la tempestività deve intendersi in senso "relativo", potendo essere compatibile anche con un intervallo di tempo più o meno lungo, laddove l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore oppure quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso (cfr., tra le numerose altre, Cass. n. 1248/2016;
Cass. n. 26744/2014; Cass. n. 20719/2013 e Cass. n. 10668/2007).
Questi principi si applicano al recesso datoriale sia in caso di giusta causa che di giustificato motivo soggettivo, dovendosi tenere conto tanto della specifica natura dell'illecito disciplinare, quanto del tempo occorrente per l'espletamento delle indagini, da ritenersi maggiore quanto più è complessa l'organizzazione aziendale
(Cass. n. 3043 dell'8.02.2011), onde considerare le ragioni oggettive che possono in concreto ritardare il definitivo accertamento dei fatti (Cass. n. 12452 del 10.12.1998).
Si tratta di una garanzia anche per il lavoratore.
Infatti: "E' parimenti principio ripetutamente affermato da questa Corte che la regola di immediatezza della contestazione deve essere intesa in senso relativo, ossia tenendo conto delle ragioni oggettive che possono ritardare la percezione o il definitivo accertamento e valutazione dei fatti contestati (Cass., 1 aprile 2000, n.
3948; Cass., 6 settembre 2007, n. 18711; Cass., 22 ottobre 2007, n. 22066; Cass., 17 settembre 2008, n. 23739; Cass., 21 febbraio 2008, n. 4502; da ultimo, Cass., 19 giugno 2014, n. 13955). La prudente attesa del datore di lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datore di lavoro (così Cass., n. 23739/2008, cit., che richiama Cass., 11 gennaio
2006, n. 241, e Cass., 18 gennaio 2007, n. 1101).." (così, ad es., Cass. n. 26304 del
15/12/2014). Proprio per queste ragioni, "La regola dell'immediatezza della contestazione disciplinare, intesa anzitutto a garantire al lavoratore incolpato l'effettiva possibilità di difesa, non è violata se il datore di lavoro proceda all'incolpazione solo dopo aver avuto piena conoscenza dei fatti e piena possibilità di convincersi dell'illiceità di essi, ciò che, quando si tratti di complesse operazioni... può richiedere un congruo periodo di tempo, nell'interesse dello stesso lavoratore
(Cass. 22 febbraio 1995 n. 2108, 27 marzo 2008 n. 7983). In altre parole la complessità della fattispecie da accertare rende possibile una formazione progressiva della conoscenza, che legittimamente distoglie il datore di lavoro da una formulazione di capi d'incolpazione prematura, ossia inutilmente pregiudizievole per l'interesse dell'incolpato, e lo induce piuttosto ad attendere l'acquisizione di dati più sicuri prima di assumere iniziative disciplinari" (così, da ultimo, Cass. n. 21439 del
21/10/2015).
Appare quindi evidente l'infondatezza dell'eccezione in esame, in quanto il lasso temporale tra i fatti e la contestazione, ai fini della valutazione dell'immediatezza del provvedimento espulsivo, deve decorrere dall'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non dall'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi (cfr. Cass. n. 21546/2007).
La "conoscenza" del fatto presuppone, infatti, la valutazione di tutte le circostanze concrete, che consentono di verificarne non solo l'imputabilità, ma anche la gravità.
E ciò che rileva non è tanto il momento di possibile e immediata conoscenza di anomalie e irregolarità nel comportamento del dipendente, quanto la consapevolezza
"piena ed effettiva" di esse.
Nel caso di specie questa conoscenza, relativamente alla specifica posizione del ricorrente, è emersa solo a seguito degli accertamenti del giudice penale che necessariamente la convenuta ha dovuto attendere e valutare.
Quanto sinora rilevato si inserisce, all'evidenza, in una vicenda caratterizzata da una non indifferente complessità degli accertamenti, relativi ad una pluralità di soggetti, resa ancora più problematica dalla tipologia di violazioni commesse dal Pt 1. Da ciò conseguendo anche la complessità della successiva fase di elaborazione ed analisi dei dati.
In estrema sintesi:" quando il fatto che dà luogo a sanzione disciplinare abbia anche rilievo penale, il principio della immediatezza della contestazione, non pregiudicato dall'intervallo di tempo necessario all'accertamento della condotta del lavoratore ed alle adeguate valutazioni di questa, non può considerarsi violato dal datore di lavoro il quale, avendo scelto ai fini di un corretto accertamento del fatto di attendere l'esito degli accertamenti svolti in sede penale, contesti l'addebito solo quando i fatti a carico del lavoratore gli appaiano ragionevolmente sussistenti (Cass n. 1101/2007).
In questo quadro è del tutto irrilevante la circostanza, su cui ha molto insistito la difesa del ricorrente in sede di discussione orale, per la quale, nonostante queste gravi accuse, il sig. Pt 1 ha continuato a svolgere normalmente le sue mansioni fino al licenziamento, che sarebbero state anche più qualificate delle precedenti e incompatibili con la rottura del rapporto fiduciario.
Infatti, proprio in forza dei principi sopra illustrati, il ricorrente, fino al momento in cui le risultanze degli accertamenti del giudice penale non hanno consentito di ritenere "ragionevolmente sussistenti” queste accuse, doveva essere trattato come qualsiasi altro lavoratore, anche rispetto ai possibili sviluppi di carriera e non poteva essere discriminato per il solo fatto della pendenza del giudizio penale.
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In realtà le giustificazioni rese dal ricorrente non riescono a negare la gravità della condotta inadempiente del lavoratore rispetto a fatti che la sentenza penale non ha affatto escluso, ma anzi per la quasi totalità confermato, pur essendo stato il ricorrente prosciolto per intervenuta prescrizione.
E' vero infatti che, quanto alla rilevanza delle sentenze penali nel procedimento disciplinare, opera il principio generale secondo cui il giudicato non preclude, in sede disciplinare, una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale, attesa la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità; il giudicato di assoluzione non determina l'automatica archiviazione del procedimento disciplinare perché, fermo restando che il fatto non può essere ricostruito in termini difformi, non si può escludere che lo stesso, inidoneo a fondare una responsabilità penale, possa comunque integrare un inadempimento sanzionabile sul piano disciplinare (cfr.
Cass.n. 17653/2024, Cass. n. 398/2023, n. 11948/2019, n. 14344/2015, n.
12134/2005).
Insomma, si tratta di due piani di indagine diversi e in questa sede rileva solo che i fatti, per come accertati dal giudice penale, integrano un inadempimento del lavoratore di gravità tale da precludere la possibilità di una prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro e comunque un notevole inadempimento.
E' importante invece ribadire che il giudice civile può effettuare una sua valutazione ma non può ricostruire il fatto in termini difformi da quanto accertato dal giudice penale.
E che che anche i fatti che non sono sufficienti a dimostrare l'esistenza di un reato penale possono ben essere considerati idonei e sufficienti a giustificare il licenziamento.
Giova inoltre ricordare che alla materia dei licenziamenti disciplinari si applicano gli ordinari principi privatistici anche per ciò che concerne l'onere della prova: il datore di lavoro deve dimostrare l'inosservanza delle disposizioni inerenti l'esecuzione della prestazione lavorativa mentre il lavoratore deve dimostrare che l'inadempimento non
è a lui imputabile.
Ne consegue che, rispetto a fatti "materiali" che devono ritenersi provati, documentalmente ovvero per effetto delle stesse ammissioni del ricorrente, e che, come nel caso di specie, attestano una condotta del dipendente di per sé contraria agli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro, è appunto a carico del lavoratore l'onere di dimostrare con idonee allegazioni e istanze istruttorie la c.d. “causa non imputabile”, ovvero la causa di giustificazione che, ai sensi dell'art. 2118 c.c, può escluderne la responsabilità (v., per una riaffermazione di tali principi, Cass. n. 21079 del 7 ottobre del 2014 che richiama, tra le altre, Cass. n. 2988/2011).
Ma il ricorrente, specie rispetto agli eventi di peculato, non ha sollevato alcuna convincente contestazione in punto fatto, né ha chiesto di provare, altro che con inidonee allegazioni ed il richiamo a circostanze ininfluenti ai fini della decisione, e che, quand'anche fossero vere, non sminuiscono affatto il disvalore anche sociale dei fatti (ci si riferisce, in particolare, alla presunta soggezione al CP 3, alcuna circostanza idonea a giustificare la sua condotta o quantomeno a sminuire in modo decisivo la conseguente responsabilità.
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In sintesi, nel caso di specie, a parte la vicenda del falso, i fatti storici contestati sono stati confermati dal medesimo ricorrente atteso che: all'udienza del 10.05.2021 è
emerso e la circostanza va sottolineata e ribadita (doc. 14 del fascicolo di parte resistente): "...DIFESA AVVOCATO INGRATTA: Le è mai capitato di guidare auto facenti parte dell'autoparco del Controparte_2 IMPUTATO SETTE: SI SI perché il signor CP 3 quando diciamo aveva necessità perché non c'erano gli autisti che erano il signor LI all'epoca insieme al signor LI
C'era anche il signor Per 8 erano i due autisti diciamo no che si occupavano così di spostare la documentazione e quando non c'erano loro lui diciamo si rivolgeva un po' a chiunque insomma...; DIFESA AVVOCATO INGRATTA: Senta,
è mai capitato che il CP 3 le chiedesse, invece, di essere accompagnato in luoghi che non avevano inerenza quindi attinenza rispetto a situazione lavorative o istituzionale?; IMPUTATO SETTE: Sì, qualche volta siamo andati al bar, a prendere il caffè, eccetera, e lui mi ha chiesto di essere accompagnato lì; DIFESA
AVVOCATO INGRATTA: senta, ha mai accompagnato il signor CP 3 in un centro estetico, è capitato?; IMPUTATO SETTE: Sì, è capitato...; DIFESA
AVVOCATO INGRATTA: lei è entrato all'interno di questo centro estetico?; IMPUTATO SETTE: No, no.; DIFESA AVVOCATO INGRATTA: quindi lo attendeva fuori;
PRESIDENTE: è sicuro?; IMPUTATO SETTE: non mi...sinceramente no, non... PRESIDENTE: abbiamo un verbale degli OCP della Questura, il commissario Casilino Nuovo;
IMPUTATO SETTE: sinceramente, allora, forse una volta, una volta...; PRESIDENTE: all'interno...; IMPUTATO SETTE: Una
volta forse sono entrato, adesso che...; PRESIDENTE: Quindi, stavo dicendo, dal servizio di OCP, avete parcheggiato la macchina, non è che dice che lei è rimasto in macchina, lei è entrato nel CP 7 ; IMPUTATO SETTE Può darsi...; IMPUTATO
SETTE: cioè che lui veniva con la macchina lì al benzinaio, si fermava magari lì al benzinaio, non lo so a parlare con il responsabile del distributore o del lavaggio, eccetera, eccetera, e poi prendeva che andassimo in due, non solo uno, a prenderlo, perché uno doveva poi riportare la sua macchina...; IMPUTATO SETTE: invece li lui lasciava la macchina, c'aveva tutto lo spazio, perché comunque conosceva il proprietario, lasciava lì la macchina, era vicino all'azienda e quindi per lui era comodo farsi venire a prendere là e lasciare la macchina là..."; PRESIDENTE: allora, due giorni diversi, 10 marzo e 14 marzo, vi recate, lei, insieme sempre al
CP 3 presso il CP_7 di via Arezzo 1/b, CP_1 e il 10 marzo andate a CP_7, punto e basta. Poi, invece, il 14 marzo, dopo il CP 7 andate al bar di via Forlì.
Allora, a distanza, quindi, di quattro giorni, le domando: che andate a fare a
CP 7 ?; IMPUTATO SETTE: Io sinceramente non...sicuramente mi ricordo che lui faceva dei trattamenti all'interno del Solarium, quindi probabilmente in una di questi...in una o probabilmente...; PRESIDENTE: però ci stava pure lei, e comunque io...; IMPUTATO SETTE: Io aspettavo che lui finisse di....;
PRESIDENTE: No, veramente l'hanno visto che è entrato, è entrato, sono le
fotografie, le ho viste prima io.; IMPUTATO SETTE: quando sono...; PRESIDENTE: se vuole gliele faccio vedere...; IMPUTATO SETTE: Sì, sì, ma probabilmente in qualche occasione sarò anche entrato e avrò...; PRESIDENTE: a fare che cosa?;
IMPUTATO SETTE: avrò aspettato a lui che finiva di fare le sue cose, diciamo, sinceramente sarà capitato, immagino, insomma...; PRESIDENTE: quindi mezz'ora, per...; IMPUTATO SETTE: Anche perché aspettare sempre di fuori insomma...".
Sono quindi certamente non veritiere e palesemente inammissibili (viste le dichiarazioni del ricorrente e gli accertamenti in sede penale, i pedinamenti della PG,
i rilievi fotografici ccc.) le allegazioni anche istruttorie articolate a pagina 15, punto
66, del ricorso per cui, ad esempio, nei giorni 10 e 14 marzo 2014 non sarebbe stato utilizzato veicolo aziendale per fini diversi da quelli di ufficio. Tale circostanza è smentita, peraltro, dalle dichiarazioni rese dall'imputato CP 16 escusso all'udienza del 12.07.2021 (doc. 19TER del fascicolo di parte resistente, pagina 8) per cui: "...PUBBLICO MINISTERO:...Ma CP 3 l'aveva già da prima di questa macchina...; PUBBLICO MINISTERO: E come andava al Policlinico?;
IMPUTATO PUBBLICO MINISTERO: Come fa lei a dire che erano macchine del
CP 2 ?; IMPUTATO D'AMMANDO: C'era scritto sugli sportelli;
PUBBLICO MINISTERO: Quindi c'era scritto sugli sportelli;
IMPUTATO
D'AMMANDO: C'era scritto: "Azienda Policlinico Umberto I"...".
Del resto, come evidenziato, tale sostanziale ammissione si ricavava già dalla difesa del lavoratore in sede disciplinare perché dalle memorie difensive datate 19.04.2016
(doc. 6 del fascicolo di parte resistente) e 24.01.2024 (doc. 17 del fascicolo di parte resistente), emerge come tale difesa non abbia mai afferito alla commissione dei fatti storici bensì alla presunta soggezione piscologica derivante dal paventato "terrore ambientale" creato dal OR CP 3 (il Barone).
Su quest'ultimo aspetto si osserva sin da subito che la a Corte di Cassazione, già nella sentenza n. 24334/2013 aveva affermato che "Il lavoratore, al quale viene impartito dal superiore un ordine palesemente illegittimo, comportante anche la commissione di reati, può sindacare nel merito tale ordine e disattenderlo. In caso contrario, la condotta penalmente rilevante, derivante dall'esecuzione dell'ordine illegittimo costituisce comportamento sanzionabile disciplinarmente, fino a dar luogo a giusta causa di licenziamento". La questione sarà approfondita successivamente e peraltro, come ben osservato dal giudice penale nell'ordinanza resa in sede di riesame riferita al collega OR
LI (anch'egli resosi protagonista di plurimi reati di peculato e, pertanto, destinatario della medesima misura cautelare della sospensione del ricorrente) "...È evidente come l'autista sia sempre a disposizione del p.u., senza opporre nessun veto o resistenza e soprattutto senza mai addurre motivi ostativi di servizio. Le deduzioni formulate dalla difesa circa il particolare rapporto di soggezione di
LI al CP 3 non sono comprovate dagli elementi di indagine versati in atti. L'affermazione difensiva secondo cui il CP 3 si comportava all'interno dell'ente come un despota è sfornita di prova, mentre emerge in modo chiaro la manifesta illegittimità criminosa degli ordini del CP 3 delle quali LI non poteva non accorgersi ..." (doc. 20 del fascicolo di parte resistente, pagine 4 e
5).
Insomma, il ricorrente si è prestato all'utilizzo illecito della vettura aziendale, guidandola per esigenze estranee a quelle sanitarie (si veda l'episodio del 10.03.2014
- doc.
8-BIS del fascicolo di parte resistente, l'episodio del 14.03.2014 - docc.
9-BIS
e 10 del fascicolo di parte resistente, l'episodio del 18.03.2014 - doc. 10-BIS del fascicolo di parte resistente, l'episodio del 7.05.2014 - doc. 11 del fascicolo di parte resistente), concorrendo attivamente nella organizzazione-partecipazione al “servizio di autista" al OR CP 3 unitamente ad altri componenti del sodalizio illecito
..Per quali, ad esempio il OR LI detto (si veda l'episodio del
11.03.2014 doc. 9 del fascicolo di parte resistente e l'episodio del 5.05.2014 - doc.
11 del fascicolo di parte resistente). Utilizzare un veicolo aziendale di cui non si ha disponibilità a ragione del proprio ufficio e destinato al trasporto di sangue/medicinali o di pazienti affetti da patologie, per esigenze estranee all'ufficio, rappresenta certamente manifesta e grave violazione dell'art. 11 del Codice di Disciplina che, nell'individuare il c.d. minimo etico comportamentale del dipendente pubblico, statuisce che "Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni d'ufficio...Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a suo disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio...".
Il mezzo aziendale è stato utilizzato, più volte, per andare al bar ovvero presso il distributore IP dello Scalo di San Lorenzo a prelevare il OR CP 3 ovvero per andare al Solarium/Centro estetico ossia per fini manifestamente estranei ai doveri d'ufficio.
In tale contesto è semplicemente impossibile che il ricorrente non si sia reso conto del fatto che sul veicolo aziendale guidato non vi fossero sangue o medicinali da trasportare o pazienti da spostare e quindi della gravità di quello che stava facendo.
Tali gravi fatti di peculato sono già sufficienti a legittimare il licenziamento, rendendo addirittura superflua ogni considerazione in ordine all'episodio disciplinare del 23.04.2014, avente ad oggetto la partecipazione del ricorrente alla falsificazione del cartellino marcatempo del OR CP 3 al fine di renderlo falsamente presente presso il luogo di lavoro.
Infatti, va ricordato che, ove il licenziamento si fondi su di una pluralità di addebiti, la giusta causa può essere ravvisata anche in uno solo di essi (v. per tutte, Cass. n.
8774 del 15.4.2011: "Quindi, se è vero che nell'ipotesi di contestazione di una pluralità di comportamenti, gli stessi, ove in fatto accertati, debbono essere esaminati non solo atomisticamente ma anche nella loro concatenazione ai fini della valutazione della loro gravità, non è, invece, vero che la "causa" che consente la cessazione del rapporto debba essere ravvisata necessariamente nel complesso dei fatti ascritti, potendo il giudice individuare anche in taluni o in uno solo di essi il comportamento che giustifica il licenziamento").
Peraltro, le prove raccolte nel processo penale attestano chiaramente la consapevole partecipazione del OR Pt 1 alla commissione anche di questa fattispecie di reato.
Recitava infatti l'art. 55 quater del D.Lgs. n. 165/2001 (ante riforma DI): “Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: a) falsa attestazione
-
della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia...".
Ed è noto che la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 45947/2019, ha chiarito che "...il danno di cui all'art. 55-quinquies d.lgs n. 165/2001 è integrato anche da un unico episodio di false attestazioni o certificazioni...". La medesima
Corte ha affermato che, per il perfezionamento del reato, è irrilevante l'accertamento del danno erariale, non essendovi alcun riferimento ad esso;
inoltre, il danno arrecato alla P.A. può derivare anche solo dal pregiudizio arrecato alla sua immagine.
La stessa Corte, nella successiva sentenza n. 37611/2021, ha ribadito che il reato di cui all'art. 55-quinquies, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in concorso con la truffa aggravata ai danni di Ente Pubblico si consuma per il solo fatto della partecipazione commissiva ovvero omissiva alla falsa attestazione attraverso l'alterazione dei sistemi di rilevamento o con altre modalità fraudolente. La norma mira ad agevolare i controlli della Pubblica Amministrazione sul rispetto delle norme di condotta dei dipendenti, attraverso l'affidamento che questa ripone sul corretto uso dei badge, che hanno sostituito i fogli di presenza o i cartellini marcatempo.
Difatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il delitto di false attestazioni o certificazioni ex artt. 476/479 c.p. D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165, ex art. 55-quinquies concorre con la truffa aggravata ex art. 640 c.p., comma 2, n. 1, in conformità alla clausola di riserva di cui al predetto art. 55- quinquies, comma 1, che mantiene fermo "...quanto previsto dal codice penale..."
(Sez. 3, n. 45696 del 27/10/2015, Pt 7 Rv. 265400; conf., ex plurimis, Sez. 3, n.
47043 del 27/10/2015, Pt 8 , Rv. 265223). Nel caso di specie, in ordine alla disponibilità dei c.d. cartellini presenze dei dipendenti del Controparte 1 cui apparteneva il CP 3 per ragioni
,
d'ufficio, rileva quanto si legge nel verbale di interrogatorio del OR [...]
CP 14 reso in data 21.07.2016 innanzi al Magistrato Penale (dottor Erminio
Amelio), atto di indagine n. 6403761 (doc. 13 del fascicolo di parte resistente):
"...Magistrato: DOMANDA: Lei ha detto che per Pt 6 timbrava il collega
CP 8 come lo sapeva? Risposta: Nel confermare quanto ho detto in precedenza convinzione l'ho tratta dal fatto che nello stesso ufficioal GIP tale mia lavoravano Pt 6 CP 8 e Pt_1 e quindi ognuno di loro aveva la disponibilità
dei cartellini di presenza dei colleghi dell'ufficio".
In altre parole, la falsificazione dei cartellini presenze non poteva che avvenire con la partecipazione commissiva ovvero omissiva, di tre persone, tra cui il OR Pt_1.
Nello stesso interrogatorio il Magistrato prosegue: “...DOMANDA: lei ha detto che
"penso che non ci siano controlli perché noi timbravamo un sacco di cose anche degli altri colleghi che magari potevano non venire in servizio" (pagina 14 trascrizione integrale). Vuole spiegare? RISPOSTA: preciso che quanto detto era la constatazione del fatto che alcuni colleghi, pur risultando presenti come da timbratura, in realtà non erano in autoparco e tale assenza non era giustificata né da richiesta di ferie né da certificazione di malattia. Ciò lo dico in riferimento ai dipendenti dell'intero reparto. Da ciò quindi la mia frase "TIMBRAVAMO un sacco di cose anche degli altri colleghi", che significava, appunto, la discordanza fra presenze formali da cartellino e assenza fisica sul posto di lavoro...".
Emerge allora con chiarezza la sussistenza di un consolidato sistema illecito di falsificazione delle presenze all'interno del Controparte_1 per cui i titolari del compito di gestione dei cartellini presenza, tra cui il OR Pt 1, concorrevano sistematicamente (o materialmente timbrando per altri ovvero organizzando la timbratura posta in essere materialmente da altri, ovvero tacendo quindi tenendo un atteggiamento consapevolmente omissivo volto ad avvallare il falso e conservarne gli effetti truffaldini) alla falsificazione delle presenze del personale del reparto consentendone la percezione indebita della retribuzione.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito nella sentenza n. 25750/2016 che "...La condotta rilevante ai fini disciplinari si realizza, dunque “non solo nel caso di alterazione/manomissione del sistema, ma in tutti i casi in cui la timbratura,
o altro sistema di registrazione della presenza in ufficio, miri a far risultare falsamente che il lavoratore è rimasto in ufficio durante l'intervallo temporale compreso tra le timbrature/registrazioni in entrata ed in uscita...". Quindi, anche ove non si abbia una materiale commissione dell'attività di alterazione ma se ne partecipi anche mediante omissione, il reato in concorso anche e soprattutto di truffa aggravata ex 640 cpv è configurabile perché attività "...idonea
-
oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro e costituisce, ad un tempo, condotta penalmente rilevante ai sensi del c. 1 dell'art. 55 quinquies del D. Lgs n. 165 del 2001..".
In questa prospettiva, infatti, gli atti dell'istruttoria penale hanno consentito di appurare quanto segue: pagine 95 e 96 dell'atto di indagine n. 5542890, esito del pedinamento del 23.04.2014 (doc.11-BIS del fascicolo di parte resistente): "...Il 23 aprile 2014 il servizio di osservazione e pedinamento effettuato dalla PG all'interno del Controparte_2 consentiva agli operatori di vedere giungere CP 3 presso l'Autoparco Aziendale alle ore 12,30 a bordo dell'autovettura Fiat Croma
tg. EB032YW con i segnali luminosi in funzione. La conversazione intercettata....che ha quali interlocutori Controparte_3 e Testimone 1 consentito di verificare che il telefono in uso a CP_3 ha agganciato la cella in zona
Vitinia compatibile con il percorso effettuato dall'uomo per recarsi da casa all'Autoparco Aziendale. La conversazione captata evidenza il fatto che Pt 1
[...] sia a conoscenza dell'assenza in servizio di CP 3 e non solo la favorisce
(in quel momento il Sette è un ufficio e gestisce il cartellino presenza del Proietti) ma Commentato [UB1]:
gli chiede anche se deve inviare personale dipendente a bordo di mezzo aziendale a prenderlo presso il distributore di carburante...Tanto contrasta con la timbratura elettronica del badge personale di CP_3 che ne attesta la presenza all'interno della struttura ospedaliera alle ore 7,52...... Di seguito la conversazione: SETTE: Si pronto;
- Proietti: Per 7 guarda io sto arvà, è!; - SETTE: va bene..do..so stai?; -
CP 3 ...è perché lo lasciato il telefono da na parte e uno da quell'altra...
Pt 1 ..ma che fai, vai giù da..da Per 3 (gestore della stazione carburanti sita in
CP_1 in Viale dello Scalo di San Lorenzo dove il Controparte 3 è solito lasciare li parcheggiata la sua autovettura BMW X5 per farsi poi venire a prendere da uno dei dipendenti dell'autoparco nfr); no,no...no... vengo diretto..; Pt 1 :
- CP 3 -
vieni diretto giù, va bene, se vedremo qua..."; CP 3 io 10 minuti e sto lì, è!;
SETTE: va bene...".
Ancora, nell' l'atto di indagine n. 5543545 (doc. 12 del fascicolo di parte resistente) si legge: "...L'anno 2014, il giorno 23 del mese di aprile, alle ore 14:00, negli uffici del commissariato di P.S San Lorenzo in CP_1 noi sottoscritti agenti di PG, ass. capo Controparte 11 e Controparte 12 in forza alla squadra CP_10 , di polizia giudiziaria di questi uffici, riferiscono quanto segue: in data odierna si approntava un servizio di osservazione all'interno del Controparte_2 e più precisamente nei pressi dello stabile ove ubicato l'autoparco del sopra menzionato nosocomio, finalizzato ad individuare eventuali illeciti commessi dagli individui nei confronti dei quali è stato instaurato il procedimento penale in oggetto indicato. Tale servizio permetteva, alle ore 12:30 circa, di notare Controparte 3 giungere fino davanti gli uffici dell'autoparco a bordo dell'autovettura Fiat Croma targata
EB032YW con i segnali luminosi lampeggianti ancora accesi, si precisa che CP 3 indossava abiti civili, era solo a bordo e che il mezzo in questione risulta essere fra quelli a disposizione dell Parte 9
E' presumibile che CP 3 abbia usato il mezzo in
[...] questione per giungere sul posto di lavoro da casa. Infatti, alle precedenti ore 12,17 circa, viene intercettata una comunicazione fra lo stesso ed un dipendente dell'autoparco, tale dove CP 3 asserisce che arriverà Parte 1
direttamente al Policlinico in pochi minuti, durante questa telefonata il position dell'utenza utilizzata da CP 3 aggancia una cella posizionata in zona in zona
Vitinia, compatibile con il percorso che lo stesso effettua per recarsi al lavoro da casa sua...".
Ne abbiamo che i pedinamenti effettuati dalla PG nonché le intercettazioni telefoniche hanno consentito di provare: - sia che il CP 3 nonostante la timbratura delle 7,52, non fosse in ufficio;
- sia che il Pt 1, unico interlocutore del CP 3 (che parla solo con il ricorrente in ordine a questa vicenda, non essendovi prove del coinvolgimento di altri soggetti), quale componente dell'Ufficio presenze dell'Autoparco, fosse consapevole dell'assenza del Proietti sul luogo di lavoro;
- sia che il ricorrente ha quantomeno partecipato, favorendolo anche mediante la semplice omissione, a far apparire presente sul lavoro il Proietti, così consentendo il perfezionamento del falso e della relativa truffa (percezione illecita di retribuzione da parte del CP 3 stesso).
Tutto ciò è confermato anche nella già menzionata sentenza del Tribunale Ordinario
Penale di Roma in composizione Collegiale, n. 13329/2023 (doc. 8 del fascicolo di parte resistente), la cui parte motiva evidenzia che: "...Per quanto riguarda la contestazione di falso di cui agli artt. 476-479 cp, formulata nei confronti di.... SETTE...le attività investigative svolte, riassunte e riportate dai testimoni sentiti nel corso del dibattimento, ed emergenti dalla documentazione acquisita, hanno consentito di appurare come fosse particolarmente consolidata la prassi della timbratura dei cartellini al fine di attestare falsamente la presenza degli imputati in ufficio, mentre invece erano fuori durante l'orario di lavoro. Nel dettaglio, è emerso come i prevenuti, unitamente ad altri correi non identificati, si sostituissero reciprocamente al fine di consentire anche a chi era assente in ufficio di risultare formalmente presente. In esame testimoniale l'operante Assistente Capo, CP 12
[...], ha esposto di essersi occupato, nell'ambito dell'attività di indagine e di servizi di OCP, del controllo relativamente all'abbinamento delle celle telefoniche dei soggetti interessati. In particolare, ha sottolineato come l'aggancio telefonico alle celle delle utenze intestate agli imputati non coincidesse con il luogo e l'ora della timbratura del rispettivo cartellino. Ciò ha costituito il risultato non solo della comparazione delle operazioni di timbratura con la posizione fornita dalle celle telefoniche, ma anche dei servizi di osservazione effettuati...il cartellino, i fogli di presenza o le schede magnetiche concernenti l'attività di un dipendente di un ente pubblico costituiscono atti pubblici...a norma degli artt. 476 e 479 cod.pen. in quanto posti in essere da soggetti muniti di poteri certificatori e destinati a produrre effetti per la PA. Ne consegue che ogni falsa attestazione o alterazione di tali atti rende configurabili i delitti previsti dai citati artt. 476 e 479 cod. pen...Infine, lo stesso dicasi con riferimento ai reati di truffa aggravata...La timbratura dei cartellini marcatempo attestante falsamente la presenza in ufficio dei dipendenti milita per la correttezza dell'imputazione. Ed invero, per come condivisibilmente sostenuto dalla Suprema Corte, la falsa attestazione del pubblico dipendente relativa alla sua presenza in ufficio, riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, integra il reato di truffa aggravata anche a prescindere dal danno corrispondente alla retribuzione erogata.....incidendo economico sull'organizzazione dell'ente, mediante la arbitraria modifica degli orari prestabiliti di presenza in ufficio, e compromettendo gravemente il rapporto fiduciario che deve legare l'Ente al suo dipendente...".
Con la precisazione che è del tutto pacifica (e peraltro neanche contestata)
l'utilizzabilità in questo giudizio anche di atti come le intercettazioni essendo noto che le "intercettazioni telefoniche o ambientali, effettuate in un procedimento penale, sono pienamente utilizzabili nel procedimento disciplinare di cui all'art. 7 della L. n.
300 del 1970, purché siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali, non ostandovi i limiti previsti dall'art. 270 c.p.p., riferibili al solo procedimento penale, in cui si giustificano limitazioni più stringenti in ordine all'acquisizione della prova, in deroga al principio fondamentale della ricerca della verità materiale" (Cass. n. 109/2024).
**** I fatti contestati, e già solo quelli relativi al peculato, sono certamente più che sufficienti a giustificare il licenziamento.
Si ricorda a questo punto che gli artt. 55 bis e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001 sono stati novellati sia dalla c.d. riforma TT (D.Lgs. n. 150/2009) che dalla c.d. riforma DI (Dlgs n. 75/2017). In questa prospettiva, l'art. 22, comma 13, del Dlgs
n. 75/2017 (Riforma DI) ha disciplinato la successione di leggi nel tempo statuendo: "Le disposizioni di cui al capo VII si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto", di talché, nel caso di specie, essendo i fatti stati commessi nell'anno 2014, si applica al procedimento disciplinare la disciplina ante-riforma DI.
Recita poi l'art. 653, commi 1 e 1bis del c.p.p.: "1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione [pronunciata in seguito a dibattimento] ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso.
1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso".
La Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 21260/2018, ha chiarito che: “...Nel
D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis, che disciplina le forme ed i termini del procedimento disciplinare e nell'art. 55 ter dello stesso Decreto, che regola i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, non si rinviene alcuna disposizione che impone alla Pubblica Amministrazione di procedere ad autonoma istruttoria ai fini della contestazione disciplinare. Venuta meno la regola assoluta della pregiudizialità del processo penale rispetto al procedimento disciplinare e disciplinato per legge il possibile conflitto fra gli esiti dei procedimenti (art. 55 ter,
u.c., artt. 653 e 654 c.p.p.) nulla impedisce alla P.A. di avvalersi, per dimostrare la fondatezza della contestazione disciplinare, degli atti del procedimento penale (Cass. n.5284 del 2017, Cass. n.19183 del 2016). 37. Va, quindi, ribadito il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la Amministrazione datrice di lavoro è libera di valutare autonomamente gli atti del processo penale di ritenere che i medesimi forniscano, senza bisogno di ulteriori acquisizioni ed indagini, sufficienti elementi per la contestazione di illeciti disciplinari al proprio dipendente (Cass. 8410/2018, 5284/2017, 19183/2016, 758/2006)……..”.
Dispone poi l'art. 13, comma 8, lettera d), del CCNL Comparto Sanità 2002-2005
(doc. 18-BIS del fascicolo di parte resistente) (i cui contenuti sono oggi stati trasfusi nell'art. 84, comma 9, punto 2, lettera D, del CCNL Comparto Sanità 2019-2021)
"...d) commissione in genere anche nei confronti dei terzi di fatti o atti anche dolosi, che, costituendo o meno illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro...".
Ne deriva che il fatto di inadempimento o illecito, doloso o colposo, anche non costituente reato, ove grave, comporta la risoluzione del rapporto di lavoro.
E' noto, infatti, che il licenziamento per giusta causa presuppone l'accertamento, da effettuarsi alla luce di tutte le circostanze del caso concreto e avuto riguardo al tipo di mansioni concretamente esercitate, "dell'idoneità della condotta lesiva a mettere in discussione la futura correttezza dell'adempimento da parte del lavoratore".
Come rilevato ancora dalla Corte di legittimità (cfr., tra le molte, Cass. n.
22692/2011; Cass. n. 4723/2014 e Cass. n. 25044/2015), ai fini della legittimità del licenziamento, ciò che rileva sono le ripercussioni della condotta del lavoratore sul rapporto fiduciario, senza che in senso contrario possano essere seriamente valorizzate circostanze quali la mancanza di precedenti disciplinari, la tenuità del danno e persino la mancanza di un effettivo pregiudizio per l'azienda che, nel caso di specie, considerando la rilevanza anche mediatica della vicenda appare comunque indiscutibile. Ciò che conta, infatti, è "la sussistenza di una grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro", che impedisce al datore di lavoro di conservare un sicuro affidamento sulla corretta esecuzione delle prestazioni future del dipendente.
Peraltro, la valutazione della condotta del lavoratore contrastante con gli obblighi di diligenza e fedeltà sullo stesso gravanti deve tenere conto anche del "disvalore ambientale" che la stessa assume quando, in virtù della posizione professionale rivestita, può assurgere per gli altri dipendenti a modello diseducativo e disincentivante dal rispetto dei predetti obblighi.
Come rilevato ancora dalla Corte di legittimità (cfr., tra le molte, Cass. n.
22692/2011; Cass. n. 4723/2014 e Cass. n. 25044/2015), ai fini della legittimità del licenziamento, ciò che rileva sono le ripercussioni della condotta del lavoratore sul rapporto fiduciario, senza che in senso contrario possano essere seriamente valorizzate circostanze quali la mancanza di precedenti disciplinari, la tenuità del danno e persino la mancanza di un effettivo pregiudizio per l'azienda peraltro esistente nel caso di specie considerando la rilevanza anche mediatica della vicenda.
Ciò che conta, infatti, è "la sussistenza di una grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro", che impedisce al datore di lavoro di conservare un sicuro affidamento sulla corretta esecuzione delle prestazioni future del dipendente.
Va ribadito, allora, che la valutazione del giudice in tema di giusta causa deve essere coerente agli standards di valutazione esistenti nella realtà sociale (v., ancora, Cass. n.
17257/2012 e Cass. n. 9654/2014).
Ci si riferisce al c.d "minimo etico".
Con specifico riferimento al pubblico impiego privatizzato la Suprema Corte, nella sentenza n. 21032/2016, ha affermato: “...ai rapporti di pubblico impiego, nel cui ambito peraltro non può prescindersi, ai fini dell'individuazione del nucleo di doveri costituenti tale minimo etico dal Codice di comportamento di cui al Decreto
Legislativo n. 165 del 2001, articolo 54 le cui previsioni (che non sono state modificate dal Decreto Legislativo n. 150 del 2009) costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa del dipendente pubblico;
la disposizione anzidetta è stata collocata dal legislatore prima di quella (articolo 55) che ha demandato alla contrattazione collettiva la definizione delle infrazioni e delle relative sanzioni, a volere sottolineare il valore preminente attribuito all'individuazione dei doveri fondamentali cui deve conformarsi la condotta del pubblico dipendente....".
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Come detto, buona parte delle difese del Pt 1 sono affidate ad un semplice argomento: lui avrebbe solo eseguito ordini dei superiori che non avrebbe potuto disattendere.
Tuttavia, in nessun modo la responsabilità del ricorrente potrebbe essere sminuita o addirittura esclusa per effetto della presunta "catena di comando" avendo il ricorrente allegato che avrebbe sempre operato sulla base di non meglio precisati ordini dei suoi superiori, e segnatamente del sig. CP 3 pare di capire con il consenso almeno tacito dell'azienda, che comunque sarebbe stata a conoscenza (o avrebbe potuto esserlo) di tutto ciò che faceva.
A riguardo, e al fine di comprendere a maggior ragione la legittimità del licenziamento, sono necessarie alcune precisazioni di carattere sistematico e a tale proposito si richiama la sentenza n. 22382 del 13/9/2018 della Suprema Corte: "In termini generali va osservato, con riferimento alla disubbidienza agli ordini ed alle direttive, che il lavoratore .....è tenuto ad osservare le disposizioni impartite dall'imprenditore, ex articoli 2086 e 2104 c.c., e può legittimamente invocare l'eccezione di inadempimento, ex articolo 1460 c.c., solo nel caso in cui l'inadempimento del datore di lavoro sia totale (cfr., tra le più recenti, Cass. 19 gennaio 2016, n. 831 e Cass. 26 settembre 2016, n. 18866).Peraltro, come da questa
Corte più volte affermato, privilegiando una nozione ampia di insubordinazione, quest'ultima, nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, non può essere limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori (e dunque ancorata, attraverso una lettura letterale, alla violazione dell'articolo 2104 c.c., comma 2), ma implica necessariamente anche qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicare l'esecuzione ed il corretto svolgimento di dette disposizioni nel quadro della organizzazione aziendale (così Cass. 27 marzo 2017, n. 7795; Cass. 11 maggio 2016,
n. 9635 e già Cass. 2 luglio 1987, n. 5804 nonchè la più recente 19 aprile 2018, n.
9736 che pur resa con riferimento ad un rapporto di lavoro pubblico richiama il medesimo principio). Quello che conta, dunque.... è l'aggancio al sinallagma contrattuale nel senso che rilevano solo comportamenti suscettibili di incidere sull'esecuzione e sul regolare svolgimento della prestazione, come inserita nell'organizzazione aziendale, e ciò sotto il profilo dell'esattezza dell'adempimento
(con riferimento al potere direttivo dell'imprenditore) e nonchè dell'ordine e della disciplina, su cui si basa l'organizzazione complessiva dell'impresa (e dunque con riferimento al potere gerarchico e di disciplina)......Questa Corte (Cass. 30 marzo
2012, n. 5112) ha affermato che il comportamento reiteratamente inadempiente posto in essere dal lavoratore, come l'abbandono per un'ora e mezzo del posto di lavoro,
l'uscita dal lavoro in anticipo e la mancata osservanza delle disposizioni datoriali e delle prerogative gerarchiche, è contraddistinto da un costante e generale atteggiamento di sfida e di disprezzo nei confronti dei vari superiori gerarchici e della disciplina aziendale tale da far venir meno il permanere dell'indispensabile elemento fiduciario....".
Con la più recente sentenza n. 30558 del 22 novembre 2019 della Corte di
Cassazione, viene ribadito che "il criterio della diligenza non debba essere commisurato soltanto al tipo di attività che è oggetto della prestazione, alle mansioni e alla qualifica professionale del dipendente, ma debba correlarsi, in una prospettiva più ampia che travalichi i caratteri dell'attività lavorativa in senso stretto, all'interesse dell'impresa (art. 2104 cod. civ.) e, pertanto, sia alle esigenze di organizzazione della struttura, in cui il rapporto si inserisce, sia all'interesse datoriale al suo corretto funzionamento;
come soprattutto deve ribadirsi, con riferimento all'ambito di applicabilità dell'art. 2105 cod. civ., il principio di diritto, secondo il quale dal collegamento dell'obbligo di fedeltà "con i principi generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 cod. civ. deriva che il lavoratore deve astenersi non solo dai comportamenti espressamente vietati dal suddetto art. 2105, ma anche da qualsiasi altra condotta che, per la natura e per le sue possibili conseguenze, risulti in contrasto con i doveri connessi all'inserimento del lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima o sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto" (Cass. n. 6957/2005, fra le molte conformi)."
Come affermato già in precedenza dalla Suprema Corte (v., ad es, Cass. n.
13149/2016): "la giusta causa di licenziamento è una nozione di legge che si viene ad inscrivere in un ambito di disposizioni caratterizzate dalla presenza di elementi
"normativi" e di clausole generali (Generalklauseln) - correttezza (art. 1175 c.c.); obbligo di fedeltà, lealtà, buona fede (art. 1375 c.c.); giusta causa, appunto (art. 2119 c.c.) il cui contenuto, elastico ed indeterminato, richiede, nel momento
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giudiziale e sullo sfondo di quella che è stata definita la "spirale ermeneutica" (tra fatto e diritto), di essere integrato, colmato, sia sul piano della quaestio facti che della quaestio iuris, attraverso il contributo dell'interprete, mediante valutazioni e giudizi di valore desumibili dalla coscienza sociale o dal costume o dall'ordinamento giuridico o da regole proprie di determinate cerchie sociali o di particolari discipline o arti o professioni, alla cui stregua poter adeguatamente individuare e delibare altresì le circostanze più concludenti e più pertinenti rispetto a quelle regole, a quelle valutazioni, a quei giudizi di valore, e tali non solo da contribuire, mediante la loro sussunzione, alla prospettazione e configurabilità della tota res (realtà fattuale e regulae iuris), ma da consentire inoltre al giudice di pervenire, sulla scorta di detta complessa realtà, alla soluzione più conforme al diritto, oltre che più ragionevole e consona.Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura di norma giuridica, come in più occasioni sottolineato da questa Corte, e la disapplicazione delle stesse è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge. Pertanto,
l'accertamento della ricorrenza, in concreto, nella fattispecie dedotta in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, è sindacabile nel giudizio di legittimità, a condizione che la contestazione non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga una specifica denuncia di incoerenza rispetto agli "standards" conformi ai valori dell'ordinamento esistenti nella realtà sociale (Cass, n. 25044/15; Cass. n. 8367/2014; Cass. n. 5095/11). E ciò, in quanto, il giudizio di legittimità deve estendersi pienamente, e non solo per i profili riguardanti la logicità e la completezza della motivazione, al modo in cui il giudice di merito abbia in concreto applicato una clausola generale, perché nel farlo compie, appunto, un'attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma, dando concretezza a quella parte mobile della stessa che il legislatore ha introdotto per consentire l'adeguamento ai mutamenti del contesto storico-sociale
(Cass., S.U., n. 2572/2012)".
Su queste premesse, la sentenza n. 13149/2016, e molte altre sentenze simili, escludono che condotte come quelle dei signor Pt 1 possano essere giustificate in quanto risentirebbero della situazione ambientale in cui il lavoratore si è trovato ad operare", essendo, ad esempio il dipendente licenziato assoggettato ad un responsabile "di ben più elevato rango professionale", per trarne l'inammissibile conseguenza che tali condotte - gravi e reiterate- non siano idonee "ad integrare un'insanabile frattura del vincolo fiduciario". La qual cosa è ben lungi dalla previsione del disposto della norma di cui all'art. 2104 cod. civ. che, nel prescrivere
(al secondo comma) che il prestatore di lavoro debba osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende, "obbliga lo stesso prestatore ad usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Orbene, alla stregua del consolidato orientamento della Suprema Corte, il licenziamento disciplinare è giustificato nei casi in cui i fatti attribuiti al prestatore d'opera rivestano, come nel caso in esame, il carattere di grave violazione degli obblighi del rapporto di lavoro, tale da ledere irrimediabilmente l'elemento fiduciario;
il giudice di merito deve, pertanto, valutare gli aspetti concreti che attengono principalmente alla natura del rapporto di lavoro, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni specifiche del dipendente, al nocumento arrecato, alla portata soggettiva dei fatti, ai motivi ed all'intensità dell'elemento intenzionale o di quello colposo (v., ex plurimis, Cass. N. 25608/2014).
Nel caso di specie, se è possibile che nella vicenda siano individuabili responsabilità di livello più elevato (la c. d. "catena di comando"), comunque non del solo ricorrente, anche tale circostanza non giova affatto alla difesa del signor Pt 1, il quale si è reso responsabile di ripetute e gravi violazioni degli obblighi del rapporto di lavoro, ciascuna delle quali avrebbe potuto giustificare il licenziamento.
E ha ulteriormente aggravato, dal punto di vista soggettivo, tale oggettiva gravità dei fatti con difese manifestamente infondate, contraddittorie e, in alcuni casi, anche temerarie. 66Recita infatti il codice di disciplina (doc. 19 del fascicolo di parte resistente): "...Il presente codice di comportamento...definisce...i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare..."
(articolo 1), codificando in tal modo il contenuto del c.d. minimo etico che il dipendente della P.A. deve osservare nell'espletamento della propria funzione.
Più precisamente, le norme del Codice di Disciplina applicabili al caso di specie sono le seguenti: "...Art. 3: il dipendente rispetta i principi di integrità, correttezza, buona fede...il dipendente evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della
PA....Art. 11: Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni d'ufficio...Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio...".
La rilevanza del tema si coglie anche attraverso il recente intervento ANAC (doc. 19-
BIS del fascicolo di pare resistente) per cui si è deliberato "...tenuto conto che i possibili usi impropri delle auto di servizio possono configurare anche condotte assistite da norme penali (ad esempio art. 314, co. 2 c.p, sul peculato d'uso), e che, in ogni caso, essi costituiscono manifestazione di cattiva gestione e di uso improprio di risorse pubbliche, si raccomanda alle amministrazioni di valutare, in sede di predisposizione dei propri PTPCT, di programmare nell'ambito dell'area di rischio attinente alla "Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio" misure specifiche per presidiare eventuali usi impropri e di svolgere un attento monitoraggio sull'attuazione delle misure introdotte...".
In questa prospettiva, la Corte di Cassazione ha affermato nella sentenza n.
14040/2015: “...è evidente che l'utilizzo per fini personali da parte del pubblico 66
agente di un'autovettura nella sua disponibilità, o comunque assegnatagli per le esigenze dell'ufficio, vi diviene pienamente sussumibile [nel peculato d'uso]...Con tale condotta, infatti, il soggetto distoglie il bene fisico, di cui è in possesso per ragioni d'ufficio, dalla sua destinazione pubblicistica, piegandolo a fini personali per tutto il tempo del relativo uso, per poi restituirlo, alla cessazione di questo, alla destinazione originaria...". La Corte ha chiarito che, in presenza di tali requisiti, la reiterazione delle condotte integra una pluralità di reati di peculato d'uso legati dal vincolo della continuazione.
Infatti, l'uso dell'auto di servizio non giustificato da alcuna finalità istituzionale, costituisce un uso illecito del bene ed integra il delitto di peculato (Cassazione n.
2006/2019) e come chiarito anche dalla Sezione Giurisdizionale Umbria della Corte dei Conti con la sentenza n. 63 del 13 settembre 2022, sussiste danno erariale ove si configuri un utilizzo improprio dell'auto di servizio. In conclusione, davvero non si comprende allora come l'azienda resistente a fronte di quanto dallo stesso sig. Pt 1 ammesso, o accertato in sede penale, potrebbe confidare sulle future corrette prestazioni del lavoratore.
Quanto esposto, e quindi l'esistenza di una condotta plurima significativamente grave, sintomatica di una notevole intensità dell'elemento soggettivo e palesemente contraria agli obblighi di dirigenza, collaborazione e fedeltà tipici del rapporto di lavoro, nonché lesiva del cosiddetto "vincolo fiduciario", impone di respingere il ricorso, senza dilazione, secondo le regole del processo del lavoro, trattandosi di licenziamento del tutto legittimo e proporzionato, secondo i principi generali, le previsioni del CCNL, le norme del codice etico e lo stesso codice di disciplina.
Dovendosi ricordare, quanto alle allegazioni istruttorie delle parti in una causa che appare sostanzialmente documentale, che: "La regola, costituzionalizzata ed immanente nel processo, della sua ragionevole durata sconsiglia l'esercizio di attività istruttorie che nel quadro probatorio complessivo non risultino decisive" (cfr.
Cass. n. 878 del 16/1/2013).
Le spese, come liquidate in dispositivo ex D.M. 147/2022 seguono la soccombenza.
P.Q.M.
respinge il ricorso;
condanna Parte 1 a rifondere all' Controparte 1 le spese di lite, liquidate in euro 4500,00, oltre spese generali
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(15%) iva e cpa.
Roma 14-01-2025 Il GIUDICE
Umberto Buonassisi