TRIB
Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 05/12/2024, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il giudice, Dott.ssa Rita De Angelis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 792/2024 del R.G.A.C.
TRA
nato ad [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
(AP), Via Salaria n.211, (C.F. ), rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Alessandro Angelozzi del Foro di Ascoli Piceno ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Ascoli Piceno, Via Dino Angelini n.62
RICORRENTE-ATTORE
E
(C. F. e (C. F. CP_1 C.F._2 CP_2
), residenti rispettivamente a S. Benedetto del Tronto in via C.F._3
Toscana 61 e a Monteprandone in via Indipendenza 18, rappresentati e difesi dall'avv.
Andrea Olivieri ed elettivamente domiciliati presso di lui CONVENUTI-RESISTENTI
CONCLUSIONI DELLA PARTE RICORRENTE:
In via principale, voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, accertare la fondatezza della domanda, e per l'effetto obbligare ex art. 433 c.c. i convenuti nato il CP_1 CodiceFiscale_4
15/03/1979 a San Benedetto del Tronto, ivi residente in [...] e CP_2
( ) nata il [...] a [...], residente CodiceFiscale_5
a Monteprandone (AP) in Via Indipendenza 18, a corrispondere al ricorrente
[...]
, una somma pari a € 800 cadauno, quantificata in via indicativa, o comunque Pt_1 la minore o maggiore somma ritenuta equa dall'adito Tribunale, oltre rivalutazione e interessi, attese le spese cui deve incorrere chi ha dato loro la vita. Con vittoria delle spese di lite.
CONCLUSIONI PER I RESISTENTI: Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, rigettare la domanda del ricorrente, essendo infondata in fatto e in diritto. Vinte le spese e i compensi di lite.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/5/2024, , premesso che Parte_1
- in data 12/09/1976 aveva contratto matrimonio con;
CP_3
- dal matrimonio erano nati due figli: , a CP_1 CodiceFiscale_4
San Benedetto del Tronto il 15/03/1979, e (C.F. CP_2
), a San Benedetto del Tronto il 12/07/1977. C.F._3
- con sentenza del 12/03/2024, il Tribunale di Ascoli Piceno aveva dichiarato la separazione giudiziale tra i coniugi;
- aveva lasciato l'abitazione coniugale nel quale era rimasto il CP_3 ricorrente, che, subentrando nel contratto di locazione, era tenuto al pagamento del relativo canone, pari a € 400 mensili;
- era affetto da numerose patologie, come da documentazione medica allegata, tanto che la Commissione Medica per l'Accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità, ne aveva accertato lo stato d'invalidità civile pari al 75%, con conseguenti difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età
(l.509/88, l.124/98), a decorrere dal 19/10/2021;
- in ogni caso, considerata anche la sua età, non era in condizioni di svolgere un'attività lavorativa;
- egli percepiva una pensione di invalidità civile mensile pari a € 621 con la quale non riusciva a condurre uno stile di vita dignitoso e a pagare le spese mediche di cui necessitava quotidianamente;
- era proprietario, per 1/3, di terreni agricoli di minima estensione, non produttivi di alcun reddito, come da visura catastale allegata al ricorso;
- come detto, era tenuto a corrispondere un canone mensile di locazione di € 400 per il suddetto immobile, sito in Spinetoli, Via Salaria 211,; - i figli e nata il [...] svolgevano un'attività CP_1 CP_2 lavorativa e percepivano un reddito, a suo dire, cospicuo;
- egli aveva loro inviato due missive in data 14/03/2024 contenenti la richiesta di aiuto economico in suo favore;
- il figlio prima della proposizione del ricorso, si era dichiarato CP_1 disponibile, tramite il suo legale, a provvedere al pagamento del canone di locazione e delle utenze, lamentando pregresse condotte vessatorie del padre nei suoi confronti, nonché nei confronti della moglie e della figlia e suggerendo al medesimo di CP_2 chiedere di essere ammesso la beneficio del reddito d'inclusione e di proporre domanda per l'ottenimento di un alloggio popolare;
tutto ciò premesso, formulava le domande in epigrafe riportate.
All'udienza del 5/11/2024, il esibiva la documentazione attestante la percezione CP_1 del reddito di inclusione di importo pari a euro 170,00 mensili, di cui non aveva fatto alcuna menzione nel ricorso;
nella medesima udienza, rispondendo a specifiche domande, egli affermava che, dal 1982, anno in cui era stato dichiarato il suo fallimento, aveva sempre lavorato, ma “in nero”, e che la pensione che percepisce attualmente è una pensione di invalidità. Dichiarava, infine, che non aveva mai chiesto l'assegnazione della casa popolare perché stava bene nell'abitazione dove attualmente risiede. Tutto ciò premesso, si osserva che l'età del (settantaquattrenne, essendo nato CP_1 nel 1950) e il suo documentato stato d'invalidità escludono che egli possa svolgere attività lavorative per incrementare il suo reddito;
è inoltre documentato che egli percepisce € 621,00 € mensili a titolo di pensione, oltre ad € 170,00 mensili quale reddito d'inclusione, per un totale di € 791,00 mensili. Si deve considerare, pertanto, provato il suo stato di bisogno, anche considerato che egli non è proprietario nell'immobile nel quale abita e per il quale, come detto, corrisponde il canone di € 400,00 mensili, pur se, al riguardo, il in base alle CP_1 sue stesse affermazioni, non si è dimostrato disponibile né a richiedere l'assegnazione di una casa popolare, né ad occupare un alloggio più economico, sicuramente reperibile nella zona di Spinetoli. Va infine considerato che non è provato che egli debba sostenere esborsi per farmaci non coperti dal servizio sanitario nazionale. In base a queste considerazioni, valutato il fatto che non si conosce il reddito dei figli, appare ingiustificato il rifiuto della proposta transattiva del figlio che si era CP_1 offerto di versare la somma di € 400,00 mensili - che il padre corrisponde a titolo di canone di locazione – e a pagare gli importi delle utenze domestiche;
d'altra parte, la richiesta di € 800,00 mensili da parte di ciascun figlio appare sovradimensionata rispetto alle presumibili esigenze di vita del (in caso di accoglimento di tali CP_1 domande, infatti, le sue entrate mensili sarebbero pari ad € 2.391,00 mensili), tanto più che lo stesso in udienza, ha dichiarato che, a seguito della dichiarazione del CP_1 fallimento, aveva svolto lavori in nero, dai quali, presumibilmente, stando al tenore delle sue dichiarazioni, traeva redditi modesti, come dimostra il fatto che, a quanto pare, non ha avuto la possibilità di accantonare somme destinate al soddisfacimento dei suoi bisogni di vita futuri. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 438 primo comma ultima parte cod. civ., quanto alla determinazione dell'importo dell'assegno alimentare, la sua posizione sociale deve considerarsi modesta. Il figlio secondo quanto risulta dagli atti, si era reso disponibile, come CP_1 detto, a versare le somme dovute dal padre per il canone di locazione, oltre alle utenze, a condizione, però, che egli non avanzasse altre richieste alla moglie separata (che, evidentemente, versa in stato d'indigenza) ed alla figlia . CP_2
Poiché la proposta non è stata accettata, si ritiene di dover porre a carico del figlio la somma mensile di € 400,00 e a carico della figlia la CP_1 CP_2 somma, prudentemente determinata, di € 100,00 mensili. Considerato l'atteggiamento del ricorrente, il rifiuto di darsi alla ricerca di una sistemazione alloggiativa più economica, il fatto di aver taciuto del reddito d'inclusione e, infine, l'ingiustificato rifiuto di accettare la proposta del figlio si ritiene che CP_1 ricorrano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
PQM
In parziale accoglimento del ricorso, pone a carico di e di CP_1 CP_2
, a titolo di assegno alimentare in favore del padre, , la somma,
[...] Parte_1 rispettivamente, di € 400,00 e di € 100,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT vita. Compensa integralmente, tra le parti, le spese del giudizio. Ascoli Piceno, 5/12/2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita De Angelis
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il giudice, Dott.ssa Rita De Angelis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 792/2024 del R.G.A.C.
TRA
nato ad [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
(AP), Via Salaria n.211, (C.F. ), rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Alessandro Angelozzi del Foro di Ascoli Piceno ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Ascoli Piceno, Via Dino Angelini n.62
RICORRENTE-ATTORE
E
(C. F. e (C. F. CP_1 C.F._2 CP_2
), residenti rispettivamente a S. Benedetto del Tronto in via C.F._3
Toscana 61 e a Monteprandone in via Indipendenza 18, rappresentati e difesi dall'avv.
Andrea Olivieri ed elettivamente domiciliati presso di lui CONVENUTI-RESISTENTI
CONCLUSIONI DELLA PARTE RICORRENTE:
In via principale, voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, accertare la fondatezza della domanda, e per l'effetto obbligare ex art. 433 c.c. i convenuti nato il CP_1 CodiceFiscale_4
15/03/1979 a San Benedetto del Tronto, ivi residente in [...] e CP_2
( ) nata il [...] a [...], residente CodiceFiscale_5
a Monteprandone (AP) in Via Indipendenza 18, a corrispondere al ricorrente
[...]
, una somma pari a € 800 cadauno, quantificata in via indicativa, o comunque Pt_1 la minore o maggiore somma ritenuta equa dall'adito Tribunale, oltre rivalutazione e interessi, attese le spese cui deve incorrere chi ha dato loro la vita. Con vittoria delle spese di lite.
CONCLUSIONI PER I RESISTENTI: Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, rigettare la domanda del ricorrente, essendo infondata in fatto e in diritto. Vinte le spese e i compensi di lite.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/5/2024, , premesso che Parte_1
- in data 12/09/1976 aveva contratto matrimonio con;
CP_3
- dal matrimonio erano nati due figli: , a CP_1 CodiceFiscale_4
San Benedetto del Tronto il 15/03/1979, e (C.F. CP_2
), a San Benedetto del Tronto il 12/07/1977. C.F._3
- con sentenza del 12/03/2024, il Tribunale di Ascoli Piceno aveva dichiarato la separazione giudiziale tra i coniugi;
- aveva lasciato l'abitazione coniugale nel quale era rimasto il CP_3 ricorrente, che, subentrando nel contratto di locazione, era tenuto al pagamento del relativo canone, pari a € 400 mensili;
- era affetto da numerose patologie, come da documentazione medica allegata, tanto che la Commissione Medica per l'Accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità, ne aveva accertato lo stato d'invalidità civile pari al 75%, con conseguenti difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età
(l.509/88, l.124/98), a decorrere dal 19/10/2021;
- in ogni caso, considerata anche la sua età, non era in condizioni di svolgere un'attività lavorativa;
- egli percepiva una pensione di invalidità civile mensile pari a € 621 con la quale non riusciva a condurre uno stile di vita dignitoso e a pagare le spese mediche di cui necessitava quotidianamente;
- era proprietario, per 1/3, di terreni agricoli di minima estensione, non produttivi di alcun reddito, come da visura catastale allegata al ricorso;
- come detto, era tenuto a corrispondere un canone mensile di locazione di € 400 per il suddetto immobile, sito in Spinetoli, Via Salaria 211,; - i figli e nata il [...] svolgevano un'attività CP_1 CP_2 lavorativa e percepivano un reddito, a suo dire, cospicuo;
- egli aveva loro inviato due missive in data 14/03/2024 contenenti la richiesta di aiuto economico in suo favore;
- il figlio prima della proposizione del ricorso, si era dichiarato CP_1 disponibile, tramite il suo legale, a provvedere al pagamento del canone di locazione e delle utenze, lamentando pregresse condotte vessatorie del padre nei suoi confronti, nonché nei confronti della moglie e della figlia e suggerendo al medesimo di CP_2 chiedere di essere ammesso la beneficio del reddito d'inclusione e di proporre domanda per l'ottenimento di un alloggio popolare;
tutto ciò premesso, formulava le domande in epigrafe riportate.
All'udienza del 5/11/2024, il esibiva la documentazione attestante la percezione CP_1 del reddito di inclusione di importo pari a euro 170,00 mensili, di cui non aveva fatto alcuna menzione nel ricorso;
nella medesima udienza, rispondendo a specifiche domande, egli affermava che, dal 1982, anno in cui era stato dichiarato il suo fallimento, aveva sempre lavorato, ma “in nero”, e che la pensione che percepisce attualmente è una pensione di invalidità. Dichiarava, infine, che non aveva mai chiesto l'assegnazione della casa popolare perché stava bene nell'abitazione dove attualmente risiede. Tutto ciò premesso, si osserva che l'età del (settantaquattrenne, essendo nato CP_1 nel 1950) e il suo documentato stato d'invalidità escludono che egli possa svolgere attività lavorative per incrementare il suo reddito;
è inoltre documentato che egli percepisce € 621,00 € mensili a titolo di pensione, oltre ad € 170,00 mensili quale reddito d'inclusione, per un totale di € 791,00 mensili. Si deve considerare, pertanto, provato il suo stato di bisogno, anche considerato che egli non è proprietario nell'immobile nel quale abita e per il quale, come detto, corrisponde il canone di € 400,00 mensili, pur se, al riguardo, il in base alle CP_1 sue stesse affermazioni, non si è dimostrato disponibile né a richiedere l'assegnazione di una casa popolare, né ad occupare un alloggio più economico, sicuramente reperibile nella zona di Spinetoli. Va infine considerato che non è provato che egli debba sostenere esborsi per farmaci non coperti dal servizio sanitario nazionale. In base a queste considerazioni, valutato il fatto che non si conosce il reddito dei figli, appare ingiustificato il rifiuto della proposta transattiva del figlio che si era CP_1 offerto di versare la somma di € 400,00 mensili - che il padre corrisponde a titolo di canone di locazione – e a pagare gli importi delle utenze domestiche;
d'altra parte, la richiesta di € 800,00 mensili da parte di ciascun figlio appare sovradimensionata rispetto alle presumibili esigenze di vita del (in caso di accoglimento di tali CP_1 domande, infatti, le sue entrate mensili sarebbero pari ad € 2.391,00 mensili), tanto più che lo stesso in udienza, ha dichiarato che, a seguito della dichiarazione del CP_1 fallimento, aveva svolto lavori in nero, dai quali, presumibilmente, stando al tenore delle sue dichiarazioni, traeva redditi modesti, come dimostra il fatto che, a quanto pare, non ha avuto la possibilità di accantonare somme destinate al soddisfacimento dei suoi bisogni di vita futuri. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 438 primo comma ultima parte cod. civ., quanto alla determinazione dell'importo dell'assegno alimentare, la sua posizione sociale deve considerarsi modesta. Il figlio secondo quanto risulta dagli atti, si era reso disponibile, come CP_1 detto, a versare le somme dovute dal padre per il canone di locazione, oltre alle utenze, a condizione, però, che egli non avanzasse altre richieste alla moglie separata (che, evidentemente, versa in stato d'indigenza) ed alla figlia . CP_2
Poiché la proposta non è stata accettata, si ritiene di dover porre a carico del figlio la somma mensile di € 400,00 e a carico della figlia la CP_1 CP_2 somma, prudentemente determinata, di € 100,00 mensili. Considerato l'atteggiamento del ricorrente, il rifiuto di darsi alla ricerca di una sistemazione alloggiativa più economica, il fatto di aver taciuto del reddito d'inclusione e, infine, l'ingiustificato rifiuto di accettare la proposta del figlio si ritiene che CP_1 ricorrano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
PQM
In parziale accoglimento del ricorso, pone a carico di e di CP_1 CP_2
, a titolo di assegno alimentare in favore del padre, , la somma,
[...] Parte_1 rispettivamente, di € 400,00 e di € 100,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT vita. Compensa integralmente, tra le parti, le spese del giudizio. Ascoli Piceno, 5/12/2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita De Angelis