Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/06/2025, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2213/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente - dott.ssa Mariangela M. Carbonelli - Giudice - dott.ssa Maria Elena de Tura - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2213/2024, promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MASTRANGELO LIDIA, giusta procura in atti, Parte_1 elettivamente domiciliato in San Severo alla Via Marcello Del Giudice, n. 3
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. DIPIERRO LUCIANA, giusta procura in atti, Controparte_1 elettivamente domiciliata in San Severo alla Via Varese, n. 29
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 26.05.2025, sulle conclusioni delle parti, di cui alle relative note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza termini e previa acquisizione delle conclusioni del , pervenute in data 29.05.2025. Parte_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato in data 03.05.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario con la resistente in San Severo in
[...] data 19.12.1998 e che da tale unione è nata una figlia, (n.ta a San Severo il 07.03.2000), Per_1
1
che la casa coniugale era stata fissata in San
Severo, presso un immobile di proprietà esclusiva del che, dopo solo quattro anni di Pt_1 matrimonio, era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi a seguito di incompatibilità caratteriale;
che, con sentenza del Tribunale di Foggia n. 1098/2008 pubblicata in data 18.06.2008 è stata dichiarata la separazione personale tra i due coniugi, su ricorso depositato dalla moglie e, per quanto qui interessa, con la stessa veniva affidata la figlia ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento presso la madre e con disciplina del diritto di visita del padre, veniva assegnata la casa coniugale alla per abitarla unitamente alla figlia minore e veniva posto a CP_1 carico del un assegno di mantenimento da versare per la moglie di euro 150,00 e per la Pt_1 figlia di euro 400,00; che, ad oggi, stante la rivalutazione Istat, versa alla resistente euro 169,00 per la moglie ed euro 450,00 per la figlia;
che la figlia frequenta l'università a Foggia;
che la Per_1 resistente percepisce il reddito di inclusione ed ha sempre svolto lavori non regolarizzati;
che il ricorrente è dipendente statale e percepisce uno stipendio di circa 2.000,00 euro mensili;
che ormai vi sono tutti i presupposti per chiedere il divorzio.
Pertanto, il ricorrente ha concluso chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza dover contribuire al mantenimento della resistente (“assegno divorzile”), ma solo della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, con un assegno in misura pari Per_1 ad euro 450,00, oltre al pagamento delle spese straordinarie in favore della predetta figlia nella misura del 50%.
In data 20.08.2024 si è costituita in giudizio , la quale, opponendosi a tutte le Controparte_1 avverse richieste, ha domandato disporsi a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla moglie un assegno divorzile di euro 800,00 e per la figlia un assegno di mantenimento di euro 600,00, riportando come la resistente non percepisca il reddito di inclusione, né svolga attività lavorativa, essendo stata costretta dal ricorrente ad abbandonare il suo lavoro come segreteria prima del matrimonio e come la figlia si mantenga grazie anche alla borsa di studio, paventando un disinteresse del padre verso la figlia;
inoltre, ha chiesto nominarsi un CTU al fine di valutare lo stato della casa coniugale e di verificarne l'abitabilità e l'eventuale presenza di vizi tali da arrecare pregiudizio alla salute di chi la abita.
Nelle note di trattazione scritta per la prima udienza del 23.09.2024, le parti hanno ribadito le loro conclusioni, con contestuale richiesta del ricorrente di poter versare il mantenimento direttamente alla figlia, essendo maggiorenne.
Alla prima udienza il Giudice delegato, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, ha adottato, con ordinanza del 25.09.2024, i provvedimenti temporanei ed urgenti nei seguenti termini:
“• assegna alla resistente la casa familiare, con le relative pertinenze, perché continui ad abitarla
2 insieme alla figlia, maggiorenne non economicamente autosufficiente;
• pone, con decorrenza dalla domanda, a carico del ricorrente (valutate le condizioni economiche e reddituali delle parti emergenti dagli atti) l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia e della moglie, versando
a quest'ultima entro il 5 di ciascun mese la somma mensile di € 150,00 per la moglie ed € 450,00 per la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese mediche straordinarie, scolastiche e ricreative da sostenere nell'interesse dei figli;
autorizza ciascun coniuge a richiedere e percepire il 50% dell'A.U.U. spettante per i figli;
• rigetta la richiesta di versamento diretto del mantenimento alla figlia, in assenza di costituzione volontaria della stessa ed essendo sussistente legittimazione in capo alla madre convivente con la stessa;
” inoltre, visto l'art. 101 c.p.c., ha rigettato la domanda della resistente di accertamento dello stato dei luoghi della casa coniugale, inammissibile nel presente giudizio, e ha rinviato la causa per discussione all'udienza del 26.05.2025, da trattarsi ex art. 127 ter
c.p.c. con le modalità della trattazione scritta, assegnando alle parti termine sino a cinque giorni prima per il deposito di note di discussione e conclusioni, il tutto ai fini della rimessione della causa in decisione ex art. 473 bis. 22 co. 4° c.p.c.
Parte resistente ha depositato istanza generica con richiesta al Giudice di esprimersi in merito alle rivalutazioni Istat, chiedendo la restituzione delle somme non versate da parte del ricorrente.
All'esito dell'udienza del 26.05.2025, sulle precisate conclusioni delle parti, come da rispettive note di trattazione scritta, il giudice si è riservato di riferire immediatamente al Collegio per la decisione, senza concessione di termini.
******
1. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dal ricorrente è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
L'art. 2 L. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”.
Nel caso di specie ricorrono le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) L. 898/1970 secondo cui la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandata da uno dei coniugi nei casi in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale” fra gli stessi e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
3 Risulta provato il titolo addotto a sostegno della cessazione degli effetti civili, cioè la sentenza di separazione del Tribunale di Foggia n. 1098/2008 pubblicata in data 18.06.2008, e la circostanza che dalla data di comparizione dinnanzi al presidente del Tribunale fino alla proposizione del ricorso per la cessazione degli effetti civili del 03.05.2024, le parti hanno continuato a vivere separati, essendo, pertanto, trascorso un periodo di tempo ampiamente superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi, rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato;
per cui, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi de quibus.
2. Sull'assegno divorzile.
La resistente ha chiesto la corresponsione da parte del di un assegno divorzile di almeno € Pt_1
800,00 al mese deducendo che, a causa di problematiche di salute e della sua età, è impossibilitata a svolgere attività lavorativa, ad eccezione di qualche lavoretto domestico presso la sorella, essendosi negli anni sempre occupata di sua figlia ed essendo stata costretta dalla controparte, già prima del matrimonio, a lasciare il suo lavoro come segretaria. Inoltre, la stessa ha documentato il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 65%. Il ricorrente si è opposto alla richiesta esponendo che non ricorrono i requisiti per la corresponsione dell'assegno, in quanto la moglie non si è mai attivata per la ricerca di un'occupazione alla fine del matrimonio e, a suo dire, percepirebbe il reddito di inclusione o comunque svolgerebbe lavori non regolarizzati.
Occorre sottolineare che l'assegno di separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario quest'ultimo parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve, invece, essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. Cass. sez.
I, ord. n.5605/2020).
L'art. 5 L. 898/1970, nel testo modificato dalla L. n.74/87, prevede che il Tribunale, con la sentenza che pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, possa disporre l'obbligo di un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro coniuge un assegno, “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”, tenendo conto “delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale
4 ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”.
L'assegno divorzile è stato oggetto di una profonda evoluzione giurisprudenziale, fino ad arrivare all'approdo delle Sezioni Unite della Cassazione con la nota sentenza n.18287 del 2018.
Si possono ripercorrere brevemente le argomentazioni svolte dal Supremo Consesso partendo dalla nota sentenza n.11504/2017, che ha mutato il precedente orientamento secondo cui il carattere dell'assegno divorzile era esclusivamente assistenziale (Cass. civ. Sez. Unite n. 11490/1990).
La Corte di Cassazione con la pronuncia n. 11504 del 10/05/2017 ha affermato che il Giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della L. n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi, deve: a) nella fase dell'“an debeatur”, verificare se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all'“indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;
b) nella fase del “quantum debeatur”, tenere conto di tutti gli elementi indicati dalla norma («condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova.
Quindi, con tale pronuncia si è valorizzato il principio di “autoresponsabilità” dell'ex coniuge richiedente.
Nel 2018, come detto, la Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta di nuovo sul tema dell'assegno divorzile con la sentenza n.18287/2018.
5 Con la citata pronuncia, la Suprema Corte, rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, “frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art.
143 c.c.” e costituenti “l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”, ha riconosciuto all'assegno divorzile una natura composita, cioè una funzione non solo assistenziale, ma anche perequativo e compensativa.
Infatti, “il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico – patrimoniali delle parti, in considerazione del contribuito fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (Cass. civ. Sez. Unite sent. n.18287/2018).
Pertanto, in base a tale orientamento, il Tribunale può disporre l'obbligo di somministrare un assegno all'altro coniuge, all'esito di una valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, che metta in luce il contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale della famiglia. Infatti, uno dei coniugi, nella conduzione della vita familiare, ben può aver deciso di dedicarsi interamente alla famiglia, incidendo tale scelta sul profilo economico-patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine del matrimonio.
In ciò si sostanzia la funzione perequativa-compensativa dell'assegno divorzile. Tale funzione, infatti, presuppone che “il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accetta e condivisa dal coniuge, perché l'assegno di divorzio, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all'impegno delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico-relazionale” (Cass. Sez. I ord. n.27945/2023).
6 Invece, per quanto riguarda la funzione assistenziale la già menzionata Cass. Sezioni Unite 18287 del 2018 ha affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo […] che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire
l'autosufficienza, secondo un parametro astratto, ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente”.
Pertanto, alla luce di questi orientamenti si può affermare che la funzione dell'assegno divorzile non
è tanto finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge, in base a scelte compiute e condivise dall'altro coniuge di dedicarsi interamente alla famiglia, sacrificando le proprie aspettative professionali ed economiche. Incidono, pertanto, la durata del vincolo coniugale e l'età del richiedente.
Così ricostruita l'evoluzione giurisprudenziale delle funzioni dell'assegno divorzile, nel caso di specie non ricorrono le condizioni per il riconoscimento di tale assegno a favore della CP_1
La ha fondato la propria domanda sul presupposto di non poter svolgere attività lavorativa CP_1 per problematiche di salute, per le quali le è stata riconosciuta un'invalidità civile nella misura del
65% e poiché si è dovuta occupare in tutti questi anni, da sola, di sua figlia Inoltre, ha Per_1 riportato come, prima del matrimonio, svolgesse attività lavorativa come segretaria, lavoro che è stata a lasciare per volontà del Pt_1
La però, non nemmeno asserito quali occasioni lavorative avrebbe sacrificato, durante gli CP_1 anni di matrimonio, per dedicarsi prevalentemente alla famiglia e come ciò avrebbe influito sui rispettivi patrimoni personali e comuni dei coniugi. A questo va aggiunta la brevissima durata del matrimonio, essendo cessata la comunione spirituale e materiale tra i coniugi già dopo quattro anni dalla celebrazione dello stesso, per poi separarsi definitivamente nel 2008.
Inoltre, seppur da apposito certificato INPS risulta l'invalidità della resistente nella misura del 65%, va precisato come detta invalidità le sia stata riconosciuta solo dal 21.10.2022 (cfr. verbale invalidità civile allegato alla comparsa di costituzione della resistente), molti anni dopo dalla separazione tra i coniugi, e che tale condizione, comunque, le consente di usufruire della concessione gratuita di ausili statali e le dà diritto di iscrizione alle liste di collocamento mirato.
Nel caso in esame, pertanto, la circostanza che, dall'epoca della separazione, ormai risalente al
2008, e dunque a 17 anni fa circa, allorquando la era nelle piene possibilità di espletare CP_1
7 attività lavorativa ed inserirsi nel mondo del lavoro (anche in ragione della sua pregressa esperienza come segretaria) e anziché reperirsi un'occupazione lavorativa, quest'ultima abbia mantenuto costantemente la condizione di disoccupata, non può che portare a concludere nel senso che lo stato di disoccupazione sia volontario, cioè frutto di precisa scelta della resistente.
La motivazione di essersi sempre occupata della figlia che ad oggi ha 25 anni, non esclude Per_1 che la stessa avrebbe dovuto reperirsi un'occupazione lavorativa una volta raggiunta dalla figlia un'età tale da permettere alla resistente di lavorare.
Quest'ultima, infatti, non ha dedotto, né tantomeno dimostrato di aver neppure tentato concretamente di trovare idonea occupazione lavorativa e/o di aver espletato -anche magari per brevi periodi- attività lavorativa che sia cessata per causa estranea alla sua volontà. Peraltro, lei stessa ha dato dimostrazione che avrebbe potuto inserirsi nel mondo del lavoro, avendo svolto, prima del matrimonio, attività come segretaria per molto tempo e, dunque, avendo già una competenza maturata nel settore.
Quindi, il trascorrere del tempo in condizioni di inerzia deve essere considerato come elemento idoneo a dimostrare il venir meno della resistente al dovere di auto-responsabilità.
Per tutte tali ragioni, la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente non può trovare accoglimento e va rigettata, precisandosi che da tale statuizione consegue la revoca dell'assegno di euro 150,00 previsto in ordinanza del giudice del 25.09.2024, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato del capo della sentenza che pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. 21926/2019; n. 32914/2022); quindi, sin da quel momento, a tale titolo nulla potrà essere preteso dalla CP_1
3. Sul mantenimento della figlia maggiorenne Per_1
Per quanto concerne il mantenimento in favore della figlia maggiorenne si deve evidenziare Per_1 che due sono i requisiti necessari affinché un coniuge possa chiedere all'altro la corresponsione in suo favore dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne, ovvero la stabile convivenza con il genitore e la non autosufficienza economica del figlio (ex multis, Cassazione civile sez. I,
08/09/2014, n.18869).
Tali aspetti non risultano contestati dalle parti (essendo controverso soltanto il quantum e non anche l'an della pretesa) e, dunque, deve essere confermato il diritto della già riconosciuto CP_1 dall'ordinanza presidenziale, di ottenere dal un assegno mensile quale contributo al Pt_1 mantenimento della figlia maggiorenne Per_1
Infatti, lo stesso ricorrente si è dimostrato disponibile a contribuire al mantenimento della figlia ancora studentessa universitaria presso la facoltà di Economia di Foggia, versandole un Per_1
8 assegno di euro 450,00 mensili, oltre a contribuire alle spese straordinarie della figlia nella misura del 50%.
La resistente, invece, ha chiesto che il contribuisca al mantenimento della figlia versandole Pt_1 un assegno mensile di almeno euro 600,00.
In ordine al quantum dell'assegno di mantenimento va osservato, che ai sensi dell'art. 316 bis c.c. grava su entrambi i genitori, in proporzione delle proprie disponibilità economiche, l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli.
Ebbene, valutata la situazione reddituale delle parti, si rileva quanto segue.
Il ricorrente ha dichiarato di essere un dipendente statale con uno stipendio mensile di circa
2.000,00 euro. In atti ha documentato un reddito complessivo di euro 25.324,00 relativo all'anno
2021 (cfr. modello 730/2022) e di euro 27.608,00 relativo all'anno 2022 (cfr. modello 730/2023).
Si precisa peraltro di doversi disattendere le indagini di Polizia Tributaria sollecitate dalla ricorrente sulla situazione patrimoniale del ricorrente in quanto formulate in termini meramente esplorativi, non essendo state dedotte specificamente le ragioni della richiesta in termini circostanziati e riscontrabili.
La resistente, invece, dichiarando di essere disoccupata, salvo svolgere qualche lavoretto domestico per la sorella, non ha depositato alcuna dichiarazione dei redditi.
Alla luce della descritta situazione economica e reddituale delle parti, tenuto conto delle esigenze della figlia in relazione all'età e considerato che non sono emersi elementi di novità rispetto alla situazione sussistente al momento dell'ordinanza del 25.09.2024, appare equo confermare l'obbligo posto a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia mediante la Per_1 corresponsione alla parte resistente, entro il giorno 5 di ciascun mese, della somma di € 450,00 da adeguarsi annualmente in base agli indici Istat, nonché del 50% delle spese straordinarie da sostenersi in favore della figlia da individuarsi sulla base del Protocollo d'intesa sottoscritto dall'intestato Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia in data 18.3.2016.
Va, invece, dichiarata inammissibile, per difetto di legittimazione attiva (cfr. Cass. civ. n.
25300/2013) la domanda formulata dal ricorrente volta ad ottenere una pronuncia che lo autorizzi al versamento del mantenimento direttamente alla figlia Per_1
4. Sull'assegnazione della casa coniugale.
Va, in questa sede, confermata altresì l'assegnazione della casa familiare, con tutti gli arredi, alla resistente, che la continuerà ad abitare unitamente alla figlia maggiorenne ed Per_1 economicamente non indipendente seco convivente.
9 Come sostenuto dalla granitica giurisprudenza di legittimità e di merito, infatti, la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, e può perciò essere assegnata al genitore collocatario del minore o del figlio maggiorenne non autosufficiente (cfr. ex multis Cass. n. 25604/2018 e Cass. n. 32231/2018).
5. Sulle ulteriori domande della resistente.
La resistente ha domandato all'intestato Tribunale di “chiarire che l'Ordinanza del 25.09.2024 non va ad annullare gli adeguamenti Istat maturati dalla data della Sentenza, e obbligare il sig.
alla restituzione delle rivalutazioni ISTAT non corrisposte pari ad euro 518,81 e Pt_1 all'adeguamento degli importi di mantenimento per i mesi a venire secondo gli attuali parametri
ISTAT”.
Ebbene, la prima questione, relativa alla rivalutazione Istat, riguarda aspetti esecutivi, estranei al presente giudizio di divorzio;
pertanto, la relativa domanda va qui dichiarata inammissibile.
Quanto all'altra domanda di restituzione delle somme, essa è inammissibile nel giudizio di divorzio.
Infatti, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36) così escludendo la possibilità di proporre più domande aventi oggetto e riti diversi, come le domande in tema di separazione o divorzio e di restituzione, che sono soggette al rito ordinario (cfr. ex multis Cass. Sez. 1 n.
6660/2001; Cass. Sez. 1 n. 11828/2009; Cass. Sez. 1 n. 2155/2010).
6. Sulle spese di lite.
Le spese, atteso l'esito della lite, devono porsi a carico della resistente soccombente;
le stesse sono liquidate ex d.m. 147/2022, sulla base dei valori medi dello scaglione (sino ad € 26.000,00), per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (nulla è dovuto per la fase istruttoria, non tenutasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San Severo in data
19.12.1998 tra , nato a San Marco in [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...] (Atto n. 344 – Parte II – Serie A – Ufficio 1-
[...]
Anno 1998);
10 • ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
• rigetta la domanda di assegno divorzile svolta dalla resistente, revocando, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio,
l'assegno dovuto da a;
Parte_1 Controparte_1
• pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Parte_1 Per_1 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, convivente con la madre, mediante il versamento a entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 450,00, Controparte_1 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse della predetta figlia, così come previste dal Protocollo siglato tra il Tribunale di Foggia e il COA;
• assegna la casa familiare a affinché continui ad abitarla assieme alla figlia Controparte_1
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
Per_1
• dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate dalla resistente;
• condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che si Controparte_1 liquidano nell'ammontare complessivo di € 3.397,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (15%), iva e cpa sul compenso come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 26 giugno 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Elena de Tura Dott. Antonio Buccaro
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