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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 28/03/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2759/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 27/03/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2759/2024 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. FERRELLI EMANUELA e dall' Parte_1
Avv. MANFREDI GIUSEPPE giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti LORENI LAURA e
CIARELLI ANNA PAOLA, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis 6° comma c.p.c. dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 10.07.2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione delle prestazioni assistenziali oggetto della sua pretesa ( pensione di invalidità civile art.12 L. n. 118/1971 e status di handicap grave art. 3 comma 3 L. n. 104/1992).
Occorre osservare che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
2. Nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari per la declaratoria di riconoscimento della pensione di invalidità civile (art.12 L. n. 118/1971) e dello status di handicap grave (art. 3 comma 3 L. n.
104/1992) che, in concreto, le infermità riscontrate in capo alla parte istante non hanno determinato un impegno funzionale sufficiente per concretizzare il diritto rivendicato.
Parte ricorrente ha, quindi, contestato l'esito del suddetto accertamento sanitario, ritenendo che il CTU, aveva sottovalutato il quadro patologico cui risultava affetto il periziato.
3. Orbene, a fronte delle precise ragioni che hanno indotto il c.t.u. –dott.ssa Controparte_2
- alle conclusioni surriportate, parte ricorrente non ha indicato specifici e precisi elementi tali da infirmare le suddette conclusioni e in virtù dei quali ritenere che il diritto vantato dovesse esserle riconosciuto dal c.t.u., del quale ha lamentato solo una riduttiva valutazione del quadro clinico riconosciuto.
Invero il perito nominato nella fase di ATPO nelle conclusioni dell'elaborato peritale ha espressamente affermato che il periziato sig. è affetto da: “cardiopatia Parte_1
ipertensiva (classe ii-iii nyha) in trattamento farmacologico specifico in soggetto con esiti di remota valvuloplastica mitralica e fibrillazione atriale cronica;
deficit ventilatorio restrittivo di grado medio;
artrosi polidistrettuale a moderato impegno funzionale in soggetto sottoposto ad intervento di ricostruzione della cuffia dei rotatori della spalla destra;
ipoacusia neurosensoriale bilaterale”.
Il perito ha infine acclarato che: “In definitiva, il paziente, allo stato attuale, presenta un
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro quadro patologico per il quale si ottengono dei valori percentuale, valutando separatamente ogni singola menomazione dell'istante, che consentono una valutazione complessiva delle suddette infermità nella misura del 75%.
Ovviamente, la valutazione numerica ottenuta, non si evince quale mera somma matematica, ma si desume sulla base di dovute proporzioni al caso in esame e rifacendosi a quanto previsto dai criteri di legge che vedono la valutazione complessiva in oggetto suscettibile dell'applicazione di formule di calcolo riduzionistico.
Pertanto, allo stato attuale il sig. non presenta una invalidità del 100 % ex art. 12 L. Pt_1
118/71, così come richiesto dal Giudice. Quanto allo status di handicap il non può Pt_1
essere riconosciuto portatore di handicap in condizioni di gravità (L. 104/92 art. 3 comma
3) poiché le menomazioni attualmente presenti nel paziente, stabilizzate e progressive, pur rappresentando un limite per lo svolgimento delle funzioni proprie dell'età, non determinano una riduzione dell'autonomia tale da necessitare di un'assistenza continuativa e permanente per lo svolgimento degli atti della quotidianità.”
Il perito ha dunque, dettagliatamente descritto il quadro clinico e morboso dal quale è affetto il periziato e le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico, risultano ben dettagliatamente esplicitate nel paragrafo della relazione peritale “Considerazioni- medico legali” (cfr. pagine dalla n. 10 alla n. 13).
Occorre altresì precisare, relativamente alle contestazioni sollevate dalla parte ricorrente in ordine alla mancata valutazione da parte del Ctu nominato del referto di colonscopia del
8.03.2024 autorizzato successivamente dal Giudice in fase di Atpo in data 26.03.2024 che lo stesso risulta elencato tra la documentazione medica esaminata dal CTU.
L'elaborato appare quindi non suscettibile di censure e pertanto non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi
(sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
4. Va infatti chiarito che la semplice affermazione che il consulente dott.ssa Controparte_2 ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di salute che invece si asserisce compromessa non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
5. Deve poi essere ulteriormente evidenziato come parte istante, nella fase di ATPO, abbia omesso di formulare osservazioni alla consulenza nel termine stabilito dal giudice all'udienza per il conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 195 c.p.c.
Sotto tale profilo, il deposito, solo con il ricorso introduttivo del presente giudizio di merito, di una consulenza di parte (le cui valutazioni di merito comunque non inficiano le conclusioni del c.t.u.) deve ritenersi anche inammissibilmente tardivo.
L'art. 445bis c.p.c prevede una compiuta disciplina dello svolgimento dell'incarico peritale che offre alle parti i medesimi strumenti che la legge predispone per la consulenza tecnica d'ufficio in corso di causa, al fine di consentire la più ampia garanzia di completezza del procedimento.
Il difensore ha, infatti, la possibilità di nominare propri consulenti, di formulare osservazioni alla c.t.u., su cui il consulente dovrà obbligatoriamente esprimere a sua volta le proprie valutazioni (art. 195 c.p.c., richiamato dal comma 1 dell'art. 445bis), ed il giudice potrà sempre, anche d'ufficio, decidere di non omologare la perizia e rinnovare la consulenza, anche sostituendo il c.t.u. (art. 196 c.p.c., richiamato dal comma 5 dell'art. 445bis).
Sicché, ove si consentisse alla parte di scegliere di non formulare osservazioni alla consulenza nel termine fissato dal giudice, e dunque di non avvalersi della procedura contemplata dall'art. 195 c.p.c. espressamente richiamato dall'art. 445bis c.p.c., per poi semplicemente differire tali osservazioni, mediante l'instaurazione di un nuovo giudizio nel quale si svolgeranno né più e né meno quelle stesse attività che si sarebbero potute svolgere nel procedimento per ATP, si finirebbe con il consentire una violazione dei termini di cui all'art. 195 c.p.c., che, in quanto ordinatori, ai sensi dell'art. 154 c.p.c. potevano essere prorogati soltanto prima della scadenza e solo previa autorizzazione del giudice (per tutte
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Cass. sez. un. 30/07/08 n. 20604): ciò che, a sua volta, si tradurrebbe in una chiara frustrazione della finalità deflattiva del contenzioso voluta ed espressamente enunciata dal legislatore.
6. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni già esaustivamente svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
7. Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuta la inammissibilità e comunque l'infondatezza, per genericità, della domanda formulata da parte ricorrente.
8. Attesa la presenza in atti della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di lite non possono essere poste a carico di parte ricorrente.
Per le medesime ragioni le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
ogni altra domanda ed eccezione disattesa così provvede:
1) rigetta il ricorso, confermando che parte ricorrente non si trova nelle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento della pensione di invalidità civile art.12 L. n. 118/1971 e dello status di handicap grave (art.3 comma 3 L. n. 104/1992);
2) nulla sulle spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, espletata nel corso CP_1 dell'accertamento tecnico preventivo, come già liquidate.
Latina, 28/03/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 27/03/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2759/2024 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. FERRELLI EMANUELA e dall' Parte_1
Avv. MANFREDI GIUSEPPE giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti LORENI LAURA e
CIARELLI ANNA PAOLA, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis 6° comma c.p.c. dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 10.07.2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione delle prestazioni assistenziali oggetto della sua pretesa ( pensione di invalidità civile art.12 L. n. 118/1971 e status di handicap grave art. 3 comma 3 L. n. 104/1992).
Occorre osservare che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
2. Nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari per la declaratoria di riconoscimento della pensione di invalidità civile (art.12 L. n. 118/1971) e dello status di handicap grave (art. 3 comma 3 L. n.
104/1992) che, in concreto, le infermità riscontrate in capo alla parte istante non hanno determinato un impegno funzionale sufficiente per concretizzare il diritto rivendicato.
Parte ricorrente ha, quindi, contestato l'esito del suddetto accertamento sanitario, ritenendo che il CTU, aveva sottovalutato il quadro patologico cui risultava affetto il periziato.
3. Orbene, a fronte delle precise ragioni che hanno indotto il c.t.u. –dott.ssa Controparte_2
- alle conclusioni surriportate, parte ricorrente non ha indicato specifici e precisi elementi tali da infirmare le suddette conclusioni e in virtù dei quali ritenere che il diritto vantato dovesse esserle riconosciuto dal c.t.u., del quale ha lamentato solo una riduttiva valutazione del quadro clinico riconosciuto.
Invero il perito nominato nella fase di ATPO nelle conclusioni dell'elaborato peritale ha espressamente affermato che il periziato sig. è affetto da: “cardiopatia Parte_1
ipertensiva (classe ii-iii nyha) in trattamento farmacologico specifico in soggetto con esiti di remota valvuloplastica mitralica e fibrillazione atriale cronica;
deficit ventilatorio restrittivo di grado medio;
artrosi polidistrettuale a moderato impegno funzionale in soggetto sottoposto ad intervento di ricostruzione della cuffia dei rotatori della spalla destra;
ipoacusia neurosensoriale bilaterale”.
Il perito ha infine acclarato che: “In definitiva, il paziente, allo stato attuale, presenta un
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro quadro patologico per il quale si ottengono dei valori percentuale, valutando separatamente ogni singola menomazione dell'istante, che consentono una valutazione complessiva delle suddette infermità nella misura del 75%.
Ovviamente, la valutazione numerica ottenuta, non si evince quale mera somma matematica, ma si desume sulla base di dovute proporzioni al caso in esame e rifacendosi a quanto previsto dai criteri di legge che vedono la valutazione complessiva in oggetto suscettibile dell'applicazione di formule di calcolo riduzionistico.
Pertanto, allo stato attuale il sig. non presenta una invalidità del 100 % ex art. 12 L. Pt_1
118/71, così come richiesto dal Giudice. Quanto allo status di handicap il non può Pt_1
essere riconosciuto portatore di handicap in condizioni di gravità (L. 104/92 art. 3 comma
3) poiché le menomazioni attualmente presenti nel paziente, stabilizzate e progressive, pur rappresentando un limite per lo svolgimento delle funzioni proprie dell'età, non determinano una riduzione dell'autonomia tale da necessitare di un'assistenza continuativa e permanente per lo svolgimento degli atti della quotidianità.”
Il perito ha dunque, dettagliatamente descritto il quadro clinico e morboso dal quale è affetto il periziato e le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico, risultano ben dettagliatamente esplicitate nel paragrafo della relazione peritale “Considerazioni- medico legali” (cfr. pagine dalla n. 10 alla n. 13).
Occorre altresì precisare, relativamente alle contestazioni sollevate dalla parte ricorrente in ordine alla mancata valutazione da parte del Ctu nominato del referto di colonscopia del
8.03.2024 autorizzato successivamente dal Giudice in fase di Atpo in data 26.03.2024 che lo stesso risulta elencato tra la documentazione medica esaminata dal CTU.
L'elaborato appare quindi non suscettibile di censure e pertanto non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi
(sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
4. Va infatti chiarito che la semplice affermazione che il consulente dott.ssa Controparte_2 ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di salute che invece si asserisce compromessa non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
5. Deve poi essere ulteriormente evidenziato come parte istante, nella fase di ATPO, abbia omesso di formulare osservazioni alla consulenza nel termine stabilito dal giudice all'udienza per il conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 195 c.p.c.
Sotto tale profilo, il deposito, solo con il ricorso introduttivo del presente giudizio di merito, di una consulenza di parte (le cui valutazioni di merito comunque non inficiano le conclusioni del c.t.u.) deve ritenersi anche inammissibilmente tardivo.
L'art. 445bis c.p.c prevede una compiuta disciplina dello svolgimento dell'incarico peritale che offre alle parti i medesimi strumenti che la legge predispone per la consulenza tecnica d'ufficio in corso di causa, al fine di consentire la più ampia garanzia di completezza del procedimento.
Il difensore ha, infatti, la possibilità di nominare propri consulenti, di formulare osservazioni alla c.t.u., su cui il consulente dovrà obbligatoriamente esprimere a sua volta le proprie valutazioni (art. 195 c.p.c., richiamato dal comma 1 dell'art. 445bis), ed il giudice potrà sempre, anche d'ufficio, decidere di non omologare la perizia e rinnovare la consulenza, anche sostituendo il c.t.u. (art. 196 c.p.c., richiamato dal comma 5 dell'art. 445bis).
Sicché, ove si consentisse alla parte di scegliere di non formulare osservazioni alla consulenza nel termine fissato dal giudice, e dunque di non avvalersi della procedura contemplata dall'art. 195 c.p.c. espressamente richiamato dall'art. 445bis c.p.c., per poi semplicemente differire tali osservazioni, mediante l'instaurazione di un nuovo giudizio nel quale si svolgeranno né più e né meno quelle stesse attività che si sarebbero potute svolgere nel procedimento per ATP, si finirebbe con il consentire una violazione dei termini di cui all'art. 195 c.p.c., che, in quanto ordinatori, ai sensi dell'art. 154 c.p.c. potevano essere prorogati soltanto prima della scadenza e solo previa autorizzazione del giudice (per tutte
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Cass. sez. un. 30/07/08 n. 20604): ciò che, a sua volta, si tradurrebbe in una chiara frustrazione della finalità deflattiva del contenzioso voluta ed espressamente enunciata dal legislatore.
6. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni già esaustivamente svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
7. Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuta la inammissibilità e comunque l'infondatezza, per genericità, della domanda formulata da parte ricorrente.
8. Attesa la presenza in atti della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di lite non possono essere poste a carico di parte ricorrente.
Per le medesime ragioni le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
ogni altra domanda ed eccezione disattesa così provvede:
1) rigetta il ricorso, confermando che parte ricorrente non si trova nelle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento della pensione di invalidità civile art.12 L. n. 118/1971 e dello status di handicap grave (art.3 comma 3 L. n. 104/1992);
2) nulla sulle spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, espletata nel corso CP_1 dell'accertamento tecnico preventivo, come già liquidate.
Latina, 28/03/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro