Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/05/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 346 del ruolo generale affari contenzioni dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Antonio Scuticchio) Parte_1
appellante
E
(avv.ti Valeria Grandizio, Silvia Controparte_1
Parisi, Francesco Muscari Tomaioli, Maria Teresa Pugliano) appellato
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Vibo Valentia. Misura del trattamento di fine servizio.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Il dirigente del comune di Vibo Valentia è in pensione dal Parte_1
21.3.2000 e, con mandato del 2.5.2000, l' gli ha liquidato l'indennità di fine CP_2
servizio.
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1998/2001. Ha altresì disposto l'immediata applicazione di quel contratto integrativo e dei conguagli retributivi dovuti al personale interessato. Il 15.4.2003, ha disposto il pagamento dei relativi incrementi stipendiali anche in favore del suddetto dirigente in pensione.
3. Con ricorso del 7.3.2005 alla Corte dei Conti, questi ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, rivendicando l'inserimento nella relativa base di calcolo degli anzidetti incrementi stipendiali, compresi gli incrementi dell'indennità di posizione. Il giudice contabile, con sentenza pubblicata il
1.10.2008, ha preso atto dell'intervenuto riconoscimento, da parte dell' delle CP_2
ragioni del ricorrente e ha dichiarato cessata la materia del contendere, accordandogli però gli accessori legali sugli importi pensionistici che l' gli aveva corrisposto solo in CP_2
corso di causa.
4. Il 17.7.2008, il dirigente in pensione ha diffidato l' a riliquidare, in CP_2 ragione dei medesimi incrementi stipendiali, anche l'indennità di fine di servizio che gli aveva già corrisposto. Il 4.11.2008 ha adito il tribunale di Vibo Valentia per dolersi del mancato pagamento del differenziale che a questo titolo gli spetta. Previo riconoscimento del diritto alla riliquidazione, ha quindi rivendicato l'erogazione del maggior importo dell'indennità di fine servizio “pari ad € 6.713,94, oltre rateo 13°, oltre interessi e/o rivalutazione dal dovuto al soddisfo”.
5. Il giudizio, dopo essere stato sospeso per consentire l'esperimento del ricorso amministrativo ex art. 443 c.p.c. ed essere stato riassunto il 14.4.2010, è stato definito il
25.10.2022 con una sentenza di inammissibilità. Il tribunale – pronunciandosi nei confronti dell' che è succeduto ex lege all' – ha infatti ritenuto che “il CP_1 CP_2 giudice ordinario non può condannare l'ente previdenziale al rilascio del provvedimento invocato, sostituendosi ad esso, ostando al riguardo la previsione della L. n. 2248 del
1865, art. 4, all. E”.
6. Il ricorrente appella la decisione. Addebita al tribunale di aver trascurato che nella specie vengono in rilievo meri atti di gestione e che l'art. 63 del d.lgs. 165/2001 consente al giudice ordinario l'adozione di tutti i provvedimenti richiesti dalla natura dei diritti del dipendente pubblico. Ha quindi riproposto le proprie repliche alle eccezioni
Pag. 2 di 5 difensive dell'ente appellato e ha chiesto l'accoglimento della domanda CP_3
giudicata erroneamente inammissibile.
7. L' ha riproposto le eccezioni di inesistenza o di nullità del ricorso in CP_1
riassunzione, perché la copia notificatagli non è sottoscritta, e di prescrizione quinquennale del diritto di credito azionato. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello assumendolo infondato.
8. Questa Corte ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di discussione e, acquisite le note prodotte dalle parti, decide con la presente sentenza.
DIRITTO
9. L'appello è fondato perché è manifesto l'errore che il tribunale ha commesso nel trascurare che la rivendicazione attorea non ha ad oggetto l'adozione di provvedimenti amministrativi, bensì il riconoscimento del diritto di credito al maggior importo dell'indennità di fine servizio spettante al dirigente pubblico in congedo e la conseguente condanna dell'ente previdenziale debitore a corrispondergli la differenza dovuta. E ciò indipendentemente della natura retributiva o previdenziale del credito azionato (cfr. Cass
SU 11329/2005), giacché al giudice del lavoro compete la cognizione sia delle cause stipendiali, sia delle cause previdenziali (tranne quelle pensionistiche) dei dipendenti pubblici. È quindi ultroneo il rilievo dell'appellante in ordine agli incisivi poteri che l'art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 accorda al giudice ordinario nel sindacato sul rapporto di pubblico impiego. Il presente giudizio non ha, invero, contenuto impugnatorio, ma attiene esclusivamente al rapporto giuridico controverso, non già all'atto adottato o da adottare da parte dell'ente convenuto, e quindi si risolve nell'accertamento del credito rivendicato e nella conseguente attribuzione del relativo importo.
10. L'impugnata declaratoria di inammissibilità va dunque riformata.
11. Sennonché, la disamina della fondatezza nel merito della domanda proposta è preclusa dalla prescrizione del credito controverso, che l'ente previdenziale ha ritualmente eccepito.
12. Se infatti non merita seguito l'eccezione di mancata sottoscrizione della copia del ricorso in riassunzione che all'ente è stata notificata, in quanto risulta comunque sottoscritto l'originale del ricorso in riassunzione depositato il 14.4.2010 nella cancelleria
Pag. 3 di 5 del tribunale adito1, l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito, ex art. 2948 c.c., va invece accolta.
13. L'esordio della prescrizione coincide con l'insorgere del fatto costitutivo del diritto al maggior importo dell'indennità che già era stata erogata. E tale fatto costitutivo si rinviene nella sottoscrizione, da parte dell'amministrazione datrice di lavoro, dell'accordo integrativo da cui discende, sulla base delle previsioni del contratto collettivo nazionale di comparto ratione temporis applicabile, l'attribuzione retroattiva degli incrementi stipendiali che incidono sulla base di calcolo dell'indennità di fine servizio e giustificano la maggiorazione di tale indennità che l'appellante rivendica.
14. Sicché già alla data del 24.5.2002 in cui (sulla base di quanto si evince dalla determinazione dirigenziale del 15.4.2003 e da quanto si legge nel ricorso dell'appellante al comitato di vigilanza dell' fu sottoscritto il contratto integrativo, attributivo CP_2
dei conguagli stipendiali, si è radicato in capo all'appellante il diritto a rivendicare l'anzidetta maggiorazione dell'indennità di fine servizio che è correlata a quegli stessi conguagli.
15. E il suo diritto, alla data del 17.7.2008 in cui ha documentato di aver fatto pervenire all' la diffida ad erogare la maggiorazione dovutagli, era ormai estinto CP_2
per decorso del quinquennio prescrizionale.
16. Ad analoga conclusione, del resto, si perviene anche considerando come data di esordio della prescrizione quella del 15.4.2003 in cui il comune di Vibo Valentia adottò la determinazione di liquidazione dei conguagli stipendiali destinati all'odierno appellante, dando atto di non averlo fatto prima per mero errore materiale. Anche volendo così opinare, la diffida recapitata a mezzo posta all' il 17.7.2008 risulterebbe CP_2
comunque tardiva.
17. Né potrebbe ritenersi che il diritto alla riliquidazione dell'indennità di fine servizio sia sorto solo al momento in cui, in data 17.12.2003, il comune trasmise all' peraltro ai soli “fini della corresponsione della pensione diretta” CP_2 all'appellante, documentazione che comprendeva anche l'anzidetta determinazione dirigenziale del 15.4.2003. Ciò in quanto il diritto di credito sorge per effetto del contratto
Pag. 4 di 5 collettivo sopravvenuto, che attribuisce il supplemento retributivo che giustifica la riliquidazione del trattamento di fine rapporto, indipendentemente dall'adozione da parte dell'ufficio competente degli atti di avvio del procedimento contabile di pagamento2.
18. E non potrebbe nemmeno sostenersi, come fa l'appellante, che il quinquennio prescrizionale sia stato interrotto “per effetto della proposizione del suddetto ricorso alla
Corte dei Conti del 2005”, poiché quel ricorso era volto ad ottenere esclusivamente la maggiorazione del rateo di pensione e non anche la maggiorazione del trattamento di fine servizio che forma oggetto della domanda giudiziale formulata solo nel presente processo.
19. Ne consegue, in riforma dell'impugnata pronuncia di inammissibilità, il rigetto di quella stessa domanda.
20. L'accoglimento parziale dell'appello e l'esigenza di motivare nel merito il diniego della pretesa creditoria azionata giustificano la compensazione tra le parti delle spese doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, Parte_2
n. 902/22, pubblicata in data 25.10.2022, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma dell'impugnata pronuncia di inammissibilità del ricorso, lo rigetta nel merito;
2. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 29/04/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott. Emilio Sirianni
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 253/1994: “La mancanza, nella copia notificata del ricorso per cassazione … della sottoscrizione autografa del difensore munito di mandato non spiega effetti invalidanti, sempreché tale firma risulti debitamente apposta sull'originale dell'atto”. 2 Cfr. in mot., per una fattispecie simile a quella in esame, Cass. 313/2000. Cfr. anche Cass. 8903/1990, relativa alla ipotesi, analoga a quella in esame, “in cui una nuova legge, dopo il collocamento in quiescenza dell'interessato, che segna il momento della maturazione del diritto alla indennità premio di servizio … secondo la normativa a quel tempo vigente, introduca una nuova componente nella base di calcolo dell'indennità medesima … o diversi criteri o modalità di calcolo con effetto retroattivo, onde viene attribuito all'assicurato il diritto (nuovo) ad un supplemento della suddetta indennità, il quale soggiace autonomamente al medesimo termine di prescrizione proprio della indennità premio di servizio, con decorrenza dall'entrata in vigore della nuova legge”.