Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 16/04/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
n. 821/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI VI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 821/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: lavoratrice dipendente reddito: euro 22.109,00 netti nell'anno d'imposta 2023
e
2) Parte_2 nato ad [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: lavoro occasionale reddito: euro 6.585,00 netti nell'anno d'imposta 2023
entrambi con l'Avv. Stefano Merlo presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Rovigo il 31-7-1999 (anno 1999, Numero 5, Parte II, Serie A, Ufficio 4)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
1
e il 9-6-2004, entrambi studenti universitari.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti:
1) I coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) I figli, già maggiorenni, decideranno autonomamente i propri tempi di permanenza presso l'uno e l'altro genitore e ciascun genitore concorrerà in modo diretto al loro mantenimento ordinario;
3) I coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
4) Ogni rapporto di natura economica è stato definito tra i coniugi, che dichiarano, allo stato, di nulla reciprocamente pretendere;
5) Le detrazioni fiscali per i figli a carico sono in capo alla sig.ra ; Parte_1
6) Spese legali compensate.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28-2-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 821/2025 R.V.G.,
2 - dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 PT
, i quali hanno contratto matrimonio a Rovigo il 31-7-1999, e li
[...] autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rovigo, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 16 aprile 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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