Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 15 novembre 2009 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 8 agosto 2026 |
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- 1. Giudizi in corso e intervento legislativo. Dalla Consulta un altro arrestoTiziana Orrù · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 1
1. Premessa La Corte Costituzionale con la sentenza n. 145 depositata il 13 giugno 2022 (relatrice prof.ssa Sciarra) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni nella l. 14 settembre 2011, n. 148, nella parte in cui dispone, per le fattispecie sorte prima della sua entrata in vigore, che il trattamento economico complessivamente spettante al personale dell'Amministrazione affari esteri, nel periodo di servizio all'estero, anche con riferimento allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/07/2019, n. 20699Provvedimento: la seguente SENTENZA sul ricorso 26910-2017 proposto da: ABBRUZZESE MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DELLE NAVI 30, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO SORRENTINO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO DI SOTTO; - ricorrente e controricorrente al ricorrente successivo - contro LI NO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 87, presso lo studio dell'avvocato CIRO ALESSIO MAURO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO MICHETTI; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro RK AR EL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 107, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA …Leggi di più...
- danno erariale·
- valutazione indennità di risultato·
- obblighi di servizio·
- art. 97 Cost.·
- giurisdizione contabile·
- art. 1 I. n. 241/1990·
- giudicato interno·
- responsabilità contabile·
- onere della prova·
- eccesso di giurisdizione
Versioni del testo
- Titolo I : Principi generali
- Articolo 1Art. 1. Oggetto e finalita' 1. In attuazione degli articoli da 2 a 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15 , le disposizioni del presente decreto recano una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all' articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , intervenendo in particolare in materia di contrattazione collettiva, di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche, di valorizzazione del merito, di promozione delle pari opportunita', di dirigenza pubblica e di responsabilita' disciplinare. Fermo quanto previsto dall' articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , recano altresi' norme di raccordo per armonizzare con la nuova disciplina i procedimenti negoziali, di contrattazione e di concertazione di cui all' articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 195, 19 maggio 2000, n. 139, 13 ottobre 2005, n. 217, e 15 febbraio 2006, n. 63 .
2. Le disposizioni del presente decreto assicurano una migliore organizzazione del lavoro, il rispetto degli ambiti riservati rispettivamente alla legge e alla contrattazione collettiva, elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi, l'incentivazione della qualita' della prestazione lavorativa, la selettivita' e la concorsualita' nelle progressioni di carriera, il riconoscimento di meriti e demeriti, la selettivita' e la valorizzazione delle capacita' e dei risultati ai fini degli incarichi dirigenziali, il rafforzamento dell'autonomia, dei poteri e della responsabilita' della dirigenza, l'incremento dell'efficienza del lavoro pubblico ed il contrasto alla scarsa produttivita' e all'assenteismo, nonche' la trasparenza dell'operato delle amministrazioni pubbliche anche a garanzia della legalita'.
2-bis. ((Le disposizioni del presente decreto assicurano, inoltre, l'efficacia e l'utilita' dei sistemi di valutazione della performance individuale dei dirigenti, valorizzando le capacita' manageriali come leve abilitanti per il funzionamento delle organizzazioni, e promuovono il ruolo della formazione, iniziale, continua e mirata, nella valutazione individuale del personale dirigenziale e non dirigenziale, che deve essere svolta attraverso l'individuazione delle priorita' formative per il perfezionamento delle competenze tecniche e delle capacita' personali e di quelle volte a garantire l'efficace svolgimento del ruolo di ciascun dipendente nell'ambito dell'organizzazione di cui fa parte nonche' a valutare e valorizzare le potenzialita' di ciascun lavoratore, in una prospettiva di crescita professionale, di sviluppo di carriera e di miglioramento delle capacita' amministrative.)) 2-ter. ((Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 2-bis e per il progressivo superamento della semplice valutazione gerarchica e unidirezionale, i sistemi di valutazione della performance prevedono la progressiva partecipazione di una pluralita' di soggetti, interni ed esterni all'organizzazione, individuati dall'articolo 2, comma 1-bis, e un piu' stretto collegamento tra obiettivi individuali e collettivi per migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione e i servizi resi agli utenti.)) 2-quater. ((L'introduzione della partecipazione di soggetti esterni ai processi di valutazione avviene in modo graduale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione che tengano conto della dimensione dell'amministrazione e del grado di complessita' dell'organizzazione del lavoro. L'apporto di soggetti esterni ha natura sussidiaria e non sostitutiva rispetto al giudizio del responsabile del personale)) . - Titolo II : Misurazione, valutazione e trasparenza della performance