Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/2008, n. 7983
CASS
Sentenza 27 marzo 2008

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La tempestività della contestazione di cui all'art. 7, secondo comma, legge n. 300 del 1970 va valutata in relazione al momento in cui i fatti a carico del lavoratore, costituenti illecito disciplinare, appaiono ragionevolmente sussistenti. Quando il fatto costituente illecito disciplinare ha anche rilevanza penale, il principio dell'immediatezza della contestazione non può considerarsi violato quando il datore di lavoro, in assenza di elementi che rendano ragionevolmente certa la commissione del fatto da parte del dipendente, porti la vicenda all'esame del giudice penale, sempre che lo stesso si attivi non appena la comunicazione dell'esito delle indagini svolte in sede penale gli faccia ritenere ragionevolmente sussistente l'illecito disciplinare, non dovendo egli attendere la conclusione del processo penale.

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/2008, n. 7983
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7983
Data del deposito : 27 marzo 2008

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