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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 21/07/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1134/22 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
02/04/2025 promoSS
d a
OGGETTO:
e in proprio e in qualità di legali CP_1 CP_2
Responsabilità rappresentanti di e rappresentati e difesi CP_3 CP_4 professionale dall'avv. PIAZZA MASSIMO e dall'avv. PICCINELLI FABIO
( ) VIA DELLA CONCILIAZIONE 19 46100 C.F._1
MANTOVA; ( ) VIA DELLA Parte_1 C.F._2
CONCILIAZIONE 19 46100 MANTOVA;
elettivamente domiciliati in VIA
FERRAMOLA 1/A 25121 BRESCIA presso il difensore avv. PIAZZA
MASSIMO, come da procura allegata all'atto di citazione d'appello pagina 1 di 27
APPELLANTI
c o n t r o
Controparte_5
, rappresentata e difesa dall'avv. GHIDOTTI CHIARA
[...]
e dall'avv. PULICA ANNALISA ( ) LAGO PAIOLO C.F._3
10 46100 MANTOVA;
elettivamente domiciliata in VIA SOLFERINO 59
25121 BRESCIA presso il difensore avv. GHIDOTTI CHIARA, come da procura allegata
APPELLATA
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. LOMBONI Controparte_6
GIUSEPPE elettivamente domiciliata in PIAZZA EMILIA 7 20129 MILANO
presso il difensore avv. LOMBONI GIUSEPPE, come da procura allegata
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova n. 409/22.
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“1) i) In via principale - accertare e dichiarare nel migliore dei modi la responsabilità della D.SS e/o gli autori dei fatti Controparte_6 pagina 2 di 27 colposi meglio descritti nella narrativa che precede in quest'atto, e/o gli autori delle omissioni colpose meglio descritte nella narrativa che precede in quest'atto, nonché dell' in persona del l.r.p.t., per la Controparte_5
causazione dei danni tutti occorsi agli attori in conseguenza dei fatti de quibus, eventi e danni meglio descritti nella narrativa che precede in quest'atto; - per l'effetto, condannare – rebus sic stantibus - nel migliore dei modi la D.SS e/o gli autori dei fatti colposi meglio Controparte_6
descritti nella narrativa che precede in quest'atto, e/o gli autori delle omissioni colpose meglio descritte nella narrativa che precede in quest'atto,
nonché l' di Mantova, in persona del l.r.p.t., in solido tra loro, a CP_5
corrispondere ai Sigg.ri e in proprio e in qualità CP_2 CP_1
di soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sui minori e CP_3 CP_4
la somma di € 1.447.609,68 oltre alle spese tutte sostenute e da
[...]
sostenersi in favore di , al danno da lucro ceSSnte da liquidarsi in CP_3
favore della madre e al danno da invalidità temporanea da liquidarsi in favore della minore da quantificarsi in corso di giudizio o la CP_3
diversa somma che sarà determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia,
a titolo di risarcimento dei danni anzidetti, meglio descritti nella narrativa che precede in quest'atto, oltre a rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi e/o moratori dal 06.01.2012 e sino al saldo effettivo, da calcolarsi come supra 11, per tutti i motivi in fatto e in diritto che precedono nella narrativa di cui intra.ii) In via subordinata - accertare e dichiarare la pagina 3 di 27 Dott. e/o gli autori dei fatti colposi meglio descritti Controparte_6
nella narrativa che precede in quest'atto, e/o gli autori delle omissioni colpose meglio descritte nella narrativa che precede in quest'atto, nonché
l' , in persona del l.r.p.t., responsabili per la causazione dei Controparte_5
danni tutti occorsi in conseguenza dei fatti de quibus, eventi e danni meglio descritti nella narrativa che precede in quest'atto, nella rispettiva misura che sarà accertata in giudizio o ritenuta di giustizia;
- per l'effetto, condannare -
rebus sic stantibus - la Dott. e/o autore/i dei fatti Controparte_6
colposi meglio descritti nella narrativa che precede in quest'atto, e/o autore/i delle omissioni colpose meglio descritte nella narrativa che precede in quest'atto, nonché l' , nonché l' , in persona Controparte_5 Controparte_5
del l.r.p.t., ciascuno in misura proporzionale al grado di responsabilità che il
Tribunale adito riconoscerà in capo agli stessi nella causazione dei danni subiti in conseguenza dei fatti de quibus, a corrispondere ai Sigg.ri CP_2
e in proprio e in qualità di genitori esercenti la
[...] CP_1
responsabilità genitoriale sui minori e la somma di € CP_3 CP_4
1.447.609,68 o la diversa somma che sarà determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni anzidetti, oltre a rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi e/o moratori dal
06.01.2012 e sino al saldo effettivo, da calcolarsi come supra, per tutti i motivi in fatto e in diritto che precedono nella narrativa di cui intra. 2) i) In
via principale - accertare e dichiarare la Dott. e/o gli Controparte_6
pagina 4 di 27 autori dei fatti colposi meglio descritti nella narrativa che precede in quest'atto, e/o gli autori delle omissioni colpose meglio descritte nella narrativa che precede in quest'atto, nonché l' di Mantova, in persona del CP_5
l.r.p.t., a titolo di responsabilità contrattuale e/o di responsabilità aquiliana e/o da contatto sociale, per la causazione dei danni tutti, patrimoniali e non,
meglio descritti nella narrativa che precede in quest'atto, subiti dalla Sig.ra in conseguenza di quanto occorso alla di lei figlia CP_2 CP_3
nata il [...] presso l'Ospedale Carlo Poma (MN); - per l'effetto,
condannare - rebus sic stantibus - la Dott. e/o gli Controparte_6
autori dei fatti colposi meglio descritti nella narrativa che precede in quest'atto, e/o gli autori delle omissioni colpose meglio descritte nella narrativa che precede in quest'atto, nonché l' di Mantova, in persona del CP_5
l.r.p.t., in solido tra loro, a corrispondere alla Sig.ra la somma CP_2
di € 250.000,00 oltre al danno all'attività lavorativa, anche in termini di perdita di chances, subito dalla steSS da quantificarsi in corso di giudizio o la diversa somma che sarà determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni anzidetti, oltre a rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi e/o moratori dal 06.01.2012 e sino al saldo effettivo, da calcolarsi come supra, per tutti i motivi in fatto e in diritto che precedono nella narrativa di cui intra. ii) In subordine - accertare e dichiarare la Dott. e/o gli autori dei fatti colposi Controparte_6
meglio descritti nella narrativa che precede in quest'atto, e/o gli autori delle pagina 5 di 27 omissioni colpose meglio descritte nella narrativa che precede in quest'atto,
nonché l' di Mantova, in persona del l.r.p.t., a titolo di responsabilità CP_5
contrattuale e/o di responsabilità aquiliana e/o da contatto sociale, per la causazione dei danni tutti, patrimoniali e non, meglio descritti nella premeSS
che precede nel presente atto, subiti dalla Sig.ra in conseguenza CP_2
di quanto occorso alla di lei figlia nata il [...] presso CP_3
l'Ospedale Carlo Poma (MN), nella rispettiva misura che sarà accertata in giudizio o ritenuta di giustizia;
- per l'effetto, condannare - rebus sic stantibus
- la Dott. e/o gli autori dei fatti colposi meglio descritti Controparte_6
nella narrativa che precede in quest'atto, e/o gli autori delle omissioni colpose meglio descritte nella narrativa che precede in quest'atto, nonché
l' di Mantova, in persona del l.r.p.t., a corrispondere alla Sig.ra CP_5 CP_2
la somma di €250.000,00 oltre al danno all'attività lavorativa, anche in
[...]
termini di perdita di chances, subito dalla steSS da quantificarsi in corso di giudizio, ciascuno in misura proporzionale al grado di responsabilità che il
Tribunale adito riconoscerà in capo agli stessi o la diversa somma che sarà
determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni anzidetti, oltre a rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi e/o moratori dal 06.01.2012 e sino al saldo effettivo, da calcolarsi come supra, per tutti i motivi in fatto e in diritto che precedono nella narrativa di cui intra. 3) i) In via principale - accertare e dichiarare la
Dott. e/o gli autori dei fatti colposi meglio descritti Controparte_6
pagina 6 di 27 nella narrativa che precede in quest'atto, e/o gli autori delle omissioni colpose meglio descritte nella narrativa che precede in quest'atto, nonché
l' di Mantova, in persona del l.r.p.t., a titolo di responsabilità CP_5
contrattuale e/o di responsabilità aquiliana e/o da contatto sociale, per la causazione dei danni tutti, patrimoniali e non, meglio descritti nella narrativa che precede in quest'atto, subiti dal Sig. in conseguenza di CP_1
quanto occorso alla di lui figlia nata il [...] presso CP_3
l'Ospedale Carlo Poma (MN); - per l'effetto - rebus sic stantibus -condannare la Dott. e/o gli autori dei fatti colposi meglio descritti Controparte_6
nella narrativa che precede in quest'atto, e/o gli autori delle omissioni colpose meglio descritte nella narrativa che precede in quest'atto, nonché
l' di Mantova, in persona del l.r.p.t., in solido tra loro, a corrispondere CP_5
al Sig. la somma di € 250.000,00 o la diversa somma che sarà CP_1
determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni anzidetti, oltre a rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi e/o moratori dal 06.01.2012 e sino al saldo effettivo, da calcolarsi come supra, per tutti i motivi in fatto e in diritto che precedono nella narrativa di cui intra. ii) In subordine - accertare e dichiarare la Dott.
e/o gli autori dei fatti colposi meglio descritti nella Controparte_6
narrativa che precede in quest'atto, e/o gli autori delle omissioni colpose meglio descritte nella narrativa che precede in quest'atto, nonché l' di CP_5
Mantova, in persona del l.r.p.t., a titolo di responsabilità contrattuale e/o di pagina 7 di 27 responsabilità aquiliana e/o da contatto sociale, per la causazione dei danni tutti, patrimoniali e non, meglio descritti nella premeSS che precede nel presente atto, subiti dal Sig. in conseguenza di quanto occorso CP_1
alla di lui figlia nata il [...] presso l'Ospedale Carlo Poma CP_3
(MN), nella rispettiva misura che sarà accertata in giudizio o ritenuta di giustizia;
- per l'effetto, condannare - rebus sic stantibus - la Dott.
[...]
e/o gli autori dei fatti colposi meglio descritti nella narrativa Controparte_6
che precede in quest'atto, e/o gli autori delle omissioni colpose meglio descritte nella narrativa che precede in quest'atto, nonchél'ASST di Mantova,
in persona del l.r.p.t., a corrispondere al Sig. la somma di CP_1
€250.000,00 ciascuno in misura proporzionale al grado di responsabilità che il Tribunale adito riconoscerà in capo agli stessi o la diversa somma che sarà
determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi e/o moratori dal 06.01.2012 e sino al saldo effettivo, da calcolarsi come supra, per tutti i motivi in fatto e in diritto che precedono nella narrativa di cui intra. 4) i) In via principale - accertare e dichiarare la Dott. e/o gli autori dei fatti colposi Controparte_6
meglio descritti nella narrativa che precede in quest'atto, e/o gli autori delle omissioni colpose meglio descritte nella narrativa che precede in quest'atto,
nonché l' di Mantova, in persona del l.r.p.t., a titolo di responsabilità CP_5
contrattuale e/o di responsabilità aquiliana e/o da contatto sociale, per la causazione dei danni tutti, patrimoniali e non, meglio descritti nella narrativa pagina 8 di 27 che precede in quest'atto, subiti dal minore in conseguenza di CP_4
quanto occorso alla di lui sorella nata il [...] presso CP_3
l'Ospedale Carlo Poma (MN); - per l'effetto, condannare - rebus sic stantibus
- la Dott. e/o gli autori dei fatti colposi meglio descritti Controparte_6
nella narrativa che precede in quest'atto, e/o gli autori delle omissioni colpose meglio descritte nella narrativa che precede in quest'atto, nonché
l' di Mantova, in persona del l.r.p.t., in solido tra loro, a corrispondere CP_5
ai Sigg. e , in qualità di soggetti esercenti la CP_1 CP_2
responsabilità genitoriale sul predetto minore, la somma di € 100.000,00 o la diversa somma che sarà determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia,
a titolo di risarcimento dei danni anzidetti, oltre a rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi e/o moratori dal 06.01.2012 e sino al saldo effettivo, da calcolarsi come supra, per tutti i motivi in fatto e in diritto che precedono nella narrativa di cui intra. ii) In subordine - accertare e dichiarare la Dott. e/o gli autori dei fatti colposi Controparte_6
meglio descritti nella narrativa che precede in quest'atto, e/o gli autori delle omissioni colpose meglio descritte nella narrativa che precede in quest'atto,
nonché l' di Mantova, in persona del l.r.p.t., a titolo di responsabilità CP_5
contrattuale e/o di responsabilità aquiliana e/o da contatto sociale, per la causazione dei danni tutti, patrimoniali e non, meglio descritti nella premeSS
che precede nel presente atto, subiti dal minore in conseguenza CP_4
di quanto occorso alla di lui sorella CP_3
pagina 9 di 27 nata il [...] presso l'Ospedale Carlo Poma (MN), nella rispettiva misura che sarà accertata in giudizio o ritenuta di giustizia;
- per l'effetto,
condannare - rebus sic stantibus - la Dott. e/o gli Controparte_6
autori dei fatti colposi meglio descritti nella narrativa che precede in quest'atto, e/o gli autori delle omissioni colpose meglio descritte nella narrativa che precede in quest'atto, nonchél'ASST di Mantova, in persona del l.r.p.t., a corrispondere ai Sigg. e , in qualità di CP_1 CP_2
soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sul predetto minore, la somma di €100.000,00 ciascuno in misura proporzionale al grado di responsabilità
che il Tribunale adito riconoscerà in capo agli stessi o la diversa somma che sarà determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni anzidetti, oltre a rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi e/o moratori dal 06.01.2012 e sino al saldo effettivo, da calcolarsi come supra, per tutti i motivi in fatto e in diritto che precedono nella narrativa di cui intra. 5) i) In via principale - accertare e dichiarare la
Dott. e/o gli autori dei fatti colposi meglio descritti Controparte_6
nella narrativa che precede in quest'atto, e/o gli autori delle omissioni colpose meglio descritte nella narrativa che precede in quest'atto, nonché
l' di Mantova, in persona del l.r.p.t., a titolo di responsabilità CP_5
contrattuale e/o di responsabilità aquiliana e/o da contatto sociale, per la causazione dei danni tutti, patrimoniali e non, meglio descritti nella narrativa che precede in quest'atto, subiti dalla minore nata il [...] CP_3
pagina 10 di 27 presso l'Ospedale Carlo Poma (MN) in conseguenza del sinistro occorsole;
-
per l'effetto, condannare - rebus sic stantibus - la Dott. Controparte_6
e/o gli autori dei fatti colposi meglio descritti nella narrativa che precede in quest'atto, e/o gli autori delle omissioni colpose meglio descritte nella narrativa che precede in quest'atto, nonché l' di Mantova, in persona del CP_5
l.r.p.t., in solido tra loro, a corrispondere ai Sigg. e CP_1 CP_2
, in qualità di soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sulla
[...]
predetta minore, la somma di € 847.609,68 oltre al danno da invalidità
temporanea da quantificarsi in corso di giudizio o la diversa somma che sarà
determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni anzidetti, oltre a rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi e/o moratori dal 06.01.2012 e sino al saldo effettivo, da calcolarsi come supra, per tutti i motivi in fatto e in diritto che precedono nella narrativa di cui intra. ii) In subordine - accertare e dichiarare la Dott.
e/o autori dei fatti colposi meglio descritti nella Controparte_6
narrativa che precede in quest'atto, e/o gli autori delle omissioni colpose meglio descritte nella narrativa che precede in quest'atto, nonché l' di CP_5
Mantova, in persona del l.r.p.t., per responsabilità contrattuale e/o per responsabilità aquiliana e/o da contatto sociale, per la causazione dei danni tutti, patrimoniali e non, meglio descritti nella premeSS che precede nel presente atto, subiti dalla minore nata il [...] presso CP_3
l'Ospedale Carlo Poma (MN), in conseguenza di quanto occorsole, nella pagina 11 di 27 rispettiva misura che sarà accertata in giudizio o ritenuta di giustizia;
- per l'effetto, condannare - rebus sic stantibus - la Dott. e/o Controparte_6
gli autori dei fatti colposi meglio descritti nella narrativa che precede in quest'atto, e/o gli autori delle omissioni colpose meglio descritte nella narrativa che precede in quest'atto, nonché l' di Mantova, in persona del CP_5
l.r.p.t., ai Sigg. e , in qualità di soggetti esercenti la CP_1 CP_2
responsabilità genitoriale sulla predetta minore, la somma di € 847.609,68
oltre al danno da invalidità temporanea da quantificarsi in corso di giudizio,
ciascuno in misura proporzionale al grado di responsabilità che il Tribunale
adito riconoscerà in capo agli stessi o la diversa somma che sarà determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni anzidetti, oltre a rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi e/o moratori dal 06.01.2012 e sino al saldo effettivo, da calcolarsi come supra,
per tutti i motivi in fatto e in diritto che precedono nella narrativa di cui intra.
6) In ogni caso, condannarsi - rebus sic stantibus - i convenuti, e/o gli autori dei fatti colposi meglio descritti nella narrativa che precede in quest'atto, e/o gli autori delle omissioni colpose meglio descritte nella narrativa che precede in quest'atto in solido tra loro e/o ciascuno in misura proporzionale al grado di responsabilità che il Tribunale adito riconoscerà in capo agli stessi, a titolo di responsabilità contrattuale e/o di responsabilità aquiliana e/o da contatto sociale, al rimborso delle spese mediche e di qualsivoglia altro genere e/o natura che i genitori e hanno sostenuto e stanno CP_1 CP_2
pagina 12 di 27 sostenendo per la minore in conseguenza degli eventi de quibus, CP_3
da quantificarsi nel corso del presente giudizio, oltre a rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi e/o moratori a far data da ogni spesa e sino al saldo effettivo, da calcolarsi come supra, per tutti i motivi in fatto e in diritto che precedono nella narrativa di cui intra.
7) In ogni caso, Si chiede che i convenuti sia condannati alla rifusione delle spese e competenze legali, di CTU e di CTP. B) Voglia l'adita Corte IN VIA
ISTRUTTORIA: I) disporre un'integrazione della CTU “
Dell'appellata CP_5
“Nel merito, rigettare l'appello proposto, confermando la sentenza n.
409/2022 emeSS dal Tribunale di Mantova, rigettando tutte le richieste dell'appellante perché infondate in fatto ed in diritto e/o inammissibili;
- in subordine, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza appellata,
ridimensionare le pretese avversarie, contenendo il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nella misura del giusto e del provato,
strettamente proporzionale al grado di responsabilità e ai reali danni subiti,
anche in applicazione dei criteri di cui alla legge 189/2012 e alla L. 24/2017,
escludendo duplicazioni delle voci di danno, in ogni caso, ai sensi dell'art. 1225 c.c., escludere dal risarcimento danni non prevedibili all'epoca in cui sarebbe sorta l'obbligazione e detrarre dallo stesso risarcimenti, indennizzi e indennità ricevuti e/o spettanti per le lesioni riportate dalla danneggiata.In
ogni caso, respingere le domande di rimborso delle spese e dei compensi di pagina 13 di 27 avvocato con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, ci si oppone alle richieste istruttorie formulate da controparte per i motivi già
esposti nel presente atto.Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizi”
Dell'appellata Controparte_6
“Nel merito ed in via principale- previa ogni declaratoria del caso, ivi compresa quella di inammissibilità delle domande nuove formulate per la prima volta nella presente Sede, respingere la domanda degli appellanti poiché infondata sia in fatto che in diritto, confermando quanto deciso nella sentenza n. 409/2022 del Tribunale di Mantova;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di riforma, anche solo parziale, della statuizione impugnata,
liquidarsi il danno negli stretti limiti del giusto e provato, in ossequio alle risultanze istruttorie. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze per ambo i gradi di giudizio. In via istruttoria Ci si oppone alle richieste istruttorie formulate dalla controparte per i motivi analiticamente esposti nel presente atto”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 409/22 il tribunale di Mantova accertava la condotta negligente della dott.SS , all'epoca dei fatti dirigente Controparte_6
medico dell'Ospedale Carlo Poma di Mantova, consistita nell'aver sottovalutato, nelle prime settimane di gestazione della signora , CP_2
pagina 14 di 27 le risultanze degli esami di laboratorio e nell'aver omesso approfondimenti diagnostici volti ad accertare la possibilità che il feto fosse stato infettato da
ME ( di seguito CMV); condotta che aveva determinato un aggravamento del 5% delle patologie di cui alla nascita era risultata affetta
( ipoacusia bilaterale, lieve deficit cognitivo, episodi epilettici); CP_3
tenuto conto che i postumi permanenti riportati dalla minore erano stati quantificati nella misura del 30%, condannava il sanitario e l' ente ospedaliero, in solido, a risarcire in favore della minore la somma di euro
93.860, a titolo di danno biologico differenziale.
In considerazione della modesta incidenza ( 5%) della condotta colposa dei sanitari nell'aggravamento dei postumi permanenti complessivamente riportati
( 30%), il tribunale respingeva le domande di risarcimento del danno da compromissione del rapporto parentale subito dai genitori e dal fratello di nonché la domanda proposta da di condanna al CP_3 Controparte_2
risarcimento del danno patrimoniale per la perdita parziale dell'attività
lavorativa nonché quella, proposta da entrambi i genitori, di risarcimento del danno patrimoniale consistente nei maggiori esborsi sostenuti per crescere una figlia disabile.
Quanto alla domanda di condanna al risarcimento dei danni da nascita indesiderata, proposta da entrambi i genitori, il tribunale la respingeva, in mancanza di prova che, in caso di corretta informazione, i genitori di CP_3
pagina 15 di 27 sarebbero ricorsi all'interruzione volontaria di gravidanza ritenendo a tal fine irrilevante che prima della nascita di la sig.ra avesse già CP_3 CP_2
interrotto una gravidanza, non essendo note le cause di tale decisione.
La domanda di risarcimento del danno patrimoniale, per compromissione o perdita della capacità lavorativa subito dalla minore, veniva respinta ritenendo il primo giudice che la misura dell'aggravamento non era idonea ad incidere sulla capacità di produrre reddito.
La sentenza è stata gravata dai genitori, anche in rappresentanza legale dei figli minori e . CP_3 CP_4
Gli appellati hanno chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 2 aprile 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il tribunale aveva determinato nella misura del 5% l'aggravamento delle patologie conseguite alla mancanza di cure tempestive sia durante la gravidanza che nell'immediatezza della nascita, assumendo che tale conclusione poggiava sulla premeSS, errata e contrastante con le risultanze della CTU, secondo cui, nel corso della gravidanza, non sarebbe stato possibile praticare alcuna cura volta ad evitare il sorgere dell'infezione da
CMV o ad eliminarne gli effetti.
pagina 16 di 27 Assumono che, poiché la responsabilità era insorta nel momento in cui i sintomi dell'infezione da CMV si erano manifestati, il medico e la struttura sanitaria dovevano rispondere integralmente del danno subito dalla minore.
Con il secondo motivo censurano il rigetto della domanda risarcitoria per nascita indesiderata nonostante la prova che, prima della nascita di la CP_3
madre era ricorsa all'interruzione volontaria di gravidanza e nonostante le chiare dichiarazioni della teste Tes_1
Evidenziano, inoltre, che il tribunale non aveva considerato un'altra conseguenza dell'omeSS informazione ossia il fatto che i genitori avrebbero potuto prepararsi psicologicamente e anche materialmente alla nascita di un bambino con gravi patologie
Con il terzo motivo censurano il mancato riconoscimento della cd.
personalizzazione del danno biologico riconosciuto in capo alla minore nonostante quest'ultima fosse inserita in un contesto famigliare stabile e connotato da un discreto grado di benessere e, pertanto, fosse dotata di
“potenzialità di crescita e di chance di riuscita” nonchè il mancato riconoscimento del danno patrimoniale benchè la patologia di cui la minore era portatrice avrebbe comportato l'accesso a posizioni lavorative meno gratificanti economicamente rispetto a quelle cui avrebbe potuto ambire.
Con il quarto motivo censurano il rigetto della domanda risarcitoria per la compromissione del danno da perdita del rapporto parentale in ragione della pagina 17 di 27 percentuale di aggravamento della patologia.
Con il quinto motivo censurano il mancato riconoscimento del danno da omesso consenso informato, per non essere stati informati, una volta effettuati gli esami ematici, delle possibili conseguenze dell'infezione da CMV.
Con il sesto motivo si dolgono della parziale compensazione delle spese, pur non sussistendo il presupposto della reciproca soccombenza.
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Il primo ed il terzo motivo, entrambi afferenti il danno non patrimoniale e patrimoniale subito dalla minore possono essere esaminati CP_3
congiuntamente.
In questo grado di giudizio si è proceduto all'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare il consolidamento dei postumi permanenti residuati in capo a sia in ragione della CP_3
documentazione prodotta da parte appellante, formatasi successivamente alla sentenza gravata, che della risalenza della prima relazione peritale ( anno
2018).
Ciò premesso e considerato che i postumi permanenti residuati sono stati quantificati, in questo grado di giudizio, nella misura del 65% ( più che doppia rispetto a quella quantificata nella precedente relazione peritale), al sanitario e alla struttura sanitaria detti postumi non possono essere ascritti nella loro integrità, non essendo da loro dipesa la contrazione da parte del feto pagina 18 di 27 dell'infezione da CMV e le conseguenze invalidanti che da tale infezione sarebbero comunque residuate.
Sotto il profilo risarcitorio, agli appellati va ricondotto il solo aggravamento della patologia complessiva residuata e ciò a prescindere dalla collocazione temporale della condotta negligente del sanitario, pacificamente, risalente al momento in cui gli esami ematici non furono correttamente interpretati.
Nella relazione integrativa datata 25 marzo 2011, il Ctu accertava, infatti, che qualora la possibile infezione del feto da parte di CMV non fosse stata sottovalutata e, di conseguenza, fosse stata “ presa in carico” in modo CP_3
adeguato fin dalla nascita e non dopo 17 mesi “si sarebbe potuto ottenere una riduzione di alcuni punti percentuali … nell'ordine almeno del 5% del danno biologico complessivamente residuato”, mentre non altrettanta efficacia avrebbe potuto avere la terapia antivirale, somministrata alla gestante, nel corso della gravidanza, in quanto l'utilizzo di tali farmaci costituisce “ un terreno ancora gravido di incognite”.
Ai genitori di in qualità di legali rappresentanti della minore, deve CP_3
essere riconosciuto, pertanto, il danno differenziale, risultante dalla monetizzazione dell'invalidità complessiva ( 65%) e di quella che si sarebbe comunque prodotta a causa dell'infezione del feto ( 60%).
Il primo giudice riconosceva altresì il danno morale sicchè, in difetto di censura, nell'applicare le tabelle di Milano vigenti ( anno 2024) si terrà conto pagina 19 di 27 del valore punto comprensivo sia del danno biologico che del danno morale.
Danno biologico 65% in persona di 1 anno di vita = euro 852.426
Danno Biologico 60 % in persona di 1 anno di vita = euro 754.722
Il danno differenziale da riconoscere in favore di ( comprensivo CP_3
del danno biologico e del danno morale) è quindi pari a euro 97.704.
Trattandosi di debito di valore, sulla somma predetta, devalutata all'epoca della nascita e via via rivalutata anno per anno, sono dovuti gli interessi legali.
Quanto alla cd. personalizzazione del danno biologico, il primo giudice non la riconosceva argomentando che non fossero state allegate né provate conseguenze ulteriori rispetto alla generalità di persone afflitte dalla steSS
patologia.
Tale affermazione non ha formato oggetto di censura da parte degli appellanti i quali si sono limitati a dedurre circostanze del tutto irrilevanti ai fini del riconoscimento della personalizzazione.
In relazione alla domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla minore, il primo giudice la rigettava sul presupposto che la modesta percentuale di aggravamento addebitabile ai convenuti/appellati “ non era idonea ad incidere in maniera significativa sulla capacità lavorativa che avrà in futuro”. CP_3
Le conclusioni cui perviene il tribunale, pur condivisibili, necessitano di essere pagina 20 di 27 chiarite.
In una siffatta situazione di concorrenza di cause – l'una ascrivibile ad un fattore naturale (contrazione da parte del feto dell'infezione da CMV) e l'altra ascrivibile alla condotta umana (errata interpretazione degli esami di laboratorio) l'autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri della causalità
materiale, di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano stati concausati anche da un evento naturale, il quale può invece rilevare ai fini della stima del danno, ossia sul piano della causalità giuridica (Cass. n.
15991/2011; Cass. n. 24204/2014; Cass. n. 27524/2017; Cass. n. 5632/2023;
Cass. n. 6122/2023).
Pertanto, considerato che, in base alla regola del “ più probabile che non” si è
accertato che la condotta doverosa del medico, se fosse stata compiuta,
avrebbe determinato soltanto una modestissima riduzione dei postumi permanenti, si deve concludere che la gravissima invalidità che avrebbe connotato la minore, per il solo fatto dell'infezione contratta prima della nascita, ( 60%), era già di per sé idonea ad elidere la sua capacità di produrre reddito, senza che quest'ultima poSS essere ascritta alla condotta degli appellati.
Il secondo e il quinto motivo possono essere esaminati congiuntamente in quanto entrambi afferenti al danno subito dai genitori di a causa CP_3
della non corretta informazione.
pagina 21 di 27 Il primo giudice non riconosceva il cd. danno da nascita indesiderata in quanto le motivazioni che avevano indotto la coppia ad interrompere una gravidanza,
antecedente alla nascita di non erano mai state palesate. CP_3
Nel caso di specie, poiché la condotta negligente del sanitario si colloca entro il 90° giorno dall'inizio della gravidanza, a norma di legge ( legge n.
194/1978), l'interruzione della gravidanza era possibile a condizione che la gestante “ accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione al suo stato di salute o alle sue condizioni economiche o sociali o familiari o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepimento”
Era pertanto onere di parte appellante provare in giudizio, innanzitutto, che l'omeSS informazione sulle possibili anomalie del feto, in seguito alla contrazione di infezione da CMV, avrebbe comportato un serio pericolo per la salute anche psichica della gestante laddove con il termine “malattia psichica”
non si intende un mero disagio o scoramento, ma una vera e propria patologia di rilevo psichiatrico, medicalmente accertabile.
Ha infatti chiarito la Suprema Corte che “ non ogni pericolo per la salute fisica o psichica della donna è rilevante, tanto da assimilarlo ad ogni forma di danno biologico ( tra cui lo stress, l'affaticamento o lo stesso danno alla vita di relazione compromeSS), ma solo quello che abbia carattere patologico pagina 22 di 27 grave per la salute fisica o psichica della donne steSS in quanto la legge n.
194/1978 fa riferimento ad un concetto di salute ristretto, espresso in termini negativi, come assenza di malattia” ( Cass. n. 12195/1998).
In secondo luogo, era onere di parte attrice, odierna appellante, dimostrare che la gestante, se correttamente informata, avrebbe scelto di abortire.
Nel caso di specie, nessuna allegazione e tanto meno prova è stata fornita da parte attrice/appellante del primo dei presupposti sopra indicati sicchè per ciò
solo la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.
Gli attori/appellanti formulavano altresì domanda di condanna dei convenuti/appellati al risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione in quanto l'omeSS informazione circa le possibile anomalie del feto aveva irrimediabilmente compromesso la possibilità che essi si preparassero anche psicologicamente ad accogliere in famiglia un bambino con gravi patologie;
domanda sulla quale il primo giudice non si pronunciava.
La censura è fondata.
Con eSS viene dedotta la violazione del diritto dei genitori ad essere informati, non in funzione dell'esercizio del diritto di autodeterminarsi in ordine alla scelta abortiva spettante alla madre, ma in vista della predisposizione ad affrontare consapevolmente l'evento doloroso della nascita malformata.
Viene, dunque, posta in evidenza la rilevanza autonoma dell'informazione, pagina 23 di 27 non in quanto strumentale ad orientare la scelta abortiva, ma in quanto idonea ex se a consentire di evitare o mitigare la sofferenza conseguente al detto evento, ad es., mediante il tempestivo ricorso ad una terapia psicologica o la tempestiva organizzazione della vita in modo compatibile con le future esigenze del figlio o anche, semplicemente, attraverso la preventiva acquisizione della consapevolezza della prossima nascita di un figlio malformato, in modo da prepararsi tempestivamente ad eSS.
La Suprema Corte ha più volte affermato (v. Cass. 26/06/2019, n. 16892;
Cass. 26/05/2020, n. 9706; Cass. 31/01/2023, n. 2798) che dalla lesione, sotto tale profilo, del diritto all'informazione, possono derivare alla gestante (e possono essere accertate anche presuntivamente) conseguenze dannose non patrimoniali risarcibili, se non sotto il profilo esteriore dinamico- relazionale,
quanto meno sotto il profilo della sofferenza interiore, dovendo presumersi che la possibilità, conseguente alla corretta informazione, di predisporsi ad affrontare consapevolmente le conseguenze di un evento particolarmente gravoso sul piano psicologico oltre che materiale, consenta con ogni evidenza di evitare o, almeno, di limitare la sofferenza ad esso conseguente, la quale è
tanto più intensa quanto più inattesa a causa dell'omeSS informazione
(Cass.16967/2024).
Sulla base delle Tabelle di Milano vigenti ( anno 2024) tale voce di danno viene liquidata, per ciascun genitore ed in via equitativa, in euro 20.000, in pagina 24 di 27 ragione dei postumi permanenti residuati in capo a alla grave sofferenza CP_3
interiore risentita da entrambi i genitori per aver dato alla luce una figlia con gravi disabilità sia fisiche che intellettive e della gravità della condotta del sanitario che per nulla ha avvisato i genitori delle possibile conseguenze dell'infezione del feto da CMV.
Trattandosi di debito di valore, sulla somma, devalutata all'epoca dell'omeSS
informazione e via via rivalutata anno per anno, vanno corrisposti gli interessi legali.
Quanto al danno da compromissione del rapporto parentale, subito sia dai genitori di che dal fratello, valgono le stesse considerazioni svolte con CP_3
riguardo al mancato riconoscimento del danno per la perdita della capacità di guadagno della minore.
Ed, invero, anche a prescindere dalla condotta umana ( errata interpretazione dei dati di laboratorio), i postumi permanenti che, comunque, sarebbero residuati in conseguenza della contrazione dell'infezione da CMV avrebbero,
comunque, determinato uno sconvolgimento delle esistenze di tutti i componenti della famiglia e una gravissima sofferenza.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite vengono compensate per ¼ e la struttura sanitaria e il sanitario vanno condannati in solido a rifondere in favore degli attori i restanti 3/4 delle spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano in base al criterio del decisum, per l'intero,
pagina 25 di 27 per il primo grado in complessivi euro 14.103 ( di cui euro 2.552 per la fase di studio, euro 1.628 per la fase introduttiva, euro 5.670 per la fase istruttoria e euro 4.253 per la fase decisoria) oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per questo grado di giudizio in complessivi euro 8.433 ( di cui euro
2.552 per la fase di studio, euro 1.628 per la fase introduttiva e euro 4.253 per la fase decisoria) oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in parziale riforma della sentenza gravata, condanna gli appellati, in solido, a pagare in favore di rappresentata ex lege dai suoi genitori, la CP_3
somma di euro 97.704 oltre interessi legali da calcolarsi come in parte motiva;
condanna gli appellati in solido a pagare in favore dei genitori di CP_3
la somma di euro 20.000, ciascuno, oltre interessi legali da calcolarsi come in parte motiva;
compensa per ¼ le spese di entrambi i gradi del giudizio e condanna i convenuti in solido a rifondere in favore degli appellanti i ¾ delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in parte motiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17 luglio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele pagina 26 di 27 IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 27 di 27
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1134/22 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
02/04/2025 promoSS
d a
OGGETTO:
e in proprio e in qualità di legali CP_1 CP_2
Responsabilità rappresentanti di e rappresentati e difesi CP_3 CP_4 professionale dall'avv. PIAZZA MASSIMO e dall'avv. PICCINELLI FABIO
( ) VIA DELLA CONCILIAZIONE 19 46100 C.F._1
MANTOVA; ( ) VIA DELLA Parte_1 C.F._2
CONCILIAZIONE 19 46100 MANTOVA;
elettivamente domiciliati in VIA
FERRAMOLA 1/A 25121 BRESCIA presso il difensore avv. PIAZZA
MASSIMO, come da procura allegata all'atto di citazione d'appello pagina 1 di 27
APPELLANTI
c o n t r o
Controparte_5
, rappresentata e difesa dall'avv. GHIDOTTI CHIARA
[...]
e dall'avv. PULICA ANNALISA ( ) LAGO PAIOLO C.F._3
10 46100 MANTOVA;
elettivamente domiciliata in VIA SOLFERINO 59
25121 BRESCIA presso il difensore avv. GHIDOTTI CHIARA, come da procura allegata
APPELLATA
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. LOMBONI Controparte_6
GIUSEPPE elettivamente domiciliata in PIAZZA EMILIA 7 20129 MILANO
presso il difensore avv. LOMBONI GIUSEPPE, come da procura allegata
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova n. 409/22.
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“1) i) In via principale - accertare e dichiarare nel migliore dei modi la responsabilità della D.SS e/o gli autori dei fatti Controparte_6 pagina 2 di 27 colposi meglio descritti nella narrativa che precede in quest'atto, e/o gli autori delle omissioni colpose meglio descritte nella narrativa che precede in quest'atto, nonché dell' in persona del l.r.p.t., per la Controparte_5
causazione dei danni tutti occorsi agli attori in conseguenza dei fatti de quibus, eventi e danni meglio descritti nella narrativa che precede in quest'atto; - per l'effetto, condannare – rebus sic stantibus - nel migliore dei modi la D.SS e/o gli autori dei fatti colposi meglio Controparte_6
descritti nella narrativa che precede in quest'atto, e/o gli autori delle omissioni colpose meglio descritte nella narrativa che precede in quest'atto,
nonché l' di Mantova, in persona del l.r.p.t., in solido tra loro, a CP_5
corrispondere ai Sigg.ri e in proprio e in qualità CP_2 CP_1
di soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sui minori e CP_3 CP_4
la somma di € 1.447.609,68 oltre alle spese tutte sostenute e da
[...]
sostenersi in favore di , al danno da lucro ceSSnte da liquidarsi in CP_3
favore della madre e al danno da invalidità temporanea da liquidarsi in favore della minore da quantificarsi in corso di giudizio o la CP_3
diversa somma che sarà determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia,
a titolo di risarcimento dei danni anzidetti, meglio descritti nella narrativa che precede in quest'atto, oltre a rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi e/o moratori dal 06.01.2012 e sino al saldo effettivo, da calcolarsi come supra 11, per tutti i motivi in fatto e in diritto che precedono nella narrativa di cui intra.ii) In via subordinata - accertare e dichiarare la pagina 3 di 27 Dott. e/o gli autori dei fatti colposi meglio descritti Controparte_6
nella narrativa che precede in quest'atto, e/o gli autori delle omissioni colpose meglio descritte nella narrativa che precede in quest'atto, nonché
l' , in persona del l.r.p.t., responsabili per la causazione dei Controparte_5
danni tutti occorsi in conseguenza dei fatti de quibus, eventi e danni meglio descritti nella narrativa che precede in quest'atto, nella rispettiva misura che sarà accertata in giudizio o ritenuta di giustizia;
- per l'effetto, condannare -
rebus sic stantibus - la Dott. e/o autore/i dei fatti Controparte_6
colposi meglio descritti nella narrativa che precede in quest'atto, e/o autore/i delle omissioni colpose meglio descritte nella narrativa che precede in quest'atto, nonché l' , nonché l' , in persona Controparte_5 Controparte_5
del l.r.p.t., ciascuno in misura proporzionale al grado di responsabilità che il
Tribunale adito riconoscerà in capo agli stessi nella causazione dei danni subiti in conseguenza dei fatti de quibus, a corrispondere ai Sigg.ri CP_2
e in proprio e in qualità di genitori esercenti la
[...] CP_1
responsabilità genitoriale sui minori e la somma di € CP_3 CP_4
1.447.609,68 o la diversa somma che sarà determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni anzidetti, oltre a rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi e/o moratori dal
06.01.2012 e sino al saldo effettivo, da calcolarsi come supra, per tutti i motivi in fatto e in diritto che precedono nella narrativa di cui intra. 2) i) In
via principale - accertare e dichiarare la Dott. e/o gli Controparte_6
pagina 4 di 27 autori dei fatti colposi meglio descritti nella narrativa che precede in quest'atto, e/o gli autori delle omissioni colpose meglio descritte nella narrativa che precede in quest'atto, nonché l' di Mantova, in persona del CP_5
l.r.p.t., a titolo di responsabilità contrattuale e/o di responsabilità aquiliana e/o da contatto sociale, per la causazione dei danni tutti, patrimoniali e non,
meglio descritti nella narrativa che precede in quest'atto, subiti dalla Sig.ra in conseguenza di quanto occorso alla di lei figlia CP_2 CP_3
nata il [...] presso l'Ospedale Carlo Poma (MN); - per l'effetto,
condannare - rebus sic stantibus - la Dott. e/o gli Controparte_6
autori dei fatti colposi meglio descritti nella narrativa che precede in quest'atto, e/o gli autori delle omissioni colpose meglio descritte nella narrativa che precede in quest'atto, nonché l' di Mantova, in persona del CP_5
l.r.p.t., in solido tra loro, a corrispondere alla Sig.ra la somma CP_2
di € 250.000,00 oltre al danno all'attività lavorativa, anche in termini di perdita di chances, subito dalla steSS da quantificarsi in corso di giudizio o la diversa somma che sarà determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni anzidetti, oltre a rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi e/o moratori dal 06.01.2012 e sino al saldo effettivo, da calcolarsi come supra, per tutti i motivi in fatto e in diritto che precedono nella narrativa di cui intra. ii) In subordine - accertare e dichiarare la Dott. e/o gli autori dei fatti colposi Controparte_6
meglio descritti nella narrativa che precede in quest'atto, e/o gli autori delle pagina 5 di 27 omissioni colpose meglio descritte nella narrativa che precede in quest'atto,
nonché l' di Mantova, in persona del l.r.p.t., a titolo di responsabilità CP_5
contrattuale e/o di responsabilità aquiliana e/o da contatto sociale, per la causazione dei danni tutti, patrimoniali e non, meglio descritti nella premeSS
che precede nel presente atto, subiti dalla Sig.ra in conseguenza CP_2
di quanto occorso alla di lei figlia nata il [...] presso CP_3
l'Ospedale Carlo Poma (MN), nella rispettiva misura che sarà accertata in giudizio o ritenuta di giustizia;
- per l'effetto, condannare - rebus sic stantibus
- la Dott. e/o gli autori dei fatti colposi meglio descritti Controparte_6
nella narrativa che precede in quest'atto, e/o gli autori delle omissioni colpose meglio descritte nella narrativa che precede in quest'atto, nonché
l' di Mantova, in persona del l.r.p.t., a corrispondere alla Sig.ra CP_5 CP_2
la somma di €250.000,00 oltre al danno all'attività lavorativa, anche in
[...]
termini di perdita di chances, subito dalla steSS da quantificarsi in corso di giudizio, ciascuno in misura proporzionale al grado di responsabilità che il
Tribunale adito riconoscerà in capo agli stessi o la diversa somma che sarà
determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni anzidetti, oltre a rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi e/o moratori dal 06.01.2012 e sino al saldo effettivo, da calcolarsi come supra, per tutti i motivi in fatto e in diritto che precedono nella narrativa di cui intra. 3) i) In via principale - accertare e dichiarare la
Dott. e/o gli autori dei fatti colposi meglio descritti Controparte_6
pagina 6 di 27 nella narrativa che precede in quest'atto, e/o gli autori delle omissioni colpose meglio descritte nella narrativa che precede in quest'atto, nonché
l' di Mantova, in persona del l.r.p.t., a titolo di responsabilità CP_5
contrattuale e/o di responsabilità aquiliana e/o da contatto sociale, per la causazione dei danni tutti, patrimoniali e non, meglio descritti nella narrativa che precede in quest'atto, subiti dal Sig. in conseguenza di CP_1
quanto occorso alla di lui figlia nata il [...] presso CP_3
l'Ospedale Carlo Poma (MN); - per l'effetto - rebus sic stantibus -condannare la Dott. e/o gli autori dei fatti colposi meglio descritti Controparte_6
nella narrativa che precede in quest'atto, e/o gli autori delle omissioni colpose meglio descritte nella narrativa che precede in quest'atto, nonché
l' di Mantova, in persona del l.r.p.t., in solido tra loro, a corrispondere CP_5
al Sig. la somma di € 250.000,00 o la diversa somma che sarà CP_1
determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni anzidetti, oltre a rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi e/o moratori dal 06.01.2012 e sino al saldo effettivo, da calcolarsi come supra, per tutti i motivi in fatto e in diritto che precedono nella narrativa di cui intra. ii) In subordine - accertare e dichiarare la Dott.
e/o gli autori dei fatti colposi meglio descritti nella Controparte_6
narrativa che precede in quest'atto, e/o gli autori delle omissioni colpose meglio descritte nella narrativa che precede in quest'atto, nonché l' di CP_5
Mantova, in persona del l.r.p.t., a titolo di responsabilità contrattuale e/o di pagina 7 di 27 responsabilità aquiliana e/o da contatto sociale, per la causazione dei danni tutti, patrimoniali e non, meglio descritti nella premeSS che precede nel presente atto, subiti dal Sig. in conseguenza di quanto occorso CP_1
alla di lui figlia nata il [...] presso l'Ospedale Carlo Poma CP_3
(MN), nella rispettiva misura che sarà accertata in giudizio o ritenuta di giustizia;
- per l'effetto, condannare - rebus sic stantibus - la Dott.
[...]
e/o gli autori dei fatti colposi meglio descritti nella narrativa Controparte_6
che precede in quest'atto, e/o gli autori delle omissioni colpose meglio descritte nella narrativa che precede in quest'atto, nonchél'ASST di Mantova,
in persona del l.r.p.t., a corrispondere al Sig. la somma di CP_1
€250.000,00 ciascuno in misura proporzionale al grado di responsabilità che il Tribunale adito riconoscerà in capo agli stessi o la diversa somma che sarà
determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi e/o moratori dal 06.01.2012 e sino al saldo effettivo, da calcolarsi come supra, per tutti i motivi in fatto e in diritto che precedono nella narrativa di cui intra. 4) i) In via principale - accertare e dichiarare la Dott. e/o gli autori dei fatti colposi Controparte_6
meglio descritti nella narrativa che precede in quest'atto, e/o gli autori delle omissioni colpose meglio descritte nella narrativa che precede in quest'atto,
nonché l' di Mantova, in persona del l.r.p.t., a titolo di responsabilità CP_5
contrattuale e/o di responsabilità aquiliana e/o da contatto sociale, per la causazione dei danni tutti, patrimoniali e non, meglio descritti nella narrativa pagina 8 di 27 che precede in quest'atto, subiti dal minore in conseguenza di CP_4
quanto occorso alla di lui sorella nata il [...] presso CP_3
l'Ospedale Carlo Poma (MN); - per l'effetto, condannare - rebus sic stantibus
- la Dott. e/o gli autori dei fatti colposi meglio descritti Controparte_6
nella narrativa che precede in quest'atto, e/o gli autori delle omissioni colpose meglio descritte nella narrativa che precede in quest'atto, nonché
l' di Mantova, in persona del l.r.p.t., in solido tra loro, a corrispondere CP_5
ai Sigg. e , in qualità di soggetti esercenti la CP_1 CP_2
responsabilità genitoriale sul predetto minore, la somma di € 100.000,00 o la diversa somma che sarà determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia,
a titolo di risarcimento dei danni anzidetti, oltre a rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi e/o moratori dal 06.01.2012 e sino al saldo effettivo, da calcolarsi come supra, per tutti i motivi in fatto e in diritto che precedono nella narrativa di cui intra. ii) In subordine - accertare e dichiarare la Dott. e/o gli autori dei fatti colposi Controparte_6
meglio descritti nella narrativa che precede in quest'atto, e/o gli autori delle omissioni colpose meglio descritte nella narrativa che precede in quest'atto,
nonché l' di Mantova, in persona del l.r.p.t., a titolo di responsabilità CP_5
contrattuale e/o di responsabilità aquiliana e/o da contatto sociale, per la causazione dei danni tutti, patrimoniali e non, meglio descritti nella premeSS
che precede nel presente atto, subiti dal minore in conseguenza CP_4
di quanto occorso alla di lui sorella CP_3
pagina 9 di 27 nata il [...] presso l'Ospedale Carlo Poma (MN), nella rispettiva misura che sarà accertata in giudizio o ritenuta di giustizia;
- per l'effetto,
condannare - rebus sic stantibus - la Dott. e/o gli Controparte_6
autori dei fatti colposi meglio descritti nella narrativa che precede in quest'atto, e/o gli autori delle omissioni colpose meglio descritte nella narrativa che precede in quest'atto, nonchél'ASST di Mantova, in persona del l.r.p.t., a corrispondere ai Sigg. e , in qualità di CP_1 CP_2
soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sul predetto minore, la somma di €100.000,00 ciascuno in misura proporzionale al grado di responsabilità
che il Tribunale adito riconoscerà in capo agli stessi o la diversa somma che sarà determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni anzidetti, oltre a rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi e/o moratori dal 06.01.2012 e sino al saldo effettivo, da calcolarsi come supra, per tutti i motivi in fatto e in diritto che precedono nella narrativa di cui intra. 5) i) In via principale - accertare e dichiarare la
Dott. e/o gli autori dei fatti colposi meglio descritti Controparte_6
nella narrativa che precede in quest'atto, e/o gli autori delle omissioni colpose meglio descritte nella narrativa che precede in quest'atto, nonché
l' di Mantova, in persona del l.r.p.t., a titolo di responsabilità CP_5
contrattuale e/o di responsabilità aquiliana e/o da contatto sociale, per la causazione dei danni tutti, patrimoniali e non, meglio descritti nella narrativa che precede in quest'atto, subiti dalla minore nata il [...] CP_3
pagina 10 di 27 presso l'Ospedale Carlo Poma (MN) in conseguenza del sinistro occorsole;
-
per l'effetto, condannare - rebus sic stantibus - la Dott. Controparte_6
e/o gli autori dei fatti colposi meglio descritti nella narrativa che precede in quest'atto, e/o gli autori delle omissioni colpose meglio descritte nella narrativa che precede in quest'atto, nonché l' di Mantova, in persona del CP_5
l.r.p.t., in solido tra loro, a corrispondere ai Sigg. e CP_1 CP_2
, in qualità di soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sulla
[...]
predetta minore, la somma di € 847.609,68 oltre al danno da invalidità
temporanea da quantificarsi in corso di giudizio o la diversa somma che sarà
determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni anzidetti, oltre a rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi e/o moratori dal 06.01.2012 e sino al saldo effettivo, da calcolarsi come supra, per tutti i motivi in fatto e in diritto che precedono nella narrativa di cui intra. ii) In subordine - accertare e dichiarare la Dott.
e/o autori dei fatti colposi meglio descritti nella Controparte_6
narrativa che precede in quest'atto, e/o gli autori delle omissioni colpose meglio descritte nella narrativa che precede in quest'atto, nonché l' di CP_5
Mantova, in persona del l.r.p.t., per responsabilità contrattuale e/o per responsabilità aquiliana e/o da contatto sociale, per la causazione dei danni tutti, patrimoniali e non, meglio descritti nella premeSS che precede nel presente atto, subiti dalla minore nata il [...] presso CP_3
l'Ospedale Carlo Poma (MN), in conseguenza di quanto occorsole, nella pagina 11 di 27 rispettiva misura che sarà accertata in giudizio o ritenuta di giustizia;
- per l'effetto, condannare - rebus sic stantibus - la Dott. e/o Controparte_6
gli autori dei fatti colposi meglio descritti nella narrativa che precede in quest'atto, e/o gli autori delle omissioni colpose meglio descritte nella narrativa che precede in quest'atto, nonché l' di Mantova, in persona del CP_5
l.r.p.t., ai Sigg. e , in qualità di soggetti esercenti la CP_1 CP_2
responsabilità genitoriale sulla predetta minore, la somma di € 847.609,68
oltre al danno da invalidità temporanea da quantificarsi in corso di giudizio,
ciascuno in misura proporzionale al grado di responsabilità che il Tribunale
adito riconoscerà in capo agli stessi o la diversa somma che sarà determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni anzidetti, oltre a rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi e/o moratori dal 06.01.2012 e sino al saldo effettivo, da calcolarsi come supra,
per tutti i motivi in fatto e in diritto che precedono nella narrativa di cui intra.
6) In ogni caso, condannarsi - rebus sic stantibus - i convenuti, e/o gli autori dei fatti colposi meglio descritti nella narrativa che precede in quest'atto, e/o gli autori delle omissioni colpose meglio descritte nella narrativa che precede in quest'atto in solido tra loro e/o ciascuno in misura proporzionale al grado di responsabilità che il Tribunale adito riconoscerà in capo agli stessi, a titolo di responsabilità contrattuale e/o di responsabilità aquiliana e/o da contatto sociale, al rimborso delle spese mediche e di qualsivoglia altro genere e/o natura che i genitori e hanno sostenuto e stanno CP_1 CP_2
pagina 12 di 27 sostenendo per la minore in conseguenza degli eventi de quibus, CP_3
da quantificarsi nel corso del presente giudizio, oltre a rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi e/o moratori a far data da ogni spesa e sino al saldo effettivo, da calcolarsi come supra, per tutti i motivi in fatto e in diritto che precedono nella narrativa di cui intra.
7) In ogni caso, Si chiede che i convenuti sia condannati alla rifusione delle spese e competenze legali, di CTU e di CTP. B) Voglia l'adita Corte IN VIA
ISTRUTTORIA: I) disporre un'integrazione della CTU “
Dell'appellata CP_5
“Nel merito, rigettare l'appello proposto, confermando la sentenza n.
409/2022 emeSS dal Tribunale di Mantova, rigettando tutte le richieste dell'appellante perché infondate in fatto ed in diritto e/o inammissibili;
- in subordine, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza appellata,
ridimensionare le pretese avversarie, contenendo il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nella misura del giusto e del provato,
strettamente proporzionale al grado di responsabilità e ai reali danni subiti,
anche in applicazione dei criteri di cui alla legge 189/2012 e alla L. 24/2017,
escludendo duplicazioni delle voci di danno, in ogni caso, ai sensi dell'art. 1225 c.c., escludere dal risarcimento danni non prevedibili all'epoca in cui sarebbe sorta l'obbligazione e detrarre dallo stesso risarcimenti, indennizzi e indennità ricevuti e/o spettanti per le lesioni riportate dalla danneggiata.In
ogni caso, respingere le domande di rimborso delle spese e dei compensi di pagina 13 di 27 avvocato con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, ci si oppone alle richieste istruttorie formulate da controparte per i motivi già
esposti nel presente atto.Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizi”
Dell'appellata Controparte_6
“Nel merito ed in via principale- previa ogni declaratoria del caso, ivi compresa quella di inammissibilità delle domande nuove formulate per la prima volta nella presente Sede, respingere la domanda degli appellanti poiché infondata sia in fatto che in diritto, confermando quanto deciso nella sentenza n. 409/2022 del Tribunale di Mantova;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di riforma, anche solo parziale, della statuizione impugnata,
liquidarsi il danno negli stretti limiti del giusto e provato, in ossequio alle risultanze istruttorie. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze per ambo i gradi di giudizio. In via istruttoria Ci si oppone alle richieste istruttorie formulate dalla controparte per i motivi analiticamente esposti nel presente atto”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 409/22 il tribunale di Mantova accertava la condotta negligente della dott.SS , all'epoca dei fatti dirigente Controparte_6
medico dell'Ospedale Carlo Poma di Mantova, consistita nell'aver sottovalutato, nelle prime settimane di gestazione della signora , CP_2
pagina 14 di 27 le risultanze degli esami di laboratorio e nell'aver omesso approfondimenti diagnostici volti ad accertare la possibilità che il feto fosse stato infettato da
ME ( di seguito CMV); condotta che aveva determinato un aggravamento del 5% delle patologie di cui alla nascita era risultata affetta
( ipoacusia bilaterale, lieve deficit cognitivo, episodi epilettici); CP_3
tenuto conto che i postumi permanenti riportati dalla minore erano stati quantificati nella misura del 30%, condannava il sanitario e l' ente ospedaliero, in solido, a risarcire in favore della minore la somma di euro
93.860, a titolo di danno biologico differenziale.
In considerazione della modesta incidenza ( 5%) della condotta colposa dei sanitari nell'aggravamento dei postumi permanenti complessivamente riportati
( 30%), il tribunale respingeva le domande di risarcimento del danno da compromissione del rapporto parentale subito dai genitori e dal fratello di nonché la domanda proposta da di condanna al CP_3 Controparte_2
risarcimento del danno patrimoniale per la perdita parziale dell'attività
lavorativa nonché quella, proposta da entrambi i genitori, di risarcimento del danno patrimoniale consistente nei maggiori esborsi sostenuti per crescere una figlia disabile.
Quanto alla domanda di condanna al risarcimento dei danni da nascita indesiderata, proposta da entrambi i genitori, il tribunale la respingeva, in mancanza di prova che, in caso di corretta informazione, i genitori di CP_3
pagina 15 di 27 sarebbero ricorsi all'interruzione volontaria di gravidanza ritenendo a tal fine irrilevante che prima della nascita di la sig.ra avesse già CP_3 CP_2
interrotto una gravidanza, non essendo note le cause di tale decisione.
La domanda di risarcimento del danno patrimoniale, per compromissione o perdita della capacità lavorativa subito dalla minore, veniva respinta ritenendo il primo giudice che la misura dell'aggravamento non era idonea ad incidere sulla capacità di produrre reddito.
La sentenza è stata gravata dai genitori, anche in rappresentanza legale dei figli minori e . CP_3 CP_4
Gli appellati hanno chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 2 aprile 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il tribunale aveva determinato nella misura del 5% l'aggravamento delle patologie conseguite alla mancanza di cure tempestive sia durante la gravidanza che nell'immediatezza della nascita, assumendo che tale conclusione poggiava sulla premeSS, errata e contrastante con le risultanze della CTU, secondo cui, nel corso della gravidanza, non sarebbe stato possibile praticare alcuna cura volta ad evitare il sorgere dell'infezione da
CMV o ad eliminarne gli effetti.
pagina 16 di 27 Assumono che, poiché la responsabilità era insorta nel momento in cui i sintomi dell'infezione da CMV si erano manifestati, il medico e la struttura sanitaria dovevano rispondere integralmente del danno subito dalla minore.
Con il secondo motivo censurano il rigetto della domanda risarcitoria per nascita indesiderata nonostante la prova che, prima della nascita di la CP_3
madre era ricorsa all'interruzione volontaria di gravidanza e nonostante le chiare dichiarazioni della teste Tes_1
Evidenziano, inoltre, che il tribunale non aveva considerato un'altra conseguenza dell'omeSS informazione ossia il fatto che i genitori avrebbero potuto prepararsi psicologicamente e anche materialmente alla nascita di un bambino con gravi patologie
Con il terzo motivo censurano il mancato riconoscimento della cd.
personalizzazione del danno biologico riconosciuto in capo alla minore nonostante quest'ultima fosse inserita in un contesto famigliare stabile e connotato da un discreto grado di benessere e, pertanto, fosse dotata di
“potenzialità di crescita e di chance di riuscita” nonchè il mancato riconoscimento del danno patrimoniale benchè la patologia di cui la minore era portatrice avrebbe comportato l'accesso a posizioni lavorative meno gratificanti economicamente rispetto a quelle cui avrebbe potuto ambire.
Con il quarto motivo censurano il rigetto della domanda risarcitoria per la compromissione del danno da perdita del rapporto parentale in ragione della pagina 17 di 27 percentuale di aggravamento della patologia.
Con il quinto motivo censurano il mancato riconoscimento del danno da omesso consenso informato, per non essere stati informati, una volta effettuati gli esami ematici, delle possibili conseguenze dell'infezione da CMV.
Con il sesto motivo si dolgono della parziale compensazione delle spese, pur non sussistendo il presupposto della reciproca soccombenza.
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Il primo ed il terzo motivo, entrambi afferenti il danno non patrimoniale e patrimoniale subito dalla minore possono essere esaminati CP_3
congiuntamente.
In questo grado di giudizio si è proceduto all'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare il consolidamento dei postumi permanenti residuati in capo a sia in ragione della CP_3
documentazione prodotta da parte appellante, formatasi successivamente alla sentenza gravata, che della risalenza della prima relazione peritale ( anno
2018).
Ciò premesso e considerato che i postumi permanenti residuati sono stati quantificati, in questo grado di giudizio, nella misura del 65% ( più che doppia rispetto a quella quantificata nella precedente relazione peritale), al sanitario e alla struttura sanitaria detti postumi non possono essere ascritti nella loro integrità, non essendo da loro dipesa la contrazione da parte del feto pagina 18 di 27 dell'infezione da CMV e le conseguenze invalidanti che da tale infezione sarebbero comunque residuate.
Sotto il profilo risarcitorio, agli appellati va ricondotto il solo aggravamento della patologia complessiva residuata e ciò a prescindere dalla collocazione temporale della condotta negligente del sanitario, pacificamente, risalente al momento in cui gli esami ematici non furono correttamente interpretati.
Nella relazione integrativa datata 25 marzo 2011, il Ctu accertava, infatti, che qualora la possibile infezione del feto da parte di CMV non fosse stata sottovalutata e, di conseguenza, fosse stata “ presa in carico” in modo CP_3
adeguato fin dalla nascita e non dopo 17 mesi “si sarebbe potuto ottenere una riduzione di alcuni punti percentuali … nell'ordine almeno del 5% del danno biologico complessivamente residuato”, mentre non altrettanta efficacia avrebbe potuto avere la terapia antivirale, somministrata alla gestante, nel corso della gravidanza, in quanto l'utilizzo di tali farmaci costituisce “ un terreno ancora gravido di incognite”.
Ai genitori di in qualità di legali rappresentanti della minore, deve CP_3
essere riconosciuto, pertanto, il danno differenziale, risultante dalla monetizzazione dell'invalidità complessiva ( 65%) e di quella che si sarebbe comunque prodotta a causa dell'infezione del feto ( 60%).
Il primo giudice riconosceva altresì il danno morale sicchè, in difetto di censura, nell'applicare le tabelle di Milano vigenti ( anno 2024) si terrà conto pagina 19 di 27 del valore punto comprensivo sia del danno biologico che del danno morale.
Danno biologico 65% in persona di 1 anno di vita = euro 852.426
Danno Biologico 60 % in persona di 1 anno di vita = euro 754.722
Il danno differenziale da riconoscere in favore di ( comprensivo CP_3
del danno biologico e del danno morale) è quindi pari a euro 97.704.
Trattandosi di debito di valore, sulla somma predetta, devalutata all'epoca della nascita e via via rivalutata anno per anno, sono dovuti gli interessi legali.
Quanto alla cd. personalizzazione del danno biologico, il primo giudice non la riconosceva argomentando che non fossero state allegate né provate conseguenze ulteriori rispetto alla generalità di persone afflitte dalla steSS
patologia.
Tale affermazione non ha formato oggetto di censura da parte degli appellanti i quali si sono limitati a dedurre circostanze del tutto irrilevanti ai fini del riconoscimento della personalizzazione.
In relazione alla domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla minore, il primo giudice la rigettava sul presupposto che la modesta percentuale di aggravamento addebitabile ai convenuti/appellati “ non era idonea ad incidere in maniera significativa sulla capacità lavorativa che avrà in futuro”. CP_3
Le conclusioni cui perviene il tribunale, pur condivisibili, necessitano di essere pagina 20 di 27 chiarite.
In una siffatta situazione di concorrenza di cause – l'una ascrivibile ad un fattore naturale (contrazione da parte del feto dell'infezione da CMV) e l'altra ascrivibile alla condotta umana (errata interpretazione degli esami di laboratorio) l'autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri della causalità
materiale, di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano stati concausati anche da un evento naturale, il quale può invece rilevare ai fini della stima del danno, ossia sul piano della causalità giuridica (Cass. n.
15991/2011; Cass. n. 24204/2014; Cass. n. 27524/2017; Cass. n. 5632/2023;
Cass. n. 6122/2023).
Pertanto, considerato che, in base alla regola del “ più probabile che non” si è
accertato che la condotta doverosa del medico, se fosse stata compiuta,
avrebbe determinato soltanto una modestissima riduzione dei postumi permanenti, si deve concludere che la gravissima invalidità che avrebbe connotato la minore, per il solo fatto dell'infezione contratta prima della nascita, ( 60%), era già di per sé idonea ad elidere la sua capacità di produrre reddito, senza che quest'ultima poSS essere ascritta alla condotta degli appellati.
Il secondo e il quinto motivo possono essere esaminati congiuntamente in quanto entrambi afferenti al danno subito dai genitori di a causa CP_3
della non corretta informazione.
pagina 21 di 27 Il primo giudice non riconosceva il cd. danno da nascita indesiderata in quanto le motivazioni che avevano indotto la coppia ad interrompere una gravidanza,
antecedente alla nascita di non erano mai state palesate. CP_3
Nel caso di specie, poiché la condotta negligente del sanitario si colloca entro il 90° giorno dall'inizio della gravidanza, a norma di legge ( legge n.
194/1978), l'interruzione della gravidanza era possibile a condizione che la gestante “ accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione al suo stato di salute o alle sue condizioni economiche o sociali o familiari o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepimento”
Era pertanto onere di parte appellante provare in giudizio, innanzitutto, che l'omeSS informazione sulle possibili anomalie del feto, in seguito alla contrazione di infezione da CMV, avrebbe comportato un serio pericolo per la salute anche psichica della gestante laddove con il termine “malattia psichica”
non si intende un mero disagio o scoramento, ma una vera e propria patologia di rilevo psichiatrico, medicalmente accertabile.
Ha infatti chiarito la Suprema Corte che “ non ogni pericolo per la salute fisica o psichica della donna è rilevante, tanto da assimilarlo ad ogni forma di danno biologico ( tra cui lo stress, l'affaticamento o lo stesso danno alla vita di relazione compromeSS), ma solo quello che abbia carattere patologico pagina 22 di 27 grave per la salute fisica o psichica della donne steSS in quanto la legge n.
194/1978 fa riferimento ad un concetto di salute ristretto, espresso in termini negativi, come assenza di malattia” ( Cass. n. 12195/1998).
In secondo luogo, era onere di parte attrice, odierna appellante, dimostrare che la gestante, se correttamente informata, avrebbe scelto di abortire.
Nel caso di specie, nessuna allegazione e tanto meno prova è stata fornita da parte attrice/appellante del primo dei presupposti sopra indicati sicchè per ciò
solo la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.
Gli attori/appellanti formulavano altresì domanda di condanna dei convenuti/appellati al risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione in quanto l'omeSS informazione circa le possibile anomalie del feto aveva irrimediabilmente compromesso la possibilità che essi si preparassero anche psicologicamente ad accogliere in famiglia un bambino con gravi patologie;
domanda sulla quale il primo giudice non si pronunciava.
La censura è fondata.
Con eSS viene dedotta la violazione del diritto dei genitori ad essere informati, non in funzione dell'esercizio del diritto di autodeterminarsi in ordine alla scelta abortiva spettante alla madre, ma in vista della predisposizione ad affrontare consapevolmente l'evento doloroso della nascita malformata.
Viene, dunque, posta in evidenza la rilevanza autonoma dell'informazione, pagina 23 di 27 non in quanto strumentale ad orientare la scelta abortiva, ma in quanto idonea ex se a consentire di evitare o mitigare la sofferenza conseguente al detto evento, ad es., mediante il tempestivo ricorso ad una terapia psicologica o la tempestiva organizzazione della vita in modo compatibile con le future esigenze del figlio o anche, semplicemente, attraverso la preventiva acquisizione della consapevolezza della prossima nascita di un figlio malformato, in modo da prepararsi tempestivamente ad eSS.
La Suprema Corte ha più volte affermato (v. Cass. 26/06/2019, n. 16892;
Cass. 26/05/2020, n. 9706; Cass. 31/01/2023, n. 2798) che dalla lesione, sotto tale profilo, del diritto all'informazione, possono derivare alla gestante (e possono essere accertate anche presuntivamente) conseguenze dannose non patrimoniali risarcibili, se non sotto il profilo esteriore dinamico- relazionale,
quanto meno sotto il profilo della sofferenza interiore, dovendo presumersi che la possibilità, conseguente alla corretta informazione, di predisporsi ad affrontare consapevolmente le conseguenze di un evento particolarmente gravoso sul piano psicologico oltre che materiale, consenta con ogni evidenza di evitare o, almeno, di limitare la sofferenza ad esso conseguente, la quale è
tanto più intensa quanto più inattesa a causa dell'omeSS informazione
(Cass.16967/2024).
Sulla base delle Tabelle di Milano vigenti ( anno 2024) tale voce di danno viene liquidata, per ciascun genitore ed in via equitativa, in euro 20.000, in pagina 24 di 27 ragione dei postumi permanenti residuati in capo a alla grave sofferenza CP_3
interiore risentita da entrambi i genitori per aver dato alla luce una figlia con gravi disabilità sia fisiche che intellettive e della gravità della condotta del sanitario che per nulla ha avvisato i genitori delle possibile conseguenze dell'infezione del feto da CMV.
Trattandosi di debito di valore, sulla somma, devalutata all'epoca dell'omeSS
informazione e via via rivalutata anno per anno, vanno corrisposti gli interessi legali.
Quanto al danno da compromissione del rapporto parentale, subito sia dai genitori di che dal fratello, valgono le stesse considerazioni svolte con CP_3
riguardo al mancato riconoscimento del danno per la perdita della capacità di guadagno della minore.
Ed, invero, anche a prescindere dalla condotta umana ( errata interpretazione dei dati di laboratorio), i postumi permanenti che, comunque, sarebbero residuati in conseguenza della contrazione dell'infezione da CMV avrebbero,
comunque, determinato uno sconvolgimento delle esistenze di tutti i componenti della famiglia e una gravissima sofferenza.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite vengono compensate per ¼ e la struttura sanitaria e il sanitario vanno condannati in solido a rifondere in favore degli attori i restanti 3/4 delle spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano in base al criterio del decisum, per l'intero,
pagina 25 di 27 per il primo grado in complessivi euro 14.103 ( di cui euro 2.552 per la fase di studio, euro 1.628 per la fase introduttiva, euro 5.670 per la fase istruttoria e euro 4.253 per la fase decisoria) oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per questo grado di giudizio in complessivi euro 8.433 ( di cui euro
2.552 per la fase di studio, euro 1.628 per la fase introduttiva e euro 4.253 per la fase decisoria) oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in parziale riforma della sentenza gravata, condanna gli appellati, in solido, a pagare in favore di rappresentata ex lege dai suoi genitori, la CP_3
somma di euro 97.704 oltre interessi legali da calcolarsi come in parte motiva;
condanna gli appellati in solido a pagare in favore dei genitori di CP_3
la somma di euro 20.000, ciascuno, oltre interessi legali da calcolarsi come in parte motiva;
compensa per ¼ le spese di entrambi i gradi del giudizio e condanna i convenuti in solido a rifondere in favore degli appellanti i ¾ delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in parte motiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17 luglio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele pagina 26 di 27 IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
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