Sentenza 10 maggio 2007
Massime • 1
In tema di procedimento disciplinare a carico dei pubblici dipendenti, nel caso di fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 97 del 2001 e del contratto collettivo nazionale del comparto ministeri 16 maggio 1995, con riguardo all'ipotesi del rilievo penale dei fatti addebitati, ai fini della sussistenza del requisito della tempestività, l'avvio del procedimento disciplinare con la contestazione può essere differito all'esito dello stesso procedimento penale, senza che si possa applicare, attribuendogli natura perentoria, il termine di venti giorni previsto dall'art. 24, comma secondo del suddetto contratto. Non avendo le parti regolato il regime del procedimento disciplinare applicabile in relazione a procedimenti penali iniziati prima della stipulazione del contratto, ma solo il caso di quelli sospesi, il requisito della tempestività deve essere valutato, seguendo il criterio di ragionevolezza, assumendo il parametro costituito dal termine di centottanta giorni fissato dalla norma contrattuale per riattivare il procedimento sospeso, termine che consente la ponderazione dell'interesse del dipendente pubblico a una sollecita definizione della propria situazione disciplinare con l'esigenza dell'amministrazione di instaurare tale procedimento. (Nella specie - relativa a dipendente sospeso dal servizio nel 1993, riammesso nel 1998 per scadenza del termine, condannato con sentenza di primo grado cui aveva fatto seguito sentenza di appello in data 5 luglio 1999, pronunciata in sede di richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., di non doversi procedere per prescrizione, comunicata all'amministrazione il 23 febbraio 2000 - la S.C. ha confermato, correggendone la motivazione, la sentenza di merito che aveva affermato la tempestività dell'azione disciplinare avviata con contestazione notificata il 12 giugno 2000).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2007, n. 10668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10668 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TR ED, elettivamente domiciliato in Roma, Via Arno, n. 6, presso l'avv. Morcavallo Oreste, che le difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante, legalmente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la difende;
- resistente -
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Napoli n. 2469 in data 9 giugno 2004 (R.G. n. 2972/2003);
sentiti, nella pubblica udienza del 6.3.2007: il cons. Dr. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Morcavallo;
il Pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dr. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, con la sentenza sopra specificata, ha confermato, giudicando infondata l'impugnazione di RO ED, la decisione del Tribunale di Avellino in data 2.1.2003, di rigetto della domanda proposta con ricorso del 28.11.2000 contro l'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Campania - per l'annullamento del licenziamento intimatogli per motivi disciplinari il 27.7.2000 e l'emanazione delle statuizioni consequenziali. La Corte di Napoli, sul tema della tempestività della contestazione disciplinare a dipendente sospeso cautelarmene dal servizio dal 6.12.1993 e riammesso il 2.12.1998 per scadenza del termine, ha ritenuto applicabili le disposizioni del D.Lgs. n. 165 del 2001, art.55 e dell'art. 24 c.c.n.l. comparto Ministeri del 1995, interpretando la disposizione contrattuale nel senso che il temine di 20 giorni per la contestazione indica un mero parametro di valutazione della tempestività; ha, quindi, affermato che, con riguardo al caso concreto (sentenza di primo grado di condanna per il reato di cui all'art. 319 c.p., e sentenza di appello in data 5.7.1999, pronunciata in sede di richiesta di applicazione della pena ex art.444 c.p.c., di non doversi procedere per prescrizione, comunicata all'amministrazione il 23.2.2000), l'avvio del procedimento disciplinare con la contestazione datata 29,5.2000 e notificata il successivo 12 giugno, doveva considerarsi tempestiva;
ha, infine, affermato che il fatto addebitato risultava provato dalle acquisizioni probatorie del procedimento penale (in particolare, dichiarazioni dello stesso dipendente) e di gravità tale (percezione di somme di danaro per compiere atti contrari ai doveri di ufficio) da giustificare il licenziamento. La cassazione della sentenza è domandata da ED RO con ricorso sostanzialmente articolato in tre motivi, al quale resiste con controricorso l'amministrazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso censura la sentenza impugnata, in primo luogo, per violazione e falsa applicazione dell'art. 24 c.c.n.l., comma 2, comparto Ministeri 16.5.1995 e del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 59, nonché per vizio della motivazione, in relazione alla ritenuta tempestività della contestazione. Si sostiene la natura perentoria del termine contrattuale di 20 giorni, previsto al fine di specificare il principio legale della tempestività, e, in ogni caso, il mancato assolvimento, da parte dell'amministrazione, dell'onere di provare i fatti e le attività svolte secondo il parametro della tempestività (possesso degli atti del procedimento penale;
valutazioni necessarie, ecc.).
Le riferite censure alla sentenza impugnata non possono trovare accoglimento perché la decisione è conforme al diritto, ancorché la motivazione debba essere in parte corretta (art. 384 c.p.c., comma 2). Si premette che la giurisprudenza della Corte ha enunciato il principio di diritto secondo il quale, nell'assetto privatistico- contrattualistico del rapporto d'impiego dei dipendenti da pubbliche amministrazioni, la natura dei termini contrattualmente previsti per lo svolgimento del procedimento disciplinare deve essere definita con riguardo allo scopo che essi perseguono nella prospettiva di un'inderogabile garanzia di sollecita conclusione, con la conseguenza che il carattere della perentorietà non è generalmente rinvenibile in tutti i termini volti a cadenzarne l'andamento (quali quello per la segnalazione dell'ufficio, per la contestazione degli addebiti e la relativa comunicazione all'interessato), ma deve essere riconosciuto solo a quello stabilito per l'adozione del provvedimento finale;
nondimeno, la non perentorietà del termine di venti giorni tra conoscenza del fatto e contestazione dell'addebito incide pur sempre sulla necessaria immediatezza della contestazione rispetto al momento della conoscenza dei fatti da parte del datore di lavoro, sul quale grava, di conseguenza, l'onere di dimostrare la tempestività della contestazione e, eventualmente, l'esistenza di uno specifico impedimento a giustificazione del ritardo (Cass. 13 aprile 2005, n. 7601). Il richiamato principio di diritto, che non consente di condividere la tesi della natura perentoria del termine di 20 giorni, non è, però, pertinente alla fattispecie, in presenza di ragioni giuridiche che conducono ad escludere proprio l'applicabilità della disposizione contrattuale in esame, con assorbimento della tesi subordinata, secondo cui le ragioni del mancato rispetto del termine di 20 giorni avrebbero dovuto essere allegate e provate dall'amministrazione.
Invero, la giurisprudenza della Corte (Cass. 28 settembre 2006, n. 21032) si è già pronunciata con riguardo a fattispecie nella quale - come nel caso in esame - il procedimento penale era già pendente alla data di entrata in vigore del contratto (16 maggio 1995) e la situazione era retta della normativa precedente (D.P.R. n. 3 del 1957, art. 117), secondo la quale, qualora per il fatto addebitato al dipendente sia stata promossa azione penale, il procedimento disciplinare non può essere iniziato fino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso. Ha precisato che, avuto riguardo all'epoca di inizio del procedimento penale a carico del dipendente, deve farsi applicazione della regola di cui al richiamato D.P.R. n. 3 del 1957, art. 117, che ha certamente natura di norma procedimentale nella parte in cui dispone che il procedimento disciplinare non può essere aperto prima della conclusione del processo penale e, se aperto, deve essere sospeso. La successiva inapplicabilità della norma speciale, pertanto, non può incidere sulla situazione determinatasi al tempo della sua vigenza, in forza del generale principio per cui i procedimenti sono regolati dalla normativa dell'epoca in cui gli atti sono posti in essere, non esclusa, ovviamente, quella che preclude l'inizio del procedimento stesso. Ne discende che, sopravvenuta la normativa contrattuale, l'amministrazione non aveva l'onere di iniziare o riattivare i procedimenti disciplinari non iniziati o sospesi (situazioni sostanzialmente equivalenti) nella pendenza di procedimento penale. D'altra parte, la norma che appare più vicina al caso di specie (che si sottrae ratione temporis alle disposizioni di cui alla L. 27 marzo 2001, n. 97) è quella contenuta nel comma 8 dell'art. 25 c.c.n.l. 16.5.1995 (le cui disposizioni sono conosciute, al pari delle norme giuridiche direttamente dalla Corte ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5): Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi dei commi 6 e 7 è riattivato entro 180 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva. Si tratta di disposizione che ricalca il precetto già contenuto nella L. 7 febbraio 1990, n. 19, art. 9, comma 2, (poi sostituito con il minore termine di 90 giorni recato dalla L. n. 97 del 2001, art. 5, comma 4), mentre la limitazione letterale alla sospensione trova spiegazione nella cessazione, concomitante con la disapplicazione della normativa speciale attuata dal contratto, del divieto di iniziare il procedimento disciplinare in pendenza di quello penale. Le parti stipulanti, in realtà, non si sono poste il problema dei procedimenti penali iniziati prima della stipulazione del contratto e del conseguente regime del procedimento disciplinare, regolando solo il caso di quelli sospesi. Ma tale difetto di previsione rende applicabile esclusivamente le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.165 del 2001, art. 55, comma 5, (che riproduce il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 59, come sostituito dal D.Lgs. n. 546 del 1993, art. 27 e successivamente modificato dal D.L. n. 361 del 1995, art. 2 convertito con modificazioni dalla L. n. 437 del 1995, nonché dall'art. 27, comma 2 e dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 16), secondo cui: Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente ... Occorre, a questo punto, ricordare come, con riguardo al lavoro privato di diritto comune e pur in difetto di specifica previsione normativa, la giurisprudenza della Corte è ferma nel ritenere la necessità che la contestazione degli addebiti disciplinari sia tempestiva, dovendosi altrimenti ritenere che il datore di lavoro non abbia interesse all'esercizio del potere disciplinare e incontrando comunque tale esercizio il limite della correttezza e della buona fede in considerazione del diritto all'effettività della difesa spettante al lavoratore (vedi, tra le numerose, Cass. 9955/2005). La stessa giurisprudenza, con riguardo all'ipotesi del rilievo penale dei fatti addebitati, ha però precisato che, qualora sia intervenuta sospensione cautelare del dipendente sottoposto a procedimento penale, ai fini della sussistenza del requisito della tempestività, la definitiva contestazione ben può essere differita all'esito del procedimento penale (vedi, tra le altre, Cass. 13294/2003). Ne discende che, in relazione a fattispecie di sentenza penale definitiva comunicata all'amministrazione il 23.2.2000 e di avvio del procedimento disciplinare con la contestazione datata 29.5.2000 e notificata il successivo 12 giugno, avuto riguardo al complessivo quadro normativo sopra tracciato, il requisito della tempestività deve ritenersi sussistente, considerato il parametro costituito dal termine 180 giorni, fissato dalla norma contrattuale per riattivare il procedimento sospeso.
Una diversa soluzione non sarebbe conforme al criterio di ragionevolezza, siccome l'ipotesi della sospensione di procedimento già iniziato presuppone che i fatti siano già stati, in qualche modo, vagliati dall'amministrazione, mentre quella del procedimento disciplinare non avviato postula la considerazione per la prima volta della vicenda, all'esito del giudizio penale. Del resto, l'irragionevolezza e la contrarietà al principio di buon andamento di termini che rendano più difficoltosa ed incerta la applicazione delle sanzioni disciplinari, con una ponderazione tra l'interesse del dipendente pubblico a una sollecita definizione della propria situazione disciplinare e l'esigenza dell'amministrazione di instaurare tale procedimento sbilanciata a vantaggio del dipendente pubblico, è stata affermata anche dalla giurisprudenza costituzionale (vedi Corte costituzionale, 24 giugno 2004, n. 186). Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 445 c.p.c., comma 1, e vizio della motivazione, si deduce che gli elementi accertati nel procedimento penale non erano idonei a comprovare la sussistenza del fatto addebitato. Con il terzo motivo, denunciando violazione dell'art. 2106 c.c. e vizio della motivazione si censura la sentenza impugnata per violazione del principio di proporzionalità, non avendo scrutinato le circostanze del caso concreto, in particolare i precedenti e la condotta successiva al fatto.
Anche questi ulteriori due motivi, da esaminare congiuntamente per la connessione tra le argomentazioni, non possono trovare accoglimento. La sentenza impugnata non ha trascurato di accertare in fatto che erano stati acquisiti le copie dei verbali di interrogatorio del RO nel corso delle indagini preliminari e che i fatti addebitati, che avevano portato alla condanna in primo grado, erano stati ampiamente ammessi ed inoltre confermati da quanto emerso in procedimenti penali connessi, oltre che in sede di richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.c., con l'appello (che non conteneva una ritrattazione); ha, quindi, valutato che l'essersi reso il dipendente responsabile di corruzione, in relazione alle mansioni inerenti al suo ufficio, costituiva inadempimento di gravità tale da pregiudicare in maniera irreparabile il rapporto di fiduciario con l'amministrazione.
Le critiche del ricorrente al detto accertamento, che risulta giustificato con motivazione sufficiente e logica, si mantengono, da una parte, sul piano della genericità; per altra parte, denunciano l'omessa considerazione di elementi privi di effettiva rilevanza per il giudizio (assenza di precedenti disciplinari;
riammissione in servizio ed esecuzione irreprensibile della prestazione lavorativa), ovvero contrappongono, inammissibilmente in questa sede, una verità diversa da quella ricostruita dalla sentenza (avvenuta ritrattazione delle ammissioni di colpevolezza).
La complessità della questione relativa al primo motivo del ricorso, con la correzione della motivazione della sentenza impugnata sul punto, giustificano la compensazione delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 6 marzo 2007. Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2007