Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2007, n. 10668
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Sentenza 10 maggio 2007

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In tema di procedimento disciplinare a carico dei pubblici dipendenti, nel caso di fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 97 del 2001 e del contratto collettivo nazionale del comparto ministeri 16 maggio 1995, con riguardo all'ipotesi del rilievo penale dei fatti addebitati, ai fini della sussistenza del requisito della tempestività, l'avvio del procedimento disciplinare con la contestazione può essere differito all'esito dello stesso procedimento penale, senza che si possa applicare, attribuendogli natura perentoria, il termine di venti giorni previsto dall'art. 24, comma secondo del suddetto contratto. Non avendo le parti regolato il regime del procedimento disciplinare applicabile in relazione a procedimenti penali iniziati prima della stipulazione del contratto, ma solo il caso di quelli sospesi, il requisito della tempestività deve essere valutato, seguendo il criterio di ragionevolezza, assumendo il parametro costituito dal termine di centottanta giorni fissato dalla norma contrattuale per riattivare il procedimento sospeso, termine che consente la ponderazione dell'interesse del dipendente pubblico a una sollecita definizione della propria situazione disciplinare con l'esigenza dell'amministrazione di instaurare tale procedimento. (Nella specie - relativa a dipendente sospeso dal servizio nel 1993, riammesso nel 1998 per scadenza del termine, condannato con sentenza di primo grado cui aveva fatto seguito sentenza di appello in data 5 luglio 1999, pronunciata in sede di richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., di non doversi procedere per prescrizione, comunicata all'amministrazione il 23 febbraio 2000 - la S.C. ha confermato, correggendone la motivazione, la sentenza di merito che aveva affermato la tempestività dell'azione disciplinare avviata con contestazione notificata il 12 giugno 2000).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2007, n. 10668
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10668
    Data del deposito : 10 maggio 2007

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