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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/06/2025, n. 3255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3255 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
Segue verbale di udienza del 23/06/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE DOTT.SSA ELENA ANNA CODECASA LETTI GLI ATTI DEL
PROCEDIMENTO N. 6148/2024
PROMOSSO DA
, C.F. , RAPP. E DIFESO DA SE Parte_1 C.F._1
STESSO;
RICORRENTE
Contro
, C.F. in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore
RESISTENTE CONTUMACE
Ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Con ricorso ex art. 170 DPR 115/2022, depositato in data 11/06/2024,
ricorreva innanzi al Tribunale di Catania avverso il decreto Parte_1
di liquidazione dei compensi di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, emesso dal Tribunale di Catania, sez. lavoro, in data 16.05.2024, nel procedimento civile n. 11130/2023 R.G., al fine di ottenerne la riforma.
In particolare, esponeva di avere prestato la propria opera professionale in favore di e per questo, depositata apposita istanza di Controparte_2
liquidazione dei compensi, il Tribunale di Catania aveva liquidato la somma complessiva di euro 107,00, oltre il 15,00% per rimborso spese generali, IVA
e CPA, quale compenso totale per la prestazione professionale svolta nel procedimento civile.
Nello specifico, asseriva che tale importo era stato determinato soltanto per la fase di trattazione e decisoria, a partire solo dal momento di emissione della delibera di ammissione al gratuito patrocinio della parte e con riferimento all'importo rideterminato nel corso del giudizio della sanzione irrogata con l'ordinanza ingiunzione avverso la quale il ricorrente aveva proposto opposizione.
Pertanto, parte ricorrente opponeva il decreto, ritenendo che fossero dovute anche la fase di studio ed introduttiva e che il valore della controversia andasse parametrato al valore della domanda.
Nonostante la rituale notifica nessuno si costituiva per il Controparte_1
(legittimato passivamente come da Cass. Civ. SU 8516/12).
[...]
Il ricorso, tempestivo ex art. 170 dpr 115/2002, è parzialmente fondato e deve essere parzialmente accolto, essendo stato liquidato un onorario in violazione di legge. Invero, in punto di diritto, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 109, sancisce che gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata (o è pervenuta all'ufficio del magistrato) o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3050/2021 ha chiarito che “La
norma sancisce - in sostanza - la retroattività degli effetti dell'ammissione al
momento in cui la parte ne abbia fatto istanza. Peraltro, far risalire gli effetti
della delibera di ammissione alla data della sua adozione finirebbe per
pregiudicare illogicamente i diritti dell'istante per un fatto che non potrebbe
essergli addebitato, facendo dipendere il diritto al beneficio del gratuito
patrocinio dalla maggiore o minore durata dell'esame della richiesta da parte
dell'Ordine professionale, in una fase su cui la parte (o il suo difensore) non
ha alcuna possibilità di influire (Cass. 24729/2011; Cass. 20710/2017; Cass.
4695/2020).”
Nel caso di specie, avere fatto decorrere gli effetti dell'ammissione dalla data del provvedimento del Consiglio dell'Ordine, è erroneo e, pertanto, vanno riconsociute anche la fase di studio e introduttiva.
Tuttavia, la rideterminazione non può avvenire nella misura richiesta da quest'ultimo atteso che, nel giudizio in cui prestava la propria opera professionale, era stato ricalcolato dall l'ammontare della sanzione CP_3
amministrativa ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 48/2023. L'art. 5 (“Determinazione del valore della controversia”), comma 2, del d.m.
n. 55 del 2014, dispone che “Nella liquidazione dei compensi a carico del
cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si
ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta
manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi
perseguiti dalle parti”.
Sulla questione la Corte di Cassazione, con orientamento maggioritario, ha dichiarato che, per determinare i compensi professionali forensi a carico del cliente, bisogna considerare il reale valore della controversia se questo differisce significativamente da quanto previsto dal artt. 10 e seguenti del c.p.c. (cfr Cass. Sez. 2, 13/03/2023, n. 7224; Cass. Sez. 2, 23/11/2022).
Occorre applicare, dunque, nel caso a mano il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata.
La misura della sanzione amministrativa comminata nei confronti dell'assistito dell'odierno ricorrente, nel procedimento civile dinanzi al
Giudice del lavoro, è stata ridotta da euro 19.006,60 a euro 96,00, (sì come pari a quella rideterminata dall' con provvedimento di rideterminazione, CP_3
prodotto in atti dall'Istituto all'atto della costituzione in giudizio) generando un'abissale sproporzione tra il valore della controversia iniziale e quello in corso di causa.
Esaminando anche in concreto l'attività difensiva prestata (a titolo esemplificativo numero di udienze svolte, deposito di note e memorie, udienze svolte in presenza…) si ritiene, alla luce della richiamata giurisprudenza, di dover rideterminare l'importo in base al valore della causa di euro 96,00.
Ne consegue che la nuova liquidazione, applicando i valori medi tabellari
(cause valore fino a 1.100 euro), è calcolata in euro 662,00 (di cui fase di studio della controversia euro 131,00; Fase introduttiva del giudizio, euro
131,00; fase istruttoria e/o dibattimentale 200,00; fase decisionale 200;00) che al netto della riduzione del 50% per gratuito patrocinio ex art. 130 Dpr 115/02
viene ricalcolata in euro 331,00, oltre spese generali e accessori di legge.
In definitiva, il ricorso va parzialmente accolto e in riforma del precedente decreto di liquidazione va liquidata la somma di euro 331,00, oltrespese generali e accessori di legge.
In virtù del parziale accoglimento ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare per metà le spese del giudizio, per cui parte resistente va condannata al pagamento della restante metà delle spese in favore della ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6148/2024 R.G., così
statuisce:
1) accoglie parzialmente il ricorso e, in riforma del decreto di liquidazione opposto, liquida in favore di la somma di Parte_1
euro 331,00 oltre spese generali, IVA e CPA.; 2) condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della metà delle spese processuali che in tal misura liquida in euro 49,00 per spese vive ed euro 332,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario, Iva e cpa, compensando tra le parti l'altra metà.
Letta all'udienza del 23/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP Dott.ssa Melania
Cascino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE DOTT.SSA ELENA ANNA CODECASA LETTI GLI ATTI DEL
PROCEDIMENTO N. 6148/2024
PROMOSSO DA
, C.F. , RAPP. E DIFESO DA SE Parte_1 C.F._1
STESSO;
RICORRENTE
Contro
, C.F. in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore
RESISTENTE CONTUMACE
Ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Con ricorso ex art. 170 DPR 115/2022, depositato in data 11/06/2024,
ricorreva innanzi al Tribunale di Catania avverso il decreto Parte_1
di liquidazione dei compensi di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, emesso dal Tribunale di Catania, sez. lavoro, in data 16.05.2024, nel procedimento civile n. 11130/2023 R.G., al fine di ottenerne la riforma.
In particolare, esponeva di avere prestato la propria opera professionale in favore di e per questo, depositata apposita istanza di Controparte_2
liquidazione dei compensi, il Tribunale di Catania aveva liquidato la somma complessiva di euro 107,00, oltre il 15,00% per rimborso spese generali, IVA
e CPA, quale compenso totale per la prestazione professionale svolta nel procedimento civile.
Nello specifico, asseriva che tale importo era stato determinato soltanto per la fase di trattazione e decisoria, a partire solo dal momento di emissione della delibera di ammissione al gratuito patrocinio della parte e con riferimento all'importo rideterminato nel corso del giudizio della sanzione irrogata con l'ordinanza ingiunzione avverso la quale il ricorrente aveva proposto opposizione.
Pertanto, parte ricorrente opponeva il decreto, ritenendo che fossero dovute anche la fase di studio ed introduttiva e che il valore della controversia andasse parametrato al valore della domanda.
Nonostante la rituale notifica nessuno si costituiva per il Controparte_1
(legittimato passivamente come da Cass. Civ. SU 8516/12).
[...]
Il ricorso, tempestivo ex art. 170 dpr 115/2002, è parzialmente fondato e deve essere parzialmente accolto, essendo stato liquidato un onorario in violazione di legge. Invero, in punto di diritto, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 109, sancisce che gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata (o è pervenuta all'ufficio del magistrato) o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3050/2021 ha chiarito che “La
norma sancisce - in sostanza - la retroattività degli effetti dell'ammissione al
momento in cui la parte ne abbia fatto istanza. Peraltro, far risalire gli effetti
della delibera di ammissione alla data della sua adozione finirebbe per
pregiudicare illogicamente i diritti dell'istante per un fatto che non potrebbe
essergli addebitato, facendo dipendere il diritto al beneficio del gratuito
patrocinio dalla maggiore o minore durata dell'esame della richiesta da parte
dell'Ordine professionale, in una fase su cui la parte (o il suo difensore) non
ha alcuna possibilità di influire (Cass. 24729/2011; Cass. 20710/2017; Cass.
4695/2020).”
Nel caso di specie, avere fatto decorrere gli effetti dell'ammissione dalla data del provvedimento del Consiglio dell'Ordine, è erroneo e, pertanto, vanno riconsociute anche la fase di studio e introduttiva.
Tuttavia, la rideterminazione non può avvenire nella misura richiesta da quest'ultimo atteso che, nel giudizio in cui prestava la propria opera professionale, era stato ricalcolato dall l'ammontare della sanzione CP_3
amministrativa ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 48/2023. L'art. 5 (“Determinazione del valore della controversia”), comma 2, del d.m.
n. 55 del 2014, dispone che “Nella liquidazione dei compensi a carico del
cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si
ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta
manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi
perseguiti dalle parti”.
Sulla questione la Corte di Cassazione, con orientamento maggioritario, ha dichiarato che, per determinare i compensi professionali forensi a carico del cliente, bisogna considerare il reale valore della controversia se questo differisce significativamente da quanto previsto dal artt. 10 e seguenti del c.p.c. (cfr Cass. Sez. 2, 13/03/2023, n. 7224; Cass. Sez. 2, 23/11/2022).
Occorre applicare, dunque, nel caso a mano il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata.
La misura della sanzione amministrativa comminata nei confronti dell'assistito dell'odierno ricorrente, nel procedimento civile dinanzi al
Giudice del lavoro, è stata ridotta da euro 19.006,60 a euro 96,00, (sì come pari a quella rideterminata dall' con provvedimento di rideterminazione, CP_3
prodotto in atti dall'Istituto all'atto della costituzione in giudizio) generando un'abissale sproporzione tra il valore della controversia iniziale e quello in corso di causa.
Esaminando anche in concreto l'attività difensiva prestata (a titolo esemplificativo numero di udienze svolte, deposito di note e memorie, udienze svolte in presenza…) si ritiene, alla luce della richiamata giurisprudenza, di dover rideterminare l'importo in base al valore della causa di euro 96,00.
Ne consegue che la nuova liquidazione, applicando i valori medi tabellari
(cause valore fino a 1.100 euro), è calcolata in euro 662,00 (di cui fase di studio della controversia euro 131,00; Fase introduttiva del giudizio, euro
131,00; fase istruttoria e/o dibattimentale 200,00; fase decisionale 200;00) che al netto della riduzione del 50% per gratuito patrocinio ex art. 130 Dpr 115/02
viene ricalcolata in euro 331,00, oltre spese generali e accessori di legge.
In definitiva, il ricorso va parzialmente accolto e in riforma del precedente decreto di liquidazione va liquidata la somma di euro 331,00, oltrespese generali e accessori di legge.
In virtù del parziale accoglimento ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare per metà le spese del giudizio, per cui parte resistente va condannata al pagamento della restante metà delle spese in favore della ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6148/2024 R.G., così
statuisce:
1) accoglie parzialmente il ricorso e, in riforma del decreto di liquidazione opposto, liquida in favore di la somma di Parte_1
euro 331,00 oltre spese generali, IVA e CPA.; 2) condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della metà delle spese processuali che in tal misura liquida in euro 49,00 per spese vive ed euro 332,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario, Iva e cpa, compensando tra le parti l'altra metà.
Letta all'udienza del 23/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP Dott.ssa Melania
Cascino