Sentenza 3 gennaio 2024
Massime • 2
In tema di licenziamenti per motivi disciplinari, il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenendo anche conto che la ponderata e responsabile valutazione dei fatti da parte del datore di lavoro può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che altrimenti sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza.
In tema di licenziamento per motivi disciplinari, le intercettazioni telefoniche o ambientali effettuate in un procedimento penale sono pienamente utilizzabili nel procedimento di cui all'art. 7 della l. n. 300 del 1970, purché legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali, non ostandovi i limiti previsti dall'art. 270 c.p.p., riferibili al solo procedimento penale, né il fatto che i verbali di tali intercettazioni siano stati realizzati nella forma del cd. "brogliaccio", senza trascrizione delle stesse, la cui assenza non le priva di ogni efficacia probatoria, giacché la prova è costituita dalle bobine e dai verbali, mentre la trascrizione si esaurisce in una serie di operazioni di carattere meramente materiale, non implicando l'acquisizione di alcun contributo tecnico-scientifico.
Commentari • 2
- 1. Il licenziamento per giusta causa nel settore bancarioSarazotta · https://www.dirittobancario.it/ · 11 settembre 2024
- 2. Quale tempistica per i procedimenti disciplinari?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 30 maggio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/01/2024, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2024 |