Decreto cautelare 21 dicembre 2024
Sentenza breve 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 28/01/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00768/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06573/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6573 del 2024, proposto da -OMISSIS- quale rappresentante legale del minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. Ciro Santonicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per Campania, A.T.P. di Napoli, -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Napoli, via Diaz, 11, domiciliano ex lege ;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento decreto di assegnazione ore rilasciato con -OMISSIS-dell’Istituto
Comprensivo Statale -OMISSIS- -, ove il Dirigente Scolastico decreta l’assegnazione a favore dell’alunno -OMISSIS- di numero 22 ore settimanali di sostegno didattico per l’anno scolastico 2024/2025, e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi del ricorrente;
- del PEI a.s. 2024/2025;
- dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell’Istruzione, l’Ufficio scolastico provinciale e l’Ufficio scolastico regionale hanno assegnato alla scuola suindicata un numero d’insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi iscritti presso la stessa
PER LA CONDANNA, ANCHE CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE, EX ART. 56 C.P.A.
dell’amministrazione scolastica ad assegnare a -OMISSIS- il sostegno didattico
per l’intero orario di servizio settimanale del docente specializzato (rapporto 1:1), ossia per complessive 29 ore settimanali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visto il D.P. n. 2746 del 21 dicembre 2024;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- il minore è affetto da “-OMISSIS-. Ritardo dello sviluppo psicomotorio in attuale FKT”, disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 e, per l’anno in corso, frequenta la classe quarta della scuola primaria presso il -OMISSIS-, per un tempo scuola settimanale di 29 ore;
- con l’atto impugnato, sono state riconosciute (sole) 22 ore di insegnamento di sostegno scolastico, nonostante le prescrizioni del PEI 2024/2025, in atti che, nella sezione “insegnante per le attività di sostegno” indica un numero di ore di sostegno settimanali pari a 29 ore, corrispondente all’intera frequenza ed in contrasto con le indicazioni del GLO, il quale prende atto, del fatto che “nonostante la richiesta di 29 h totali vengono assegnate dall’ufficio scolastico 22 h” (cfr., verbale Glo, in atti);
Ritenuto che:
- il ricorso debba accogliersi, essendo fondata la censura del difetto di motivazione, poiché, nonostante la situazione di disabilità grave del minore, l’Amministrazione non ha tenuto conto del suo effettivo fabbisogno, elemento alla base del sostegno didattico per gli alunni disabili, per come indicato negli atti istruttori dianzi richiamati (T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 4 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza, 13 febbraio 2023, n. 986; Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341), così perpetrando la prassi di attendere le decisioni giudiziali per garantire il pieno esercizio del diritto fondamentale allo studio e di incentivare al contempo il relativo contenzioso giudiziale e i conseguenti oneri (T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 4 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza, 13 febbraio 2023, n. 986; Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341);
Rilevato che la mancata considerazione del fabbisogno effettivo dell’alunno conferma il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato, sulla scorta dei principi oramai consolidati nella giurisprudenza sopra richiamata;
Ritenuto, in conclusione sulla domanda di annullamento ex art. 29 c.p.a., che l’atto impugnato debba essere annullato, con il dovere dell’amministrazione di riesercitare il potere tenendo conto del fabbisogno effettivo dell’alunno entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione;
Rilevato che la regolazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione contenuta nel dispositivo, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie nei sensi di cui in motivazione;
- condanna il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 750,00 oltre accessori come per legge, da distarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Nicoletta Flammini | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.