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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/09/2025, n. 3365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3365 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente sentenza nella causa n. 10240/23 R.G. Lav. e
Prev.
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv.to Mirko Capuano
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
Resistente contumace
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 4.08.2023, parte ricorrente ha premesso di essere titolare di pensione cat. AS n. 04714553 ed ha evidenziato che, in data 5.09.2022, aveva presentato domanda di ricostituzione della pensione per maggiorazione sociale, ai sensi dell'art. 38 legge
448/2001. Ha dedotto che, nonostante avesse provveduto all'inoltro all' di tutta la documentazione necessaria, l'ente aveva CP_1 rigettato l'istanza.
Dedotto l'inutile esperimento dell'iter amministrativo ha chiesto il riconoscimento del diritto a percepire la maggiorazione sociale di cui alla legge citata e la condanna dell' alla corresponsione del CP_1 trattamento pensionistico, così come ricostituito, oltre accessori come per legge, vinte le spese di lite.
L' , pur regolarmente citato, è rimasto contumace. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Prima di procedere all'esame nel merito della pretesa, è opportuna una ricognizione della disciplina invocata nella ipotesi al vaglio.
A decorrere dal 1° gennaio 2002 è stata incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:
a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;
b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo
3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153. (1)
2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all' ai sensi dell'articolo 10 della legge CP_1
26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971,
n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici. (2)
3. omissis
4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
5. L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni:
a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo (per il
2002) pari o superiore a 6.713,98 euro, né redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di
6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente. (3)
6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione”.
Per determinare il reddito personale o familiare del pensionato si fa riferimento non solo ai redditi soggetti all'IRPEF, ma anche a quelli esenti come, ad esempio, la pensione di invalidità civile o la rendita INAIL e a quelli con ritenuta alla fonte come gli interessi bancari e postali.
I redditi esclusi dal calcolo sono invece: il reddito della casa di proprietà in cui si abita;
le pensioni di guerra;
le indennità di accompagnamento;
l'importo aggiuntivo di 154,94 euro previsto dalla finanziaria 2001.
Tanto premesso, va evidenziato che, nella ipotesi in esame, dall'analisi della documentazione reddituale allegata in giudizio
(certificato Agenzia delle Entrate) è emerso il possesso dei seguenti redditi esenti percepiti: in favore di anno 2022 € Parte_1
7.833,08, anno 2023 € 6.503,12; in favore di Persona_1
(coniuge del ricorrente), anno 2022 € 14.618,54, anno 2023 €
15.482,97.
In ordine al possesso di tali redditi nulla è stato dedotto in ricorso, né, nelle note depositate, è stata chiarita la loro natura e provenienza.
La sussistenza dei redditi menzionati non consente, per i motivi sopra esposti, l'accoglimento del ricorso.
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. contenuta in ricorso, nulla per le spese.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Aversa 19.09.2025
Il Giudice