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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 15/05/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 583/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 583 dell'anno 2024, introdotta da:
c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. MAIDA Parte_1 C.F._1
ROSALBA IRENE e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
ATTORE CONTRO
(c.f. , (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), c.f. ), tutti C.F._3 Controparte_3 C.F._4 con il patrocinio dell'Avv. CORTESINI MAISANO PATRIZIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
PARTE ATTRICE: in via principale
Accertata la tardività, inammissibilità ed in ogni caso l'infondatezza del disconoscimento eccepito dagli eredi della signora con ricorso in opposizione all' Parte_2 esecuzione RGE 803/2023, dichiarare riconosciuta ed autentica la sottoscrizione apposta sull'assegno Intesa Sanpaolo n. 9332754518-09 di € 30.000,00 emesso da
[...]
. Per l'effetto dichiarare sussistente il diritto della signora di procedere Pt_2 Pt_1 ad esecuzione forzata rigettando l'opposizione proposta dai debitori.
Respingere tutte le domande formulate anche in via riconvenzionale nei confronti della ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze, comprese quelle di CTU. in via subordinata p. 1 in seguito al disconoscimento ex adverso proposto, all'istanza di verificazione della sottoscrizione disconosciuta formulata dalla ricorrente ed alla espletata Consulenza
Tecnica d' Ufficio grafologica per la verifica dell'autografia della sottoscrizione apposta da sull' assegno Intesa Sanpaolo n. 9332754518-09 di € 30.000,00, Parte_2 dichiarare accertata l' autenticità della sottoscrizione e la validità del titolo esecutivo. Per
l'effetto dichiarare sussistente il diritto della signora i procedere ad esecuzione Pt_1 forzata rigettando l' opposizione proposta dai debitori.
Respingere in ogni caso tutte le domande formulate anche in via riconvenzionale nei confronti della ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze, comprese quelle di CTU. in via di ulteriore subordine ed in via istruttoria
Per l'ipotesi in cui venga disposta la rinnovazione od integrazione della CTU e/o il fascicolo venga rimesso in istruttoria ordinare ad INTESA SANPAOLO S.P.A. ex art. 210 cpc di esibire e produrre in giudizio gli assegni Intesa Sanpaolo n. 9332754516-07 e n.
9332754517-08 emessi dalla signora . Parte_2
Spese come per legge.
PARTE CONVENUTA:
- Nel merito – accertare e dichiarare valido ed efficace il disconoscimento eccepito dagli eredi on il ricorso in opposizione all'esecuzione n. 803/2023 con la conseguente Pt_2 declaratoria di non veridicità della firma di traenza apposta sull'assegno Intesa Sanpaolo
n. 9332754518- 09; accertare e dichiarare quindi l'inesistenza del titolo esecutivo, con conseguente declaratoria di inesistenza del diritto di a procedere Parte_1 all'esecuzione nei confronti dei signori e Controparte_4 Controparte_3
e conseguente declaratoria di nullità del pignoramento mobiliare presso terzi eseguito in data 27 agosto 2023 e svincolo dei conti correnti intestati ai rispettivi convenuti
- In via riconvenzionale- Premesse le declaratorie di cui sopra, accertata e dichiarata l'inesistenza del diritto dell'attrice a procedere all'esecuzione forzata nei confronti dei convenuti, condannare la stessa al risarcimento dei danni tutti subiti in conseguenza dell'illegittimo pignoramento mobiliare presso terzi eseguito il loro danno, danni patrimoniali e morali quantificati sin d'ora nel complessivo importo di euro 15.000,00 a favore di ciascuno dei convenuti o in quella diversa somma ritenuta di giustizia a titolo di danno patrimoniale e morale conseguente all'indisponibilità della provvista dei tre conti correnti, a causa dell'illegittimo pignoramento rispettivamente subito, somma forfettariamente corrispondente agli importi rispettivi di retribuzione e pensione accreditati nei mesi intercorsi e intercorrenti dalla data del pignoramento del conto corrente alla data della pronuncia di merito
– In via istruttoria – ordinare ex art. 210 c.p.c a di Milano, agenzia Controparte_5 di piazza San Babila la produzione in giudizio di tutti gli estratti del conto corrente ivi acceso dal con le relative documentazioni dagli ultimi 5 anni sino alla data del 24 Parte_2 novembre 2022
p. 2 Attesa l'assenza dell'originale documentale comparativo, disporre la rinnovazione della
CTU, a mezzo nomina nuovo consulente, volta all'utilizzo - quali scritture comparative - anche della documentazione prodotta dai convenuti ai numeri 5 e 6 della comparsa di costituzione e risposta, in subordine disporre la chiamata a chiarimenti dell'ausiliario
Dott.ssa Per_1
Con vittoria delle spese di entrambi i giudizi, di opposizione all'esecuzione del presente, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
*.*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
1. a introdotto questo procedimento, con rito semplificato ex artt. 281- Parte_1 decies c.p.c., esponendo:
− di esser creditrice, nei confronti degli eredi di (deceduta il 24.11.2022 Parte_2
a Milano), di 30.000,00 euro, in forza di assegno in suo favore emesso (assegno Intesa
Sanpaolo n. 9332754518-09 emesso in Milano il 21.11.2022);
− di aver portato all'incasso tale assegno il 25.11.2022, ma ne è stato rifiutato il pagamento, in quanto ritenuta illeggibile la firma;
− di aver notificato il titolo impersonalmente ex art. 477 c.p.c. e di aver altresì notificato, con le stesse modalità, atto di precetto per 30.611,15 euro;
− che nei confronti degli eredi di ossia il fratello ed i Parte_2 Controparte_1 nipoti e è stato notificato atto di Controparte_2 Pt_2 Controparte_3 pignoramento dei crediti dai medesimi vantati nei confronti degli Istituti Banco BPM ed
Intesa Sanpaolo, sino alla concorrenza dell'importo di 45.916,72 euro (credito oggetto di precetto aumentato del 50%);
− che, nel procedimento esecutivo iscritto al n. 803/23 RGE, i tre coeredi anno Pt_2 proposto opposizione all'esecuzione, disconoscendo la firma di traenza apposta sull'assegno;
− con ordinanza del 21.12.2023, il giudice dell'esecuzione ha sospeso il procedimento per consentire il giudizio di accertamento della veridicità della sottoscrizione;
Per tali ragioni, a depositato il ricorso di cui sopra il 21.3.2024 e, così ricostruita Pt_1 la fattispecie, ha dedotto:
− preliminarmente, la tardività del disconoscimento, in quanto né dopo la notificazione del titolo, né del precetto, i anno disconosciuto la sottoscrizione dell'assegno, Pt_2 avendovi provveduto solo dopo la notifica del pignoramento presso terzi;
− nel merito, che la firma non doveva ritenersi falsa, ma certamente riconducibile a come deriverebbe dalla comparazione con altri due assegni (nn. Parte_2
9332754516-07 e 9332754517-08), ritualmente pagati, richiedendo in proposito lo p. 3 svolgimento di apposita consulenza tecnica di ufficio ai fini dell'accertamento dell'autenticità.
Si sono costituiti, con un unico difensore, i coeredi di ossia il di lei fratello Parte_2
ed i nipoti e i quali, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 preliminarmente, hanno avanzato richiesta di conversione del rito nelle forme ordinarie e, nel merito, hanno dedotto:
− di essere eredi di Parte_2
− di aver contestato la firma apposta sul titolo nella prima circostanza utile, ossia con la costituzione nella procedura esecutiva n. 803/23;
− di ritenere non autografa la firma apposta sull'assegno, producendo a tal fine scritture comparative quali il testamento, appunti manoscritti e firme apposte in calce ai contratti di manutenzione della caldaia.
Per le superiori ragioni, i hanno chiesto l'accertamento della non veridicità della Pt_2 firma di traenza apposta sull'assegno contestato, con contestuale domanda riconvenzionale per i danni subiti in conseguenza dell'illegittimo pignoramento mobiliare patito.
2. All'udienza del 28.5.2024, parte ricorrente ha contestato le scritture comparative prodotte da controparte (appunti e firme di contratti di manutenzione) e insistito per le proprie eccezioni.
Con ordinanza emessa in pari data, il giudice ha sottoposto alle parti una proposta conciliativa e rinviato al 28.6.2024 per la relativa verifica.
All'udienza del 28.6.2024 si è dato atto che nessuna delle parti ha accettato la proposta: la ricorrente perché voleva includervi anche la rimessione della querela depositata dai i resistenti senza precisa motivazione ulteriore. Pt_2
Con ordinanza riservata dell'1.7.2024, il giudice, in parziale accoglimento delle istanze delle parti, ha disposto la produzione in giudizio dell'originale dell'assegno contestato e dello specimen di firma.
Con nota del 20.9.2024, pervenuta in cancelleria il 23.9.2024, ha Controparte_6 comunicato di non aver saputo “rinvenire l'originale cartaceo dello specimen firma di
” e di aver sottoposto soltanto evidenza/immagine dello specimen stesso. Parte_2 Contr Con nota del 24.9.2024, pervenuta il 25.9.2024, ha trasmesso copia fotostatica del predetto assegno, dando notizia di aver distrutto l'originale dopo sei mesi, in conformità alla legislazione vigente.
All'udienza dell'1.10.2024 è stata disposta CTU grafologica;
l'elaborato peritale è pervenuto il 3.2.2025
All'udienza del 25.2.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, la causa è stata rinviata per discussione e decisione, udienza poi sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
p. 4 La sentenza è depositata entro il trentesimo giorno successivo a quello in cui è scaduto il termine per le note scritte.
3. Il disconoscimento operato dai nel procedimento di pignoramento mobiliare Pt_2 avviato nei loro confronti è tempestivo e non può dirsi inammissibile.
Il disconoscimento è stato effettuato, con apposita opposizione all'esecuzione, nel momento in cui gli odierni convenuti sono stati personalmente raggiunti dalla notifica del pignoramento. Non si vede in che termini gli opponenti avrebbero potuto o dovuto disconoscere la firma sull'assegno controverso in precedenza, poiché, se è vero che la notifica del titolo e del precetto era correttamente stata effettuata nella forma agevolata ex art. 477 c.p.c., gli stessi ben potevano non aver avuto conoscenza dell'intenzione di procedere in executivis nei loro confronti.
Invero, una simile opzione interpretativa pare coerente con la previsione di cui all'art. 293, co. 3, c.p.c., che consente a chi sia stato contumace, una volta costituitosi in giudizio, di disconoscere le scritture contro di lui prodotte, purché ciò avvenga nella prima udienza.
In questa sede, dunque, i convenuti hanno tempestivamente disconosciuto la sottoscrizione della de cuius non appena
4. Nel merito, la domanda di è fondata e va accolta: la sottoscrizione a nome Pt_1
(deceduta il 24.11.2022 a Milano) sull'assegno Intesa Sanpaolo n. Parte_2
9332754518-09 emesso in Milano il 21.11.2022 in favore di per Parte_1
30.000,00 euro, deve ritenersi autografa.
4.1. In via preliminare, occorre ricordare che nel giudizio di opposizione fondato su assegno bancario o altro titolo di matrice stragiudiziale, l'autenticità della sottoscrizione può essere contestata mediante il disconoscimento ex art. 214 c.p.c., senza che ciò sovverta le regole sull'onere probatorio operanti nell'ambito di tale giudizio, trattandosi dell'ordinario strumento processuale idoneo a confutare l'apparenza dell'esecutività del titolo (Cass. 27381/22; Trib. Monza, 1054/23).
4.2. Nel merito, la domanda – volta ad accertare, in sostanza, l'autenticità della firma apposta sull'assegno n. 9332754518-09 di € 30.000,00 emesso da – è Parte_2 fondata.
Ai fini dell'esame del compendio probatorio, si deve ricordare, come correttamente ha sottolineato la difesa dei convenuti, che (v. Cass. 2777/25) qualora sia impossibile produrre (come in questo caso) l'originale dell'assegno per cause non imputabili a chi domandi la verificazione, si può dimostrare la veridicità della sottoscrizione con gli ordinari mezzi di prova, “ferma la possibilità di una consulenza tecnica sulla fotocopia del documento le cui risultanze, pur non essendo sufficienti ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione, possono essere valutate dal giudice unitamente agli altri elementi istruttori disponibili”.
In questo caso, trattandosi di assegno cartaceo, l'art. 6 del regolamento adottato dalla
Banca d'Italia il 22.3.2016, ex art. 8, comma 7, lett. e), D.L. 70/2011, convertito dalla legge
106/2011, prevede che “l'assegno cartaceo è conservato dal negoziatore per sei mesi p. 5 dallo spirare del termine di presentazione”. Sicché, una volta negoziato e decorso il semestre, l'assegno è distrutto, salvo che entro tale termine (co. 2, art. 6 cit.), non sopravvengano richieste di sequestro o ordini di esibizione dell'Autorità giudiziaria ovvero sia stata disconosciuta la firma dell'assegno o il negoziatore abbia evidenza di altre esigenze di difesa.
Perciò, al momento dell'introduzione di questo procedimento – originante dal disconoscimento effettuato con l'opposizione all'esecuzione promossa dai detto Pt_2 termine era già spirato, con conseguente distruzione dell'originale e possibilità di approfondirne l'autenticità, quanto alla sottoscrizione, soltanto mediante indagini sulla copia.
4.3. Ai fini dell'accoglimento della domanda è senz'altro rilevante, pur con le precisazioni che precedono, l'approfondimento peritale svolto dalla dott.ssa le cui indagini Per_1 sono tali da consentire al Tribunale di effettuare ogni valutazione nel merito e hanno esplorato in modo completo i temi delineati nel quesito formulato dal giudice istruttore. La relazione peritale rivela una disamina svolta con modalità logiche, precise, coerenti e puntuali e presenta, a fronte dei rilievi svolti dai c.t.p., osservazioni altrettanto specifiche e condivisibili (in tema, Cass. 11917/21; 4352/19; 15147/18).
Peraltro, le critiche pervenute dai c.t.p. non hanno un carattere di precisione e scientificità tali da inficiare l'esito cui l'ausiliario è pervenuto, risolvendosi, piuttosto, nella manifestazione di un immotivato dissenso rispetto al vaglio offerto dal c.t.u.
La rinnovazione o l'integrazione della c.t.u., pur sollecitate all'udienza successiva al deposito della perizia, oltre a non apparire necessaria per la completezza degli elaborati già in atti, si porrebbe in irrimediabile contrasto con i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, esigenze che debbono essere adeguatamente ponderate ogniqualvolta le parti sollecitino ulteriori approfondimenti peritali (Cass.
2832/21; 18410/13).
La c.t.u. è pervenuta a un giudizio di “buona probabilità che la firma in accertamento provenga dalla mano della IG.ra , escludendo anche imitazioni a mano Parte_2 libera”, pur rettamente affermando – in assenza della scrittura originale – che “non può essere considerato in termini di certezza, la quale può esser determinata solo alla presenza dell'originale documentale”.
Preliminarmente, la dott.ssa a osservato che la copia dell'assegno controverso, Per_1 utilizzata per l'approfondimento peritale, “mostra buoni esiti della riproduzione, consentendo la valutazione dei tracciati negli aspetti discriminanti utili a stabilire l'autografia o meno della sottoscrizione, con buona probabilità. La stessa copia arriva a trasporre il disegno della filigrana, che apparentemente risulta integra e priva di discontinuità, escludendo evidenze macroscopiche di operazioni di copia e incolla della firma”.
p. 6 All'esito che precede – ossia di buona probabilità di autografia – , l'ausiliaria è giunta dando rilievo – sebbene la sottoscrizione riveli “un quadro di insenilimento del gesto grafico e affaticamento conforme alle comparative più coeve” – a elementi di assoluto valore, ossia:
− le incertezze del tracciato, per la loro manifestazione, risultano genuinamente attribuibili allo sforzo dell'estensore, dovendosi escludere l'ipotesi simulatoria in quanto non ricorrono anomalie o evidenze dalle quali potrebbe desumersene la riproduzione lenta e pedissequa o per ricalco;
− la permanenza, rispetto alle scritture comparative e al netto dell'evoluzione dettata dall'invecchiamento della de cuius, di tratti tipici delle sottoscrizioni di Parte_2 ossia “la suddivisione interna della firma;
maggior enfasi e cura data alle figure maggiori che scandiscono l'apposizione; con le scelte stilistico - calligrafiche che le interessano;
l'orientamento delle lettere;
la partenza del cognome al di sotto del rigo;
- la dislocazione tra i gruppi "G" e "HI"; - il punto di partenza del nome a livello della conclusione del cognome;
il rapporto discontinuo a blocchi con il rigo di base;
- la tendenza ascendente della sottoscrizione nel suo complesso;
- la chiusura della firma con il rilascio prolungato del filo grafico”.
L'approfondimento peritale resiste senza dubbio alle osservazioni della c.t.p. di parte convenuta, la quale – pur condividendo i confronti in punto di caratteristiche generali della sottoscrizione – ha concluso nel senso di una mera “probabilità” dell'appartenenza della firma in esame alla mano di Né appaiono condivisibili le considerazioni, Parte_2 su cui a lungo ha indugiato la c.t.p., in ordine alla scarsa qualità della copia esaminata: anche all'esame del quisque de populo, la copia per immagine dell'assegno appare adeguata a consentire le verifiche che sono state condotte. Peraltro, proprio il fatto che il vaglio peritale ha avuto a oggetto la copia e non l'originale impone di confrontarsi necessariamente con ulteriori risultanze istruttorie, come – in modo condivisibile – indica la Suprema Corte, proprio perché è preclusa quell'ulteriore indagine che more solito si svolge sugli originali.
4.4. L'esito della c.t.u. appare confortato e riscontrato da ulteriori circostanze, desumibili dal complessivo quadro documentale e delle allegazioni delle parti.
In primo luogo, mette conto osservare il rapporto significativo intercorso, a livello umano e personale, tra e l'odierna attrice, Nel ricorso Parte_2 Parte_1 introduttivo, si legge che “dal 2019 prestava assistenza quotidiana alla signora er Pt_2 qualsiasi incombente, non aveva elementi per ritenere che la defunta avesse lasciato disposizioni in favore dei nipoti, i quali invero, come l' istruttoria ben potrà accertare, mai si premuravano di far visita alla zia mentre la stessa era in vita e con la quale gli stessi, come pure il fratello, non avevano affatto “rapporti stretti”; basti considerare che nessuno dei tre opponenti si è interessato dell' organizzazione del funerale della signora né Pt_2 vi hanno presenziato, delegando per ogni questione (compresa la scelta della bara,
l'organizzazione della cerimonia, il contatto col prete, la scelta dei fiori, gli accordi con
p. 7 l'impresa di pompe funebri) la stessa signora . Tali circostanze non hanno Pt_1 trovato alcuna specifica contestazione da parte dei che si sono limitati a una Pt_2 contestazione generica, relativa a “ogni rapporto asseritamente occorso tra le parti siccome riferito dall'attrice”.
Inoltre, nella denuncia-querela dell'1.8.2023 (doc. 12 att.), ha Controparte_3 espressamente qualificato come “amica di nostra zia ”, così Parte_1 Pt_2 riconoscendo il rapporto che tra l'anziana signora e l'odierna attrice era intercorso.
Tali circostanze rendono ben plausibile che in data prossima al decesso, Parte_2 abbia inteso elargire una somma in denaro in favore di Parte_1
Inoltre, poiché l'unica alternativa ricostruzione sarebbe quella di una falsificazione della firma (chiaramente da parte della prenditrice stessa, come la denuncia-querela evoca), si dovrebbe supporre che o chiunque altro per lei) avesse libero accesso non solo Pt_1 all'abitazione, ma anche agli effetti personali di tra cui il libretto degli Parte_2 assegni: circostanza che mai è stata neppure allegata.
Non appare persuasivo l'argomento, pur speso dalla difesa per cui tale dazione Pt_2 sarebbe incompatibile con la volontà espressa dalla de cuius nel proprio testamento olografo del 5.2.1994. In disparte il fatto che il rapporto di conoscenza tra Parte_2
e è insorto successivamente, non si vede per quale motivo un Parte_1 soggetto, nel pieno delle proprie capacità di autodeterminazione (come era la de cuius, in assenza di qualsiasi evidenza contraria), non possa in vita disporre del proprio patrimonio, dovendo posticipare qualsiasi elargizione al momento del proprio decesso.
Ancora, è rilevante che, poche settimane prima rispetto all'emissione dell'assegno qui contestato, ne sia stato emesso un altro (doc. 11), che reca esattamente le medesime caratteristiche in apparenza, ossia la compilazione – tranNne che nella firma – da parte di un'altra mano (come rilevato anche in corso di operazioni peritali). Questo assegno è stato regolarmente pagato e mai contestato in alcuna sua parte;
né pare siano state rilevate discrasie con lo specimen di firma.
Questa circostanza rileva sotto due aspetti. In primo luogo, è evidente che Parte_2 nel periodo in esame, era solita utilizzare, quale mezzo di pagamento, gli assegni,
[...] ricorrendo all'ausilio di una persona di fiducia per la compilazione del titolo: di talché, non vi è alcuna anomalia nella vicenda attualmente in esame, che, anzi, appare del tutto coerente con il “precedente” del 31.10.2022.
In secondo luogo, una sottoscrizione sostanzialmente analoga a quella impressa sull'assegno del 21.11.2022 è stata ritenuta conforme allo specimen di firma: ciò quindi significa che anche al prudente vaglio dell'operatore bancario le sottoscrizioni potevano apparire riconducibili alla mano di Parte_2
Dal complessivo scrutinio degli elementi sin qui esaminati, deve ritenersi assolto l'onus probandi gravante sull'attrice, la cui domanda – volta ad accertare l'autografia della firma di sul controverso assegno – è senz'altro fondata. Parte_2
p. 8 5. La domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti è ictu oculi infondata, in quanto avente a presupposto la (indimostrata) illegittimità dell'azione esecutiva promossa in loro danno.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico integrale dei convenuti, tra loro in solido e ciascuno in eguale misura;
l'importo è liquidato tenuto conto del valore della causa e dell'articolazione del procedimento (attività istruttoria, in assenza tuttavia di ulteriori memorie da redigere, atteso il rito seguito).
Gli oneri di c.t.u., come già liquidati in corso di causa, seguono eguale sorte e gravano integralmente sui convenuti.
A tali fini, si consideri altresì che i convenuti hanno rifiutato la proposta conciliativa formulata dal Giudice, invece accolta da v. verbale 28.6.2024) e non hanno mai Pt_1 manifestato alcuna seria propensione alla definizione bonaria della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in persona del Giudice dott. Matteo Aranci, a definizione della causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo
Tribunale al numero 583 dell'anno 2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ACCERTA E DICHIARA l'autenticità della sottoscrizione apposta sull'assegno Intesa
Sanpaolo n. 9332754518-09 di € 30.000,00 emesso da il 21.11.2022; Parte_2
2) RESPINGE la domanda riconvenzionale;
3) CONDANNA in solido Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 tra loro, al pagamento delle spese di lite a favore di che vengono Parte_1 liquidate in 5.260,00 euro totali, oltre 545,00 euro per esborsi, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
4) PONE le spese della C.t.u. esperita, pari a quanto liquidato con decreto 5.2.2025, a carico di in solido tra Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 loro.
Sentenza depositata nel termine di cui all'art. 281-sexies c.p.c. il 15/05/2025
Il Giudice
(dott. Matteo Aranci)
p. 9
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 583 dell'anno 2024, introdotta da:
c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. MAIDA Parte_1 C.F._1
ROSALBA IRENE e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
ATTORE CONTRO
(c.f. , (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), c.f. ), tutti C.F._3 Controparte_3 C.F._4 con il patrocinio dell'Avv. CORTESINI MAISANO PATRIZIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
PARTE ATTRICE: in via principale
Accertata la tardività, inammissibilità ed in ogni caso l'infondatezza del disconoscimento eccepito dagli eredi della signora con ricorso in opposizione all' Parte_2 esecuzione RGE 803/2023, dichiarare riconosciuta ed autentica la sottoscrizione apposta sull'assegno Intesa Sanpaolo n. 9332754518-09 di € 30.000,00 emesso da
[...]
. Per l'effetto dichiarare sussistente il diritto della signora di procedere Pt_2 Pt_1 ad esecuzione forzata rigettando l'opposizione proposta dai debitori.
Respingere tutte le domande formulate anche in via riconvenzionale nei confronti della ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze, comprese quelle di CTU. in via subordinata p. 1 in seguito al disconoscimento ex adverso proposto, all'istanza di verificazione della sottoscrizione disconosciuta formulata dalla ricorrente ed alla espletata Consulenza
Tecnica d' Ufficio grafologica per la verifica dell'autografia della sottoscrizione apposta da sull' assegno Intesa Sanpaolo n. 9332754518-09 di € 30.000,00, Parte_2 dichiarare accertata l' autenticità della sottoscrizione e la validità del titolo esecutivo. Per
l'effetto dichiarare sussistente il diritto della signora i procedere ad esecuzione Pt_1 forzata rigettando l' opposizione proposta dai debitori.
Respingere in ogni caso tutte le domande formulate anche in via riconvenzionale nei confronti della ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze, comprese quelle di CTU. in via di ulteriore subordine ed in via istruttoria
Per l'ipotesi in cui venga disposta la rinnovazione od integrazione della CTU e/o il fascicolo venga rimesso in istruttoria ordinare ad INTESA SANPAOLO S.P.A. ex art. 210 cpc di esibire e produrre in giudizio gli assegni Intesa Sanpaolo n. 9332754516-07 e n.
9332754517-08 emessi dalla signora . Parte_2
Spese come per legge.
PARTE CONVENUTA:
- Nel merito – accertare e dichiarare valido ed efficace il disconoscimento eccepito dagli eredi on il ricorso in opposizione all'esecuzione n. 803/2023 con la conseguente Pt_2 declaratoria di non veridicità della firma di traenza apposta sull'assegno Intesa Sanpaolo
n. 9332754518- 09; accertare e dichiarare quindi l'inesistenza del titolo esecutivo, con conseguente declaratoria di inesistenza del diritto di a procedere Parte_1 all'esecuzione nei confronti dei signori e Controparte_4 Controparte_3
e conseguente declaratoria di nullità del pignoramento mobiliare presso terzi eseguito in data 27 agosto 2023 e svincolo dei conti correnti intestati ai rispettivi convenuti
- In via riconvenzionale- Premesse le declaratorie di cui sopra, accertata e dichiarata l'inesistenza del diritto dell'attrice a procedere all'esecuzione forzata nei confronti dei convenuti, condannare la stessa al risarcimento dei danni tutti subiti in conseguenza dell'illegittimo pignoramento mobiliare presso terzi eseguito il loro danno, danni patrimoniali e morali quantificati sin d'ora nel complessivo importo di euro 15.000,00 a favore di ciascuno dei convenuti o in quella diversa somma ritenuta di giustizia a titolo di danno patrimoniale e morale conseguente all'indisponibilità della provvista dei tre conti correnti, a causa dell'illegittimo pignoramento rispettivamente subito, somma forfettariamente corrispondente agli importi rispettivi di retribuzione e pensione accreditati nei mesi intercorsi e intercorrenti dalla data del pignoramento del conto corrente alla data della pronuncia di merito
– In via istruttoria – ordinare ex art. 210 c.p.c a di Milano, agenzia Controparte_5 di piazza San Babila la produzione in giudizio di tutti gli estratti del conto corrente ivi acceso dal con le relative documentazioni dagli ultimi 5 anni sino alla data del 24 Parte_2 novembre 2022
p. 2 Attesa l'assenza dell'originale documentale comparativo, disporre la rinnovazione della
CTU, a mezzo nomina nuovo consulente, volta all'utilizzo - quali scritture comparative - anche della documentazione prodotta dai convenuti ai numeri 5 e 6 della comparsa di costituzione e risposta, in subordine disporre la chiamata a chiarimenti dell'ausiliario
Dott.ssa Per_1
Con vittoria delle spese di entrambi i giudizi, di opposizione all'esecuzione del presente, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
*.*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
1. a introdotto questo procedimento, con rito semplificato ex artt. 281- Parte_1 decies c.p.c., esponendo:
− di esser creditrice, nei confronti degli eredi di (deceduta il 24.11.2022 Parte_2
a Milano), di 30.000,00 euro, in forza di assegno in suo favore emesso (assegno Intesa
Sanpaolo n. 9332754518-09 emesso in Milano il 21.11.2022);
− di aver portato all'incasso tale assegno il 25.11.2022, ma ne è stato rifiutato il pagamento, in quanto ritenuta illeggibile la firma;
− di aver notificato il titolo impersonalmente ex art. 477 c.p.c. e di aver altresì notificato, con le stesse modalità, atto di precetto per 30.611,15 euro;
− che nei confronti degli eredi di ossia il fratello ed i Parte_2 Controparte_1 nipoti e è stato notificato atto di Controparte_2 Pt_2 Controparte_3 pignoramento dei crediti dai medesimi vantati nei confronti degli Istituti Banco BPM ed
Intesa Sanpaolo, sino alla concorrenza dell'importo di 45.916,72 euro (credito oggetto di precetto aumentato del 50%);
− che, nel procedimento esecutivo iscritto al n. 803/23 RGE, i tre coeredi anno Pt_2 proposto opposizione all'esecuzione, disconoscendo la firma di traenza apposta sull'assegno;
− con ordinanza del 21.12.2023, il giudice dell'esecuzione ha sospeso il procedimento per consentire il giudizio di accertamento della veridicità della sottoscrizione;
Per tali ragioni, a depositato il ricorso di cui sopra il 21.3.2024 e, così ricostruita Pt_1 la fattispecie, ha dedotto:
− preliminarmente, la tardività del disconoscimento, in quanto né dopo la notificazione del titolo, né del precetto, i anno disconosciuto la sottoscrizione dell'assegno, Pt_2 avendovi provveduto solo dopo la notifica del pignoramento presso terzi;
− nel merito, che la firma non doveva ritenersi falsa, ma certamente riconducibile a come deriverebbe dalla comparazione con altri due assegni (nn. Parte_2
9332754516-07 e 9332754517-08), ritualmente pagati, richiedendo in proposito lo p. 3 svolgimento di apposita consulenza tecnica di ufficio ai fini dell'accertamento dell'autenticità.
Si sono costituiti, con un unico difensore, i coeredi di ossia il di lei fratello Parte_2
ed i nipoti e i quali, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 preliminarmente, hanno avanzato richiesta di conversione del rito nelle forme ordinarie e, nel merito, hanno dedotto:
− di essere eredi di Parte_2
− di aver contestato la firma apposta sul titolo nella prima circostanza utile, ossia con la costituzione nella procedura esecutiva n. 803/23;
− di ritenere non autografa la firma apposta sull'assegno, producendo a tal fine scritture comparative quali il testamento, appunti manoscritti e firme apposte in calce ai contratti di manutenzione della caldaia.
Per le superiori ragioni, i hanno chiesto l'accertamento della non veridicità della Pt_2 firma di traenza apposta sull'assegno contestato, con contestuale domanda riconvenzionale per i danni subiti in conseguenza dell'illegittimo pignoramento mobiliare patito.
2. All'udienza del 28.5.2024, parte ricorrente ha contestato le scritture comparative prodotte da controparte (appunti e firme di contratti di manutenzione) e insistito per le proprie eccezioni.
Con ordinanza emessa in pari data, il giudice ha sottoposto alle parti una proposta conciliativa e rinviato al 28.6.2024 per la relativa verifica.
All'udienza del 28.6.2024 si è dato atto che nessuna delle parti ha accettato la proposta: la ricorrente perché voleva includervi anche la rimessione della querela depositata dai i resistenti senza precisa motivazione ulteriore. Pt_2
Con ordinanza riservata dell'1.7.2024, il giudice, in parziale accoglimento delle istanze delle parti, ha disposto la produzione in giudizio dell'originale dell'assegno contestato e dello specimen di firma.
Con nota del 20.9.2024, pervenuta in cancelleria il 23.9.2024, ha Controparte_6 comunicato di non aver saputo “rinvenire l'originale cartaceo dello specimen firma di
” e di aver sottoposto soltanto evidenza/immagine dello specimen stesso. Parte_2 Contr Con nota del 24.9.2024, pervenuta il 25.9.2024, ha trasmesso copia fotostatica del predetto assegno, dando notizia di aver distrutto l'originale dopo sei mesi, in conformità alla legislazione vigente.
All'udienza dell'1.10.2024 è stata disposta CTU grafologica;
l'elaborato peritale è pervenuto il 3.2.2025
All'udienza del 25.2.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, la causa è stata rinviata per discussione e decisione, udienza poi sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
p. 4 La sentenza è depositata entro il trentesimo giorno successivo a quello in cui è scaduto il termine per le note scritte.
3. Il disconoscimento operato dai nel procedimento di pignoramento mobiliare Pt_2 avviato nei loro confronti è tempestivo e non può dirsi inammissibile.
Il disconoscimento è stato effettuato, con apposita opposizione all'esecuzione, nel momento in cui gli odierni convenuti sono stati personalmente raggiunti dalla notifica del pignoramento. Non si vede in che termini gli opponenti avrebbero potuto o dovuto disconoscere la firma sull'assegno controverso in precedenza, poiché, se è vero che la notifica del titolo e del precetto era correttamente stata effettuata nella forma agevolata ex art. 477 c.p.c., gli stessi ben potevano non aver avuto conoscenza dell'intenzione di procedere in executivis nei loro confronti.
Invero, una simile opzione interpretativa pare coerente con la previsione di cui all'art. 293, co. 3, c.p.c., che consente a chi sia stato contumace, una volta costituitosi in giudizio, di disconoscere le scritture contro di lui prodotte, purché ciò avvenga nella prima udienza.
In questa sede, dunque, i convenuti hanno tempestivamente disconosciuto la sottoscrizione della de cuius non appena
4. Nel merito, la domanda di è fondata e va accolta: la sottoscrizione a nome Pt_1
(deceduta il 24.11.2022 a Milano) sull'assegno Intesa Sanpaolo n. Parte_2
9332754518-09 emesso in Milano il 21.11.2022 in favore di per Parte_1
30.000,00 euro, deve ritenersi autografa.
4.1. In via preliminare, occorre ricordare che nel giudizio di opposizione fondato su assegno bancario o altro titolo di matrice stragiudiziale, l'autenticità della sottoscrizione può essere contestata mediante il disconoscimento ex art. 214 c.p.c., senza che ciò sovverta le regole sull'onere probatorio operanti nell'ambito di tale giudizio, trattandosi dell'ordinario strumento processuale idoneo a confutare l'apparenza dell'esecutività del titolo (Cass. 27381/22; Trib. Monza, 1054/23).
4.2. Nel merito, la domanda – volta ad accertare, in sostanza, l'autenticità della firma apposta sull'assegno n. 9332754518-09 di € 30.000,00 emesso da – è Parte_2 fondata.
Ai fini dell'esame del compendio probatorio, si deve ricordare, come correttamente ha sottolineato la difesa dei convenuti, che (v. Cass. 2777/25) qualora sia impossibile produrre (come in questo caso) l'originale dell'assegno per cause non imputabili a chi domandi la verificazione, si può dimostrare la veridicità della sottoscrizione con gli ordinari mezzi di prova, “ferma la possibilità di una consulenza tecnica sulla fotocopia del documento le cui risultanze, pur non essendo sufficienti ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione, possono essere valutate dal giudice unitamente agli altri elementi istruttori disponibili”.
In questo caso, trattandosi di assegno cartaceo, l'art. 6 del regolamento adottato dalla
Banca d'Italia il 22.3.2016, ex art. 8, comma 7, lett. e), D.L. 70/2011, convertito dalla legge
106/2011, prevede che “l'assegno cartaceo è conservato dal negoziatore per sei mesi p. 5 dallo spirare del termine di presentazione”. Sicché, una volta negoziato e decorso il semestre, l'assegno è distrutto, salvo che entro tale termine (co. 2, art. 6 cit.), non sopravvengano richieste di sequestro o ordini di esibizione dell'Autorità giudiziaria ovvero sia stata disconosciuta la firma dell'assegno o il negoziatore abbia evidenza di altre esigenze di difesa.
Perciò, al momento dell'introduzione di questo procedimento – originante dal disconoscimento effettuato con l'opposizione all'esecuzione promossa dai detto Pt_2 termine era già spirato, con conseguente distruzione dell'originale e possibilità di approfondirne l'autenticità, quanto alla sottoscrizione, soltanto mediante indagini sulla copia.
4.3. Ai fini dell'accoglimento della domanda è senz'altro rilevante, pur con le precisazioni che precedono, l'approfondimento peritale svolto dalla dott.ssa le cui indagini Per_1 sono tali da consentire al Tribunale di effettuare ogni valutazione nel merito e hanno esplorato in modo completo i temi delineati nel quesito formulato dal giudice istruttore. La relazione peritale rivela una disamina svolta con modalità logiche, precise, coerenti e puntuali e presenta, a fronte dei rilievi svolti dai c.t.p., osservazioni altrettanto specifiche e condivisibili (in tema, Cass. 11917/21; 4352/19; 15147/18).
Peraltro, le critiche pervenute dai c.t.p. non hanno un carattere di precisione e scientificità tali da inficiare l'esito cui l'ausiliario è pervenuto, risolvendosi, piuttosto, nella manifestazione di un immotivato dissenso rispetto al vaglio offerto dal c.t.u.
La rinnovazione o l'integrazione della c.t.u., pur sollecitate all'udienza successiva al deposito della perizia, oltre a non apparire necessaria per la completezza degli elaborati già in atti, si porrebbe in irrimediabile contrasto con i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, esigenze che debbono essere adeguatamente ponderate ogniqualvolta le parti sollecitino ulteriori approfondimenti peritali (Cass.
2832/21; 18410/13).
La c.t.u. è pervenuta a un giudizio di “buona probabilità che la firma in accertamento provenga dalla mano della IG.ra , escludendo anche imitazioni a mano Parte_2 libera”, pur rettamente affermando – in assenza della scrittura originale – che “non può essere considerato in termini di certezza, la quale può esser determinata solo alla presenza dell'originale documentale”.
Preliminarmente, la dott.ssa a osservato che la copia dell'assegno controverso, Per_1 utilizzata per l'approfondimento peritale, “mostra buoni esiti della riproduzione, consentendo la valutazione dei tracciati negli aspetti discriminanti utili a stabilire l'autografia o meno della sottoscrizione, con buona probabilità. La stessa copia arriva a trasporre il disegno della filigrana, che apparentemente risulta integra e priva di discontinuità, escludendo evidenze macroscopiche di operazioni di copia e incolla della firma”.
p. 6 All'esito che precede – ossia di buona probabilità di autografia – , l'ausiliaria è giunta dando rilievo – sebbene la sottoscrizione riveli “un quadro di insenilimento del gesto grafico e affaticamento conforme alle comparative più coeve” – a elementi di assoluto valore, ossia:
− le incertezze del tracciato, per la loro manifestazione, risultano genuinamente attribuibili allo sforzo dell'estensore, dovendosi escludere l'ipotesi simulatoria in quanto non ricorrono anomalie o evidenze dalle quali potrebbe desumersene la riproduzione lenta e pedissequa o per ricalco;
− la permanenza, rispetto alle scritture comparative e al netto dell'evoluzione dettata dall'invecchiamento della de cuius, di tratti tipici delle sottoscrizioni di Parte_2 ossia “la suddivisione interna della firma;
maggior enfasi e cura data alle figure maggiori che scandiscono l'apposizione; con le scelte stilistico - calligrafiche che le interessano;
l'orientamento delle lettere;
la partenza del cognome al di sotto del rigo;
- la dislocazione tra i gruppi "G" e "HI"; - il punto di partenza del nome a livello della conclusione del cognome;
il rapporto discontinuo a blocchi con il rigo di base;
- la tendenza ascendente della sottoscrizione nel suo complesso;
- la chiusura della firma con il rilascio prolungato del filo grafico”.
L'approfondimento peritale resiste senza dubbio alle osservazioni della c.t.p. di parte convenuta, la quale – pur condividendo i confronti in punto di caratteristiche generali della sottoscrizione – ha concluso nel senso di una mera “probabilità” dell'appartenenza della firma in esame alla mano di Né appaiono condivisibili le considerazioni, Parte_2 su cui a lungo ha indugiato la c.t.p., in ordine alla scarsa qualità della copia esaminata: anche all'esame del quisque de populo, la copia per immagine dell'assegno appare adeguata a consentire le verifiche che sono state condotte. Peraltro, proprio il fatto che il vaglio peritale ha avuto a oggetto la copia e non l'originale impone di confrontarsi necessariamente con ulteriori risultanze istruttorie, come – in modo condivisibile – indica la Suprema Corte, proprio perché è preclusa quell'ulteriore indagine che more solito si svolge sugli originali.
4.4. L'esito della c.t.u. appare confortato e riscontrato da ulteriori circostanze, desumibili dal complessivo quadro documentale e delle allegazioni delle parti.
In primo luogo, mette conto osservare il rapporto significativo intercorso, a livello umano e personale, tra e l'odierna attrice, Nel ricorso Parte_2 Parte_1 introduttivo, si legge che “dal 2019 prestava assistenza quotidiana alla signora er Pt_2 qualsiasi incombente, non aveva elementi per ritenere che la defunta avesse lasciato disposizioni in favore dei nipoti, i quali invero, come l' istruttoria ben potrà accertare, mai si premuravano di far visita alla zia mentre la stessa era in vita e con la quale gli stessi, come pure il fratello, non avevano affatto “rapporti stretti”; basti considerare che nessuno dei tre opponenti si è interessato dell' organizzazione del funerale della signora né Pt_2 vi hanno presenziato, delegando per ogni questione (compresa la scelta della bara,
l'organizzazione della cerimonia, il contatto col prete, la scelta dei fiori, gli accordi con
p. 7 l'impresa di pompe funebri) la stessa signora . Tali circostanze non hanno Pt_1 trovato alcuna specifica contestazione da parte dei che si sono limitati a una Pt_2 contestazione generica, relativa a “ogni rapporto asseritamente occorso tra le parti siccome riferito dall'attrice”.
Inoltre, nella denuncia-querela dell'1.8.2023 (doc. 12 att.), ha Controparte_3 espressamente qualificato come “amica di nostra zia ”, così Parte_1 Pt_2 riconoscendo il rapporto che tra l'anziana signora e l'odierna attrice era intercorso.
Tali circostanze rendono ben plausibile che in data prossima al decesso, Parte_2 abbia inteso elargire una somma in denaro in favore di Parte_1
Inoltre, poiché l'unica alternativa ricostruzione sarebbe quella di una falsificazione della firma (chiaramente da parte della prenditrice stessa, come la denuncia-querela evoca), si dovrebbe supporre che o chiunque altro per lei) avesse libero accesso non solo Pt_1 all'abitazione, ma anche agli effetti personali di tra cui il libretto degli Parte_2 assegni: circostanza che mai è stata neppure allegata.
Non appare persuasivo l'argomento, pur speso dalla difesa per cui tale dazione Pt_2 sarebbe incompatibile con la volontà espressa dalla de cuius nel proprio testamento olografo del 5.2.1994. In disparte il fatto che il rapporto di conoscenza tra Parte_2
e è insorto successivamente, non si vede per quale motivo un Parte_1 soggetto, nel pieno delle proprie capacità di autodeterminazione (come era la de cuius, in assenza di qualsiasi evidenza contraria), non possa in vita disporre del proprio patrimonio, dovendo posticipare qualsiasi elargizione al momento del proprio decesso.
Ancora, è rilevante che, poche settimane prima rispetto all'emissione dell'assegno qui contestato, ne sia stato emesso un altro (doc. 11), che reca esattamente le medesime caratteristiche in apparenza, ossia la compilazione – tranNne che nella firma – da parte di un'altra mano (come rilevato anche in corso di operazioni peritali). Questo assegno è stato regolarmente pagato e mai contestato in alcuna sua parte;
né pare siano state rilevate discrasie con lo specimen di firma.
Questa circostanza rileva sotto due aspetti. In primo luogo, è evidente che Parte_2 nel periodo in esame, era solita utilizzare, quale mezzo di pagamento, gli assegni,
[...] ricorrendo all'ausilio di una persona di fiducia per la compilazione del titolo: di talché, non vi è alcuna anomalia nella vicenda attualmente in esame, che, anzi, appare del tutto coerente con il “precedente” del 31.10.2022.
In secondo luogo, una sottoscrizione sostanzialmente analoga a quella impressa sull'assegno del 21.11.2022 è stata ritenuta conforme allo specimen di firma: ciò quindi significa che anche al prudente vaglio dell'operatore bancario le sottoscrizioni potevano apparire riconducibili alla mano di Parte_2
Dal complessivo scrutinio degli elementi sin qui esaminati, deve ritenersi assolto l'onus probandi gravante sull'attrice, la cui domanda – volta ad accertare l'autografia della firma di sul controverso assegno – è senz'altro fondata. Parte_2
p. 8 5. La domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti è ictu oculi infondata, in quanto avente a presupposto la (indimostrata) illegittimità dell'azione esecutiva promossa in loro danno.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico integrale dei convenuti, tra loro in solido e ciascuno in eguale misura;
l'importo è liquidato tenuto conto del valore della causa e dell'articolazione del procedimento (attività istruttoria, in assenza tuttavia di ulteriori memorie da redigere, atteso il rito seguito).
Gli oneri di c.t.u., come già liquidati in corso di causa, seguono eguale sorte e gravano integralmente sui convenuti.
A tali fini, si consideri altresì che i convenuti hanno rifiutato la proposta conciliativa formulata dal Giudice, invece accolta da v. verbale 28.6.2024) e non hanno mai Pt_1 manifestato alcuna seria propensione alla definizione bonaria della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in persona del Giudice dott. Matteo Aranci, a definizione della causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo
Tribunale al numero 583 dell'anno 2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ACCERTA E DICHIARA l'autenticità della sottoscrizione apposta sull'assegno Intesa
Sanpaolo n. 9332754518-09 di € 30.000,00 emesso da il 21.11.2022; Parte_2
2) RESPINGE la domanda riconvenzionale;
3) CONDANNA in solido Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 tra loro, al pagamento delle spese di lite a favore di che vengono Parte_1 liquidate in 5.260,00 euro totali, oltre 545,00 euro per esborsi, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
4) PONE le spese della C.t.u. esperita, pari a quanto liquidato con decreto 5.2.2025, a carico di in solido tra Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 loro.
Sentenza depositata nel termine di cui all'art. 281-sexies c.p.c. il 15/05/2025
Il Giudice
(dott. Matteo Aranci)
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