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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/02/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 11727/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Pierangela Congiu, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 11727/2022 R.G. avente ad oggetto: opposizione a D.I. n.3189/2022 emesso dal Tribunale di Bologna (rg 5232/22)
TRA
(c.f. e p.iva ), corrente in Lissaro di Parte_1 P.IVA_1
ES (Padova), in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale degli avv. ti Barbara Spina (c.f.: ; fax: 0492131705; pec: C.F._1
e Eugenia Salmistraro (c.f.: fax: Email_1 C.F._2
0492131705; pec: , con studio in Albignasego Email_2
(Padova) - via Battaglia 71/B Bologna, da cui è rappresentata e difesa come da procura in atti
(OPPONENTE)
E
(c.f. , corrente in Castenaso Controparte_1 P.IVA_2
(BO), in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avv.
Alessandro Rizzoli (c.f. PEC , C.F._3 Email_3
con studio in Bologna al Vicolo Santa Lucia n. 2/2, da cui è rappresentata e difesa come da procura in atti
(OPPOSTO)
CONCLUSIONI
Parte opponente:“ in accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1
previo accertamento della non debenza delle somme richieste per le motivazioni indicate -
[...] nonché all'esito dell'istruttoria svolta - revocare il decreto ingiuntivo n. 3189/2022 Ing. emesso dal
Tribunale di Bologna in data 5 luglio 2022 nel procedimento iscritto al n. 5232/2022 R.G.” - in via istruttoria: ci si oppone alla richiesta di prova orale avversaria e nella denegata ipotesi di ammissione, si chiede di essere abilitati a prova contraria con i testi di seguito indicati;
si chiede di ammettere prova per testi diretta sui capitoli da 1) a 8) formulati a pag. 6 e 7 della seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., epurati da eventuali giudizi e premessa la locuzione “vero che”, da intendersi qui integralmente richiamati. Si indicano come testimoni i sig.ri: Tes_1
, e c/o c/o Bosch Rexroth. Si
[...] Testimone_2 Testimone_3 Parte_1 Tes_4 insiste per l'ammissione di CTU atta a verificare la causa delle non conformità dei pezzi in esame.”
Part Parte opposta: “- in via principale, accertare l'inadempimento di rispetto alle obbligazioni accessorie contrattualmente convenute con GSB e, dunque, che il danneggiamento degli articoli si
Part è verificato per esclusivi fatto e colpa di per aver omesso di utilizzare un adeguato confezionamento degli articoli per il trasporto, e conseguentemente respingere l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto, confermando il decreto ingiuntivo n. 3189/2022, - in subordine, in ipotesi di revoca del decreto, fermi gli accertamenti in via principale, condannare
Part
al pagamento di € 7.411,94 o di quel diverso importo conforme alle risultanze di causa, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. a far tempo dalla domanda fino al soddisfo, - con il favore delle spese e dei compensi, oltre accessori di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Oggetto del presente giudizio è l'opposizione proposta dalla società Parte_1
Part (d'ora in poi ) avverso il decreto ingiuntivo n. 3189/2022 emesso dal
[...]
Tribunale di Bologna (rg 5232/22) in data 05.07.2022, su ricorso ed in favore della d'ora in poi GSB) per il pagamento di n. 3 Controparte_1
fatture ( per un totale di € 8.735,62) per prestazioni di zincatura effettuate dalla GSB su incarico ed
Part in favore della su materiale da quest'ultima fornito ed alla quale era restituito al termine delle lavorazioni.
1.1.
Part Con l'atto introduttivo – ritualmente notificato a mezzo pec in data 7.10.2022 – la sollevava eccezione di inadempimento della GSB, rappresentando che il mancato pagamento delle fatture era derivato dall'inadempimento della GSB all'accordo intervenuto tra le parti (contenuto nell'accettata Part offerta commerciale del 7.02.2018 della GSB) e dai danni derivati alla da tale inadempimento.
- 2 - Part Affermava che le prestazioni di cui alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo erano state svolte nel periodo febbraio-aprile 2019 e che sin dalla mail dell'8.03.2019 (relativa ai DDT nn. 423,
472, 746 di cui alla fattura n. 205/19) aveva segnalato alla controparte - allegando puntuale documentazione fotografica - numerose non conformità sui pezzi, come confermato anche dai reclami alla medesima pervenuti dalla propria cliente (Bosch Rexroth) ed inviati alla GSB (verbale e rapporto di non conformità), come avvenuto successivamente con mail del 12.03.2019 per i prodotti di cui al DDT n. 746 e con mail del 19.03.2019 per i prodotti di cui al DDT n. 878.
Affermava che tali inadempimenti le avevano causato costi per almeno € 23.954,00, per cui dovevano essere tenute in sospeso le ultime fatture nell'ottica di una definizione complessiva delle
Part problematiche. Alla luce delle verifiche effettuate, la con mail del 2.09.2019 chiedeva di stornare le fatture (oggi oggetto di ingiunzione) e di riconoscere a suo favore un importo di €
9.039,50 (pari al 50% dell'importo dei costi sostenuti, ossia del costo dei pezzi non conformi e del pagamento della selezione di tali pezzi). A tale mail seguiva la diffida della GSB e, nonostante le interlocuzioni, il decreto ingiuntivo opposto.
1.2. Part La sollevava pertanto eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., chiarendo che le
Part contestazioni avverso le consegne non conformi erano state inviate dalla immediatamente dopo i reclami ricevuti dal proprio cliente, dovendo la GSB provare di aver ben adempiuto anche alla luce dell'intervenuto riconoscimento di responsabilità (vedi mail della GSB del 12.03.2019).
Ancora, riteneva che nessun rilievo poteva avere nella fattispecie concreta la clausola di decadenza contrattuale per mancata denunzia dei vizi entro 8 giorni dalla consegna, invocata dalla controparte, stante la sua nullità per violazione dell'art. 2965 c.c., non potendosi effettuare in un termine così eccessivamente breve la verifica della merce, né potendosi pretendere il previsto controllo del 100% dei pezzi in accettazione (troppo oneroso e quindi limitato dopo la consegna del quarto lotto ad un controllo a campione di 24 pezzi ogni 2000).
Chiedeva pertanto di ritenere non dovuta la somma portata dal decreto ingiuntivo, stante anche il
Contr maggior danno causato dalla GSB alla e da quest'ultima quantificato, come da mail del
2.09.2019, in € 18.079,00.
2.
Si costituiva la GSB con comparsa del 18.01.2023, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio, previa concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648
- 3 - c.p.c., ed, in subordine la condanna dell'attrice al pagamento in suo favore della minor somma di €
7.411,94.
La convenuta deduceva che: Part
- la non aveva provveduto ad imballare il materiale nella maniera corretta né aveva effettuato la verifica della merce alla consegna (fatta solo a campione su poco più dell'1% dei pezzi), come previsto in contratto, con conseguente tardività delle denunce nei termini contrattuali, pattuizioni valide che non soffrivano dell'infondata eccezione di nullità ex art. 2965 c.c., sollevata da controparte;
- la garanzia non era operativa nei confronti dei terzi, sicchè i controlli successivamente effettuati dal
Part cliente della non potevano sostituire quelli contrattualmente previsti modificando gli accordi;
Contr
- le contestazioni della erano riferibili ad un quantitativo minimo di pezzi e precisamente su
39.523 articoli lavorati (con esclusione di n. 40 restituiti senza trattamento perché ricevuti con ammaccature), vi erano state contestazioni per n.
8.310 pezzi (per un controvalore di € 1.824,88):
• per la fattura 205 risultavano contestati n.
2.576 valvole (cod. 334), n.
2.520 sedi (cod 350) e n.
2148 canotti (cod. 417)
• per la fattura 325 risultavano contestate n. 495 canotti (cod. 417)
• per la fattura 425 non vi erano contestazioni. Part Considerando che il numero definitivo dei pezzi scartati indicato da era inferiore e precisamente pari a n.
5.771 articoli, doveva quindi farsi riferimento a tale quantificazione, che corrispondeva ad un importo di € 7.411,94 (€ 6.075,36 oltre IVA per € 1.336,58), in ragione del prezzo pattuito dalle parti, pari per ciascun pezzo ad € 0,18 oltre iva.
- Le contestazioni effettuate dall'attrice per la quasi totalità non erano inerenti alle lavorazioni, ma alle ammaccature dei pezzi. In particolare:
• la contestazione della zincatura era riferibile a n.
1.862 articoli, tutti sottoposti nuovamente a zincatura e restituiti senza difetti, rappresentando comunque solo il 2,63% dell'intera fornitura;
• le ammaccature invece non erano imputabili alla convenuta, ma all'attrice che non si era attenuta alle prescrizioni di imballaggio, risultando la plastica dei blister già rotta e gli articoli sporchi
Part d'olio. Dal prospetto depositato dalla risulterebbero n.
2.576 valvole (cod 334) e 2.520 sede Part (cod. 350) di cui alla contestazione del 8.3.2019, n. 988 canotti (cod. 417) restituiti in data
6.3.2019 e una quantità non specificata su 2.148 canotti (cod. 417), con contestazione anche di
Part ossidazione. Tuttavia, la GSB, avvedutasi di tali contestazioni, aveva controllato gli arrivi da
- 4 - e contestato a sua volta le presenti ammaccature (vedi mail del 12.03.2019 e del 26.03.2019),
Part dovendosi quindi ritenere provato l'inadempimento della sia per l'imballaggio che per il mancato controllo;
• non vi era alcuna responsabilità della convenuta per i pezzi contestati (anche dalla Bosch Rexroth) Part che presentavano bave e solchi imputabili alle lavorazioni .
3.
La causa veniva istruita con prova orale e produzione documentale.
***
4.
Part Ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta da sia solo in parte fondata, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
4.1.
Part Deve preliminarmente rilevarsi che l'eccezione di inadempimento sollevata dalla nell'atto di opposizione supera l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di decadenza contrattuale della parte attrice dall'azione di garanzia. Ciò in ragione della oggettiva e riconosciuta presenza di ammaccature su alcuni pezzi lavorati dalla convenuta, nei limiti quantitativi dalla stessa indicati e confermati dall'opponente (n.
5.771 pezzi).
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, (così Cass., sez. II, 19/07/2024
n.19979): “In tema di inadempimento del contratto d'appalto, laddove l'opera risulti ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., analoga a quella di portata generale di cui all'art. 1460 c.c. in materia di contratti a prestazioni corrispettive, anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed, indipendentemente, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di detta domanda, che può anche mancare, senza pregiudizio alcuno per la proponibilità dell'eccezione in esame (Sez. 2 - , Ordinanza n. 7041 del 09/03/2023,
Rv. 667011 - 01, conf. Sez. 2, Sentenza n. 9333 del 17/05/2004). Il medesimo principio è applicabile anche al caso di specie di prestazione d'opera ex art. 2226 c.c. La suddetta norma richiama espressamente l'art. 1668 c.c. quanto ai diritti del committente nel caso di vizi e difformità dell'opera. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, sebbene l'art. 2226 cod. civ. non ne faccia espresso richiamo -essendo diversi i termini per la denuncia - è comunque applicabile la disciplina dettata, con riguardo al contratto di appalto, dall'art. 1667 cod. civ. in ordine alla
- 5 - garanzia per i vizi, secondo cui la denuncia dei vizi non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto i vizi o li ha occultati, conseguendone che l'impegno di provvedere alla eliminazione dei difetti o vizi dell'opera dà vita ad un nuovo rapporto che si sostituisce a quello originario ed è fonte di un'autonoma obbligazione, che si prescrive nel termine ordinario decorrente dalla data di assunzione dell'impegno stesso (Sez. 2, Sentenza n. 4908 del 11/03/2015, Rv. 634561 - 01). Allo stesso modo deve ritenersi applicabile il principio sopra riportato circa l'eccezione inadimplenti non est adimplendum e la conseguente non applicabilità del termine decadenziale” Contr L'eccezione proposta dalla può inquadrarsi, quindi, nell'ambito della normale eccezione di inadempimento in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum, come invocato anche in base agli accordi contenuti del contratto di subfornitura, essendo chiaro che le disposizioni speciali di cui agli artt. 1667,1668 e 1669 cod. civ. integrano - senza escluderne l'applicazione - i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni, con la conseguenza che, nel caso in cui l'opera sia stata realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche, il committente, convenuto per il pagamento del prezzo, può - al fine di paralizzare la pretesa avversaria - opporre le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum, richiamato dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 cod. civ., anche quando non abbia proposto, in via riconvenzionale, la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta
(Sez. 2, Sentenza n. 4446 del 20/03/2012).
Ancora, la Corte di Cassazione nella pronuncia n. 1701/2025 ha precisato che: “Solo laddove il committente - convenuto per il pagamento del compenso - opponga, a titolo di mera eccezione, le difformità e i vizi dell'opera al fine di paralizzare la pretesa avversaria, in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum, come richiamato dall'art. 1667, ultimo comma, secondo periodo, c.c., senza che sia proposta in via riconvenzionale la domanda di garanzia (o quando essa sia prescritta), si applicheranno i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni
(e il conseguente regime probatorio), posto che, anche in tema di inadempimento del contratto
d'appalto, le disposizioni speciali di cui agli artt. 1667,1668 e 1669 c.c. integrano, senza escluderne
l'applicazione, detti principi generali (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19979 del 19/07/2024; Sez. 2,
Ordinanza n. 7041 del 09/03/2023; Sez. 2, Sentenza n. 4446 del 20/03/2012; Sez. 2, Sentenza n.
9333 del 17/05/2004).”
4.2
Quanto al merito della causa, si osserva in primo luogo che i rapporti sostanziali dedotti nel ricorso monitorio, il prezzo indicato nelle fatture allegate al ricorso e l'effettiva lavorazione (salva la
- 6 - contestazione circa le ammaccature su n. 5771 pezzi) e consegna degli articoli trattati dalla convenuta non sono stati mai contestati dall'opponente.
Vi è controversia solo su una parte della fornitura di cui alle fatture oggetto della procedura monitoria: su un totale di n. 39.523 pezzi trattati dalla convenuta, infatti, parte attrice contesta la sussistenza di vizi per ammaccature su n. 5771 pezzi (vedi doc. 13 parte attrice e precisazione sull' effettivo quantitativo di pezzi contestati confermato in corso di causa dalla parte attrice).
Considerato che, come affermato dalla stessa attrice, a fronte di n. 39.523 articoli trattati quelli conformi sono n. 33.752 e che il corrispettivo per la lavorazione ammonta ad € 0,18 oltre IVA per esemplare, il credito non contestato spettante alla società opposta ammonta, quindi, di € 7.411,94 (€
6.075,36 oltre IVA per € 1.336,58).
Per quanto concerne l'ulteriore credito vantato dall'opposta per le prestazioni svolte sugli articoli contestati si osserva quanto segue.
4.3
Quanto alla distribuzione dell'onere della prova deve affermarsi che, a fronte dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata dall'opponente, la prova di aver correttamente adempiuto deve essere data dall'opposta.
La giurisprudenza di legittimità conforta tale affermazione, ribadendo – in tema di contratto di appalto – che “ ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione mentre, ove il committente - che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera - proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate” (così ancora Cass. n.1701/25). Part Orbene, a fronte della contestazione della relativa ai 5771 pezzi, come rilevati anche dalla sua committente Bosch Rexroth e puntualmente indicati, la GSB non ha assolto il suo onere probatorio, Contr poiché non ha dato prova che quei pezzi (e non altri) fossero stati riconsegnati alla privi di ammaccature, potendo invece preventivamente scartarli e non lavorarli, come risulta essere avvenuto per alcuni pezzi (vedi mail del 12.03.2019 e del 26.03.2019 della GSB, da cui risulta uno scarto di 40 pezzi).
Né tale carenza probatoria si reputa superata dall'esito della prova orale da cui non è affatto emerso un quadro probatorio puntuale di esatto adempimento della convenuta, né la riferibilità causale delle
- 7 - ammaccature presenti sui pezzi contestati da parte attrice alle non corrette operazioni di imballaggio degli articoli da parte dell'attrice medesima.
Per tali ragioni ed in tali limiti deve ritenersi fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dalla parte attrice.
4.4.
Si ritiene, pertanto, che la società opposta non abbia correttamente adempiuto alle obbligazioni dedotte in contratto e che tale inadempimento, sebbene parziale, sia grave in ragione dell'interesse immediato della parte opponente a ricevere materiale conforme a quello richiesto, ordinato al fine di soddisfare le specifiche esigenze dei propri clienti a cui il materiale lavorato dalla GSB veniva rivenduto.
Ne deriva la fondatezza dell'eccezione di inadempimento sollevata dall'attrice opponente e la conseguente non debenza delle somme pretese dall'opposta a titolo di pagamento del corrispettivo dei soli articoli difformi, pari ad € 1.267,31 (1.038,78, oltre IVA al 22% ) , così come risulta dalle relative fatture e DDT.
Pertanto, il credito spettante all'opposta ammonta ad € 7.411,94 ( € 8.679,25 meno € 1.267,31).
Su tale importo sono dovuti gli interessi legali al saggio previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo, così come richiesto da parte convenuta opposta, sussistendone i presupposti di legge: obbligazione contrattuale;
mancata previsione in contratto della misura degli interessi;
identificazione della domanda giudiziale quale momento rilevante per la decorrenza degli interessi legali in questione.
4.5.
Il credito indicato in decreto ingiuntivo, quindi, è superiore rispetto al dovuto. Ne deriva, in parziale accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accoglimento dell' ulteriore domanda di condanna formulata in questa sede dalla società opposta.
4.6.
Alcun rilievo, poi, può essere attribuito alle deduzioni di parte attrice circa l'asserita estinzione del residuo credito spettante all'opposta (a titolo di corrispettivo per la parte non contestata delle lavorazioni) per compensazione con il maggior controcredito spettante all'attrice a titolo di risarcimento del danno. Tale credito, infatti, quantificato unilateralmente da parte attrice in €
18.079,00 e preteso solo in via stragiudiziale, è sfornito dei requisiti necessari richiesti dall'art. 1243
c.c. ai fini dell'operatività della compensazione.
- 8 - In proposito, si osserva che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “ L'art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità. Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione" (Cass. SU, Sentenza n. 23225 del
15/11/2016).
Ne consegue, dunque - in stretta aderenza al testo dell'art. 1243 comma 2 c.c. - che " la compensazione giudiziale è ammessa soltanto se il giudice del merito, nel suo discrezionale apprezzamento, riconosce la facile e pronta liquidità del credito opposto in compensazione, con la conseguenza che, difettando tali condizioni, egli deve disattendere la relativa eccezione e il convenuto potrà far valere il credito in separata sede con autonomo giudizio. La verifica della sussistenza del requisito della liquidità, risolvendosi in una valutazione di fatto, e incensurabile in sede di legittimità" (Cass. sez. 3, Sentenza n. 18775 del 26/09/2005).
Nel caso in esame, il credito opposto in compensazione è privo dei requisiti di certezza e liquidità, né si reputa di pronta e facile liquidazione, atteso che manca la prova del danno asseritamente patito dall'attrice che risulta essere stato unilateralmente determinato dalla parte attrice.
Infine, per quanto di interesse, con riferimento all'asserito credito risarcitorio opposto in compensazione si osserva che nessuna allegazione e tantomeno nessuna prova è stata fornita dall'attrice in ordine all'an del danno, ovverosia relativamente al fatto che la condotta inadempiente della convenuta gli abbia cagionato una perdita economica o un mancato guadagno
(l'attrice non ha neanche allegato di avere sostenuto i costi di cui chiede il risarcimento, né articolato deduzioni circa l'incidenza negativa dell'asserito inadempimento della convenuta sulla sua attività .
Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale derivante da responsabilità contrattuale, infatti, viene in essere al momento in cui l'inadempimento dell'obbligato incide sulla sfera giuridica altrui provocando, per il soggetto leso, la diminuzione del suo patrimonio, che deve essere reintegrato in modo da ricostruirne la consistenza che avrebbe avuto se il fatto lesivo non si fosse verificato,
- 9 - eliminando le conseguenze pregiudizievoli che sono state cagionate da quel comportamento ( Cass.
11967/2010).
Pertanto, ogni richiesta risarcitoria è, sì, pienamente ammissibile, ma presuppone la prova puntuale e rigorosa, nell' an e nel quantum, di tutte le voci di danno lamentate, dato che la parte che allega di aver subito un danno, ha diritto al risarcimento dell'integrale danno subito, se e nei limiti in cui riesca a provarne l'esistenza e l'ammontare in base alla disciplina generale di cui agli artt. 1453 e ss.
c.c..
L'estrema genericità dell'eccezione attorea, poi, esclude che possa procedersi ad una valutazione equitativa da parte del giudice, la quale può soccorrere solamente per la definizione del quantum del danno e, comunque, in un momento logicamente successivo rispetto all'accertamento dell'an, la cui dimostrazione rimane in capo alla parte che assuma essere danneggiata.
L'obbligazione di pagamento a carico della parte attrice per la somma relativa alla parte non contestata del credito (€ 7.411,94) non può quindi considerarsi estinta.
4.7.
Pertanto l'opposizione deve essere parzialmente accolta nei limiti della domanda subordinata della Part convenuta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna della a pagare alla GSB la minor somma di € 7.411,94, oltre interessi legali al tasso ex art. 1284, comma 4 dalla domanda al saldo.
5.
Quanto alle spese di lite, si osserva che la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere compiuta in rapporto all'esito finale della lite, anche in caso di giudizio seguito ad opposizione a decreto ingiuntivo. Pertanto, il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione (vedi, tra le altre, Cass. 4982/24; Cass., Sez. lav.,
1/08/2023, n. 23434; Cass., Sez. VI, 26/05/2022, n. 17137; Cass., Sez. III, 12/05/2015, n. 9587).
5.1.
Nel caso di specie, l'accoglimento in misura minima dell'opposizione e la conseguente soccombenza parziale reciproca delle parti giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite nella misura del 20%. L'accoglimento parziale della domanda di pagamento azionata in via monitoria dall'opposta, in applicazione del principio della soccombenza, comporta, invece, la
- 10 - condanna della parte attrice opponente al rimborso in favore dell'opposta delle residue spese di lite
(nella misura dell'80%) dalla stessa sostenute.
Le spese si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M. 55/2014, aggiornati al D.M.
147/2022, con applicazione delle tariffe medie previste per tutte le fasi del processo per le cause di valore fino a € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 3189/2022 emesso dal
Tribunale di Bologna in data 5.7.2022 (5232/22 rg);
- condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1
pagamento in favore di in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., della somma di € 7.411,94, oltre interessi legali al tasso di cui all' art. 1284, comma 4, c.c., dalla domanda al saldo;
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura del 20%;
- condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla Parte_1
rifusione in favore di in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., delle spese processuali nella misura del 80%, che liquida in € 4.061,60 per compenso, oltre il
15% del compenso per spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A come per legge.
Bologna, 26 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu
- 11 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Pierangela Congiu, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 11727/2022 R.G. avente ad oggetto: opposizione a D.I. n.3189/2022 emesso dal Tribunale di Bologna (rg 5232/22)
TRA
(c.f. e p.iva ), corrente in Lissaro di Parte_1 P.IVA_1
ES (Padova), in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale degli avv. ti Barbara Spina (c.f.: ; fax: 0492131705; pec: C.F._1
e Eugenia Salmistraro (c.f.: fax: Email_1 C.F._2
0492131705; pec: , con studio in Albignasego Email_2
(Padova) - via Battaglia 71/B Bologna, da cui è rappresentata e difesa come da procura in atti
(OPPONENTE)
E
(c.f. , corrente in Castenaso Controparte_1 P.IVA_2
(BO), in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avv.
Alessandro Rizzoli (c.f. PEC , C.F._3 Email_3
con studio in Bologna al Vicolo Santa Lucia n. 2/2, da cui è rappresentata e difesa come da procura in atti
(OPPOSTO)
CONCLUSIONI
Parte opponente:“ in accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1
previo accertamento della non debenza delle somme richieste per le motivazioni indicate -
[...] nonché all'esito dell'istruttoria svolta - revocare il decreto ingiuntivo n. 3189/2022 Ing. emesso dal
Tribunale di Bologna in data 5 luglio 2022 nel procedimento iscritto al n. 5232/2022 R.G.” - in via istruttoria: ci si oppone alla richiesta di prova orale avversaria e nella denegata ipotesi di ammissione, si chiede di essere abilitati a prova contraria con i testi di seguito indicati;
si chiede di ammettere prova per testi diretta sui capitoli da 1) a 8) formulati a pag. 6 e 7 della seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., epurati da eventuali giudizi e premessa la locuzione “vero che”, da intendersi qui integralmente richiamati. Si indicano come testimoni i sig.ri: Tes_1
, e c/o c/o Bosch Rexroth. Si
[...] Testimone_2 Testimone_3 Parte_1 Tes_4 insiste per l'ammissione di CTU atta a verificare la causa delle non conformità dei pezzi in esame.”
Part Parte opposta: “- in via principale, accertare l'inadempimento di rispetto alle obbligazioni accessorie contrattualmente convenute con GSB e, dunque, che il danneggiamento degli articoli si
Part è verificato per esclusivi fatto e colpa di per aver omesso di utilizzare un adeguato confezionamento degli articoli per il trasporto, e conseguentemente respingere l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto, confermando il decreto ingiuntivo n. 3189/2022, - in subordine, in ipotesi di revoca del decreto, fermi gli accertamenti in via principale, condannare
Part
al pagamento di € 7.411,94 o di quel diverso importo conforme alle risultanze di causa, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. a far tempo dalla domanda fino al soddisfo, - con il favore delle spese e dei compensi, oltre accessori di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Oggetto del presente giudizio è l'opposizione proposta dalla società Parte_1
Part (d'ora in poi ) avverso il decreto ingiuntivo n. 3189/2022 emesso dal
[...]
Tribunale di Bologna (rg 5232/22) in data 05.07.2022, su ricorso ed in favore della d'ora in poi GSB) per il pagamento di n. 3 Controparte_1
fatture ( per un totale di € 8.735,62) per prestazioni di zincatura effettuate dalla GSB su incarico ed
Part in favore della su materiale da quest'ultima fornito ed alla quale era restituito al termine delle lavorazioni.
1.1.
Part Con l'atto introduttivo – ritualmente notificato a mezzo pec in data 7.10.2022 – la sollevava eccezione di inadempimento della GSB, rappresentando che il mancato pagamento delle fatture era derivato dall'inadempimento della GSB all'accordo intervenuto tra le parti (contenuto nell'accettata Part offerta commerciale del 7.02.2018 della GSB) e dai danni derivati alla da tale inadempimento.
- 2 - Part Affermava che le prestazioni di cui alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo erano state svolte nel periodo febbraio-aprile 2019 e che sin dalla mail dell'8.03.2019 (relativa ai DDT nn. 423,
472, 746 di cui alla fattura n. 205/19) aveva segnalato alla controparte - allegando puntuale documentazione fotografica - numerose non conformità sui pezzi, come confermato anche dai reclami alla medesima pervenuti dalla propria cliente (Bosch Rexroth) ed inviati alla GSB (verbale e rapporto di non conformità), come avvenuto successivamente con mail del 12.03.2019 per i prodotti di cui al DDT n. 746 e con mail del 19.03.2019 per i prodotti di cui al DDT n. 878.
Affermava che tali inadempimenti le avevano causato costi per almeno € 23.954,00, per cui dovevano essere tenute in sospeso le ultime fatture nell'ottica di una definizione complessiva delle
Part problematiche. Alla luce delle verifiche effettuate, la con mail del 2.09.2019 chiedeva di stornare le fatture (oggi oggetto di ingiunzione) e di riconoscere a suo favore un importo di €
9.039,50 (pari al 50% dell'importo dei costi sostenuti, ossia del costo dei pezzi non conformi e del pagamento della selezione di tali pezzi). A tale mail seguiva la diffida della GSB e, nonostante le interlocuzioni, il decreto ingiuntivo opposto.
1.2. Part La sollevava pertanto eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., chiarendo che le
Part contestazioni avverso le consegne non conformi erano state inviate dalla immediatamente dopo i reclami ricevuti dal proprio cliente, dovendo la GSB provare di aver ben adempiuto anche alla luce dell'intervenuto riconoscimento di responsabilità (vedi mail della GSB del 12.03.2019).
Ancora, riteneva che nessun rilievo poteva avere nella fattispecie concreta la clausola di decadenza contrattuale per mancata denunzia dei vizi entro 8 giorni dalla consegna, invocata dalla controparte, stante la sua nullità per violazione dell'art. 2965 c.c., non potendosi effettuare in un termine così eccessivamente breve la verifica della merce, né potendosi pretendere il previsto controllo del 100% dei pezzi in accettazione (troppo oneroso e quindi limitato dopo la consegna del quarto lotto ad un controllo a campione di 24 pezzi ogni 2000).
Chiedeva pertanto di ritenere non dovuta la somma portata dal decreto ingiuntivo, stante anche il
Contr maggior danno causato dalla GSB alla e da quest'ultima quantificato, come da mail del
2.09.2019, in € 18.079,00.
2.
Si costituiva la GSB con comparsa del 18.01.2023, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio, previa concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648
- 3 - c.p.c., ed, in subordine la condanna dell'attrice al pagamento in suo favore della minor somma di €
7.411,94.
La convenuta deduceva che: Part
- la non aveva provveduto ad imballare il materiale nella maniera corretta né aveva effettuato la verifica della merce alla consegna (fatta solo a campione su poco più dell'1% dei pezzi), come previsto in contratto, con conseguente tardività delle denunce nei termini contrattuali, pattuizioni valide che non soffrivano dell'infondata eccezione di nullità ex art. 2965 c.c., sollevata da controparte;
- la garanzia non era operativa nei confronti dei terzi, sicchè i controlli successivamente effettuati dal
Part cliente della non potevano sostituire quelli contrattualmente previsti modificando gli accordi;
Contr
- le contestazioni della erano riferibili ad un quantitativo minimo di pezzi e precisamente su
39.523 articoli lavorati (con esclusione di n. 40 restituiti senza trattamento perché ricevuti con ammaccature), vi erano state contestazioni per n.
8.310 pezzi (per un controvalore di € 1.824,88):
• per la fattura 205 risultavano contestati n.
2.576 valvole (cod. 334), n.
2.520 sedi (cod 350) e n.
2148 canotti (cod. 417)
• per la fattura 325 risultavano contestate n. 495 canotti (cod. 417)
• per la fattura 425 non vi erano contestazioni. Part Considerando che il numero definitivo dei pezzi scartati indicato da era inferiore e precisamente pari a n.
5.771 articoli, doveva quindi farsi riferimento a tale quantificazione, che corrispondeva ad un importo di € 7.411,94 (€ 6.075,36 oltre IVA per € 1.336,58), in ragione del prezzo pattuito dalle parti, pari per ciascun pezzo ad € 0,18 oltre iva.
- Le contestazioni effettuate dall'attrice per la quasi totalità non erano inerenti alle lavorazioni, ma alle ammaccature dei pezzi. In particolare:
• la contestazione della zincatura era riferibile a n.
1.862 articoli, tutti sottoposti nuovamente a zincatura e restituiti senza difetti, rappresentando comunque solo il 2,63% dell'intera fornitura;
• le ammaccature invece non erano imputabili alla convenuta, ma all'attrice che non si era attenuta alle prescrizioni di imballaggio, risultando la plastica dei blister già rotta e gli articoli sporchi
Part d'olio. Dal prospetto depositato dalla risulterebbero n.
2.576 valvole (cod 334) e 2.520 sede Part (cod. 350) di cui alla contestazione del 8.3.2019, n. 988 canotti (cod. 417) restituiti in data
6.3.2019 e una quantità non specificata su 2.148 canotti (cod. 417), con contestazione anche di
Part ossidazione. Tuttavia, la GSB, avvedutasi di tali contestazioni, aveva controllato gli arrivi da
- 4 - e contestato a sua volta le presenti ammaccature (vedi mail del 12.03.2019 e del 26.03.2019),
Part dovendosi quindi ritenere provato l'inadempimento della sia per l'imballaggio che per il mancato controllo;
• non vi era alcuna responsabilità della convenuta per i pezzi contestati (anche dalla Bosch Rexroth) Part che presentavano bave e solchi imputabili alle lavorazioni .
3.
La causa veniva istruita con prova orale e produzione documentale.
***
4.
Part Ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta da sia solo in parte fondata, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
4.1.
Part Deve preliminarmente rilevarsi che l'eccezione di inadempimento sollevata dalla nell'atto di opposizione supera l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di decadenza contrattuale della parte attrice dall'azione di garanzia. Ciò in ragione della oggettiva e riconosciuta presenza di ammaccature su alcuni pezzi lavorati dalla convenuta, nei limiti quantitativi dalla stessa indicati e confermati dall'opponente (n.
5.771 pezzi).
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, (così Cass., sez. II, 19/07/2024
n.19979): “In tema di inadempimento del contratto d'appalto, laddove l'opera risulti ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., analoga a quella di portata generale di cui all'art. 1460 c.c. in materia di contratti a prestazioni corrispettive, anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed, indipendentemente, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di detta domanda, che può anche mancare, senza pregiudizio alcuno per la proponibilità dell'eccezione in esame (Sez. 2 - , Ordinanza n. 7041 del 09/03/2023,
Rv. 667011 - 01, conf. Sez. 2, Sentenza n. 9333 del 17/05/2004). Il medesimo principio è applicabile anche al caso di specie di prestazione d'opera ex art. 2226 c.c. La suddetta norma richiama espressamente l'art. 1668 c.c. quanto ai diritti del committente nel caso di vizi e difformità dell'opera. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, sebbene l'art. 2226 cod. civ. non ne faccia espresso richiamo -essendo diversi i termini per la denuncia - è comunque applicabile la disciplina dettata, con riguardo al contratto di appalto, dall'art. 1667 cod. civ. in ordine alla
- 5 - garanzia per i vizi, secondo cui la denuncia dei vizi non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto i vizi o li ha occultati, conseguendone che l'impegno di provvedere alla eliminazione dei difetti o vizi dell'opera dà vita ad un nuovo rapporto che si sostituisce a quello originario ed è fonte di un'autonoma obbligazione, che si prescrive nel termine ordinario decorrente dalla data di assunzione dell'impegno stesso (Sez. 2, Sentenza n. 4908 del 11/03/2015, Rv. 634561 - 01). Allo stesso modo deve ritenersi applicabile il principio sopra riportato circa l'eccezione inadimplenti non est adimplendum e la conseguente non applicabilità del termine decadenziale” Contr L'eccezione proposta dalla può inquadrarsi, quindi, nell'ambito della normale eccezione di inadempimento in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum, come invocato anche in base agli accordi contenuti del contratto di subfornitura, essendo chiaro che le disposizioni speciali di cui agli artt. 1667,1668 e 1669 cod. civ. integrano - senza escluderne l'applicazione - i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni, con la conseguenza che, nel caso in cui l'opera sia stata realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche, il committente, convenuto per il pagamento del prezzo, può - al fine di paralizzare la pretesa avversaria - opporre le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum, richiamato dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 cod. civ., anche quando non abbia proposto, in via riconvenzionale, la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta
(Sez. 2, Sentenza n. 4446 del 20/03/2012).
Ancora, la Corte di Cassazione nella pronuncia n. 1701/2025 ha precisato che: “Solo laddove il committente - convenuto per il pagamento del compenso - opponga, a titolo di mera eccezione, le difformità e i vizi dell'opera al fine di paralizzare la pretesa avversaria, in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum, come richiamato dall'art. 1667, ultimo comma, secondo periodo, c.c., senza che sia proposta in via riconvenzionale la domanda di garanzia (o quando essa sia prescritta), si applicheranno i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni
(e il conseguente regime probatorio), posto che, anche in tema di inadempimento del contratto
d'appalto, le disposizioni speciali di cui agli artt. 1667,1668 e 1669 c.c. integrano, senza escluderne
l'applicazione, detti principi generali (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19979 del 19/07/2024; Sez. 2,
Ordinanza n. 7041 del 09/03/2023; Sez. 2, Sentenza n. 4446 del 20/03/2012; Sez. 2, Sentenza n.
9333 del 17/05/2004).”
4.2
Quanto al merito della causa, si osserva in primo luogo che i rapporti sostanziali dedotti nel ricorso monitorio, il prezzo indicato nelle fatture allegate al ricorso e l'effettiva lavorazione (salva la
- 6 - contestazione circa le ammaccature su n. 5771 pezzi) e consegna degli articoli trattati dalla convenuta non sono stati mai contestati dall'opponente.
Vi è controversia solo su una parte della fornitura di cui alle fatture oggetto della procedura monitoria: su un totale di n. 39.523 pezzi trattati dalla convenuta, infatti, parte attrice contesta la sussistenza di vizi per ammaccature su n. 5771 pezzi (vedi doc. 13 parte attrice e precisazione sull' effettivo quantitativo di pezzi contestati confermato in corso di causa dalla parte attrice).
Considerato che, come affermato dalla stessa attrice, a fronte di n. 39.523 articoli trattati quelli conformi sono n. 33.752 e che il corrispettivo per la lavorazione ammonta ad € 0,18 oltre IVA per esemplare, il credito non contestato spettante alla società opposta ammonta, quindi, di € 7.411,94 (€
6.075,36 oltre IVA per € 1.336,58).
Per quanto concerne l'ulteriore credito vantato dall'opposta per le prestazioni svolte sugli articoli contestati si osserva quanto segue.
4.3
Quanto alla distribuzione dell'onere della prova deve affermarsi che, a fronte dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata dall'opponente, la prova di aver correttamente adempiuto deve essere data dall'opposta.
La giurisprudenza di legittimità conforta tale affermazione, ribadendo – in tema di contratto di appalto – che “ ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione mentre, ove il committente - che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera - proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate” (così ancora Cass. n.1701/25). Part Orbene, a fronte della contestazione della relativa ai 5771 pezzi, come rilevati anche dalla sua committente Bosch Rexroth e puntualmente indicati, la GSB non ha assolto il suo onere probatorio, Contr poiché non ha dato prova che quei pezzi (e non altri) fossero stati riconsegnati alla privi di ammaccature, potendo invece preventivamente scartarli e non lavorarli, come risulta essere avvenuto per alcuni pezzi (vedi mail del 12.03.2019 e del 26.03.2019 della GSB, da cui risulta uno scarto di 40 pezzi).
Né tale carenza probatoria si reputa superata dall'esito della prova orale da cui non è affatto emerso un quadro probatorio puntuale di esatto adempimento della convenuta, né la riferibilità causale delle
- 7 - ammaccature presenti sui pezzi contestati da parte attrice alle non corrette operazioni di imballaggio degli articoli da parte dell'attrice medesima.
Per tali ragioni ed in tali limiti deve ritenersi fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dalla parte attrice.
4.4.
Si ritiene, pertanto, che la società opposta non abbia correttamente adempiuto alle obbligazioni dedotte in contratto e che tale inadempimento, sebbene parziale, sia grave in ragione dell'interesse immediato della parte opponente a ricevere materiale conforme a quello richiesto, ordinato al fine di soddisfare le specifiche esigenze dei propri clienti a cui il materiale lavorato dalla GSB veniva rivenduto.
Ne deriva la fondatezza dell'eccezione di inadempimento sollevata dall'attrice opponente e la conseguente non debenza delle somme pretese dall'opposta a titolo di pagamento del corrispettivo dei soli articoli difformi, pari ad € 1.267,31 (1.038,78, oltre IVA al 22% ) , così come risulta dalle relative fatture e DDT.
Pertanto, il credito spettante all'opposta ammonta ad € 7.411,94 ( € 8.679,25 meno € 1.267,31).
Su tale importo sono dovuti gli interessi legali al saggio previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo, così come richiesto da parte convenuta opposta, sussistendone i presupposti di legge: obbligazione contrattuale;
mancata previsione in contratto della misura degli interessi;
identificazione della domanda giudiziale quale momento rilevante per la decorrenza degli interessi legali in questione.
4.5.
Il credito indicato in decreto ingiuntivo, quindi, è superiore rispetto al dovuto. Ne deriva, in parziale accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accoglimento dell' ulteriore domanda di condanna formulata in questa sede dalla società opposta.
4.6.
Alcun rilievo, poi, può essere attribuito alle deduzioni di parte attrice circa l'asserita estinzione del residuo credito spettante all'opposta (a titolo di corrispettivo per la parte non contestata delle lavorazioni) per compensazione con il maggior controcredito spettante all'attrice a titolo di risarcimento del danno. Tale credito, infatti, quantificato unilateralmente da parte attrice in €
18.079,00 e preteso solo in via stragiudiziale, è sfornito dei requisiti necessari richiesti dall'art. 1243
c.c. ai fini dell'operatività della compensazione.
- 8 - In proposito, si osserva che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “ L'art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità. Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione" (Cass. SU, Sentenza n. 23225 del
15/11/2016).
Ne consegue, dunque - in stretta aderenza al testo dell'art. 1243 comma 2 c.c. - che " la compensazione giudiziale è ammessa soltanto se il giudice del merito, nel suo discrezionale apprezzamento, riconosce la facile e pronta liquidità del credito opposto in compensazione, con la conseguenza che, difettando tali condizioni, egli deve disattendere la relativa eccezione e il convenuto potrà far valere il credito in separata sede con autonomo giudizio. La verifica della sussistenza del requisito della liquidità, risolvendosi in una valutazione di fatto, e incensurabile in sede di legittimità" (Cass. sez. 3, Sentenza n. 18775 del 26/09/2005).
Nel caso in esame, il credito opposto in compensazione è privo dei requisiti di certezza e liquidità, né si reputa di pronta e facile liquidazione, atteso che manca la prova del danno asseritamente patito dall'attrice che risulta essere stato unilateralmente determinato dalla parte attrice.
Infine, per quanto di interesse, con riferimento all'asserito credito risarcitorio opposto in compensazione si osserva che nessuna allegazione e tantomeno nessuna prova è stata fornita dall'attrice in ordine all'an del danno, ovverosia relativamente al fatto che la condotta inadempiente della convenuta gli abbia cagionato una perdita economica o un mancato guadagno
(l'attrice non ha neanche allegato di avere sostenuto i costi di cui chiede il risarcimento, né articolato deduzioni circa l'incidenza negativa dell'asserito inadempimento della convenuta sulla sua attività .
Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale derivante da responsabilità contrattuale, infatti, viene in essere al momento in cui l'inadempimento dell'obbligato incide sulla sfera giuridica altrui provocando, per il soggetto leso, la diminuzione del suo patrimonio, che deve essere reintegrato in modo da ricostruirne la consistenza che avrebbe avuto se il fatto lesivo non si fosse verificato,
- 9 - eliminando le conseguenze pregiudizievoli che sono state cagionate da quel comportamento ( Cass.
11967/2010).
Pertanto, ogni richiesta risarcitoria è, sì, pienamente ammissibile, ma presuppone la prova puntuale e rigorosa, nell' an e nel quantum, di tutte le voci di danno lamentate, dato che la parte che allega di aver subito un danno, ha diritto al risarcimento dell'integrale danno subito, se e nei limiti in cui riesca a provarne l'esistenza e l'ammontare in base alla disciplina generale di cui agli artt. 1453 e ss.
c.c..
L'estrema genericità dell'eccezione attorea, poi, esclude che possa procedersi ad una valutazione equitativa da parte del giudice, la quale può soccorrere solamente per la definizione del quantum del danno e, comunque, in un momento logicamente successivo rispetto all'accertamento dell'an, la cui dimostrazione rimane in capo alla parte che assuma essere danneggiata.
L'obbligazione di pagamento a carico della parte attrice per la somma relativa alla parte non contestata del credito (€ 7.411,94) non può quindi considerarsi estinta.
4.7.
Pertanto l'opposizione deve essere parzialmente accolta nei limiti della domanda subordinata della Part convenuta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna della a pagare alla GSB la minor somma di € 7.411,94, oltre interessi legali al tasso ex art. 1284, comma 4 dalla domanda al saldo.
5.
Quanto alle spese di lite, si osserva che la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere compiuta in rapporto all'esito finale della lite, anche in caso di giudizio seguito ad opposizione a decreto ingiuntivo. Pertanto, il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione (vedi, tra le altre, Cass. 4982/24; Cass., Sez. lav.,
1/08/2023, n. 23434; Cass., Sez. VI, 26/05/2022, n. 17137; Cass., Sez. III, 12/05/2015, n. 9587).
5.1.
Nel caso di specie, l'accoglimento in misura minima dell'opposizione e la conseguente soccombenza parziale reciproca delle parti giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite nella misura del 20%. L'accoglimento parziale della domanda di pagamento azionata in via monitoria dall'opposta, in applicazione del principio della soccombenza, comporta, invece, la
- 10 - condanna della parte attrice opponente al rimborso in favore dell'opposta delle residue spese di lite
(nella misura dell'80%) dalla stessa sostenute.
Le spese si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M. 55/2014, aggiornati al D.M.
147/2022, con applicazione delle tariffe medie previste per tutte le fasi del processo per le cause di valore fino a € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 3189/2022 emesso dal
Tribunale di Bologna in data 5.7.2022 (5232/22 rg);
- condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1
pagamento in favore di in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., della somma di € 7.411,94, oltre interessi legali al tasso di cui all' art. 1284, comma 4, c.c., dalla domanda al saldo;
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura del 20%;
- condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla Parte_1
rifusione in favore di in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., delle spese processuali nella misura del 80%, che liquida in € 4.061,60 per compenso, oltre il
15% del compenso per spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A come per legge.
Bologna, 26 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu
- 11 -