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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/09/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA
dott.ssa Margherita Bortolaso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1539/2024 RG promossa con ricorso ex art 414 cpc da
Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv.to ENRICO BACCARO
- ricorrente -
contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall' avv.to EMANUELE SPATA
- resistente -
in punto: impugnazione licenziamento disciplinare
FATTO
Con ricorso depositato in data 31.7.2024 la ricorrente ha agito ex art 414 cpc nei confronti del suo ex datore di lavoro chiedendo l' accoglimento delle seguenti domande di merito: Controparte_1
1) Accertare e dichiarare l'illegittimità /invalidità /nullità /annullabilità /inefficacia del licenziamento comminato alla Sig.ra con lettera del 23/02/2024 da , in persona del Parte_1 Controparte_1 titolare e legale dall'azienda rappresentante pro tempore, con sede in Via Roma, 30030, Pianga (Ve),
p.iva e c.f. , perchè comminato in violazione della procedura di P.IVA_1 C.F._1 licenziamento disciplinare e/o per insussistenza del fatto e/o perchè privo di motivazione, e, per
l'effetto, condannarsi , in persona del titolare e legale dall'azienda rappresentante pro Controparte_1 tempore con sede in Via Roma, 30030, Pianga (Ve), p.iva e c.f. al P.IVA_1 C.F._2 pagamento della indennità risarcitoria di legge non inferiore a 3 mensilità e non superiore a 6 o in quella in quella maggiore o minore prevista per legge e/o ritenuta di giustizia dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, oltre interessi e rivalutazione. IN OGNI
CASO 2) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite di cui si chiede la distrazione per averli questo avvocato anticipati e non riscossi”.
Allega:
- di avere prestato attivita lavorativa per il convenuto presso lo studio dentistico dal CP_1
22.6.2023 in forza di rapporto a tempo indeterminato, part time, con orario dalle 08.30 alle ore 12.30
e mansioni di impiegata 4° livello C.C.N.L. dipendenti degli studi professionali;
- di avere il 14.12.2023 presentato un certificato per malattia indotta da condotte vessatorie del datore di lavoro con durata sino al 15/12/2023;
CP_
- di essere stata destinataria di visita di controllo
- di avere avvertito con messaggio wathsapp del 17/12/23 ad ore 09.25 che il lunedì CP_1 sarebbe stata presente al lavoro;
- di avere al rientro al lavoro ricevuto nell' immediatezza un foglio in cui il datore affermava che aveva inteso le sue volonta come dimissionarie e poi il 18.12 messaggio indicante l' impossibilita a fornire l'orario e che l'avrebbe contattata l'indomani;
- di avere il giorno successivo 19.12 ricevuto via messaggio richiesta di presentarsi in via Patriarcato
n. 18, presso un nuovo ambulatorio, costituito in realta da un locale in ristrutturazione;
- di essersi il 19.12 recata al lavoro cercando di consegnare lettera con indicato di essere stata impossibilitata a fornire la propria prestazione perche rifiutata dal datore, il quale, in calce alla stessa missiva, aveva indicato il suo (della ricorrente) rifiuto a prestare la propria attivita nelle forme e nei modi indicati;
- di avere presentato altro certificato medico di malattia per il periodo dal 19/12/2023 al 23/12/2023 durante il quale aveva ricevuto 3 visite ispettive dall' ; CP_2
- di essere rientrata al lavoro il 27/12/23, accompagnata da e di avere ricevuto Parte_2 rifiuto della prestazione da parte del per asserita sua (della ricorrente) collocazione in CP_1 ferie;
- di avere con messaggio whatsapp 27/12/23 ore 11.14 denunciato di essere stata allontanata dal luogo di lavoro mettendosi a disposizione per la ripresa dell' attivita lavorativa;
- di non avere ricevuto la retribuzione di dicembre 2023 ; - di avere ricevuto il 2.1.2024 via wathsapp contestazione disciplinare di assenza a visita fiscale, senza attribuzione, nella missiva, dei 5 giorni per poter fornire le proprie giustificazioni;
- di avere poi ricevuto una seconda contestazione disciplinare con lettera datata 04/01/2024 di assenza alla seconda visita di controllo dell' sempre senza indicazione, nella stessa missiva, dei CP_2
5 giorni per poter fornire le proprie giustificazioni;
CP_
- di avere impugnato le sanzioni per l' asserita assenza alle visite fiscali e di avere tramite il
Sindacato chiesto al con lettera del 03/01/2024, di fornire oralmente le giustificazioni e CP_1 poi il 05/01/2023 informazioni sulla riapertura dello studio;
- di essersi l' 08/01/2024 recata al lavoro, nuovamente con senza esito in quanto Parte_2 il le aveva chiesto di sottoscrivere “alcuni documenti” dicendo che, in caso contrario, CP_1 avrebbe potuto andarsene;
- di essere stata il 10/01/2024 sentita a difesa presente il Sindacalista;
- di avere con lettera del 15/01/2024, contenente nella seconda facciata richiesta di giustificazioni rispetto alla comunicazione del 28/12/2023 e rispetto alle visite ispettive, ricevuto ulteriore contestazione per : - asserito rifiuto di firmare il 27 dicembre 2023 ordine di servizio;
- avere il
03/01/2023 optato per le giustificazioni verbali in presenza;
- avere l' 08/01/2023 rifiutato l'ordine di servizio ed essersi allontanata dal luogo di lavoro;
- avere il 10/01/2023, in occasione della audizione a difesa, omesso di fornire giustificazione e invece manifestato l'intenzione di dimettersi;
- rifiuto in data 11/01 di firmare l'ordine di servizio;
- non avere l' 08/01 ripreso l'attivita lavorativa;
- di avere fornito nuovamente la propria disponibilita alla ripresa dell'attivita lavorativa;
- di avere ricevuto altra contestazione il 29/01/2024 di asserita non disponibilita a riprendere la propria attivita lavorativa;
- di essere stata con lettera del 23/02/2024 licenziata per asserito disinteresse alla prosecuzione del rapporto di lavoro .
Tanto dedotto in fatto, lamenta illegittimita / nullita / annullabilita / inefficacia delle contestazioni disciplinari e del licenziamento comminato. violazione della procedura, insussistenza dei fatti, assenza di immediatezza e mancata affissione del codice disciplinare, facendo valere :
1. illegittimita della prima e seconda contestazione rispettivamente del 28/12/2023 e del
04/01/2024 per omessa indicazione dei termini per fornire le giustificazioni
2. illegittimita della terza contestazione del 15/01/2024 per assenza di immediatezza, insussistenza dei fatti 3. illegittimita della quarta contestazione del 29/01/2024 per assenza di immediatezza, insussistenza dei fatti
4. illegittimita del licenziamento per violazione della procedura, insussistenza dei fatti e/o di motivazione, assenza di proporzionalita
Il convenuto si e costituito contestando punto per punto l' impugnazione nel merito.
CP_ La causa e stata istruita con acquisizione della documentazione offerta e di informazioni presso l' nonche assunzione di testi, sono state depositate note finali autorizzate, indi all' esito di odierna discussione in udienza da remoto e stata trattenuta in decisione
MOTIVI
Il ricorso va accolto per illegittimita del licenziamento sul piano sostanziale, per i seguenti motivi.
Tenuto conto del petitum in concreto formulato, la controversia riguarda in via esclusiva la legittimita del licenziamento disciplinare in tronco intimato dal alla nei seguenti termini (vd. CP_1 Pt_1 lettera di licenziamento doc 18 ric ) :
L' unica contestazione disciplinare puntualmente richiamata nel provvedimento e quella 29/01/2024, mentre la locuzione di apertura “Con riferimento alle mie precedenti” risulta invero generica e le precedenti missive sono state oltretutto seguite da giustificazioni della laddove i fatti sanzionati Pt_1 con l' espulsione sono identificati come quelli rimasti privi di giustificazione ( “… rilevato che alla data odierna non ho ricevuto alcuna giustificazione riguardo i fatti contestati … )
Va, tuttavia, preso atto che l' impugnazione come proposta in ricorso da per scontata la ritualita del riferimento alle precedenti missive, ancorche appunto richiamate genericamente e pur riguardando le stesse condotte sulle quali la lavoratrice ha reso le giustificazioni laddove, come detto, i fatti sanzionati vengono identificati come quelli rimasti privi di giustificazione.
Le doglianze enucleate quali motivi di impugnazione riguardano, infatti, le missive 28.12.2023,
4.01.2024, 15.1.2024 e 29.1.2024, censurate, quanto alle prime due per omessa indicazione del termine di 5 giorni per fornire le giustificazioni, e quanto alle ulteriori due per assenza di immediatezza, lamentate nel merito la mancata affissione del codice disciplinare e l' insussistenza dei fatti.
Non e dunque contestato il rituale riferimento dell' espulsione a tutte e quattro le contestazioni intervenute tra fine dicembre 2023 e fine gennaio 2024.
Cio premesso, nel merito i rilievi di omessa indicazione del termine di 5 giorni per fornire le giustificazioni e assenza di immediatezza sono infondati in quanto:
➢ il primo non corrispondendo a tale omissione il correlativo obbligo: da nessuna norma, ne , per quanto consta, insegnamento giurisprudenziale, e previsto che la lettera di contestazione disciplinare debba contenere l' espresso avvertimento della scadenza del termine per le difese;
➢ il secondo in quanto le contestazioni sono state formalizzate a stretto giro rispetto alla conoscenza CP_ dei fatti, costituiti in entrambi i casi da assenza a visita fiscale : la contestazione 28/12 rispetto a fatto del 15/12 e la contestazione 4/1 rispetto a fatto del 19/12 appresi dal a seguito di CP_1 CP_ comunicazione del 28.12.2023 ( doc 6 resist) .
Quanto alla sussistenza dei fatti, si tratta di : CP_
1. contestazione 28/12/2023: assenza a visita fiscale del 15.12.2023; CP_
2. contestazione 4/01/2024: assenza a visita fiscale del 19.12.2023;
3. contestazione 15.1.2024 :
4. contestazione 29.1.2024: CP_ Quanto ai primi due addebiti (assenza alle visite fiscali del 15.12.2023 e 19.12.2023), la CP_ documentazione acquisita presso l' inserita a pct il 15.5.2025, attesta, da un lato, che i certificati medici riportavano quale luogo di reperibilita della durante la malattia l' indirizzo di via Veneto Pt_1
5 di Vigonovo, diverso da residenza e domicilio abituali della lavoratrice in via Cristo 81 di Piove di
Sacco, e senza compilazione della casella “nominativo indicato presso l'abitazione (se diverso dal proprio)”, dall' altro che il medico accertatore a tale indirizzo di via Veneto 5 di Vigonovo non e potuto accedere per non avere trovato il nome della sul , e i reclami presentati dalla Pt_1 Parte_3
CP_ medesima avverso i relativi verbali sono stati rigettati. Pt_1
Il teste , compagno convivente della escusso all' udienza 18.2.2025 ha al Parte_2 Pt_1 riguardo dichiarato: “In via Veneto 5 di Vigonovo vivo dal 2017 e dal 2020 abita lì con me;
nel Pt_1 campanello dal 2020 ci sono i nostri due cognomi;
l' accesso è da una corte interna;
nei giorni delle Pt_1 visite fiscali era a casa, lo so perché stava male e le telefonavo al cellulare ( la casa non ha un fisso) piu' volte al giorno. Ho visto che le è stata addebitata l' assenza a quattro visite fiscali, ma invece era a casa” .
La presenza nel campanello del cognome accanto a quello , riferita dal teste, in realta Per_1 Pt_2 CP_ confligge con l' attestazione, avente valenza probante fino a querela di falso, del medico laddove oltretutto a monte nell' apposita casella del certificato medico, sub “ nominativo indicato presso
l'abitazione (se diverso dal proprio)”, la presenza nel campanello del doppio cognome non e stata indicata.
CP_ Si tratta di omissioni certamente rilevanti ai fini dovendo il lavoratore in malattia pacificamente adoperarsi con massima diligenza e collaborazione per favorire il buon esito della visita fiscale, ma - ad avviso dello scrivente giudicante - sul piano disciplinare invece di gravita ben piu' modesta rispetto ad un' effettiva assenza al domicilio nelle fasce di reperibilita passibile di sospensione della retribuzione e, nei casi piu gravi e reiterati, di licenziamento per giusta causa.
Cio posto quanto all' addebito relativo alle visite fiscali oggetto delle prime due contestazioni disciplinari, quanto alle ulteriori condotte ascritte, i testi hanno dichiarato:
, fidanzato convivente della ricorrente: “ nel dicembre 2023 ha passato un mese Parte_2 Pt_1 di tensione e stress a livelli molti alti anche per riferite avances e argomenti a sfondo sessuale nel posto di lavoro;
dunque il 27/12 l' ho accompagnata io al lavoro, ho aspettato fuori e dopo poco è uscita dall' Pt_1 ambulatorio tremante e mi ha detto che il dottore le aveva urlato contro che era in ferie e non doveva presentarsi al lavoro;
ricordo che in realtà qualche giorno prima aveva ricevuto un messaggio dalla sua collega di richiesta di disponibilità ad essere presente in servizio nei giorni dopo Natale. Ce ne Parte_4 siamo andati e su mio consiglio ha scritto al dottore un messaggio wathsapp di disponibilità a Pt_1 lavorare specificando che le ferie non erano state né concesse, né comunicate. In data 8/1 ho nuovamente accompagnato in ambulatorio, ci siamo presentati sempre alla mattina in quanto stessa nei Pt_1 Pt_1 giorni precedenti aveva chiesto a ' orario in cui doveva presentarsi, ma non aveva avuto risposta;
CP_1 ci siamo presentati lì verso le 8, questa volta sono entrato;
ha chiesto ad di firmare una CP_1 Pt_1 carta di ammissione che le volte precedenti si era rifiutata di prestare l' attività lavorativa;
lei, visto che non era vero, non ha firmato;
a quel punto le ha intimato di andarsene. Il documento che CP_1 volevamo comunque tenere ci è stato tolto dalle mani. Nell' atrio dove è avvenuto tale fatto eravamo presenti solo io, e Ovviamente ce ne siamo andati. Ho accompagnato in ambulatorio Pt_1 CP_1 Pt_1 anche l' 11/1 prendendo permesso dal lavoro visto che stessa continuava a stare male e non era Pt_1 nemmeno il caso a mio avviso per ragioni di sicurezza che guidasse;
nuovamente si è verificato lo stesso episodio dell' 8/1. Vista l' intimazione del di andarcene, ce ne siamo ovviamente andati e dopo CP_1 quel giorno al lavoro non è piu' andata. IR : prima dei fatti su cui ho riferito un giorno al bar per un Pt_1 caffè la collega e , presente anch'io, hanno parlato del fatto che in ambulatorio non era affisso Tes_1 Pt_1 il codice disciplinare … “
, Sindacalista Cisl Fisascat. : “ Ho seguito la vicenda oggetto di causa come Controparte_3
Sindacalista Cisl Fisascat di Venezia solo nella fase inziale;
la ricorrente si è presentata da noi a fine dicembre dicendo che aveva problemi di lavoro presso lo studio dentistico del dr egati ad avances CP_1 del datore di lavoro che la disturbavano;
si vedeva che era in stato confusionale;
si è presentata anche con il compagno precedente teste. Visto lo stato di tensione e i riferiti vomito e malessere le ho consigliato di curarsi prendendo dei giorni di malattia. Durante, o dopo non ricordo bene, le vacanze natalizie mi ha CP_ avvisato via messaggio di avere ricevuto contestazioni disciplinari per asserita assenza a visita fiscale e che non era vero, che lei era a casa. Via pec dal sindacato è stata chiesta l' audizione orale;
su accordo via mail con l' incontro è stato fissato al 10/1 in sede da noi;
si è presentato e invece la CP_1 CP_1 lavoratrice ha avvisato che non se la sentiva;
ha dato mandato a me per le giustificazioni e io ho quindi riferito che all' orario delle visite fiscali si trovava a casa in via Veneto di Vigonovo;
ho riferito al CP_1 delle accuse nei suoi confronti della di vessazioni a seguito di avances non corrisposte, e lui ha Pt_1 negato. Gli ho suggerito di cercare di trovare un accordo per la cessazione del rapporto e lui ha detto che gli serviva il lavoro della ragazza in ambulatorio e che non c'era alcun problema e non aveva dunque motivo di trovare alcun accordo. Ho poi dunque consigliato ad a quel punto di presentarsi al lavoro. Pt_1 Il giorno successivo al telefono mi ha detto di essersi presentata, ma di essere stata dal dottore Pt_1 mandata a casa. Ho quindi richiamato il dottore che mi ha detto che si era sì presentata, ma si era Pt_1 rifiutata di firmare delle carte. Ho riproposto di cercare un accordo per una cessazione del rapporto senza preavviso e lui non ha accettato. Alla sera avuto conferma da che era stata nuovamente mandata via Pt_1 le ho consigliato di proporre impugnazione avverso il licenziamento verbale, anzi ho mandato io una mail in tal senso e a quel punto poi la pratica è passata in mano al nostro ufficio vertenze. In ufficio mi è stato riferito che già in passato altra lavoratrice, il nome non ce l' ho presente, si era presentata da noi denunciando gli stessi problemi con il dr Non so come sia finita poi quest' altra vicenda., non me CP_1 ne ero occupato io e non conosco le carte, posso comunicare il nominativo. Interrogato sulla discrepanza con la mail doc 12 ric. il teste precisa: “ nella mattinata 11/1 ci sono stati in realtà piu' contatti sia mail che via telefono con;
inizialmente sembrava disposto ad accettare un accordo, gli ho inviato una CP_1 bozza di dimissioni con rinuncia al preavviso e a seguito di queto non ha piu' accettato;
e a quel punto è stato impugnato il licenziamento verbale“ Il teste, consultato, a cio autorizzato, il cellulare personale, precisa: “ le telefonate a le ho fatte con il cellulare del Sindacato o dal fisso non lo ricordo;
alla CP_1 mail con la bozza delle dimissioni e rinuncia al preavviso adesso dal telefono non riesco a risalire;
è stata comunque trasmessa usando gli stessi indirizzi sia come mittente che come destinatario della mail doc 12 ricorso e posso farvela avere. In tale mail doc 12 mi sono riferito al mancato mantenimento della parola data in quanto pur non essendosi mai impegnato espressamente a rinunciare al preavviso, aveva CP_1 C detto che si sarebbe informato e di mandargli intanto un testo in tal senso. Non mi erano prima mai capitata accuse a datori di lavoro così pesanti e ho preso tempo e poi ho cercato di arrivare alle dimissioni con rinuncia al preavviso, ero prima sindacalista nel settore Metalmeccanico e lì alla sede di Venezia solo un mese “
, dipendente del dr da fine giugno 2023 a tutt' oggi con mansioni di Parte_5 CP_1 assistente alla poltrona : “ Di mattina nei giorni di causa non ero in servizio, faccio da sempre l' orario pomeridiano. Il Regolamento l' ho sempre visto affisso alla bacheca nella stanza segreteria divisa dall' atrio da una scrivania su cui ci sono i pc;
alla stessa bacheca sono affisse anche le linee guida per i pazienti ed altri documenti. In occasione degli aggiornamenti settimanali mi sono stati illustrati sia mansionario appuntamenti che gli altri documenti, a e anche il regolamento. .IR : non ho mai sentito di accuse di molestie a carico del dr
[...]
, dipendente del dr da circa due anni con mansioni di assistente alla Controparte_5 CP_1 poltrona: “ Ricordo che durante il periodo natalizio 2023 si è presentata in ambulatorio al mattino Pt_1 piu' volte, non ricordo né quante esattamente, né le date, in una di queste occasioni è venuta con il fidanzato;
non si è poi fermata al lavoro;
c'è stato un colloquio il dottore ma non vi ho assistito e non so cosa si siano detti. Sul codice disciplinare confermo integralmente quanto riferito da ” Parte_5
Tali deposizioni confermano la presenza nello studio dentistico, affisso alla bacheca nella stanza segreteria, del codice disciplinare, ma non supportano la legittimita del licenziamento sul piano sostanziale in quanto non riscontrano ne il rifiuto della di firmare il 27 dicembre 2023 e poi Pt_1 nuovamente l' 8.1.2024 e da ultimo l' 11.1.2024 un ordine di servizio, ne l' ingiustificatezza dell' assenza dal lavoro a far data dall' 08/01/2024, dipesa piuttosto, tenuto conto di quanto riferito dal teste Pt_2
e non smentito dalle testimoni di parte convenuta, da allontanamento da parte del CP_1 E d' altro canto l' avere il 03/01/2023 optato per le giustificazioni verbali in presenza e il 10/01/2023, in occasione della audizione a difesa avere omesso di fornire giustificazione e invece manifestato l'intenzione di dimettersi non costituiscono di per se illeciti disciplinari passibili di licenziamento
Il licenziamento risulta quindi irrogato per fatti in parte di modesta entita , in parte non dimostrati, da cui la relativa illegittimita sul piano sostanziale, con diritto alla lavoratrice ad indennizzo, che va quantificato, tenuto conto di natura del datore di lavoro, modesto numero di occupati e durata contenuta del rapporto di lavoro, in 3 mensilita
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
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ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara l'illegittimita dell' impugnato licenziamento disciplinare e per l' effetto, ferma la cessazione del rapporto di lavoro, condanna il convenuto a corrispondere alla ricorrente un indennizzo pari a tre mensilita dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR oltre accessori;
2. condanna il medesimo convenuto alla rifusione delle spese di lite, che liquida, al netto di accessori di legge, in euro 2.850,00 oltre accessori con distrazione a favore del difensore anticipatario avv.to
Enrico Baccaro.
Venezia, 25.9.2025
Il Giudice del Lavoro