Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/06/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 10840/2019
TRA
rappr. e dif. dagli Avv. S. Fusco e S. Fusco, con cui elett. dom. in Parte_1
a n. 50, giusta procura in atti RICORRENTE
E
- in Controparte_1 cura CP_2 generale in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Ferrarecce, P.le Maiorana n.6 RESISTENTE
OGGETTO: indennità – rendita vitalizia o equivalente – altre ipotesi CP_1
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/12/2019, la parte ricorrente in epigrafe, deduceva di aver subito, in data 18/06/2018, mentre era intenta a svolgere il suo lavoro di assistente sanitario presso l'ambulatorio USMAF – SASN sito in Napoli, un'aggressione da parte di un assistito, riportando le ferite indicate in atti. L' riconosceva una menomazione CP_1 dell'integrità psico-fisica nella misura del 7%. Impugnato in via amministrativa il provvedimento dell' e ritenuto che il danno CP_1 biologico conseguente all'infortunio fosse pari almeno a concludeva chiedendo di
“ACCERTARE E DICHIARARE che il ricorrente presenta, sin dalla data dell'infortunio, un'inabilità permanente di grado pari almeno al 22% (o di diverso grado che sarà ritenuto di giustizia) e, di conseguenza:
- IN VIA PRINCIPALE, di condannare l' , in persona del L.R. p.t., alla CP_1
in favore del ricorrente, a titolo di Controparte_3 risarcimento del danno biologico e del danno patrimoniale patito (qualora venisse accertato che la
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- IN VIA SUBORDINATA, di condannare l' , in persona del L.R. p.t, CP_1 all' già riconosciuto al ricorrente Controparte_4
(q superando il grado del 7% pur senza arrivare al grado pari al 16%), oltre ratei, interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo”. Spese vinte. L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza del ricorso, concludendo per CP_1 il ello stesso, con vittoria di spese. La causa veniva incardinata dinanzi al precedente istruttore, che nominava consulente tecnico, e, previa riassegnazione, giungeva innanzi alla scrivente, e, rinviata per discussione, anche in considerazione del carico del ruolo, giungeva all'udienza del 17/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Lette le note depositate, la causa veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. Va premesso che, nel caso in esame, la controversia verte in ordine alla quantificazione della percentuale riconosciuta dall'istituto, essendo incontestata la natura di infortunio sul lavoro dell'evento occorso alla parte ricorrente. Il consulente tecnico, all'esito dell'esame obiettivo e dell'analisi della documentazione in atti, riconosceva le seguenti patologie “1. esiti politrauma contusivo della spalla sinistra avvenuto per aggressione sul lavoro, con sublussazione acromion clavicolare sin, lesione a pieno spessore del tendine sovraspinoso, tendinoso preinserzionale del sottoscapolare e dell'infraspinato;
2. trauma contusivo rachide cervicale;
3. disturbo post traumatico da stress cronico con insonnia ed ansia reattiva” ed osservava che
“In merito al traumatismo del rachide cervicale non si rilevano esami strumentali da cui emergano fratture o altre patologie muscolo tendinee al di là del trauma distorsivo/distrattivo. Inoltre si precisa che non emergono da nessun esame agli atti, disturbi di natura trofico sensitiva relativi al distretto anatomico del rachide cervicale. L'elettromiografia svolta in data 28/05/19 risulta essere negativa. Tale lesione è valutabile con una percentuale dell'1% sulla base del seguente codice:
• 199. Esiti di distorsione del rachide cervicale con deficit funzionale apprezzabile su base antalgica, disturbi radicolari di natura trofico-sensitiva. In merito agli esiti del politrauma contusivo subìto alla spalla sinistra si rileva una sublussazione acromion clavicolare sin di I grado. Tale è una lesione parziale del legamenti acromion claveari senza distacco, assenza di lesione dei legamenti coracoclavicolari, in assenza di deformità articolare. Inoltre si rileva, dall'analisi degli atti, una lesione a pieno spessore del tendine sovraspinoso, tendinosi preinserzionale del sottoscapolare e dell'infraspinato. Sulla relazione della consulenza ortopedica effettuata in pronto soccorso in data 19/06/2018, poco dopo l'aggressione subìta, si rileva che il ricorrente rifiutò il trattamento chirurgico proposto dai sanitari. Tale minorazione è valutabile con i seguenti codici:
• 215. Esiti di lussazione acromioclaveare o sternoclaveare apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata compromissione funzionale
2 • 227. Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale La valutazione delle minorazioni della spalla, trattandosi di lesioni concorrenti, sarà unitaria, certamente NON frutto della somma algebrica dei valori dei codici tabellari sopra citati. Tale lesione è valutabile con una percentuale complessiva del 5%. Il disturbo post traumatico da stress cronico aggravato da disturbi sonno/veglia, in terapia farmacologica, si rileva essere di grado moderato, compatibile con la tipologia di infortunio subìto, valutabile con una percentuale del 4% sulla base della seguente voce tabellare:
• 180. Disturbo post-traumatico da stress cronico moderato, a seconda dell'efficacia della psicoterapia. Per quanto riguarda la frattura della radice dell'elemento dentario 11, la stessa si rileva essere stata diagnosticata in data 26/09/2018 attraverso ortopanoramica, ma non presente sul verbale di pronto soccorso. In merito a tale minorazione è presente agli atti una relazione del Dott. del 17/10/2018. Per_1
La lesione dentaria non è tenuta in considerazione nella valutazione in quanto resente nel verbale Ospedaliero di pronto soccorso e diagnosticata dopo notevole lasso di tempo dall'evento lesivo primario quindi non è dimostrabile il nesso di causalità con lo stesso. Inoltre si precisa che sul verbale di pronto soccorso del 18/06/2018 vi è descritto genericamente: “contusioni al volto”. Tale generica diagnosi non permette di individuare precisamente la regione interessata dal trauma e conseguentemente gli elementi dentari eventualmente lesi”. Il consulente così concludeva: “Considerata la situazione sopra descritta, tenuto conto della tipologia e del grado, queste minorazioni possono essere valutate sulla scorta delle tabelle D.M. n. 38 del 12 luglio 2000 (sulla base delle voci tabellari sopra elencate), con un valore percentuale complessivo di danno biologico (menomazione all''integrità psicofisica) pari al 9% (NOVE PER CENTO). Si precisa che tale percentuale non può essere estrapolata con la somma algebrica delle singole minorazioni”. Il consulente, inoltre, prendeva posizione in ordine alle osservazioni formulate da parte ricorrente in relazione alla bozza di elaborato peritale, precisando: “In merito al traumatismo del rachide cervicale il referto della consulenza ortopedica del Pronto Soccorso non menziona danni strumentalmente confermati a carico del distretto citato. Nell'esame RX del 10/05/2019 si rileva:
”atteggiamento antalgico per perdita della lordosi fisiologica. Non lesioni ossee a focolaio. Sclerosi delle limitanti somatiche con appuntimento degli spigoli somatici anteriori per segni di cervicoartrosi. Ridotto spazio C6-C7 iniziale calcificazione del legamento longitudinale anteriore a livello di C4-C5 e C6-C7” Da tale referto, si desume che la patologia di base del rachide è legata a fenomeni cronico-degenerativi a carattere prevalentemente artrosico, di vecchia data, di cui sono caratteristici i reperti radiologici, rilevati, di seguito evidenziati: “sclerosi delle limitanti somatiche con appuntimento degli spigoli somatici anteriori per segni di cervicoartrosi….riduzione degli spazi discali C6-C7”. Tale quadro è confermato dalla presenza di una discopatia cronica ed iniziale calcificazione del legamento longitudinale anteriore, parimenti legato a fenomeni artrosici complicati da calcificazione di legamenti. Certamente per tale situazione cronica non può essere riconosciuto il nesso di causalità con il trauma subìto dal ricorrente. La situazione descritta è da ritenersi preesistente rispetto all'evento traumatico che può aver solo contribuito ad elicitare una situazione infiammatoria con conseguente verticalizzazione della lordosi fisiologica per contrattura dei muscoli paravertebrali. Facendo seguito a quanto già affermato va da sé che vi siano sfumatissime alterazioni dell'elettromiografia che rispecchiano metamericamente i distretti interessati dal preesistente processo artrosico. Come già accennato in perizia, le conclusioni dell'esame elettromiografico evidenziano esiti negativi per patologia acuta. Sotto si riporta la relazione finale dell'elettromiografia che sottolinea chiaramente un quadro clinico correlato ad una “SOFFERENZA RADICOLARE MULTIPLA DI TIPO CRONICO”. 3 Conclusioni elettromiografia: “nei nervi e nei muscoli esaminati ai quattro arti i reperti elettrofisiologici ottenuti allo stato attuale sono compatibili con quadro clinico di sofferenza radicolare multipla C3-C4- C5-C6 di tipo cronico.” Tale condizione, ovviamente non è da tenersi in considerazione nella valutazione di un danno acuto quale esito del trauma subìto. A parere dello scrivente, la minorazione è stata valutata in modo più che soddisfacente in quanto i disturbi trofico sensitivi non sono in correlazione con l'evento traumatico subìto. Tale lesione è valutabile, per analogia, globalmente con una percentuale del 1% sulla base dei seguenti codice:
• 199. Esiti di distorsione del rachide cervicale con deficit funzionale apprezzabile su base antalgica, disturbi radicolari di natura trofico-sensitiva. In merito agli esiti del politrauma contusivo subìto alla spalla sinistra si rileva una sublussazione acromion clavicolare sin di I grado. Tale è una lesione parziale del legamenti acromion claveari senza distacco, assenza di lesione dei legamenti coracoclavicolari, in assenza di deformità articolare. Inoltre si rileva, dall'analisi degli atti, una lesione a pieno spessore del tendine sovraspinoso, tendinosi preinserzionale del sottoscapolare e dell'infraspinato. Nella relazione della consulenza ortopedica effettuata in pronto soccorso in data 19/06/2018, poco dopo l'aggressione subìta, si rileva che il ricorrente, sua sponte, rifiutò il trattamento chirurgico proposto dallo specialista. Tale, se fosse stato eseguito, avrebbe certamente favorito un recupero funzionale maggiore, se non completo, dell'articolazione con potenziali esiti solo strettamente legati al trauma e non ad un percorso terapeutico diverso da quello consigliato (chirurgico). In merito alla lesione della spalla, non può essere riconosciuto il massimo tabellare, per la mancata aderenza del ricorrente al percorso terapeutico consigliato;
Tale condizione potrebbe aver determinato un mancato recupero funzionale, da ascriversi meramente a scelte personali del ricorrente. Inoltre gli esiti di lesioni della spalla limitano i movimenti dell'articolazione per gradi medio-estremi con incidenza minima sull'integrità fisica relativamente alla sfera lavorativa, in quanto non vi è apprezzabile ipostenia della mano sinistra, né è compromessa la motilità fine e la funzione prensile dell'arto sinistro. Sulla base di quanto esposto, non è possibile valutare più di quanto effettuato la lesione alla spalla, alla quale, ad ogni buon conto, viene attribuita una percentuale, per analogia, del 5% che va già al di sopra del codice 227, che già ben si adegua al danno patito. Oltre ciò lo scrivente da ritenuto opportuno comunque riconoscere un incremento del punteggio relativo alla limitazione funzionale di grado lieve-moderato per un valore complessivo del 5%, assimilando anche il codice 215. La valutazione delle minorazioni della spalla, trattandosi di lesioni concorrenti, deve essere unitaria, certamente NON frutto della somma algebrica dei valori dei codici tabellari sopra citati. In merito alla lesione odontoiatrica si riporta quanto descritto in perizia che è già ritenuto essere esaustivo sulla mancata considerazione della stessa dal punto di vista medico-legale: “Per quanto riguarda la frattura della radice dell'elemento dentario 11, la stessa si rileva essere stata diagnosticata in data 26/09/2018 attraverso ortopanoramica, ma non presente sul verbale di pronto soccorso. In merito a tale minorazione è presente agli atti una relazione del Dott. del 17/10/2018. La lesione dentaria non è tenuta in Per_1 considerazione nella valutazione in qua n presente nel verbale Ospedaliero di pronto soccorso e diagnosticata dopo notevole lasso di tempo dall'evento lesivo primario quindi non è dimostrabile il nesso di causalità con lo stesso. Inoltre si precisa che sul verbale di pronto soccorso del 18/06/2018 vi è descritto genericamente: “contusioni al volto”. Tale generica diagnosi non permette di individuare precisamente la regione interessata dal trauma e conseguentemente gli elementi dentari eventualmente lesi.”
- Il disturbo post traumatico da stress cronico aggravato da disturbi sonno/veglia, in terapia farmacologica, si rileva essere di grado moderato, compatibile con la tipologia di infortunio subìto. Inoltre, anche in base 4 alle affermazioni del ricorrente al momento dell'accertamento peritale, appare essere in buon compenso con la terapia assunta. Per tali motivi non può essere riconosciuto il valore massimo tabellare ed è valutabile con una percentuale del 4% sulla base della voce tabellare 180 “Disturbo post-traumatico da stress cronico moderato, a seconda dell'efficacia della psicoterapia.” Nella voce tabellare si rileva che la valutazione medico-legale deve essere proporzionale all'efficacia della terapia.
[…] Sulla base delle valutazioni sopra esposte, la somma algebrica delle varie percentuali dà origine ad un valore di 10. I criteri applicativi del D.M. 38/2000 NON prevedono la somma delle menomazioni, ma una valutazione globale della menomazione dell'integrità fisica in funzione dell'incidenza lavorativa. Nella valutazione del danno biologico va valutata la menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto, tale è stato fatto con criterio proporzionale a quello espresso sulle tabelle Trattandosi di lesioni CP_1 coesistenti la valutazione deve essere estrapolata globalmente. Per i motivi argomentati la valutazione finale, secondo quanto già espresso in perizia, è il 9%, confermando quanto riconosciuto in perizia”. Le argomentazioni del consulente, precise e complete, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Le stesse, tra l'altro, non si discostano in maniera significativa dal giudizio già effettuato in sede amministrativa dall'ente, come da quest'ultimo evidenziato nelle note depositate in atti. Ciò posto, premessa l'applicabilità del D.L. n. 38/2000, in presenza di un infortunio successivo al 25-7-2000, data di entrata in vigore della nuova tutela assicurativa, tale percentuale invalidante consente il riconoscimento dell'indennizzo in capitale da danno biologico (che spetta se la percentuale è pari o superiore al 6%). Va altresì osservato che tardive – oltre che generiche, attese le puntuali argomentazioni rese dal consulente tecnico d'ufficio anche a fronte delle osservazioni alle bozze di elaborato peritale, sopra riportate - si appalesano le ulteriori contestazioni formulate nelle note del 03/06/2025, depositate da parte ricorrente, ad ogni modo non condivisibili: ed invero, il CTU dava atto delle valutazioni dell'elettromiografia del 28/05/2019 (cfr. pp. 9, 11 e 12 dell'elaborato depositato), mentre la relazione medico-legale del 24/03/2022 non apporta elementi ulteriori rispetto a quanto già valutato ed analiticamente rilevato dal CTU con riferimento al disturbo post-traumatico da stress (cfr. p. 13 elaborato peritale). Ne discende il parziale accoglimento della domanda, con conseguente riconoscimento al ricorrente del diritto all'indennizzo da danno biologico derivante dall'infortunio sul lavoro suindicato, nella misura del 9% con decorrenza dalla cessazione del periodo dell'inabilità temporanea (ovvero dalla guarigione clinica, ex art. 13 co. 2 lett. a d.lgs. n. 38/2000; cfr. altresì Cass., Sez. L, Ordinanza n. 16606 del 03/08/2020, Rv. 658636 - 01) e condanna dell'istituto convenuto al pagamento dell'indennizzo in capitale corrispondente, detratto quanto già eventualmente corrisposto. Su tale somma, da corrispondere a partire da una data successiva al 31-12-91, sono dovuti i soli interessi legali, da portarsi in detrazione dalle eventuali somme spettanti a titolo di maggior danno per diminuzione del valore del credito, ai sensi dell'art. 16, co. 6°, della L. n. 412/91 con decorrenza dal 120° dall'insorgenza del diritto sino al soddisfo.
5 Le spese di giudizio vanno compensate integralmente in considerazione del parziale accoglimento del ricorso, atteso il riconoscimento di una percentuale inferiore a quella richiesta, e quasi sovrapponibile a quella riconosciuta in via amministrativa. Le spese di consulenza, liquidate come da separato decreto emesso in pari data, si pongono in solido tra le parti. Sul punto la S.C. ha ripetutamente affermato che “In tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza” (Cass. n.25179/2013; n.28094/2009).
“Il giudice di merito, nell'ambito di una pronuncia di compensazione delle spese, può legittimamente disporre la ripartizione per quote uguali delle spese di consulenza tecnica d'ufficio fra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa. Non risulta, difatti, in tal modo violato il divieto di condanna di quest'ultima alle spese (art. 91 cod. proc. civ.), dato che la compensazione delle spese processuali - nella quale si risolve anche il provvedimento con cui il giudice, chiudendo il giudizio davanti a sé, disponga la ripartizione nei modi anzidetti delle spese in favore del consulente tecnico d'ufficio - è soltanto esclusione del rimborso, e dunque negazione della condanna: e ciò tanto più ove si consideri che la consulenza tecnica d'ufficio è strutturata, nel processo civile, essenzialmente quale ausilio fornito al giudice da un suo collaboratore esterno all'ordine giudiziario, piuttosto che quale mezzo di prova in senso proprio, costituendo, dunque, un atto necessario del processo che l'ausiliare compie nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti” (Cass. n. 23522 del 5/11/2014; n. 17953 del 08/09/2005; confermata da Cass. 22122/2009, 21701/2006, 2858/1999).
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara che l'integrità psico-fisica di parte ricorrente è ridotta nella misura del 9% con decorrenza dalla cessazione del periodo dell'inabilità temporanea;
b) condanna l' al pagamento dell'indennizzo in capitale corrispondente, detratto CP_1 quanto già corris ltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto al soddisfo per quelli pagati in ritardo;
c) compensa integralmente le spese di lite;
d) pone definitivamente in solido tra le parti le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 18/06/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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