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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/09/2025, n. 3139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3139 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 13367/2020.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice Emanuele Pinto, pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 13367/2020 proposta da rappresentato e difeso da Avv. Nicola Parte_1
Milillo,
-parte attrice- contro rappresentata e difesa da Avv.ti Giuseppe CP_1
Sardano e Michele Sardano,
-parte convenuta-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., lo svolgimento del processo e le posizioni delle parti possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale deducendo Parte_1
l'esistenza di una comunione ereditaria con la sorella convenuta avente ad oggetto i beni già appartenuti ai defunti genitori (Ω: 20.12.2015) e (Ω: Persona_1 Persona_2
19.06.2019).
Ha precisato che l'eredità di ciascun de cuius si è devoluta per legge e che non esistono creditori iscritti.
Ha lamentato che la convenuta ha goduto in via esclusiva di tutti i beni immobili della massa ad eccezione di un locale.
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 1 di 11 R.G. 13367/2020.
Ha concluso domandando: la divisione unitaria delle masse ereditarie;
l'ordine di rendiconto alla convenuta con riconoscimento di frutti e conguagli per mancato godimento.
Con vittoria di spese di lite in caso di opposizione (atto di citazione notificato il 22.10.2020).
I.2.- si è costituita in giudizio contestando CP_1 le avverse prospettazioni.
Ha negato di avere il possesso esclusivo dei beni immobili ereditati con l'eccezione di un appartamento ove ella abita con la propria famiglia da tempo. Ha precisato che anche l'attore detiene in via esclusiva uno dei locali della massa.
Ha dedotto che l'attore era cointestatario con i genitori di alcuni conti correnti.
Ha concluso per: il rigetto delle avverse domande;
lo scioglimento della comunione su entrambe le masse unitariamente considerate;
l'ordine di rendiconto nei confronti dell'attore. Con vittoria di spese di lite (comparsa di costituzione e risposta depositata il 02.02.2021).
I.3.- La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, l'interrogatorio formale dell'attore e l'escussione di due testimoni. Previo accertamento del diritto alla divisione, pronunciato con ordinanza del 26.07.2022, è stata esperita una CTU estimativa.
I.4.- In data 03.08.2023 è stato depositato un progetto di divisione tuttavia contestato dalla convenuta.
I.5.- All'udienza del 24.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., sono state precisate le conclusioni nei seguenti termini:
a) parte attrice: chiede l'attribuzione delle quote in conformità al progetto di divisione con vittoria di spese di lite;
b) parte convenuta: reitera le richieste già in atti.
All'esito, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Ciascuna parte costituita ha depositato comparsa conclusionale e memoria di replica.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 2 di 11 R.G. 13367/2020.
III.- La domanda di divisione deve essere accolta apportando le modifiche di seguito indicate al progetto di divisione depositato in data 03.08.2023.
III.1.- Preliminarmente è utile precisare che le parti hanno domandato concordemente la divisione unitaria dei beni derivanti dalle masse ereditarie materna e paterna.
Il diritto alla divisione è stato accertato con ordinanza del
26.07.2022, non impugnata, e l'asse ereditario è risultato composto dai seguenti beni:
1) Intero fabbricato da terra a cielo posto tra Via Porto
Mariano e via Alcide De Gasperi composto delle seguenti unità immobiliari:
a) Locale ad uso commerciale ubicato al piano terra di Via
De Gasperi n. 39, in NCEU al 23, p.lla 1162, sub 1;
b) Locale ad uso garage ubicato al piano terra di Via De
Gasperi n. 39, in NCEU al 23, p.lla 1162, sub 2;
c) Appartamento ad uso abitativo ubicato al piano primo di
Via De Gasperi n. 57, in NCEU al 23, p.lla 1162, sub 3;
d) Appartamento ad uso abitativo ubicato al piano primo di
Via De Gasperi n. 57, in NCEU al 23, p.lla 1162, sub 4;
e) Appartamento ad uso abitativo ubicato al piano secondo di
Via De Gasperi n. 57, in NCEU al 23, p.lla 1162, sub 5;
f) Lastrico solare al piano terzo di Via De Gasperi n. 57, in NCEU al 23, p.lla 1162, sub 6;
2) Porzioni del fabbricato sito alla Via Girasole e precisamente:
g) unità immobiliare ad uso abitativo sita al piano terra di
Via Girasole n. 53, identificata in NCEU al foglio 21,
p.lla 1447, sub 3;
h) Locale ad uso garage sito al piano terra di Via Girasole
n. 49, identificato in NCEU al foglio 21, p.lla 1447, sub
4;
3) Porzione del fabbricato sito alla Via Alcide De Gasperi e precisamente:
i) Appartamento ad uso abitativo ubicato al piano secondo di
Via De Gasperi n. 57, identificato in NCEU al foglio 23,
p.lla 857, sub 3;
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 3 di 11 R.G. 13367/2020.
4) Bene immobile sito in agro di Polignano a mare alla contrada Fratta e precisamente:
Terreno ad uso agricolo della superficie complessiva di 1.932 metri quadri, in Catasto terreni al foglio 20, p.lle 241 e
242.
Ciascun erede partecipa alla comunione nella misura di un mezzo.
III.2.- In data 03.08.2023 è stato depositato il progetto di divisione elaborato sulla base dei valori indicati nella relazione di CTU del 22.05.2023 a firma dell'Ing. Persona_3
.
[...]
A fronte di un valore complessivo della massa di € 737.700,00 sono state formate due porzioni ciascuna del valore di €
368.850,00.
Le porzioni sono state formate come segue.
III.2.1.- Porzione prima del valore complessivo di €
368.850,00 con attribuzione della piena proprietà esclusiva dei seguenti beni:
1) Locale ad uso commerciale ubicato al piano terra di Via De
Gasperi n. 39, in NCEU al 23, p.lla 1162, sub 1; del valore di € 119.500,00;
2) Locale ad uso garage ubicato al piano terra di Via De
Gasperi n. 39, in NCEU al 23, p.lla 1162, sub 2; del valore di € 52.500,00;
3) unità immobiliare ad uso abitativo sita al piano terra di
Via Girasole n. 49, identificata in NCEU al foglio 21,
p.lla 1447, sub 3; del valore di € 72.000,00;
4) Appartamento ad uso abitativo ubicato al piano secondo di
Via De Gasperi n. 75 (e non 57, come erroneamente indicato nell'ordinanza sul diritto alla divisione), identificato in NCEU al foglio 23, p.lla 857, sub 3; del valore di € 119.000,00;
5) Terreno ad uso agricolo della superficie complessiva di
1.932 metri quadri, in Catasto terreni al foglio 20,
p.lle 241 e 242; del valore di € 2.700,00;
6) Diritti proporzionali di comunione sul Lastrico solare al piano terzo di Via De Gasperi n. 57, in NCEU al 23, p.lla
1162, sub 6 (con l'esclusione della soffitta che resta di
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Emanuele Pinto Pagina 4 di 11 R.G. 13367/2020.
pertinenza esclusiva del proprietario dell'unità immobiliare al piano secondo);
7) Credito in danaro, a titolo di conguaglio, pari ad €
3.150,00 a carico dell'attributario della Parte_2
III.2.2.- Porzione seconda del valore complessivo di €
368.850,00 con attribuzione della piena proprietà esclusiva dei seguenti beni:
1) Appartamento ad uso abitativo ubicato al piano primo di
Via De Gasperi n. 57, in NCEU al 23, p.lla 1162, sub 3; del valore di € 68.000,00;
2) Appartamento ad uso abitativo ubicato al piano primo di
Via De Gasperi n. 57, in NCEU al 23, p.lla 1162, sub 4; del valore di € 96.000,00
3) Appartamento ad uso abitativo ubicato al piano secondo di
Via De Gasperi n. 57, in NCEU al 23, p.lla 1162, sub 5
(comprensivo della pertinenziale soffitta sita sul lastrico solare); del valore di € 182.500,00;
4) Locale ad uso garage sito al piano terra di Via Girasole
n. 49, identificato in NCEU al foglio 21, p.lla 1447, sub
4; del valore di € 25.500,00;
5) Diritti proporzionali di comunione sul Lastrico solare al piano terzo di Via De Gasperi n. 57, in NCEU al 23, p.lla
1162, sub 6;
6) Obbligazione di pagamento in danaro, a titolo di conguaglio, pari ad € 3.150,00 in favore dell'attributario della I. Pt_2
III.2.3.- Sono state precisate le seguenti clausole di salvaguardia:
1) Sui fabbricati condominiali resta ferma la natura comune di tutti i beni diversi dalle proprietà attribuite in proporzione al valore delle relative proprietà esclusive;
2) Ogni spesa e/o onere e/o imposta e/o similia conseguenti all'esecuzione del progetto devono essere ripartiti a carico di ciascuna parte nella misura della metà ciascuno.
III.2.4.- Le porzioni sono state attribuite direttamente a ciascun condividente e, precisamente, la prima porzione a e la seconda porzione a e Parte_1 CP_1 ciò in funzione dell'indiscusso possesso esclusivo da parte
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Emanuele Pinto Pagina 5 di 11 R.G. 13367/2020.
dei germani di alcuni dei beni componenti le rispettive porzioni e, in particolare, della sede legale dell'impresa dell'attore e dell'abitazione familiare della convenuta.
III.3.- Il progetto è stato accettato dal solo attore laddove la convenuta ha sollevato contestazioni in punto di stima di alcuni beni e di formazione delle porzioni.
III.3.1.- Le contestazioni alla stima dei beni non sono meritevoli di accoglimento, con una sola eccezione.
III.3.1.1.- In primo luogo, la convenuta si duole del fatto che solo un immobile (quello di Via De Gasperi n. 37) è stato stimato con il metodo comparativo del valore di mercato mentre gli altri immobili sono stati stimati con il metodo parametrico utilizzando i valori OMI.
Tuttavia, premesso che entrambi i metodi sono notoriamente riconosciuti come degni di attendibilità tecnica, la convenuta non ha fornito stime alternative né ha rappresentato le conseguenze pratiche di un eventuale diverso approccio tecnico. Sicché la contestazione si risolve in una mera critica fine a stessa e non valutabile ai fini della decisione.
III.3.1.2.- In secondo luogo, la convenuta si duole della stima definitiva del locale commerciale di Via De Gasperi n.
39 che non rappresenterebbe il valore reale di mercato per l'erronea considerazione del valore €/mq di € 1.600,00 anziché di € 3.000,00. Sennonché, nelle risposte alle osservazioni dei
CTP, l'Ing. ha fatto correttamente rilevare che il valore Per_3
€/mq proposto dalla convenuta è viziato dall'erronea classificazione dell'area ove è situato l'immobile. Più precisamente, «Il Tecnico di parte ha confuso il Codice Zona
OMI B1 con il Codice Zona OMI C1 dove è ubicata la via Alcide
De Gasperi: lo scrivente ha correttamente considerato il
Codice Zona OMI C1, mentre il tecnico di parte ha erroneamente utilizzato il Codice Zona OMI B1. Sul sito dell'Agenzia delle
Entrate è possibile visionare le diverse Zone OMI di Polignano
a Mare, evidenziate con colori diversi, come riprodotto di seguito […]» (cfr. pagina 4 della “Relazione di Replica alle osservazioni di Parte” allegata alla relazione di consulenza depositata il 22.05.2023). Tale conclusione del CTU deve
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Emanuele Pinto Pagina 6 di 11 R.G. 13367/2020.
essere preferita poiché supportata da idoneo supporto probatorio rappresentato dalla ripartizione grafica per zone utilizzata dall' . Controparte_2
III.
3.1.3. In ultimo luogo, e sempre con riferimento al locale commerciale di Via De Gasperi n. 39, la convenuta si duole del fatto che il valore di mercato è stato ottenuto previa sottrazione delle sanzioni e degli onorari necessari alla regolarizzazione catastale.
La contestazione deve essere accolta atteso che la sottrazione degli oneri per la regolarizzazione merita di essere considerata solamente allorquando l'immobile deve essere venduto a terzi (che devono acquistare il bene in regola con la normativa edilizia e catastale) e non anche quando l'immobile deve essere attribuito direttamente ad un condividente (che è autore dell'illecito amministrativo).
Infatti, diversamente opinando, si determinerebbe una ingiusta locupletazione in favore del condividente assegnatario del bene che continuerebbe a detenerlo nella stessa situazione di fatto, ma con una imputazione di valore alla sua porzione inferiore rispetto a quella reale.
Pertanto, il valore del locale sito al piano terra di Via De
Gasperi n. 39 deve essere considerato, previo arrotondamento, pari ad € 132.500,00 anziché pari ad € 119.500,00 come indicato nel progetto di divisione contestato.
III.3.2.- Le contestazioni alla formazione delle porzioni possono essere accolte nei termini che seguono. Più precisamente, appare invero più opportuno attribuire alla prima porzione il locale sito in Via Girasole n. 49 piuttosto che il box auto sito in Via De Gasperi n. 37 sebbene ciò comporti un aumento della misura dei conguagli.
Le ragioni che giustificano una correzione al progetto di divisione depositato il 03.08.2023 sono plurime.
In primo luogo, da un punto di vista economico, è più opportuno che il box auto resti al servizio delle unità immobiliari dello stabile di Via De Gasperi n. 37 che sono confluite nella porzione seconda. E, infatti, il vincolo pertinenziale rispetto alle abitazioni resta più pregnante
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Emanuele Pinto Pagina 7 di 11 R.G. 13367/2020.
rispetto alla mera maggiore comodità dell'altro locale a piano terra.
In secondo luogo, l'attribuzione alla seconda porzione del locale sito in Via Girasole consente di mantenere il legame di contiguità con l'adiacente appartamento ivi confluito.
Peraltro, parte convenuta ha dedotto – senza che vi sia stata contestazione – una parziale comunanza di impianti di servizio tra le due unità immobiliari site ai civici nn. 49 e 53 che, in caso di attribuzioni a porzioni differenti, aumenterebbe gli oneri necessari all'attuazione pratica della divisione.
In terzo luogo, il box auto di Via De Gasperi è di fatto detenuto in via esclusiva dalla convenuta così come il locale di Via Girasole lo è dall'attore. Pur non trattandosi di circostanza di per sé sola dirimente, deve però ritenersi che la rispettiva assegnazione è coerente con il criterio che ha già guidato l'individuazione degli attributari delle porzioni in base all'indiscusso possesso esclusivo della sede legale dell'impresa dell'attore e dell'abitazione della convenuta.
Da ultimo, deve osservarsi che l'aumento della misura del conguaglio che deriva dalla modifica all'originario progetto di divisione comporterebbe un aumento sino ad € 23.650,00.
Tale importo, ragguagliato ad un valore complessivo della massa di € 750.700,00 resta pur sempre congruo e non sproporzionato, di modo che l'esigenza di ridurre al minimo i conguagli può ritenersi recessiva rispetto alle considerazioni supra esplicitate.
III.4.- In definitiva, in parziale accoglimento di alcune osservazioni della convenuta, la formazione delle porzioni deve essere ridefinita nel senso di seguito indicato, previa rettificazione del valore complessivo della massa in €
750.700,00 (per effetto del maggior valore del locale di Via
De Gasperi da considerarsi pari ad € 132.500,00 anziché ad €
119.500,00).
III.4.1.- Porzione prima del valore complessivo di €
375.350,00 con attribuzione della piena proprietà esclusiva dei seguenti beni in favore di : Parte_1
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 8 di 11 R.G. 13367/2020.
1) Locale ad uso commerciale ubicato al piano terra di Via De
Gasperi n. 39, in NCEU al 23, p.lla 1162, sub 1; del valore di € 132.500,00;
2) unità immobiliare ad uso abitativo sita al piano terra di
Via Girasole n. 53, identificata in NCEU al foglio 21,
p.lla 1447, sub 3; del valore di € 72.000,00;
3) Locale ad uso garage sito al piano terra di Via Girasole
n. 49, identificato in NCEU al foglio 21, p.lla 1447, sub
4; del valore di € 25.500,00;
4) Appartamento ad uso abitativo ubicato al piano secondo di
Via De Gasperi n. 75 (e non 57, come erroneamente indicato nell'ordinanza sul diritto alla divisione), identificato in NCEU al foglio 23, p.lla 857, sub 3; del valore di € 119.000,00;
5) Terreno ad uso agricolo della superficie complessiva di
1.932 metri quadri, in Catasto terreni al foglio 20,
p.lle 241 e 242; del valore di € 2.700,00;
6) Diritti proporzionali di comunione sul Lastrico solare al piano terzo di Via De Gasperi n. 57, in NCEU al 23, p.lla
1162, sub 6 (con l'esclusione della soffitta che resta di pertinenza esclusiva del proprietario dell'unità immobiliare al piano secondo);
7) Credito in danaro, a titolo di conguaglio, pari ad €
23.650,00 a carico dell'attributaria della Parte_2
III.4.2.- Porzione seconda del valore complessivo di €
375.350,00 con attribuzione della piena proprietà esclusiva dei seguenti beni in favore di : CP_1
1) Appartamento ad uso abitativo ubicato al piano primo di
Via De Gasperi n. 57, in NCEU al 23, p.lla 1162, sub 3; del valore di € 68.000,00;
2) Appartamento ad uso abitativo ubicato al piano primo di
Via De Gasperi n. 57, in NCEU al 23, p.lla 1162, sub 4; del valore di € 96.000,00
3) Appartamento ad uso abitativo ubicato al piano secondo di
Via De Gasperi n. 57, in NCEU al 23, p.lla 1162, sub 5
(comprensivo della pertinenziale soffitta sita sul lastrico solare); del valore di € 182.500,00;
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 9 di 11 R.G. 13367/2020.
4) Locale ad uso garage ubicato al piano terra di Via De
Gasperi n. 39, in NCEU al 23, p.lla 1162, sub 2; del valore di € 52.500,00;
5) Diritti proporzionali di comunione sul Lastrico solare al piano terzo di Via De Gasperi n. 57, in NCEU al 23, p.lla
1162, sub 6;
6) Obbligazione di pagamento in danaro, a titolo di conguaglio, pari ad € 23.650,00 in favore dell'attributario della Porzione I.
III.4.3.- Restano confermate le seguenti clausole di salvaguardia:
1) Sui fabbricati condominiali resta ferma la natura comune di tutti i beni diversi dalle proprietà esclusive attribuite, in proporzione al valore di queste ultime.
2) Ogni spesa e/o onere e/o imposta e/o similia conseguenti all'esecuzione del progetto devono essere ripartiti a carico di ciascuna parte nella misura della metà ciascuno.
IV.- I compensi di giudizio restano interamente compensati tra le parti che avevano tutte lo stesso interesse alla divisione.
Anche il parziale accoglimento delle osservazioni della convenuta non determina alcuna soccombenza trattandosi di contestazioni rispetto all'originario progetto già formulato da questo Tribunale.
IV.1.- Le spese di CTU, già liquidate in solido con decreto del 04.08.2023, nel rapporto interno tra le parti restano definitivamente a carico di ciascuna per la giusta metà.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 13367/2020 introdotto da con Parte_1 atto di citazione notificato il 22.10.2020 nei confronti di preso atto dell'ordinanza del 26.07.2022 che CP_1 ha pronunciato sul diritto alla divisione, ogni altra questione disattesa, così provvede:
1) DISPONE che i beni derivanti dagli assi ereditari di
(Ω: 20.12.2015) e (Ω: Persona_1 Persona_2
19.06.2019) sono complessivamente divisi in due porzioni
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 10 di 11 R.G. 13367/2020.
equivalenti formate ciascuna nel senso meglio indicato in motivazione ai paragrafi III.
4.1. e III.
4.2. e con le precisazioni di cui al paragrafo III.4.3.;
2) ATTRIBUISCE:
- a la porzione prima (§-III.4.1); Parte_1
- a la porzione seconda (§-III.4.2); CP_1
3) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
4) DISPONE che, nel rapporto interno tra le parti, le spese di CTU restano definitivamente a carico di ciascuna per la giusta metà.
Così deciso in Bari, 09 settembre 2025. Il Giudice
Emanuele Pinto
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice Emanuele Pinto, pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 13367/2020 proposta da rappresentato e difeso da Avv. Nicola Parte_1
Milillo,
-parte attrice- contro rappresentata e difesa da Avv.ti Giuseppe CP_1
Sardano e Michele Sardano,
-parte convenuta-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., lo svolgimento del processo e le posizioni delle parti possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale deducendo Parte_1
l'esistenza di una comunione ereditaria con la sorella convenuta avente ad oggetto i beni già appartenuti ai defunti genitori (Ω: 20.12.2015) e (Ω: Persona_1 Persona_2
19.06.2019).
Ha precisato che l'eredità di ciascun de cuius si è devoluta per legge e che non esistono creditori iscritti.
Ha lamentato che la convenuta ha goduto in via esclusiva di tutti i beni immobili della massa ad eccezione di un locale.
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 1 di 11 R.G. 13367/2020.
Ha concluso domandando: la divisione unitaria delle masse ereditarie;
l'ordine di rendiconto alla convenuta con riconoscimento di frutti e conguagli per mancato godimento.
Con vittoria di spese di lite in caso di opposizione (atto di citazione notificato il 22.10.2020).
I.2.- si è costituita in giudizio contestando CP_1 le avverse prospettazioni.
Ha negato di avere il possesso esclusivo dei beni immobili ereditati con l'eccezione di un appartamento ove ella abita con la propria famiglia da tempo. Ha precisato che anche l'attore detiene in via esclusiva uno dei locali della massa.
Ha dedotto che l'attore era cointestatario con i genitori di alcuni conti correnti.
Ha concluso per: il rigetto delle avverse domande;
lo scioglimento della comunione su entrambe le masse unitariamente considerate;
l'ordine di rendiconto nei confronti dell'attore. Con vittoria di spese di lite (comparsa di costituzione e risposta depositata il 02.02.2021).
I.3.- La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, l'interrogatorio formale dell'attore e l'escussione di due testimoni. Previo accertamento del diritto alla divisione, pronunciato con ordinanza del 26.07.2022, è stata esperita una CTU estimativa.
I.4.- In data 03.08.2023 è stato depositato un progetto di divisione tuttavia contestato dalla convenuta.
I.5.- All'udienza del 24.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., sono state precisate le conclusioni nei seguenti termini:
a) parte attrice: chiede l'attribuzione delle quote in conformità al progetto di divisione con vittoria di spese di lite;
b) parte convenuta: reitera le richieste già in atti.
All'esito, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Ciascuna parte costituita ha depositato comparsa conclusionale e memoria di replica.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 2 di 11 R.G. 13367/2020.
III.- La domanda di divisione deve essere accolta apportando le modifiche di seguito indicate al progetto di divisione depositato in data 03.08.2023.
III.1.- Preliminarmente è utile precisare che le parti hanno domandato concordemente la divisione unitaria dei beni derivanti dalle masse ereditarie materna e paterna.
Il diritto alla divisione è stato accertato con ordinanza del
26.07.2022, non impugnata, e l'asse ereditario è risultato composto dai seguenti beni:
1) Intero fabbricato da terra a cielo posto tra Via Porto
Mariano e via Alcide De Gasperi composto delle seguenti unità immobiliari:
a) Locale ad uso commerciale ubicato al piano terra di Via
De Gasperi n. 39, in NCEU al 23, p.lla 1162, sub 1;
b) Locale ad uso garage ubicato al piano terra di Via De
Gasperi n. 39, in NCEU al 23, p.lla 1162, sub 2;
c) Appartamento ad uso abitativo ubicato al piano primo di
Via De Gasperi n. 57, in NCEU al 23, p.lla 1162, sub 3;
d) Appartamento ad uso abitativo ubicato al piano primo di
Via De Gasperi n. 57, in NCEU al 23, p.lla 1162, sub 4;
e) Appartamento ad uso abitativo ubicato al piano secondo di
Via De Gasperi n. 57, in NCEU al 23, p.lla 1162, sub 5;
f) Lastrico solare al piano terzo di Via De Gasperi n. 57, in NCEU al 23, p.lla 1162, sub 6;
2) Porzioni del fabbricato sito alla Via Girasole e precisamente:
g) unità immobiliare ad uso abitativo sita al piano terra di
Via Girasole n. 53, identificata in NCEU al foglio 21,
p.lla 1447, sub 3;
h) Locale ad uso garage sito al piano terra di Via Girasole
n. 49, identificato in NCEU al foglio 21, p.lla 1447, sub
4;
3) Porzione del fabbricato sito alla Via Alcide De Gasperi e precisamente:
i) Appartamento ad uso abitativo ubicato al piano secondo di
Via De Gasperi n. 57, identificato in NCEU al foglio 23,
p.lla 857, sub 3;
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4) Bene immobile sito in agro di Polignano a mare alla contrada Fratta e precisamente:
Terreno ad uso agricolo della superficie complessiva di 1.932 metri quadri, in Catasto terreni al foglio 20, p.lle 241 e
242.
Ciascun erede partecipa alla comunione nella misura di un mezzo.
III.2.- In data 03.08.2023 è stato depositato il progetto di divisione elaborato sulla base dei valori indicati nella relazione di CTU del 22.05.2023 a firma dell'Ing. Persona_3
.
[...]
A fronte di un valore complessivo della massa di € 737.700,00 sono state formate due porzioni ciascuna del valore di €
368.850,00.
Le porzioni sono state formate come segue.
III.2.1.- Porzione prima del valore complessivo di €
368.850,00 con attribuzione della piena proprietà esclusiva dei seguenti beni:
1) Locale ad uso commerciale ubicato al piano terra di Via De
Gasperi n. 39, in NCEU al 23, p.lla 1162, sub 1; del valore di € 119.500,00;
2) Locale ad uso garage ubicato al piano terra di Via De
Gasperi n. 39, in NCEU al 23, p.lla 1162, sub 2; del valore di € 52.500,00;
3) unità immobiliare ad uso abitativo sita al piano terra di
Via Girasole n. 49, identificata in NCEU al foglio 21,
p.lla 1447, sub 3; del valore di € 72.000,00;
4) Appartamento ad uso abitativo ubicato al piano secondo di
Via De Gasperi n. 75 (e non 57, come erroneamente indicato nell'ordinanza sul diritto alla divisione), identificato in NCEU al foglio 23, p.lla 857, sub 3; del valore di € 119.000,00;
5) Terreno ad uso agricolo della superficie complessiva di
1.932 metri quadri, in Catasto terreni al foglio 20,
p.lle 241 e 242; del valore di € 2.700,00;
6) Diritti proporzionali di comunione sul Lastrico solare al piano terzo di Via De Gasperi n. 57, in NCEU al 23, p.lla
1162, sub 6 (con l'esclusione della soffitta che resta di
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pertinenza esclusiva del proprietario dell'unità immobiliare al piano secondo);
7) Credito in danaro, a titolo di conguaglio, pari ad €
3.150,00 a carico dell'attributario della Parte_2
III.2.2.- Porzione seconda del valore complessivo di €
368.850,00 con attribuzione della piena proprietà esclusiva dei seguenti beni:
1) Appartamento ad uso abitativo ubicato al piano primo di
Via De Gasperi n. 57, in NCEU al 23, p.lla 1162, sub 3; del valore di € 68.000,00;
2) Appartamento ad uso abitativo ubicato al piano primo di
Via De Gasperi n. 57, in NCEU al 23, p.lla 1162, sub 4; del valore di € 96.000,00
3) Appartamento ad uso abitativo ubicato al piano secondo di
Via De Gasperi n. 57, in NCEU al 23, p.lla 1162, sub 5
(comprensivo della pertinenziale soffitta sita sul lastrico solare); del valore di € 182.500,00;
4) Locale ad uso garage sito al piano terra di Via Girasole
n. 49, identificato in NCEU al foglio 21, p.lla 1447, sub
4; del valore di € 25.500,00;
5) Diritti proporzionali di comunione sul Lastrico solare al piano terzo di Via De Gasperi n. 57, in NCEU al 23, p.lla
1162, sub 6;
6) Obbligazione di pagamento in danaro, a titolo di conguaglio, pari ad € 3.150,00 in favore dell'attributario della I. Pt_2
III.2.3.- Sono state precisate le seguenti clausole di salvaguardia:
1) Sui fabbricati condominiali resta ferma la natura comune di tutti i beni diversi dalle proprietà attribuite in proporzione al valore delle relative proprietà esclusive;
2) Ogni spesa e/o onere e/o imposta e/o similia conseguenti all'esecuzione del progetto devono essere ripartiti a carico di ciascuna parte nella misura della metà ciascuno.
III.2.4.- Le porzioni sono state attribuite direttamente a ciascun condividente e, precisamente, la prima porzione a e la seconda porzione a e Parte_1 CP_1 ciò in funzione dell'indiscusso possesso esclusivo da parte
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dei germani di alcuni dei beni componenti le rispettive porzioni e, in particolare, della sede legale dell'impresa dell'attore e dell'abitazione familiare della convenuta.
III.3.- Il progetto è stato accettato dal solo attore laddove la convenuta ha sollevato contestazioni in punto di stima di alcuni beni e di formazione delle porzioni.
III.3.1.- Le contestazioni alla stima dei beni non sono meritevoli di accoglimento, con una sola eccezione.
III.3.1.1.- In primo luogo, la convenuta si duole del fatto che solo un immobile (quello di Via De Gasperi n. 37) è stato stimato con il metodo comparativo del valore di mercato mentre gli altri immobili sono stati stimati con il metodo parametrico utilizzando i valori OMI.
Tuttavia, premesso che entrambi i metodi sono notoriamente riconosciuti come degni di attendibilità tecnica, la convenuta non ha fornito stime alternative né ha rappresentato le conseguenze pratiche di un eventuale diverso approccio tecnico. Sicché la contestazione si risolve in una mera critica fine a stessa e non valutabile ai fini della decisione.
III.3.1.2.- In secondo luogo, la convenuta si duole della stima definitiva del locale commerciale di Via De Gasperi n.
39 che non rappresenterebbe il valore reale di mercato per l'erronea considerazione del valore €/mq di € 1.600,00 anziché di € 3.000,00. Sennonché, nelle risposte alle osservazioni dei
CTP, l'Ing. ha fatto correttamente rilevare che il valore Per_3
€/mq proposto dalla convenuta è viziato dall'erronea classificazione dell'area ove è situato l'immobile. Più precisamente, «Il Tecnico di parte ha confuso il Codice Zona
OMI B1 con il Codice Zona OMI C1 dove è ubicata la via Alcide
De Gasperi: lo scrivente ha correttamente considerato il
Codice Zona OMI C1, mentre il tecnico di parte ha erroneamente utilizzato il Codice Zona OMI B1. Sul sito dell'Agenzia delle
Entrate è possibile visionare le diverse Zone OMI di Polignano
a Mare, evidenziate con colori diversi, come riprodotto di seguito […]» (cfr. pagina 4 della “Relazione di Replica alle osservazioni di Parte” allegata alla relazione di consulenza depositata il 22.05.2023). Tale conclusione del CTU deve
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essere preferita poiché supportata da idoneo supporto probatorio rappresentato dalla ripartizione grafica per zone utilizzata dall' . Controparte_2
III.
3.1.3. In ultimo luogo, e sempre con riferimento al locale commerciale di Via De Gasperi n. 39, la convenuta si duole del fatto che il valore di mercato è stato ottenuto previa sottrazione delle sanzioni e degli onorari necessari alla regolarizzazione catastale.
La contestazione deve essere accolta atteso che la sottrazione degli oneri per la regolarizzazione merita di essere considerata solamente allorquando l'immobile deve essere venduto a terzi (che devono acquistare il bene in regola con la normativa edilizia e catastale) e non anche quando l'immobile deve essere attribuito direttamente ad un condividente (che è autore dell'illecito amministrativo).
Infatti, diversamente opinando, si determinerebbe una ingiusta locupletazione in favore del condividente assegnatario del bene che continuerebbe a detenerlo nella stessa situazione di fatto, ma con una imputazione di valore alla sua porzione inferiore rispetto a quella reale.
Pertanto, il valore del locale sito al piano terra di Via De
Gasperi n. 39 deve essere considerato, previo arrotondamento, pari ad € 132.500,00 anziché pari ad € 119.500,00 come indicato nel progetto di divisione contestato.
III.3.2.- Le contestazioni alla formazione delle porzioni possono essere accolte nei termini che seguono. Più precisamente, appare invero più opportuno attribuire alla prima porzione il locale sito in Via Girasole n. 49 piuttosto che il box auto sito in Via De Gasperi n. 37 sebbene ciò comporti un aumento della misura dei conguagli.
Le ragioni che giustificano una correzione al progetto di divisione depositato il 03.08.2023 sono plurime.
In primo luogo, da un punto di vista economico, è più opportuno che il box auto resti al servizio delle unità immobiliari dello stabile di Via De Gasperi n. 37 che sono confluite nella porzione seconda. E, infatti, il vincolo pertinenziale rispetto alle abitazioni resta più pregnante
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rispetto alla mera maggiore comodità dell'altro locale a piano terra.
In secondo luogo, l'attribuzione alla seconda porzione del locale sito in Via Girasole consente di mantenere il legame di contiguità con l'adiacente appartamento ivi confluito.
Peraltro, parte convenuta ha dedotto – senza che vi sia stata contestazione – una parziale comunanza di impianti di servizio tra le due unità immobiliari site ai civici nn. 49 e 53 che, in caso di attribuzioni a porzioni differenti, aumenterebbe gli oneri necessari all'attuazione pratica della divisione.
In terzo luogo, il box auto di Via De Gasperi è di fatto detenuto in via esclusiva dalla convenuta così come il locale di Via Girasole lo è dall'attore. Pur non trattandosi di circostanza di per sé sola dirimente, deve però ritenersi che la rispettiva assegnazione è coerente con il criterio che ha già guidato l'individuazione degli attributari delle porzioni in base all'indiscusso possesso esclusivo della sede legale dell'impresa dell'attore e dell'abitazione della convenuta.
Da ultimo, deve osservarsi che l'aumento della misura del conguaglio che deriva dalla modifica all'originario progetto di divisione comporterebbe un aumento sino ad € 23.650,00.
Tale importo, ragguagliato ad un valore complessivo della massa di € 750.700,00 resta pur sempre congruo e non sproporzionato, di modo che l'esigenza di ridurre al minimo i conguagli può ritenersi recessiva rispetto alle considerazioni supra esplicitate.
III.4.- In definitiva, in parziale accoglimento di alcune osservazioni della convenuta, la formazione delle porzioni deve essere ridefinita nel senso di seguito indicato, previa rettificazione del valore complessivo della massa in €
750.700,00 (per effetto del maggior valore del locale di Via
De Gasperi da considerarsi pari ad € 132.500,00 anziché ad €
119.500,00).
III.4.1.- Porzione prima del valore complessivo di €
375.350,00 con attribuzione della piena proprietà esclusiva dei seguenti beni in favore di : Parte_1
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1) Locale ad uso commerciale ubicato al piano terra di Via De
Gasperi n. 39, in NCEU al 23, p.lla 1162, sub 1; del valore di € 132.500,00;
2) unità immobiliare ad uso abitativo sita al piano terra di
Via Girasole n. 53, identificata in NCEU al foglio 21,
p.lla 1447, sub 3; del valore di € 72.000,00;
3) Locale ad uso garage sito al piano terra di Via Girasole
n. 49, identificato in NCEU al foglio 21, p.lla 1447, sub
4; del valore di € 25.500,00;
4) Appartamento ad uso abitativo ubicato al piano secondo di
Via De Gasperi n. 75 (e non 57, come erroneamente indicato nell'ordinanza sul diritto alla divisione), identificato in NCEU al foglio 23, p.lla 857, sub 3; del valore di € 119.000,00;
5) Terreno ad uso agricolo della superficie complessiva di
1.932 metri quadri, in Catasto terreni al foglio 20,
p.lle 241 e 242; del valore di € 2.700,00;
6) Diritti proporzionali di comunione sul Lastrico solare al piano terzo di Via De Gasperi n. 57, in NCEU al 23, p.lla
1162, sub 6 (con l'esclusione della soffitta che resta di pertinenza esclusiva del proprietario dell'unità immobiliare al piano secondo);
7) Credito in danaro, a titolo di conguaglio, pari ad €
23.650,00 a carico dell'attributaria della Parte_2
III.4.2.- Porzione seconda del valore complessivo di €
375.350,00 con attribuzione della piena proprietà esclusiva dei seguenti beni in favore di : CP_1
1) Appartamento ad uso abitativo ubicato al piano primo di
Via De Gasperi n. 57, in NCEU al 23, p.lla 1162, sub 3; del valore di € 68.000,00;
2) Appartamento ad uso abitativo ubicato al piano primo di
Via De Gasperi n. 57, in NCEU al 23, p.lla 1162, sub 4; del valore di € 96.000,00
3) Appartamento ad uso abitativo ubicato al piano secondo di
Via De Gasperi n. 57, in NCEU al 23, p.lla 1162, sub 5
(comprensivo della pertinenziale soffitta sita sul lastrico solare); del valore di € 182.500,00;
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4) Locale ad uso garage ubicato al piano terra di Via De
Gasperi n. 39, in NCEU al 23, p.lla 1162, sub 2; del valore di € 52.500,00;
5) Diritti proporzionali di comunione sul Lastrico solare al piano terzo di Via De Gasperi n. 57, in NCEU al 23, p.lla
1162, sub 6;
6) Obbligazione di pagamento in danaro, a titolo di conguaglio, pari ad € 23.650,00 in favore dell'attributario della Porzione I.
III.4.3.- Restano confermate le seguenti clausole di salvaguardia:
1) Sui fabbricati condominiali resta ferma la natura comune di tutti i beni diversi dalle proprietà esclusive attribuite, in proporzione al valore di queste ultime.
2) Ogni spesa e/o onere e/o imposta e/o similia conseguenti all'esecuzione del progetto devono essere ripartiti a carico di ciascuna parte nella misura della metà ciascuno.
IV.- I compensi di giudizio restano interamente compensati tra le parti che avevano tutte lo stesso interesse alla divisione.
Anche il parziale accoglimento delle osservazioni della convenuta non determina alcuna soccombenza trattandosi di contestazioni rispetto all'originario progetto già formulato da questo Tribunale.
IV.1.- Le spese di CTU, già liquidate in solido con decreto del 04.08.2023, nel rapporto interno tra le parti restano definitivamente a carico di ciascuna per la giusta metà.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 13367/2020 introdotto da con Parte_1 atto di citazione notificato il 22.10.2020 nei confronti di preso atto dell'ordinanza del 26.07.2022 che CP_1 ha pronunciato sul diritto alla divisione, ogni altra questione disattesa, così provvede:
1) DISPONE che i beni derivanti dagli assi ereditari di
(Ω: 20.12.2015) e (Ω: Persona_1 Persona_2
19.06.2019) sono complessivamente divisi in due porzioni
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equivalenti formate ciascuna nel senso meglio indicato in motivazione ai paragrafi III.
4.1. e III.
4.2. e con le precisazioni di cui al paragrafo III.4.3.;
2) ATTRIBUISCE:
- a la porzione prima (§-III.4.1); Parte_1
- a la porzione seconda (§-III.4.2); CP_1
3) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
4) DISPONE che, nel rapporto interno tra le parti, le spese di CTU restano definitivamente a carico di ciascuna per la giusta metà.
Così deciso in Bari, 09 settembre 2025. Il Giudice
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