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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 29/07/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena in composizione collegiale nella persona dei Magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente relatore
Dott. ssa Valentina Lisi Giudice
Dott. Alessandro M. Solivetti Flacchi Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. V.G. 1169/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. , nata a [...] il _1 C.F._1
21.08.1971 ed ivi residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Ristori (C.F.
) del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata C.F._2 presso lo Studio della medesima in , V.le Trieste n. 142, come da CP_1 mandato in calce al ricorso.
E
(C.F. ) nato ad [...] il Parte_2 C.F._3
25.06.1970 e residente in [...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Tiezzi del Foro di Arezzo (C.F ed elettivamente domiciliato presso e C.F._4 nello Studio di detto difensore in Arezzo, Via Largo I Maggio n. 65, come da mandato in calce al presente ricorso.
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. in sede ( atti trasmessi in data 1.4.2025 avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI: come da conclusioni congiunte contenute nel ricorso MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 27.3.2025 i ricorrenti assumevano : - di avere in data 15.09.2002 contratto matrimonio concordatario in;
che da tale unione matrimoniale nascevano i CP_1 figli nato ad [...] in data [...] e Persona_1 [...]
nato ad [...] il [...]; - di non avere più convissuto e Persona_2 che tra gli stessi non era mai intervenuta riconciliazione nemmeno temporanea dopo che in data 06.10.2023 il Tribunale di Siena ha pronunciato la separazione giudiziale con sentenza n. 850/23
Chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni l) il figlio minore resterà affidato a entrambi i genitori, che Per_2 continueranno a condividerne l'affido. Quanto al figlio stante la Per_1 maggiore età dello stesso, i rapporti con il medesimo verranno gestiti autonomamente da ciascun genitore nel rispetto dell'altro. Allo stato i figli manterranno la propria residenza presso l'ex casa coniugale, che resterà assegnata alla SI.ra con tutto quanto l'arreda e correda;
_1
2) quanto alle modalità dell'affido condiviso, il figlio potrà stare Per_2 con il padre liberamente, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del medesimo, nonché con quelli di ciascun genitore. Quanto alle festività, il figlio trascorrerà alternativamente con un genitore Per_2 il giorno di Natale e con l'altro il giorno di Santo Stefano, così come per il Capodanno e l'Epifania, nonché il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive, salvo diverso accordo tra i genitori, gli stessi potranno trascorrere con il figlio 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 Maggio di ogni anno;
oppure due settimane in periodi diversi, anche invernale, con preavviso di un mese;
3) il SI. continuerà a versare alla SI.ra Parte_2 [...]
a titolo di contributo al mantenimento dei figli e _1 Per_1
, la somma mensile di Euro 350,00 Per_2
ciascuno, già disposta in sede di separazione;
somma rivalutabile ISTAT e che, per effetto della suddetta rivalutazione, ad oggi è pari ad Euro 373,97 ciascuno. Il tutto con impegno del SI. al rimborso del 50% delle Parte_2 spese straordinarie dei figli come da protocollo di Codesto Tribunale. Il versamento dell'assegno di mantenimento dovrà essere effettuato entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla SI.ra _1
(IBAN [...]). L'assegno unico universale sarà ripartito al 50% tra il SI. e la SI.ra , Parte_2 _1 così come ogni altro beneficio di legge per i figli. Si specifica che fino ad oggi il predetto assegno è stato interamente riscosso dalla SI.ra _1
[...] [...] con il consenso del marito che pertanto rinuncia a richiederne il
[...] rimborso;
4) il SI. dalla data del deposito del presente ricorso, Parte_2 corrisponderà alla SI.ra la somma mensile di Euro _1
100,00 a titolo di assegno divorzile, oggi riconosciuto in funzione perequativo-compensativa, somma rivalutabile ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, sempre sul conto corrente intestato alla medesima;
5) a titolo di definizione dei rapporti patrimoniali tra coniugi e quale patto accessorio ed elemento essenziale per la definizione della crisi coniugale e senza spirito di liberalità, il SI. si obbliga e Parte_2 impegna a cedere e a trasferire alla SI.ra entro e non _1 oltre 30 giorni dal passaggio in giudicato dell'emananda sentenza di divorzio, la propria quota di proprietà pari al 50% dell'ex casa coniugale sita in SI (SI), Loc. Guazzino, Via Boito n. 13, contraddistinta al Catasto Fabbricati del Comune di al foglio n. 67, particella n. 134, sub 3 e CP_1
4 graffate, classe 3, Cat. A/2, consistenza 7,5 vani, rendita euro 832,79 (abitazione) e al foglio 67, particella n. 134, sub 5 e 6 graffate, classe 3, Cat. C/6, consistenza 27 mq, rendita Euro 93,43 (garage). Il tutto nello stato di fatto e di diritto in cui gli immobili si trovano, con accessori, pertinenze, annessi e connessi, parti comuni, dipendenze e così con ogni altro diritto, azione e ragione che vi inerisca o ne sia accessorio. Sarà di esclusiva cura della SI.ra prendere contatti e incaricare _1 il notaio per il trasferimento oltre che informare con congruo anticipo il SI.
della data fissata per l'atto. Le spese notarili e ogni Parte_2 ulteriore spesa accessoria necessaria per il suddetto trasferimento saranno a carico della SI.ra così come quelle relative alla _1 predisposizione di tutta la documentazione tecnica necessaria. Il trasferimento della quota di proprietà del SI. in capo Parte_2 alla SI.ra verrà effettuato senza corrispettivo in denaro, _1 ma senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi;
6) in particolare, ai fini del trasferimento immobiliare di cui al punto che precede, i ricorrenti allegano la documentazione urbanistico-catastale relativa al compendio immobiliare de quo (doc. 7) e dichiarano che, al fine di giungere a una soluzione consensuale della vicenda matrimoniale, si è pervenuti alla decisione di trasferire la suddetta quota di proprietà dell'ex casa coniugale e dei relativi accessori, considerando espressamente tale trasferimento indispensabile e funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale. I comparenti, pertanto, chiedono fin d'ora l'esenzione da ogni imposizione fiscale ai sensi dell'art. 19 Legge 6 marzo 1978 n. 74, e specificamente per il trasferimento immobiliare da perfezionarsi, avendo tale trasferimento e gli atti connessi motivo e ragione nella fine del rapporto matrimoniale e nella volontà e necessità determinatasi fra i coniugi di definire i reciproci rapporti di natura economica e/o patrimoniale;
7) a fronte del trasferimento immobiliare di cui ai punti che precedono e sempre a titolo di patto accessorio essenziale per la risoluzione della crisi coniugale, per la definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e senza spirito di liberalità la SI.ra rinuncia _1 ad ogni più ampia pretesa presente e futura relativa alla società Central Color Snc di MB R & FR F. (doc. 8), costituita dal coniuge in costanza di matrimonio. Al contempo, il SI. si impegna Parte_2
a tenere indenne la SI.ra da ogni e qualsivoglia pretesa, _1 anche da parte di terzi, relativa alla predetta società e alle obbligazioni contratte dal medesimo;
8) quanto ai veicoli di proprietà dei ricorrenti (doc. 9), la Renault CA targata GK924HP resterà definitivamente intestata alla SI.ra di contro, il camper furgone specialità campeggio _1 targato CW700PX e il motociclo targato DS17452 resteranno definitivamente intestati al SI. 9) i coniugi riconoscono Parte_2
e si danno reciprocamente atto che tutte le condizioni di cui al presente atto che definiscono e danno sistemazione totale e definitiva agli assetti economico patrimoniali, hanno carattere di negoziazione globale della loro crisi coniugale, sì che ciascuna di esse è stata ritenuta essenziale al fine di acconsentire ad una definizione non contenziosa della loro crisi, e che con l'esatto e puntuale adempimento di quanto sopra, nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro, dichiarandosi pienamente soddisfatti di ogni diritto che loro competere sui beni comuni e non comuni, nonché relativamente ai debiti e gravami inerenti i beni stessi, con ogni e più ampia rinuncia a reciproche pretese di restituzione;
10) i coniugi si rilasciano fin d'ora espresso assenso reciproco per il rilascio del passaporto o di altro equipollente documento per l'espatrio; 11) le spese di giudizio saranno interamente compensate tra le parti, con rinuncia dei rispettivi legali al vincolo della solidarietà ex art. 13 L.P.
1
Il Tribunale , rilevato che sono decorsi i termini di legge dalla pronuncia di separazione può recepire le condizioni indicate in ricorso che non presentano profili di contrarietà a norme imperative e all'interesse dei figli
Il P.M. ha ricevuto gli atti in data 1.4.2025 e non ha formulato conclusioni scritte
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto proposto da e _1 Parte_2 così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e ( generalizzati _1 Parte_2 nell'intestazione della presente sentenza) in data 15.9.2002 in CP_1 iscritto nel registro degli atti del predetto Comune Atto n. 22 parte II Serie A anno 2002 2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di di CP_1 procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni;
3) Spese di lite compensate
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Siena, camera di consiglio del 25.7.2025
La Presidente est.
Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi