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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 08/10/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 138/22 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) dr. Massimo Gullino Presidente
2) dr. Augusto Sabatini Consigliere
3) d.ssa Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 138/2022 R.G. posta in decisione all'udienza del
06.05.2025 vertente tra in persona del legale rappresentante signor , Parte_1 Parte_2 con sede in Messina, viale Regina Elena, 131, P.I. n. , elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Messina, Via La Farina, 278, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Pantano (C.F.
che la rappresenta e difende per procura in atti e che dichiara di volere C.F._1 ricevere gli avvisi e le comunicazioni alla pec o al fax 090.719712; Email_1
APPELLANTE
e
con Sede Legale in Milano, Piazza F. Meda n.4 – C.F. Controparte_1
e P. IVA in persona del suo procuratore, Dott.ssa nata P.IVA_2 P.IVA_3 CP_2
a Lucca 1il 0/11/1969 (giusta procura conferita a rogito Notar del Persona_1
19/10/2021, Rep. 3867 e Racc. 3219,), elettivamente domiciliato in Catania, Via Vittorio Emanuele
Orlando n.56, presso lo Studio dell'Avv. Tito Monterosso (Cod.Fisc.: ), che CodiceFiscale_2 lo rappresenta e difende per procura in atti, che dichiara di volere ricevere le comunicazioni di
Cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9/2022 emessa dal Tribunale di Messina in data 5.01.2022
e pubblicata in data 7.01.2022, notificata a mezzo pec il 19.1.2022
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per l'appellante: “precisa le proprie conclusioni riportandosi a tutto quanto già chiesto nell'atto di appello di cui se ne chiede l'accoglimento e, in particolare, previo rigetto di quanto dedotto ex adverso, si insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: I) Ammettere nella forma e per il rito il presente appello e, per l'effetto, in accoglimento dello stesso, ritenendolo ammissibile, annullare e/o riformare la sentenza impugnata meglio specificata in epigrafe;
II) In via preliminare sospendere la sentenza impugnata per quanto sopra esposto;
III) Nel merito, ritenere e dichiarare la erroneità della sentenza di primo grado per tutte le ragioni infra esposte;
IV) In virtù dell'effetto devolutivo dell'appello accogliere tutte le domande formulate in primo grado che qui devono intendersi integralmente ritrascritte: 1) Ritenere e dichiarare la nullità dei contratti di mutuo nn.
2356/0002039087 e 2356/0002039 stipulati dalle parti di cui in premessa per le illiceità denunciate
e pattuizione di interessi usurari;
2) Ritenere e dichiarare il diritto della società attrice a ripetere gli interessi già corrisposti alla e, per l'effetto, condannare parte convenuta alla loro restituzione CP_3 avendo la società attrice già corrisposto per intero dette somme;
3) Conseguentemente ritenere e dichiarare che l'attrice era tenuta soltanto al rimborso della sorte capitale ricevuta dalla 4) CP_3
In subordine, ove il Tribunale non dovesse ritenere la nullità assoluta dei contratti di mutuo ma soltanto parziale, ritenere e dichiarare che la società attrice è tenuta al rimborso della sorte capitale ricevuta dalla con gli interessi legali;
5) In via istruttoria ammettere consulenza tecnica CP_3 contabile al fine di accertare l'ammontare degli interessi applicati dalla sul contratto di mutuo CP_3 tenendo conto di tutte le voci accessorie che vanno calcolate secondo quanto affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013; V) In via istruttoria, e in riforma della sentenza appellata, disporre CTU contabile al fine di verificare quanto sopra esposto;
VI) Annullare e/o riformare il capo di sentenza con la quale il Tribunale ha condannato la appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
VII) Condannare parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Ai fini dell'udienza si insiste in via preliminare nell'ammissione della CTU contabile al fine di verificare quanto esposto in appello, non disposta in primo grado dal tribunale, e subordinatamente
e in via gradata si chiede che la causa venga posta in decisione con la concessione dei termini di legge ex art 190 c.p.c..”
Per l'appellato “il , precisa le conclusioni riportandosi a quelle CP_4 Controparte_4 formulate nella comparsa di costituzione e risposta, che si riportano integralmente:
Preliminarmente: 1) Ritenere e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt.348 bis e 348 ter c.p.c.,
l'inammissibilità dell'atto di appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n.9/2022 emessa dal Presidente del Tribunale di
Messina in funzione di Giudice Unico, Dott. Giuseppe Minutoli, in data 07/01/2022;
Subordinatamente, nel merito: 2) Rigettare, siccome infondato in fatto ed in diritto, l'atto di appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_1 confermare integralmente la sentenza n.9/2022 emessa dal Presidente del Tribunale di Messina in funzione di
Giudice Unico, Dott. Giuseppe Minutoli, in data 07/01/2022; 3) Rigettare ogni istanza istruttoria avanzata dall'appellante, perché inammissibile, oltre che infondata anche nel merito, confermando, comunque, l'appellata sentenza n.9/2022 emessa dal
Presidente del Tribunale di Messina, in funzione di Giudice Unico, Dott. Giuseppe Minutoli, in data
07/01/2022; 4) Condannare l'appellante ai compensi del presente giudizio, anche ai sensi dell'art.96 cpc. Il , quindi, chiede che la Ecc.ma Corte di Appello ponga la causa in CP_1 decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 cpc.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 1.08.2016, in persona del legale Parte_1 rappresentante, , premesso di aver sottoscritto con il Banco Popolare s.p.a. con atto Parte_2 pubblico dell'1.04.2009 due contratti di mutuo ipotecario (rispettivamente nn. 2356/0002039087 e
2356/0002039) per complessivi euro 850.000,00 da estinguersi tramite il pagamento di 40 rate trimestrali, conveniva in giudizio il suddetto istituto di credito al fine di ottenere la declaratoria di nullità dei detti contratti per difetto della causa tipica e per usurarietà degli interessi pattuiti.
In particolare, quanto al primo profilo di nullità, rilevava che i contratti de quibus erano stati stipulati non per la finalità tipica del contratto di mutuo, ossia il finanziamento per la acquisizione o la realizzazione di immobili, ma per finalità ad esso estranea, quale la copertura di debiti preesistenti della società nei confronti dello stesso istituto di credito.
Quanto al secondo profilo , osservava che gli interessi pattuiti al momento della stipula del contratto sulle somministrazioni rateali e alla data delle singole erogazioni parziali, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse (escluse solo imposte e tasse), e considerati gli interessi di mora, risultavano usurari, essendo complessivamente superiori al tasso soglia usura rilevato dalla AN d'AL.
Deduceva, in particolare, che nel contratto n. 2356/0002039087 il tasso di interesse convenuto (TEG compreso tasso di mora) era pari al 6,9647% e nel contratto n. 2365/0002039088 era, invece, pari al
6,9993%, in contrasto con quanto previsto dal D.M. del 27.3.1998, che fissava il tasso applicabile per il mutuo nella misura non superiore al 6,630%.
Assumeva, pertanto, di essere tenuto solo al rimborso della sorte capitale ricevuta dalla banca o, in subordine per l'ipotesi in cui fosse stata esclusa la nullità dei mutui, al rimborso della sorte capitale con gli interessi legali.
In via istruttoria, chiedeva che fosse disposta consulenza tecnica contabile al fine di accertare l'ammontare degli interessi applicati dalla sui contratti di mutuo, tenendo conto di tutte le voci CP_3 accessorie , secondo quanto affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013.Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.12.2016 si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto delle domande avanzate ex Controparte_5 adverso , poichè infondate e sfornite di un valido supporto probatorio.
Contestava il dedotto superamento del tasso soglia, in forza dei criteri previsti Decreti ministeriali per la rilevazione della soglia degli interessi moratori , rilevando l'erroneità del criterio della sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori.
Contestava, altresì, l'eccepita nullità per mancanza di causa, non trattandosi di mutui edilizi.
Eccepiva l'inammissibilità e la genericità nonché il carattere meramente esplorativo delle richieste istruttorie avversarie, in violazione dei principi in materia di onere probatorio.
Differito il giudizio ex officio con ordinanza resa in data 20.05.2016, il Tribunale, all'udienza del
21.05.2020, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.01.2021.
Con sentenza n. 9 pubblicata in data 7 gennaio 2022, il Tribunale rigettava la domanda e condannava la società attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza in persona del legale rappresentante Parte_1
, proponeva appello con atto di citazione ritualmente notificato in data 18.02.2022, Parte_2 chiedendo la riforma della pronuncia impugnata, previa sospensione della sua efficacia esecutiva.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.01.2022, si costituiva in giudizio il
, in persona del legale rappresentante, rappresentando l'avvenuta Controparte_6 fusione del e della Controparte_5 Controparte_7 conseguente costituzione del . Controparte_6 L'appellata, in via preliminare, eccepiva inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e 348 ter c.p.c. e, nel merito, concludeva per il rigetto del gravame, poichè infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Chiedeva inoltre l'accertamento dei presupposti per condannare l'appellante al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
Disposta la trattazione cartolare della causa ex art. 221 D.L. 34/20 conv. in L. 77/2020, la Corte all'udienza collegiale del 07.10.2022, rilevata l'assenza dei presupposti richiesti sia per la declaratoria di inammissibilità dell'appello sia per l'accoglimento dell'istanza di inibitoria, stante il tardivo deposito delle note scritte con cui l'appellante aveva reiterato la richiesta, ne disponeva il rigetto e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.07.2023.
Disposta con decreto presidenziale in atti la sostituzione dell'udienza come sopra fissata con il deposito telematico di note scritte ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 D.Lgs. 149/2022 nonché la surroga del magistrato designato , la causa subiva alcuni rinvii.
Disposta con successivo decreto del Presidente della Corte n. 6/2025 del 09.01.2025 la variazione tabellare di cui alla proposta avanzata dal Presidente di Sezione, il presente procedimento veniva assegnato al sottoscritto Consigliere relatore.
Con ordinanza del 6-9.5.2025, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di note di trattazione, la Corte assumeva la causa in decisione, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Deve, in via preliminare, osservarsi che l'eccezione di inammissibilità dell'appello risulta essere stata disattesa dalla Corte, allorquando, all'udienza del 7.10.2022, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
§
2.-La società appellante censura la sentenza impugnata per non avere il primo decidente dato rilievo alle questioni introdotte da essa attrice né considerato la documentazione prodotta a sostegno della domanda ed, in particolare, la relazione del tecnico di fiducia né, infine, disposto l'espletamento di c.t.u. contabile.
La sentenza, era, pertanto, affetta da carenza di motivazione, non avendo il giudice tenuto conto di elementi decisivi , così da determinare l' erroneità della statuizione , poiché basata su un convincimento errato di fatto e di diritto. Il Tribunale, inoltre, non aveva tenuto conto del contesto storico in cui la domanda era stata proposta né adeguatamente considerato l'orientamento giurisprudenziale dell'epoca in merito al calcolo del tasso usuraio e ai criteri metodologici applicabili.
Ricorreva, infine, la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile per difetto di motivazione, non avendo il decidente dato riscontro a tutte le richieste di essa attrice, in particolare a quelle istruttorie, non ammesse dal
Tribunale.
§
Tanto premesso in linea generale, con il primo motivo di gravame, svolto sotto la rubrica “Difetto di motivazione – Disapplicazione della normativa prevista dal codice civile e dalla legge bancaria in materia di rapporti bancari – Nullità dei contratti di mutuo – Violazione della legge n. 108/96 e dei D.M. esplicativi e attuativi – Violazione dell'art. 1815, comma 2, cod. civ. nel combinato disposto con l'art. 644 c.p. – Violazione e/o disapplicazione dell'art. 132 c.p.c. – Manifesta illogicità e irrazionalità “, l'appellante lamenta, sotto un primo profilo ( sub lettera A), che il Tribunale, così come erroneamente fatto dalla banca convenuta, non aveva tenuto conto della diversità tra il “mutuo ipotecario” e quello “fondiario” , mai stato richiesto né concesso dall'istituto bancario.
Afferma che, nella specie, non era stato attivato un mutuo c.d. di liquidità , come emergeva dal fatto che la non aveva mai richiesto documenti riguardanti tale tipo di mutuo e che , anche in CP_3 giudizio, non aveva fornito alcuna prova in tal senso.
Sotto altro profilo (sub lettera B), l'appellante ribadisce che la banca aveva applicato interessi superiori al tasso convenuto ed allo stesso saggio previsto dalla legge e che tale circostanza comportava la nullità del contratto e della clausola che fissava la misura degli interessi.
Ciò nonostante, il primo giudice aveva rigettato la domanda, ritenendo erroneo – sulla scorta degli ultimi orientamenti giurisprudenziali - il criterio della sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, senza considerare, però, che, in base alla normativa vigente , gli Istituti di Credito, oltre al tasso pattuito, devono calcolare l'indicatore sintetico dei costi (ISC) e a tale valore deve essere parametrato il tasso di mora.
Aggiunge che in entrambe le due ipotesi considerate (tasso di mutuo e indicatore sintetico dei costi) il tasso di mora rilevato era superiore al tasso soglia e, quindi, usurario.
Lamenta che il Tribunale aveva applicato solo gli orientamenti giurisprudenziali sopravvenuti, sfavorevoli per essa parte attrice, mentre aveva ignorato quelli favorevoli , assumendo che sarebbe stato corretto applicare solo la normativa vigente al momento della proposizione del giudizio secondo i criteri all'epoca fissati dalla giurisprudenza oppure applicare integralmente i nuovi principi. A sostegno dei propri assunti, richiama la sentenza n. 350/2013 della Suprema Corte che, nello statuire la nullità della clausola di mutuo bancario, aveva considerato rilevante, ai fini del calcolo del tasso-soglia, anche il tasso moratorio ,quindi, sostanzialmente applicando il cumulo degli interessi corrispettivi e degli interessi di mora ai fini della determinazione del tasso usuraio
Assume che l'illegittimità del tasso di interessi discendeva anche dalla non corretta capitalizzazione degli interessi corrispettivi compresi nelle rate e richiama la sentenza n. 17447/2019, con cui la Corte di Cassazione ha affermato il principio per cui, in ipotesi di concreta applicazione degli interessi moratori, nel calcolo dell'usura occorre considerare anche la capitalizzazione degli interessi corrispettivi, dato che, in siffatte ipotesi, il mutuatario è tenuto al pagamento degli interessi moratori non soltanto sulla quota di capitale, ma anche su quella di interessi , incorporata in ciascuna delle rate già scadute.
Sotto altro profilo (sub lettera C), l'appellante lamenta che il Tribunale nulla aveva statuito in ordine alla questione posta dalla banca convenuta , secondo cui anche quella parte di interesse non eccedente il tasso soglia andava corrisposta alla mutuante.
Richiama, in proposito, le argomentazioni svolte da essa attrice a confutazione della pretesa, basate sul chiaro tenore dell'art. 1815 2° comma c.c., a mente del quale se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi ed evidenzia la posteriorità di entrambi i mutui rispetto alla data di entrata in vigore della disposizione de qua .
§
3.- Con il secondo motivo di gravame, la società appellante censura la sentenza per non avere il giudice di prime cure disposto l'espletamento di c.t.u., che in considerazione della specifica materia risultava tutt'altro che “inutile”.
L'accertamento richiesto , inoltre, non era affatto esplorativo, avendo essa attrice aveva fornito prova della fondatezza della propria domanda, avendo prodotto, oltre che documentazione bancaria, anche una dettagliata perizia di parte dalla quale era emerso la illegittima capitalizzazione degli interessi da parte della CP_3
Assume l'appellante che nelle controversie bancarie , che si innestano su rapporti di durata pregressi e che implicano la correlata necessità di ricostruirne l'andamento attraverso un esame analitico della documentazione contabile , la c.t.u. assume un ruolo preminente tra i mezzi istruttori.
Sostiene che proprio nella materia di che trattasi è stato autorevolmente ribadito l'obbligo dei giudici di merito di disporre consulenza tecnica di ufficio , quando i fatti da accertare necessitino di specifiche conoscenze tecniche, di cui i magistrati sono privi, e ciò anche quando la parte non abbia assolto pienamente all'onere probatorio su essa gravante. (circostanza che non ricorre nella specie). Chiede, pertanto, l'ammissione di c.t.u. per gli accertamenti del caso secondo già quanto prospettato in primo grado.
§
4.-Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura il capo della sentenza impugnata concernente la condanna al pagamento delle spese di lite , da porre, in ragione dell'accoglimento dell'appello, ed in relazione ad ambo i gradi del giudizio a carico di controparte.
In via gradata, ne chiede la compensazione, avuto riguardo al comportamento processuale tenuto da essa attrice e del il mutamento dell'orientamento giurisprudenziale rispetto a quello vigente alla data di proposizione della domanda, che non era prevedibile e/o preventivabile dalla parte.
§
I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro evidente connessione, non possono essere condivisi.
Quanto alla prima delle formulate doglianze, che fa leva sulla distinzione tra mutuo fondiario e mutuo ipotecario, al di là della dubbia ammissibilità per essere stata la questione tardivamente introdotta nel giudizio di primo grado solo in sede di comparsa conclusionale, non può che rilevarsene la genericità.
Ed invero – come pure evidenziato da - l'appellante si è limitato a Controparte_6 rilevare la differenza tra gli istituti, lamentandone la mancata considerazione da parte del Tribunale, senza, però, al contempo, illustrare le conseguenze che sarebbero derivate in punto di nullità, ove fosse stato dato rilievo alla dedotta differenza .
In ogni caso, la doglianza è priva di pregio.
Dalla documentazione in atti emerge, infatti, che entrambi i mutui sono stati concessi ex art. 38
T.UB., trattandosi, dunque, di finanziamenti a medio o lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili, relativamente ai quali non è richiesto nè che la somma sia destinata ad un'opera edilizia o fondiaria, né che l'istituto mutuante debba controllare l'utilizzazione della somma mutuata.
Il mutuo fondiario, quale risulta dalla disciplina di cui agli artt. 38 ss d.lgs. 1 settembre 1993, n.385, non è , infatti, mutuo di scopo, poichè di esso non è elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità (Cass. civ. n.4792/2012).
Nel mutuo di scopo, invece, il mutuatario si obbliga a realizzare l'attività programmata in fase di conclusione del contratto e tale obbligazione integra la struttura del negozio, sia in relazione al profilo strutturale, perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale, sia in relazione al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l'impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa (Cass.civ. n,
20552/2020).
Mette conto, infine, rammentare che , come di recente affermato della Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, è valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo solutorio , il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. (Cass. civ. SS.UU.n. 5841/2025).
Ne discende che un'eventuale destinazione delle somme mutuate all'estinzione di pregresse esposizioni debitorie della nei confronti della banca erogatrice non avrebbe Parte_1 inciso sulla validità del mutuo.
A ciò aggiungasi che, come rilevato dal primo decidente e neanche genericamente contestato dall'appellante, l'art. 12 bis dei contratti in questione smentisce la dedotta destinazione delle somme.
Risulta, infatti, che le somme mutuate erano destinate alla Sigari Costruzioni S.r.l., avendo
[...] disposto un ordine di bonifico rispettivamente della somma di €.650.000,00 (primo Parte_1 mutuo) e di €.118.000.00 (secondo mutuo).
Ragioni di completezza inducono, infine, ad evidenziare che neanche siffatta destinazione potrebbe qualificare i contratti in termini di mutui di scopo.
Ciò in quanto, il mutuo può essere qualificato di scopo solo allorché la clausola di destinazione coinvolga l'interesse diretto o indiretto dell'istituto finanziatore, mentre l'indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato, non accompagnato da uno specifico programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non basta ai fini di tale qualificazione ( Cass.civ. n. 24699/2017 cit.)
E' stato, infatti, precisato che qualora venga prevista nel contratto di finanziamento una destinazione delle somme erogate per esclusivo interesse del mutuatario, si realizza semplicemente una esteriorizzazione dei motivi del negozio, di per sé non comportante una modifica del tipo contrattuale.
§
Quanto alla doglianza concernente la pretesa usurarietà dei tassi di interesse, va precisato che non coglie nel segno la questione dell'usura sopravvenuta, che l'appellante solleva, “ad integrazione di quanto già esposto” , lamentando che la banca convenuta aveva, oltre che convenuto, anche ” applicato” interessi superiori a quelli convenzionali ed allo stesso tasso soglia. Va rammentato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con il noto arresto di cui alla sentenza n. 24675/2017 hanno superato il contrasto che si era registrato circa la sorte della pattuizione di un tasso di interesse che, a seguito dell'operatività del meccanismo previsto dalla stessa legge, si fosse rivelato superiore alla soglia.
Facendo riferimento tanto ai contratti di mutuo stipulati anteriormente all'entrata in vigore della L.
108/1996, quanto a quelli stipulati successivamente, originariamente recanti tassi inferiori alla soglia dell'usura, superata , però, nel corso del rapporto per effetto della caduta dei tassi di mercato, che sono alla base del meccanismo di determinazione legale dei tassi usurari di cui all'art. 2 legge cit.( basato sulla rilevazione trimestrale dei tassi medi praticati per le varie categorie di operazioni creditizie ), le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo cui allorchè il tasso degli interessi superi nel corso di svolgimento del rapporto la soglia dell'usura , come determinata in base alla L.
108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso di interesse stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata , per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Hanno, altresì, precisato che ”far salva la validità ed efficacia della clausola contrattuale non significa negare la praticabilità di altri strumenti di tutela del mutuatario previsti dalla legge ove ne ricorrano specifici presupposti;
significa soltanto negare che uno di tali strumenti sia costituito dalla invalidità o inefficacia della clausola in questione”
Muovendosi nel solco tracciato dalle Sezioni Unite, anche con una più recente pronuncia la Corte di
Cassazione ha precisato che “nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.”(Cass. 24743/2023) .
La legittimità iniziale del tasso convenzionalmente pattuito si protrae per tutta la durata del rapporto,
(anche ove, in corso di giudizio fosse accertato l'eventuale sopravvenuto contrasto di una residua parte di esso con a disposizione imperativa ) e ciò in quanto la norma di interpretazione autentica ( 28 febbraio 2001 n. 24, di conversione del d.l. 29 dicembre 2000 n. 394, di interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996 n. 108) attribuisce rilevanza, ai fini della qualificazione del tasso come usurario, al momento della pattuizione.
La Corte ben conosce il diverso principio, di recente enunciato dalla Corte di Cassazione, secondo cui “ Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato superi nel corso dello svolgimento del rapporto la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n.
108/1996, tali interessi costituiscono in ogni caso importi indebiti, sicché la pretesa del mutuante di riscuoterli secondo il tasso validamente concordato, ma divenuto successivamente usurario, è contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto per l'oggettiva sproporzione della prestazione richiesta.” (Cass. n.27545/2023).
Tuttavia, tale pronuncia, che, nella parte in cui qualifica la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi come contraria a buona fede, non si uniforma al principio enunciato dalle SS.UU., è rimasta al momento isolata, a fronte di altre pronunce, anche più recenti, che hanno pienamente e interamente aderito al dictum delle SS.UU.
Al riguardo, è sufficiente menzionare, oltre alla già richiamata pronuncia del 17/08/2023, n.24743, la sentenza n. 18013/2024, nella quale è stato ribadito che “In ogni caso il controricorrente evidenzia correttamente che la presenza del tasso usurario va individuata con riferimento al tasso soglia esistente al momento della conclusione del rapporto e il superamento del tasso soglia individuato successivamente integra una ipotesi di usura sopravvenuta che questa Corte ha più volte considerato irrilevante (ex multis Cass., n. 24743/2023) anche in tema di contratto di conto corrente” nonché la sentenza n.2720/2025, in cui la Corte di Cassazione ,dopo aver richiamato le pronunce precedenti anche nella parte in cui si era affermato che “… né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto" (Cass. Sez. Un. 24675/2017), ha, ancora una volta, ribadito che ” In definitiva la clausola contrattuale è illecita e viola l'art. 644 c.p. se il tasso supera la soglia di legge nel momento della sua "pattuizione", ma non può diventarlo per effetto di una sopravvenienza successiva, salvo non intercorrono tra le parti, appunto, una nuova pattuizione”.
Quanto alle restanti doglianze in punto di usurarietà dei tassi convenuti, va osservato che il primo decidente ha accertato:
- che alla data di stipula dei mutui (1 aprile 2009) il tasso soglia era pari al 6,63 % per gli interessi corrispettivi e al 9,78 % per quelli moratori;
- che in relazione al mutuo di € 650.000,00 il tasso corrispettivo era pari al 4,76 % e quello moratorio era stato fissato aggiungendo uno spread del 2 % sul primo;
-che in relazione al mutuo di € 200.000,00, il tasso corrispettivo era pari al 4,76 % e quello moratorio era stato fissato aggiungendo uno spread del 2 % sul primo.
In considerazione delle pattuite condizioni, ha rigettato la domanda della società, affermando, sulla base della richiamata giurisprudenza di legittimità, che ai fini del calcolo della misura usuraria dei tassi pattuiti in un rapporto bancario (sia esso di conto corrente che di mutuo), debba esclusa la sommatoria algebrica di interessi corrispettivi e moratori.
Sebbene, infatti, anche gli interessi moratori soggiacciano al vaglio di superamento o meno del tasso soglia, nondimeno, essi non possono mai sommarsi a quelli corrispettivi, di guisa che, nella specie, il primo decidente ha ritenuto di tutta evidenza che quelli pattuiti tra le parti (sia per quanto concerne gli interessi corrispettivi che quelli moratori separatamente considerati) fossero inferiori ai tassi soglia rilevati in base alle istruzioni della AN d'AL e ai decreti ministeriali.
Ritiene la Corte che il ragionamento del giudice di prime cure sia pienamente condivisibile, poiché conforme ai principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. SS.UU.
19597/2020) , successivamente confermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n.
31615/2021; 16526/2024).
Deve, invero, rammentarsi anche in questa sede che gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante, mentre i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento: essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare (Cass. 17 ottobre 2019, n. 26286;
Cass. n. 31615/1022).
Secondo il consolidato orientamento del giudice di legittimità , in tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché, come correttamente osservato dal primo decidente, il problema relativo all'esorbitanza degli interessi corrispettivi e moratori rispetto al tasso soglia deve essere risolto in modo differenziato.
Per i primi deve, ovviamente, tenersi conto dell'art. 2, comma 4, 1. n. 10 08/1996 e aversi, quindi, riguardo al tasso medio risultante dalla rilevazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale aumentato della metà.
Quanto agli interessi moratori , invece, le Sezioni Unite, con la citata pronuncia del 2020 - sul cui solco si è poi posta la giurisprudenza successiva- , dopo aver precisato che anche a detti interessi si applica la disciplina antiusura, che intende sanzionare non solo la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria dovuta in relazione al contratto concluso, hanno affermato che la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della 1. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali.
Ne consegue che il tasso-soglia sarà dato dal TEGM, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato;
mentre , laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il tasso effettivo globale (TEG) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM. così come rilevato nei suddetti decreti. (Cass. Sez. U. cit;
Cass. civ. n. 31615/2021; Cass. civ. n. 16526/2024).
Tanto precisato, deve osservarsi che parte appellante ha lamentato soli in termini generici e non circostanziati l'applicazione di interessi usurari, limitandosi a formulare mere enunciazioni di principio.
Non vi è , infatti, alcuna contestazione specifica delle argomentazioni del primo decidente, per confutare le quali detta parte si è limitata a richiamare il più risalente indirizzo, che prevedeva la nullità della clausola di mutuo bancario, ritenendo rilevante, ai fini del calcolo del tasso-soglia, anche il tasso moratorio, quindi, sostanzialmente applicando il cumulo degli interessi corrispettivi e degli interessi di mora .
Tale indirizzo giurisprudenziale risulta ampiamente superato dal più recente e consolidato orientamento, correttamente richiamato dal primo decidente .
Va, in proposito, rilevato che, sebbene non esista nel nostro sistema processuale una norma che imponga la regola dello "stare decisis ", essa costituisce, tuttavia, un valore o, comunque, una direttiva di tendenza immanente nell'ordinamento, stando alla quale non è consentito discostarsi da un'interpretazione del giudice di legittimità, investito istituzionalmente della funzione della nomifilachia, senza forti ed apprezzabili ragioni giustificative.
Del resto, neanche l' appellante è stata in grado di indicare validi motivi per superare il consolidato orientamento giurisprudenziale, su cui risulta fondata la sentenza impugnata, limitandosi a richiamare il più risalente indirizzo.
Ritiene, in definitiva, la Corte che la genericità delle allegazioni in punto di usura renda del tutto esplorativa la richiesta di c.t.u., non avendo la neanche genericamente Parte_1 allegato che la comparazione, eseguita secondo le modalità di calcolo sopra illustrate, avrebbe consentito di accertare l'usurarietà degli interessi. Secondo i principi costantemente espressi dalla Suprema Corte di Cassazione “ Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art.
2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto “ ( Cass sez. un.
19597/20, Cass. civ. n. 26525/24)
Mette conto, altresì, rilevare che, come dedotto da parte appellata senza incorrere in alcuna contestazione , il calcolo eseguito nel rispetto dei criteri sopra illustrati (T.E.G.M. + maggiorazione di almeno 2.1 + aumento della metà per la determinazione della soglia) smentisce la pretesa usurarietà dei tassi moratori.
Deve, in proposito , premettersi che, secondo quanto previsto dall'art.3 comma 4 del Decreto del
Ministero dell'Economia relativo al secondo trimestre 2009 (applicabile ratione temporis ai contratti di mutuo oggetto di causa), i Tassi Effettivi Globali Medi di cui all'art. 1 dello stesso decreto non sono comprensivi degli interessi di mora e che l'indagine statistica eseguita dalla AN d'AL e dall'Ufficio ALno Cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni eseguite dal campione di intermediari considerato, “la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”.
In tale situazione, come correttamente rappresentato dall'appellata, “ il tasso soglia degli interessi moratori deve essere accertato come segue: - T.E.G.M. 4,420% (rilevazione II trim. 2009) -
Maggiorazione mora 2,100 = 6,520 % - Aumento 50% per determinare la soglia 3,260 % 9,780%”
Ne discende che il tasso di mora previsto nei due contratti di mutuo, nella misura del 6,760%, è ben al di sotto della soglia, correttamente determinata con riguardo agli interessi moratori, nella misura del 9,780%.
Alla stregua dei criteri sopra enunciati, non è corretto l'assunto dell'appellante, secondo cui la verifica del superamento del tasso soglia andrebbe condotta in base alla sommatoria degli interessi moratori e dell'ISC.
In ogni caso, anche eseguendo il calcolo secondo il criterio indicato (ISC 4,9993%+2%=6,9993%.), il tasso degli interessi di mora del mutuo sarebbe sempre al di sotto del tasso soglia , pari al 9,780%
Generico risulta , infine, l'ultimo profilo di doglianza ricompreso nel primo motivo di gravame , secondo cui ai fini della verifica dell'usurarietà degli interessi occorrerebbe considerare anche la capitalizzazione degli interessi corrispettivi, essendo il mutuatario tenuto al pagamento degli interessi moratori non soltanto sulla quota di capitale, ma anche su quella di interessi , incorporata in ciascuna delle rate già scadute.
L'appellante si è, infatti, limitato a mere enunciazioni di principio, prive di specifico riferimento al caso concreto, non avendo allegato che le rate di mutuo non corrisposte fossero stati calcolate attraverso il conteggio di interessi moratori sugli interessi scaduti, cioè sulla rata, già precedentemente capitalizzata a titolo di interessi corrispettivi.
§
Miglior sorte non merita la doglianza svolta nell'ambito del primo motivo sub lettera C.
Rileva la Corte che correttamente il primo decidente, avendo escluso la dedotta usurarietà degli interessi moratori, non ha esaminato la questione concernente la debenza degli interessi non eccedenti il tasso soglia.
In ogni caso, la doglianza è infondata alla luce dei consolidati principi giurisprudenziali, secondo cui la pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c., non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c.. (ex ultimis Cass. civ. n. 8103/2023)
§
Le conclusioni a cui si è pervenuti importano il rigetto anche della doglianza concernente il mancato espletamento della c.t.u.
A quanto già argomentato in proposito, è sufficiente aggiungere che il carattere necessario, persino obbligatorio, della c.t.u. in materia di contenzioso bancario sussiste quando i fatti da accertare necessitano di specifiche conoscenze tecniche che il giudice non possiede o per accertare fatti non altrimenti accertabili se non con l'impiego di tecniche particolare.
Nella fattispecie in esame, correttamente il primo giudice non ha ritenuto utile l'espletamento di c..t.u. contabile, atteso il carattere esplorativo ed emergendo, alla stregua delle risultanze esaminate,
l'infondatezza delle domande attoree.
§
Nessuna censura meritando la condanna al pagamento delle spese del primo grado, resta, a questo punto, da regolamentare quelle del presente grado.
Ritiene la Corte che alla soccombenza dell' odierno appellante non possa che seguire la condanna di quest' ultima alla rifusione delle spese in favore dell'appellata Controparte_6 in persona del legale rappresentante pro tempore.
[...]
Esse vanno liquidate avuto riguardo allo scaglione di riferimento (causa di valore indeterminabile- complessità bassa), applicando parametri medi, attesa la natura e l'entità delle questioni trattate - ai sensi del D.M. n. 55/14, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22, invero,
“le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
Tuttavia, la ridotta articolazione della fase, impone, limitatamente ad essa l'applicazione di parametri inferiori ai medi e pari ai minimi.
Ricorrono, inoltre, i presupposti per porre a carico dell' appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.288/2012, trattandosi di procedimento iniziato dopo l'1
Febbraio 2013.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.138/2022 R.G., sull'appello proposto da
[...] in persona del legale rappresentante, , avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n. 9/2022 emessa dal Tribunale di Messina in data 5.01.2022 e pubblicata in data il 7.01.2022 nei confronti della in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 tempore., così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna in persona del legale rappresentante, Parte_1 Pt_2
, alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio in favore della società
[...] appellata che liquida in complessivi € 8.479,00 ( di cui € 2.058,00 per la fase di studio, €
1.428,00 per quella introduttiva, € 1.523,00 per quella di trattazione ed € 3.470,00 per quella decisoria ) oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA ( se dovute) ; 3) dà atto della dei presupposti per porre a carico dell' appellante il pagamento di un ulteriore importo pari a quello rispettivamente dovuto a titolo di contributo unificato e manda la
Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 2.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) dr. Massimo Gullino Presidente
2) dr. Augusto Sabatini Consigliere
3) d.ssa Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 138/2022 R.G. posta in decisione all'udienza del
06.05.2025 vertente tra in persona del legale rappresentante signor , Parte_1 Parte_2 con sede in Messina, viale Regina Elena, 131, P.I. n. , elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Messina, Via La Farina, 278, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Pantano (C.F.
che la rappresenta e difende per procura in atti e che dichiara di volere C.F._1 ricevere gli avvisi e le comunicazioni alla pec o al fax 090.719712; Email_1
APPELLANTE
e
con Sede Legale in Milano, Piazza F. Meda n.4 – C.F. Controparte_1
e P. IVA in persona del suo procuratore, Dott.ssa nata P.IVA_2 P.IVA_3 CP_2
a Lucca 1il 0/11/1969 (giusta procura conferita a rogito Notar del Persona_1
19/10/2021, Rep. 3867 e Racc. 3219,), elettivamente domiciliato in Catania, Via Vittorio Emanuele
Orlando n.56, presso lo Studio dell'Avv. Tito Monterosso (Cod.Fisc.: ), che CodiceFiscale_2 lo rappresenta e difende per procura in atti, che dichiara di volere ricevere le comunicazioni di
Cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9/2022 emessa dal Tribunale di Messina in data 5.01.2022
e pubblicata in data 7.01.2022, notificata a mezzo pec il 19.1.2022
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per l'appellante: “precisa le proprie conclusioni riportandosi a tutto quanto già chiesto nell'atto di appello di cui se ne chiede l'accoglimento e, in particolare, previo rigetto di quanto dedotto ex adverso, si insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: I) Ammettere nella forma e per il rito il presente appello e, per l'effetto, in accoglimento dello stesso, ritenendolo ammissibile, annullare e/o riformare la sentenza impugnata meglio specificata in epigrafe;
II) In via preliminare sospendere la sentenza impugnata per quanto sopra esposto;
III) Nel merito, ritenere e dichiarare la erroneità della sentenza di primo grado per tutte le ragioni infra esposte;
IV) In virtù dell'effetto devolutivo dell'appello accogliere tutte le domande formulate in primo grado che qui devono intendersi integralmente ritrascritte: 1) Ritenere e dichiarare la nullità dei contratti di mutuo nn.
2356/0002039087 e 2356/0002039 stipulati dalle parti di cui in premessa per le illiceità denunciate
e pattuizione di interessi usurari;
2) Ritenere e dichiarare il diritto della società attrice a ripetere gli interessi già corrisposti alla e, per l'effetto, condannare parte convenuta alla loro restituzione CP_3 avendo la società attrice già corrisposto per intero dette somme;
3) Conseguentemente ritenere e dichiarare che l'attrice era tenuta soltanto al rimborso della sorte capitale ricevuta dalla 4) CP_3
In subordine, ove il Tribunale non dovesse ritenere la nullità assoluta dei contratti di mutuo ma soltanto parziale, ritenere e dichiarare che la società attrice è tenuta al rimborso della sorte capitale ricevuta dalla con gli interessi legali;
5) In via istruttoria ammettere consulenza tecnica CP_3 contabile al fine di accertare l'ammontare degli interessi applicati dalla sul contratto di mutuo CP_3 tenendo conto di tutte le voci accessorie che vanno calcolate secondo quanto affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013; V) In via istruttoria, e in riforma della sentenza appellata, disporre CTU contabile al fine di verificare quanto sopra esposto;
VI) Annullare e/o riformare il capo di sentenza con la quale il Tribunale ha condannato la appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
VII) Condannare parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Ai fini dell'udienza si insiste in via preliminare nell'ammissione della CTU contabile al fine di verificare quanto esposto in appello, non disposta in primo grado dal tribunale, e subordinatamente
e in via gradata si chiede che la causa venga posta in decisione con la concessione dei termini di legge ex art 190 c.p.c..”
Per l'appellato “il , precisa le conclusioni riportandosi a quelle CP_4 Controparte_4 formulate nella comparsa di costituzione e risposta, che si riportano integralmente:
Preliminarmente: 1) Ritenere e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt.348 bis e 348 ter c.p.c.,
l'inammissibilità dell'atto di appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n.9/2022 emessa dal Presidente del Tribunale di
Messina in funzione di Giudice Unico, Dott. Giuseppe Minutoli, in data 07/01/2022;
Subordinatamente, nel merito: 2) Rigettare, siccome infondato in fatto ed in diritto, l'atto di appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_1 confermare integralmente la sentenza n.9/2022 emessa dal Presidente del Tribunale di Messina in funzione di
Giudice Unico, Dott. Giuseppe Minutoli, in data 07/01/2022; 3) Rigettare ogni istanza istruttoria avanzata dall'appellante, perché inammissibile, oltre che infondata anche nel merito, confermando, comunque, l'appellata sentenza n.9/2022 emessa dal
Presidente del Tribunale di Messina, in funzione di Giudice Unico, Dott. Giuseppe Minutoli, in data
07/01/2022; 4) Condannare l'appellante ai compensi del presente giudizio, anche ai sensi dell'art.96 cpc. Il , quindi, chiede che la Ecc.ma Corte di Appello ponga la causa in CP_1 decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 cpc.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 1.08.2016, in persona del legale Parte_1 rappresentante, , premesso di aver sottoscritto con il Banco Popolare s.p.a. con atto Parte_2 pubblico dell'1.04.2009 due contratti di mutuo ipotecario (rispettivamente nn. 2356/0002039087 e
2356/0002039) per complessivi euro 850.000,00 da estinguersi tramite il pagamento di 40 rate trimestrali, conveniva in giudizio il suddetto istituto di credito al fine di ottenere la declaratoria di nullità dei detti contratti per difetto della causa tipica e per usurarietà degli interessi pattuiti.
In particolare, quanto al primo profilo di nullità, rilevava che i contratti de quibus erano stati stipulati non per la finalità tipica del contratto di mutuo, ossia il finanziamento per la acquisizione o la realizzazione di immobili, ma per finalità ad esso estranea, quale la copertura di debiti preesistenti della società nei confronti dello stesso istituto di credito.
Quanto al secondo profilo , osservava che gli interessi pattuiti al momento della stipula del contratto sulle somministrazioni rateali e alla data delle singole erogazioni parziali, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse (escluse solo imposte e tasse), e considerati gli interessi di mora, risultavano usurari, essendo complessivamente superiori al tasso soglia usura rilevato dalla AN d'AL.
Deduceva, in particolare, che nel contratto n. 2356/0002039087 il tasso di interesse convenuto (TEG compreso tasso di mora) era pari al 6,9647% e nel contratto n. 2365/0002039088 era, invece, pari al
6,9993%, in contrasto con quanto previsto dal D.M. del 27.3.1998, che fissava il tasso applicabile per il mutuo nella misura non superiore al 6,630%.
Assumeva, pertanto, di essere tenuto solo al rimborso della sorte capitale ricevuta dalla banca o, in subordine per l'ipotesi in cui fosse stata esclusa la nullità dei mutui, al rimborso della sorte capitale con gli interessi legali.
In via istruttoria, chiedeva che fosse disposta consulenza tecnica contabile al fine di accertare l'ammontare degli interessi applicati dalla sui contratti di mutuo, tenendo conto di tutte le voci CP_3 accessorie , secondo quanto affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013.Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.12.2016 si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto delle domande avanzate ex Controparte_5 adverso , poichè infondate e sfornite di un valido supporto probatorio.
Contestava il dedotto superamento del tasso soglia, in forza dei criteri previsti Decreti ministeriali per la rilevazione della soglia degli interessi moratori , rilevando l'erroneità del criterio della sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori.
Contestava, altresì, l'eccepita nullità per mancanza di causa, non trattandosi di mutui edilizi.
Eccepiva l'inammissibilità e la genericità nonché il carattere meramente esplorativo delle richieste istruttorie avversarie, in violazione dei principi in materia di onere probatorio.
Differito il giudizio ex officio con ordinanza resa in data 20.05.2016, il Tribunale, all'udienza del
21.05.2020, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.01.2021.
Con sentenza n. 9 pubblicata in data 7 gennaio 2022, il Tribunale rigettava la domanda e condannava la società attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza in persona del legale rappresentante Parte_1
, proponeva appello con atto di citazione ritualmente notificato in data 18.02.2022, Parte_2 chiedendo la riforma della pronuncia impugnata, previa sospensione della sua efficacia esecutiva.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.01.2022, si costituiva in giudizio il
, in persona del legale rappresentante, rappresentando l'avvenuta Controparte_6 fusione del e della Controparte_5 Controparte_7 conseguente costituzione del . Controparte_6 L'appellata, in via preliminare, eccepiva inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e 348 ter c.p.c. e, nel merito, concludeva per il rigetto del gravame, poichè infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Chiedeva inoltre l'accertamento dei presupposti per condannare l'appellante al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
Disposta la trattazione cartolare della causa ex art. 221 D.L. 34/20 conv. in L. 77/2020, la Corte all'udienza collegiale del 07.10.2022, rilevata l'assenza dei presupposti richiesti sia per la declaratoria di inammissibilità dell'appello sia per l'accoglimento dell'istanza di inibitoria, stante il tardivo deposito delle note scritte con cui l'appellante aveva reiterato la richiesta, ne disponeva il rigetto e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.07.2023.
Disposta con decreto presidenziale in atti la sostituzione dell'udienza come sopra fissata con il deposito telematico di note scritte ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 D.Lgs. 149/2022 nonché la surroga del magistrato designato , la causa subiva alcuni rinvii.
Disposta con successivo decreto del Presidente della Corte n. 6/2025 del 09.01.2025 la variazione tabellare di cui alla proposta avanzata dal Presidente di Sezione, il presente procedimento veniva assegnato al sottoscritto Consigliere relatore.
Con ordinanza del 6-9.5.2025, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di note di trattazione, la Corte assumeva la causa in decisione, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Deve, in via preliminare, osservarsi che l'eccezione di inammissibilità dell'appello risulta essere stata disattesa dalla Corte, allorquando, all'udienza del 7.10.2022, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
§
2.-La società appellante censura la sentenza impugnata per non avere il primo decidente dato rilievo alle questioni introdotte da essa attrice né considerato la documentazione prodotta a sostegno della domanda ed, in particolare, la relazione del tecnico di fiducia né, infine, disposto l'espletamento di c.t.u. contabile.
La sentenza, era, pertanto, affetta da carenza di motivazione, non avendo il giudice tenuto conto di elementi decisivi , così da determinare l' erroneità della statuizione , poiché basata su un convincimento errato di fatto e di diritto. Il Tribunale, inoltre, non aveva tenuto conto del contesto storico in cui la domanda era stata proposta né adeguatamente considerato l'orientamento giurisprudenziale dell'epoca in merito al calcolo del tasso usuraio e ai criteri metodologici applicabili.
Ricorreva, infine, la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile per difetto di motivazione, non avendo il decidente dato riscontro a tutte le richieste di essa attrice, in particolare a quelle istruttorie, non ammesse dal
Tribunale.
§
Tanto premesso in linea generale, con il primo motivo di gravame, svolto sotto la rubrica “Difetto di motivazione – Disapplicazione della normativa prevista dal codice civile e dalla legge bancaria in materia di rapporti bancari – Nullità dei contratti di mutuo – Violazione della legge n. 108/96 e dei D.M. esplicativi e attuativi – Violazione dell'art. 1815, comma 2, cod. civ. nel combinato disposto con l'art. 644 c.p. – Violazione e/o disapplicazione dell'art. 132 c.p.c. – Manifesta illogicità e irrazionalità “, l'appellante lamenta, sotto un primo profilo ( sub lettera A), che il Tribunale, così come erroneamente fatto dalla banca convenuta, non aveva tenuto conto della diversità tra il “mutuo ipotecario” e quello “fondiario” , mai stato richiesto né concesso dall'istituto bancario.
Afferma che, nella specie, non era stato attivato un mutuo c.d. di liquidità , come emergeva dal fatto che la non aveva mai richiesto documenti riguardanti tale tipo di mutuo e che , anche in CP_3 giudizio, non aveva fornito alcuna prova in tal senso.
Sotto altro profilo (sub lettera B), l'appellante ribadisce che la banca aveva applicato interessi superiori al tasso convenuto ed allo stesso saggio previsto dalla legge e che tale circostanza comportava la nullità del contratto e della clausola che fissava la misura degli interessi.
Ciò nonostante, il primo giudice aveva rigettato la domanda, ritenendo erroneo – sulla scorta degli ultimi orientamenti giurisprudenziali - il criterio della sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, senza considerare, però, che, in base alla normativa vigente , gli Istituti di Credito, oltre al tasso pattuito, devono calcolare l'indicatore sintetico dei costi (ISC) e a tale valore deve essere parametrato il tasso di mora.
Aggiunge che in entrambe le due ipotesi considerate (tasso di mutuo e indicatore sintetico dei costi) il tasso di mora rilevato era superiore al tasso soglia e, quindi, usurario.
Lamenta che il Tribunale aveva applicato solo gli orientamenti giurisprudenziali sopravvenuti, sfavorevoli per essa parte attrice, mentre aveva ignorato quelli favorevoli , assumendo che sarebbe stato corretto applicare solo la normativa vigente al momento della proposizione del giudizio secondo i criteri all'epoca fissati dalla giurisprudenza oppure applicare integralmente i nuovi principi. A sostegno dei propri assunti, richiama la sentenza n. 350/2013 della Suprema Corte che, nello statuire la nullità della clausola di mutuo bancario, aveva considerato rilevante, ai fini del calcolo del tasso-soglia, anche il tasso moratorio ,quindi, sostanzialmente applicando il cumulo degli interessi corrispettivi e degli interessi di mora ai fini della determinazione del tasso usuraio
Assume che l'illegittimità del tasso di interessi discendeva anche dalla non corretta capitalizzazione degli interessi corrispettivi compresi nelle rate e richiama la sentenza n. 17447/2019, con cui la Corte di Cassazione ha affermato il principio per cui, in ipotesi di concreta applicazione degli interessi moratori, nel calcolo dell'usura occorre considerare anche la capitalizzazione degli interessi corrispettivi, dato che, in siffatte ipotesi, il mutuatario è tenuto al pagamento degli interessi moratori non soltanto sulla quota di capitale, ma anche su quella di interessi , incorporata in ciascuna delle rate già scadute.
Sotto altro profilo (sub lettera C), l'appellante lamenta che il Tribunale nulla aveva statuito in ordine alla questione posta dalla banca convenuta , secondo cui anche quella parte di interesse non eccedente il tasso soglia andava corrisposta alla mutuante.
Richiama, in proposito, le argomentazioni svolte da essa attrice a confutazione della pretesa, basate sul chiaro tenore dell'art. 1815 2° comma c.c., a mente del quale se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi ed evidenzia la posteriorità di entrambi i mutui rispetto alla data di entrata in vigore della disposizione de qua .
§
3.- Con il secondo motivo di gravame, la società appellante censura la sentenza per non avere il giudice di prime cure disposto l'espletamento di c.t.u., che in considerazione della specifica materia risultava tutt'altro che “inutile”.
L'accertamento richiesto , inoltre, non era affatto esplorativo, avendo essa attrice aveva fornito prova della fondatezza della propria domanda, avendo prodotto, oltre che documentazione bancaria, anche una dettagliata perizia di parte dalla quale era emerso la illegittima capitalizzazione degli interessi da parte della CP_3
Assume l'appellante che nelle controversie bancarie , che si innestano su rapporti di durata pregressi e che implicano la correlata necessità di ricostruirne l'andamento attraverso un esame analitico della documentazione contabile , la c.t.u. assume un ruolo preminente tra i mezzi istruttori.
Sostiene che proprio nella materia di che trattasi è stato autorevolmente ribadito l'obbligo dei giudici di merito di disporre consulenza tecnica di ufficio , quando i fatti da accertare necessitino di specifiche conoscenze tecniche, di cui i magistrati sono privi, e ciò anche quando la parte non abbia assolto pienamente all'onere probatorio su essa gravante. (circostanza che non ricorre nella specie). Chiede, pertanto, l'ammissione di c.t.u. per gli accertamenti del caso secondo già quanto prospettato in primo grado.
§
4.-Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura il capo della sentenza impugnata concernente la condanna al pagamento delle spese di lite , da porre, in ragione dell'accoglimento dell'appello, ed in relazione ad ambo i gradi del giudizio a carico di controparte.
In via gradata, ne chiede la compensazione, avuto riguardo al comportamento processuale tenuto da essa attrice e del il mutamento dell'orientamento giurisprudenziale rispetto a quello vigente alla data di proposizione della domanda, che non era prevedibile e/o preventivabile dalla parte.
§
I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro evidente connessione, non possono essere condivisi.
Quanto alla prima delle formulate doglianze, che fa leva sulla distinzione tra mutuo fondiario e mutuo ipotecario, al di là della dubbia ammissibilità per essere stata la questione tardivamente introdotta nel giudizio di primo grado solo in sede di comparsa conclusionale, non può che rilevarsene la genericità.
Ed invero – come pure evidenziato da - l'appellante si è limitato a Controparte_6 rilevare la differenza tra gli istituti, lamentandone la mancata considerazione da parte del Tribunale, senza, però, al contempo, illustrare le conseguenze che sarebbero derivate in punto di nullità, ove fosse stato dato rilievo alla dedotta differenza .
In ogni caso, la doglianza è priva di pregio.
Dalla documentazione in atti emerge, infatti, che entrambi i mutui sono stati concessi ex art. 38
T.UB., trattandosi, dunque, di finanziamenti a medio o lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili, relativamente ai quali non è richiesto nè che la somma sia destinata ad un'opera edilizia o fondiaria, né che l'istituto mutuante debba controllare l'utilizzazione della somma mutuata.
Il mutuo fondiario, quale risulta dalla disciplina di cui agli artt. 38 ss d.lgs. 1 settembre 1993, n.385, non è , infatti, mutuo di scopo, poichè di esso non è elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità (Cass. civ. n.4792/2012).
Nel mutuo di scopo, invece, il mutuatario si obbliga a realizzare l'attività programmata in fase di conclusione del contratto e tale obbligazione integra la struttura del negozio, sia in relazione al profilo strutturale, perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale, sia in relazione al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l'impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa (Cass.civ. n,
20552/2020).
Mette conto, infine, rammentare che , come di recente affermato della Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, è valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo solutorio , il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. (Cass. civ. SS.UU.n. 5841/2025).
Ne discende che un'eventuale destinazione delle somme mutuate all'estinzione di pregresse esposizioni debitorie della nei confronti della banca erogatrice non avrebbe Parte_1 inciso sulla validità del mutuo.
A ciò aggiungasi che, come rilevato dal primo decidente e neanche genericamente contestato dall'appellante, l'art. 12 bis dei contratti in questione smentisce la dedotta destinazione delle somme.
Risulta, infatti, che le somme mutuate erano destinate alla Sigari Costruzioni S.r.l., avendo
[...] disposto un ordine di bonifico rispettivamente della somma di €.650.000,00 (primo Parte_1 mutuo) e di €.118.000.00 (secondo mutuo).
Ragioni di completezza inducono, infine, ad evidenziare che neanche siffatta destinazione potrebbe qualificare i contratti in termini di mutui di scopo.
Ciò in quanto, il mutuo può essere qualificato di scopo solo allorché la clausola di destinazione coinvolga l'interesse diretto o indiretto dell'istituto finanziatore, mentre l'indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato, non accompagnato da uno specifico programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non basta ai fini di tale qualificazione ( Cass.civ. n. 24699/2017 cit.)
E' stato, infatti, precisato che qualora venga prevista nel contratto di finanziamento una destinazione delle somme erogate per esclusivo interesse del mutuatario, si realizza semplicemente una esteriorizzazione dei motivi del negozio, di per sé non comportante una modifica del tipo contrattuale.
§
Quanto alla doglianza concernente la pretesa usurarietà dei tassi di interesse, va precisato che non coglie nel segno la questione dell'usura sopravvenuta, che l'appellante solleva, “ad integrazione di quanto già esposto” , lamentando che la banca convenuta aveva, oltre che convenuto, anche ” applicato” interessi superiori a quelli convenzionali ed allo stesso tasso soglia. Va rammentato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con il noto arresto di cui alla sentenza n. 24675/2017 hanno superato il contrasto che si era registrato circa la sorte della pattuizione di un tasso di interesse che, a seguito dell'operatività del meccanismo previsto dalla stessa legge, si fosse rivelato superiore alla soglia.
Facendo riferimento tanto ai contratti di mutuo stipulati anteriormente all'entrata in vigore della L.
108/1996, quanto a quelli stipulati successivamente, originariamente recanti tassi inferiori alla soglia dell'usura, superata , però, nel corso del rapporto per effetto della caduta dei tassi di mercato, che sono alla base del meccanismo di determinazione legale dei tassi usurari di cui all'art. 2 legge cit.( basato sulla rilevazione trimestrale dei tassi medi praticati per le varie categorie di operazioni creditizie ), le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo cui allorchè il tasso degli interessi superi nel corso di svolgimento del rapporto la soglia dell'usura , come determinata in base alla L.
108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso di interesse stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata , per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Hanno, altresì, precisato che ”far salva la validità ed efficacia della clausola contrattuale non significa negare la praticabilità di altri strumenti di tutela del mutuatario previsti dalla legge ove ne ricorrano specifici presupposti;
significa soltanto negare che uno di tali strumenti sia costituito dalla invalidità o inefficacia della clausola in questione”
Muovendosi nel solco tracciato dalle Sezioni Unite, anche con una più recente pronuncia la Corte di
Cassazione ha precisato che “nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.”(Cass. 24743/2023) .
La legittimità iniziale del tasso convenzionalmente pattuito si protrae per tutta la durata del rapporto,
(anche ove, in corso di giudizio fosse accertato l'eventuale sopravvenuto contrasto di una residua parte di esso con a disposizione imperativa ) e ciò in quanto la norma di interpretazione autentica ( 28 febbraio 2001 n. 24, di conversione del d.l. 29 dicembre 2000 n. 394, di interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996 n. 108) attribuisce rilevanza, ai fini della qualificazione del tasso come usurario, al momento della pattuizione.
La Corte ben conosce il diverso principio, di recente enunciato dalla Corte di Cassazione, secondo cui “ Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato superi nel corso dello svolgimento del rapporto la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n.
108/1996, tali interessi costituiscono in ogni caso importi indebiti, sicché la pretesa del mutuante di riscuoterli secondo il tasso validamente concordato, ma divenuto successivamente usurario, è contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto per l'oggettiva sproporzione della prestazione richiesta.” (Cass. n.27545/2023).
Tuttavia, tale pronuncia, che, nella parte in cui qualifica la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi come contraria a buona fede, non si uniforma al principio enunciato dalle SS.UU., è rimasta al momento isolata, a fronte di altre pronunce, anche più recenti, che hanno pienamente e interamente aderito al dictum delle SS.UU.
Al riguardo, è sufficiente menzionare, oltre alla già richiamata pronuncia del 17/08/2023, n.24743, la sentenza n. 18013/2024, nella quale è stato ribadito che “In ogni caso il controricorrente evidenzia correttamente che la presenza del tasso usurario va individuata con riferimento al tasso soglia esistente al momento della conclusione del rapporto e il superamento del tasso soglia individuato successivamente integra una ipotesi di usura sopravvenuta che questa Corte ha più volte considerato irrilevante (ex multis Cass., n. 24743/2023) anche in tema di contratto di conto corrente” nonché la sentenza n.2720/2025, in cui la Corte di Cassazione ,dopo aver richiamato le pronunce precedenti anche nella parte in cui si era affermato che “… né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto" (Cass. Sez. Un. 24675/2017), ha, ancora una volta, ribadito che ” In definitiva la clausola contrattuale è illecita e viola l'art. 644 c.p. se il tasso supera la soglia di legge nel momento della sua "pattuizione", ma non può diventarlo per effetto di una sopravvenienza successiva, salvo non intercorrono tra le parti, appunto, una nuova pattuizione”.
Quanto alle restanti doglianze in punto di usurarietà dei tassi convenuti, va osservato che il primo decidente ha accertato:
- che alla data di stipula dei mutui (1 aprile 2009) il tasso soglia era pari al 6,63 % per gli interessi corrispettivi e al 9,78 % per quelli moratori;
- che in relazione al mutuo di € 650.000,00 il tasso corrispettivo era pari al 4,76 % e quello moratorio era stato fissato aggiungendo uno spread del 2 % sul primo;
-che in relazione al mutuo di € 200.000,00, il tasso corrispettivo era pari al 4,76 % e quello moratorio era stato fissato aggiungendo uno spread del 2 % sul primo.
In considerazione delle pattuite condizioni, ha rigettato la domanda della società, affermando, sulla base della richiamata giurisprudenza di legittimità, che ai fini del calcolo della misura usuraria dei tassi pattuiti in un rapporto bancario (sia esso di conto corrente che di mutuo), debba esclusa la sommatoria algebrica di interessi corrispettivi e moratori.
Sebbene, infatti, anche gli interessi moratori soggiacciano al vaglio di superamento o meno del tasso soglia, nondimeno, essi non possono mai sommarsi a quelli corrispettivi, di guisa che, nella specie, il primo decidente ha ritenuto di tutta evidenza che quelli pattuiti tra le parti (sia per quanto concerne gli interessi corrispettivi che quelli moratori separatamente considerati) fossero inferiori ai tassi soglia rilevati in base alle istruzioni della AN d'AL e ai decreti ministeriali.
Ritiene la Corte che il ragionamento del giudice di prime cure sia pienamente condivisibile, poiché conforme ai principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. SS.UU.
19597/2020) , successivamente confermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n.
31615/2021; 16526/2024).
Deve, invero, rammentarsi anche in questa sede che gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante, mentre i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento: essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare (Cass. 17 ottobre 2019, n. 26286;
Cass. n. 31615/1022).
Secondo il consolidato orientamento del giudice di legittimità , in tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché, come correttamente osservato dal primo decidente, il problema relativo all'esorbitanza degli interessi corrispettivi e moratori rispetto al tasso soglia deve essere risolto in modo differenziato.
Per i primi deve, ovviamente, tenersi conto dell'art. 2, comma 4, 1. n. 10 08/1996 e aversi, quindi, riguardo al tasso medio risultante dalla rilevazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale aumentato della metà.
Quanto agli interessi moratori , invece, le Sezioni Unite, con la citata pronuncia del 2020 - sul cui solco si è poi posta la giurisprudenza successiva- , dopo aver precisato che anche a detti interessi si applica la disciplina antiusura, che intende sanzionare non solo la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria dovuta in relazione al contratto concluso, hanno affermato che la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della 1. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali.
Ne consegue che il tasso-soglia sarà dato dal TEGM, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato;
mentre , laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il tasso effettivo globale (TEG) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM. così come rilevato nei suddetti decreti. (Cass. Sez. U. cit;
Cass. civ. n. 31615/2021; Cass. civ. n. 16526/2024).
Tanto precisato, deve osservarsi che parte appellante ha lamentato soli in termini generici e non circostanziati l'applicazione di interessi usurari, limitandosi a formulare mere enunciazioni di principio.
Non vi è , infatti, alcuna contestazione specifica delle argomentazioni del primo decidente, per confutare le quali detta parte si è limitata a richiamare il più risalente indirizzo, che prevedeva la nullità della clausola di mutuo bancario, ritenendo rilevante, ai fini del calcolo del tasso-soglia, anche il tasso moratorio, quindi, sostanzialmente applicando il cumulo degli interessi corrispettivi e degli interessi di mora .
Tale indirizzo giurisprudenziale risulta ampiamente superato dal più recente e consolidato orientamento, correttamente richiamato dal primo decidente .
Va, in proposito, rilevato che, sebbene non esista nel nostro sistema processuale una norma che imponga la regola dello "stare decisis ", essa costituisce, tuttavia, un valore o, comunque, una direttiva di tendenza immanente nell'ordinamento, stando alla quale non è consentito discostarsi da un'interpretazione del giudice di legittimità, investito istituzionalmente della funzione della nomifilachia, senza forti ed apprezzabili ragioni giustificative.
Del resto, neanche l' appellante è stata in grado di indicare validi motivi per superare il consolidato orientamento giurisprudenziale, su cui risulta fondata la sentenza impugnata, limitandosi a richiamare il più risalente indirizzo.
Ritiene, in definitiva, la Corte che la genericità delle allegazioni in punto di usura renda del tutto esplorativa la richiesta di c.t.u., non avendo la neanche genericamente Parte_1 allegato che la comparazione, eseguita secondo le modalità di calcolo sopra illustrate, avrebbe consentito di accertare l'usurarietà degli interessi. Secondo i principi costantemente espressi dalla Suprema Corte di Cassazione “ Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art.
2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto “ ( Cass sez. un.
19597/20, Cass. civ. n. 26525/24)
Mette conto, altresì, rilevare che, come dedotto da parte appellata senza incorrere in alcuna contestazione , il calcolo eseguito nel rispetto dei criteri sopra illustrati (T.E.G.M. + maggiorazione di almeno 2.1 + aumento della metà per la determinazione della soglia) smentisce la pretesa usurarietà dei tassi moratori.
Deve, in proposito , premettersi che, secondo quanto previsto dall'art.3 comma 4 del Decreto del
Ministero dell'Economia relativo al secondo trimestre 2009 (applicabile ratione temporis ai contratti di mutuo oggetto di causa), i Tassi Effettivi Globali Medi di cui all'art. 1 dello stesso decreto non sono comprensivi degli interessi di mora e che l'indagine statistica eseguita dalla AN d'AL e dall'Ufficio ALno Cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni eseguite dal campione di intermediari considerato, “la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”.
In tale situazione, come correttamente rappresentato dall'appellata, “ il tasso soglia degli interessi moratori deve essere accertato come segue: - T.E.G.M. 4,420% (rilevazione II trim. 2009) -
Maggiorazione mora 2,100 = 6,520 % - Aumento 50% per determinare la soglia 3,260 % 9,780%”
Ne discende che il tasso di mora previsto nei due contratti di mutuo, nella misura del 6,760%, è ben al di sotto della soglia, correttamente determinata con riguardo agli interessi moratori, nella misura del 9,780%.
Alla stregua dei criteri sopra enunciati, non è corretto l'assunto dell'appellante, secondo cui la verifica del superamento del tasso soglia andrebbe condotta in base alla sommatoria degli interessi moratori e dell'ISC.
In ogni caso, anche eseguendo il calcolo secondo il criterio indicato (ISC 4,9993%+2%=6,9993%.), il tasso degli interessi di mora del mutuo sarebbe sempre al di sotto del tasso soglia , pari al 9,780%
Generico risulta , infine, l'ultimo profilo di doglianza ricompreso nel primo motivo di gravame , secondo cui ai fini della verifica dell'usurarietà degli interessi occorrerebbe considerare anche la capitalizzazione degli interessi corrispettivi, essendo il mutuatario tenuto al pagamento degli interessi moratori non soltanto sulla quota di capitale, ma anche su quella di interessi , incorporata in ciascuna delle rate già scadute.
L'appellante si è, infatti, limitato a mere enunciazioni di principio, prive di specifico riferimento al caso concreto, non avendo allegato che le rate di mutuo non corrisposte fossero stati calcolate attraverso il conteggio di interessi moratori sugli interessi scaduti, cioè sulla rata, già precedentemente capitalizzata a titolo di interessi corrispettivi.
§
Miglior sorte non merita la doglianza svolta nell'ambito del primo motivo sub lettera C.
Rileva la Corte che correttamente il primo decidente, avendo escluso la dedotta usurarietà degli interessi moratori, non ha esaminato la questione concernente la debenza degli interessi non eccedenti il tasso soglia.
In ogni caso, la doglianza è infondata alla luce dei consolidati principi giurisprudenziali, secondo cui la pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c., non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c.. (ex ultimis Cass. civ. n. 8103/2023)
§
Le conclusioni a cui si è pervenuti importano il rigetto anche della doglianza concernente il mancato espletamento della c.t.u.
A quanto già argomentato in proposito, è sufficiente aggiungere che il carattere necessario, persino obbligatorio, della c.t.u. in materia di contenzioso bancario sussiste quando i fatti da accertare necessitano di specifiche conoscenze tecniche che il giudice non possiede o per accertare fatti non altrimenti accertabili se non con l'impiego di tecniche particolare.
Nella fattispecie in esame, correttamente il primo giudice non ha ritenuto utile l'espletamento di c..t.u. contabile, atteso il carattere esplorativo ed emergendo, alla stregua delle risultanze esaminate,
l'infondatezza delle domande attoree.
§
Nessuna censura meritando la condanna al pagamento delle spese del primo grado, resta, a questo punto, da regolamentare quelle del presente grado.
Ritiene la Corte che alla soccombenza dell' odierno appellante non possa che seguire la condanna di quest' ultima alla rifusione delle spese in favore dell'appellata Controparte_6 in persona del legale rappresentante pro tempore.
[...]
Esse vanno liquidate avuto riguardo allo scaglione di riferimento (causa di valore indeterminabile- complessità bassa), applicando parametri medi, attesa la natura e l'entità delle questioni trattate - ai sensi del D.M. n. 55/14, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22, invero,
“le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
Tuttavia, la ridotta articolazione della fase, impone, limitatamente ad essa l'applicazione di parametri inferiori ai medi e pari ai minimi.
Ricorrono, inoltre, i presupposti per porre a carico dell' appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.288/2012, trattandosi di procedimento iniziato dopo l'1
Febbraio 2013.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.138/2022 R.G., sull'appello proposto da
[...] in persona del legale rappresentante, , avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n. 9/2022 emessa dal Tribunale di Messina in data 5.01.2022 e pubblicata in data il 7.01.2022 nei confronti della in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 tempore., così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna in persona del legale rappresentante, Parte_1 Pt_2
, alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio in favore della società
[...] appellata che liquida in complessivi € 8.479,00 ( di cui € 2.058,00 per la fase di studio, €
1.428,00 per quella introduttiva, € 1.523,00 per quella di trattazione ed € 3.470,00 per quella decisoria ) oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA ( se dovute) ; 3) dà atto della dei presupposti per porre a carico dell' appellante il pagamento di un ulteriore importo pari a quello rispettivamente dovuto a titolo di contributo unificato e manda la
Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 2.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino