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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 2400 /2021
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
All'udienza del 9.01.2025 innanzi al giudice dott. ssa Chiara Serafini è comparso per parte appellante l'avv. Stefano Salvatori in sostituzione dell'avv. Davide Binda. Per è presente l'avv. Parte_1
Barbara Battistella in sostituzione dell'avv. Paolo Richter Mapelli Mozzi;
per l' ON
è presente l'avv. Federica Urbisaglia in sostituzione dell'avv. Omar Castagnacci.
[...]
Ai fini della pratica forense è presente il dott. . Persona_1
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi. L ON
si rimette al giudice in ordine alla regolamentazione delle spese processuali
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi e discutono oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
All'esito della camera di consiglio, alle ore 13,50, assenti i procuratori delle parti allontanatisi dall'aula, viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, di seguito riportate.
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha emesso la seguente
SENTENZA
all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 9.01.2025 nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 2400 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra:
TRA
, Parte_2
elettivamente domiciliato in in via Augusto Riboty n. 23 presso lo studio dell'avv. Davide Pt_1
Binda, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellante -
E
L ; ON
elettivamente domiciliata in in via Pellegrino Matteucci n. 106 presso lo studio dell'avv. Omar Pt_1
Castagnacci, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellata –
E
2 ; Parte_1
elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'avvocatura capitolina, in via del Tempio di Pt_1
Giove n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Richter Mapelli Mozzi giusta procura in atti;
- appellata –
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 8777/2020 opposizione Pt_1
avverso estratto di ruolo;
sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada
CONCLUSIONI: all'udienza del 09.01.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. Parte_2 Pt_1
8777/2020, con la quale il Giudice di Pace di ha rigettato l'opposizione proposta avverso Pt_1
l'estratto di ruolo relativo alla cartella esattoriale n. 09720190215660437000, ritenendo non maturato, alla data di introduzione del giudizio, il termine di prescrizione di cinque anni al quale sono assoggettate le sanzioni amministrative comminate per violazioni del codice della strada.
Avverso tale statuizione ha proposto appello , contestando l'erroneità della Parte_2
sentenza di prime cure per non aver rilevato la carenza di prova in ordine alla sussistenza della cartella di pagamento e della sua notificazione.
L ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione proposta avverso ON
un mero estratto di ruolo, attesa la carenza di interesse dell'opponente, e l'infondatezza nel merito delle doglianze della controparte, in ragione della rituale notificazione della cartella di pagamento e della corretta applicazione di interessi e aggio di riscossione. si è costituita in giudizio rilevando di aver provveduto all'adempimento ai soli fini Parte_1
della regolarità del contraddittorio.
Con note difensive depositate in data 20.11.2024 l'appellante, dato atto di aver presentato istanza di definizione agevolata dei carichi affidati all' , ai sensi dell'art. 1, ON
commi da 231 a 252, legge n. 197/2022, anche in relazione al credito oggetto della cartella di pagamento n. 09720190215660437000, ha dedotto di aver provveduto al pagamento integrale delle somme dovute e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese processuali.
3 2. L'appellante ha documentato di aver presentato istanza per la definizione agevolata, ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022, del credito oggetto della cartella di pagamento n.
09720190215660437000 e di essere stato ammesso al relativo beneficio. Risulta altresì documentato il pagamento integrale delle somme dovute, nel rispetto dei termini fissati dall' ON
.
[...]
Ai sensi dell'art. 1 comma 236 legge n. 197/2022 l'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati.
Deve quindi provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio.
Sulla rinuncia dell'appellante deve provvedersi con sentenza.
Si è infatti affermato che l'ordinanza con cui il tribunale in composizione monocratica dichiara l'estinzione del giudizio ha contenuto decisorio e natura sostanziale di sentenza (Cass. n.
18499/2021).
Il reclamo disciplinato dall'art. 308, comma primo, c.p.c., che rinvia all'art. 178, comma terzo, quarto e quinto c.p.c., è infatti previsto, dallo stesso art. 178, comma secondo, c.p.c. soltanto nell'ipotesi in cui il giudice istruttore non operi in funzione di giudice unico.
La lacuna normativa concernente il provvedimento di estinzione pronunciato dal giudice istruttore nelle controversie riservate al Tribunale in composizione monocratica non può che essere colmata facendo ricorso al principio generale per cui ha forma di sentenza ogni provvedimento del giudice atto a definire un giudizio dinanzi a sé pendente (cfr., con riferimento appunto alla pronuncia di estinzione emessa del giudice monocratico, anche in forma diversa da quella della sentenza, Cass. n.
8041/2006, Cass. n. 6023/2007, Cass. n. 14592/2007, in quest'ultimo caso con riferimento anche al provvedimento, pronunciato dal giudice unico, di rigetto dell'eccezione di estinzione;
cfr. altresì
Cass. n. 20631/2011 per la quale: "L'ordinanza emanata dal tribunale in composizione monocratica, che dichiara l'estinzione del processo, è assimilabile alla sentenza del tribunale che, in composizione collegiale e ai sensi dell'art. 308, secondo comma, cod. proc. civ., respinge il reclamo contro l'ordinanza di estinzione del giudice istruttore;
tale provvedimento, pertanto, ha natura sostanziale di sentenza e deve essere impugnata con l'appello. La pronuncia conserva invece la natura di ordinanza reclamabile avanti al collegio se emessa dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale").
In conclusione, deve quindi essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
3. Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti attesa l'adesione dell'appellante alla definizione agevolata prevista dell'art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022
e l'integrale versamento delle somme dovute.
4
PQM
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 8777/2020 Parte_2 Pt_1
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiara estinto il giudizio;
dichiara integralmente compensate le spese processuali.
Roma, 9.01.2025 Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
5
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
All'udienza del 9.01.2025 innanzi al giudice dott. ssa Chiara Serafini è comparso per parte appellante l'avv. Stefano Salvatori in sostituzione dell'avv. Davide Binda. Per è presente l'avv. Parte_1
Barbara Battistella in sostituzione dell'avv. Paolo Richter Mapelli Mozzi;
per l' ON
è presente l'avv. Federica Urbisaglia in sostituzione dell'avv. Omar Castagnacci.
[...]
Ai fini della pratica forense è presente il dott. . Persona_1
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi. L ON
si rimette al giudice in ordine alla regolamentazione delle spese processuali
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi e discutono oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
All'esito della camera di consiglio, alle ore 13,50, assenti i procuratori delle parti allontanatisi dall'aula, viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, di seguito riportate.
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha emesso la seguente
SENTENZA
all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 9.01.2025 nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 2400 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra:
TRA
, Parte_2
elettivamente domiciliato in in via Augusto Riboty n. 23 presso lo studio dell'avv. Davide Pt_1
Binda, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellante -
E
L ; ON
elettivamente domiciliata in in via Pellegrino Matteucci n. 106 presso lo studio dell'avv. Omar Pt_1
Castagnacci, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellata –
E
2 ; Parte_1
elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'avvocatura capitolina, in via del Tempio di Pt_1
Giove n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Richter Mapelli Mozzi giusta procura in atti;
- appellata –
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 8777/2020 opposizione Pt_1
avverso estratto di ruolo;
sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada
CONCLUSIONI: all'udienza del 09.01.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. Parte_2 Pt_1
8777/2020, con la quale il Giudice di Pace di ha rigettato l'opposizione proposta avverso Pt_1
l'estratto di ruolo relativo alla cartella esattoriale n. 09720190215660437000, ritenendo non maturato, alla data di introduzione del giudizio, il termine di prescrizione di cinque anni al quale sono assoggettate le sanzioni amministrative comminate per violazioni del codice della strada.
Avverso tale statuizione ha proposto appello , contestando l'erroneità della Parte_2
sentenza di prime cure per non aver rilevato la carenza di prova in ordine alla sussistenza della cartella di pagamento e della sua notificazione.
L ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione proposta avverso ON
un mero estratto di ruolo, attesa la carenza di interesse dell'opponente, e l'infondatezza nel merito delle doglianze della controparte, in ragione della rituale notificazione della cartella di pagamento e della corretta applicazione di interessi e aggio di riscossione. si è costituita in giudizio rilevando di aver provveduto all'adempimento ai soli fini Parte_1
della regolarità del contraddittorio.
Con note difensive depositate in data 20.11.2024 l'appellante, dato atto di aver presentato istanza di definizione agevolata dei carichi affidati all' , ai sensi dell'art. 1, ON
commi da 231 a 252, legge n. 197/2022, anche in relazione al credito oggetto della cartella di pagamento n. 09720190215660437000, ha dedotto di aver provveduto al pagamento integrale delle somme dovute e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese processuali.
3 2. L'appellante ha documentato di aver presentato istanza per la definizione agevolata, ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022, del credito oggetto della cartella di pagamento n.
09720190215660437000 e di essere stato ammesso al relativo beneficio. Risulta altresì documentato il pagamento integrale delle somme dovute, nel rispetto dei termini fissati dall' ON
.
[...]
Ai sensi dell'art. 1 comma 236 legge n. 197/2022 l'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati.
Deve quindi provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio.
Sulla rinuncia dell'appellante deve provvedersi con sentenza.
Si è infatti affermato che l'ordinanza con cui il tribunale in composizione monocratica dichiara l'estinzione del giudizio ha contenuto decisorio e natura sostanziale di sentenza (Cass. n.
18499/2021).
Il reclamo disciplinato dall'art. 308, comma primo, c.p.c., che rinvia all'art. 178, comma terzo, quarto e quinto c.p.c., è infatti previsto, dallo stesso art. 178, comma secondo, c.p.c. soltanto nell'ipotesi in cui il giudice istruttore non operi in funzione di giudice unico.
La lacuna normativa concernente il provvedimento di estinzione pronunciato dal giudice istruttore nelle controversie riservate al Tribunale in composizione monocratica non può che essere colmata facendo ricorso al principio generale per cui ha forma di sentenza ogni provvedimento del giudice atto a definire un giudizio dinanzi a sé pendente (cfr., con riferimento appunto alla pronuncia di estinzione emessa del giudice monocratico, anche in forma diversa da quella della sentenza, Cass. n.
8041/2006, Cass. n. 6023/2007, Cass. n. 14592/2007, in quest'ultimo caso con riferimento anche al provvedimento, pronunciato dal giudice unico, di rigetto dell'eccezione di estinzione;
cfr. altresì
Cass. n. 20631/2011 per la quale: "L'ordinanza emanata dal tribunale in composizione monocratica, che dichiara l'estinzione del processo, è assimilabile alla sentenza del tribunale che, in composizione collegiale e ai sensi dell'art. 308, secondo comma, cod. proc. civ., respinge il reclamo contro l'ordinanza di estinzione del giudice istruttore;
tale provvedimento, pertanto, ha natura sostanziale di sentenza e deve essere impugnata con l'appello. La pronuncia conserva invece la natura di ordinanza reclamabile avanti al collegio se emessa dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale").
In conclusione, deve quindi essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
3. Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti attesa l'adesione dell'appellante alla definizione agevolata prevista dell'art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022
e l'integrale versamento delle somme dovute.
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PQM
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 8777/2020 Parte_2 Pt_1
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiara estinto il giudizio;
dichiara integralmente compensate le spese processuali.
Roma, 9.01.2025 Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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