Decreto cautelare 4 novembre 2023
Ordinanza cautelare 24 novembre 2023
Sentenza 27 agosto 2024
Ordinanza cautelare 15 novembre 2024
Improcedibile
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 28/03/2025, n. 2607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2607 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02607/2025REG.PROV.COLL.
N. 07942/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7942 del 2024, proposto da
Co.Ra. S.p.A., Aurilis Group Italia S.R.L, F.Lli Menabo’ S.r.l., Giorgio Berton S.r.l., Modula S.r.l., Norauto Italia S.p.A., Zeat S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Martini, Donato Mondelli, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Martini in Roma, corso Trieste 109;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 15955/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Codacons - Coordinamento di Associazioni per la Tutela Dell’Ambiente e dei Diritti di Utenti e Consumatori, L’Associazione Articolo 32-97 - Associazione Italiana per i Diritti del Malato e del Cittadino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti gli avvocati Viste le conclusioni come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- visto l’appello in esame, avente ad oggetto l’impugnativa della sentenza del TAR Lazio n. 15955/24;
- rilevato che, nelle more del giudizio di appello, è intervenuto decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 19.12.2024, n. 328, avente ad oggetto la disciplina delle caratteristiche e le modalità di applicazione delle strutture amovibili portabagagli e portasci, omologate in conformità al regolamento UNECE n. 26;
- in particolare, detto decreto stabilisce che l’installazione delle strutture in argomento, da parte del conducente, compreso l’eventuale carico su di esse sistemato, rispetti le prescrizioni dell’articolo 164 del Codice della Strada, “ Sistemazione del carico sui veicoli ”, e venga eseguito in base alle istruzioni di montaggio fornite dal costruttore;
- tale decreto stabilisce pertanto nuove procedure, idonee a modificare le fonti normative poste a fondamento degli atti impugnati;
- per tali ragioni, l’annullamento degli atti impugnati non appare di alcuna utilità da parte degli appellanti, i quali non risultano avere manifestato un interesse alla decisione, in vista dell’esperimento di future azioni risarcitorie;
- ritenuto pertanto, in accoglimento della specifica eccezione di parte resistente, di dichiarare l’improcedibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 35 co. 1 lett. c) c.p.a, per sopravvenuta carenza di interesse da parte degli appellanti;
- ritenuto che tale conclusione non risulti smentita dall’atto di intervento ad adiuvandum spiegato dalle Associazioni in epigrafe. Ciò in quanto, come chiarito da questo Consiglio di Stato: “ Nel giudizio amministrativo non è infatti previsto il cd. intervento autonomo (invece contemplato dall'art. 105, co. 1, c.p.c.), ma solo interventi exartt. 28 e 50 c.p.a., riconducibili al c.d. intervento adesivo dipendente ad adiuvandum vel opponendum (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 4636 del 2016; n. 2446 del 2013; sez. V, n. 1640 del 2012; sez. IV, 30 novembre 2010 n. 8363; arg. pure da Ad. plen. nn. 1, 2 e 9 del 2015), e prevedendosi, altresì, il ricorso incidentale per proporre "domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale" (art. 42, co. 1, c.p.a.), ovvero, per i casi di giurisdizione esclusiva, la possibilità di proporre le sole domande riconvenzionali nei termini e con le modalità del ricorso incidentale (art. 42, comma 5 c.p.a., sul punto da ultimo Cons. Stato, sez. IV, n. 26 del 2022 ivi i rimandi alle Adunanze plenarie di riferimento) ” (C.d.S, IV, 14.2.2022, n. 1040);
- per tali ragioni, la posizione dell’interventore ( ad adiuvandum o ad opponendum ) non è autonoma, ma è meramente accessoria e subordinata rispetto a quella della parte principale, e per tali ragioni non può che seguirne la sorte;
- nella fattispecie in esame, il venir meno dell’interesse alla decisione da parte dell’appellante determina ipso iure la perdita di ogni interesse alla sua autonoma prosecuzione da parte dell’interventore;
- ritenuto che la natura delle questioni oggetto del presente giudizio giustifichi la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO