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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/04/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
P.U. 290-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Caterina Giovanetti Presidente
Dott. Patrizia Fantin Giudice relatore
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
riunito in camera di consiglio esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso da
(C.F. ) residente in [...] C.F._1
n. 25, assistito dall'avv. BOZZETTI MAURIZIO in forza di procura in atti
Il ricorrente ha rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
DICHIARARE aperta con sentenza ex art. 275, comma 1, C.C.I.I. la procedura di liquidazione controllata del sovraindebitamento;
NOMINARE un liquidatore;
DISPORRE che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
STABILIRE idonea pubblicità alla domanda e alla sentenza;
ORDINARE l'eventuale trascrizione della sentenza a cura del liquidatore;
FISSARE i limiti di cui all'art. 273, comma 2, lett. b), C.C.I.I. nella somma ritenuta di giustizia o secondo equità.
DICHIARARE sottratti dalla liquidazione i beni mobili del Debitore rientranti nell'elenco di cui all'art 514 c.p.c.;
SOSPENDERE con il deposito della presente domanda, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, ad eccezione dei crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749,
2788 e 2855,commi secondo e terzo del codice civile.
Si chiede, sin d'ora, l'ammissione al beneficio dell'esdebitazione per i debiti concorsuali che non verranno soddisfatti.”
*
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.10.2024 ha chiesto, ai sensi Parte_1 dell'art. 268, comma 1, CCII, l'apertura della procedura della propria liquidazione controllata, allegando di svolgere l'attività di autotrasportatore in proprio fin dall'anno 2000
e di versare in una situazione di sovraindebitamento che avrebbe avuto la sua genesi nella lenta e costante flessione delle entrate che era andata a sovrapporsi alla grave malattia della moglie con la conseguente impossibilità, per quest'ultima, di lavorare e contribuire alle necessità familiari, come invece faceva in precedenza.
Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dal Gestore della Crisi, avv. Enrico Daniele
Paci, il quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.
A seguito del decreto del 6.11.2024, da intendersi qui richiamato, con cui il Collegio, evidenziate delle criticità, ha chiesto chiarimenti ed integrazioni anche documentali, il ricorrente ha depositato note integrative ed il Gestore della Crisi ha integrato la Relazione particolareggiata attestando ai sensi dell'art. 268, comma 3, quarto periodo CCII “che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.” ed esprimendo “giudizio positivo in merito alla ragionevole fattibilità del Piano di liquidazione che il signor intende sottoporre al vaglio del Tribunale, in quanto esso Pt_1 appare attendibile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili, oltre a rispettare l'ordine dei privilegi e ad apportare una soddisfazione maggiore dei creditori rispetto a qualsiasi altra procedura attivabile, garantendo al tempo stesso la tutela delle necessità della debitrice e della sua famiglia”.
La competenza
2 Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del CCII, poichè il ricorrente risiede nel Comune di Monza, ricompreso nel circondario di questo Tribunale.
La documentazione necessaria a pena di inammissibilità.
Il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCII, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.
Nel determinare il contenuto della clausola di compatibilità deve farsi applicazione dei principi generali stabiliti dal Codice, tra i quali il dovere di buona fede e correttezza, richiamato all'art. 4, che impone al debitore di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto.
Si ritiene che nel dovere di correttezza rientri anche il dovere di cooperare con gli organi della procedura, affinchè questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore (art. 2 comma m- bis) con attenzione anche al tema della ragionevole durata della stessa (art. 5 comma 4).
L'individuazione del corredo documentale minimo si determina, dunque, non solo in relazione alla necessità per il Tribunale di verificare i presupposti di cui all'art. 268 e 269
CCII, ossia il ricorrere del sovraindebitamento e l'esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, oltre che per il vaglio di esaustività e ragionevolezza della relazione del Gestore della Crisi, previsto dall'art. 269, comma 2, CCII, bensì anche tenendo presente la portata di questo obbligo di trasparenza e cooperazione.
L'obbligo di trasparenza e cooperazione si declina dunque anche nei confronti degli organi della procedura nominandi, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile alla adozione dei provvedimenti iniziali del G.D. ex art. 268 comma 4 e all'esecuzione delle attività preliminari del liquidatore ex art. 272.
In conclusione la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore è costituita oltre a quanto previsto dall'art. 39 CCII, a pena di inammissibilità della procedura, anche dall'ulteriore documentazione - eventualmente richiesta dal Tribunale a fronte di incongruenze o profili di criticità emergenti dall'esame della relazione dell'O.C.C. sulla consistenza del passivo e all'attivo del debitore – in quanto necessaria ai fini della valutazione della sussistenza del presupposto dello stato di sovraindebitamento.
Il anche in ottemperanza a quanto disposto dal Tribunale con il già citato decreto Pt_1 del 6.11.2024, ha depositato tutta la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII oltre a quella richiesta dal Tribunale (in particolare, al fine di comprovare che l'attività imprenditoriale svolta genera risorse da destinare ai creditori, ha prodotto il bilancio di verifica dell'attività
3 relativo al 2024 (v. doc. n. 46), un'autodichiarazione (v. doc. n. 47) sulle prospettive di entrata per il 2025, suffragata dal rinnovo del contratto per tutto il 2025 con l'impresa Simun S.r.l., con la quale il signor collabora da anni come autotrasportatore). Pt_1
La relazione del Gestore è adeguatamente motivata, corroborata dai documenti prodotti e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII, all'esito delle integrazioni depositate.
Sono state altresì prodotte le richieste effettuate ai sensi dell'art. 269 comma 3 del Codice e le circolarizzazioni eseguite.
L'assenza di preclusioni all'esame nel merito della domanda di liquidazione.
Il debitore è piccolo imprenditore individuale, sotto soglia, svolgente attività di autotrasportatore, con “un fatturato mensile di circa € 5.000,00 con un reddito mensile che oscilla fra € 1.200,00 ed € 1.500,00” come affermato dal Gestore della Crisi (cfr. pg. 16
Relazione particolareggiata) e come ricavabile dalle dichiarazioni reddituali allegate al ricorso e dal “bilancio 2024”, pertanto è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII il ricorrente è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.
Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario, inoltre, non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII.
I presupposti per l'apertura della procedura: il sovraindebitamento.
Ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento considerato che, a fronte dell'attivo costituito dai soli redditi su indicati (avendo dichiarato di non possedere immobili, beni mobili registrati (fatta eccezione per l'autocarro IVECO necessario per l'attività d'impresa), preziosi, cassette di sicurezza e/o altri oggetti di valore pignorabile) risulta, da quanto verificato dal Gestore della Crisi, un'esposizione debitoria del ricorrente pari ad € 225.338,30 così composta
4 di cui € 3.050,00 in prededuzione quale saldo del compenso dell'OCC e a cui va sommato il compenso del nominando liquidatore.
Va inoltre considerato il fabbisogno mensile del nucleo familiare composto oltreché dal ricorrente anche dalla moglie e dai 2 figli studenti e non ancora economicamente autosufficienti.
L'elenco delle spese correnti di sostentamento sono state autocertificate dal e Pt_1 confermate anche a seguito dei chiarimenti richiesti, in circa € 800,00 mensili per l'intero nucleo (v. pg. 9 integrazione Relazione particolareggiata).
Competerà comunque al Giudice delegato (arg. ex artt. 270 e 146 CCII), la determinazione della quota di reddito esclusa dalla presente liquidazione, il quale provvederà come da separato decreto, mentre il surplus sarà appreso dalla procedura.
*
La prosecuzione dell'attività imprenditoriale
Il ricorrente ha manifestato la volontà di proseguire la propria attività imprenditoriale, di modo da poter destinare ai propri creditori – oltre a quanto ricavato dalla liquidazione dei beni – anche i ricavi derivanti dalla propria attività imprenditoriale, detratti i costi d'impresa e quanto necessario per il soddisfacimento per le esigenze di vita.
In particolare, il ricorrente svolge l'attività di autotrasportatore e, da quanto rinvenibile dalla dichiarazione del ricorrente, dal “Bilancio di verifica 2024” ed attestato anche dal gestore della Crisi, sostiene costi annuali per circa € 13.942,97, con ricavi totali pari ad € € 72.843,39 genando un utile di esercizio annuo di € 58.900,42.
Ritiene inoltre il Tribunale che l'apertura della liquidazione controllata nei confronti dell'imprenditore individuale non sia di per sé ostativa alla prosecuzione dell'attività di impresa, dovendo ritenersi configurabile nell'ambito della liquidazione controllata sia l'esercizio provvisorio, in cui l'attività di impresa viene svolta direttamente dal Liquidatore
(cfr. in senso conforme Trib. Bologna, 14.6.2023), sia – nei casi, come quello in esame, in cui è fondamentale l'apporto personale del debitore – la prosecuzione dell'attività direttamente da parte di quest'ultimo, sotto la stretta sorveglianza del Liquidatore ed a condizione che dalla stessa possano generarsi utilità da destinare al soddisfacimento dei creditori (cfr. in senso conforme Trib. Ferrara, 21.2.2024).
Orbene, considerato che dal prospetto dei costi e ricavi depositato dal debitore può ritenersi che la prosecuzione dell'attività sia idonea a generare risorse da destinare al soddisfacimento dei creditori, il ricorrente deve essere autorizzato alla prosecuzione della propria attività di autotrasportatore in proprio, con la precisazione che il nominando Liquidatore dovrà verificare se i costi necessari per la prosecuzione dell'attività risultino superiori rispetto ai ricavi ed in tal caso dovrà darne immediato avviso al Tribunale.
5 Piano proposto
Va evidenziata la superfluità del Piano, trattandosi di una procedura liquidatoria in cui deve essere appreso tutto il reddito/patrimonio, ivi comprese eventuali somme presenti nei conti correnti e fatta esclusione solamente di quanto escluso dal giudice dal giudice delegato a titolo di mantenimento/sostentamento del debitore e del suo nucleo familiare.
L'apertura della procedura
Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente poiché il suo patrimonio personale non consente la soddisfazione regolare, e quindi integrale, tempestiva e con mezzi ordinari, delle proprie obbligazioni e come attestato dall'OCC, risulta possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori.
Ricorre altresì il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.
Il Tribunale nomina quale Liquidatore la dott.ssa Anna Zambon con studio in in via Piemonte
28 - 20841 - CARATE BRIANZA (MB), soggetto iscritto nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202.
Può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dallo stesso debitore ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.
Effetto automatico dell'apertura della procedura è poi il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5,
e 150 CCII.
Deve inoltre essere autorizzato l'utilizzo dell'autocarro IVECO in quanto necessario per la prosecuzione dell'attività d'impresa, fermo restando che – prima della chiusura della procedura – il Liquidatore dovrà provvedere alla liquidazione di tale bene.
Occorre precisare, infine, con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata, che la stessa non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare e che, pertanto, anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dalla dichiarazione di apertura, sarà possibile proseguire nelle attività di liquidazione.
*
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata di (C.F. Parte_1
) residente in [...] C.F._1
6 e dichiara altresì la presente procedura principale ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848);
NOMINA Giudice Delegato per la procedura la Dott.ssa Patrizia Fantin;
NOMINA liquidatore la dott.ssa Anna Zambon con studio in via Piemonte 28 - 20841 -
CARATE BRIANZA (MB) - pec;
Email_1
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo
201, CCII.
ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione. Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.
AUTORIZZA il debitore ad utilizzare l'autocarro IVECO targato EM440JV.
DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che salvo diversa disposizione di legge nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
AUTORIZZA il debitore a mantenere un conto corrente a sé intestato ove far accreditare i redditi esclusi dalla liquidazione, fermo restando l'obbligo di comunicare mensilmente gli estratti conto al Liquidatore.
AUTORIZZA il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e
155-sexies disp.att. c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti.
DISPONE che il Liquidatore:
- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della
Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche
7 patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti nonché presso il Registro delle imprese ai sensi della lett. f) art. 270 CCII;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili e7 o beni mobili registrati del debitore;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett.
d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;
DISPONE che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025
Il Giudice estensore
Patrizia Fantin Il Presidente
Caterina Giovanetti
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Caterina Giovanetti Presidente
Dott. Patrizia Fantin Giudice relatore
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
riunito in camera di consiglio esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso da
(C.F. ) residente in [...] C.F._1
n. 25, assistito dall'avv. BOZZETTI MAURIZIO in forza di procura in atti
Il ricorrente ha rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
DICHIARARE aperta con sentenza ex art. 275, comma 1, C.C.I.I. la procedura di liquidazione controllata del sovraindebitamento;
NOMINARE un liquidatore;
DISPORRE che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
STABILIRE idonea pubblicità alla domanda e alla sentenza;
ORDINARE l'eventuale trascrizione della sentenza a cura del liquidatore;
FISSARE i limiti di cui all'art. 273, comma 2, lett. b), C.C.I.I. nella somma ritenuta di giustizia o secondo equità.
DICHIARARE sottratti dalla liquidazione i beni mobili del Debitore rientranti nell'elenco di cui all'art 514 c.p.c.;
SOSPENDERE con il deposito della presente domanda, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, ad eccezione dei crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749,
2788 e 2855,commi secondo e terzo del codice civile.
Si chiede, sin d'ora, l'ammissione al beneficio dell'esdebitazione per i debiti concorsuali che non verranno soddisfatti.”
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RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.10.2024 ha chiesto, ai sensi Parte_1 dell'art. 268, comma 1, CCII, l'apertura della procedura della propria liquidazione controllata, allegando di svolgere l'attività di autotrasportatore in proprio fin dall'anno 2000
e di versare in una situazione di sovraindebitamento che avrebbe avuto la sua genesi nella lenta e costante flessione delle entrate che era andata a sovrapporsi alla grave malattia della moglie con la conseguente impossibilità, per quest'ultima, di lavorare e contribuire alle necessità familiari, come invece faceva in precedenza.
Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dal Gestore della Crisi, avv. Enrico Daniele
Paci, il quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.
A seguito del decreto del 6.11.2024, da intendersi qui richiamato, con cui il Collegio, evidenziate delle criticità, ha chiesto chiarimenti ed integrazioni anche documentali, il ricorrente ha depositato note integrative ed il Gestore della Crisi ha integrato la Relazione particolareggiata attestando ai sensi dell'art. 268, comma 3, quarto periodo CCII “che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.” ed esprimendo “giudizio positivo in merito alla ragionevole fattibilità del Piano di liquidazione che il signor intende sottoporre al vaglio del Tribunale, in quanto esso Pt_1 appare attendibile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili, oltre a rispettare l'ordine dei privilegi e ad apportare una soddisfazione maggiore dei creditori rispetto a qualsiasi altra procedura attivabile, garantendo al tempo stesso la tutela delle necessità della debitrice e della sua famiglia”.
La competenza
2 Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del CCII, poichè il ricorrente risiede nel Comune di Monza, ricompreso nel circondario di questo Tribunale.
La documentazione necessaria a pena di inammissibilità.
Il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCII, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.
Nel determinare il contenuto della clausola di compatibilità deve farsi applicazione dei principi generali stabiliti dal Codice, tra i quali il dovere di buona fede e correttezza, richiamato all'art. 4, che impone al debitore di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto.
Si ritiene che nel dovere di correttezza rientri anche il dovere di cooperare con gli organi della procedura, affinchè questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore (art. 2 comma m- bis) con attenzione anche al tema della ragionevole durata della stessa (art. 5 comma 4).
L'individuazione del corredo documentale minimo si determina, dunque, non solo in relazione alla necessità per il Tribunale di verificare i presupposti di cui all'art. 268 e 269
CCII, ossia il ricorrere del sovraindebitamento e l'esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, oltre che per il vaglio di esaustività e ragionevolezza della relazione del Gestore della Crisi, previsto dall'art. 269, comma 2, CCII, bensì anche tenendo presente la portata di questo obbligo di trasparenza e cooperazione.
L'obbligo di trasparenza e cooperazione si declina dunque anche nei confronti degli organi della procedura nominandi, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile alla adozione dei provvedimenti iniziali del G.D. ex art. 268 comma 4 e all'esecuzione delle attività preliminari del liquidatore ex art. 272.
In conclusione la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore è costituita oltre a quanto previsto dall'art. 39 CCII, a pena di inammissibilità della procedura, anche dall'ulteriore documentazione - eventualmente richiesta dal Tribunale a fronte di incongruenze o profili di criticità emergenti dall'esame della relazione dell'O.C.C. sulla consistenza del passivo e all'attivo del debitore – in quanto necessaria ai fini della valutazione della sussistenza del presupposto dello stato di sovraindebitamento.
Il anche in ottemperanza a quanto disposto dal Tribunale con il già citato decreto Pt_1 del 6.11.2024, ha depositato tutta la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII oltre a quella richiesta dal Tribunale (in particolare, al fine di comprovare che l'attività imprenditoriale svolta genera risorse da destinare ai creditori, ha prodotto il bilancio di verifica dell'attività
3 relativo al 2024 (v. doc. n. 46), un'autodichiarazione (v. doc. n. 47) sulle prospettive di entrata per il 2025, suffragata dal rinnovo del contratto per tutto il 2025 con l'impresa Simun S.r.l., con la quale il signor collabora da anni come autotrasportatore). Pt_1
La relazione del Gestore è adeguatamente motivata, corroborata dai documenti prodotti e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII, all'esito delle integrazioni depositate.
Sono state altresì prodotte le richieste effettuate ai sensi dell'art. 269 comma 3 del Codice e le circolarizzazioni eseguite.
L'assenza di preclusioni all'esame nel merito della domanda di liquidazione.
Il debitore è piccolo imprenditore individuale, sotto soglia, svolgente attività di autotrasportatore, con “un fatturato mensile di circa € 5.000,00 con un reddito mensile che oscilla fra € 1.200,00 ed € 1.500,00” come affermato dal Gestore della Crisi (cfr. pg. 16
Relazione particolareggiata) e come ricavabile dalle dichiarazioni reddituali allegate al ricorso e dal “bilancio 2024”, pertanto è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII il ricorrente è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.
Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario, inoltre, non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII.
I presupposti per l'apertura della procedura: il sovraindebitamento.
Ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento considerato che, a fronte dell'attivo costituito dai soli redditi su indicati (avendo dichiarato di non possedere immobili, beni mobili registrati (fatta eccezione per l'autocarro IVECO necessario per l'attività d'impresa), preziosi, cassette di sicurezza e/o altri oggetti di valore pignorabile) risulta, da quanto verificato dal Gestore della Crisi, un'esposizione debitoria del ricorrente pari ad € 225.338,30 così composta
4 di cui € 3.050,00 in prededuzione quale saldo del compenso dell'OCC e a cui va sommato il compenso del nominando liquidatore.
Va inoltre considerato il fabbisogno mensile del nucleo familiare composto oltreché dal ricorrente anche dalla moglie e dai 2 figli studenti e non ancora economicamente autosufficienti.
L'elenco delle spese correnti di sostentamento sono state autocertificate dal e Pt_1 confermate anche a seguito dei chiarimenti richiesti, in circa € 800,00 mensili per l'intero nucleo (v. pg. 9 integrazione Relazione particolareggiata).
Competerà comunque al Giudice delegato (arg. ex artt. 270 e 146 CCII), la determinazione della quota di reddito esclusa dalla presente liquidazione, il quale provvederà come da separato decreto, mentre il surplus sarà appreso dalla procedura.
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La prosecuzione dell'attività imprenditoriale
Il ricorrente ha manifestato la volontà di proseguire la propria attività imprenditoriale, di modo da poter destinare ai propri creditori – oltre a quanto ricavato dalla liquidazione dei beni – anche i ricavi derivanti dalla propria attività imprenditoriale, detratti i costi d'impresa e quanto necessario per il soddisfacimento per le esigenze di vita.
In particolare, il ricorrente svolge l'attività di autotrasportatore e, da quanto rinvenibile dalla dichiarazione del ricorrente, dal “Bilancio di verifica 2024” ed attestato anche dal gestore della Crisi, sostiene costi annuali per circa € 13.942,97, con ricavi totali pari ad € € 72.843,39 genando un utile di esercizio annuo di € 58.900,42.
Ritiene inoltre il Tribunale che l'apertura della liquidazione controllata nei confronti dell'imprenditore individuale non sia di per sé ostativa alla prosecuzione dell'attività di impresa, dovendo ritenersi configurabile nell'ambito della liquidazione controllata sia l'esercizio provvisorio, in cui l'attività di impresa viene svolta direttamente dal Liquidatore
(cfr. in senso conforme Trib. Bologna, 14.6.2023), sia – nei casi, come quello in esame, in cui è fondamentale l'apporto personale del debitore – la prosecuzione dell'attività direttamente da parte di quest'ultimo, sotto la stretta sorveglianza del Liquidatore ed a condizione che dalla stessa possano generarsi utilità da destinare al soddisfacimento dei creditori (cfr. in senso conforme Trib. Ferrara, 21.2.2024).
Orbene, considerato che dal prospetto dei costi e ricavi depositato dal debitore può ritenersi che la prosecuzione dell'attività sia idonea a generare risorse da destinare al soddisfacimento dei creditori, il ricorrente deve essere autorizzato alla prosecuzione della propria attività di autotrasportatore in proprio, con la precisazione che il nominando Liquidatore dovrà verificare se i costi necessari per la prosecuzione dell'attività risultino superiori rispetto ai ricavi ed in tal caso dovrà darne immediato avviso al Tribunale.
5 Piano proposto
Va evidenziata la superfluità del Piano, trattandosi di una procedura liquidatoria in cui deve essere appreso tutto il reddito/patrimonio, ivi comprese eventuali somme presenti nei conti correnti e fatta esclusione solamente di quanto escluso dal giudice dal giudice delegato a titolo di mantenimento/sostentamento del debitore e del suo nucleo familiare.
L'apertura della procedura
Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente poiché il suo patrimonio personale non consente la soddisfazione regolare, e quindi integrale, tempestiva e con mezzi ordinari, delle proprie obbligazioni e come attestato dall'OCC, risulta possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori.
Ricorre altresì il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.
Il Tribunale nomina quale Liquidatore la dott.ssa Anna Zambon con studio in in via Piemonte
28 - 20841 - CARATE BRIANZA (MB), soggetto iscritto nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202.
Può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dallo stesso debitore ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.
Effetto automatico dell'apertura della procedura è poi il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5,
e 150 CCII.
Deve inoltre essere autorizzato l'utilizzo dell'autocarro IVECO in quanto necessario per la prosecuzione dell'attività d'impresa, fermo restando che – prima della chiusura della procedura – il Liquidatore dovrà provvedere alla liquidazione di tale bene.
Occorre precisare, infine, con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata, che la stessa non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare e che, pertanto, anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dalla dichiarazione di apertura, sarà possibile proseguire nelle attività di liquidazione.
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P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata di (C.F. Parte_1
) residente in [...] C.F._1
6 e dichiara altresì la presente procedura principale ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848);
NOMINA Giudice Delegato per la procedura la Dott.ssa Patrizia Fantin;
NOMINA liquidatore la dott.ssa Anna Zambon con studio in via Piemonte 28 - 20841 -
CARATE BRIANZA (MB) - pec;
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ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo
201, CCII.
ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione. Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.
AUTORIZZA il debitore ad utilizzare l'autocarro IVECO targato EM440JV.
DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che salvo diversa disposizione di legge nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
AUTORIZZA il debitore a mantenere un conto corrente a sé intestato ove far accreditare i redditi esclusi dalla liquidazione, fermo restando l'obbligo di comunicare mensilmente gli estratti conto al Liquidatore.
AUTORIZZA il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e
155-sexies disp.att. c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti.
DISPONE che il Liquidatore:
- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della
Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche
7 patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti nonché presso il Registro delle imprese ai sensi della lett. f) art. 270 CCII;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili e7 o beni mobili registrati del debitore;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett.
d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;
DISPONE che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025
Il Giudice estensore
Patrizia Fantin Il Presidente
Caterina Giovanetti
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