Articolo 272 del Codice di procedura civile
Articolo 269Articolo 250
Versione
21 aprile 1942
Art. 272.
(Decisione delle questioni relative all'intervento).

Le questioni relative all'intervento sono decise dal collegio insieme col merito, salvo che il giudice istruttore disponga a norma dell'articolo 187 secondo comma.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente