Versione
21 aprile 1942
21 aprile 1942
Art. 272.
(Decisione delle questioni relative all'intervento).
Le questioni relative all'intervento sono decise dal collegio insieme col merito, salvo che il giudice istruttore disponga a norma dell'articolo 187 secondo comma.
(Decisione delle questioni relative all'intervento).
Le questioni relative all'intervento sono decise dal collegio insieme col merito, salvo che il giudice istruttore disponga a norma dell'articolo 187 secondo comma.
Commentari • 17
- 1. Decisione delle questioni relative all'interventoAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 27.34271
LIBRO SECONDO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE Titolo I DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE Capo II Dell'istruzione della causa Sezione IV Dell'intervento di terzi e della riunione di procedimenti par. 1 Dell'intervento di terzi Art. 272 c.p.c. Decisione delle questioni relative all'intervento. 1.Le questioni relative all'intervento sono decise dal collegio insieme col merito, salvo che il giudice istruttore disponga a norma dell'articolo 187 secondo comma.
Leggi di più…
Giurisprudenza • 424
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. III, sentenza 18/10/2024, n. 2043Provvedimento: […] Il Giudice visti gli atti depositati dalla Regione Puglia e rilevato che al Registro Generale di questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bari risulta effettivamente che l'odierno ricorrente aveva già proposto ricorso avverso il medesimo atto oggetto del presente giudizio, non potendosi disporre la riunione dei due ricorsi in questione ai sensi dell'art. 272 cpc poiché il ricorso iscritto a ruolo R.G. n. 2352/2023 è stato già deciso all'udienza del 23/09/2024, nulla avendo eccepito il ricorrente, rileva l'inammissibilità del ricorso in applicazione del principio del ne bis in idem.Leggi di più...
- art. 26 DPR 602/1973·
- inammissibilità ricorso·
- prescrizione triennale·
- ne bis in idem·
- compensazione spese·
- legittimazione passiva·
- notifica atti interruttivi