Art. 11.
Al personale mantenuto in servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a norma dell' articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699 , e successive modificazioni, fino al compimento dei limiti di eta' per il collocamento in congedo dei pari grado del servizio permanente ed in servizio continuativo, sono estese, alle condizioni e con le decorrenze di cui ai commi successivi, le disposizioni sul trattamento di previdenza vigenti per i pari grado predetti.
L'iscrizione al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato gestito dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali ha luogo dal 1 gennaio 1959 per il personale mantenuto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e da quest'ultima data per il personale che sia mantenuto in servizio in applicazione dell'articolo 2 della legge stessa.
Per i vice, gli appuntati e le guardie la iscrizione al fondo di previdenza con la data di decorrenza indicata nel precedente comma e' subordinata al compimento alla medesima data di tre anni di servizio nel Corpo se vice-brigadiere e di nove anni di servizio nel Corpo stesso se appuntati e guardie: in difetto di tale requisito l'iscrizione stessa ha decorrenza dalla successiva data dalla quale viene a maturarsi il requisito medesimo.
Al personale di cui al primo comma sono altresi' estese le disposizioni sull'assistenza creditizia vigenti per i pari grado del Corpo in servizio permanente o continuativo.
Al personale mantenuto in servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a norma dell' articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699 , e successive modificazioni, fino al compimento dei limiti di eta' per il collocamento in congedo dei pari grado del servizio permanente ed in servizio continuativo, sono estese, alle condizioni e con le decorrenze di cui ai commi successivi, le disposizioni sul trattamento di previdenza vigenti per i pari grado predetti.
L'iscrizione al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato gestito dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali ha luogo dal 1 gennaio 1959 per il personale mantenuto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e da quest'ultima data per il personale che sia mantenuto in servizio in applicazione dell'articolo 2 della legge stessa.
Per i vice, gli appuntati e le guardie la iscrizione al fondo di previdenza con la data di decorrenza indicata nel precedente comma e' subordinata al compimento alla medesima data di tre anni di servizio nel Corpo se vice-brigadiere e di nove anni di servizio nel Corpo stesso se appuntati e guardie: in difetto di tale requisito l'iscrizione stessa ha decorrenza dalla successiva data dalla quale viene a maturarsi il requisito medesimo.
Al personale di cui al primo comma sono altresi' estese le disposizioni sull'assistenza creditizia vigenti per i pari grado del Corpo in servizio permanente o continuativo.