Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/05/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
1351/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1351/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, avente ad oggetto separazione giudiziale
TRA
, nato il [...] a [...] (c.f.: Parte_1
), ivi residente a[...], elettivamente C.F._1
domiciliato in Gragnano (NA) alla via Vittorio Veneto 196, presso lo studio dell'avv.
Mario Imperato, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura rilasciata su foglio separato
RICORRENTE
E
, nata il [...] a [...] Controparte_1
(c.f.: , residente in [...]
51
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
04.11.2024 il procuratore di parte ricorrente rappresentava di aver ritualmente provveduto alla notifica del verbale di udienza presidenziale con i relativi provvedimenti provvisori ed urgenti alla resistente contumace;
si riportava, inoltre, a tutti i propri scritti difensivi ed alle richieste ivi formulate chiedendo trattenersi la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero, in data 20 marzo 2025 ha concluso per la pronuncia di separazione dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.02.2023, premetteva di aver Parte_1
contratto matrimonio con in Castellammare di Stabia (NA) in data Controparte_1
03.12.1987 e che dall'unione erano nati due figli, e entrambi Per_1 CP_1
maggiorenni ed indipendenti economicamente.
Precisava che la profonda incompatibilità di carattere aveva acuito sempre più nel tempo una evidente frattura della originaria comunione spirituale e materiale dei coniugi, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza tra loro;
aggiungeva che la moglie spesso lo screditava al cospetto di terzi e figli e che non aveva mai contribuito al sostentamento della famiglia.
Tanto premesso, chiedeva che venisse dichiarata la separazione personale dei coniugi e che venisse a lui assegnata la casa familiare sita in Gragnano (NA) alla via
Vittorio Veneto n. 51.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 26.06.2024, comparso il solo ricorrente, lo stesso veniva sentito ed il Presidente, preso atto della rituale notifica del ricorso, della mancata comparizione della resistente e della conseguente impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separatamente e nulla disponendo in ordine all'assegnazione della casa familiare, stante l'assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti. Nominava, inoltre, il G.I. e fissava per la comparizione delle parti e la trattazione della causa l'udienza del
28.10.2024, successivamente rinviata al 04.11.2024 e sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
Con memoria integrativa del 17.10.2024, parte ricorrente insisteva nelle proprie richieste, precisando di vivere ormai solo, in quanto i due figli, autonomi con propri nuclei familiari, risiedevano altrove, così come la moglie la quale si era ormai definitivamente trasferita al nord Italia ove era impiegata attualmente quale insegnante presso il Ministero;
pertanto chiedeva di far Controparte_2
stabilire la residenza della resistente altrove e disporsi l'assegnazione in suo favore della casa familiare sita in Gragnano (NA) alla via Vittorio Veneto n. 51.
Con provvedimento reso in data 10.12.2024 all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 04.11.2024, il G.I. rimetteva la causa in decisione al Collegio assegnando i termini di cui all'art 190 c.p.c., ridotti a giorni 20+20, e disponeva la trasmissione degli atti al PM per il relativo parere.
Il PM in data 20 marzo 2025 concludeva per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Orbene, ritiene il Collegio, investito della domanda, che debba essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale. Del resto, avendo il ricorrente ribadito la volontà di separarsi dal marito, nella contumacia della resistente, è ragionevole presumere che la comunione morale e materiale tra i coniugi, che del matrimonio costituisce l'essenza, sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostruirsi. Per quanto concerne i provvedimenti accessori, il ricorrente ha domandato che venisse a lui assegnata la casa familiare.
Sul punto, giova premettere come la giurisprudenza della Suprema Corte (a partire dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 11297 del 28 ottobre 1995, seguita dalle successive e, tra le altre, da Cass. 17 gennaio 2003, n. 661; Cass. 6 luglio 2004,
n. 12309; Cass. 25 agosto 2005, n. 17299; Cass. 7 aprile 2006, n. 8221; Cass. 22 marzo 2007, n. 6979), possa ormai dirsi consolidata nel senso che, in materia di separazione e di divorzio, l'assegnazione della casa familiare, consente il sacrificio della posizione del coniuge titolare di diritti reali o personali sull'immobile adibito ad abitazione coniugale, solo alla condizione dell'affidamento, ancorché condiviso, all'assegnatario di figli minori (con residenza privilegiata presso di lui), o della sua convivenza (la cui nozione comporta la stabile dimora presso il genitore, ad esclusione invece dei rapporti di mera "ospitalità") con figli maggiorenni ma non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri, laddove, in assenza di tale condizione, coerente con la finalizzazione dell'istituto alla esclusiva tutela della prole e dell' interesse di quest'ultima alla permanenza nell'ambiente domestico in cui essa è cresciuta, l'assegnazione medesima non può essere disposta in funzione integrativa o sostitutiva degli assegni rispettivamente previsti dalla art. 156 c.c., comma 1, e della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 (come sostituito della L. n. 74 del 1987, art. 10), ovvero allo scopo di sopperire alle esigenze di sostentamento del coniuge ritenuto economicamente più debole, a garanzia delle quali sono destinati unicamente gli assegni anzidetti.
Di conseguenza, l'assegnazione della casa coniugale “non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula
l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, mentre ogni questione relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto di abitazione sull'immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria”
(Cass. civ. Sez. I, 01/08/2013, n. 18440, rv. 627494). Pertanto, la concessione del beneficio in parola, salvo che ricorra un accordo, anche tacito, tra le parti in questo senso, resta subordinata all'imprescindibile presupposto sopra indicato. Tanto premesso, il Tribunale, a conferma di quanto statuito con provvedimento presidenziale, non reputa di dover provvedere in ordine all'assegnazione della casa coniugale, non essendovi figli da tutelare e mancando, quindi, i presupposti per l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 156-quater c.c.
Il relativo regime, pertanto, seguirà le regole di diritto comune relative alla proprietà dell'immobile.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni, considerata l'assenza di figli minori o maggiorenni non ancora economicamente indipendenti a favore dei quali prevedersi un contributo al mantenimento, e data la mancanza di domande a contenuto economico da parte del ricorrente e della resistente, rimasta contumace, nessuna statuizione accessoria alla pronuncia sullo status va in questa sede assunta.
Le spese processuali, tenuto conto dell'esito della controversia nonché della contumacia della resistente, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione dei coniugi , nato il [...] a Parte_1
Gragnano, e , nata il [...] a [...]; Controparte_1
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Castellammare di
Stabia per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) d.p.r.
3.11.2010 n. 396
(Ordinamento stato Civile) - (atto n. 78, parte I dei registri di matrimonio dell'anno 1987);
3) rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale;
4) dichiara irripetibili le spese di lite. Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano