Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/04/2023, n. 11262
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Sentenza 28 aprile 2023

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In materia di sopravvenuta deducibilità dell'Irap ai fini delle imposte sul reddito ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1 quater, del d.l. n. 201 del 2011, per i contribuenti che al 2 marzo 2012 abbiano già inoltrato istanza di rimborso relativa a periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali era ancora pendente il termine ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, l'eventuale presentazione, con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 140973 del 2012 dell'istanza di rimborso in via telematica relativa ai medesimi periodi, non ha determinato la perdita di efficacia dell'istanza già presentata e non preclude la prosecuzione del giudizio introdotto avverso il silenzio-rifiuto formatosi su quest'ultima, al fine di accertare, nel merito la fondatezza dell'invocato diritto alla ripetizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/04/2023, n. 11262
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11262
    Data del deposito : 28 aprile 2023

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