Articolo 273 del Codice civile
Articolo 278Articolo 280
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19 aprile 1942
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20 settembre 1975
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7 febbraio 2014
Art. 273.

Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto.

L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternita' o la maternita' ((...)) puo' essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la ((responsabilita' genitoriale)) prevista dall'articolo 316 o dal tutore. Il tutore pero' deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale puo' anche nominare un curatore speciale.

Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'eta' di ((quattordici)) anni.

Per l'interdetto l'azione puo' essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice.
Entrata in vigore il 7 febbraio 2014
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