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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione I civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. R.G. procedimento unitario 124-1/2024
Il Tribunale di Cosenza, in composizione collegiale, formato dai magistrati:
1. dott.ssa Rosangela Viteritti presidente
2. dott.ssa Francesca Familiari giudice del.
3. dott.ssa Mariarosaria Savaglio giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA DICHIARATIVA DELL'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
sul ricorso recante n. R.G. proc. unit. 124-1/2024
promosso da:
nato ad [...] il [...], C.F. Parte_1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Pierpaolo Rodighiero.
OSSERVA E RILEVA
Con ricorso iscritto a ruolo il 16.12.2024 il ricorrente, tramite l'OCC competente per territorio, ha presentato istanza di apertura della liquidazione controllata. Dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione allegata si riscontra l'assenza di beni immobili da liquidare nel patrimonio del debitore e, quanto ai beni mobili registrati, la presenza di un'autovettura destinata, allo stato, al soddisfacimento delle
1 esigenze familiari (autovettura tg. EG127CY). In disparte il valore di liquidazione di tale autovettura, la liquidazione controllata è comunque ammissibile per le quote di reddito o di pensione, come tali beni “futuri”1, percepite dal debitore.
Dalla relazione dell'OCC si evince, invero, che il reddito familiare è pari ad € 2.434,76, dal quale, detratte le spese di mantenimento del nucleo familiare, composto da tre persone e quantificate in € 1.576,37, residua la somma mensile di € 858,39 da destinare al soddisfacimento dei creditori, per un debito complessivo, accertato, di € 112.266,90. L'attivo disponibile alla soddisfazione dei creditori è, dunque, la parte di reddito eccedente la somma di € 1.576,37 sino alla data di pensionamento2 di 1La questione, abbastanza dibattuta, quanto meno fino all'intervento della Consulta, è stata di recente interessata, per l'appunto, dall'intervento della Corte Costituzionale, con sentenza n. 6 del 19.1.2024. Nello specifico, il giudice delle leggi ha rilevato come la norma dettata per la liquidazione giudiziale, di cui all'art. 142, comma 2, CCII, per cui “sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi”, esprime una disciplina applicabile anche alla liquidazione controllata in forza di quanto previsto direttamente dall'art. 268, comma 4, lettera b), CCII, da cui si evince, a contrario, che alla procedura minore si possono ascrivere le quote di stipendi e pensioni che eccedano «quanto occorre al mantenimento» del debitore «sovraindebitato e della sua famiglia», vale a dire prestazioni periodiche, corrispondenti a crediti esigibili nel tempo, possibilità, del resto, in p iena sintonia con quanto dispone, in generale, l'art. 2740 del codice civile, in base al quale «il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri». La questione è oggi risolta in via definitiva dal legislatore che, con il d.lgs. n. 136/2024 ha modificato il comma 5 dell'art. 270 C.C.I.I., prevedendo espressamente che (alla liquidazione controllata) “si applicano gli articoli 142 e 143 in quanto compatibili.”
Ha osservato la Corte, peraltro, che l'esdebitazione pone un limite temporale massimo alla apprensione dei beni sopravvenuti del debitore, mentre, al contempo, in presenza di crediti concorsuali non ancora soddisfatti prima del triennio, essa finisce per operare anche quale termine minimo. Ove, infatti, per adempiere ai debiti relativi ai crediti concorsuali e a quelli concernenti le spese della procedura sia necessario acquisire i beni sopravvenuti del debitore (compresi i crediti futuri o non ancora esigibili), i liquidatori – salvo che riescano a soddisfare integralmente i citati crediti tramite la vendita di beni futuri o la cessione di crediti futuri o non ancora esigibili
– sono tenuti a prevedere un programma di liquidazione che sfrutti tutto il tempo antecedente alla esdebitazione e che, dunque, sia di durata non inferiore al triennio. Di conseguenza, ben potrebbe il giudice delegato sindacare in sede di approvazione, ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII, un programma di liquidazione che stabilisca un termine di acquisizione dei beni sopravvenuti di durata inferiore a quella derivante dal meccanismo della esdebitazione, ove tale termine lasci parzialmente insoddisfatte le ragioni dei creditori concorsuale.
2 e, successivamente al pensionamento, parte del TFR e della Cassa Parte_1
Sottoufficiali che il ricorrente percepirà a seguito del collocamento in quiescenza.
Quanto alle cause dell'indebitamento e dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte, nella relazione dell'OCC le prime sono ricondotte ad esigenze familiari e personali e, le seconde, al prossimo collocamento in quiescenza del debitore, militare in servizio presso l'Arma dei Carabinieri, con conseguente, prevedibile diminuzione del reddito percepito e, pertanto, della quota da destinare alla soddisfazione dei creditori.
Ebbene, il tribunale:
- ritenuta la propria competenza ex art. 27 comma 2 C.C.I.I;
- ravvisata la legittimazione del ricorrente, ex art. 268 comma 1 CCII, trattandosi di debitore in stato di sovraindebitamento;
- ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti di cui all'art. 268 C.C.I.I. e che debba emettersi sentenza ex art. 270 C.C.I.I.;
PQM
visti gli artt. 268, 269 e 270 C.C.I.I.;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione controllata a carico di:
NOMINA giudice delegato la dott.ssa Francesca Familiari;
NOMINA liquidatore il dott. ; Persona_1
ORDINA
al debitore il deposito entro sette giorni delle scritture fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad
3 istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, eccetto l'autovettura tg. EG127CY, di cui si autorizza l'uso fino alla sua liquidazione;
DISPONE a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;
ORDINA al liquidatore la trascrizione della sentenza presso il PRA.
DISPONE che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ai sensi dell'art. 270 comma 4 C.C.I.I.
Così deciso in Cosenza, camera di consiglio del 15.1.2025
Il giudice del. Il presidente dott.ssa Francesca Familiari dott.ssa Rosangela Viteritti
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Il debitore è prossimo al raggiungimento dei requisiti per il trattamento di quiescenza dal servizio prestato presso l'Arma dei Carabinieri.